AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERA 11 ottobre 2012 

Modifiche alla delibera 347/2012/R/IDR - Differimento del termine per
la  raccolta  dati  in  materia  di  servizio  idrico   integrato   e
disposizioni  speciali  per  la  Regione  autonoma   Valle   d'Aosta.
(Delibera n. 412/2012/R/IDR). (12A11340) 
(GU n.251 del 26-10-2012)

 
 
 
                             L'AUTORITA' 
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
  Nella riunione dell'11 ottobre 2012; 
  Visti: 
    - la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  23  ottobre  2000  che  istituisce  un  "quadro   per   l'azione
comunitaria in materia di acque"; 
    - la legge 14 novembre  1995,  n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'" (di seguito: legge 481/95); 
    - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs
152/06); 
    -  il  decreto-legge  13  maggio  2011   n.   70   (di   seguito:
decreto-legge 70/11), come convertito nella legge 12 luglio  2011  n.
106 e, in particolare, l'art. 10 commi 14 e 15; 
    - il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  2001,  n.
244/01 (di seguito: d.P.R. 244/01); 
    - la legge 26 marzo 2010, n. 42 (di seguito: legge 42/10); 
    - il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  2011,  n.
116, recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum  dell'art.
154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di  tariffa  del  servizio
idrico integrato" (di seguito: d.P.R. 116/11); 
    - il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21; 
    - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20  luglio
2012  recante  "Individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'   per
l'energia elettrica  ed  il  gas  attinenti  alla  regolazione  e  al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art.  21,  comma  19  del
decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" 
    - la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011; 
    - la deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas (di seguito: Autorita') 23 giugno 2008, GOP  35/08  (di  seguito:
deliberazione GOP 35/08); 
    - la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2011, GOP 63/11; 
    - la deliberazione  dell'Autorita'  2  febbraio  2012,  29/2012/A
/IDR; 
    - la deliberazione dell'Autorita' 1°  marzo  2012,  74/2012/R/IDR
(di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR); 
    -   il   documento   per    la    consultazione    dell'Autorita'
204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante  "Consultazione  pubblica
per l'adozione di  provvedimenti  tariffari  in  materia  di  servizi
idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR); 
    -   il   documento   per    la    consultazione    dell'Autorita'
290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, recante  "Consultazione  pubblica
per l'adozione di  provvedimenti  tariffari  in  materia  di  servizi
idrici - Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento  per
la consultazione 290/2012/R/IDR); 
    - la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2012,  347/2012/R/IDR,
recante "Definizione dei contenuti informativi e delle  procedure  di
raccolta dati in materia di servizio idrico integrato"  (di  seguito:
deliberazione 347/2012/R/IDR). 
  Considerato che: 
    -  l'art.  21,  commi  13  e  19,  del  decreto-legge  201/11  ha
trasferito  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  "le
funzioni di regolazione e controllo dei servizi  idrici",  precisando
che  tali  funzioni  "vengono  esercitate  con  i   medesimi   poteri
attribuiti all'Autorita' stessa dalla  legge  481/95"  e  sopprimendo
contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza
in materia di acqua; 
    - in particolare, sono state trasferite all'Autorita' le funzioni
inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici,
finalizzate alla determinazione delle tariffe; 
    -  con  la  deliberazione  74/2012/R/IDR,  e'  stato  avviato  un
procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per  l'avvio
delle attivita' di raccolta dati e informazioni in materia di servizi
idrici; 
    -  con  il  documento  per   la   consultazione   204/2012/R/IDR,
l'Autorita' ha presentato le prime considerazioni e  orientamenti  in
tema di  regolazione  tariffaria  del  servizio  idrico,  affrontando
alcune problematiche, la cui soluzione e'  propedeutica  a  qualsiasi
regime di regolazione del servizio; 
    -  alla  consultazione,  di  cui  al  precedente   punto,   hanno
partecipato un numero elevato  di  soggetti  portatori  di  interessi
diversi; e che tutte le risposte  pervenute,  in  tempo  utile,  sono
state analizzate dall'Autorita'; 
    -  come  ampiamente  condiviso  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione, emerge l'esigenza di adottare, con urgenza,  un  primo
intervento tariffario transitorio e, conseguentemente, procedere alla
raccolta dati finalizzata a tale adozione; 
    - la raccolta dati e' funzionale alla definizione dei  costi  del
servizio  e,  pertanto,  e'   propedeutica   e   indipendente   dalla
metodologia tariffaria che individua, invece, lo  strumento  con  cui
tali costi dovranno essere riconosciuti; 
    -  a  tal  fine,  con   il   documento   per   la   consultazione
290/2012/R/IDR,  l'Autorita'  ha  delineato  un  percorso   temporale
finalizzato alla raccolta dati, alla definizione  e  all'approvazione
del metodo tariffario transitorio; 
    - le analisi,  condotte  sulle  banche  dati  in  possesso  delle
amministrazioni locali e nazionali, hanno permesso di evidenziare  le
esigenze informative e di raccolta dati necessarie  allo  svolgimento
delle  attivita'  di   definizione   della   metodologia   tariffaria
transitoria; 
    - con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti, in  capo
ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni  obblighi  di  invio
dei dati rilevanti ai fini della definizione delle  tariffe  per  gli
anni 2012 e 2013, definizione che sara'  oggetto  del  citato  metodo
tariffario transitorio; 
    - con la medesima deliberazione 347/2012/R/IDR,  e'  stato  anche
previsto che la raccolta dei dati, nelle Province autonome di  Trento
e di Bolzano, fosse rimandata ad un successivo momento, atteso che  i
metodi  tariffari  attualmente  vigenti  in  tali  Province  autonome
risultano  adeguati  a  perseguire  le  finalita'  alla  base   della
metodologia tariffaria transitoria. 
  Considerato, inoltre, che: 
    -  nel  corso  delle  consultazioni  avviate   con   i   soggetti
interessati, e' stata, da piu'  parti,  segnalata  la  necessita'  di
prorogare il termine  previsto  dall'art.  2.1,  della  deliberazione
347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorita', alla  luce
di asserite difficolta' di reperimento di alcuni dei dati  richiesti;
e che tale richiesta risulta maggiormente motivata  per  le  gestioni
dirette degli enti locali, a causa della  tenuta  contabile  di  tali
amministrazioni,  non  direttamente   riscontrabile   nei   formulari
proposti; 
    - nell'ambito dell'istruttoria, di cui ai precedenti  alinea,  e'
emerso, altresi', che la Regione autonoma Valle d'Aosta  ha  adottato
una propria metodologia tariffaria, disciplinata dalla delibera della
Giunta regionale 2 dicembre  2005,  n.  4149.  Per  tale  metodologia
valgono le medesime considerazioni, gia' declinate per  l'esclusione,
dall'applicazione della  metodologia  tariffaria  transitoria,  delle
gestioni presenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
  Ritenuto che: 
    - sia opportuno  acconsentire  ad  un  differimento  del  termine
previsto dall'art. 2, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/IDR per
la trasmissione dei dati all'Autorita', fissando tale termine  al  31
ottobre 2012; 
    - sia opportuno rinviare ad un successivo momento la raccolta dei
dati dei gestori che operano, oltre che nelle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, anche  nella  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,
fermo restando l'obbligo, anche per essi, di accreditarsi,  ai  sensi
della   deliberazione    GOP    35/08,    all'anagrafica    operatori
dell'Autorita',  compilando  il  relativo  modulo  di  accreditamento
disponibile   sul   sito   internet   dell'Autorita'    all'indirizzo
www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm 
 
