N. 109 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 agosto 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 agosto 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Agricoltura - Norme della Regione Calabria - Definizione quali prodotti agricoli ed agroalimentari "a chilometri zero" esclusivamente dei prodotti destinati all'alimentazione umana che siano stati ottenuti e trasformati sul territorio della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria. - Legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22, art. 2, comma 3, lett. a). - Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, artt. 34, 35 e 36. Agricoltura - Norme della Regione Calabria - Previsione per le imprese di ristorazione o di vendita al pubblico operanti nel territorio regionale, che utilizzano nella misura di almeno il 30 per cento prodotti a "chilometri zero", dell'attribuzione di un contrassegno con lo stemma della Regione da collocare all'esterno dell'esercizio utilizzabile nell'attivita' promozionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria. - Legge della Regione Calabria 11 giugno 2012, n. 22, art. 4. - Costituzione, art. 117, primo comma; Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, artt. 34, 35 e 36.(GU n.40 del 10-10-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Calabria 11 giugno 2012, n. 22, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 10 del 15 giugno 2012, recante «Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29, recante: "Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero"» in relazione ai suoi articoli 2, comma 3, lettera a) e 4. La legge della Regione Calabria n. 22 del 2012 reca modifiche alla legge regionale n. 29 del 2008, gia' in precedenza modificata dalla legge regionale n. 8 del 2010, allo scopo di rafforzare gli obiettivi di promozione della valorizzazione qualitativa delle produzioni cc.dd. a «chilometri zero», favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificita' di tali prodotti (cfr. art. 1, comma 1, della L.R. n. 29 del 2008, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 22 del 2012). L'art. 2 della legge regionale impugnata, al comma 3, dispone quanto segue: «al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 29/2008 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo capoverso la parola "agricoli" e' soppressa. Dopo le parole "si intendono" e' aggiunto il seguente periodo i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o piu' delle seguenti categorie:"». Per effetto di questa e altre modifiche, l'art. 1 della legge regionale n. 29 del 2008 ha assunto il seguente tenore: «1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a "chilometri zero", favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza sui prezzi e assicurando ai consumatori un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificita' di tali prodotti. 2. - 3. ...Omissis ... 4. Ai fini della presente legge per prodotti a "chilometri zero" si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o piu' delle seguenti categorie: a) i prodotti tradizionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) i prodotti definibili stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attivita' di ristorazione a condizione che l'immissione in commercio o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalita' delle produzioni delle zone agricole; c) i prodotti di comprovata sostenibilita' ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione e' dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas ad effetto serra rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato. La Giunta regionale definisce le modalita' di calcolo del minor apporto delle suddette emissioni; d) "prodotti di qualita'", intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), le specialita' tradizionali garantite (STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica». L'art. 4 della legge regionale impugnata stabilisce quanto segue: «1. - 2. (...) 3. Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 29/2008 e' cosi' sostituito: "2. Alle imprese esercenti attivita' di ristorazione, ospitalita' e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attivita', un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attivita' promozionale». 4. Il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 29/2008 e' cosi sostituito: "4. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attivita' promozionali della Regione Calabria.". 5. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 29/2008 e' aggiunto il seguente comma: "5. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalita' di utilizzo del lago e le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero."». Per effetto di queste e altre modifiche, l'art. 4 della legge regionale n. 29 del 2008 ha assunto il seguente tenore: «1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli a "chilometri zero" e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori. 2. Alle imprese esercenti attivita' di ristorazione, ospitalita' e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attivita', un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attivita' promozionale. 3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente nella percentuale ivi indicata deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare la indicazione della origine, natura, qualita' e quantita' dei prodotti acquistati. 4. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attivita' promozionali della Regione Calabria. 5. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalita' di utilizzo del logo e le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero"». Tale disposizioni sono illegittime per il seguente M o t i v o In relazione all'art. 117, comma 1, della Costituzione, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. L'art. 1, comma 4, lettera a) delle legge regionale della Calabria n. 29 del 2008, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge regionale impugnata, definisce «a "chilometri zero"» i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rispondano a determinate caratteristiche e che siano stati ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria. La legge regionale, pertanto, non mira a promuovere tutte le merci caratterizzate da una limitata distanza tra il luogo di produzione e il luogo di consumo - caratteristiche che, peraltro, la legge regionale individua in maniera del tutto indiretta, principalmente attraverso l'elemento della «stagionalita'» - ma esclusivamente i prodotti calabresi rientranti in tale categoria. La promozione dei prodotti «a chilometri zero» risponde tipicamente ad obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute dei consumatori, in ragione della riduzione dei processi di trasporto e