Modificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)).(GU n.46 del 24-11-2012)
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 2 ottobre 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"), in particolare l'art. 31; Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia); Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 14 settembre 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: "Modificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia))", Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazione decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16-69/Leg. del 1992 1. Dopo il primo periodo del comma 2-bis dell'art. 31 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. e' inserito il seguente: «L'utilizzo di rapaci delle medesime specie e' altresi' consentito per esercitare azioni di disturbo e controllo, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 31, comma 2 della legge, nei confronti di uccelli appartenenti alle specie selvatiche o domestiche inselvatichite.». Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 24 settembre 2012 DELLAI