N. 109 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 agosto 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3  agosto  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Agricoltura -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Definizione  quali
  prodotti   agricoli   ed   agroalimentari   "a   chilometri   zero"
  esclusivamente dei prodotti destinati all'alimentazione  umana  che
  siano stati ottenuti e trasformati sul territorio della  Regione  -
  Ricorso  del  Governo   -   Denunciata   violazione   di   obblighi
  internazionali derivanti dalla normativa comunitaria. 
- Legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22, art.  2,  comma
  3, lett. a). 
- Costituzione, art. 117, primo  comma;  Trattato  sul  Funzionamento
  dell'Unione europea, artt. 34, 35 e 36. 
Agricoltura - Norme  della  Regione  Calabria  -  Previsione  per  le
  imprese di ristorazione o  di  vendita  al  pubblico  operanti  nel
  territorio regionale, che utilizzano nella misura di almeno  il  30
  per cento prodotti a "chilometri  zero",  dell'attribuzione  di  un
  contrassegno con lo stemma della Regione da  collocare  all'esterno
  dell'esercizio utilizzabile nell'attivita' promozionale  -  Ricorso
  del Governo -  Denunciata  violazione  di  obblighi  internazionali
  derivanti dalla normativa comunitaria. 
- Legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22, art. 4. 
- Costituzione, art. 117, primo  comma;  Trattato  sul  Funzionamento
  dell'Unione europea, artt. 34, 35 e 36. 
(GU n.40 del 10-10-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente  in  carica
per l'impugnazione della legge regionale  della  Calabria  11  giugno
2012, n.  22,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Calabria n. 10 del 15 giugno  2012,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 14 agosto 2008, n. 29,  recante:  "Norme  per  orientare  e
sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a  chilometri  zero"»
in relazione ai suoi articoli 2, comma 3, lettera a) e 4. 
    La legge della Regione Calabria n. 22  del  2012  reca  modifiche
alla legge regionale n. 29 del 2008, gia'  in  precedenza  modificata
dalla legge regionale n. 8 del 2010, allo  scopo  di  rafforzare  gli
obiettivi  di  promozione  della  valorizzazione  qualitativa   delle
produzioni cc.dd. a «chilometri zero», favorendone il  consumo  e  la
commercializzazione, garantendo una maggiore trasparenza dei prezzi e
assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le
specificita' di tali prodotti (cfr. art. 1, comma 1, della L.R. n. 29
del 2008, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 22  del
2012). 
    L'art. 2 della legge regionale impugnata,  al  comma  3,  dispone
quanto segue: 
    «al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 29/2008 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) al primo capoverso la parola "agricoli" e' soppressa. Dopo
le parole "si intendono" e' aggiunto il seguente periodo  i  prodotti
agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti
e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in
una o piu' delle seguenti categorie:"». 
    Per effetto di questa e altre modifiche,  l'art.  1  della  legge
regionale n. 29 del 2008 ha assunto il seguente tenore: 
    «1. La  Regione  promuove  la  valorizzazione  qualitativa  delle
produzioni  a  "chilometri  zero",  favorendone  il  consumo   e   la
commercializzazione,   garantendo   ai   consumatori   una   maggiore
trasparenza sui  prezzi  e  assicurando  ai  consumatori  un'adeguata
informazione ai consumatori sull'origine e le  specificita'  di  tali
prodotti. 
    2. - 3. ...Omissis ... 
    4. Ai fini della presente legge per prodotti a "chilometri  zero"
si  intendono  i  prodotti  agricoli   e   agroalimentari   destinati
all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio  della
Regione  Calabria,  che  rientrano  in  una  o  piu'  delle  seguenti
categorie: 
        a) i prodotti tradizionali di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 30  aprile  1998,  n.  173  disposizioni  in  materia  di
contenimento  dei  costi  di  produzione  e  per   il   rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14  e
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
        b)  i  prodotti  definibili  stagionali  in  relazione   alla
immissione in commercio allo stato fresco per il  consumo  o  per  la
preparazione dei pasti nelle attivita' di ristorazione  a  condizione
che  l'immissione  in  commercio   o   la   consegna   alle   imprese
utilizzatrici  avvenga  nel  rispetto   della   stagionalita'   delle
produzioni delle zone agricole; 
        c) i prodotti di comprovata sostenibilita' ambientale  per  i
quali dalla produzione alla distribuzione e'  dimostrato  un  ridotto
apporto di emissioni di  gas  ad  effetto  serra  rispetto  ad  altri
prodotti  equivalenti  presenti  sul  mercato.  La  Giunta  regionale
definisce le modalita' di calcolo del minor  apporto  delle  suddette
emissioni; 
        d)  "prodotti  di  qualita'",  intesi  come  i  prodotti  che
beneficiano di una denominazione o indicazione di  origine  (prodotti
DOP, IGP, vini DOC e DOCG),  le  specialita'  tradizionali  garantite
(STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica». 
    L'art. 4 della legge regionale impugnata stabilisce quanto segue: 
    «1. - 2. (...) 
    3. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 29/2008 e' cosi' sostituito:
"2. Alle imprese esercenti attivita' di ristorazione,  ospitalita'  e
vendita  al  pubblico  operanti   nel   territorio   regionale   che,
nell'ambito degli acquisti  di  prodotti  agricoli  e  agroalimentari
effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno  il  30
per  cento,  in  termini  di   valore,   di   prodotti   agricoli   e
agroalimentari a "chilometri  zero",  viene  assegnato,  al  fine  di
pubblicizzarne l'attivita', un apposito logo da collocare all'esterno
dell'esercizio e utilizzabile nell'attivita' promozionale». 
    4. Il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 29/2008 e' cosi  sostituito:
"4. Le imprese di cui  al  comma  1  sono  inserite  in  un  apposito
circuito regionale veicolato nell'ambito delle attivita' promozionali
della Regione Calabria.". 
    5. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 29/2008 e' aggiunto  il
seguente comma: "5. La Giunta regionale definisce le  caratteristiche
e le modalita' di utilizzo del lago e  le  specifiche  iniziative  di
valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero."». 
    Per effetto di queste e altre modifiche,  l'art.  4  della  legge
regionale n. 29 del 2008 ha assunto il seguente tenore: 
    «1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli a
"chilometri  zero"  e  favorisce  una   migliore   conoscenza   delle
produzioni di qualita' e delle  tradizioni  alimentari  regionali  da
parte dei consumatori. 
    2. Alle imprese esercenti attivita' di ristorazione,  ospitalita'
e  vendita  al  pubblico  operanti  nel  territorio  regionale   che,
nell'ambito degli acquisti  di  prodotti  agricoli  e  agroalimentari
effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno  il  30
per  cento,  in  termini  di   valore,   di   prodotti   agricoli   e
agroalimentari a "chilometri  zero",  viene  assegnato,  al  fine  di
pubblicizzarne l'attivita', un apposito logo da collocare all'esterno
dell'esercizio e utilizzabile nell'attivita' promozionale. 
    3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al  comma  precedente
nella percentuale ivi indicata deve essere documentato nelle  fatture
di acquisto  che  devono  riportare  la  indicazione  della  origine,
natura, qualita' e quantita' dei prodotti acquistati. 
    4. Le imprese di cui al comma 1  sono  inserite  in  un  apposito
circuito regionale veicolato nell'ambito delle attivita' promozionali
della Regione Calabria. 
    5.  La  Giunta  regionale  definisce  le  caratteristiche  e   le
modalita'  di  utilizzo  del  logo  e  le  specifiche  iniziative  di
valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero"». 
    Tale disposizioni sono illegittime per il seguente 
 
                             M o t i v o 
 
    In  relazione  all'art.  117,  comma   1,   della   Costituzione,
violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    L'art. 1,  comma  4,  lettera  a)  delle  legge  regionale  della
Calabria n. 29 del 2008, come modificato dall'art. 2, comma 3,  della
legge regionale impugnata, definisce «a "chilometri zero"» i prodotti
agricoli  e  agroalimentari  destinati  all'alimentazione  umana  che
rispondano a determinate caratteristiche e che siano stati ottenuti e
trasformati sul territorio della Regione Calabria. 
    La legge regionale, pertanto, non  mira  a  promuovere  tutte  le
merci caratterizzate  da  una  limitata  distanza  tra  il  luogo  di
produzione e il luogo di consumo - caratteristiche che, peraltro,  la
legge  regionale  individua   in   maniera   del   tutto   indiretta,
principalmente  attraverso  l'elemento  della  «stagionalita'»  -  ma
esclusivamente i prodotti calabresi rientranti in tale categoria. 
    La  promozione  dei  prodotti  «a   chilometri   zero»   risponde
tipicamente ad obiettivi di tutela dell'ambiente e della  salute  dei
consumatori, in ragione della riduzione dei processi di  trasporto  e
di conservazione delle merci. 
    Risulta, tuttavia, evidente come la  legge  regionale  ecceda  da
tali obiettivi, introducendo un requisito, come  quello  dell'origine
calabrese,  non  giustificato  dal  loro  perseguimento  e,   dunque,
contrario al principio di proporzionalita' cui, in base  ai  Trattati
istitutivi dell'Unione  europea,  devono  rispondere  le  restrizioni
dirette  o  indirette  alla  libera  circolazione  delle  merci,  pur
giustificate dal perseguimento di  ragioni  imperative  di  interesse
pubblico. 
    E' chiaro, infatti, che le caratteristiche  che  giustificano  il
favor per i prodotti a chilometri zero possono  rinvenirsi  ad  egual
titolo - e anche a maggior titolo, qualora il luogo  di  consumo  sia
situato nelle zone periferiche del territorio regionale - in prodotti
ottenuti o realizzati al di fuori della regione Calabria. 
    Il requisito dell'origine calabrese, introdotto nella definizione
dei  prodotti,  finisce,  pertanto,  per  determinare   inammissibili
effetti  discriminatori,  come  quelli  indotti  dall'art.  3   della
medesima legge regionale n. 29 del 2008, come modificato dalla  legge
regionale impugnata, secondo il quale l'impiego di suddetti  prodotti
costituisce  titolo  preferenziale  ai  fini  dell'aggiudicazione  di
appalti pubblici di servizi di ristorazione. 
    E' ben vero che anche nella  precedente  formulazione  il  citato
art. 3 ancorasse il  titolo  preferenziale  all'impiego  di  prodotti
regionali,  tuttavia  tale  disposizione  era  destinata  a  rimanere
inefficace - tale essendo in effetti rimasta - in virtu' della  norma
contenuta nell'art. 9, comma  l,  della  medesima  legge,  che  cosi'
recitava «1. Le disposizioni  di  cui  agli  articoli  3  e  4  della
presente legge sono  applicabili  a  decorrere  dall'ottenimento  del
parere positivo di compatibilita' da parte della Commissione  Europea
ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla  pubblicazione
del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione  Calabria»
(1) . E' evidente che la Commissione europea non avrebbe  mai  potuto
rilasciare alcun parere di positivo di compatibilita' ai sensi  degli
artt. 87 e 88 CE (attuali artt. 107 e 108 TFUE), in quanto,  a  tacer
d'altro, tali disposizioni  riguardano  la  materia  degli  aiuti  di
Stato, che manifestamente non viene messa in  questione  dall'art.  3
della  legge  regionale,  atteso  che  da  tale  norma   non   deriva
l'attribuzione di  risorse  pubbliche  ad  imprese  (non  costituendo
assegnazione  di  risorse  pubbliche  la  preferenza   accordata   ad
un'impresa  nell'aggiudicazione  di  un   contratto   a   prestazioni
corrispettive). 
    La legge regionale qui impugnata, abrogando l'art. 9 della  legge
regionale n. 29 del  2008,  ha  eliminato  la  condizione  sospensiva
dell'efficacia  degli  articoli  3  e  4  di  tale  legge,   rendendo
immediatamente  efficaci  le  disposizioni  in  esse   contenute   e,
conseguentemente, ammissibile far valere nel presente ricorso profili
di illegittimita' costituzionale che eventualmente  caratterizzassero
anche la precedente versione delle norme. 
    Tornando al merito delle disposizioni  impugnate,  appare  chiaro
che per effetto della definizione di  prodotti  "a  chilometri  zero"
contenuta nel nuovo art. 1, comma 4, lett. a), della legge  regionale
della  Calabria  n.  29  del  2008,  tale  legge  violi  il   diritto
dell'Unione  europea,  introducendo  una  restrizione   alla   libera
circolazione  delle  merci  non   giustificata   o,   comunque,   non
rispondente al principio di proporzionalita'. 