                              Delibera: 
 
  1.  di  apportare  le  seguenti  modificazioni  alla  deliberazione
347/2012/R/IDR: 
    a) all'art. 1, dopo la definizione  Gestore  di  servizio  idrico
integrato, aggiungere la  seguente  definizione:  "Metodo  tariffario
CIPE e' la metodologia di determinazione delle tariffe conforme  alla
deliberazione CIPE 117/08"; 
    b) all'art.  2,  comma  1,  le  parole  "15  ottobre  2012"  sono
sostituite con le parole "31 ottobre 2012"; 
    c) all'art. 2, dopo il comma 1, e' aggiunto  il  seguente  comma:
"1-bis Il termine di  cui  al  precedente  comma  e'  fissato  al  15
novembre 2012 per i gestori  del  SII  le  cui  tariffe,  attualmente
applicate, sono conformi al metodo tariffario CIPE"; 
    d) all'art. 5, comma 2, dopo le parole "nelle  Province  autonome
di Trento e Bolzano" sono aggiunte le parole "nonche'  nella  Regione
autonoma Valle d'Aosta"; 
  2. di pubblicare il presente provvedimento,  che  entra  in  vigore
dalla data di prima pubblicazione, sul sito  internet  dell'Autorita'
www.autorita.energia.it., sulla Gazzetta Ufficiale e,  per  estratto,
su due quotidiani a diffusione nazionale; 
  3. ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.P.R. 244/01,  il  presente
provvedimento e' altresi' comunicato alle  associazioni  ANCI,  AneA,
ANFIDA, ANIDA e FederUtility. 
 
    Milano, 11 ottobre 2012 
 
                                               Il presidente: Bortoni