N. 226 SENTENZA 8 - 11 ottobre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Enti locali -  Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione  del
  servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo  indeterminato  alla
  data del 1°  gennaio  2010  -  Trasferimento  all'Autorita'  idrica
  pugliese con inquadramento nello  stesso  profilo  professionale  e
  relative attribuzioni economiche - Ricorso del Governo  -  Asserita
  violazione del principio del pubblico concorso per  l'accesso  agli
  uffici pubblici - Sopravvenuta abrogazione della  norma  impugnata,
  non applicata durante il periodo della  sua  vigenza  -  Cessazione
  della materia del contendere. 
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma. 
Enti locali -  Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione  del
  servizio idrico pugliese (ATO Puglia) - Trasferimento all'Autorita'
  idrica pugliese - Ricorso del Governo -  Eccepita  inammissibilita'
  della censura basata sull'inconferenza del richiamo ai commi  90  e
  94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma  1,
  quale sostituito dall'art. 3 della legge della  Regione  Puglia  13
  ottobre 2011, n. 27. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 97,  117,  terzo  comma,  e  120,  primo
  comma. 
Enti locali -  Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione  del
  servizio idrico pugliese (ATO Puglia) - Trasferimento all'Autorita'
  idrica pugliese - Ricorso del Governo -  Eccepita  inammissibilita'
  della censura riferita all'art. 120 Cost., per  mancata  evocazione
  nella delibera consiliare di autorizzazione all'impugnazione e  per
  difetto di motivazione - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma  1,
  quale sostituito dall'art. 3 della legge della  Regione  Puglia  13
  ottobre 2011, n. 27. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 97,  117,  terzo  comma,  e  120,  primo
  comma. 
Enti locali -  Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione  del
  servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo  indeterminato  alla
  data del 1°  gennaio  2010  -  Trasferimento  all'Autorita'  idrica
  pugliese ai sensi del d.lgs. n.  165  del  2001,  disciplinante  il
  passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita' -
  Ricorso  del  Governo  -  Asserita  violazione  dei   principi   di
  ragionevolezza e uguaglianza e del principio del pubblico  concorso
  per l'accesso agli uffici  pubblici  -  Asserita  violazione  delle
  norme statali che precludono la stabilizzazione di personale non di
  ruolo - Insussistenza - Erroneita' del presupposto interpretativo -
  Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma  1,
  quale sostituito dall'art. 3 della legge della  Regione  Puglia  13
  ottobre 2011, n. 27. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 97,  117,  terzo  comma,  e  120,  primo
  comma. 
(GU n.41 del 17-10-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1,
della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011,  n.  9  (Istituzione
dell'Autorita' idrica pugliese), sia  nel  testo  originario  sia  in
quello sostituito ad opera dell'art.  3  della  legge  della  Regione
Puglia  13  ottobre  2011,  n.  27,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 30 maggio 2011, n.  9  (Istituzione  dell'Autorita'  idrica
pugliese)», promossi dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorsi notificati il 1°- 4 agosto 2011 ed il  19-23  dicembre  2011,
depositati in cancelleria il  10  agosto  ed  il  23  dicembre  2011,
iscritti al n. 81 (concernente la legge reg. n. 9 del 2011) ed al  n.
170 (concernente la legge reg. n. 27 del 2011) del  registro  ricorsi
2011, pubblicati, rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre  2011  e  n.  6
dell'8 febbraio 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia nel giudizio di
cui al ricorso n. 170 del 2011; 
    udito nell'udienza pubblica del  18  settembre  2012  il  Giudice
relatore Franco Gallo; 
    uditi gli avvocati dello Stato Alessandro De Stefano  e  Maurizio
Di Carlo per il Presidente del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato
Marcello Cecchetti per la Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale,  spedito
il 1° agosto 2011, ricevuto il 4 agosto successivo, depositato il  10
agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica,
prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre 2011 (registro  ricorsi  n.
81 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso  questioni
principali di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  comma  6,
lettera g), e dell'art. 11 comma 1, della legge della Regione  Puglia
30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione  dell'Autorita'  idrica  pugliese),
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del  3
giugno  2011  ed  entrata  in   vigore   lo   stesso   giorno   della
pubblicazione. 
    1.1.- Le questioni concernenti il comma 6, lettera g),  dell'art.
5 della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011, sono  state  decisa
da questa Corte  con  sentenza  n.  62  del  2012  con  pronuncia  di
cessazione della materia del contendere. 
    1.2.- Le questioni concernenti il  parimenti  impugnato  comma  1
dell'art. 11 della stessa legge reg. Puglia n. 9 del 2011 sono  state
separate da quelle  indicate  al  punto  precedente  e  costituiscono
oggetto del presente giudizio di legittimita'  costituzionale.  Detto
comma 1 dell'art. 11 stabiliva, nel testo vigente  al  momento  della
proposizione  del  ricorso,  che:  «Il  personale  assunto  a   tempo
indeterminato alla data del 1° gennaio  2010  presso  ATO  Puglia  e'
trasferito    all'Autorita'    idrica    pugliese,    che    provvede
all'inquadramento  nello  stesso  profilo  professionale  e  relative
attribuzioni economiche». 
    Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione, nel
prevedere il trasferimento del personale dalla soppressa  ATO  Puglia
all'Autorita' idrica pugliese, a prescindere dalla circostanza che il
personale  sia  inquadrato  nel  comparto  pubblico   con   procedura
selettiva concorsuale, viola: a) l'art. 3 della Costituzione, perche'
irragionevolmente  consente  al  solo  personale  assunto   a   tempo
indeterminato presso l'ATO Puglia  di  essere  inquadrato  nei  ruoli
della Autorita' idrica  pugliese,  prescindendo  dalla  regola  della
selezione concorsuale che si impone invece  per  la  generalita'  dei
pubblici dipendenti; b) l'art. 51 Cost.,  perche',  privilegiando  il
personale gia' in servizio presso  l'ATO  Puglia  rispetto  ad  altri
possibili  aspiranti   all'assunzione   presso   l'Autorita'   idrica
pugliese, non permette a tutti i cittadini di  accedere  agli  uffici
pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti  stabiliti
dalla  legge;  c)  l'art.  97,  terzo  comma,   Cost.,   perche'   il
generalizzato ed automatico inquadramento di tutti  i  dipendenti  in
servizio  a  tempo  indeterminato  presso  l'ATO  Puglia  nei   ruoli
dell'Autorita' idrica pugliese contrasta con  la  regola  di  accesso
agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, posta a tutela  non
solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell'interesse pubblico  alla
scelta dei candidati migliori, nonche' all'imparzialita' ed  al  buon
andamento della pubblica amministrazione (vengono citate le  sentenze
della Corte costituzionale n. 52 del 2011; n. 81 del 2006; n. 159 del
2005; n. 205 e n. 34 del 2004); d) l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,
perche' si pone in contrasto con l'art. 17, commi da  10  a  13,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, il quale,  con  norma  integrante  un  principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica,  preclude  alle
amministrazioni  pubbliche,  a  decorrere  dal  gennaio  2010,   ogni
procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla
valorizzazione  dell'esperienza  professionale  acquisita  attraverso
l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti. 
    2. - In tale giudizio non si e' costituita la Regione Puglia. 
    3.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale,  spedito
il 19 dicembre 2011, ricevuto il 23 dicembre  successivo,  depositato
lo stesso 23 dicembre 2011  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica, prima serie speciale, n.  6  dell'8  febbraio  2012
(registro ricorsi n. 170 del 2011), il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   ha   promosso   questioni   principali    di    legittimita'
costituzionale del medesimo comma 1 dell'art.  11  della  legge  reg.
Puglia n. 9 del 2011, quale sostituito dall'art. 3 della legge  della
Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27, recante «Modifiche alla  legge
regionale 30 maggio 2011, n.  9  (Istituzione  dell'Autorita'  idrica
pugliese)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Puglia
n. 165 del 21 ottobre 2011 ed entrata  in  vigore  lo  stesso  giorno
della pubblicazione. 
    Detto art. 3 della legge reg. n. 27 del 2011 stabilisce  che  «Il
comma  1  dell'articolo  11  (Personale)  della  L.R.  n.  9/2011  e'
sostituito dal seguente: "1. Il personale dipendente gia'  assunto  a
mezzo delle  procedure  di  cui  all'articolo  35  (Reclutamento  del
personale) del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94  dell'articolo  3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data  del  1°  gennaio
2010 presso ATO Puglia, e' trasferito all'Autorita' idrica  pugliese,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 (Passaggio di  dipendenti
per effetto di trasferimento di attivita') del D.Lgs. n.  165/2001"».
Tale  comma,  secondo  il  ricorrente,  nel  prevedere   l'automatico
passaggio  ed  inquadramento  nei  ruoli  del  nuovo  ente   pubblico
(Autorita' idrica pugliese) del personale dipendente dell'ATO  Puglia
assunto in base ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n.  244  del
2007: a) effettua un inconferente richiamo a detti commi dell'art.  3
della legge statale n. 244  del  2007,  perche'  «tale  normativa  e'
rivolta alle Amministrazioni  regionali  e  locali  e  non  riguarda,
pertanto, il personale del disciolto ATO»; b) viola gli artt. 3, 51 e
97 Cost., perche' contrasta sia con i principi di ragionevolezza e di
uguaglianza,  in  quanto   prevede   procedimenti   irragionevolmente
differenziati per  l'accesso  alla  pubblica  amministrazione,  senza
garantire a tutti i potenziali aspiranti (in possesso dei  prescritti
requisiti) il diritto di partecipare  in  condizioni  di  uguaglianza
alla selezione concorsuale; sia con il principio del  libero  accesso
ai pubblici uffici; sia con il  principio  che  impone  l'accesso  ai
pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico (in particolare,  con
i commi da 10 a 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i  quali  -  in
applicazione di tale principio - precludono, a  partire  dal  gennaio
2010, per il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche,
ogni procedura di  stabilizzazione  del  personale  non  di  ruolo  e
prevedono  tassative  modalita'  di  valorizzazione   dell'esperienza
professionale  acquisita  attraverso   l'espletamento   di   concorsi
pubblici con parziale riserva di posti);  c)  viola  gli  artt.  117,
terzo comma, e 120, primo  comma,  Cost.,  perche'  contrasta  con  i
menzionati commi da 10 a 13 dell'art. 17 del decreto-legge n. 78  del
2009, i quali pongono un principio  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. A sostegno del ricorso vengono citate varie pronunce  della
Corte costituzionale: le sentenze n. 52 del 2011 e n. 81 del 2006 (le
quali ribadiscono la  regola  del  pubblico  concorso  per  l'accesso
all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche,  regola
diretta ad assicurare l'imparzialita' e l'efficienza  della  pubblica
amministrazione); le sentenze n. 159 del 2005, n. 205  e  n.  34  del
2004 (per  le  quali  eventuali  deroghe  alla  regola  del  concorso
pubblico  possono   essere   giustificate   solo   da   peculiari   e
straordinarie ragioni di interesse pubblico); le sentenze n. 235  del
2010 e n. 293 del 2009 (nelle quali si  sottolinea  che  l'automatico
stabilizzazione nei ruoli di una pubblica  amministrazione  impedisce
che la selezione sia riferita alla  tipologia  ed  al  livello  delle
funzioni che il personale stabilizzato e' chiamato  a  svolgere);  la
sentenza n. 127 del 2011 (secondo cui il previo  superamento  di  una
qualsiasi  selezione  pubblica  e'  requisito  troppo  generico   per
autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso). 
