DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2012 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  -  Direzione  generale  per  l'Alta  formazione   artistica,
musicale  e  coreutica,  ad  assumere   280   unita'   di   personale
tecnico-amministrativo e 3 unita' di direttore amministrativo -  EP/2
a  seguito  di  mobilita'  intercompartimentale,  per  l'anno   2012.
(12A12559) 
(GU n.279 del 29-11-2012)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre  1999,  n.  508  recante  Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2005); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,  concernente  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 ed, in particolare, l'art. 9, che reca disposizioni in materia
di contenimento della spesa di impiego pubblico; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni, in cui si dispone che  per  il  quinquennio
2010-2014, le amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  523,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di  polizia  e
del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  per
ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle  procedure   di
mobilita', ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di  quella  relativa  al  personale
cessato nell'anno precedente, nonche' nel limite  del  20  per  cento
delle unita' cessate nello stesso anno di riferimento; 
  Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del  2006,  e
successive  modificazioni,  che,  nell'elencare  le   amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di  limitazione  delle  assunzioni  a
tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli  Istituti
di alta formazione artistica e musicale e coreutica; 
  Considerato che come gia' previsto  in  applicazione  dell'art.  1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto  scuola  e
gli Istituti di alta formazione  artistica  e  musicale  e  coreutica
continuano a rimanere fuori  dai  limiti  assunzionali  di  cui  alle
disposizioni  di   legge   richiamate,   fermo   restando   il   loro
assoggettamento  alla  specifica  disciplina  di  settore  e  ad  una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive  esigenze
di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse  per  il  migliore
funzionamento dei  servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica perseguiti; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede  la  disciplina  autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21
dicembre 1999,  n.  508,  al  personale  delle  Istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  (AFAM)  si  applica,  in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di  cui  all'art.
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del  Dipartimento
della funzione pubblica, adottata d'intesa con il Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato, in data 22 febbraio 2011, n. 11786; 
  Visto il decreto legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135, concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini,  ed  in  particolare  l'art.  2,
riguardante la riduzione delle dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni che, al comma 4, dispone che  per  il  comparto  AFAM
continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di
settore; 
  Visto l'art. 270 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,
che disciplina l'accesso  nei  ruoli  del  personale  docente,  degli
assistenti,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei   pianisti
accompagnatori; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del decreto legge n. 78 del 2010 il quale
stabilisce che, al fine di agevolare il processo di  riduzione  degli
assetti organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  «fermo  il
rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a
10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti
in servizio  previsti  dalle  predette  disposizioni  possono  essere
disposti  esclusivamente  nell'ambito  delle  facolta'   assunzionali
consentite dalla legislazione vigente in  base  alle  cessazioni  del
personale e con il rispetto delle relative procedure  autorizzatorie.
A tal fine le risorse destinabili a nuove  assunzioni  in  base  alle
predette cessazioni sono  ridotte  in  misura  pari  all'importo  del
trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio»; 
  Ritenuto che, non essendo applicabile al  comparto  scuola  e  agli
Istituti di alta formazione  artistica  e  musicale  e  coreutica  la
disciplina del turn over e dovendo subordinare  il  trattenimento  in
servizio ad autorizzazione, non sia attuabile la parte  del  disposto
del predetto art. 9, comma 31, del citato decreto  legge  n.  78  del
2010, secondo cui le risorse destinabili a nuove assunzioni  in  base
alle predette cessazioni di personale sono  ridotte  in  misura  pari
all'importo del trattamento retributivo derivante  dai  trattenimenti
in servizio; 
  Visto l'art.  24  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che
introduce   nuove   disposizioni   con   riguardo   ai    trattamenti
pensionistici; 
  Vista la circolare n. 2 dell'8  marzo  2012  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  avente  ad  oggetto
«decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del  2011,
c.d. "decreto salva Italia"  -  art.  24  -  limiti  massimi  per  la
permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la citata nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha  fornito  istruzioni
ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad  assumere  per
l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante determinazione  degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, ed in particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali  e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Viste le note del 9 agosto 2011, n. 4460 e del 24 novembre 2011, n.
6676, con le quali il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca ha richiesto tra l'altro l'autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato un contingente di 325 unita' di personale ATA, di
cui n. 28 nella qualifica di  Direttore  dell'ufficio  di  ragioneria
EP1, n. 7 collaboratori tecnici amministrativi, di  biblioteca  e  di
laboratorio, n. 149 assistenti amministrativi, n. 131 coadiutori ed 1
unita'  di  Direttore  amministrativo  EP2  a  seguito  di  mobilita'
intercompartimentale,  nonche'  a  trattenere  in   servizio   n.   9
coadiutori; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
Gabinetto del Ministro, del 22 dicembre 2011, n. 30122, con la  quale
tra l'altro, si trasmette il parere favorevole del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del 13 dicembre 2011, n.  124003,  in
merito  all'autorizzazione  ad  assumere  limitatamente  a   n.   149
assistenti amministrativi e n. 131 coadiutori, nonche'  a  trattenere
in servizio n. 9 coadiutori. Non e' stata assentita  l'autorizzazione
per le n. 28 unita' di Direttore dell'ufficio di ragioneria -  EP1  e
per le  n.7  unita'  di  collaboratori  tecnici,  amministrativi,  di
biblioteca e di laboratorio per i quali e' necessaria l'indizione  di
procedura concorsuale nazionale per esami e non per soli titoli.  Non
e' stato, inoltre, assentito, nei  termini  richiesti  dal  MIUR,  il
trasferimento dell'unita' in mobilita' intercompartimentale; 
  Vista la nota del 12 luglio 2012, n.  14016/PF,  con  la  quale  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Ufficio
di Gabinetto  ha  richiesto  l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo
indeterminato un contingente di n. 60 docenti di I  e  II  fascia,  a
trattenere in servizio n. 28 docenti, di cui 6 con trattenimento  per
il solo anno accademico 2012/2013, a  trattenere  in  servizio  n.  6
coadiutori per il solo anno accademico 2012/2013; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca - Direzione generale per l'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica - del 29 maggio 2012, n. 3689 con  la  quale  si
richiede   l'autorizzazione   ad   assumere,    mediante    mobilita'
intercompartimentale, di n. 3 funzionari pubblici da  inquadrare  nel
profilo di direttore amministrativo - EP/2; 
  Ritenuto  di  dover  stralciare  dalle  precedenti   richieste   di
assunzioni il contingente di personale richiesto con la  citata  nota
del  12  luglio  2012,  n.  14016/PF  e,  pertanto,  di   autorizzare
l'assunzione di n. 280 unita' di personale tecnico-amministrativo (n.
149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e di n. 3  unita'  di
direttore   amministrativo   -   EP/2,   a   seguito   di   mobilita'
intercompartimentale; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  del  24
luglio  2012,  n.  30733  con  cui  e'  stato  chiesto  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il
concerto per le assunzioni richieste con la citata nota del 12 luglio
2012, n. 14016/PF; 
  Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero  dell'economia
e delle finanze del 7 agosto  2012,  n.  AGC/19/RIFPA/11829,  con  la
quale si trasmette il parere  favorevole  del  Ministero  Economia  e
Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale - IGOP, espresso con  nota
del 7 agosto, n. 69276; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  16  febbraio
2012, n. 39, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente  di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'
autorizzato, per l'anno 2012, ad assumere a  tempo  indeterminato  n.
280 unita' di personale  tecnico-amministrativo  (n.  149  assistenti
amministrativi  e  131  coadiutori)  e  n.  3  unita'  di   direttore
amministrativo - EP/2 a seguito di mobilita' intercompartimentale. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 30 agosto 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 171