N. 113 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 agosto 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 agosto 2012 (del Commissario  dello  Stato  per  la
Regione Siciliana). 
 
Ambiente - Norme della Regione Siciliana -  Norme  di  modifica  alla
  gestione  integrata  dei  rifiuti  -  Modifiche   in   materia   di
  partecipazione  dei   comuni   alle   S.R.R.   (Societa'   per   la
  regolamentazione del servizio di  gestione  rifiuti),  di  gestione
  liquidatoria  dei  consorzi  e  delle  societa'   d'ambito   e   di
  affidamento provvisorio delle gestioni - Previsione che gli attuali
  consorzi e societa' d'ambito continuino ad esercitare  il  servizio
  fino   al   momento   della   trasmissione   del   piano   d'ambito
  all'Assessorato regionale dell'energia e dei  servizi  di  pubblica
  utilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 - Previsione che,
  una volta costituite le societa' consortili e  fino  a  quando  non
  verra'  aggiudicato  il  servizio  al  gestore  unico,  gli  stessi
  consorzi  e  societa'  d'ambito  continuino  ad  assicurare,   alle
  medesime condizioni,  l'integrale  e  regolare  prosecuzione  delle
  attivita' - Ricorso del Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
  Siciliana  -  Denunciata  introduzione  di  discipline   tra   loro
  incompatibili - Violazione dei principi di uguaglianza  e  di  buon
  andamento della pubblica amministrazione. 
- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana
  il 30 luglio 2012 (disegno di legge n. 900), art. 1, comma 6, lett.
  b), punto 3, e lett. e). 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Ambiente - Norme della Regione Siciliana -  Norme  di  modifica  alla
  gestione  integrata  dei  rifiuti  -  Modifiche   in   materia   di
  partecipazione  dei   comuni   alle   S.R.R.   (Societa'   per   la
  regolamentazione del servizio di  gestione  rifiuti),  di  gestione
  liquidatoria  dei  consorzi  e  delle  societa'   d'ambito   e   di
  affidamento  provvisorio  delle  gestioni   -   Autorizzazione   al
  Dipartimento regionale  dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica
  utilita' ad anticipare risorse finanziarie anche ai consorzi e alle
  societa' d'ambito in liquidazione, per fare fronte ai propri debiti
  o anticipazioni -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  per  la
  Regione Siciliana - Denunciata  mancata  previsione  dell'ammontare
  complessivo  delle  anticipazioni  autorizzabili  e  delle  risorse
  finanziarie con cui farvi fronte - Inosservanza  del  principio  di
  copertura finanziaria - Violazione dei principi di uguaglianza e di
  buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana
  il 30 luglio 2012 (disegno di legge n. 900), art. 1, comma 6, punto
  2, lett. b). 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 97. 
Ambiente - Norme della Regione Siciliana -  Norme  di  modifica  alla
  gestione  integrata  dei  rifiuti  -  Modifiche   in   materia   di
  partecipazione  dei   comuni   alle   S.R.R.   (Societa'   per   la
  regolamentazione del servizio di  gestione  rifiuti),  di  gestione
  liquidatoria  dei  consorzi  e  delle  societa'   d'ambito   e   di
  affidamento provvisorio delle gestioni - Previsione  che  tutto  il
  personale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della legge  regionale
  n.  9  del  2010,  sia  assunto  all'esito   della   procedura   di
  costituzione delle S.R.R. e  della  trasmissione  delle  rispettive
  dotazioni organiche - Ricorso del Commissario dello  Stato  per  la
  Regione Siciliana - Denunciata mancata previsione dell'approvazione
  delle stesse con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i
  servizi  di  pubblica  utilita'  -  Violazione  dei   principi   di
  uguaglianza e di buon andamento della  pubblica  amministrazione  -
  Contrasto con il principio del pubblico concorso. 
- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana
  il 30 luglio 2012 (disegno di legge n. 900), art. 1, comma 6, lett.
  d). 
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97. 
Ambiente - Norme della Regione Siciliana -  Norme  di  modifica  alla
  gestione  integrata  dei  rifiuti  -   Prevista   possibilita'   di
  trasformazione in S.R.R. delle societa' d'ambito e dei  consorzi  -
  Ricorso del Commissario dello Stato  per  la  Regione  Siciliana  -
  Denunciata omessa disciplina degli aspetti finanziari dei  relativi
  rapporti attivi e  passivi  e  il  finanziamento  della  spesa  per
  l'estinzione delle passivita' pregresse - Violazione del  principio
  di   buon    andamento    della    pubblica    amministrazione    -
  Irragionevolezza. 
- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana
  il 30 luglio 2012 (disegno di legge n. 900), art. 3. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
Ambiente - Norme della Regione Siciliana -  Norme  di  modifica  alla
  gestione integrata dei  rifiuti  -  Norme  per  la  concessione  di
  garanzie per anticipazione sui crediti nei confronti dei consorzi e
  delle societa' d'ambito - Ricorso del Commissario dello  Stato  per
  la Regione Siciliana - Denunciata laconicita' delle norme e assenza
  di qualsivoglia limite o criterio  di  determinazione  degli  oneri
  conseguenti per l'erogazione dei contributi  e  per  l'assolvimento
  della garanzia prestata - Violazione del principio di uguaglianza e
  del principio di copertura finanziaria. 
- Delibera legislativa approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana
  il 30 luglio 2012 (disegno di legge n. 900), art. 4. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 97. 
(GU n.41 del 17-10-2012 )
    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 luglio 2012,
ha approvato il disegno di legge n. 900 - Norme stralciate dal titolo
«Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti», pervenuto  a
questo  Commissariato  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 2 agosto 2012. 
    Le disposizioni  che  si  riportano  danno  adito  a  censura  di
costituzionalita' per le seguenti motivazioni. 
    Innanzitutto le norme contenute nell'art. 1, comma  6  lett.  b),
punto 3 e lett. e) che apportano entrambe modifiche all'art. 19 della
legge  regionale  n.  9  del  2010  e  successive   modificazioni   e
integrazioni appaiono censurabili sotto il profilo  della  violazione
degli articoli 3  e  97  della  Costituzione  in  quanto  introducono
discipline tra loro incompatibili. 
    Infatti la prima disposizione prevede che gli attuali consorzi  e
societa' d'ambito  continuino  ad  esercitare  il  servizio  fino  al
momento  della  trasmissione  del  piano  d'ambito  dalle  istituendo
societa' consortili  all'assessorato  regionale  dell'energia  e  dei
servizi di pubblica utilita', comunque fino al 31 dicembre 2012, data
in cui si estinguono. 
    La seconda norma invece dispone  che,  una  volta  costituite  le
societa' consortili  e  fino  a  quando  non  verra'  aggiudicato  il
servizio al gestore unico ai sensi dell'art. 15 della legge regionale
n. 9/2010, gli stessi consorzi e societa' d'ambito,  in  qualita'  di
«soggetti gia' deputati, a qualunque titolo, alla gestione  integrata
del ciclo dei rifiuti o  comunque  nella  stessa  coinvolti,  debbano
continuare ad  assicurare  alle  medesime  condizioni  l'integrale  e
regolare prosecuzione delle attivita'». 
    E' di tutta evidenza che soggetti «ope legis» estinti  alla  data
del 31 dicembre 2012 non potranno mantenere  la  capacita'  giuridica
con conseguente impossibilita' per gli  stessi  di  porre  in  essere
qualsiasi attivita' giuridicamente  rilevante  quale  ad  esempio  la
stipula di contratti e la fatturazione dei servizi resi. 
    Censurabile  parimenti  per  violazione  dell'art.  97,   nonche'
dell'articolo 81, quarto comma  della  Costituzione  e'  altresi'  la
previsione del punto 2 della lett. b) del medesimo comma 6. 
    Con la disposta integrazione del dettato normativo  dell'art.  19
della prima menzionata legge regionale n. 9 del 2010, come modificato
dall'art. 11, comma 64 della legge regionale n. 26  del  2012,  viene
infatti autorizzato il  Dipartimento  regionale  dell'energia  e  dei
servizi di pubblica utilita' ad anticipare risorse finanziarie  anche
ai consorzi e alle societa' d'ambito in liquidazione, per far  fronte
ai propri debiti  o  anticipazioni  concessi  a  seguito  di  istanza
corredata da un piano finanziario di rimborso approvato dal consorzio
o dalla societa' d'ambito ed asseverato dai comuni soci, a valere sui
trasferimenti erogati dalla Regione in favore  di  questi  ultimi  ai
sensi dell'art. 76  della  l.r.  n.  2/2002  o  con  eventuali  altre
assegnazioni di competenza degli enti locali. 
