LEGGE 14 novembre 2012, n. 203
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. (12G0225)(GU n.278 del 28-11-2012)
Vigente al: 29-11-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di
procedura penale, nonche' gli obblighi previsti dalla vigente
normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una
persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e,
per le circostanze in cui e' avvenuto il fatto, ritiene che dalla
scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumita'
personale della stessa, puo' denunciare il fatto alle forze di
polizia o alla polizia locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e' raccolta dalla polizia
locale, questa la trasmette immediatamente al piu' prossimo tra i
presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio
dell'attivita' di ricerca di cui al comma 4, nonche' per il
contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.
3. Copia della denuncia e' immediatamente rilasciata ai
presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria,
l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato
avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione al prefetto
per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario
straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le
iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso
degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato
sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio.
Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto
valuta, altresi', sentiti l'autorita' giudiziaria e i familiari della
persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di
informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e
radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di
informazioni sulle persone scomparse.
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la
denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza,
ne da' immediata comunicazione alle forze di polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo
sono realizzati secondo le norme gia' vigenti in materia, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino