REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 settembre 2012, n. 1994 

  Modificazione del decreto del Presidente della  Giunta  provinciale
17 novembre 1992, n.  16-69/Leg.  (Regolamento  di  esecuzione  della
legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24  (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)). 
(GU n.46 del 24-11-2012)

 
                (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 2 ottobre 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; 
    Visto il decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  17
novembre 1992, n. 16-69/Leg. (Regolamento di esecuzione  della  legge
provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme  per  la  protezione  della
fauna selvatica e per  l'esercizio  della  caccia"),  in  particolare
l'art. 31; 
    Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme  per  la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia); 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  1929  del  14
settembre 2012  recante  ad  oggetto  «Approvazione  del  regolamento
recante: "Modificazione  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale  17  novembre  1992,  n.   16-69/Leg.   (Regolamento   di
esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme  per
la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per   l'esercizio   della
caccia))", 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazione  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.
                         16-69/Leg. del 1992 
 
    1. Dopo il primo periodo del comma 2-bis dell'art. 31 del decreto
del  Presidente  della  Giunta  provinciale  17  novembre  1992,   n.
16-69/Leg. e' inserito  il  seguente:  «L'utilizzo  di  rapaci  delle
medesime specie e'  altresi'  consentito  per  esercitare  azioni  di
disturbo e controllo, ai sensi e con le modalita' previste  dall'art.
31, comma 2 della legge, nei confronti di uccelli  appartenenti  alle
specie selvatiche o domestiche inselvatichite.». 
    Il presente decreto sara' pubblicato nel  «Bollettino  ufficiale»
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
 
      Trento, 24 settembre 2012 
 
                               DELLAI