N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 agosto 2012

Ordinanza del 28 agosto  2012  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per  la  Puglia  sul  ricorso  proposto  da  Energie  verdi
Trinitapoli S.r.l. contro Regione Puglia ed altri 4. 
 
Ambiente - Impianti di produzione di energia da fonti  rinnovabili  -
  Norme della Regione Puglia  -  Divieto  di  realizzazione  in  zona
  agricola di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse
  -  Violazione  della  sfera  di  competenza  legislativa  esclusiva
  statale in materia di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  -
  Violazione della sfera legislativa concorrente statale  in  materia
  di  produzione  di  energia  per  il  contrasto  con   i   principi
  fondamentali posti dalla legislazione statale. 
- Legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, art. 2, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e  terzo;  decreto
  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, commi 7 e 10. 
(GU n.47 del 28-11-2012 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 80 del 2011, proposto da Energie Verdi  Trinitapoli
S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Operamolla e Vincenzo
Operamolla, con domicilio eletto in Bari, via Dante n. 201; 
    Contro: 
        Regione  Puglia,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.   Maria
Liberti,  con  domicilio  eletto  presso  la   sede   dell'Avvocatura
regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro nn. 31-33; 
        Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della  Puglia,
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Marasco, con domicilio  eletto
presso la sede legale dell'Agenzia in Bari, corso Trieste n. 25; 
        Comune di Trinitapoli; 
        Provincia di Barletta Andria Trani. 
    Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 
        del provvedimento del 30  settembre  2010,  notificato  il  5
novembre 2010, di diniego dell'autorizzazione per la  costruzione  ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da  fonte
rinnovabile a biomassa nel Comune di Trinitapoli; 
        nonche' di ogni altro atto comunque presupposto,  connesso  e
consequenziale ed in particolare, ove occorra, del parere reso il  12
luglio 2010 dall'Arpa Puglia e del parere reso il 12 luglio 2010  dal
Comune di Trinitapoli; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e
della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti gli artt. 79 cod. proc.  amm.,  1  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore  il  dott.  Francesco  Cocomile  e  uditi   nell'udienza
pubblica del giorno 10 maggio 2012 per le parti  i  difensori  avv.ti
Maurizio Sasso, su delega di Vincenzo  Operamolla,  Maria  Liberti  e
Laura Marasco; 
 
                                Fatto 
 
    Con istanza del 12  maggio  2009,  l'odierna  ricorrente  Energie
Verdi   Trinitapoli   S.r.l.   richiedeva   alla    Regione    Puglia
l'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre
2003, n. 387 per la costruzione  e  l'esercizio  di  un  impianto  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  «olio  vegetale
crudo» sito nel Comune di Trinitapoli e di potenza prevista pari a 56
MW. 
    In  data  22  settembre  2009  la   Regione   Puglia   richiedeva
documentazione integrativa alla  Energie  Verdi  Trinitapoli  S.r.l.,
indicando in novanta giorni il termine entro  cui  la  documentazione
sarebbe dovuta pervenire. 
    In data 22 ottobre 2009 la societa' depositava la  documentazione
integrativa richiesta. 
    Il 2  marzo  2010  la  Regione  Puglia  avviava  il  procedimento
previsto  dall'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  387/2003  per
l'autorizzazione unica e successivamente, il 24 giugno  2010,  veniva
convocata la conferenza di servizi. 
    In sede di conferenza di servizi del 12  luglio  2010  tutti  gli
Enti esprimevano il proprio parere favorevole  e/o  non  negativo  al
rilascio dell'autorizzazione unica, salvo il Comune di Trinitapoli  e
l'Arpa Puglia che manifestavano il proprio parere sfavorevole. 
    Il responsabile del procedimento in sede di conferenza di servizi
recepiva sia la segnalazione dell'Arpa, in merito alla necessita'  di
assoggettare il progetto al procedimento di autorizzazione  integrata
ambientale, sia le controdeduzioni della societa'. 
    Pertanto, invitava la societa' Energie Verdi  Trinitapoli  S.r.l.
«a depositare copia del progetto presso il Servizio Ecologia  Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia,  al  quale  Ente
deve essere trasmesso il presente verbale ed al quale  si  chiede  un
parere sulla necessita' dell'AIA». 
