DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012 

Integrazione della delibera del Consiglio dei Ministri del  4  luglio
2012 concernente la facolta' per i Commissari  per  la  ricostruzione
nelle zone colpite  dal  sisma  nel  maggio  2012  di  derogare  alle
disposizioni vigenti anche in tema di smaltimento di rocce da  scavo.
(12A11144) 
(GU n.243 del 17-10-2012)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Nella riunione del 16 ottobre 2012 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto  il  decreto-legge  del  16  maggio  2012,  n.  59,   recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  21
maggio 2012, recante la  dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa degli  eventi  sismici
che hanno colpito il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara e Mantova  il  giorno  20  maggio  2012,  adottato  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, del  decreto-legge  4  novembre  2002,  n.  245
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; 
  Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio
2012, con le quali e' stato dichiarato, fino al 29  luglio  2012,  lo
stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile adottate per disciplinare i primi interventi urgenti volti  al
primo soccorso,  all'assistenza  della  popolazione,  alla  messa  in
sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni  culturali  per
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o  a  cose,
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.  225,
come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n.  59,  convertito
con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  dell'1
giugno 2012 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana n. 130 del 6 giugno 2012; 
  Visto il  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122,   recante
disposizioni   volte   a   disciplinare   gli   interventi   per   la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica
nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,  Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici  dei
giorni 20 e 29 maggio 2012, con il quale  lo  stato  emergenziale  in
rassegna e' stato prorogato fino al 31 maggio 2013; 
  Visto l'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 134, recante l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del
predetto decreto-legge convertito n. 74/2012; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  1,  comma  4,  del   richiamato
decreto-legge n. 74/2012, ai  sensi  del  quale  i  Presidenti  delle
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto  coordinano  le  attivita'
per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma,  nelle  regioni
di rispettiva competenza, operando con i poteri di  cui  all'articolo
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  con  le  deroghe
alle disposizioni vigenti stabilite con delibera  del  Consiglio  dei
Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma  1,  della
citata legge; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, con  la
quale si e' data attuazione al suddetto  articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge convertito n. 74/2012; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante  la  disciplina
dell'utilizzo delle terre e rocce da  scavo,  in  sostituzione  delle
disposizioni di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, conseguentemente abrogato ai sensi dell'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Considerato che il predetto articolo 186 del decreto legislativo n.
152/2006 reca disposizioni alle  quali  i  Presidenti  delle  regioni
sopra indicate - Commissari delegati, sono autorizzati a derogare, ai
sensi della richiamata delibera del Consiglio dei Ministri  4  luglio
2012; 
  Ritenuta la  necessita'  di  apportare  le  conseguenti  occorrenti
modifiche alla delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012; 
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia  e
Veneto; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per  l'attuazione  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  i
Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile  e
sulla base di specifica motivazione, a  derogare,  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  in  aggiunta  alle
disposizioni indicate nella delibera del  Consiglio  dei  Ministri  4
luglio 2012, anche al decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 ottobre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti