CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 27 settembre 2012 

Modifica  del  Regolamento  interno  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura. (12A11412) 
(GU n.251 del 26-10-2012)

 
                            IL PRESIDENTE 
             DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 
 
Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
Visto il  testo  attualmente  vigente  del  Regolamento  interno  del
Consiglio Superiore della Magistratura; 
Vista la delibera in data 15 febbraio 2012 con la quale il  Consiglio
Superiore  della  Magistratura  ha  approvato  la  «Riscrittura   del
Regolamento interno alla luce delle modifi che di normativa  primaria
e secondaria intervenute ed in relazione  alle  esigenze  di  miglior
coordinamento tra le singole disposizioni.»; 
 
                               Decreta 
 
di modificare il testo degli articoli 4, 8, 10, 11, 12, 14,  18,  19,
20, 21, 21 -bis , 22, 23, 24, 24 -bis , 25, 28, 28 -bis , 29, 29 -bis
, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45,  49  e  52  del  R.I.,  nei
termini di seguito indicati. 
 
 
                               Capo I 
 
                     Costituzione del Consiglio 
 
 
                               Art. 4 
 
 
                             Presidenza 
 
  1. Il Presidente convoca e presiede  le  sedute  del  Consiglio  ed
esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento. 
  2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento, ed esercita le  funzioni  previste  dalla  legge  e  dal
regolamento e quelle delegategli dal Presidente, che puo' demandargli
anche la convocazione delle sedute. 
 
 
                               Art. 8 
 
 
                      Componenti del Consiglio 
 
  1.  I  componenti  del  Consiglio  partecipano  ai  lavori  e  alle
deliberazioni  del  Consiglio  stesso  e  delle  sue  Commissioni  in
condizione di parita'. 
  2.  Al  Presidente  seguono,  nelle  manifestazioni  ufficiali,  il
Vicepresidente  e,  quindi,  il  Primo  Presidente  della  Corte   di
Cassazione, il Procuratore Generale presso la stessa  Corte  e  tutti
gli altri componenti in ordine di eta'. 
  3. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei  componenti
del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni  altro  caso
nel quale venga osservato un ordine di precedenza. 
 
 
                               Capo II 
 
        Segretario Generale e Magistrati addetti al Consiglio 
 
 
                               Art. 10 
 
                 Magistrati addetti alla Segreteria 
 
  1. Il magistrato che, ai sensi dell'art. 7  della  legge  24  marzo
1958, n. 195, come sostituito dall'art.  1  della  legge  9  dicembre
1977, n. 908,  e'  addetto  alla  Segreteria,  esercita  le  seguenti
funzioni,  secondo  la  ripartizione  dei   settori   di   competenza
determinata dal Comitato di Presidenza e dal Segretario Generale: 
    a) collabora con il Segretario Generale per  assicurare  il  buon
andamento delle Segreterie delle Commissioni e  degli  altri  settori
della struttura  consiliare  a  lui  assegnati,  sovrintendendo  alle
relative attivita' ed all'organizzazione e curando l'attuazione delle
direttive  emanate  dal  Comitato  di  Presidenza  e  dal  Segretario
Generale; 
    b) collabora con il Presidente della Commissione  alla  quale  e'
assegnato,  lo   assiste   nell'attivita'   organizzativa   e   nello
svolgimento dei lavori e cura l'attuazione delle sue direttive; 
    c)  secondo  le  direttive   impartite   dal   Presidente   della
Commissione o  dai  relatori,  cura  la  preparazione  delle  singole
pratiche,   ricercando   i   materiali   consiliari,   dottrinali   e
giurisprudenziali funzionali alla trattazione di esse; cura  altresi'
che sia compiuta la necessaria istruttoria; 
    d)  assiste  alle  sedute  della  Commissione;  a  richiesta  dei
relatori, predispone gli elementi per la stesura delle motivazioni  e
delle  relazioni  che  accompagnano  le  proposte  da  sottoporre  al
Consiglio;   provvede,   su   disposizione   del   Presidente   della
Commissione, alla redazione del verbale,  quando  non  sia  possibile
farvi luogo a norma dell'art. 10-bis, lett. b); 
    e)  assiste  alle  sedute   del   Consiglio   e   della   Sezione
Disciplinare, redige  il  verbale  e  sovrintende  alla  stesura  del
resoconto da parte dei resocontisti; 
    f) svolge, se  richiesto  dal  Vicepresidente,  dal  Comitato  di
Presidenza  o  dai  Presidenti  delle   Commissioni,   attivita'   di
massimazione di  precedenti  e  attivita'  di  ricerca  di  materiale
d'interesse consiliare, anche in collaborazione con l'Ufficio  Studi,
quando  non  sia  richiesta  a  quest'ultimo  la  predisposizione  di
relazioni o pareri; se addetto alla  Sezione  Disciplinare,  provvede
alla massimazione delle decisioni; 
    g) esercita ogni altra attribuzione stabilita dalla legge  e  dal
Comitato di Presidenza. 
 
                               Art. 11 
 
                Ufficio Studi - Funzioni ed attivita' 
 
  1. L'Ufficio Studi e Documentazione  svolge  la  propria  attivita'
nelle seguenti forme: 
    a) ricerca e  raccolta  sistematica  di  materiale  di  interesse
consiliare; 
    b) stesura di relazioni  a  richiesta  delle  Commissioni  o  del
«Plenum»,  nonche'  di   relazioni   e   pareri   a   richiesta   del
Vicepresidente o del Comitato di Presidenza; 
    c) cura del contenzioso relativo agli atti del Consiglio; 
    d)   assistenza   ai   Consiglieri   per   sommarie   indicazioni
bibliografiche e sommarie informazioni  sullo  stato  di  determinate
questioni. 
  2. L'Ufficio Studi provvede alla pubblicazione del  Notiziario  del
Consiglio, all'organizzazione e direzione  della  biblioteca  e  alla
pubblicazione delle massime della sezione disciplinare. 
 
                               Art. 12 
 
                      Ufficio Studi - Direzione 
 
  1. L'Ufficio Studi e Documentazione e' diretto da un componente del
Consiglio, nominato da  quest'ultimo  su  proposta  del  Comitato  di
Presidenza, sentita la Sesta Commissione. 
  2. Il Direttore dura in carica un anno e svolge i seguenti compiti: 
    a) dirige l'Ufficio, provvedendo anche alla sua organizzazione; 
    b) assegna le pratiche ai magistrati addetti e nomina i  relatori
sulle questioni piu' importanti,  seguendo  criteri  oggettivi  o  di
specializzazione; 
    c) predispone i turni di servizio. 
  3.  La  Sesta  Commissione   sovraintende   all'Ufficio   Studi   e
Documentazione e ne indirizza l'attivita' tramite il Direttore. 
  4. Nello svolgimento delle sue attivita' l'Ufficio si attiene  alle
indicazioni specificamente emanate dal Consiglio. 
 