    Essa, infatti,  favorendo  la  commercializzazione  dei  prodotti
regionali, ostacola gli scambi intracomunitari, in contrasto  con  le
disposizioni del TFUE (articoli da 34 a 36), finendo per  falsare  la
concorrenza: nel privilegiare  alcuni  prodotti  in  base  alla  loro
provenienza territoriale, la  disposizione  risulta  discriminatoria,
avvantaggiando le aziende agricole del luogo, dalle quali  i  gestori
dei servizi di ristorazione collettiva saranno indotti  a  rifornirsi
preferibilmente, al fine di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto. 
    Vale,  al  riguardo,  evidenziare  che  nel  «Libro  verde  sulla
modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici
- per una maggiore efficienza  del  mercato  europeo  degli  appalti»
pubblicato dalla Commissione europea il 27 gennaio 2011, si  afferma,
a proposito di «come acquistare» per realizzare gli  obiettivi  della
strategia  Europa  2020,  che   la   previsione,   da   parte   delle
amministrazioni appaltanti, del necessario acquisto  di  prodotti  in
loco puo' essere giustificato, risultando compatibile con il  diritto
dell'Unione, solo in casi del  tutto  eccezionali  «in  cui  esigenze
legittime e obiettive che non  sono  associate  a  considerazioni  di
natura puramente economica possono essere  soddisfatte  soltanto  dai
prodotti di una certa regione» (punto 4.1). 
    Le  norme  impugnate  sono,  pertanto,  illegittime  per  ragioni
analoghe a quelle enunciate dalla Corte nelle recenti sentenze nn. 86
e n. 191 del 2012, relative a leggi istitutive  di  marchi  regionali
con finalita' di promozione della produzione locale, nelle  quali  la
Corte ha ricordato che gli articoli da 34 a 36 del TFUE vietano  agli
Stati di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione  e
all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente e che,  in
base  alla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia   dell'Unione
europea, la «misura di effetto equivalente»  deve  essere  intesa  in
senso ampio, tale da ricomprendere ogni normativa  commerciale  degli
Stati che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto  o
in potenza, gli scambi intracomunitari. 
    Per le medesime ragioni sono  illegittime,  in  quanto  fonte  di
possibili  ostacoli  agli  scambi  intracomunitari  ed  alla   libera
concorrenza, anche le impugnate disposizione  del  novellato  art.  4
della legge regionale della Calabria n. 29 del  2008,  le  quali,  al
fine di valorizzare i prodotti  agricoli  regionali,  assegnano  alle
imprese di  ristorazione  o  di  vendita  al  pubblico  operanti  sul
territorio che utilizzano nella misura di almeno il 30%  prodotti  «a
chilometro zero» (ossia prodotti calabresi), un contrassegno  con  lo
stemma  della  regione,  da  collocare  all'esterno   dell'esercizio,
utilizzabile nell'attivita' promozionale. 
    Anche  tale  norma  ha  l'effetto  di  indurre   le   imprese   a
privilegiare l'acquisto di prodotti locali, a discapito degli  altri,
al fine di fregiarsi del citato contrassegno,  da  considerarsi  alla
stregua  di  un  vero   e   proprio   marchio   illegittimo   secondo
l'insegnamento di cui alle citate sentenze n.  86  e  191  del  2012,
senza che rilevi che, nella fattispecie, il marchio  inerisca  non  a
prodotti, ma a servizi di ristorazione e  di  commercializzazione  di
alimenti. 

(1) Tale  versione  dell'art.  9  era   l'effetto   delle   modifiche
    introdotte dall'art. 19, comma 1 della L.R. 11  agosto  2010,  n.
    22. La precedente versione della disposizione  era  la  seguente:
    «1.  Gli  effetti   della   presente   legge   sono   subordinati
    all'acquisizione del parere positivo di compatibilita'  da  parte
    della Commissione europea ai sensi degli articoli  87  e  88  del
    trattato  CE  e  alla  pubblicazione  del  relativo  avviso   nel
    Bollettino Ufficiale della Regione Calabria». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  confida  che   codesta   ecc.ma   Corte   vorra'   dichiarare
l'illegittimita' dell'art. 2, comma 3, lettera a) e dell'art. 4 della
legge regionale della Calabria 11 giugno 2012, n. 22. 
    Si produrra' copia autentica della  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri del 27 luglio 2012, con l'allegata relazione. 
      Roma, 31 luglio 2012 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Fiorentino