    La disposizione non prevede  pero'  ne'  l'ammontare  complessivo
delle  anticipazioni  autorizzabili   dal   competente   Dipartimento
regionale, ne' tanto meno le risorse finanziarie con cui farvi fronte
e dare copertura ai  nuovi  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
regionale. 
    Non appare inoltre idonea per fare ritenere la  disposizione  «de
qua» compatibile con l'articolo 81, quarto comma della  Costituzione,
la circostanza che la stessa integra il dettato normativo  del  prima
cennato comma 2-bis dell'articolo 19 l.r.  n.  9/2010  il  cui  primo
capoverso autorizza il  Dipartimento  regionale  dell'energia  e  dei
servizi di pubblica utilita' ad anticipare le risorse  finanziarie  a
valere sulle disponibilita' di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 cap.  243311
e 7.3.1.3.2 cap. 191304. 
    Il legislatore  infatti,  in  difformita'  a  quanto  piu'  volte
affermato da codesta Corte, non ha provveduto, prima di  disporre  la
nuova  spesa,  ad  accertare   l'eventuale   esistenza   di   risorse
disponibili nelle dotazioni dei capitoli in questione, gia' destinati
ad interventi disposti da precedenti  norme  e,  conseguentemente,  a
stornare i fondi non impegnati per la nuova finalita'. 
    Va  altresi',  per  inciso,  rilevato  che  il  nomenclatore  del
capitolo 191304 «Fondo di rotazione in favore  delle  societa'  degli
ambiti territoriali ottimali destinato a garantire la copertura delle
spese  inerenti  la  gestione  integrata  dei  rifiuti  nei  casi  di
temporanee  difficolta'  finanziarie»  riporta  fra  le   leggi   che
autorizzano la spesa, in  aggiunta  all'articolo  21  della  l.r.  n.
19/2005, anche l'articolo 61 della  l.r.  n.  6/2009,  l'articolo  45
della l.r. n. 11/2010 e l'articolo 3  della  l.r.  n.  7/2011,  leggi
queste che, ad eccezione della prima, non dispongono l'erogazione  di
anticipazioni o finanziamenti alle societa' degli ambiti territoriali
ottimali ne', tanto meno, indicano le risorse con cui farvi fronte. 
    La disposizione censurata, quindi, anche in  relazione  a  quanto
rilevato dalla Corte dei conti in sede  di  parifica  del  rendiconto
generale della Regione per  l'esercizio  finanziario  2011  (all.  1)
potrebbe celare l'intento di regolarizzare «ex  post»  erogazioni  di
anticipazioni a soggetti non ammessi al beneficio in questione  dalla
vigente normativa. 
    Poiche'  l'estensione  della  disciplina   delle   anticipazioni,
originariamente ristretta ai soli Comuni ed Enti locali, potrebbe non
essere sostenuta  da  interessi  di  preminente  importanza  generale
legislativamente rilevanti (sul punto sent. C.C. n. 94 del  1995)  si
richiede lo scrutinio di costituzionalita' di codesta eccellentissima
Corte sulla disposizione  «de  qua»  anche  sotto  il  profilo  della
violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Anche la norma contenuta nella lett. d) del comma  6  si  ritiene
debba essere sottoposta al vaglio di  codesta  Corte  per  violazione
degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Viene infatti disposta,
a seguito della modifica introdotta al comma  8  dell'art.  19  della
l.r. n. 9/2010, che tutto il personale di cui ai  commi  6  e  7  del
medesimo  articolo  sia  assunto   all'esito   della   procedura   di
costituzione delle  S.R.R.  e  della  trasmissione  delle  rispettive
dotazioni organiche senza attendere l'approvazione delle  stesse  con
decreto  dell'assessore  regionale  per  l'energia  e  i  servizi  di
pubblica utilita'. 
    Preliminarmente si prospetta la violazione degli articoli 3 e  97
della Costituzione giacche' la disposizione in oggetto  appare  «ictu
oculi» incompatibile con la norma contenuta nel vigente art. 7, comma
9 della l.r. n. 9/2010 in base alla quale la mancata definizione  del
procedimento  di  approvazione  della  dotazione  organica  da  parte
dell'Assessore  impedisce  alle  S.R.R.  di  ricorrere  «a  qualsiasi
assunzione» oltre che  all'instaurazione  di  qualsiasi  rapporto  di
consulenza, collaborazione o incarico esterno, nonche' di rapporti di
lavoro disciplinati dal d.legs. n. 276/2003. 