 
                              Capo III 
 
                       Attivita' del Consiglio 
 
 
                               Art. 14 
 
                          Proposte e pareri 
 
  1. Sulle proposte e i pareri, previsti dal secondo comma  dell'art.
10 della legge 24 marzo  1958,  n.  195,  il  Consiglio  delibera  su
relazione della Sesta Commissione o di altra Commissione,  permanente
o speciale, competente per materia. Delibera a  maggioranza,  votando
sulle proposte della Commissione e  sugli  emendamenti  che  ad  esse
siano presentati in Consiglio. 
  2. In caso di urgenza, il Consiglio puo'  deliberare  direttamente,
su relazione del Vicepresidente o del relatore  da  lui  nominato,  e
puo'  demandare  la  stesura  della  motivazione  al  relatore,  alla
Commissione competente o ad apposito Comitato. 
  3. Ogni componente puo' richiedere al Comitato di  Presidenza,  che
nella seduta successiva ne riferisce al Consiglio, che siano discussi
e votati proposte e pareri; il Consiglio puo' deliberare direttamente
sulla richiesta oppure demandarne lo  studio  e  l'elaborazione  alla
Commissione competente. 
  4. In ogni caso devono essere osservate le norme degli articoli  45
e 46 per l'iscrizione all'ordine del giorno. 
 
                               Art. 18 
 
                    Rilascio di copia degli atti 
 
  1. Tutti hanno diritto di ottenere  copia  o  visione  dei  verbali
delle sedute pubbliche del  Consiglio  e  delle  delibere  consiliari
assunte in seduta pubblica. 
  2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle  Commissioni
nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso  dei
procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono  autorizzati
dal  Comitato  di  Presidenza,  previo   parere   della   Commissione
competente, a richiesta di chiunque abbia un giustificato motivo. Con
provvedimento motivato, l'autorizzazione puo' essere  negata,  ovvero
limitata alla sola visione, in relazione ad atti e  documenti  per  i
quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni
o persone o  la  riservatezza  della  sfera  privata  dei  magistrati
interessati al procedimento o di  terzi,  salvo  che  gli  atti  o  i
documenti siano  necessari  al  richiedente  per  far  valere  propri
interessi giuridicamente rilevanti. In  nessun  caso  possono  essere
autorizzati, se non al magistrato  interessato  al  procedimento,  la
visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti da segreto
di indagine penale ovvero dei quali  sia  vietata  la  pubblicazione.
Contro il diniego di autorizzazione e' ammesso reclamo  al  Consiglio
che provvede entro trenta giorni. 
  3. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o
il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio  e  delle
Commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati  o  acquisiti
nel  corso  del  procedimento  sono  autorizzati  dal   Comitato   di
Presidenza, previo parere della Commissione, esclusivamente quando la
conoscenza o la copia di tali atti siano  necessarie  al  richiedente
per far valere propri interessi  giuridicamente  rilevanti.  In  tali
casi,  l'autorizzazione,  se  richiesta  da  soggetti   diversi   dal
magistrato interessato al procedimento, e' limitata alla sola visione
ove  sussistano  prevalenti  esigenze  di  rispetto  del  segreto  di
indagine penale,  di  salvaguardia  della  riservatezza  della  sfera
privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero
specifiche e gravi esigenze di efficacia  dell'attivita'  consiliare.
La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate  in  seduta
segreta non sono consentiti quando la segretazione sia  disposta  per
esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone,  salvo  che  la
richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro
ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione e' ammesso reclamo al
Consiglio che provvede entro trenta giorni. 
  4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il
rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonche' degli atti  e
dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e
per i quali la Commissione non abbia disposto la  segretazione,  sono
autorizzati  dal  Comitato  di  Presidenza,   previo   parere   della
Commissione, solamente se la conoscenza o la copia di tali atti siano
necessarie  al  richiedente   per   far   valere   propri   interessi
giuridicamente rilevanti  e  sempre  che  non  vi  ostino  prevalenti
esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela  della
sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della
sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di  terzi,
ovvero  specifiche  e  gravi  esigenze  di  efficacia  dell'attivita'
consiliare. Al magistrato interessato  al  procedimento  puo'  essere
negata l'autorizzazione anche alla sola visione degli atti,  soltanto
se  le  esigenze  suddette   rivestano   caratteri   di   eccezionale
preminenza. Contro il diniego, anche parziale, di  autorizzazione  e'
ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni. 
  5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente. 
 
                               Art. 19 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti del Consiglio sono  tenuti  al  segreto  su  quanto
riguarda le sedute del Consiglio per le quali  e'  stata  esclusa  la
pubblicita' nonche' su quanto concerne i lavori delle Commissioni per
i quali sia stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui  essa
e' stata disposta. Non sono coperti da segreto, salvo  che  ricorrano
esigenze di sicurezza, le deliberazioni  adottate  dal  Consiglio,  i
dispositivi delle proposte  delle  Commissioni,  il  risultato  delle
votazioni e il voto espresso da ciascun componente. 
  2. Le  Commissioni,  se  sussistono  le  esigenze  di  riservatezza
indicate  nell'art.  18,  possono  deliberare,  a   maggioranza   dei
componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti.  Per
i   medesimi   motivi,   il   Comitato   di   Presidenza,    all'atto
dell'assegnazione della pratica  alla  Commissione  competente,  puo'
disporne la segretazione provvisoria fino a che  la  Commissione  non
abbia deliberato in merito. 
  3. La segretazione disposta dalla  Commissione  ha  efficacia  fino
alla approvazione delle proposte da sottoporre  al  Consiglio,  salvo
che la Commissione non deliberi, con il voto  della  maggioranza  dei
propri  componenti,  di  proporre  al  Consiglio  di   escludere   la
pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di
singoli atti o documenti. 
  4. I magistrati della Segreteria e dell'Ufficio studi,  nonche'  il
personale addetto, sono tenuti  al  segreto  su  quanto  riguarda  le
sedute del Consiglio per le quali e' stata  esclusa  la  pubblicita',
salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1. 
  5. I magistrati della Segreteria e dell'Ufficio Studi,  nonche'  il
personale addetto, sono tenuti  al  segreto  su  quanto  riguarda  le
sedute delle Commissioni nonche' sugli atti e i documenti  formati  o
acquisiti nel  corso  dei  procedimenti  consiliari  sino  alla  loro
definizione  in  seduta  pubblica.  Sono  escluse   da   segreto   le
informazioni di cui all'art. 9, comma 3. 
 