di conservazione delle merci. Risulta, tuttavia, evidente come la legge regionale ecceda da tali obiettivi, introducendo un requisito, come quello dell'origine calabrese, non giustificato dal loro perseguimento e, dunque, contrario al principio di proporzionalita' cui, in base ai Trattati istitutivi dell'Unione europea, devono rispondere le restrizioni dirette o indirette alla libera circolazione delle merci, pur giustificate dal perseguimento di ragioni imperative di interesse pubblico. E' chiaro, infatti, che le caratteristiche che giustificano il favor per i prodotti a chilometri zero possono rinvenirsi ad egual titolo - e anche a maggior titolo, qualora il luogo di consumo sia situato nelle zone periferiche del territorio regionale - in prodotti ottenuti o realizzati al di fuori della regione Calabria. Il requisito dell'origine calabrese, introdotto nella definizione dei prodotti, finisce, pertanto, per determinare inammissibili effetti discriminatori, come quelli indotti dall'art. 3 della medesima legge regionale n. 29 del 2008, come modificato dalla legge regionale impugnata, secondo il quale l'impiego di suddetti prodotti costituisce titolo preferenziale ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi di ristorazione. E' ben vero che anche nella precedente formulazione il citato art. 3 ancorasse il titolo preferenziale all'impiego di prodotti regionali, tuttavia tale disposizione era destinata a rimanere inefficace - tale essendo in effetti rimasta - in virtu' della norma contenuta nell'art. 9, comma l, della medesima legge, che cosi' recitava «1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili a decorrere dall'ottenimento del parere positivo di compatibilita' da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» (1) . E' evidente che la Commissione europea non avrebbe mai potuto rilasciare alcun parere di positivo di compatibilita' ai sensi degli artt. 87 e 88 CE (attuali artt. 107 e 108 TFUE), in quanto, a tacer d'altro, tali disposizioni riguardano la materia degli aiuti di Stato, che manifestamente non viene messa in questione dall'art. 3 della legge regionale, atteso che da tale norma non deriva l'attribuzione di risorse pubbliche ad imprese (non costituendo assegnazione di risorse pubbliche la preferenza accordata ad un'impresa nell'aggiudicazione di un contratto a prestazioni corrispettive). La legge regionale qui impugnata, abrogando l'art. 9 della legge regionale n. 29 del 2008, ha eliminato la condizione sospensiva dell'efficacia degli articoli 3 e 4 di tale legge, rendendo immediatamente efficaci le disposizioni in esse contenute e, conseguentemente, ammissibile far valere nel presente ricorso profili di illegittimita' costituzionale che eventualmente caratterizzassero anche la precedente versione delle norme. Tornando al merito delle disposizioni impugnate, appare chiaro che per effetto della definizione di prodotti "a chilometri zero" contenuta nel nuovo art. 1, comma 4, lett. a), della legge regionale della Calabria n. 29 del 2008, tale legge violi il diritto dell'Unione europea, introducendo una restrizione alla libera circolazione delle merci non giustificata o, comunque, non rispondente al principio di proporzionalita'. Essa, infatti, favorendo la commercializzazione dei prodotti regionali, ostacola gli scambi intracomunitari, in contrasto con le disposizioni del TFUE (articoli da 34 a 36), finendo per falsare la concorrenza: nel privilegiare alcuni prodotti in base alla loro provenienza territoriale, la disposizione risulta discriminatoria, avvantaggiando le aziende agricole del luogo, dalle quali i gestori dei servizi di ristorazione collettiva saranno indotti a rifornirsi preferibilmente, al fine di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto. Vale, al riguardo, evidenziare che nel «Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici - per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti» pubblicato dalla Commissione europea il 27 gennaio 2011, si afferma, a proposito di «come acquistare» per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, che la previsione, da parte delle amministrazioni appaltanti, del necessario acquisto di prodotti in loco puo' essere giustificato, risultando compatibile con il diritto dell'Unione, solo in casi del tutto eccezionali «in cui esigenze legittime e obiettive che non sono associate a considerazioni di natura puramente economica possono essere soddisfatte soltanto dai prodotti di una certa regione» (punto 4.1). Le norme impugnate sono, pertanto, illegittime per ragioni analoghe a quelle enunciate dalla Corte nelle recenti sentenze nn. 86 e n. 191 del 2012, relative a leggi istitutive di marchi regionali con finalita' di promozione della produzione locale, nelle quali la Corte ha ricordato che gli articoli da 34 a 36 del TFUE vietano agli Stati di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente e che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la «misura di effetto equivalente» deve essere intesa in senso ampio, tale da ricomprendere ogni normativa commerciale degli Stati che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Per le medesime ragioni sono illegittime, in quanto fonte di possibili ostacoli agli scambi intracomunitari ed alla libera concorrenza, anche le impugnate disposizione del novellato art. 4 della legge regionale della Calabria n. 29 del 2008, le quali, al fine di valorizzare i prodotti agricoli regionali, assegnano alle imprese di ristorazione o di vendita al pubblico operanti sul territorio che utilizzano nella misura di almeno il 30% prodotti «a chilometro zero» (ossia prodotti calabresi), un contrassegno con lo stemma della regione, da collocare all'esterno dell'esercizio, utilizzabile nell'attivita' promozionale. Anche tale norma ha l'effetto di indurre le imprese a privilegiare l'acquisto di prodotti locali, a discapito degli altri, al fine di fregiarsi del citato contrassegno, da considerarsi alla stregua di un vero e proprio marchio illegittimo secondo l'insegnamento di cui alle citate sentenze n. 86 e 191 del 2012, senza che rilevi che, nella fattispecie, il marchio inerisca non a prodotti, ma a servizi di ristorazione e di commercializzazione di alimenti. (1) Tale versione dell'art. 9 era l'effetto delle modifiche introdotte dall'art. 19, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22. La precedente versione della disposizione era la seguente: «1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria».
P. Q. M. Si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 2, comma 3, lettera a) e dell'art. 4 della legge regionale della Calabria 11 giugno 2012, n. 22. Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2012, con l'allegata relazione. Roma, 31 luglio 2012 L'Avvocato dello Stato: Fiorentino