    4.- In quest'ultimo giudizio, iscritto nel  registro  ricorsi  n.
170 del 2011, la Regione Puglia si e' costituita con atto  depositato
il 27 gennaio 2012 chiedendo la dichiarazione di  inammissibilita'  e
di infondatezza delle questioni. 
    La Regione resistente premette che: a) l'Autorita'  d'ambito  per
la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia), costituita con
convenzione in data 20 dicembre 2002, era  una  struttura  dotata  di
personalita' giuridica, operante nell'ambito territoriale ottimale  -
quale delimitato dalla legge della Regione Puglia 6  settembre  1999,
n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e  disciplina
delle forme e dei modi  di  cooperazione  tra  gli  enti  locali,  in
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) - al fine di  garantire
la gestione unitaria delle funzioni in  materia  di  servizio  idrico
integrato; b) l'ATO Puglia aveva la natura di consorzio  obbligatorio
di enti locali, ai sensi dell'art.  31  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali), come espressamente stabilito dalla legge della  Regione
Puglia 26 marzo 2007, n.  8  (Modifiche  e  integrazioni  alla  legge
regionale 6 settembre  1999,  n.  28  -  Delimitazione  degli  ambiti
territoriali  ottimali  e  disciplina  delle  forme  e  dei  modi  di
cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio
1994, n. 36), emanata in  attuazione  dell'art.  148,  comma  1,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale); c) conseguentemente l'ATO Puglia,  in  quanto  consorzio
obbligatorio di Comuni pugliesi,  rientrava  tra  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), menzionate dal comma  94
dell'articolo 3 della citata legge n.  244  del  2007;  d)  il  comma
186-bis  dell'art.  2  della  legge  23   dicembre   2009,   n.   191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010) - quale  modificato  dal  comma
1-quinquies dell'art. 1 del decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
recante «Interventi urgenti concernenti  enti  locali  e  regionali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42  -,
aveva disposto la soppressione delle autorita' d'ambito  territoriale
previste dagli artt. 148 e 201 del d.lgs. n. 152 del  2006  ed  aveva
conferito alle Regioni il potere di attribuire con legge le  funzioni
gia' esercitate da  dette  autorita';  e)  in  applicazione  di  tale
normativa statale, la legge della Regione Puglia n. 9 del  2011,  nel
rispetto del termine del 31 dicembre 2011 fissato  dal  citato  comma
186-bis dell'art.  2  della  legge  n.  191  del  2009  e  successive
modificazioni - cioe' come prorogato, prima, dal comma 1 dell'art.  1
del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225  (Proroga  di  termini
previsti da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in
materia tributaria e di  sostegno  alle  imprese  e  alle  famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10;
e, poi, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  25
marzo 2011  (Ulteriore  proroga  di  termini  relativa  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare),  emesso  ai
sensi del comma 2 del suddetto art. 1 del decreto-legge  n.  225  del
2010 -, ha  istituito  l'Autorita'  idrica  pugliese  quale  soggetto
rappresentativo  dei  Comuni  pugliesi  per   il   governo   pubblico
dell'acqua e le ha attribuito tutte le funzioni  ed  i  compiti  gia'
propri della soppressa ATO Puglia. 
    Su tali premesse, la  Regione  deduce,  in  primo  luogo,  che  -
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - i commi  90  e  94
dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 (richiamati dall'art. 3 della
legge reg. Puglia n. 27 del 2011) sono  applicabili  all'ATO  Puglia,
perche' tale soggetto, in quanto consorzio obbligatorio  tra  Comuni,
costituisce una nuova figura  di  ente  locale,  dotato  di  autonoma
soggettivita' e con compiti  istituzionalmente  di  competenza  degli
enti  locali.  In  particolare,  ad  avviso  della   resistente,   e'
applicabile all'ATO Puglia la lettera b) del  comma  94  dell'art.  3
della  legge  n.  244  del  2007,  secondo  cui  «le  amministrazioni
regionali   e   locali   possono   ammettere   alle   procedure    di
stabilizzazione di cui all'articolo 1,  comma  558,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti  stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre  2007»  (vengono  citati,  a
sostegno, il parere n.  13/2008,  espresso  dalla  Corte  dei  conti,
sezione di controllo per la  Regione  autonoma  Sardegna,  favorevole
all'applicabilita'  all'ATO  locale  della  suddetta   procedura   di
stabilizzazione nonche' la circolare UPPA n.  5/2008  in  materia  di
stabilizzazioni). A  conforto  della  natura  pubblicistica  dell'ATO
Puglia, la resistente sottolinea anche  che  alle  undici  unita'  di
personale appartenenti a tale autorita' ed interessate dalla suddetta
procedura di stabilizzazione e' stato sempre applicato  il  contratto
collettivo nazionale di lavoro delle Regioni ed autonomie locali. 
    In secondo luogo, la Regione afferma che  l'impugnata  normativa,
quale risultante a seguito della legge reg. Puglia n.  27  del  2011,
non  prevede  affatto  una  stabilizzazione  del  personale  dell'ATO
Puglia, ma solo il trasferimento all'Autorita'  idrica  pugliese  del
personale gia' in servizio a tempo indeterminato nell'ATO,  ai  sensi
dell'art. 31 del d.lgs. 2001, n. 165, secondo cui,  «fatte  salve  le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento  o  conferimento  di
attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o  loro
aziende o strutture,  ad  altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  al
personale che passa alle dipendenze di  tali  soggetti  si  applicano
l'art. 2112  del  codice  civile  e  si  osservano  le  procedure  di
informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1  a  4,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428». Ne  deriva,  ad  avviso  della
resistente, che il personale dell'ATO Puglia  stabilizzato  ai  sensi
dei commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 gode  della
stessa  tutela  del  personale  assunto  in  conformita'   ad   altre
disposizioni  e,  pertanto,  puo'  essere  legittimamente  trasferito
all'Autorita' idrica pugliese, alla quale sono stati attribuiti tutti
i compiti e le funzioni della soppressa ATO Puglia. 
