MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 ottobre 2012 

Riparto dello  stanziamento  previsto  per  le  emittenti  televisive
locali, per l'anno 2011. (12A12354) 
(GU n.273 del 22-11-2012)

 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  concernente  misure  di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488,  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,  ed
in particolare l'art. 27, comma 10; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388,  concernente  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno
2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18; 
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,  ed  in
particolare l'art. 52, comma 18; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,  ed  in
particolare l'art. 80, comma 35; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed,  in
particolare, l'art. 4, comma 5; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in  legge
del 30 luglio 2004, n. 191; 
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n.  292,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  4  dicembre  2004,  concernente:
«regolamento recante nuove norme per la  concessione  alle  emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3,  della
legge  23  dicembre  1998,  n.   448   e   successive   modifiche   e
integrazioni», di seguito denominato regolamento; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge  finanziaria  2005),
ed in particolare l'art. 1, comma 214; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) in
particolare l'art. 1, commi 15 e 19; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed
in particolare l'art. 1, commi 1244 e 1247; 
  Vista la legge 27  dicembre  2006,  n.  298,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2007  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2007/2009 ed, in particolare, l'art. 11; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed
in particolare l'art. 2, comma 296; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con legge
14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197; 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2009)»; 
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante «Legge di bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2009  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2009 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  31
dicembre   2009   (Supplemento   Ordinario   n.   246)    concernente
«Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base  relative
al bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2010»
tabella n. 3 - cap. 3121; 
  Vista la legge n. 191 del 23 dicembre  2009,  pubblicata  nel  S.O.
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  30  dicembre  2009   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010) e bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2010-2012; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante: «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre
2010, n. 297; 
  Vista la legge n. 13 dicembre 2010, n. 221,  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011-2013»; 
  Visto il decreto 21 dicembre  2010  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  «Ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di   voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17  giugno
2011  concernente  il  bando  di  concorso  per   l'attribuzione   di
contributi per l'anno 2011 alle emittenti televisive locali, ai sensi
dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292; 
  Visto che l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  nella
deliberazione 30  ottobre  1998,  n.  68/98,  approvativa  del  Piano
nazionale di assegnazione  delle  frequenze  per  la  radiodiffusione
televisiva,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  263  del  10
novembre 1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale  in
bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  regolamento,
l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma  3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' ripartito dal Ministero  secondo  bacini  di  utenza
costituiti dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, di seguito denominati bacini  d'utenza,  in  proporzione  al
fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti
nella medesima regione o provincia autonoma che  abbiano  chiesto  di
beneficiare  delle  misure  di  sostegno  e   che,   nella   predetta
ripartizione, si dovra' dare particolare rilievo ai bacini di  utenza
ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di
disoccupazione; 
  Considerato, altresi', che ai sensi del medesimo art. 1,  comma  4,
del regolamento si considera operante in una  determinata  regione  o
provincia autonoma l'emittente la cui sede  operativa  principale  di
messa in onda del segnale televisivo e' ubicata nel territorio  della
medesima  regione  o  provincia  autonoma  ovvero   l'emittente   che
raggiunge una popolazione non inferiore  al  settanta  per  cento  di
quella residente nel territorio della regione irradiata; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo,  del
citato regolamento per  fatturato  si  intendono  i  ricavi  riferiti
all'esercizio esclusivo dell'attivita' televisiva di  cui  alla  voce
«ricavi delle vendite  e  delle  prestazioni»  risultante  dal  conto
economico del bilancio di esercizio; 
  Considerato che ai sensi  del  menzionato  art.  1,  comma  4,  del
regolamento ciascuna emittente puo'  presentare  la  domanda  per  il
bacino d'utenza televisiva nel quale e'  ubicata  la  sede  operativa
principale e  per  gli  ulteriori  bacini  televisivi  nei  quali  la
medesima  emittente  raggiunga  una  popolazione  non  inferiore   al
settanta per cento di quella residente nel territorio  della  regione
irradiata; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 4,  comma  1,  lettera  a),  del
ripetuto regolamento nel caso in cui l'emittente operi in piu' bacini
di utenza deve  essere  indicata  la  quota  parte  della  media  dei
fatturati  riferibile  all'esercizio  di   ogni   singola   emittente
televisiva in ciascun bacino di utenza; 
  Visto lo stanziamento iniziale di competenza di bilancio anno  2011
di euro 112.858.037,00; 
  Considerato che ai sensi dell'art.  1,  comma  1247,  della  citata
legge n. 296/2006 dell'ammontare  globale  dei  contributi  stanziati
(Euro 112.858.037,00) il quindici per cento (Euro  16.928.705,55)  e'
destinato alle emittenti radiofoniche locali e che pertanto la  somma
da ripartire alle emittenti televisive locali per l'anno 2011  e'  di
Euro 95.929.331,00; 
  Considerato che, al fine  di  ripartire  lo  stanziamento  di  Euro
95.929.331,00 previsto per l'anno 2011 tra i vari  bacini  di  utenza
televisiva costituiti dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.  1,  comma  4,  del  piu'  volte
menzionato regolamento, occorre tenere  conto  dei  due  fattori  ivi
previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente
dalle emittenti operanti nel medesimo bacino di  utenza  che  abbiano
chiesto di beneficiare delle misure di  sostegno  e  nel  particolare
rilievo  a  favore  dei  bacini  di  utenza  ricompresi  nelle   aree
economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione e che,
pertanto, l'attribuzione percentuale dello  stanziamento  in  ciascun
bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di
fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta  e
dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione  inversa,
secondo la seguente formula: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno
2011  a  favore  delle  emittenti  televisive  locali,  pervenute  al
Ministero delle comunicazioni ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del
decreto ministeriale 17 giugno 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto per  le  emittenti
televisive locali dall'art. 45, comma  3,  della  legge  23  dicembre
1998, n. 448, cosi' come modificato, da ultimo,  dall'art.  2,  comma
296, della legge 24 dicembre 2007, dalla legge n. 13  dicembre  2010,
n. 221, in combinato con il decreto 21  dicembre  2010  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, tabella n. 3 - cap. 3121 pari ad  Euro
95.929.331,00 per l'anno 2011, e' ripartito tra i  bacini  di  utenza
televisiva coincidenti con le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano, come segue: 
    