                               Art. 20 
 
                      Notiziario del Consiglio 
 
  1. Il Consiglio pubblica un Notiziario nel  quale  sono  contenute,
subito dopo l'approvazione: 
    a) le vacanze degli Uffici giudiziari; 
    b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti
articoli 13, 14 e 16; 
    c) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 15. 
  2. Il Consiglio, su proposta della Sesta Commissione,  delibera  in
ordine a forma, struttura, periodicita' e destinatari del Notiziario. 
  3.  Su  richiesta  di  almeno  tre  componenti,  si  procede   alla
pubblicazione dei verbali  delle  sedute  consiliari,  salvo  che  si
tratti di sedute segrete. 
  4. La richiesta deve essere formulata entro quindici  giorni  dalla
seduta cui si riferisce. 
 
                               Art. 21 
 
                     Direttive alle Commissioni 
 
  1. Il Consiglio puo' assegnare alle Commissioni,  secondo  la  loro
rispettiva   competenza,   compiti   determinati   di   studio,    di
documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando
proprie direttive. 
 
                             Art. 21 bis 
 
      Procedura per gli interventi a tutela dell'indipendenza e 
      del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria 
 
  1. Gli interventi del Consiglio a  tutela  di  magistrati  o  della
magistratura hanno  come  presupposto  l'esistenza  di  comportamenti
lesivi   del   prestigio   e   dell'indipendente   esercizio    della
giurisdizione  tali  da  determinare  un   turbamento   al   regolare
svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria. 
  2.  Le  richieste  di  interventi  a  tutela  ai  sensi  del  comma
precedente sono trasmesse  dal  Comitato  di  Presidenza  alla  Prima
Commissione,  che  procede  alla   verifica   della   esistenza   dei
presupposti per l'avvio della relativa procedura. 
  Quando la Commissione ritiene che i comportamenti  segnalati  siano
lesivi   del   prestigio   e   dell'indipendente   esercizio    della
giurisdizione,  tali  da  determinare  un  turbamento   al   regolare
svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria,  delibera
l'apertura  della  pratica  e   procede   all'istruttoria   ed   alla
formulazione della proposta da sottoporre all'Assemblea plenaria. 
  La  deliberazione  di  apertura  della  pratica  e'  assunta  dalla
maggioranza dei componenti la commissione. 
  3. Se  non  viene  disposta  l'apertura  della  pratica,  la  Prima
Commissione ne propone l'archiviazione. 
  La  proposta  e'  depositata  presso  la  Segreteria  generale  del
Consiglio e del deposito e' data tempestiva notizia al Presidente  ed
a tutti  i  componenti  del  Consiglio  Superiore  con  la  procedura
prevista dall'art. 44, comma 4,  del  presente  Regolamento  interno.
Decorsi dieci giorni dalla avvenuta  comunicazione  del  deposito  la
proposta si intende definitivamente approvata. 
  Se entro dieci giorni dalla  avvenuta  comunicazione  del  deposito
almeno la meta' dei componenti del Consiglio fa richiesta di apertura
della pratica, gli atti sono trasmessi alla Prima Commissione per  la
trattazione  e  la  formulazione   della   proposta   da   sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea plenaria. 
 
                               Art. 22 
 
        Procedura per il conferimento degli uffici direttivi 
 
  1. Per il conferimento degli uffici direttivi previsti  dall'ultimo
comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la  Commissione
competente, previa apposita deliberazione, comunica al Ministro della
Giustizia l'elenco degli  aspiranti,  le  proprie  valutazioni  e  le
conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle  dei  dissenzienti
che lo richiedono e procede al concerto. 
  2. All'esito riferisce al Consiglio, che delibera. 
  3. Per il conferimento degli uffici direttivi, per i quali  non  ha
luogo il concerto  con  il  Ministro,  il  Consiglio  delibera  sulle
proposte della Commissione formulate con le  modalita'  previste  dal
primo comma. 
  4. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese. 
 
                               Art. 23 
 
       Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi 
 
  1. La Commissione referente competente individua  i  posti  vacanti
che devono essere coperti e, salva  l'adozione  di  ulteriori  idonee
forme di pubblicita' atte a garantire la generalita' e  tempestivita'
dell'informazione,  ne  richiede  la  pubblicazione  sul   Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia. 
  2. La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla  pubblicazione  del
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia  recante  l'avviso
della vacanza, provvede a  formare  la  graduatoria  degli  aspiranti
secondo i criteri fissati dal Consiglio ed a formulare la conseguente
proposta. 
  3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione,  votando  sulla
proposta della  Commissione,  e,  se  respinta,  sui  nominativi  che
seguono nella graduatoria formata dalla Commissione. 
  4. Quando debbono  essere  assegnati  piu'  posti  di  un  medesimo
ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti
alla  proposta  o  alle   proposte   che   possano   incidere   sulla
individuazione   dei   magistrati   vincitori   del   concorso,    ma
esclusivamente proposte alternative. Ove  sia  stata  presentata  una
proposta alternativa, il Presidente, su richiesta  di  un  componente
diverso dal proponente, rinvia la discussione alla seduta successiva.
In tal caso non trova applicazione la disposizione  di  cui  all'art.
48, comma 2. 
  5. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, puo' contestualmente
segnalare al Ministro della Giustizia, per  gli  adempimenti  di  sua
competenza, l'opportunita' che esso abbia effetto con urgenza. 
 
                               Art. 24 
 
      Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio 
 
  1. Qualora non siano state presentate istanze per l'assegnazione di
posto vacante di magistrato di Corte di Appello o di  Cassazione,  il
Consiglio puo' designarvi d'ufficio un magistrato che sia titolare di
funzioni corrispondenti, ma ancora non le abbia assunte  per  carenza
di posti, che lo accetti o, indipendentemente dal gradimento, secondo
l'ordine di collocamento nel ruolo. 
  2. Per disporre d'ufficio trasferimenti  nei  casi  previsti  dalla
legge,  si   osserva   il   procedimento   stabilito   con   apposita
deliberazione del Consiglio. 
 
                             Art. 24 bis 
 
         Procedura per le modifiche del Regolamento interno 
 
  1.  Per  le  modifiche  al  Regolamento  interno,  la   Commissione
competente  formula  le  proposte  e  le  trasmette  al  Comitato  di
Presidenza affinche' le sottoponga al Presidente della Repubblica. 
  2. Ove, nell'assemblea plenaria, siano  approvati  emendamenti,  la
Commissione per il regolamento procede  al  coordinamento  del  testo
dell'originaria proposta con gli emendamenti approvati. La  proposta,
cosi'  riformulata,  e'  discussa  e  votata  nella  seconda   seduta
consiliare successiva a quella della precedente discussione. 
 
