MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2012 

Riconoscimento, al sig. Dhahbi Lazhar, di  titolo  di  studio  estero
abilitante all'esercizio in Italia della professione  di  infermiere.
(12A11355) 
(GU n.251 del 26-10-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, come modificato e integrato dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le  norme  di  attuazione
del  predetto  Testo  unico  delle   disposizioni   in   materia   di
immigrazione; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50  del  predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano  il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario  da
parte dei cittadini non comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di  attuazione
della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del  7
settembre  2005   relativa   al   riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, come modificata dalla  direttiva  2006/100/CE  del  20
novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto  legislativo
n. 206 del 2007 il quale stabilisce che  il  riferimento  ai  decreti
legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del  1999
si intende fatto al titolo III del decreto  legislativo  n.  206  del
2007; 
  Visto il proprio decreto direttoriale in data 8 febbraio  2005  con
protocollo DGRUPS/IV/5301 con  il  quale  e'  stato  riconosciuto  il
titolo di «infermiere», conseguito  in  Tunisia  nel  2000  dal  sig.
Dhahbi Lazhar nato a Monastir (Tunisia) il giorno 15  novembre  1973,
ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; 
  Considerato che il predetto decreto direttoriale ha perso efficacia
ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi  due  anni
dal suo rilascio senza che il sig.  Dhahbi  Lazhar  si  sia  iscritto
all'albo professionale; 
  Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto  decreto
dirigenziale del sig. Dhahbi Lazhar proposta in data 16 agosto 2012; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto  nelle
precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo di cui trattasi; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'ordine di servizio del direttore  generale  dott.  Giovanni
Leonardi in data 12  dicembre  2011,  con  il  quale  si  delegano  i
direttori degli uffici della  direzione  generale  delle  professioni
sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale  per
la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di «infermiere» conseguito nell'anno  2000  presso  la
scuola professionale della  sanita'  di  Sousse  (Tunisia)  dal  sig.
Dhahbi Lazhar nato a Monastir Tunisi (Tunisia) il giorno 15  novembre
1973,  e'  riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia   della
professione di infermiere. 
  2. Il sig. Dhahbi Lazhar e' autorizzato ad esercitare in Italia  la
professione   di   Infermiere,   previa   iscrizione   al    collegio
professionale territorialmente competente ed  accertamento  da  parte
del collegio stesso della conoscenza della lingua  italiana  e  delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni  previste  dal
permesso o carta di soggiorno. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.  50,  comma  8-bis,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,
qualora il sanitario non si iscriva al relativo  albo  professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 ottobre 2012 
 
                                  p. Il direttore generale: Bisignani