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REGIONI                  CONTRIBUTO REGIONALE
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ABRUZZO                     €  1.316.699,50
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BASILICATA                  €    191.113,02
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BOLZANO                     €    291.538,23
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CALABRIA                    €  1.916.386,45
--------------------------------------------------
CAMPANIA                    € 13.673.006,52
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EMILIA ROMAGNA              €  5.758.359,76
--------------------------------------------------
FRIULI VENEZIA GIULIA       €  3.057.972,81
--------------------------------------------------
LAZIO                       €  5.799.394,84
--------------------------------------------------
LIGURIA                     €  2.621.681,84
--------------------------------------------------
LOMBARDIA                   €  8.870.860,21
--------------------------------------------------
MARCHE                      €  1.068.898,73
--------------------------------------------------
MOLISE                      €    923.806,04
--------------------------------------------------
PIEMONTE                    €  7.029.245,42
--------------------------------------------------
PUGLIA                      € 12.584.576,26
--------------------------------------------------
SARDEGNA                    €  2.481.763,97
--------------------------------------------------
SICILIA                     €  9.340.044,91
--------------------------------------------------
TOSCANA                     €  5.083.424,35
--------------------------------------------------
TRENTO                      €    700.997,26
--------------------------------------------------
UMBRIA                      €  1.083.154,78
--------------------------------------------------
VALLE D'AOSTA               €     11.091,86
--------------------------------------------------
VENETO                      € 12.125.314,23
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TOTALE                      € 95.929.331,00

    
  2. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei  Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Passera 

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 12, foglio n. 246