                               Art. 25 
 
                              Votazioni 
 
  1.  Le  votazioni,  nelle  sedute  del  Consiglio   e   delle   sue
Commissioni, sono valide  se  ad  esse  partecipi  il  numero  legale
previsto dall'art. 44 e dall'art. 37. 
  2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio,  si  procede
per alzata di mano. 
  3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha  luogo,  oltre
che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano  tre
componenti; in tal caso si procede iniziando da un  nome  estratto  a
sorte e proseguendo per ordine alfabetico. 
  4. Si da' luogo a votazione  per  scrutinio  segreto  soltanto  per
questioni concernenti persone,  ad  esclusione  del  conferimento  di
incarichi direttivi, a richiesta, in Commissione, di due  componenti,
o, in Consiglio, di sei componenti. In tal caso si procede  scrivendo
sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa  in  votazione,  ovvero,
nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la  proposta
votata. Nelle sedute del  Consiglio,  la  richiesta  di  votazione  a
scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di
voto. Se  alla  richiesta  di  votazione  per  scrutinio  segreto  si
oppongono almeno tre componenti, decide il Consiglio. 
  5. E' approvata la proposta che abbia raccolto la  maggioranza  dei
voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti  o  abbiano
depositato scheda bianca, concorrono  soltanto  alla  formazione  del
numero legale. 
  6. In Consiglio su disposizione del Presidente della  seduta  o  su
richiesta di tre componenti, si procede alla  votazione  con  sistema
elettronico. 
  7. In Consiglio le votazioni per  alzata  di  mano  o  per  appello
nominale hanno luogo con sistema elettronico, quando  lo  dispone  il
Presidente della seduta o lo richiedono tre componenti. 
  8. Quando lo dispone il Presidente della seduta di Consiglio  o  lo
richiedono tre componenti, la votazione nominale ha  luogo,  anziche'
per appello, con sistema elettronico, con contestuale espressione  di
voto e scrutinio simultaneo. 
  9. In caso di concorso  di  richiesta  di  votazione  nominale  con
sistema elettronico e di votazione per appello nominale  con  sistema
elettronico, si procede a votazione per appello nominale con  sistema
elettronico. 
 
                               Art. 28 
 
     Relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia 
 
  1.   Il   Consiglio    redige    una    relazione    sullo    stato
dell'amministrazione della giustizia, in conformita'  all'ordine  del
giorno approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 1969. 
  2. I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro  per  la
loro elaborazione sono deliberati dal  Consiglio  su  proposta  della
Sesta Commissione. I gruppi di lavoro sottopongono le  loro  proposte
alla Commissione stessa, che ne presenta  il  testo  al  Comitato  di
Presidenza, il quale fissa la data della  discussione  in  Consiglio,
previa distribuzione del testo a tutti i componenti  ed  al  Ministro
della  Giustizia.  Gli  emendamenti  devono  essere  presentati   per
iscritto almeno tre giorni prima della discussione. Si  applicano  le
norme dell'ultimo comma dell'art. 26. 
  3. I gruppi di lavoro sono composti da non meno di tre e  non  piu'
di cinque  componenti  del  Consiglio,  uno  dei  quali  e'  nominato
coordinatore, coadiuvati da magistrati addetti all'Ufficio studi  del
Consiglio e da altri magistrati incaricati. 
  4.  La  relazione  e'  trasmessa  al  Ministro  della  Giustizia  e
pubblicata nel Notiziario del Consiglio Superiore della  Magistratura
o in apposito supplemento, da distribuirsi ai magistrati e a chiunque
vi abbia interesse. 
 
                             Art. 28 bis 
 
Sessione sullo stato delle attivita' del  Consiglio  superiore  della
                            magistratura 
 
  1. Il Consiglio dedica annualmente una sessione di lavori all'esame
dello stato delle sue attivita'. 
  2. La sessione annuale sullo stato delle attivita' del Consiglio si
articola in una o piu' sedute, convocate dal Comitato di Presidenza. 
  3.  Nel  corso  dell'esame  sullo  stato  delle  sue  attivita'  il
Consiglio procede: 
    a) all'esame dell'attivita' delle Commissioni, anche  sulla  base
di specifiche relazioni, avuto riguardo, in particolare, ai tempi  di
definizione delle pratiche  e  all'andamento  del  contenzioso  sulle
relative delibere; 
    b)  all'esame  delle  attivita'  del  Comitato  scientifico,  del
Comitato per le pari opportunita' in magistratura e  dei  comitati  e
gruppi di lavoro eventualmente istituiti; 
    c) all'esame delle problematiche attinenti all'organizzazione del
Consiglio e alla gestione delle risorse finanziarie,  ferme  restando
le disposizioni di cui al regolamento di disciplina del  personale  e
le  disposizioni  di  cui  al  regolamento   di   amministrazione   e
contabilita'; 
    d) alla programmazione delle attivita' per il successivo anno  ed
all'individuazione degli obiettivi di lavoro  da  perseguire  in  via
prioritaria. 
  4. All'esito della sessione, il Consiglio puo' impartire  direttive
alle Commissioni ai sensi dell'art. 21. 
  5. I verbali delle sedute della sessione annuale sullo stato  delle
attivita' del Consiglio sono comunicati a tutti i magistrati». 
 
                               Art. 29 
 
  Incontri e seminari di studio, tirocinio dei magistrati ordinari 
 
  1. Il Consiglio, su  proposta  della  Nona  Commissione,  organizza
incontri di aggiornamento professionale e incontri di  studio  per  i
magistrati ordinari in tirocinio. 
  2. Il programma annuale dei corsi, i temi,  la  sede  e  la  durata
degli incontri di studio, nonche' la scelta  dei  temi,  della  sede,
della durata, dei relatori e dei  coordinatori  esterni  dei  singoli
incontri,  sono  decisi  dal  Consiglio,  su  proposta   della   Nona
Commissione. 
  3. Per lo svolgimento  delle  attivita'  relative  alla  formazione
professionale e' istituito un Comitato scientifico, con il compito di
elaborare e proporre  alla  Commissione  la  sistematica  rilevazione
delle esigenze di formazione professionale, il programma annuale  dei
corsi, i temi, le modalita' didattiche e organizzative, i docenti e i
coordinatori esterni, i criteri per l'individuazione dei  destinatari
e ogni altro elemento  necessario  per  la  definizione  di  ciascuna
iniziativa  formativa.  I   componenti   del   Comitato   scientifico
partecipano ai corsi con compiti di coordinamento e  di  integrazione
delle attivita' didattiche che vi si  svolgono  e  ne  riferiscono  i
risultati alla Commissione. 
  4. Il Comitato scientifico  e'  composto  da  sedici  magistrati  o
docenti universitari. Di esso fa  parte  un  magistrato  dell'Ufficio
Studi designato dal Direttore dell'Ufficio. 
  5.  I  componenti  del  Comitato  scientifico  sono  nominati   dal
Consiglio ai sensi dell'art. 20 del regolamento di  contabilita',  su
proposta della Commissione, per la durata di un anno.  L'incarico  e'
rinnovabile fino ad un massimo di tre anni. 
  6. La Nona Commissione, sulla  base  delle  proposte  del  Comitato
scientifico, redige i piani annuali  di  massima  degli  incontri  di
studio e delle altre attivita' di formazione professionale. 
  7. I componenti la Nona Commissione, coadiuvati dai componenti  del
Comitato  scientifico,  sovraintendono  all'organizzazione   e   allo
svolgimento degli  incontri  e  seminari  di  studio  e  svolgono  le
funzioni  di   coordinatori   interni,   provvedendo   ad   eventuali
adempimenti indifferibili ed urgenti. 
 
                             Art. 29 bis 
 
          Comitato per le pari opportunita' in magistratura 
 
  1.  E'  istituito  il  Comitato  per  le   pari   opportunita'   in
magistratura con il compito di formulare, alle competenti Commissioni
referenti,  pareri  e  proposte  finalizzati  alla  rimozione   degli
ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari  opportunita'
tra  uomini  e  donne  nel  lavoro  dei  magistrati  oltre  che  alla
promozione di azioni positive. 
  2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Sesta Commissione
ed e' composto da: a) due componenti del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura; b) sei magistrati ordinari  designati,  in  proporzione
della loro rappresentativita', da associazioni della magistratura; c)
due esperti designati dal comitato nazionale e dalla commissione  per
le pari opportunita' fra uomo  e  donna  istituiti,  rispettivamente,
presso il  Ministero  del  lavoro  e  il  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  3. Il Presidente ed i componenti del  Comitato  restano  in  carica
fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati. 
  4. Il Consiglio Superiore della Magistratura  procede  alla  nomina
del  presidente  e  dei  componenti  non  oltre  tre  mesi  dal   suo
insediamento. Qualora, pur  dopo  la  nomina  del  presidente  e  dei
componenti  del   Consiglio   Superiore,   le   associazioni   e   le
amministrazioni indicate al comma 2  lettere  b)  e  c)  non  abbiano
provveduto alla designazione  dei  loro  componenti,  quelli  facenti
parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto. 
 
 
                               Capo IV 
 
                             Commissioni 
 
 
                               Art. 32 
 
                      Rinnovo delle Commissioni 
 
  1. Le Commissioni sono nominate di  regola  ogni  anno,  tranne  la
Commissione per il regolamento del Consiglio e la Commissione per  il
bilancio  del  Consiglio  ed  il  regolamento  di  amministrazione  e
contabilita', che restano in carica con la  stessa  composizione  per
tutta  la  durata  del  Consiglio.  Sono  eccettuate,  altresi',   le
Commissioni speciali previste dall'ultimo  comma  dell'art.  30,  che
restano in carica per il  tempo  fissato  nel  provvedimento  che  le
istituisce. Entro un mese  dalla  scadenza,  il  Presidente,  con  le
stesse modalita', provvede alla nuova costituzione delle  Commissioni
e delle  loro  presidenze.  Fino  alla  prima  seduta  successiva  al
rinnovo, ciascuna Commissione  esercita  le  proprie  funzioni  nella
composizione precedente. 
  2. Salvo quanto previsto dal primo  comma,  la  composizione  e  la
presidenza delle Commissioni non possono rimanere immutate. Ogni anno
i componenti, di regola, sono rinnovati per almeno un terzo,  ma  per
non piu' di due terzi. 
 
                               Art. 33 
 
            Commissione per il regolamento del Consiglio 
 
  1. La Commissione per il regolamento del Consiglio  formula  pareri
sulla  interpretazione  del  regolamento  interno,  quando   ne   sia
richiesta  dal  Presidente,  dal  Vicepresidente,  dal  Comitato   di
Presidenza  o  dal  Consiglio;  elabora  proposte  di  modifica   del
regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle
proposte  di  modifica  del  regolamento,  che  siano  presentate  da
qualsiasi componente del Consiglio  al  Comitato  di  Presidenza,  il
quale informa il Consiglio. 
 
                               Art. 34 
 
            Assegnazione delle pratiche alle Commissioni 
 
  1. Il Comitato di Presidenza riceve  le  richieste,  i  ricorsi,  i
rapporti e gli esposti, che siano  indirizzati  al  Consiglio,  e  li
trasmette alla Commissione competente, o, in caso  di  competenza  di
due Commissioni per la medesima pratica o per  pratiche  connesse,  a
tali Commissioni congiunte, ad eccezione  degli  esposti  anonimi,  i
quali sono direttamente ed  immediatamente  archiviati  dallo  stesso
Comitato di Presidenza, secondo l'ordine cronologico del  protocollo,
e distrutti dopo  cinque  anni.  Si  considerano  anonimi  anche  gli
esposti apocrifi o  che  comunque  non  consentono  l'identificazione
dell'autore. 
  2. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una
Commissione, questa provvede direttamente ai sensi del primo comma. 
  3. Il Presidente di ogni Commissione assegna ogni  pratica,  tranne
quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso,  ad  uno  o  piu'
relatori tra i componenti la Commissione, secondo i criteri stabiliti
da  quest'ultima.  La  fa  quindi  iscrivere   nel   registro   della
Commissione, con indicazione del relatore, e  all'ordine  del  giorno
della Commissione. 
  4. Le Commissioni, esclusa la  Quinta  possono,  con  deliberazione
unanime,   decidere   la   formazione,   nel   proprio   ambito,   di
sottocommissioni per  la  trattazione  di  determinate  categorie  di
pratiche ovvero di pratiche per le quali sia di volta in volta decisa
la trattazione in sottocommissione. 
  5. Ciascuna delle sottocommissioni e' formata  da  tre  componenti,
dei quali due eletti dai magistrati ed  uno  eletto  dal  Parlamento,
individuati  con  la  decisione  di  cui  al  comma  precedente.   Le
sottocommissioni sono presiedute l'una dal Presidente e  l'altra  dal
Vicepresidente della Commissione. Se le sottocommissioni sono tre, la
terza e' presieduta dal componente piu' anziano. 
  6. La sottocommissione istruisce autonomamente le pratiche ad  essa
assegnate e presenta al Consiglio la relativa proposta. 
  7. Ciascun componente la  Commissione,  prima  della  deliberazione
della proposta,  puo'  chiedere  che  la  trattazione  della  pratica
avvenga ad opera della Commissione nella sua composizione integrale. 
  8. Se lo ritiene opportuno la Commissione puo' affidare il  compito
di fungere da correlatore ad un  componente  del  Consiglio  che  non
faccia parte della Commissione stessa. 
  9. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio
il  Presidente  della  Commissione  propone   alla   Commissione   di
richiedere al Consiglio l'archiviazione  ovvero  la  trasmissione  al
Ministro o alla Autorita' giudiziaria competente,  se  si  tratti  di
questione di loro competenza e risulti che non ne  siano  gia'  stati
informati.  Se  si  tratti  di  questione  di  competenza  di   altra
Commissione, il Presidente ne propone la  trasmissione  ad  essa;  se
l'altra  Commissione  sollevi  questione  di  competenza,  decide  il
Comitato di Presidenza. 
  10.  Se  due  o  piu'  pratiche  assegnate  a  diverse  Commissioni
riguardano la medesima persona o appaiono comunque  connesse  e  gia'
non siano state rimesse alle Commissioni congiunte a norma del  primo
comma, le Commissioni che  ne  sono  investite  possono  chiedere  al
Comitato di Presidenza di procedere in comune all'esame degli atti  e
alla formulazione delle proposte. In tal caso le Commissioni  riunite
sono presiedute dal Presidente piu' anziano di eta' di una di esse. 
  [11. E' competente la seconda Commissione per  le  ipotesi  in  cui
l'esposto, il rapporto, la segnalazione prospettino una situazione di
incompatibilita' nella quale, insieme a fattori derivanti da rapporti
di parentela, coniugio, o stabile convivenza, concorrano  fattori  di
incompatibilita' ambientale o funzionale di altro tipo. 
  12.  La  pratica  per   l'accertamento   di   una   situazione   di
incompatibilita' appartenente, per quanto  prospettato  nell'esposto,
nel rapporto o nella segnalazione,  alla  competenza  della  prima  o
della seconda Commissione resta di competenza della stessa anche  nel
caso in cui, successivamente  all'inizio  della  procedura,  emergano
fattori di incompatibilita' il cui  esame  rientri  nella  competenza
dell'altra Commissione.] (1) 
 