    La Energie Verdi Trinitapoli S.r.l. depositava il progetto presso
la Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in data  3
settembre 2010, in conformita' alle disposizioni del responsabile del
procedimento. 
    In data  11  settembre  2010  la  Regione  Puglia  notificava  il
preavviso  di  rigetto  dell'autorizzazione  unica,  in   cui   erano
menzionati i pareri contrari espressi dall'Arpa Puglia e  dal  Comune
di Trinitapoli in sede di conferenza di servizi. 
    Il preavviso era fondato  sul  mancato  rispetto  «del  requisito
previsto dall'art. 4 legge Regione Puglia n.  31/2008  che  vieta  la
realizzazione in zona agricola di impianti a biomasse salvo  che  gli
stessi non siano alimentati per almeno il 40% da filiera corta». 
    La Energie Verdi Trinitapoli S.r.l., in data 20 settembre 2010  e
5 ottobre 2010, forniva le proprie controdeduzioni  al  preavviso  di
rigetto. 
    Con il gravato provvedimento datato 30 settembre 2010, ma spedito
il 7 ottobre 2010 e ricevuto dalla Energie Verdi  Trinitapoli  S.r.l.
il 5 novembre  2010,  la  Regione  Puglia  rigettava  la  domanda  di
autorizzazione unica per il  «mancato  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 31/2008 in  materia  di
requisiti di filiera corta  per  gli  impianti  a  biomasse  in  zona
agricola». 
    Con nota del 17 novembre 2010, la Provincia di Barletta Andria  e
Trani concludeva il procedimento relativo alla valutazione di impatto
ambientale e all'autorizzazione integrata  ambientale,  archiviandolo
alla luce del diniego di autorizzazione della Regione Puglia. 
    Il provvedimento gravato ha quale unico  presupposto  la  mancata
osservanza del disposto di cui all'art. 2, comma 4, della legge della
Regione Puglia n. 31/2008,  il  quale  prevede  che  «E'  vietata  la
realizzazione in zona agricola di impianti  alimentati  da  biomasse,
salvo che gli impianti medesimi  non  siano  alimentati  da  biomasse
stabilmente  provenienti,  per  almeno  il  quaranta  per  cento  del
fabbisogno, da filiera corta, cioe'  ottenute  in  un  raggio  di  70
chilometri dall'impianto». 
    L'odierna  deducente   impugna   in   questa   sede   il   citato
provvedimento di diniego di autorizzazione unica. 
    Si affida al seguente motivo di diritto cosi' rubricato: 
        Violazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,
art. 12 cosi' come  integrato  dalle  disposizioni  del  decreto  del
Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 in  conformita'  della
Conferenza Unificata Stato - Regioni dell'8 luglio 2010 - Eccesso  di
potere per contraddittorieta' con il provvedimento del 24 giugno 2010
- Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4,  legge  Regione
Puglia n. 31/2008 ove applicabile per contrasto con gli artt. 3,  41,
97 e 117 Cost. 
    Sostiene  parte  ricorrente  che  la  norma  regionale  posta   a
fondamento  del  provvedimento  gravato  (art.  2,  comma  4,   legge
regionale  n.  31/2008)  disciplina  esclusivamente  gli  impianti  a
biomassa solida, non gia' quelli a biomassa liquida  come  l'impianto
per  cui  e'  causa;  che  gli  impianti  a  biomassa  liquida   sono
regolamentati,  in  relazione  ai  requisiti  di   sostenibilita'   e
fattibilita', dalla direttiva  2009/28/CE;  che  il  requisito  della
«filiera corta» si riferisce  unicamente  agli  impianti  a  biomassa
solida, essendo tale  concetto  estraneo  agli  impianti  a  biomasse
liquide; che le Linee Guida Nazionali di cui all'art. 12,  comma  10,
decreto legislativo n. 387/2003 per lo svolgimento  del  procedimento
volto al  rilascio  della  autorizzazione  unica  sono  approvate  in
Conferenza  Unificata  su  proposta  del  Ministro  delle   Attivita'
Produttive di concerto con  il  Ministro  dell'Ambiente  e  dei  Beni
Culturali; che secondo la suddetta norma statale  le  Regioni  devono
adeguarsi alle Linee Guida entro 90  giorni  e  che  in  mancanza  di
adeguamento si applicano le Linee Guida Nazionali; che le  menzionate
Linee Guida sono  state  emanate  con  decreto  ministeriale  del  10
settembre  2010  in  vigore  dal  3  ottobre  2010;  che  il  gravato
provvedimento della Regione Puglia  di  diniego  dell'autorizzazione,
anziche' rapportarsi alle norme  statali  di  regolamentazione  della
materia,  ha  erroneamente   applicato   la   precedente   disciplina
legislativa regionale; che l'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia n.
31/2008 si pone in contrasto con l'art. 117 Cost., essendo la materia
della tutela dell'ambiente di competenza legislativa esclusiva  dello
Stato. 
    Si costituivano la Regione Puglia e l'Agenzia  Regionale  per  la
Protezione Ambientale, resistendo al gravame. 
    Alla pubblica udienza del 10 maggio 2012 la causa e'  passata  in
decisione. 
 
                               Diritto 
 
    Il  Collegio   ritiene   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia 21  ottobre
2008, n. 31 assuma rilevanza pregiudiziale ai  fini  della  decisione
della presente causa e  sia  non  manifestamente  infondata,  per  le
ragioni che si diranno. 
    Ai sensi della citata  disposizione  regionale,  «E'  vietata  la
realizzazione in zona agricola di impianti  alimentati  da  biomasse,
salvo che gli impianti medesimi  non  siano  alimentati  da  biomasse
stabilmente  provenienti,  per  almeno  il  quaranta  per  cento  del
fabbisogno, da filiera corta, cioe'  ottenute  in  un  raggio  di  70
chilometri dall'impianto». 
    In applicazione del suddetto art.  2,  comma  4,  la  Regione  ha
adottato il gravato provvedimento di diniego di autorizzazione  unica
(il quale menziona espressamente la disposizione in esame). 
    A tal proposito, va rilevato che il preavviso di rigetto per mero
errore  materiale  cita,  quale  disposizione  ostativa  al  rilascio
dell'autorizzazione unica, l'art. 4 legge Regione Puglia n.  31/2008.
Tuttavia, e' evidente c anche il preavviso di rigetto fa  riferimento
nella sostanza alla previsione normativa di cui all'art. 2, comma  4,
legge regionale n. 31/2008. 
    Il  provvedimento  censurato   in   questa   sede   (diniego   di
autorizzazione  unica)  e',  pertanto,  chiaramente  applicativo  del
divieto contemplato dalla disposizione di cui  all'art.  2,  comma  4
legge Regione Puglia n. 31/2008. 
    Da   qui   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale della citata disposizione legislativa regionale  (i.e.
alt. 2, comma 4, legge Regione  Puglia  n.  31/2008)  ai  fini  della
decisione della presente controversia, tenuto conto  delle  doglianze
formulate dalla ricorrente che  si  incentrano  sulla  compatibilita'
costituzionale della normativa regionale de qua. 
    Invero,  unicamente  la   declaratoria   di   incostituzionalita'
dell'art. 2, comma 4, legge Regione Puglia n. 31/2008, facendo  venir
meno il divieto in essa previsto, determinerebbe la  caducazione  del
contestato provvedimento regionale di diniego di autorizzazione unica
applicativo della citata disposizione ostativa. 
    Peraltro,  diversamente  da  quanto   sostenuto   dalla   odierna
deducente, non sussiste - sul piano normativo  -  alcuna  distinzione
tra impianti a biomassa solida (cui - secondo  la  prospettazione  di
parte ricorrente - unicamente farebbe riferimento l'art. 2, comma  4,
legge Regione Puglia n. 31/2008) ed impianti a biomassa  liquida  (in
cui la  societa'  istante  fa  rientrare  il  proprio  impianto,  per
escluderlo dalla preclusione di cui all'art. 2, comma 4) sulla  quale
fondare la diversa regolamentazione invocata dalla stessa societa'. 
    La  disposizione  regionale  preclusiva  (rispetto  al   progetto
proposto dalla societa' deducente)  applicabile  al  caso  di  specie
resta l'art. 2, comma 4, legge Regione  Puglia  n.  31/2008  (che  ha
portata generale e si riferisce indistintamente a tutti gli  impianti
alimentati da biomasse, siano  esse  solide  o  liquide),  previsione
normativa di cui si fa espressa menzione nel provvedimento gravato  e
che  ha  determinato  inevitabilmente  il   rigetto   della   istanza
presentata dalla ricorrente. 