    In terzo luogo, la medesima resistente osserva che  la  normativa
nazionale sulle stabilizzazioni  non  puo'  essere  qualificata  come
espressione di un principio di coordinamento della finanza  pubblica,
perche'  non  impone  alle  amministrazioni  soggette  al  patto   di
stabilita' interno un limite quantitativo di spesa per le  assunzioni
di personale od un divieto di instaurare tali rapporti, ma si  limita
a richiedere peculiari modalita' - nella  specie  rispettate,  a  suo
avviso - per l'assunzione di  personale  (viene  citata  la  sentenza
della Corte costituzionale n.  95  del  2008,  relativa  all'ipotesi,
ritenuta analoga, prevista dall'art. 1, comma  560,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
2007»). 
    5.- Nel giudizio iscritto nel registro ricorsi n. 170  del  2011,
la Regione Puglia ha depositato, in data 3 agosto 2012,  una  memoria
illustrativa, con costituzione di un nuovo difensore (in sostituzione
del precedente, che ha rinunciato al mandato), ribadendo la richiesta
di  una  declaratoria  di  inammissibilita'  dell'intero  ricorso  o,
comunque, di non fondatezza delle questioni. 
    La  Regione  eccepisce  preliminarmente  l'inammissibilita'   del
ricorso per la mancata corrispondenza delle ragioni  di  impugnazione
indicate nella delibera di autorizzazione  al  ricorso  adottata  dal
Consiglio  dei  ministri  con  quelle   prospettate   dall'Avvocatura
generale dello  Stato  nel  ricorso.  Secondo  la  resistente,  nella
delibera consiliare il rilievo  della  "inconferenza"  del  richiamo,
contenuto nella disposizione impugnata, ai commi 90 e 94 dell'art.  3
della legge n. 244 del 2007 costituisce il presupposto interpretativo
della dedotta illegittimita' costituzionale di una norma che, per  il
Consiglio dei  ministri,  prevede  l'assunzione  di  personale  senza
procedura selettiva concorsuale ed in contrasto con i commi da  10  a
13 dell'art. 17 del decreto-legge n. 78 del 2009. Nel ricorso invece,
sempre ad avviso della  resistente,  la  suddetta  "inconferenza"  e'
prospettata    come    un'autonoma    censura    di    illegittimita'
costituzionale, che si aggiunge a quella basata sulla violazione  del
principio del pubblico concorso e sul contrasto  con  l'art.  17  del
decreto-legge n. 78  del  2009.  Tale  mancata  corrispondenza  delle
censure  comporterebbe  l'inammissibilita'  del  ricorso  «nella  sua
interezza»  (e,   quindi,   delle   questioni),   perche'   da   essa
conseguirebbe, da un lato,  la  proposizione  di  una  questione  non
prospettata  dall'organo  politico  che  ha  autorizzato  il  ricorso
medesimo e, dall'altro, una situazione di  incertezza  sul  contenuto
dell'impugnazione, tale da ledere i diritti ed i  poteri  processuali
della parte resistente. 
    Un ulteriore motivo  di  inammissibilita'  viene  eccepito  dalla
Regione  con  riguardo  alla  dedotta  violazione  del  primo   comma
dell'art. 120 Cost., in quanto: a) tale parametro non e' evocato  ne'
dalla citata delibera del Consiglio dei ministri ne' dalla  relazione
del Dipartimento per gli Affari regionali ad  essa  allegata;  b)  la
dedotta violazione non e' in alcun modo motivata. 
    Nel merito,  la  resistente  ribadisce  la  gia'  illustrata  non
fondatezza delle questioni, sottolineando ulteriormente che la  norma
denunciata si e' limitata a fare applicazione dell'istituto  previsto
dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 («Passaggio di dipendenti per
effetto di trasferimento di  attivita'»)  con  riguardo  a  personale
dipendente che risultava gia'  di  ruolo  presso  l'ATO  Puglia,  per
essere stato  assunto  a  tempo  indeterminato  prima  del  2010  con
procedure  selettive   di   tipo   concorsuale   disciplinate   dalla
legislazione statale (cioe' dall'art. 35 del d.lgs. n. 165  del  2011
o, in alternativa, dai commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge  n.  244
del 2007). 
    La medesima Regione aggiunge, con riguardo al giudizio di cui  al
registro ricorsi n. 81 del 2011 - nel quale non si e'  costituita  -,
che il comma 1 dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  9  del  2011
(oggetto di tale ricorso) e' rimasto in vigore solo dal 3  giugno  al
21 ottobre 2011 e non ha avuto applicazione alcuna,  come  dimostrato
anche  dai  tempi  previsti  dall'art.  12  di  detta  legge  per  la
liquidazione   dell'ATO   Puglia   e   per    l'effettivo    subentro
dell'Autorita'  idrica  pugliese  nei  residuali  rapporti  attivi  e
passivi dell'ente soppresso. Di qui la sussistenza, sempre ad  avviso
della resistente, di tutte le condizioni per la  dichiarazione  della
cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo a  quel
ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso n. 81 del 2011, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha promosso diverse questioni principali di legittimita'
costituzionale aventi ad oggetto, da un  lato,  l'art.  5,  comma  6,
lettera g), della legge della Regione Puglia 30  maggio  2011,  n.  9
(Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese); dall'altro, l'art.  11,
comma 1, della stessa legge. 
    Le questioni concernenti il comma  6,  lettera  g),  dell'art.  5
della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011 sono state  decise  da
questa Corte con pronuncia di cessazione della materia del contendere
(sentenza n. 62 del 2012). 
