N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2012
Ordinanza del 2 maggio 2012 emessa dalla Corte d'appello di Venezia nei procedimenti civili riuniti promossi da Dalla Valle Ranieri Angelo ed altri c/INPS. Previdenza e assistenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, della determinazione della retribuzione pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto all'estero moltiplicando per cento l'importo dei contributi trasferiti e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui si riferiscono i contributi stessi - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777. - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.41 del 17-10-2012 )
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa RG n. 1019/2009
promossa con ricorsi depositati il 15.12.2009 da: Dalla Valle Ranieri
Angelo, Canale Silvano, Ciechi Graziella, Zordan Siro Giovanni
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Zampieri e Alberto Rela,
come da mandato a margine dei ricorsi d'appello, con domicilio eletto
presso lo studio dell'Avv. Enrico Tonolo in Venezia San Marco 4590
appellanti - contro I.N. P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Cavallari e Antonella
Tomasello giusta procure notarili in atti, elettivamente domiciliato
in Venezia, presso l'Ufficio Legale Inps di Venezia, Dorsoduro 3591/I
- appellato - avverso le sentenze del Tribunale di Vicenza in
funzione di Giudice del Lavoro nn.
340/2008-342/2008-343/2008-348/2008 depositate il 16.12.2008;
Fatto
1. Gli appellanti in epigrafe indicati, premesso di aver prestato
lavoro dipendente in Svizzera, hanno impugnato le sentenze di primo
grado con le quali erano state rigettate le domande dai medesimi
proposte nei confronti dell'Inps e dirette ad ottenere la
riliquidazione delle rispettive pensioni. Queste ultime erano state
calcolate, con il sistema retributivo, all'esito del trasferimento
all'INPS dei contributi accreditati in Svizzera. La retribuzione di
riferimento a tale fine era stata determinata con riguardo
all'entita' delle aliquote contributive svizzere, piu' bassa di
quella italiane. Gli appellanti chiedevano la riliquidazione dei
rispettivi trattamenti pensionistici (riconosciuti con decorrenza da
novembre 1997 allo Zordan, da ottobre 1996 al Canale, da settembre
1991 alla Ciechi e da ottobre 1996 al Dalla Valle), tenendo conto di
quanto effettivamente percepito, nel periodo lavorato in Svizzera, e
non di quanto figurativamente ricostruito dall'INPS, sulla base della
maggiore aliquota contributiva italiana.
2. Le sentenze di primo grado impugnate anche nei giudizi riuniti
(R.G. nn. 1020/2009-1021/2009-1022/2009) hanno rigettato le domande
in applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777,
affermandone la natura retroattiva come da sentenza della Corte
costituzionale n. 172 del 2008, che ha ritenuto la natura
interpretativa della suddetta L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777,
rigettando la relativa questione di legittimita' costituzionale.
Diritto
1. Gli appellanti hanno svolto attivita' di lavoro dipendente in
Svizzera, maturando un periodo di contribuzione previdenziale di cui
hanno chiesto il trasferimento dalla assicurazione sociale elvetica a
quella italiana.
2. Nella presente controversia questa Corte e' chiamata, in primo
luogo, a pronunciarsi sulla applicazione alla fattispecie in esame
della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777 in ragione del primo e
principale motivo di impugnazione articolato dagli appellanti.
3. Con le sentenze appellate, in conformita' a quanto ritenuto
dalla Corte costituzionale (cit. sent. N. 172/2008), e' stato
affermato che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777 ha efficacia
retroattiva.
4. E' noto che la questione delle cosiddette "pensioni svizzere",
presenta un articolato quadro normativo e giurisprudenziale, che e'
stato compiutamente riepilogato nell'ordinanza della Cassazione n.