                               Art. 35 
 
                     Registro delle Commissioni 
 
  1. La Segreteria di ogni  Commissione  tiene  un  registro  ove  le
pratiche, ad essa assegnate,  sono  iscritte  nell'ordine  nel  quale
pervengono. 
  2. Per ciascuna pratica sono indicati la  data  di  iscrizione,  il
nome del relatore e la data di assegnazione,  la  data  della  seduta
nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa  adottate
in  proposito,  gli  eventuali  incombenti  istruttori  disposti   ed
espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia  discusso
e le conclusioni finali. 
 
                               Art. 37 
 
                      Sedute delle Commissioni 
 
  1. Le Commissioni formate da non meno di sei componenti  deliberano
validamente con la presenza  della  maggioranza  dei  componenti.  Le
Commissioni formate da tre deliberano con la partecipazione di  tutti
i componenti; in caso di impedimento di uno di essi, il Presidente  o
il Vicepresidente del Consiglio nomina un supplente a sostituirlo. Il
Presidente o il Vicepresidente del Consiglio puo', altresi', nominare
un supplente per qualsiasi altra Commissione quando un suo componente
sia temporaneamente impedito; il numero dei supplenti non puo' essere
superiore alla meta' dei componenti la Commissione. 
  2. Il Presidente della Commissione convoca le sedute e le presiede.
In caso di sua assenza, le presiede il Vicepresidente,  o,  se  anche
questi sia assente, il componente piu' anziano di eta'. 
  3.  In  caso  di  prolungato  impedimento  del   Presidente   della
Commissione, il  suo  Vicepresidente  provvede  agli  altri  atti  di
competenza del Presidente, per sua  delega  o  per  disposizione  del
Vicepresidente del Consiglio. 
 
                               Art. 38 
 
                  Ordine dell'esame delle pratiche 
 
  1. Le pratiche elencate nell'ordine del  giorno  della  Commissione
sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico.  Se  non  vi
siano obiezioni, si puo' derogare a tale ordine. 
  2. Ogni componente la Commissione puo' chiedere preventivamente  al
Presidente della Commissione che sia fissata la  data  della  seduta,
indipendentemente dall'ordine predetto, per  la  trattazione  di  una
pratica determinata; oppure, quando essa venga in  discussione,  puo'
chiedere il rinvio a data determinata. In ogni caso la  data  fissata
non puo' eccedere i venti giorni. 
  3. Se il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, il  Comitato
di Presidenza o il Presidente della Commissione  ritengano  l'urgenza
di una pratica, essa e' fissata per la prima seduta  successiva  alla
sua assegnazione. Di cio' e' dato avviso, almeno un giorno prima,  ai
componenti la Commissione e agli altri componenti del Consiglio. 
  4. La Commissione puo' procedere altresi' alla discussione  di  una
pratica assegnata, ancorche' non iscritta al suo ordine  del  giorno,
se la ritenga urgente. Tuttavia non puo' su di essa deliberare se non
siano presenti tutti i suoi componenti e se uno di essi  si  opponga;
in questi casi il rinvio  non  potra',  di  regola,  eccedere  i  due
giorni. 
  5. Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta  urgenza  di  una  pratica,
puo' richiederne alla Commissione competente l'esame immediato. 
 
                               Art. 41 
 
            Partecipazione alle sedute delle Commissioni 
 
  1. Ogni componente del Consiglio ha facolta'  di  intervenire  alle
sedute delle Commissioni e di  partecipare  alla  discussione,  senza
diritto di voto. 
  2. A tal fine ogni componente  del  Consiglio  puo'  comunicare  al
Presidente di una Commissione di voler intervenire quando  si  tratta
una determinata pratica, chiedendo che gli sia comunicata la data. Il
Presidente della Commissione da'  comunicazione  della  data  da  lui
fissata al richiedente e ai componenti la Commissione. 
 