    Non appare invero comprensibile come le S.R.R.  possano  assumere
il personale in base alla adozione della propria  dotazione  organica
quando  poi  alle  stesse  e'  impedito  di  procedere  a  «qualsiasi
assunzione» prima della conclusione del procedimento di  approvazione
di quest'ultima. 
    Inoltre  dall'applicazione  della  norma  potrebbe  derivare  una
generale ed automatica assunzione di dipendenti a qualsiasi titolo di
persone giuridiche di diritto privato nell'organico  di  un  soggetto
pubblico «id est» l'istituenda S.R.R., senza il  previo  espletamento
di alcuna procedura selettiva. 
    La disposizione in questione costituisce una deroga al  principio
del concorso pubblico al quale  devono  conformarsi  per  consolidata
giurisprudenza di  codesta  Corte  le  procedure  di  assunzione  del
personale   delle   pubbliche   amministrazioni.    Dalla    disposta
integrazione del  cennato  comma  8  non  risulta  infatti  possibile
distinguere modalita' e procedure d'assunzioni diverse a seconda  che
si tratti del personale addetto gia' in servizio presso le societa' o
i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o  dalla
regione (di cui al  comma  6)  o  di  quello  indicato  dal  comma  7
proveniente, oltre che dalle societa' e dai consorzi d'ambito,  anche
dalle societa' a parziale partecipazione pubblica a qualsiasi  titolo
in servizio alla data del 31 dicembre  2009.  Secondo  i  chiarimenti
forniti ai sensi  dell'art.  3  del  d.P.R.  n.  488/1969,  alle  due
categorie di personale in questione appartengono  rispettivamente  n.
3.289 e 7.890 unita'.  Il  prospettato  mancato  ricorso  alla  forma
generale ed ordinaria di reclutamento del  personale  non  trova,  ad
avviso dello scrivente, nella specie alcuna peculiare e straordinaria
ragione giustificatrice (che non risulta  nel  testo  della  legge  e
neppure appare  ricavabile  «aliunde»  dagli  atti  parlamentari)  ed
appare costituire piuttosto un indebito privilegio per i soggetti che
ne possono beneficiare, censurabile  per  violazione  degli  articoli
3,51 e 97 della Costituzione. 
    L'art. 3, che si trascrive, da' adito a  censura  per  violazione
dell'art. 97: 
        Art. 3. - Istituzione di S.R.R.  mediante  trasformazione  di
precedenti ATO 
    1. All'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, dopo
il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
    «11-bis. In deroga a quanto previsto dal  comma  1  dell'articolo
19, il consorzio o la societa' d'ambito, ove il territorio del  nuovo
ambito territoriale individuato ai  sensi  dell'articolo  5  coincida
esattamente con quello del  precedente,  puo',  previa  revoca  della
liquidazione, procedere alla trasformazione in S.R.R.,  a  condizione
che nell'ambito sia in funzione da  almeno  due  anni  un  patrimonio
impiantistico destinato al servizio della raccolta differenziata». 
    La norma infatti prevede la possibile trasformazione di  societa'
d'ambito o consorzi, previa revoca delle procedure di liquidazione in
corso, in S.R.R. senza tuttavia disciplinare gli  aspetti  finanziari
dei relativi rapporti attivi e passivi e il finanziamento della spesa
per l'estinzione delle passivita'  pregresse.  In  proposito  secondo
consolidata  giurisprudenza  di  codesta  eccellentissima  Corte  (ex
plurimis cent. n. 364/2010) non puo' ritenersi conforme al  principio
di buon andamento della Pubblica Amministrazione la totale  omissione
da parte del legislatore di ogni e qualsiasi disciplina al  riguardo.
Tale omissione invero e' «foriera di incertezza che si puo'  tradurre
in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica
amministrazione» e rende irragionevole la disciplina adottata. 
    Siffatta conclusione e' supportata  dalle  numerose  sentenze  di
codesta Corte (n. 364 e n. 116 del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89  del
2000) in cui e' stata precisamente affermata  l'obbligatorieta',  nel
trasferimento di compiti da un soggetto pubblico ad un  altro,  della
scelta di tenere indenne l'ente subentrante dalle passivita' maturate
nella gestione di quello sostituito, soppresso o trasformato come nel
caso in ispecie, al fine di attuare il principio fondamentale secondo
cui le strutture pubbliche  destinatarie  di  interventi  di  riforma
(come  le  S.R.R.  nella  fattispecie)  devono  iniziare  ad  operare
completamente libere dai pesi delle passate gestioni (sentenza n. 437
del 2005). 