23834/2011, con la quale e' stata nuovamente sollevata questione di
legittimita' costituzionale della citata disciplina. E' altresi'
noto, infatti, che la Corte di cassazione con ordinanza n. 5048 del 5
marzo 2007 aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale
della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777 in riferimento all'art. 3
Cost., comma 1, all'art. 35 Cost., comma 4, e all'art. 38 Cost.,
comma 2. 4.5. La Corte costituzionale con la sentenza n. 172 del
2008, nel dichiarare non fondata la relativa questione di
costituzionalita', ha affermato che tale disposizione ha reso
esplicito un precetto gia' contenuto nelle disposizioni oggetto
dell'interpretazione autentica e non integra violazione del principio
di uguaglianza, ne' contrasto con l'art. 3.8 Cost.
5. Tanto sinteticamente premesso, si rileva che la medesima norma
trova applicazione nella fattispecie oggetto del presente giudizio,
riguardando la disciplina sostanziale le modalita' di determinazione
della retribuzione pensionabile in presenza di contributi versati
all'estero e trasferiti presso l'assicurazione generale obbligatoria,
fattispecie su cui, per l'appunto, verte l'odierna controversia.
Inoltre la medesima disciplina, in base a quanto affermato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 172/2008, ha efficacia
retroattiva, non operando i limiti dello ius superveniens innovativo.
Infine, occorre sottolineare che non ha incidenza sulla rilevanza
della questione di legittimita' costituzionale l'eccezione di
decadenza ex art.47 d.P.R. n. 639/1970 sollevata dall'Inps, rilevato
che in base alla stessa prospettazione dell'Istituto, anche in
ipotesi di accoglimento di detta eccezione, resterebbero salvi i
ratei maturati entro il triennio computato a ritroso dalla data di
deposito del ricorso introduttivo e che, sul punto, non vi e' stato
alcun rilievo d'ufficio.
6. Si e' detto che con ordinanza n. 23834/2011 la Corte di
cassazione ha sollevato questione di costituzionalita' in relazione
ad articolati profili di censura che questa Corte condivide
pienamente, in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione
all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(CEDU) sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva
con L. 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il
20 marzo 1952), secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente (pubblicamente ed in un termine
ragionevole) da un tribunale (indipendente ed imparziale, costituito
per legge) chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi
diritti e doveri di carattere civile (...), come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo, e, in particolare, in relazione
ai principi enunciati rispetto alla fattispecie esaminata, con la
sentenza della seconda Sezione del 31 maggio 2011, resa nel caso
Maggio e altri contro Italia (ricorsi nn. 46286/09, 52851/08,
53727/08, 54486/08 e 56001/08), divenuta definitiva il 31 agosto
2011. Le parti appellanti hanno dichiarato di avere interesse a
partecipare al giudizio rimesso alla Corte costituzionale e pertanto
con la presente ordinanza si solleva questione di costituzionalita'
in base ai medesimi profili di cui alla citata ordinanza.
7. Come anticipato, nella fattispecie in esame la questione di
costituzionalita' nei termini sopra prospettati e' senza dubbio
rilevante, posto che le cause riunite sono state decise in primo
grado, e dovranno esserlo nel presente, con l'applicazione della
disposizione dettata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777. Non
incide sulla rilevanza l'eccepita decadenza nel senso sopra
precisato, ribadito che, anche qualora fosse accolta l'eccezione
dell'Inps, in ogni caso dovrebbe trovare applicazione l'articolo "de
quo" in relazione ai ratei non "travolti".
8. Si riassumono di seguito i profili di illegittimita'
costituzionale piu' che esaustivamente indicati ed argomentati dalla
cassazione con la citata ordinanza del 2011.