                               Art. 42 
 
                        Incombenti istruttori 
 
  1. Quando una  Commissione  lo  ritenga  necessario,  per  istruire
convenientemente  una  pratica  che  le  sia  stata  assegnata,  puo'
richiedere informazioni e chiarimenti al  Consiglio  Giudiziario,  al
Presidente o al Procuratore  Generale  della  Corte  di  Appello,  al
Presidente o al Procuratore  della  Repubblica  del  Tribunale  e  al
magistrato interessato. Il Presidente della Commissione provvede alle
comunicazioni conseguenti. 
  2. Se la Commissione ritiene necessario invitare a presentarsi alla
Commissione stessa, per esserne sentiti,  i  dirigenti  degli  uffici
giudiziari  sopraindicati,  il   magistrato   interessato   o   altri
magistrati, ovvero inviare sul posto uno o piu' dei  suoi  componenti
per indagini, oppure avvalersi dell'Ispettorato presso  il  Ministero
della Giustizia, ovvero effettuare visite ai distretti e agli  uffici
giudiziari  per  le  questioni  di  propria  competenza,  dispone  in
conformita'. La deliberazione e'  comunicata  tempestivamente,  oltre
che ai Consiglieri, al Comitato di Presidenza che  puo'  assumere  le
iniziative atte a garantire il coordinamento rispetto alle  attivita'
delle altre Commissioni. 
  3. Per i fini di  cui  ai  commi  precedenti  la  Commissione  puo'
sentire i Consigli degli Ordini degli  Avvocati  per  informazioni  e
chiarimenti, previa la comunicazione di cui al comma precedente. 
  4. Puo' altresi' richiedere informazioni e chiarimenti ad autorita'
amministrative e procedere all'audizione di privati. 
  5. Su proposta del Presidente, del relatore o di  altro  componente
la  Commissione,  quest'ultima,  con  deliberazione   unanime,   puo'
delegare l'istruttoria  della  pratica  ad  uno  o  piu'  componenti,
eventualmente impartendo loro le direttive ritenute necessarie. 
  6. Nel caso previsto dal  comma  precedente,  il  Presidente  o  la
Commissione impartiscono le opportune istruzioni  per  la  tempestiva
comunicazione  agli  altri  componenti  la  Commissione  degli   atti
istruttori  che  il  relatore  delegato  intende  compiere,   diversi
dall'acquisizione di documentazione presente negli atti del Consiglio
e dalla richiesta di documenti ai dirigenti degli uffici giudiziari o
ai Consigli  Giudiziari.  Per  avvalersi  dell'Ispettorato  istituito
presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo  8  della
legge  24  marzo  1958,  n.  195,  e'  sempre  necessaria  la  previa
deliberazione  della  Commissione.  Per  l'espletamento  degli  altri
incombenti istruttori di cui ai commi 2, 3 e 4, deve  essere  data  a
tutti   i   componenti   del   Consiglio   tempestiva   comunicazione
dell'incombente istruttorio ed eventualmente della data e  del  luogo
fissato per l'esecuzione di esso. 
  7.  Nel  caso  di  opposizione  di  un  componente  la  Commissione
all'espletamento di un incombente istruttorio, sulla questione decide
la Commissione. 
  8. Su proposta del Presidente, del relatore o di  altro  componente
la  Commissione,  quest'ultima,  con  deliberazione   unanime,   puo'
delegare  al  relatore  o  ai  relatori  l'espletamento  di   singoli
incombenti, previa la comunicazione di cui al comma 6. 
  9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e  8,  ogni  componente  del
Consiglio ha facolta' di  assistere  e  partecipare  all'espletamento
delle audizioni, anche se  queste  si  svolgano  fuori  sede,  ed  ha
facolta' di prendere parte alle visite ai  distretti  e  agli  uffici
giudiziari. 
 
                               Art. 43 
 
                   Deliberazioni delle Commissioni 
 
  1. Esaurito l'esame di  ciascuna  pratica  e  l'espletamento  degli
incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione delibera
le proposte che intende sottoporre al Consiglio e, ove non ritenga di
confermare quello che ha riferito alla  Commissione,  designa  fra  i
suoi componenti il relatore ovvero piu' relatori;  il  Presidente  ne
da'  comunicazione  al  Vicepresidente  del  Consiglio,   chiedendone
l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio. 
  2. La relazione al Consiglio informa delle ragioni a sostegno della
proposta formulata. 
  3. Se la Commissione ha deliberato di presentare relazione  scritta
o ne e' stata richiesta dal Comitato di Presidenza o  dal  Consiglio,
essa e' sottoposta  all'approvazione  della  Commissione  e,  quindi,
trasmessa  al  Vicepresidente  del  Consiglio,  che  ne  dispone   la
comunicazione in copia integrale a tutti i  componenti,  in  allegato
all'ordine del giorno della seduta cui e' iscritta. 
 
 
                               Capo V 
 
                       Riunioni del Consiglio 
 
 
                               Art. 45 
 
                  Formazione dell'ordine del giorno 
 
  1. L'ordine del  giorno  di  ciascuna  seduta  e'  predisposto  dal
Vicepresidente, e, previo assenso del  Presidente,  e'  comunicato  a
tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima,  assieme
alla convocazione del Consiglio. 
  2. In caso di urgenza,  la  convocazione,  l'ordine  del  giorno  o
aggiunto   all'ordine   del   giorno   possono   essere    comunicati
successivamente, ma almeno un giorno prima. 
  3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di  particolare  urgenza,
su proposta di  ciascuno  dei  componenti  di  una  Commissione,  del
Comitato  di  Presidenza  o  del  Vicepresidente   vengono   aggiunti
all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti, salvo  che
il Consiglio deliberi di non inserirli all'ordine del giorno. In ogni
caso, se  un  componente  ne  faccia  richiesta,  ogni  questione  e'
rinviata alla seduta successiva. Su richiesta di  un  componente,  il
Consiglio puo' deliberare di non  trattare  con  procedura  d'urgenza
l'argomento inserito nell'ordine del giorno  ai  sensi  del  presente
comma. Se la richiesta e' accolta, il Presidente fissa la data  della
discussione non oltre il trentesimo giorno, salvo  che  il  Consiglio
non abbia deliberato una data diversa. Nella seduta cosi' fissata non
puo' piu' essere proposta questione preclusiva, salvo che  la  stessa
sia collegata a circostanze sopravvenute. 
  4. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo  comma  e'
predisposto un  ordine  del  giorno  speciale,  distinto  in  sezioni
autonome, rispettivamente denominate «sezione A» e «sezione B». 
  Nella «sezione  A»  sono  inserite  le  proposte  che  siano  state
deliberate con voto unanime dei componenti delle singole  commissioni
e  che   alcuno   dei   consiglieri   eventualmente   presenti   alla
deliberazione non abbia richiesto di inserire nell'ordine del  giorno
ordinario, sempre che si tratti di: 
    a) proposte della Prima commissione di archiviazione  per  palese
infondatezza o per incompetenza; 
    [b) proposte  della  Seconda  commissione  di  autorizzazione  di
incarichi  di  insegnamento,  di  presa  d'atto  o  di  non  luogo  a
provvedere;] (2) 
    c) proposte della Terza commissione relative ai trasferimenti  ad
uffici di merito non semidirettivi in cui non siano stati  attribuiti
ai  candidati  punteggi  differenziati  per  merito  o  attitudini  o
punteggi per stato di  salute,  salvaguardia  dell'unita'  familiare,
esercizio delle funzioni in sedi disagiate; 
    d) proposte della Quarta commissione relative  alla  progressione
in carriera, ad assenze dal servizio  per  aspettativa,  per  congedo
straordinario o per  astensione  obbligatoria,  al  trattenimento  in
servizio oltre il settantesimo anno  di  eta',  alle  cessazioni  per
collocamento a riposo, a presa  d'atto  o  non  luogo  a  provvedere,
all'inserimento e all'eliminazione di atti  nei  fascicoli  personali
dei  magistrati,  all'autorizzazione  di  incarichi  extragiudiziari,
prese d'atto e non luogo a provvedere; 
    e) proposte della Quinta commissione relative a  presa  d'atto  o
non luogo a provvedere non riguardanti provvedimenti giurisdizionali; 
    f) proposte della Sesta  commissione  di  archiviazione,  di  non
luogo a provvedere o di presa d'atto; 
    g)  proposte  della  Settima  commissione  relative  a   pratiche
tabellari,  comprese  le  variazioni,   unanimemente   valutate   dal
Consiglio giudiziario e prive di osservazioni degli  interessati,  ad
applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, presa d'atto  o  non
luogo a  provvedere,  nonche'  quelle  di  rigetto  di  richieste  di
applicazioni extradistrettuali; 
    h) proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle  in  tema  di
incompatibilita',  dispensa,  revoca  dell'ufficio  o  decadenza  non
dipendente da dimissioni o rinuncia,  nonche'  in  tema  di  sanzioni
disciplinari nei confronti dei giudici di pace; 
    i) proposte della Nona commissione relative a presa d'atto o  non
luogo a provvedere, al tirocinio dei magistrati ordinari, al rilascio
di copia di atti della procedura di concorso; 
    [l) proposte della Decima commissione di archiviazione per palese
mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio  da  adottare.]
(3) 
  Nella «sezione B» e' inserita ogni altra  proposta,  diversa  dalle
precedenti (con esclusione di quelle  attinenti  al  conferimento  di
uffici direttivi e alle modificazioni del regolamento  interno),  che
sia  stata  deliberata  all'unanimita'  e  per  la  quale  sia  stato
ulteriormente deliberato, pure con voto unanime dei componenti  della
relativa commissione, l'inserimento nell'ordine del  giorno  speciale
senza  che  alcuno  dei  consiglieri  eventualmente   presenti   alla
deliberazione abbia richiesto l'inserimento  nell'ordine  del  giorno
ordinario. 
  5. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio  delibera
unitariamente, salvo che un componente  ne  richieda,  immediatamente
ovvero subito dopo aver ottenuto i chiarimenti che avesse previamente
domandato, la trattazione nelle forme ordinarie. In tal caso, ai fini
del successivo  inserimento  di  ciascuna  proposta  nell'ordine  del
giorno  ordinario,  le  Commissioni  competenti  possono   presentare
apposite  relazioni  scritte  a  norma  dell'art.  43,  comma  3.  La
richiesta di trattazione in via ordinaria puo' anche essere  avanzata
con comunicazione scritta al Comitato di Presidenza almeno un  giorno
prima della data fissata per l'esame. 
  6.  Le  disposizioni  dei  precedenti  quarto  e  quinto  comma  si
applicano alle materie e alle competenze cosi' come  determinate  nei
decreti istitutivi delle Commissioni. 
  7. L'ordine del giorno speciale - sezioni  A  e  B  -  deve  essere
distribuito a tutti i componenti del Consiglio e al  Ministro  almeno
quindici  giorni  prima  della  data  per  la  quale  e'  fissata  la
trattazione. 
 