    Con il ricorso  n.  170  del  2011,  il  medesimo  ricorrente  ha
promosso questioni  principali  di  legittimita'  costituzionale  del
medesimo comma 1 dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 9 del  2011,
quale sostituito dall'art. 3 della  legge  della  Regione  Puglia  13
ottobre 2011, n. 27,  recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  30
maggio 2011, n.  9  (Istituzione  dell'Autorita'  idrica  pugliese)»,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.  165  del
21  ottobre  2011  ed  entrata  in  vigore  lo  stesso  giorno  della
pubblicazione. 
    Il  thema  decidendum  e'  limitato,  pertanto,  alle   questioni
riguardanti l'art. 11, comma 1, della legge  reg.  Puglia  n.  9  del
2011, promosse con il ricorso n. 81 del 2011 (con riguardo  al  testo
originario) e con il ricorso n. 170 del 2011 (con riguardo  al  testo
vigente). 
    Cosi' precisato l'oggetto del decidere, va ulteriormente rilevato
che le questioni da esaminare riguardano disposizioni di leggi  della
Regione Puglia che si sono succedute nel tempo, la piu' recente delle
quali ha sostituito la precedente, entrambe in tema di  trasferimento
del  personale  dell'ATO  Puglia   all'Autorita'   idrica   pugliese.
L'identita' del tema e delle parti ricorrenti e resistenti  (Stato  e
Regione Puglia) rende percio'  opportuna  la  riunione  dei  giudizi,
affinche' questi siano congiuntamente trattati e decisi. 
    2.- Le questioni promosse con il ricorso n. 81 del 2011 hanno  ad
oggetto, come gia' sottolineato, l'art. 11, comma 1, della legge reg.
Puglia n. 9 del  2011,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso
giorno della pubblicazione. Tale comma stabiliva - nel testo  vigente
al momento della  proposizione  del  ricorso  -  che:  «Il  personale
assunto a tempo indeterminato alla data del 1°  gennaio  2010  presso
ATO Puglia e' trasferito all'Autorita' idrica pugliese, che  provvede
all'inquadramento  nello  stesso  profilo  professionale  e  relative
attribuzioni economiche». 
    2.1.- La disposizione impugnata, secondo il ricorrente,  si  pone
in contrasto  con:  a)  l'art.  3  Cost.,  perche'  irragionevolmente
consente al solo personale assunto a tempo indeterminato presso l'ATO
Puglia  (cioe'  presso  la  locale  Autorita'  d'ambito  territoriale
ottimale) di essere  inquadrato  nei  ruoli  della  Autorita'  idrica
pugliese  (autorita'  istituita  dall'art.  1  della   stessa   legge
regionale  «per  il  governo  pubblico  dell'acqua»   e   dotata   di
personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico),  prescindendo  dalla
regola della selezione  concorsuale  che  si  impone  invece  per  la
generalita' dei pubblici dipendenti; b)  l'art.  51  Cost.,  perche',
privilegiando il personale  gia'  in  servizio  presso  l'ATO  Puglia
rispetto  ad  altri   possibili   aspiranti   all'assunzione   presso
l'Autorita' idrica pugliese, non permette  a  tutti  i  cittadini  di
accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge; c) l'art. 97,  terzo  comma,  Cost.,
perche' il generalizzato  ed  automatico  inquadramento  di  tutti  i
dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia  nei
ruoli dell'Autorita' idrica  pugliese  contrasta  con  la  regola  di
accesso agli impieghi pubblici tramite  concorso  pubblico,  posta  a
tutela non solo dei potenziali  aspiranti,  ma  anche  dell'interesse
pubblico   alla    scelta    dei    candidati    migliori,    nonche'
all'imparzialita'   ed   al    buon    andamento    della    pubblica
amministrazione; d) l'art. 117, terzo comma, Cost., perche'  si  pone
in contrasto con l'art. 17, commi da 10 a 13,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n.  78  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
n. 102, il quale, con norma integrante un principio  fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica, preclude  alle  amministrazioni
pubbliche,  a  decorrere  dal  gennaio  2010,   ogni   procedura   di
stabilizzazione  del   personale   non   di   ruolo   diversa   dalla
valorizzazione  dell'esperienza  professionale  acquisita  attraverso
l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti. 
    2.2.- In ordine a tali questioni, promosse con il ricorso  n.  81
del 2011, deve essere dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
contendere. 
    Dopo la proposizione del ricorso, infatti, il comma 1 dell'art. 3
della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011,  n.  27  (Modifiche
alla  legge  regionale  30  maggio   2011,   n.   9   -   Istituzione
dell'Autorita' idrica pugliese), pubblicata nel Bollettino  Ufficiale
della Regione Puglia n. 165 del 21 ottobre 2011 ed entrata in  vigore
il giorno stesso della pubblicazione, ha sostituito l'impugnato comma
1 dell'art. 11 della legge reg. n. 9 del 2011, con un  diverso  testo
(a sua volta impugnato con il successivo ricorso n.  170  del  2011),
abrogando  quello  precedente.  Il  testo  originario  del  comma   1
dell'art. 11 della legge reg. n. 9 del 2011, pertanto, e' rimasto  in
vigore soltanto dal 3 giugno 2011 al 21  ottobre  dello  stesso  anno
(cioe' 140 giorni) e non risulta che abbia avuto applicazione durante
il periodo della sua vigenza. Infatti, da un lato, il ricorrente  non
ha contestato l'asserzione della  resistente  secondo  cui  non  v'e'
stata alcuna  applicazione  della  disposizione;  dall'altro,  appare
plausibile che -  come  osservato  dalla  medesima  resistente  -  il
trasferimento del personale dall'Autorita' d'ambito della Puglia (ATO
Puglia) all'Autorita' idrica pugliese non sia intervenuto prima della
liquidazione dell'ATO e dell'effettivo subentro dell'Autorita' idrica
pugliese nei residuali rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso,
con trasferimento del patrimonio residuo dell'ATO; e cioe' prima  del
decorso dei tempi massimi previsti dall'art. 12  della  citata  legge
reg. n. 9 del 2011 (nomina  del  liquidatore  dell'ATO  Puglia  entro
trenta giorni a partire dal 3 giugno  2011,  da  parte  della  Giunta
regionale; redazione di un conto patrimoniale straordinario, da parte
del liquidatore entro sessanta giorni dalla nomina; approvazione,  da
parte della Giunta, del conto patrimoniale straordinario entro trenta
giorni  dalla  data  di  presentazione;  trasferimento  all'Autorita'
idrica pugliese del  patrimonio  residuo  dell'ATO  Puglia,  mediante
decreto del Presidente  della  Regione,  entro  i  successivi  trenta
giorni). 