9. Occorre richiamare, nello specifico, il rapporto tra fonti e
Corti nazionali e sovranazionali, tenuto conto che la norma ha
costituito oggetto di pronunce, tra loro "dialoganti", del Giudice
nazionale, della Corte costituzionale e della Corte europea dei
diritti dell'uomo. Nella prospettazione dell'attuale dubbio di
costituzionalita', assume peculiare rilievo la pronuncia della Corte
di Strasburgo resa nel caso Maggio, intervenuta sulla L. n. 296 del
2007, art. 1, comma 777 quando tale disposizione aveva gia' superato
il vaglio del Giudice delle Leggi - come dato atto dalla stessa Corte
EDU - con un conseguente mutamento della giurisprudenza di
legittimita' in materia. In base a quanto affermato dal Giudice delle
leggi con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 (da ultimo Corte
costituzionale, sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011), le norme
della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse
interpretazione ed applicazione (art. 32, par. 1, della Convenzione)
- integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale
espresso dall'art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui impone la
conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli
obblighi internazionali. Detta ricostruzione e' stata ribadita dopo
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
dalla sentenza n. 80 del 2011. Pertanto nel caso in cui si profili un
contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU (che deve
essere applicata nel significato attribuito dalla Corte EDU, cfr.
citate sentenze n. 113 e n. 1 del 2011), il giudice nazionale comune
deve preventivamente verificare la praticabilita' di
un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale,
ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica
(cosi' sentenze n. 93 del 2010, n. 113 del 2011, n. 311 e n. 239 del
2009). Se detta verifica da' esito negativo e il contrasto non puo'
essere risolto in via interpretativa, il giudice comune, non potendo
disapplicare la norma interna ne' farne applicazione, avendola
ritenuta in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione,
deve denunciare la rilevata incompatibilita' proponendo questione di
legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., comma
1, ovvero all'art. 10 Cost., comma 1, ove si tratti di una norma
convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale
generalmente riconosciuta (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010 e
n. 311 del 2009). Spetta poi alla Corte costituzionale verificare la
compatibilita' della norma CEDU, nell'interpretazione del giudice cui
tale compito e' stato espressamente attribuito dagli Stati membri,
con le pertinenti norme della Costituzione, pur senza sindacare
l'interpretazione della norma CEDU operata dalla Corte di Strasburgo.
Cosi' viene realizzato un corretto bilanciamento tra l'esigenza di
garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla
Costituzione e quella di evitare che cio' possa comportare per altro
verso un vulnus alla Costituzione stessa (sentenza n. 349 del 2007).
10. Nella fattispecie in esame, la questione di costituzionalita'
della L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 777 in riferimento ai
parametri costituzionali sopra invocati, non e' risolvibile in via
interpretativa e, oltre ad essere rilevante, supera il vaglio della
non manifesta infondatezza.
11. Occorre di nuovo richiamare la nota sentenza Maggio, con cui
la Corte EDU ha affermato che con l'art. 1, comma 777, lo Stato
italiano ha violato i diritti dei ricorrenti di cui all'art. 6, par.
1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo intervenendo in
modo decisivo per garantire che l'esito del procedimento in cui esso
era parte gli fosse favorevole. Le argomentazioni a fondamento di
detta decisione, richiamate nell'ordinanza della cassazione del.
2011, per brevita' non vengono riassunte, rinviando a quanto espresso
in detta ordinanza. E' sufficiente solo richiamare i fondamentali
principi generali del diritto comunitario che vengono in discussione,
ossia quelli della certezza del diritto, della tutela del legittimo
affidamento, dell'uguaglianza della parita' delle armi del processo,
dell'effettiva tutela giurisdizionale e del diritto ad un equo
processo.
12. Nel caso oggetto del presente giudizio, in riferimento
dell'art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU,
nelle sentenze richiamate e nella sentenza Maggio (in uno all'art.
117 Cost., comma 1), a parere di questo Collegio si prospetta il
dubbio di legittimita' costituzionale della L. n. 296 del 2006, art.
1, comma 777, rispetto al quale non e' dato rinvenire
un'interpretazione conforme alla Convenzione. Infatti, come
puntualmente evidenziato dalla cassazione con la nota ordinanza di
rimessione del 2011, la verifica di compatibilita' della norma
censurata con la Convenzione - in ragione degli elementi valorizzati
dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per ritenere
ammissibili le disposizioni interpretative, ravvisando la sussistenza
di motivi imperativi di interesse generale - e' gia' stata
effettuata, con esito negativo, dalla sentenza Maggio. In altri casi,
invece, la legittimita' di norme nazionali interpretative concernenti
disposizioni oggetto di procedimenti nei quali e' parte lo Stato e'
stata riconosciuta dalla Corte di Strasburgo, ad esempio in presenza
di "ragioni storiche epocali", come nel caso della riunificazione
tedesca (caso Forrer-Niederthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio
2003) o per ristabilire un'interpretazione piu' aderente
all'originaria volonta' del legislatore, al fine di porre rimedio ad
una imperfezione tecnica della legge interpretata (sentenza 23
ottobre 1997, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent
Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito;
sentenza del 27 maggio 2004, Ogis-institut Stanislas, Ogec St. Pie Xe
Bianche De Castille e altri c. Francia). Cio' posto, questo Collegio
non puo' sostituire il proprio giudizio a quello della Corte EDU
(sentenza Maggio) nella valutazione della rispondenza
dell'approvazione della norma alla sussistenza degli stringenti
motivi di interesse generale, assunti dallo Stato alla base del
proprio intervento legislativo. Anche la Corte costituzionale, in via
di principio, ha affermato di non poter sostituire la propria
interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte
di Strasburgo. Invece la Corte costituzionale puo' valutare in che
modo e con quali ripercussioni il "prodotto" dell'interpretazione
della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale
italiano, dato che la norma CEDU, nel momento in cui integra l'art.
117 Cost., comma 1, entra come disposizione di pari rango nel sistema
delle fonti.
13. A fronte di una dedotta violazione dell'art. 117 Cost., comma
1, in riferimento a disposizioni della CEDU, compete quindi alla
Corte costituzionale il controllo del rispetto dei cosiddetti
"contro-limiti". Come esattamente puntualizzato dalla cassazione con
la nota ordinanza del 2011, detto controllo "assume peculiare rilievo
nel caso di specie, nel quale e' gia' intervenuta una sentenza della
Consulta che ha vagliato, proprio con riguardo all'art. 1, comma 777,
diversi parametri costituzionali invocati rispetto alla disciplina
sostanziale, ed ha fatto riferimento, inoltre, ai principi di cui
all'art. 81 Cost., considerato, altresi', che la Corte costituzionale
ha affermato che fare salvi i motivi imperativi d'interesse generale
che suggeriscono al legislatore nazionale interventi interpretativi
nelle situazioni che qui rilevano non puo' non lasciare ai singoli
Stati contraenti quanto meno una parte del compito e dell'onere di
identificarli, in quanto nella posizione migliore per assolverlo,
trattandosi, tra l'altro, degli interessi che sono alla base
dell'esercizio del potere legislativo. Le decisioni in questo campo
implicano, infatti, una valutazione sistematica di profili
costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la
Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti,
come e' stato riconosciuto, ad esempio, con la formula del margine di
apprezzamento, nel caso di elaborazione di politiche in materia
fiscale, salva la ragionevolezza delle soluzioni normative adottate
(sentenza Corte cost., n. 311 del 2009)".
14. In base alle argomentazioni suesposte, ritiene questa Corte
che sussista la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale della. L. n. 296 del 2009,
art. 1, comma 777 in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in
relazione all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in
particolare, con sentenza resa nel caso Maggio e altri c. Italia.
P.Q.M.
La Corte, visti l'art. 134 cost. e la L. 11 marzo 1953, n. 87,
art. 23 dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in
riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6,
paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4
agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), come
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e in
particolare dalla sentenza del 31 maggio 2011, resa nel caso Maggio e
altri c. Italia - la questione di legittimita' costituzionale della
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
Finanziaria 2007).
Dispone la sospensione del procedimento n. 1019/2009 R.G., a cui
sono stati riuniti i procedimenti nn. 1020/2009-1021/2009-1022/2009
R.G. .
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata
alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei
ministri e che essa sia comunicata al Presidente del Senato della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.
Cosi' deciso in Venezia, nella camera di consiglio, il 3 aprile
2012.
Il Presidente: Santoro
Il consigliere relatore: Parise