N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 agosto 2012
Ordinanza del 28 agosto 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Energie verdi Trinitapoli S.r.l. contro Regione Puglia ed altri 4. Ambiente - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Norme della Regione Puglia - Divieto di realizzazione in zona agricola di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione della sfera legislativa concorrente statale in materia di produzione di energia per il contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale. - Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 2, comma 4. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 7 e 10.(GU n.47 del 28-11-2012 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 80 del 2011, proposto da Energie Verdi Trinitapoli S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Operamolla e Vincenzo Operamolla, con domicilio eletto in Bari, via Dante n. 201; Contro: Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso la sede legale dell'Agenzia in Bari, corso Trieste n. 25; Comune di Trinitapoli; Provincia di Barletta Andria Trani. Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento del 30 settembre 2010, notificato il 5 novembre 2010, di diniego dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa nel Comune di Trinitapoli; nonche' di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, ove occorra, del parere reso il 12 luglio 2010 dall'Arpa Puglia e del parere reso il 12 luglio 2010 dal Comune di Trinitapoli; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia; Viste le memorie difensive; Visti gli artt. 79 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Visti tutti gli atti della causa; Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Maurizio Sasso, su delega di Vincenzo Operamolla, Maria Liberti e Laura Marasco; Fatto Con istanza del 12 maggio 2009, l'odierna ricorrente Energie Verdi Trinitapoli S.r.l. richiedeva alla Regione Puglia l'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili «olio vegetale crudo» sito nel Comune di Trinitapoli e di potenza prevista pari a 56 MW. In data 22 settembre 2009 la Regione Puglia richiedeva documentazione integrativa alla Energie Verdi Trinitapoli S.r.l., indicando in novanta giorni il termine entro cui la documentazione sarebbe dovuta pervenire. In data 22 ottobre 2009 la societa' depositava la documentazione integrativa richiesta. Il 2 marzo 2010 la Regione Puglia avviava il procedimento previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 per l'autorizzazione unica e successivamente, il 24 giugno 2010, veniva convocata la conferenza di servizi. In sede di conferenza di servizi del 12 luglio 2010 tutti gli Enti esprimevano il proprio parere favorevole e/o non negativo al rilascio dell'autorizzazione unica, salvo il Comune di Trinitapoli e l'Arpa Puglia che manifestavano il proprio parere sfavorevole. Il responsabile del procedimento in sede di conferenza di servizi recepiva sia la segnalazione dell'Arpa, in merito alla necessita' di assoggettare il progetto al procedimento di autorizzazione integrata ambientale, sia le controdeduzioni della societa'. Pertanto, invitava la societa' Energie Verdi Trinitapoli S.r.l. «a depositare copia del progetto presso il Servizio Ecologia Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, al quale Ente deve essere trasmesso il presente verbale ed al quale si chiede un parere sulla necessita' dell'AIA». La Energie Verdi Trinitapoli S.r.l. depositava il progetto presso la Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in data 3 settembre 2010, in conformita' alle disposizioni del responsabile del procedimento. In data 11 settembre 2010 la Regione Puglia notificava il preavviso di rigetto dell'autorizzazione unica, in cui erano menzionati i pareri contrari espressi dall'Arpa Puglia e dal Comune di Trinitapoli in sede di conferenza di servizi. Il preavviso era fondato sul mancato rispetto «del requisito previsto dall'art. 4 legge Regione Puglia n. 31/2008 che vieta la realizzazione in zona agricola di impianti a biomasse salvo che gli stessi non siano alimentati per almeno il 40% da filiera corta». La Energie Verdi Trinitapoli S.r.l., in data 20 settembre 2010 e 5 ottobre 2010, forniva le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto. Con il gravato provvedimento datato 30 settembre 2010, ma spedito il 7 ottobre 2010 e ricevuto dalla Energie Verdi Trinitapoli S.r.l. il 5 novembre 2010, la Regione Puglia rigettava la domanda di autorizzazione unica per il «mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 31/2008 in materia di requisiti di filiera corta per gli impianti a biomasse in zona agricola». Con nota del 17 novembre 2010, la Provincia di Barletta Andria e Trani concludeva il procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale e all'autorizzazione integrata ambientale, archiviandolo alla luce del diniego di autorizzazione della Regione Puglia. Il provvedimento gravato ha quale unico presupposto la mancata osservanza del disposto di cui all'art. 2, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 31/2008, il quale prevede che «E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da filiera corta, cioe' ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto». L'odierna deducente impugna in questa sede il citato provvedimento di diniego di autorizzazione unica. Si affida al seguente motivo di diritto cosi' rubricato: Violazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12 cosi' come integrato dalle disposizioni del decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 in conformita' della Conferenza Unificata Stato - Regioni dell'8 luglio 2010 - Eccesso di potere per contraddittorieta' con il provvedimento del 24 giugno 2010 - Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia n. 31/2008 ove applicabile per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost. Sostiene parte ricorrente che la norma regionale posta a fondamento del provvedimento gravato (art. 2, comma 4, legge regionale n. 31/2008) disciplina esclusivamente gli impianti a biomassa solida, non gia' quelli a biomassa liquida come l'impianto per cui e' causa; che gli impianti a biomassa liquida sono regolamentati, in relazione ai requisiti di sostenibilita' e fattibilita', dalla direttiva 2009/28/CE; che il requisito della «filiera corta» si riferisce unicamente agli impianti a biomassa solida, essendo tale concetto estraneo agli impianti a biomasse liquide; che le Linee Guida Nazionali di cui all'art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387/2003 per lo svolgimento del procedimento volto al rilascio della autorizzazione unica sono approvate in Conferenza Unificata su proposta del Ministro delle Attivita' Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e dei Beni Culturali; che secondo la suddetta norma statale le Regioni devono adeguarsi alle Linee Guida entro 90 giorni e che in mancanza di adeguamento si applicano le Linee Guida Nazionali; che le menzionate Linee Guida sono state emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 in vigore dal 3 ottobre 2010; che il gravato provvedimento della Regione Puglia di diniego dell'autorizzazione, anziche' rapportarsi alle norme statali di regolamentazione della materia, ha erroneamente applicato la precedente disciplina legislativa regionale; che l'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia n. 31/2008 si pone in contrasto con l'art. 117 Cost., essendo la materia della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Si costituivano la Regione Puglia e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, resistendo al gravame. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2012 la causa e' passata in decisione. Diritto Il Collegio ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 assuma rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione della presente causa e sia non manifestamente infondata, per le ragioni che si diranno. Ai sensi della citata disposizione regionale, «E' vietata la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da filiera corta, cioe' ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto». In applicazione del suddetto art. 2, comma 4, la Regione ha adottato il gravato provvedimento di diniego di autorizzazione unica (il quale menziona espressamente la disposizione in esame). A tal proposito, va rilevato che il preavviso di rigetto per mero errore materiale cita, quale disposizione ostativa al rilascio dell'autorizzazione unica, l'art. 4 legge Regione Puglia n. 31/2008. Tuttavia, e' evidente c anche il preavviso di rigetto fa riferimento nella sostanza alla previsione normativa di cui all'art. 2, comma 4, legge regionale n. 31/2008. Il provvedimento censurato in questa sede (diniego di autorizzazione unica) e', pertanto, chiaramente applicativo del divieto contemplato dalla disposizione di cui all'art. 2, comma 4 legge Regione Puglia n. 31/2008. Da qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione legislativa regionale (i.e. alt. 2, comma 4, legge Regione Puglia n. 31/2008) ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto delle doglianze formulate dalla ricorrente che si incentrano sulla compatibilita' costituzionale della normativa regionale de qua. Invero, unicamente la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia n. 31/2008, facendo venir meno il divieto in essa previsto, determinerebbe la caducazione del contestato provvedimento regionale di diniego di autorizzazione unica applicativo della citata disposizione ostativa. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla odierna deducente, non sussiste - sul piano normativo - alcuna distinzione tra impianti a biomassa solida (cui - secondo la prospettazione di parte ricorrente - unicamente farebbe riferimento l'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia n. 31/2008) ed impianti a biomassa liquida (in cui la societa' istante fa rientrare il proprio impianto, per escluderlo dalla preclusione di cui all'art. 2, comma 4) sulla quale fondare la diversa regolamentazione invocata dalla stessa societa'. La disposizione regionale preclusiva (rispetto al progetto proposto dalla societa' deducente) applicabile al caso di specie resta l'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia n. 31/2008 (che ha portata generale e si riferisce indistintamente a tutti gli impianti alimentati da biomasse, siano esse solide o liquide), previsione normativa di cui si fa espressa menzione nel provvedimento gravato e che ha determinato inevitabilmente il rigetto della istanza presentata dalla ricorrente. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale va anche apprezzata positivamente in relazione alla non operativita' - ratione temporis - delle nuove disposizioni dettate dal regolamento regionale n. 24/2010 (che recepisce il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, recante le Linee Guida Nazionali). Venendo al profilo della non manifesta infondatezza, va evidenziato che ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. la materia della tutela dell'ambiente e' di competenza legislativa esclusiva dello Stato; inoltre sulla materia dell'energia vi e' una competenza legislativa concorrente Stato - Regioni (cfr. art. 117, comma 3 Cost.). La disposizione regionale censurata (art. 2, comma 4, legge regionale n. 31/2008) pare porsi in contrasto con la norma costituzionale suddetta (art. 117). Invero, secondo la norma statale (art. 12, comma 7 prima parte, decreto legislativo n. 387/2003) gli impianti di produzione di energia. elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) (che prevede genericamente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, tra cui espressamente gli impianti alimentati dalle biomasse, senza alcuna distinzione), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. L'art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali». Peraltro, l'art. 17 - punto 1 delle Linee Guida di cui al decreto 10 settembre 2010 (in vigore dal 3 ottobre 2010) adottato in forza della previsione normativa di cui al citato art. 12, comma 10 decreto legislativo n. 387/2003 (linee Guida cui le Regioni - come visto - devono adeguarsi) e' rubricato «Aree non idonee» e statuisce: «Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ..., le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazioni di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui 'allegato 3. L'individuazione della non idoneita' dell'area operata dalle Regioni attraverso apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, peraltro, una elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazioni. Gli esiti della istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilita' riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate». Ed ancora, l'allegato 3 - punto c) del decreto 10 settembre 2010, rubricato «Criteri per l'individuazione delle aree non idonee» dispone espressamente che «le zone classificate agricole dai vigenti piani non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei». Pertanto, puo' ritenersi che anche prima dell'entrata in vigore delle Linee Guida, in forza di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, decreto legislativo n. 387/2003 (ed a maggior ragione dopo la loro entrata in vigore, alla stregua di quanto sancito in modo espresso dall'allegato 3 - punto c) del decreto 10 settembre 2010), l'impossibilita' di considerare genericamente ed in astratto le zone classificate agricole dai vigenti piani come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili costituisca un principio fondamentale della legislazione statale nella materia «concorrente» della energia (ex art. 117, comma 3 Cost.) cui la legislazione regionale deve adeguarsi. Viceversa, il vigente art. 2, comma 4, legge Regione Puglia n. 31/2008, in possibile contrasto con la legislazione statale, vieta in via generale la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salva una ipotesi particolare (i.e. gli impianti alimentati da biomasse stabilmente provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da «filiera corta», cioe' ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto), senza procedere a quella individuazione della non idoneita' dell'area che deve essere operata dalla Regione interessata attraverso apposita istruttoria caso per caso, cosi' come imposto dall'art. 17.1 delle Linee Guida (Linee guida, che rappresentano - come detto - principio fondamentale in materia «produzione dell'energia» di legislazione concorrente Stato - Regione). Si rammenta, peraltro, che il previgente art. 27, comma 2, legge Regione Puglia n. 1/2008 (norma regionale abrogata dall'art. 6 legge Regione Puglia n. 31/2008) prevedeva, sia pure limitatamente agli impianti di cui al comma 1 e cioe' con potenza elettrica nominale