    Ne deriva che l'abrogazione disposta dal citato ius  superveniens
e' intervenuta quando  la  norma  abrogata  non  aveva  ancora  avuto
applicazione.  Occorre,  pertanto,  dichiarare  la  cessazione  della
materia del contendere. 
    3.- Con le questioni promosse con il  ricorso  n.  170  del  2011
viene impugnato il medesimo comma 1 dell'art. 11 della legge reg.  n.
9 del 2011, quale sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della legge reg.
n. 27 del 2011, secondo cui: «Il personale dipendente gia' assunto  a
mezzo delle  procedure  di  cui  all'articolo  35  (Reclutamento  del
personale) del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94  dell'articolo  3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato-  legge  finanziaria
2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data  del  1°  gennaio
2010 presso ATO Puglia, e' trasferito all'Autorita' idrica  pugliese,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 (Passaggio di  dipendenti
per effetto di trasferimento di attivita') del decreto legislativo n.
165/2001». 
    Il  ricorrente  afferma,  innanzitutto,   che   la   disposizione
denunciata richiama in modo "inconferente" i commi 90 e 94  dell'art.
3  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2008), i quali riguarderebbero  solo  le  Amministrazioni
regionali e locali e non anche il personale  del  disciolto  ATO.  Il
medesimo  ricorrente  deduce,  poi,  che  la  suddetta   disposizione
impugnata viola: a) gli artt. 3, 51 e 97 Cost., perche' contrasta sia
con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto  prevede
procedimenti  irragionevolmente  differenziati  per  l'accesso   alla
pubblica  amministrazione,  senza  garantire  a  tutti  i  potenziali
aspiranti (in  possesso  dei  prescritti  requisiti)  il  diritto  di
partecipare in condizioni di uguaglianza alla selezione  concorsuale;
sia con il principio del libero accesso ai pubblici uffici;  sia  con
il principio che impone l'accesso ai pubblici uffici  per  mezzo  del
concorso pubblico (in particolare, con i commi da 10 a  13  dell'art.
17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  recante  «Provvedimenti
anticrisi,   nonche'   proroga   di   termini»,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  i  quali  -  in
applicazione di tale principio - precludono, a  partire  dal  gennaio
2010, per il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche,
ogni procedura di  stabilizzazione  del  personale  non  di  ruolo  e
prevedono  tassative  modalita'  di  valorizzazione   dell'esperienza
professionale  acquisita  attraverso   l'espletamento   di   concorsi
pubblici con parziale riserva di posti);  b)  gli  artt.  117,  terzo
comma, e 120, primo comma, Cost., perche' contrasta con i commi da 10
a 13 dell'art. 17 del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, i  quali
pongono  un  principio  di  coordinamento  della  finanza   pubblica,
precludendo  a  partire  dal  gennaio  2010,  per  il  personale  non
dirigente  delle  amministrazioni  pubbliche,   ogni   procedura   di
stabilizzazione del personale non  di  ruolo  e  prevedono  tassative
modalita' di valorizzazione dell'esperienza  professionale  acquisita
attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con  parziale  riserva
di posti. 
    3.1.-   Al   riguardo,   la    Regione    resistente    eccepisce
preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso «nella sua interezza»,
perche' nella delibera di autorizzazione adottata dal  Consiglio  dei
ministri il rilievo  della  "inconferenza"  del  richiamo,  contenuto
nella disposizione impugnata, ai commi 90  e  94  dell'art.  3  della
legge n. 244  del  2007  e'  prospettato  solo  per  sottolineare  il
contrasto della censurata norma con i commi da 10 a 13  dell'art.  17
del decreto-legge n. 78 del 2009 e non per sollevare -  a  differenza
del ricorso - un'autonoma censura di illegittimita' costituzionale. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Contrariamente a quanto  sostenuto  dalla  difesa  della  Regione
Puglia, il ricorrente non ha prospettato un'autonoma  censura  basata
sull'"inconferenza"  del  richiamo  effettuato   dalla   disposizione
denunciata ai suddetti commi dell'art. 3 della legge statale  n.  244
del 2007, ma si e' limitato  a  sottolineare  che  tale  richiamo  e'
«inconferente»,  perche'  i  commi  citati  riguarderebbero  solo  le
Amministrazioni regionali e locali  e  non  anche  il  personale  del
disciolto ATO. Nel ricorso, infatti, tale rilievo non e' collegato ad
una specifica violazione di parametri costituzionali, ma  rappresenta
(conformemente  a  quanto  indicato  nell'autorizzazione  al  ricorso
deliberata dal Consiglio dei ministri) il presupposto  interpretativo
del prospettato contrasto della norma  denunciata  con  il  parametro
interposto  costituito  dai  commi  da  10  a  13  dell'art.  17  del
decreto-legge n. 78 del 2009 e, per suo tramite, con gli artt. 3,  51
e 97 Cost., da un lato, e con gli artt.  117,  terzo  comma,  e  120,
primo comma, Cost., dall'altro. 
    3.2.-  La  Regione  eccepisce,  inoltre,  l'inammissibilita'  del
motivo di ricorso basato sulla violazione del primo  comma  dell'art.
120 Cost., assumendo che tale parametro  non  sarebbe  stato  evocato
dalla citata delibera consiliare (neppure per  relationem  alla  nota
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  allegata  alla  medesima
delibera) e che, comunque, la censura non sarebbe motivata. 
