N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2012
Ordinanza del 2 maggio 2012 emessa dalla Corte d'appello di Venezia nei procedimenti civili riuniti promossi da Dalla Valle Ranieri Angelo ed altri c/INPS. Previdenza e assistenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, della determinazione della retribuzione pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto all'estero moltiplicando per cento l'importo dei contributi trasferiti e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui si riferiscono i contributi stessi - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777. - Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.41 del 17-10-2012 )
LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa RG n. 1019/2009 promossa con ricorsi depositati il 15.12.2009 da: Dalla Valle Ranieri Angelo, Canale Silvano, Ciechi Graziella, Zordan Siro Giovanni rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nicola Zampieri e Alberto Rela, come da mandato a margine dei ricorsi d'appello, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Enrico Tonolo in Venezia San Marco 4590 appellanti - contro I.N. P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Cavallari e Antonella Tomasello giusta procure notarili in atti, elettivamente domiciliato in Venezia, presso l'Ufficio Legale Inps di Venezia, Dorsoduro 3591/I - appellato - avverso le sentenze del Tribunale di Vicenza in funzione di Giudice del Lavoro nn. 340/2008-342/2008-343/2008-348/2008 depositate il 16.12.2008; Fatto 1. Gli appellanti in epigrafe indicati, premesso di aver prestato lavoro dipendente in Svizzera, hanno impugnato le sentenze di primo grado con le quali erano state rigettate le domande dai medesimi proposte nei confronti dell'Inps e dirette ad ottenere la riliquidazione delle rispettive pensioni. Queste ultime erano state calcolate, con il sistema retributivo, all'esito del trasferimento all'INPS dei contributi accreditati in Svizzera. La retribuzione di riferimento a tale fine era stata determinata con riguardo all'entita' delle aliquote contributive svizzere, piu' bassa di quella italiane. Gli appellanti chiedevano la riliquidazione dei rispettivi trattamenti pensionistici (riconosciuti con decorrenza da novembre 1997 allo Zordan, da ottobre 1996 al Canale, da settembre 1991 alla Ciechi e da ottobre 1996 al Dalla Valle), tenendo conto di quanto effettivamente percepito, nel periodo lavorato in Svizzera, e non di quanto figurativamente ricostruito dall'INPS, sulla base della maggiore aliquota contributiva italiana. 2. Le sentenze di primo grado impugnate anche nei giudizi riuniti (R.G. nn. 1020/2009-1021/2009-1022/2009) hanno rigettato le domande in applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, affermandone la natura retroattiva come da sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2008, che ha ritenuto la natura interpretativa della suddetta L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, rigettando la relativa questione di legittimita' costituzionale. Diritto 1. Gli appellanti hanno svolto attivita' di lavoro dipendente in Svizzera, maturando un periodo di contribuzione previdenziale di cui hanno chiesto il trasferimento dalla assicurazione sociale elvetica a quella italiana. 2. Nella presente controversia questa Corte e' chiamata, in primo luogo, a pronunciarsi sulla applicazione alla fattispecie in esame della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777 in ragione del primo e principale motivo di impugnazione articolato dagli appellanti. 3. Con le sentenze appellate, in conformita' a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale (cit. sent. N. 172/2008), e' stato affermato che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777 ha efficacia retroattiva. 4. E' noto che la questione delle cosiddette "pensioni svizzere", presenta un articolato quadro normativo e giurisprudenziale, che e' stato compiutamente riepilogato nell'ordinanza della Cassazione n. 23834/2011, con la quale e' stata nuovamente sollevata questione di legittimita' costituzionale della citata disciplina. E' altresi' noto, infatti, che la Corte di cassazione con ordinanza n. 5048 del 5 marzo 2007 aveva sollevato questione di legittimita' costituzionale della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777 in riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, all'art. 35 Cost., comma 4, e all'art. 38 Cost., comma 2. 4.5. La Corte costituzionale con la sentenza n. 172 del 2008, nel dichiarare non fondata la relativa questione di costituzionalita', ha affermato che tale disposizione ha reso esplicito un precetto gia' contenuto nelle disposizioni oggetto dell'interpretazione autentica e non integra violazione del principio di uguaglianza, ne' contrasto con l'art. 3.8 Cost. 5. Tanto sinteticamente premesso, si rileva che la medesima norma trova applicazione nella fattispecie oggetto del presente giudizio, riguardando la disciplina sostanziale le modalita' di determinazione della retribuzione pensionabile in presenza di contributi versati all'estero e trasferiti presso l'assicurazione generale obbligatoria, fattispecie su cui, per l'appunto, verte l'odierna controversia. Inoltre la medesima disciplina, in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 172/2008, ha efficacia retroattiva, non operando i limiti dello ius superveniens innovativo. Infine, occorre sottolineare che non ha incidenza sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale l'eccezione di decadenza ex art.47 d.P.R. n. 639/1970 sollevata dall'Inps, rilevato che in base alla stessa prospettazione dell'Istituto, anche in ipotesi di accoglimento di detta eccezione, resterebbero salvi i ratei maturati entro il triennio computato a ritroso dalla data di deposito del ricorso introduttivo e che, sul punto, non vi e' stato alcun rilievo d'ufficio. 6. Si e' detto che con ordinanza n. 23834/2011 la Corte di cassazione ha sollevato questione di costituzionalita' in relazione ad articolati profili di censura che questa Corte condivide pienamente, in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (pubblicamente ed in un termine ragionevole) da un tribunale (indipendente ed imparziale, costituito per legge) chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e, in particolare, in relazione ai principi enunciati rispetto alla fattispecie esaminata, con la sentenza della seconda Sezione del 31 maggio 2011, resa nel caso Maggio e altri contro Italia (ricorsi nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08), divenuta definitiva il 31 agosto 2011. Le parti appellanti hanno dichiarato di avere interesse a partecipare al giudizio rimesso alla Corte costituzionale e pertanto con la presente ordinanza si solleva questione di costituzionalita' in base ai medesimi profili di cui alla citata ordinanza. 7. Come anticipato, nella fattispecie in esame la questione di costituzionalita' nei termini sopra prospettati e' senza dubbio rilevante, posto che le cause riunite sono state decise in primo grado, e dovranno esserlo nel presente, con l'applicazione della disposizione dettata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777. Non incide sulla rilevanza l'eccepita decadenza nel senso sopra precisato, ribadito che, anche qualora fosse accolta l'eccezione dell'Inps, in ogni caso dovrebbe trovare applicazione l'articolo "de quo" in relazione ai ratei non "travolti". 8. Si riassumono di seguito i profili di illegittimita' costituzionale piu' che esaustivamente indicati ed argomentati dalla cassazione con la citata ordinanza del 2011. 9. Occorre richiamare, nello specifico, il rapporto tra fonti e Corti nazionali e sovranazionali, tenuto conto che la norma ha costituito oggetto di pronunce, tra loro "dialoganti", del Giudice nazionale, della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella prospettazione dell'attuale dubbio di costituzionalita', assume peculiare rilievo la pronuncia della Corte di Strasburgo resa nel caso Maggio, intervenuta sulla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 777 quando tale disposizione aveva gia' superato il vaglio del Giudice delle Leggi - come dato atto dalla stessa Corte EDU - con un conseguente mutamento della giurisprudenza di legittimita' in materia. In base a quanto affermato dal Giudice delle leggi con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 (da ultimo Corte costituzionale, sentenze n. 236, n. 113 e n. 1 del 2011), le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, par. 1, della Convenzione) - integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Detta ricostruzione e' stata ribadita dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dalla sentenza n. 80 del 2011. Pertanto nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU (che deve essere applicata nel significato attribuito dalla Corte EDU, cfr. citate sentenze n. 113 e n. 1 del 2011), il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilita' di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica (cosi' sentenze n. 93 del 2010, n. 113 del 2011, n. 311 e n. 239 del 2009). Se detta verifica da' esito negativo e il contrasto non puo' essere risolto in via interpretativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna ne' farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione, deve denunciare la rilevata incompatibilita' proponendo questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, ovvero all'art. 10 Cost., comma 1, ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta (sentenze n. 113 del 2011, n. 93 del 2010 e n. 311 del 2009). Spetta poi alla Corte costituzionale verificare la compatibilita' della norma CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito e' stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione, pur senza sindacare l'interpretazione della norma CEDU operata dalla Corte di Strasburgo. Cosi' viene realizzato un corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che cio' possa comportare per altro verso un vulnus alla Costituzione stessa (sentenza n. 349 del 2007). 10. Nella fattispecie in esame, la questione di costituzionalita' della L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 777 in riferimento ai parametri costituzionali sopra invocati, non e' risolvibile in via interpretativa e, oltre ad essere rilevante, supera il vaglio della non manifesta infondatezza. 11. Occorre di nuovo richiamare la nota sentenza Maggio, con cui la Corte EDU ha affermato che con l'art. 1, comma 777, lo Stato italiano ha violato i diritti dei ricorrenti di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo intervenendo in modo decisivo per garantire che l'esito del procedimento in cui esso era parte gli fosse favorevole. Le argomentazioni a fondamento di detta decisione, richiamate nell'ordinanza della cassazione del. 2011, per brevita' non vengono riassunte, rinviando a quanto espresso in detta ordinanza. E' sufficiente solo richiamare i fondamentali principi generali del diritto comunitario che vengono in discussione, ossia quelli della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, dell'uguaglianza della parita' delle armi del processo, dell'effettiva tutela giurisdizionale e del diritto ad un equo processo. 12. Nel caso oggetto del presente giudizio, in riferimento dell'art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, nelle sentenze richiamate e nella sentenza Maggio (in uno all'art. 117 Cost., comma 1), a parere di questo Collegio si prospetta il dubbio di legittimita' costituzionale della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, rispetto al quale non e' dato rinvenire un'interpretazione conforme alla Convenzione. Infatti, come puntualmente evidenziato dalla cassazione con la nota ordinanza di rimessione del 2011, la verifica di compatibilita' della norma censurata con la Convenzione - in ragione degli elementi valorizzati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per ritenere ammissibili le disposizioni interpretative, ravvisando la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale - e' gia' stata effettuata, con esito negativo, dalla sentenza Maggio. In altri casi, invece, la legittimita' di norme nazionali interpretative concernenti disposizioni oggetto di procedimenti nei quali e' parte lo Stato e' stata riconosciuta dalla Corte di Strasburgo, ad esempio in presenza di "ragioni storiche epocali", come nel caso della riunificazione tedesca (caso Forrer-Niederthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003) o per ristabilire un'interpretazione piu' aderente all'originaria volonta' del legislatore, al fine di porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata (sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito; sentenza del 27 maggio 2004, Ogis-institut Stanislas, Ogec St. Pie Xe Bianche De Castille e altri c. Francia). Cio' posto, questo Collegio non puo' sostituire il proprio giudizio a quello della Corte EDU (sentenza Maggio) nella valutazione della rispondenza dell'approvazione della norma alla sussistenza degli stringenti motivi di interesse generale, assunti dallo Stato alla base del proprio intervento legislativo. Anche la Corte costituzionale, in via di principio, ha affermato di non poter sostituire la propria interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di Strasburgo. Invece la Corte costituzionale puo' valutare in che modo e con quali ripercussioni il "prodotto" dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano, dato che la norma CEDU, nel momento in cui integra l'art. 117 Cost., comma 1, entra come disposizione di pari rango nel sistema delle fonti. 13. A fronte di una dedotta violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, in riferimento a disposizioni della CEDU, compete quindi alla Corte costituzionale il controllo del rispetto dei cosiddetti "contro-limiti". Come esattamente puntualizzato dalla cassazione con la nota ordinanza del 2011, detto controllo "assume peculiare rilievo nel caso di specie, nel quale e' gia' intervenuta una sentenza della Consulta che ha vagliato, proprio con riguardo all'art. 1, comma 777, diversi parametri costituzionali invocati rispetto alla disciplina sostanziale, ed ha fatto riferimento, inoltre, ai principi di cui all'art. 81 Cost., considerato, altresi', che la Corte costituzionale ha affermato che fare salvi i motivi imperativi d'interesse generale che suggeriscono al legislatore nazionale interventi interpretativi nelle situazioni che qui rilevano non puo' non lasciare ai singoli Stati contraenti quanto meno una parte del compito e dell'onere di identificarli, in quanto nella posizione migliore per assolverlo, trattandosi, tra l'altro, degli interessi che sono alla base dell'esercizio del potere legislativo. Le decisioni in questo campo implicano, infatti, una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, come e' stato riconosciuto, ad esempio, con la formula del margine di apprezzamento, nel caso di elaborazione di politiche in materia fiscale, salva la ragionevolezza delle soluzioni normative adottate (sentenza Corte cost., n. 311 del 2009)". 14. In base alle argomentazioni suesposte, ritiene questa Corte che sussista la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della. L. n. 296 del 2009, art. 1, comma 777 in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte di Strasburgo, in particolare, con sentenza resa nel caso Maggio e altri c. Italia.
P.Q.M. La Corte, visti l'art. 134 cost. e la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento all'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e in particolare dalla sentenza del 31 maggio 2011, resa nel caso Maggio e altri c. Italia - la questione di legittimita' costituzionale della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2007). Dispone la sospensione del procedimento n. 1019/2009 R.G., a cui sono stati riuniti i procedimenti nn. 1020/2009-1021/2009-1022/2009 R.G. . Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Venezia, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2012. Il Presidente: Santoro Il consigliere relatore: Parise