fino a 1 MW (nel caso di specie l'impianto proposto dalla ricorrente ha una potenza pari a 56 MW) e per quelli alimentati a biomassa, purche' posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire, che «Gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall'art. 12, comma 7 del decreto legislativo n. 387/2003.». Quindi, la previgente disposizione regionale contemplava un regime opposto rispetto a quello attuale (art. 2, comma 4 legge Regione Puglia n. 31/2008) ed appariva in linea con la norma statale (art. 12, comma 7, decreto legislativo n. 387/2003). Da quanto detto, si puo' argomentare che l'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia n. 31/2008 (precludendo in generale la realizzabilita' in zona agricola di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) si ponga in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di energia (i.e. art. 12, commi 7 e 10, decreto legislativo n. 387/2003 e Linee Guida ex art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387/2003 - decreto ministeriale del 10 settembre 2010, da cui si puo' desumere un principio fondamentale che ammette in generale la possibilita' di ubicare in zona agricola impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) e quindi con l'art. 117, comma 3 Cost. Peraltro, innumerevoli sentenze della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 344/2010; n. 168/2010; n. 124/2010; n. 282/2009; n. 364 006; n. 248/2006) hanno considerato l'art. 12 decreto legislativo n. 387/2003 come espressione di un principio fondamentale della legislazione statale materia di competenza concorrente sulla «produzione di energia». Inoltre, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale di altri commi dell'art. 2 legge regionale n. 31/2008), la Corte ha statuito che «l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti e' da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente» (cfr. Corte cost. n. 119/2010). Pertanto, si puo' asserire che anche il contestato comma 4 della disposizione regionale in esame (non cassato dalla sent. Corte cost. n. 119/2010, diversamente dai commi 1, 2 e 3) si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. Afferma, a tal riguardo, la Corte nella citata sentenza n. 119/2010: «... Pur non trascurandosi la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, occorre riconoscere prevalente risalto al profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali (sent. n. 166 del 2009): diversamente, l'adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l'impossibilita' di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti e' da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessita' di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009). La dichiarazione di illegittimita' costituzionale incide sugli interi commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale impugnata e va estesa al comma 3, che contenendo deroghe al divieto di installazione di impianti nelle zone di cui al comma 1, resta privo di oggetto. Va affermata, peraltro, la necessita', al fine del perseguimento della esigenza di contemperare la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale, che lo Stato assuma l'iniziativa di attivare la procedura di cooperazione prevista per l'elaborazione delle linee guida ...». La sentenza della Corte costituzionale n. 119/2010 e' stata pronunciata in data 26 marzo 2010, e quindi in epoca di poco antecedente rispetto all'emanazione delle Linee Guida Nazionali di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010. Trasponendo il ragionamento operato dalla Corte al caso di specie, si puo' ipotizzare che l'adozione, da parte della Regione Puglia (peraltro in una fase storica in cui non erano state ancora approvate le Linee Guida Nazionali previste dall'art. 12, comma 10 decreto legislativo n. 387/2003 e comunque in contrasto con l'art. 12, comma 7, decreto legislativo n. 387/2003 e, successivamente, anche con i principi fondamentali desumibili dalle Linee Guida), di una disciplina legislativa come quella oggetto di censura (art. 2, comma 4, legge regionale n. 31/2008) determina, in modo incompatibile con i richiamati principi costituzionali, un divieto generale alla realizzazione in zona agricola di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse. Conclusivamente il Tribunale, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) e comma 3 della Costituzione. Alla luce delle considerazioni che precedono e' sospesa ogni decisione sulla predetta controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.
P.Q.M. Visti gli artt. 79, comma 1, cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma 4 legge Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, per contrasto con l'art. 117, comma 2 - lett. s) e comma 3 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Cosi' deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012. Il Presidente f.f.: Picone L'estensore: Cocomile