    Anche tale eccezione non puo' essere accolta. 
    In primo  luogo,  la  suddetta  delibera  consiliare,  pur  senza
menzionare espressamente l'ultima parte del primo comma dell'art. 120
Cost., fa ad essa chiaro riferimento allorche' censura -  richiamando
la  relazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  -   le
illegittime limitazioni all'esercizio del diritto del lavoro  che  la
Regione Puglia avrebbe apposto con la denunciata  normativa  (lesione
del «diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla  [...]
selezione» pubblica per l'inquadramento  nei  ruoli  del  nuovo  ente
pubblico, cioe' dell'Autorita' idrica pugliese). Cio' e'  sufficiente
per  ritenere  autorizzata  dal  Consiglio  dei  ministri  l'espressa
evocazione, nel ricorso, di detto parametro. 
    In secondo luogo,  l'assunto  del  ricorrente  che  la  normativa
impugnata, nel derogare illegittimamente al  principio  del  concorso
pubblico (non garantendo «a potenziali aspiranti -  in  possesso  dei
prescritti requisiti - il diritto di poter partecipare alla  relativa
selezione»), limita la possibilita' di tutti i cittadini di  accedere
mediante pubbliche selezioni all'impiego  presso  l'Autorita'  idrica
pugliese, e' idoneo ad integrare la motivazione della censura  basata
sulla violazione dell'art. 120 Cost. 
    3.3. - Nel merito, le questioni non sono fondate. 
    Tutte le prospettate censure muovono dalle seguenti due  premesse
interpretative:  1)  la   soppressa   ATO   Puglia   non   costituiva
un'amministrazione pubblica e, in particolare, un ente locale,  cosi'
che ad essa non e' applicabile l'art. 31  del  d.lgs.  2001,  n.  165
(secondo cui, «fatte salve le  disposizioni  speciali,  nel  caso  di
trasferimento  o  conferimento  di  attivita',  svolte  da  pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture,  ad  altri
soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle  dipendenze
di tali soggetti si applicano l'art. 2112  del  codice  civile  e  si
osservano le procedure di informazione  e  di  consultazione  di  cui
all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.  428»);
2)  la  norma  impugnata  prevede  la  stabilizzazione  o,  comunque,
l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Autorita' idrica pugliese
del personale della soppressa ATO Puglia. 
    Entrambe tali premesse sono errate e dalla loro erroneita' deriva
la non fondatezza delle questioni. 
    3.3.1.- L'erroneita' della prima premessa discende dal fatto che,
contrariamente  a  quanto  ritenuto   dalla   difesa   dello   Stato,
l'Autorita' d'ambito per la gestione  del  servizio  idrico  pugliese
(ATO Puglia) - costituita al fine di garantire la  gestione  unitaria
delle funzioni in  materia  di  servizio  idrico  integrato  -  aveva
personalita' giuridica e natura di  consorzio  obbligatorio  di  enti
locali, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali),
come espressamente stabilito dalla  legge  della  Regione  Puglia  26
marzo 2007, n. 8 (Modifiche e integrazioni  alla  legge  regionale  6
settembre 1999, n.  28  -  Delimitazione  degli  ambiti  territoriali
ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra  gli
enti locali, in attuazione  della  legge  5  gennaio  1994,  n.  36),
emanata in attuazione dell'allora vigente comma 1 dell'art.  148  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale), secondo il quale «L'Autorita' d'ambito e' una  struttura
dotata  di  personalita'  giuridica  costituita  in  ciascun   ambito
territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale
gli enti  locali  partecipano  obbligatoriamente  ed  alla  quale  e'
trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in  materia
di gestione delle risorse idriche [...]». 
    Da cio' consegue che l'ATO Puglia, proprio  in  quanto  consorzio
obbligatorio di enti locali, va annoverata essa stessa tra gli  «enti
locali», ai sensi del citato art. 31  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali,  come  riconosciuto  anche  dalla
giurisprudenza amministrativa (in tal senso, da ultimo, Consiglio  di
Stato, VI, sentenza 6 aprile 2010, n. 1918, per cui  «non  e'  dubbio
che l'Autorita' d'ambito, secondo la definizione che  ne  da'  l'art.
148 d.lgs. n. 152 del 2006 - e desumibile gia' prima dagli artt. 8  e
9 legge n. 36 del 1994, oltre che dagli articoli da 24 a 26-bis della
legge 8 giugno 1990, n. 142  -,  costituita  obbligatoriamente  dagli
enti locali e avente quale elemento costitutivo  il  territorio  come
delimitato dalla competente regione, sia ente locale»). 
    L'ATO Puglia, in quanto «ente locale», rientra indubbiamente  tra
le  «pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici  o  loro  aziende  o
strutture» per le quali e' prevista,  in  caso  di  «trasferimento  o
conferimento» delle attivita' da  esse  svolte  «ad  altri  soggetti,
pubblici o privati», l'applicazione dell'art. 2112 del codice  civile
al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti (art. 31  del
d.lgs. n. 165 del 2001). 
    La legge della Regione Puglia n. 9 del 2011 - in applicazione del
comma 186-bis dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, il quale,  nel
sopprimere le  AATO,  aveva  conferito  alle  Regioni  il  potere  di
attribuire con legge le funzioni gia' esercitate da dette autorita' -
ha   istituito   l'Autorita'   idrica   pugliese    quale    soggetto
rappresentativo  dei  Comuni  pugliesi  per   il   governo   pubblico
dell'acqua e le ha attribuito tutte le funzioni  ed  i  compiti  gia'
propri della soppressa  ATO  Puglia.  Ne  deriva  che  e'  pienamente
integrata la fattispecie prevista dal citato art. 31 del d.lgs. 2001,
n. 165, e che, per il personale  dell'ATO  Puglia,  «il  rapporto  di
lavoro continua», ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., con  l'Autorita'
idrica pugliese e che detto personale, in  virtu'  di  una  peculiare
ipotesi di successione legale a titolo particolare, «conserva tutti i
diritti» che derivano da  tale  precedente  rapporto  di  lavoro.  In
particolare, e' legittimo  l'automatico  trasferimento  all'Autorita'
idrica pugliese del  personale  in  servizio  a  tempo  indeterminato
presso l'ATO Puglia alla data del 1°  gennaio  2010,  disposto  dalla
norma impugnata, con conservazione  dei  diritti  spettanti  a  detto
personale. 