    L'art. 4, che si trascrive, da' adito a  censura  per  violazione
degli articoli 97 e 81, quarto comma della Costituzione: 
        Art.  4.  -   Norme  per  la  concessione  di  garanzie   per
anticipazione sui crediti nei confronti dei consorzi e delle societa'
d'ambito 
    1. Con riguardo ai debiti dei consorzi e delle societa'  d'ambito
maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti dei terzi  creditori,
sulla base dei debiti accertati ai sensi dell'articolo 45 della legge
regionale  12  maggio  2010,  n.  11,  e  dei  commi  2-bis  e  2-ter
dell'articolo  19  della  legge  regionale  8  aprile  2010,  n.   9,
introdotti dall'articolo 11, comma 64 della legge regionale 9  maggio
2012, n. 26, l'Irfis - Fin Sicilia S.p.A. e' autorizzata a rilasciare
garanzie  fideiussorie  a  copertura  dei  rischi   derivanti   dalle
anticipazioni su crediti concessi dalle banche, per  i  servizi  resi
dalle societa' d'ambito e dai consorzi d'ambito fino a  tutto  il  31
dicembre  2012  nonche'  alla  concessione  di  contributi  in  conto
interessi, per le operazioni di cessione di crediti effettuate  dalle
banche, comprese le societa' di factoring e di leasing. 
    2. Le modalita' di concessione delle agevolazione di cui al comma
1 sono fissate con decreto del Presidente della Regione, su  proposta
dell'Assessore regionale per l'economia di concerto  con  l'Assessore
regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilita', da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
    3. Il regime di aiuti cui al  presente  articolo  e'  attuato  in
conformita' al regolamento CE  1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
Europea 28 dicembre 2006, serie L 379. 
    4. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo e' stipulata una convenzione tra l'Irfis - Fin Siclia S.p.A.
ed il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. 
    5. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  si  fa  fronte  a
valere sulle autorizzazioni di spesa di  cui  all'articolo  45  della
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,  come  individuate  dal  comma
2-bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    Esso infatti autorizza l'IRFIS - Fin Sicilia S.p.A.,  societa'  a
partecipazione regionale, a rilasciare  garanzie  fideiussorie  senza
specificazione alcuna sulla natura ed i limiti delle stesse, non solo
riguardo ai debiti dei consorzi  e  delle  societa'  d'ambito  sinora
accertati ma anche su quelli che matureranno in  futuro  sino  al  31
dicembre 2012, nei confronti di terzi creditori per le  anticipazioni
su crediti che a questi ultimi siano stati concessi dalle banche. 
    La disposizione inoltre prevede la concessione di  contributi  in
conto interessi per le operazioni di cessione di  crediti  effettuate
da banche e societa' di factoring  e  di  leasing  senza  determinare
l'ammontare delle spese autorizzate. 
    La laconicita' del tenore letterale della norma  in  questione  e
l'assenza di un qualsivoglia  limite  o  criterio  di  determinazione
degli oneri derivantine non solo per l'erogazione dei contributi  ma,
principalmente, per  l'assolvimento  della  garanzia  prestata  rende
questa non conforme agli  articoli  81e  97  della  Costituzione  non
essendo  sufficiente,  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo   di
copertura degli oneri previsti il mero riferimento ad  autorizzazioni
di spesa  gia'  esistenti  nel  bilancio  regionale  ma  destinati  a
finalita'  diverse.  «La  riduzione  o   l'utilizzo   di   precedenti
autorizzazioni di  spesa  deve  infatti  essere  sempre  espressa  ed
analiticamente quantificata in quanto idonea a compensare esattamente
gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa»  come  ribadito
da codesta eccellentissima Corte nella sentenza n. 115 del 2012. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge  n.  900  -
norme  stralciate  dal  titolo  «Norme  di  modifica  alla   gestione
integrata dei rifiuti», approvato dall'Assemblea regionale  siciliana
nella seduta del 30 luglio 2012: 
        art. 1, comma 6, lett. b) punti 2 e 3, lett. d)  e  lett.  e)
per violazione degli articoli 3, 51, 81,  quarto  comma  e  97  della
Costituzione; 
        art.  3,  per  violazione  degli  articoli  3  e   97   della
Costituzione; 
        art. 4 per violazione degli articoli 81, quarto  comma  e  97
della Costituzione. 
          Palermo, addi' 7 agosto 2012 
 
         Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
                               Aronica