LEGGE 1 ottobre 2012, n. 177 

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia  di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (12G0200) 
(GU n.244 del 18-10-2012)
 
 Vigente al: 2-11-2012  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  dell'articolo  28  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento  di
ordigni bellici inesplosi nei  cantieri  temporanei  o  mobili,  come
definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto,
interessati da attivita' di scavo»; 
    b) all'articolo 91 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale in  relazione
al  piano  operativo  di  sicurezza  redatto  dal  datore  di  lavoro
dell'impresa esecutrice,  la  valutazione  del  rischio  dovuto  alla
presenza  di  ordigni  bellici  inesplosi  rinvenibili   durante   le
attivita' di scavo nei cantieri e' eseguita dal coordinatore  per  la
progettazione. Quando il coordinatore per  la  progettazione  intenda
procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il
cantiere,   il   committente   provvede   a   incaricare   un'impresa
specializzata, in possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo  104,
comma 4-bis. L'attivita' di  bonifica  preventiva  e  sistematica  e'
svolta sulla base di un  parere  vincolante  dell'autorita'  militare
competente per territorio in merito alle specifiche  regole  tecniche
da osservare in considerazione della collocazione geografica e  della
tipologia  dei  terreni  interessati,  nonche'  mediante  misure   di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero  della
salute»; 
    c) al  comma  1  dell'articolo  100,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'allegato  XI,»  sono  inserite  le   seguenti:   «con   specifico
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni
bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita' di scavo,»; 
    d) all'articolo 104 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai  sensi  del  comma
2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di  adeguata  capacita'
tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato
di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica
sistematica e che risulta iscritta  in  un  apposito  albo  istituito
presso  il  Ministero  della  difesa.  L'idoneita'  dell'impresa   e'
verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e,  successivamente,  a
scadenze biennali»; 
    e) all'allegato XI, dopo il punto 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di  esplosione
derivante dall'innesco accidentale di un  ordigno  bellico  inesploso
rinvenuto durante le attivita' di scavo»; 
    f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b)  e'  inserita
la seguente: 
  «b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale
di un ordigno bellico inesploso rinvenuto  durante  le  attivita'  di
scavo». 
  2. L'albo di cui al  comma  4-bis  dell'articolo  104  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d),
del presente articolo, e' istituito, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello  Stato,  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Con lo stesso decreto, sulla  base  di  una  proposta
formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi
Ministri  della  difesa,  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,
dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e  dei
trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento  dell'idoneita'
delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo,  nonche'  per
le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione  di
esperti di  cui  al  periodo  precedente  non  e'  corrisposto  alcun
emolumento, indennita' o rimborso di spese. 
  3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1° ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino