AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modificazione dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del
medicinale «Feiba» per uso umano. (12A12476) 
(GU n.279 del 29-11-2012 - Suppl. Ordinario n. 205)

 
 
 
       Estratto determinazione V & A/1643 del 25 ottobre 2012 
 
    Medicinale: FEIBA. 
    Confezioni: 
    024744070 «1000 uf/20 ml polvere e  solvente  per  soluzione  per
infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo
baxject II hi flow; 
    024744056 «1000 uf/20 ml polvere e  solvente  per  soluzione  per
infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente da 20 ml; 
    024744068 «500 uf/20 ml polvere  e  solvente  per  soluzione  per
infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 20 ml + 1 dispositivo
baxject II hi flow; 
    024744043 «500 uf/20 ml polvere  e  solvente  per  soluzione  per
infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente da 20 ml. 
    Titolare A.I.C.: Baxter AG. 
    Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel
riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a
nuovi dati in materia di qualita', di prove precliniche e cliniche  o
di farmacovigilanza. 
    Modifica apportata: e'  autorizzata  la  modifica  del  riassunto
delle  caratteristiche  del  prodotto  alle  sezioni  4.1  e  4.2   e
corrispondenti  paragrafi  del  foglio  illustrativo.  Gli   stampati
corretti ed approvati sono allegati alla determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e limitatamente ai medicinali in commercio  nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
    In caso di inosservanza delle disposizioni  sull'etichettatura  e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82
del suddetto decreto legislativo. 
    I lotti gia' prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino
alla  data  di   scadenza   indicata   in   etichetta   la   presente
determinazione  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.