    La rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale  va
anche apprezzata positivamente in relazione alla non  operativita'  -
ratione temporis - delle nuove disposizioni dettate  dal  regolamento
regionale n. 24/2010 (che recepisce il decreto  ministeriale  del  10
settembre 2010, recante le Linee Guida Nazionali). 
    Venendo  al  profilo  della  non   manifesta   infondatezza,   va
evidenziato che ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett.  s)  Cost.  la
materia della  tutela  dell'ambiente  e'  di  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato; inoltre sulla materia dell'energia vi  e'  una
competenza legislativa concorrente Stato - Regioni  (cfr.  art.  117,
comma 3 Cost.). 
    La disposizione regionale  censurata  (art.  2,  comma  4,  legge
regionale  n.  31/2008)  pare  porsi  in  contrasto  con   la   norma
costituzionale suddetta (art. 117). 
    Invero, secondo la norma statale (art. 12, comma 7  prima  parte,
decreto legislativo  n.  387/2003)  gli  impianti  di  produzione  di
energia. elettrica, di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  b)  (che
prevede genericamente gli impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili
programmabili, tra cui espressamente gli  impianti  alimentati  dalle
biomasse, senza alcuna distinzione), possono essere ubicati anche  in
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. 
    L'art. 12, comma 10, decreto legislativo n.  387/2003  stabilisce
che  «In  Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro   delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le  attivita'
culturali, si  approvano  le  linee  guida  per  lo  svolgimento  del
procedimento di cui al comma 3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in
particolare, ad assicurare un corretto  inserimento  degli  impianti,
con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel  paesaggio.  In
attuazione di tali linee guida, le  regioni  possono  procedere  alla
indicazione  di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione   di
specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano  le  rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee guida.  In  caso  di  mancato  adeguamento  entro  il  predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali». 
    Peraltro, l'art. 17 - punto 1 delle Linee Guida di cui al decreto
10 settembre 2010 (in vigore dal 3 ottobre 2010)  adottato  in  forza
della previsione normativa di cui al citato art. 12, comma 10 decreto
legislativo n. 387/2003 (linee Guida cui le Regioni -  come  visto  -
devono adeguarsi) e' rubricato «Aree non idonee» e statuisce: 
        «Al  fine  di  accelerare  l'iter  di   autorizzazione   alla
costruzione  e  all'esercizio  degli  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili, ..., le Regioni e le Province autonome possono procedere
alla indicazioni di aree e siti  non  idonei  alla  installazione  di
specifiche tipologie di impianti  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente  punto  e  sulla  base  dei  criteri  di  cui  'allegato  3.
L'individuazione della non idoneita' dell'area operata dalle  Regioni
attraverso apposita istruttoria avente  ad  oggetto  la  ricognizione
delle disposizioni volte alla tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio,
del patrimonio storico e artistico, delle  tradizioni  agroalimentari
locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale  che  identificano
obiettivi  di  protezione  non  compatibili  con  l'insediamento,  in
determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti,
i quali determinerebbero, peraltro, una elevata probabilita' di esito
negativo delle valutazioni, in  sede  di  autorizzazioni.  Gli  esiti
della istruttoria, da richiamare nell'atto  di  cui  al  punto  17.2,
dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non
idonea  in  relazione  a  specifiche  tipologie  e/o  dimensioni   di
impianti, la descrizione delle incompatibilita' riscontrate  con  gli
obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate». 
    Ed ancora, l'allegato 3 - punto c) del decreto 10 settembre 2010,
rubricato  «Criteri  per  l'individuazione  delle  aree  non  idonee»
dispone espressamente che «le zone classificate agricole dai  vigenti
piani non possono essere genericamente considerate aree  e  siti  non
idonei». 
    Pertanto, puo' ritenersi che anche prima dell'entrata  in  vigore
delle Linee Guida, in forza di quanto previsto dall'art. 12, comma 7,
decreto legislativo n. 387/2003 (ed a maggior ragione  dopo  la  loro
entrata in vigore, alla stregua di quanto sancito  in  modo  espresso
dall'allegato  3  -  punto  c)  del  decreto  10   settembre   2010),
l'impossibilita' di considerare genericamente ed in astratto le  zone
classificate agricole dai vigenti piani come aree e siti  non  idonei
alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati  da
fonti  rinnovabili  costituisca  un  principio   fondamentale   della
legislazione statale nella materia «concorrente»  della  energia  (ex
art.  117,  comma  3  Cost.)  cui  la  legislazione  regionale   deve
adeguarsi. Viceversa, il vigente  art.  2,  comma  4,  legge  Regione
Puglia  n.  31/2008,  in  possibile  contrasto  con  la  legislazione
statale, vieta in via generale la realizzazione in zona  agricola  di
impianti alimentati da biomasse, salva una ipotesi particolare  (i.e.
gli impianti alimentati  da  biomasse  stabilmente  provenienti,  per
almeno il quaranta per cento  del  fabbisogno,  da  «filiera  corta»,
cioe' ottenute in un raggio di 70  chilometri  dall'impianto),  senza
procedere a quella individuazione della non idoneita'  dell'area  che
deve essere operata dalla  Regione  interessata  attraverso  apposita
istruttoria caso per caso, cosi' come imposto  dall'art.  17.1  delle
Linee Guida (Linee guida, che rappresentano - come detto -  principio
fondamentale in materia  «produzione  dell'energia»  di  legislazione
concorrente  Stato  -  Regione).  Si  rammenta,  peraltro,   che   il
previgente art. 27, comma 2, legge Regione Puglia  n.  1/2008  (norma
regionale abrogata dall'art.  6  legge  Regione  Puglia  n.  31/2008)
prevedeva, sia pure limitatamente agli impianti di cui al comma  1  e
cioe' con potenza elettrica nominale fino a 1 MW (nel caso di  specie
l'impianto proposto dalla ricorrente ha una potenza pari a 56  MW)  e
per quelli  alimentati  a  biomassa,  purche'  posti  internamente  a
complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi,  esistenti  o
da costruire, che «Gli impianti di  cui  al  comma  1  possono  anche
essere realizzati in zone classificate  agricole  dai  vigenti  piani
urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato  dall'art.
12, comma 7 del decreto legislativo n. 387/2003.». 
    Quindi,  la  previgente  disposizione  regionale  contemplava  un
regime opposto rispetto a quello  attuale  (art.  2,  comma  4  legge
Regione Puglia n. 31/2008) ed appariva in linea con la norma  statale
(art. 12, comma 7, decreto legislativo n. 387/2003). 
    Da quanto detto, si puo' argomentare che l'art. 2, comma 4, legge
Regione Puglia n. 31/2008 (precludendo in generale la realizzabilita'
in zona agricola di  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati da fonti rinnovabili) si ponga in contrasto con i principi
fondamentali della legislazione statale in materia di  energia  (i.e.
art. 12, commi 7 e 10, decreto legislativo n. 387/2003 e Linee  Guida
ex art. 12, comma 10,  decreto  legislativo  n.  387/2003  -  decreto
ministeriale del 10 settembre  2010,  da  cui  si  puo'  desumere  un
principio fondamentale che ammette in  generale  la  possibilita'  di
ubicare in zona agricola impianti di produzione di energia  elettrica
alimentati da fonti rinnovabili) e quindi con  l'art.  117,  comma  3
Cost. 
    Peraltro, innumerevoli sentenze della Corte costituzionale  (cfr.
Corte cost. n. 344/2010; n. 168/2010; n. 124/2010;  n.  282/2009;  n.
364 006; n. 248/2006) hanno considerato l'art. 12 decreto legislativo
n. 387/2003 come  espressione  di  un  principio  fondamentale  della
legislazione  statale  materia  di   competenza   concorrente   sulla
«produzione di energia». 
    Inoltre, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale di  altri
commi dell'art. 2 legge regionale n. 31/2008), la Corte  ha  statuito
che  «l'emanazione  delle  linee  guida  nazionali  per  il  corretto
inserimento  nel  paesaggio  di  tali  impianti   e'   da   ritenersi
espressione della competenza statale di natura esclusiva  in  materia
di tutela dell'ambiente» (cfr. Corte cost. n. 119/2010). 
    Pertanto, si puo' asserire che anche il contestato comma 4  della
disposizione regionale in esame (non cassato dalla sent. Corte  cost.
n. 119/2010, diversamente dai commi 1, 2 e 3) si  pone  in  contrasto
con l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. 
    Afferma, a tal  riguardo,  la  Corte  nella  citata  sentenza  n.
119/2010: 
        «... Pur non trascurandosi la  rilevanza  che,  in  relazione
agli impianti che utilizzano fonti  rinnovabili,  riveste  la  tutela
dell'ambiente e del paesaggio, occorre riconoscere prevalente risalto
al profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche  in  vista
di  un  efficiente  approvvigionamento  presso   i   diversi   ambiti
territoriali (sent. n. 166 del 2009):  diversamente,  l'adozione,  da
parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle  linee  guida
previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, di una
disciplina come quella oggetto di censura provoca l'impossibilita' di
realizzare  impianti  alimentati  da  energie   rinnovabili   in   un
determinato territorio, dal  momento  che  l'emanazione  delle  linee
guida nazionali per il corretto inserimento  nel  paesaggio  di  tali
impianti e' da ritenersi  espressione  della  competenza  statale  di
natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza  delle
linee  guida  nazionali  non  consente,  dunque,  alle   Regioni   di
provvedere  autonomamente  alla  individuazione  di  criteri  per  il
corretto inserimento degli impianti alimentati da  fonti  di  energia
alternativa. Di conseguenza  l'individuazione  di  aree  territoriali
ritenute  non  idonee  all'installazione   di   impianti   eolici   e
fotovoltaici,  non  ottemperando  alla  necessita'  di   ponderazione
concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al
principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art.  12,
comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 (sent. n.  382  del
2009). 
    La dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  incide  sugli
interi commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale impugnata  e  va
estesa al comma 3, che contenendo deroghe al divieto di installazione
di impianti nelle zone di cui al comma 1, resta privo di oggetto. 
    Va affermata, peraltro, la necessita', al fine del  perseguimento
della esigenza  di  contemperare  la  diffusione  degli  impianti  da
energie  rinnovabili  con  la  conservazione  delle  aree  di  pregio
ambientale, che lo Stato assuma l'iniziativa di attivare la procedura
di cooperazione prevista per l'elaborazione delle linee guida ...». 
    La sentenza della  Corte  costituzionale  n.  119/2010  e'  stata
pronunciata in data  26  marzo  2010,  e  quindi  in  epoca  di  poco
antecedente rispetto all'emanazione delle Linee  Guida  Nazionali  di
cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010. 
    Trasponendo il  ragionamento  operato  dalla  Corte  al  caso  di
specie, si puo' ipotizzare che l'adozione,  da  parte  della  Regione
Puglia (peraltro in una fase storica in cui non  erano  state  ancora
approvate le Linee Guida Nazionali previste dall'art.  12,  comma  10
decreto legislativo n. 387/2003 e comunque in  contrasto  con  l'art.
12, comma 7, decreto  legislativo  n.  387/2003  e,  successivamente,
anche con i principi fondamentali desumibili dalle Linee  Guida),  di
una disciplina legislativa come quella oggetto di  censura  (art.  2,
comma 4, legge regionale n. 31/2008) determina, in modo incompatibile
con i richiamati principi costituzionali, un  divieto  generale  alla
realizzazione in zona agricola di impianti di produzione  di  energia
elettrica da biomasse. 
    Conclusivamente il  Tribunale,  per  le  ragioni  sopra  esposte,
solleva questione di costituzionalita' dell'art. 2,  comma  4,  legge
Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, per contrasto con l'art.  117,
comma 2, lett. s) e comma 3 della Costituzione. 
    Alla luce delle considerazioni  che  precedono  e'  sospesa  ogni
decisione sulla predetta controversia, dovendo  la  questione  essere
demandata al giudizio della Corte costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti  gli  artt.  79,  comma  1,  cod.  proc.  amm.,   1   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
riservata ogni altra pronuncia in rito, nel  merito  e  sulle  spese,
ritenuta rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita' dell'art.  2,  comma  4  legge  Regione  Puglia  21
ottobre 2008, n. 31, per contrasto con l'art. 117, comma 2 - lett. s)
e comma 3 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente della  Giunta  regionale  della
Regione Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale
della Regione Puglia. 
    Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
        Cosi' deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno  10
maggio 2012. 
 
                     Il Presidente f.f.: Picone 
 
 
                                                L'estensore: Cocomile