                               Art. 49 
 
                             Discussione 
 
  1. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta,
puo' prendere la parola una sola volta per non piu' di cinque minuti. 
  2. La  richiesta  di  rinvio,  la  questione  preclusiva  e  quella
sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito  dopo
la relazione (o le relazioni) della Commissione  o  la  illustrazione
della proposta principale da  parte  del  proponente.  Il  Presidente
dell'assemblea puo' ammettere la proposizione  di  tali  richieste  e
questioni  anche  in  momenti  successivi  qualora  le  stesse  siano
collegate a nuove circostanze o questioni. 
  3. Per la richiesta di rinvio, per  la  questione  preclusiva,  per
quella sospensiva, per quella regolamentare e per l'opposizione  alla
trattazione in via d'urgenza ai sensi dell'art.  45,  comma  3,  sono
ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e
sono escluse repliche e  dichiarazioni  di  voto.  Per  la  questione
preclusiva, il Presidente, prima della discussione, puo' aumentare  i
tempi ed il numero degli interventi. 
  4. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del  giorno
e' introdotta e conclusa dal relatore o dai relatori  (a  partire  da
quello della proposta che ha avuto il maggior numero dei voti ovvero,
in caso di parita' dei voti, secondo l'ordine di presentazione  della
proposta in Commissione), i  quali  hanno  a  disposizione  il  tempo
massimo di venti minuti per la relazione e  quindici  minuti  per  la
replica: ogni componente puo' prendere la parola, secondo l'ordine di
iscrizione,  per  un  tempo  massimo  di  dieci  minuti.  Lo   stesso
componente,  sull'argomento  in  discussione,  puo',   a   richiesta,
nuovamente intervenire una sola volta per non piu' di tre minuti dopo
l'intervento degli altri componenti in precedenza iscritti a parlare. 
  5. Per fatto personale si puo' chiedere la parola per non  piu'  di
cinque minuti. E' facolta' del  Presidente  della  seduta  concederla
subito o in fine discussione. 
  6. Ogni componente, che non l'abbia gia' fatto  nella  discussione,
puo' illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di  voto
per non piu' di cinque minuti. 
  7. Il rispetto dei limiti di tempo e' assicurato dal Presidente, il
quale, prima dell'inizio della discussione, puo'  aumentare  i  tempi
stessi ove lo ritenga opportuno in relazione al rilievo e alla natura
delle questioni trattate. 
  8. In caso di argomenti di particolare rilievo  il  Consiglio  puo'
deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito,
prima del suo inizio. 
  9. La richiesta di deroga e' motivata per non piu' di dieci  minuti
dal proponente e su di  essa  e'  ammesso  l'intervento  di  un  solo
componente a favore e di uno contro, per non piu' di  cinque  minuti.
La questione e', quindi, immediatamente decisa  e  non  sono  ammesse
dichiarazioni di voto. 
  10.  A  richiesta  di  almeno  tre   componenti,   avanzata   prima
dell'inizio della discussione, tutti i tempi di cui ai commi  3  e  4
vengono aumentati di un terzo. 
 
                               Art. 52 
 
                         Disposizione finale 
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo  la
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale,  del  relativo  decreto  del
Presidente  del  Consiglio   Superiore   della   Magistratura.   Esso
sostituisce il regolamento di cui  al  decreto  25  novembre  1959  e
successive modificazioni, che sono abrogati. 
 
    Roma, 27 settembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                     Il segretario generale: Visconti 

(1) Commi da intendersi come  abrogati  a  seguito  dell'accorpamento
    delle relative competenze presso la prima Commissione referente. 

(2) Lettera da intendersi come abrogata a seguito  del  trasferimento
    delle relative competenze alla quarta Commissione referente. 

(3) Lettera da intendersi come abrogata a  seguito  dell'accorpamento
    delle relative competenze presso la sesta Commissione referente.