    Va avvertito che, ai fini della qualificazione di  «ente  locale»
dell'ATO Puglia, non assume alcun  rilievo  il  fatto  che,  dopo  la
costituzione di tale ente, il comma 186-bis dell'art. 2  della  legge
23 dicembre 2009, n. 191 (aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 1,
del decreto-legge n. 2 del 2010), ha abrogato il  sopra  citato  art.
148 del d.lgs. n. 152 del 2006  e  soppresso  le  Autorita'  d'ambito
territoriale  ottimale  (AATO)  con  effetto   dall'anno   successivo
all'entrata in vigore della  legge  n.  191  del  2009  (termine  poi
prorogato,  da  ultimo,  al  31  dicembre  2012,  per  effetto  della
successione dei seguenti atti: art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, recante «Proroga  di  termini  previsti  da
disposizioni  legislative  e  di  interventi   urgenti   in   materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle  famiglie»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 1, comma
1, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  recante
«Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare», emesso ai sensi del comma  2
del suddetto art. 1 del decreto-legge n. 225 del 2010; art. 13, comma
2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  recante  «Proroga  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14).  Nonostante  la
soppressione, infatti, l'ATO Puglia ha conservato,  fino  al  momento
della sua estinzione, la sua natura di «ente locale». 
    E' appena il caso  di  osservare,  infine,  che  non  e'  fondato
neppure l'assunto della parte ricorrente, secondo cui il  richiamo  -
contenuto nella disposizione impugnata - ai commi 90 e 94 dell'art. 3
della legge n.  244  del  2007  sarebbe  «inconferente»,  perche'  la
procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo  prevista  da
tali commi non sarebbe applicabile alle AATO. Detti commi, invece, in
quanto sono diretti (anche) alle «amministrazioni regionali e locali»
(comma  90,  alinea  e  lettera  b),  nonche'  alle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e quindi, in  particolare,  alle  «Regioni,  [...]
Province, [...] Comuni, [...] Comunita' montane, e  loro  consorzi  e
associazioni [...], enti pubblici non  economici  [...]  regionali  e
locali» (comma 94), si applicano anche agli enti  locali  costituenti
consorzi di Comuni, come l'ATO Puglia. Ai fini del presente giudizio,
poi,  non  rileva  se,  in  concreto,  la  menzionata  procedura   di
stabilizzazione sia stata correttamente applicata,  essendo  estraneo
al  thema  decidendum  ogni  sindacato   sulla   legittimita'   delle
assunzioni di personale effettuate a suo tempo dall'ATO Puglia. 
    3.3.2.-  L'erroneita'  della  seconda  premessa  del   ricorrente
discende  dal  fatto  che  la  normativa  impugnata  non  prevede   -
diversamente da quanto affermato dall'Avvocatura generale dello Stato
- l'inquadramento nei ruoli  del  nuovo  ente  pubblico  (l'Autorita'
idrica  pugliese)  di  personale  non   di   ruolo   attraverso   una
stabilizzazione del personale della soppressa ATO Puglia o, comunque,
attraverso l'assunzione di  personale  pubblico  senza  procedure  di
selezione pubblica. La normativa denunciata si limita, invece, a fare
applicazione del combinato disposto del  sopra  citato  art.  31  del
d.lgs. 2001, n. 165,  e  dell'art.  2112  cod.  civ.,  disponendo  il
trasferimento all'Autorita' idrica pugliese  del  personale  gia'  in
servizio a tempo indeterminato presso l'ente locale ATO  Puglia  alla
data 1° gennaio 2010, nel rispetto delle procedure di informazione  e
di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della  legge  29
dicembre 1990, n. 428. Da cio' consegue  che  il  suddetto  personale
dell'ATO Puglia «conserva»  il  proprio  rapporto  di  lavoro  con  i
correlativi diritti anche presso l'Autorita' idrica  pugliese,  senza
acquisire alcun ulteriore vantaggio  in  termini  di  stabilita'  del
posto di lavoro. Cio' vale, ovviamente, anche per il personale a  suo
tempo stabilizzato presso la medesima ATO Puglia, ai sensi dei  commi
90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007. 
    3.3.3.- Il rispetto,  da  parte  del  legislatore  della  regione
Puglia,  della  suddetta  disciplina  statale  (cioe'  del  combinato
disposto degli artt. 31 del d.lgs. 2001, n. 165, e  2112  cod.  civ.)
esclude, dunque, la correttezza  del  presupposto  interpretativo  di
tutte le censure prospettate con il ricorso n. 170 del 2011  e,  come
sopra  anticipato,  comporta  la  non   fondatezza   delle   relative
questioni. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  del   testo   originario
dell'art. 11, comma 1, della legge della  Regione  Puglia  30  maggio
2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese), promosse dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli  artt.  3,
51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione,  con  il
ricorso n. 81 del 2011, indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge reg.  Puglia  n.  9
del 2011, quale sostituito dall'art.  3  della  legge  della  Regione
Puglia  13  ottobre  2011,  n.  27,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 30 maggio 2011, n.  9  (Istituzione  dell'Autorita'  idrica
pugliese)», promosse dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in
riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117,  terzo  comma,  e  120,  primo
comma, Cost., con il ricorso n. 170 del 2011, indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                       Franco GALLO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI