N. 149 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 ottobre 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano). 
 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di  beni
  e servizi - Previsione per le Regioni e  le  Province  autonome  di
  Trento  e  di  Bolzano  dell'obbligo  di  adottare  entro   il   31
  dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard  dei  posti
  letto  ospedalieri  accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del
  servizio sanitario regionale, ad un livello  non  superiore  a  3,7
  posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto  per
  mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie,
  adeguando  coerentemente  le  dotazioni   organiche   dei   presidi
  ospedalieri pubblici ed assumendo  come  riferimento  un  tasso  di
  ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di  cui  il  25  per
  cento riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione  dei
  posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri  pubblici  per  una
  quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti  letto  da
  ridurre  e  che  e'   conseguita   esclusivamente   attraverso   la
  soppressione di  unita'  operative  complesse  -  Previsione  della
  sospensione del conferimento e rinnovo  degli  incarichi  ai  sensi
  dell'art. 15-septies del d.lgs n. 502 del 1992,  fino  ad  avvenuta
  realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni  e
  le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il
  profilo  assistenziale  e  gestionale,  della  funzionalita'  delle
  piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore
  passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal  ricovero
  diurno   all'assistenza   in   regime   ambulatoriale,    favorendo
  l'assistenza residenziale e domiciliare - Ricorso  della  Provincia
  autonoma  di  Bolzano  -  Denunciata  violazione   della   potesta'
  legislativa provinciale in materia  di  organizzazione  dei  propri
  uffici e del relativo personale, nonche' in  materia  di  igiene  e
  sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata
  con normative provinciali, mediante l'adozione  di  una  disciplina
  minuziosa e di dettaglio. 
- Decreto-legge   6   luglio   2012,   n.   95,    convertito,    con
  modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,  art.  15,  comma
  13, lett. c). 
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in
  combinato disposto con l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3;  Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,
  artt. 4, n. 7; 8, n. 1;  9,  n.  10;  e  16  e  relative  norme  di
  attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474  e  d.P.R.
  26 gennaio 1980, n. 197. 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria  -  Previsione,  in  deroga  alla   procedura   stabilita
  dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs n.  502  del  1992,  che  il
  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e
  delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra
  lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con  proprio
  decreto le tariffe massime che le Regioni e  le  Province  autonome
  possono corrispondere alle strutture accreditate,  sulla  base  dei
  dati di costo disponibili e, ove ritenuti  congrui,  dei  tariffari
  regionali  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di   Bolzano   -
  Denunciata violazione della  potesta'  legislativa  provinciale  in
  materia  di  organizzazione  dei  propri  uffici  e  del   relativo
  personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e  di  assistenza
  sanitaria  ed  ospedaliera,   gia'   disciplinata   con   normative
  provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa  e  di
  dettaglio. 
- Decreto-legge   6   luglio   2012,   n.   95,    convertito,    con
  modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,  art.  15,  comma
  15. 
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in
  combinato disposto con l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3;  Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,
  artt. 4, n. 7; 8, n. 1;  9,  n.  10;  e  16  e  relative  norme  di
  attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474  e  d.P.R.
  26 gennaio 1980, n. 197. 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Previsione che le tariffe massime di cui al  comma  15,
  valide dalla data dell'entrata in vigore del decreto  del  Ministro
  previsto dal medesimo comma 15, fino  alla  data  del  31  dicembre
  2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruita'
  delle risorse a carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  quali
  principi di coordinamento della finanza pubblica  -  Ricorso  della
  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Denunciata  violazione   della
  potesta' legislativa provinciale in materia di  organizzazione  dei
  propri uffici e del  relativo  personale,  nonche'  in  materia  di
  igiene e sanita' e di assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera,  gia'
  disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di  una
  disciplina minuziosa e di dettaglio. 
- Decreto-legge   6   luglio   2012,   n.   95,    convertito,    con
  modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,  art.  15,  comma
  16. 
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in
  combinato disposto con l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3;  Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,
  artt. 4, n. 7; 8, n. 1;  9,  n.  10;  e  16  e  relative  norme  di
  attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474  e  d.P.R.
  26 gennaio 1980, n. 197. 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Previsione che gli  importi  tariffari,  fissati  dalle
  singole Regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15,
  restano a carico dei bilanci regionali e che tale  disposizione  si
  intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di
  verifica  degli  adempimenti,  istituito  ai  sensi  dell'art.   12
  dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
  lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella  seduta  del  23
  marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio  economico
  e  finanziario  del   settore   sanitario,   fatto   salvo   quanto
  specificamente previsto  per  le  Regioni  che  hanno  sottoscritto
  l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004
  su un programma operativo di riorganizzazione, di  riqualificazione
  o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per  le  quali
  le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile  -  Ricorso
  della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata  violazione  della
  potesta' legislativa provinciale in materia di  organizzazione  dei
  propri uffici e del  relativo  personale,  nonche'  in  materia  di
  igiene e sanita' e di assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera,  gia'
  disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di  una
  disciplina minuziosa e di dettaglio. 
- Decreto-legge   6   luglio   2012,   n.   95,    convertito,    con
  modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,  art.  15,  comma
  17. 
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in
  combinato disposto con l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
  ottobre 2001, n. 3;  Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,
  artt. 4, n. 7; 8, n. 1;  9,  n.  10;  e  16  e  relative  norme  di
  attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474  e  d.P.R.
  26 gennaio 1980, n. 197. 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Previsione che il livello del fabbisogno  del  servizio
  nazionale e del correlato  finanziamento,  previsto  dalla  vigente
  legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di
  1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per
  l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 -
  Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro
  i  termini  indicati  dalla  disposizione,   all'attribuzione   del
  concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole  Regioni
  e Province autonome,  alla  ripartizione  del  fabbisogno  e  delle
  disponibilita'  finanziarie  annue  per   il   Servizio   Sanitario
  Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti  dalla  normativa
  vigente - Previsione  che  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le
  Province  autonome,  ad   esclusione   della   Regione   Siciliana,
  assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure  previste
  dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che  fino  all'emanazione
  delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27,  l'importo
  del concorso alla  manovra  stessa  e'  annualmente  accantonato  a
  valere sulle quote  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali  -
  Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione
  dell'autonomia finanziaria della provincia autonoma, nonche'  della
  sfera di  competenza  provinciale  in  materia  di  standard  delle
  prestazioni assistenziali ospedaliere e di politiche tariffarie dei
  servizi. 
- Decreto-legge   6   luglio   2012,   n.   95,    convertito,    con
  modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,  art.  15,  comma
  22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. 
- Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,   Titolo   VI,   con
  particolare riferimento agli  artt.  75,  79,  103,  104  e  107  e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo  1992,
  n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, e legge 23
  dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Previsione che con le procedure previste  dall'art.  27
  della legge n. 42 del 2009, le Regioni  a  statuto  speciale  e  le
  Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un  concorso  alla
  finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni  di  euro
  per l'anno 2012, 1.200 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  1.000
  milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere
  dall'anno 2015  e  che  l'importo  del  concorso  alla  manovra  e'
  annualmente accantonato a valere sulle quote  di  compartecipazione
  ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano -
  Denunciata violazione dell'autonomia  organizzativa  e  finanziaria
  della  Provincia,  della  potesta'  legislativa   in   materia   di
  ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Provincia  e
  stato giuridico ed economico del personale - Denunciata  violazione
  dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3. 
- Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,   Titolo   VI,   con
  particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo  1992,
  n.  266,  con  particolare  riferimento  all'art.   2,   d.lgs   16
  marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis e 16, e legge  23  dicembre
  2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa  degli  enti
  territoriali - Previsione per tutte le Regioni a statuto  speciale,
  in caso di mancato accordo sul concorso agli obiettivi  di  finanza
  pubblica delle modalita' di definizione degli obiettivi stessi  con
  riferimento   agli   obiettivi    fissati    nell'ultimo    accordo
  ulteriormente migliorati dai contributi a  carico  delle  Autonomie
  speciali stabiliti dalle manovre precedenti e  da  altri  ulteriori
  contributi  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano   -
  Denunciata violazione dell'autonomia  organizzativa  e  finanziaria
  della  Provincia,  della  potesta'  legislativa   in   materia   di
  ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti  della  Regione  e
  stato giuridico ed economico del personale - Denunciata  violazione
  dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 4. 
- Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,   Titolo   VI,   con
  particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo  1992,
  n.  266,  con  particolare  riferimento  all'art.   2,   d.lgs   16
  marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis e 16, e legge  23  dicembre
  2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa  degli  enti
  territoriali - Previsione che il contributo delle Regioni a statuto
  speciale  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   e'
  determinato dagli artt. 15  e  16,  comma  terzo  -  Ricorso  della
  Provincia   autonoma   di   Bolzano   -    Denunciata    violazione
  dell'autonomia organizzativa e finanziaria della  Provincia,  della
  potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli
  enti dipendenti della Regione e stato giuridico  ed  economico  del
  personale  -  Denunciata   violazione   dei   principi   di   leale
  collaborazione e di ragionevolezza. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 24-bis. 
- Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,   Titolo   VI,   con
  particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo  1992,
  n. 268, con particolare riferimento agli artt. 9, 10,  10-bis,  16,
  17 e 18, e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. 
(GU n.48 del 5-12-2012 )
     Ricorso della Provincia autonoma di  Bolzano  (C.F.  e  P.I.  n.
00390090215), in persona del Presidente pro tempore della  Provincia,
dott. Luis Durnwalder (DRNLSA41P23D484O), giusta deliberazione  della
Giunta provinciale n. 1440 del 24  settembre  2012,  rappresentata  e
difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente  -  in  virtu'  di
procura  speciale  del  24  settembre  2012,  rogata  dal  Segretario
Generale della Giunta  provinciale  dott.  Hermann  Berger  (Rep.  n.
23469) -  dagli  avv.ti  Renate  von  Guggenberg  (VNGRNT57L45A952K),
Stephan   Beikircher   (BKRSPH65E10   B160H),    Cristina    Bernardi
(BRNCST64M47D548L) e Laura Fadanelli (FDNLRA65H69A952U), di  Bolzano,
con indirizzo  di  posta  elettronica  avvocatura@provincia.bz.it  ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.  fax   0471/412099,   e
dall'avv.  Michele  Costa  (c.f.  CSTMHL38C30H501R),  di  Roma,   con
indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it ed indirizzo di
posta elettronica certificata  michelecosta@ordineavvocatiroma.org  e
n.  fax  06/3729467,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio   di
quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, 
    Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica; 
    Per   la   dichiarazione   di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 15, comma 13, lettera c), commi da  15  a  17,  nonche'
comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo: dell'articolo  16,
commi 3 e 4; e dell'articolo 24-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, recante «Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135. 
 
                                Fatto 
 
    Sul Supplemento ordinario n. 173/L alla Gazzetta Ufficiale n. 189
del 14 agosto 2012, e' stata pubblicata la legge 7  agosto  2012,  n.
135, «Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, recante "disposizioni urgenti  per  la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". 
    Il decreto-legge n. 95 del 2012, cosi' come convertito in  legge,
contiene  disposizioni  recanti  misure  per  la  revisione   ed   il
contenimento della spesa pubblica. In particolare: 
        Titolo I (Disposizioni di carattere generale) - articoli da 1
a 6, che dettano norme in materia di riduzione della  spesa  pubblica
per l'acquisto di  beni  e  di  servizi,  riduzione  delle  dotazioni
organiche delle pubbliche  amministrazioni  e  razionalizzazione  del
patrimonio pubblico e delle societa' pubbliche; 
        Titolo  II  (Riduzione  della  spesa  delle   amministrazioni
statali e degli enti non territoriali) - articoli  da  7  a  14,  che
disciplinano le misure di  riduzione  della  spesa  pubblica  per  le
amministrazioni statali e gli  enti  pubblici  non  territoriali;  di
riorganizzazione delle predette amministrazioni, enti ed organismi; 
        Titolo  III  (Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
sanitaria) - articolo 15, recante disposizioni in  materia  di  spesa
farmaceutica e di organizzazione sanitaria, volti al conseguimento di
risparmi di spesa a favore del bilancio statale; 
        Titolo IV (Razionalizzazione e riduzione  della  spesa  degli
enti territoriali) - articoli da 16 a 20, che dettano misure  per  la
riduzione della spesa degli  enti  territoriali,  e  disposizioni  di
riordino e riorganizzazione dei medesimi e delle relative funzioni; 
        Titolo V (Finalizzazione  dei  risparmi  di  spesa  ed  altre
disposizioni di carattere finanziario) - articoli da  21  a  23,  che
contengono disposizioni di carattere finanziario,  tra  le  quali  la
riduzione dell'IVA e la salvaguardia dei  lavoratori  dall'incremento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico; 
        Titolo V-bis (Efficientamento, valorizzazione  e  dismissione
del   patrimonio   pubblico,   e    misure    di    razionalizzazione
dell'amministrazione   economico-finanziaria   nonche'   misure    di
rafforzamento patrimoniale delle  imprese  del  settore  bancario)  -
articoli da 23-bis a 25, recanti disposizioni volte alla  dismissione
di  partecipazioni  societarie  dello  Stato   e   valorizzazione   e
dismissione di immobili pubblici e altre misure  di  riorganizzazione
delle amministrazioni statali. 
    In particolare, l'articolo 15, commi da  12  a  22  (Disposizioni
urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e  misure  di  governo
della spesa farmaceutica), definisce un insieme di  concrete  misure,
finalizzate a ottenere una riduzione del livello del  fabbisogno  del
servizio sanitario nazionale e  del  correlato  finanziamento,  cosi'
come definita nel comma 22, primo  periodo,  del  medesimo  articolo;
cio' al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e  la
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  l'efficienza
nell'uso   delle   risorse   destinate   al   settore   sanitario   e
l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. 
    In  particolare,  tra  le   specifiche   misure   finalizzate   a
razionalizzare  le  risorse   in   ambito   sanitario,   tra   quelle
direttamente riferite anche a  questa  Provincia  e  che  legittimano
l'assunzione da parte di organismi statali di  atti  o  provvedimenti
potenzialmente vincolanti dell'autonomia provinciale (in  materia  di
standard delle prestazioni assistenziali ospedaliere e  di  politiche
tariffarie dei servizi sanitari), rilevano in particolare: 
        1) comma 13, lettera c) - standard assistenza ospedaliera; 
        2) commi 15, 16 e 17 - tariffe. 
    L'articolo 16, commi 3 e 4  (Riduzione  della  spesa  degli  enti
territoriali), e' finalizzato a disciplinare il concorso  degli  enti
territoriali,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 
    Il comma 3 dell'articolo 16, prevede un ulteriore  concorso  alla
riduzione della spesa pubblica a carico delle autonomie speciali,  ed
il comma 4 del medesimo, integra la disciplina relativa al  patto  di
stabilita' interno, predeterminando un termine di scadenza perentorio
per la conclusione dell'accordo e definendo in  legge  gli  obiettivi
posti a carico delle autonomie speciali. 
    Con  riferimento  agli  ordinamenti  delle  autonomie   speciali,
l'articolo 24-bis  (Clausola  di  salvaguardia)  dispone  che  «fermo
restando il contributo delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano  all'azione  di  risanamento
cosi  come  determinata  dagli  articoli  15  e  16,  comma   3,   le
disposizioni del presente decreto si applicano alle predette  regioni
e Province autonome secondo  le  procedure  previste  dai  rispettivi
statuti speciali e dalle relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che  esercitano
le funzioni in materia di finanza  locale,  agli  enti  ed  organismi
strumentali dei predetti  enti  territoriali  e  agli  altri  enti  o
organismi ad ordinamento regionale o provinciale». 
    In  considerazione  delle  competenze  delle  Province   autonome
attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, anche alla luce delle
modificazioni intervenute nel 2009 con particolare  riferimento  alla
disciplina dei  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le  Province
autonome, e dalle relative  norme  d'attuazione,  nonche'  dal  nuovo
Titolo V, parte seconda, della Costituzione, le norme  impugnate  del
decreto legge n. 95/2012, cosi' come convertito,  con  modificazioni,
in legge con legge n. 135/2012, violano  le  particolari  prerogative
riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano e risultano,  quindi,
costituzionalmente illegittimi per violazione dell'articolo 4, n. 7),
articolo 8, n. 1), articolo 9, n.  10),  articolo  16  dello  Statuto
speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 31 agosto  1972,
n. 670), del Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli
articoli 75 e 79; degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo  Statuto
speciale, delle  relative  norme  d'attuazione,  in  particolare  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 266, del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
marzo 1975, n. 474 e del decreto del Presidente della  Repubblica  26
gennaio  1980,  n.  197,  degli  articoli  117,  119  e   118   della
Costituzione in combinato disposto  con  l'articolo  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,  dell'articolo  2.  comma  108,
legge  23  dicembre  2009,  n.  191   e   dei   principi   di   leale
collaborazione, di certezza e di ragionevolezza. 
    Con il presente ricorso la Provincia autonoma di Bolzano  solleva
quindi questione di legittimita' costituzionale  delle  sopra  citate
disposizioni statali per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1) Illegittimita' costituzionale articolo 15, comma 13, lettera c)  e
commi 15, 16 e 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  per
violazione degli articoli 4 (n. 7), 8 (n. 1), 9 (n. 10)  e  16  dello
Statuto speciale per  il  Trentino  Alto  Adige/Südtirol  (D.P.R.  31
agosto  1972,  n.  670),  delle  relative  norme   d'attuazione,   in
particolare del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e del d.P.R. 26 gennaio
1980, n. 197 e del Titolo V, parte seconda,  della  Costituzione,  in
particolare,  dell'articolo  117,  comma   terzo,   Costituzione   in
combinato disposto con l'articolo 10 della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
    Come esposto in fatto, l'articolo 15 del decreto legge n. 95/2012
definisce un insieme di concrete e dettagliate misure, finalizzate  a
ottenere una  riduzione  del  livello  del  fabbisogno  del  servizio
sanitario  nazionale  e  del  correlato  finanziamento,  cosi'   come
definita nel comma 22, primo periodo, del medesimo articolo 15. 
    Per le regioni ad autonomia speciale e per le Province  autonome,
l'articolo  24-bis,  nell'ambito  della  clausola  di   salvaguardia,
ribadisce, peraltro, che nei confronti delle medesime resta fermo  il
contributo all'azione  di  risanamento  cosi'  come  determinato  dal
predetto articolo 15. La formula  di  salvaguardia  non  consente  di
superare i  profili  di  contrasto  che  le  disposizioni  specifiche
contenute nell'articolo 15 presentano rispetto al  quadro  statutario
su cui si prende posizione con questo primo motivo di doglianza ed ai
principi di autonomia finanziaria di riferimento su cui si  prendera'
posizione con il secondo motivo del presente ricorso. 
    Al fine di ottenere risparmi di spesa nel settore  sanitario  che
consentano il raggiungimento  dell'obiettivo  complessivo,  le  norme
nazionali (articolo 24-bis e 15 del decreto-legge  n.  95  del  2012)
assumono anche specifiche misure e disposizioni che  interessano  non
solo il sistema dell'approvvigionamento dei  servizi  farmaceutici  e
sanitari, ma  anche  l'organizzazione  sanitaria,  ove  la  Provincia
autonoma di Bolzano gode di proprie competenze. 
    In  particolare,  tra  le   specifiche   misure   finalizzate   a
razionalizzare  le  risorse   in   ambito   sanitario,   tra   quelle
direttamente riferite anche a  questa  Provincia  e  che  legittimano
l'assunzione da parte di organismi statali di  atti  o  provvedimenti
potenzialmente vincolanti dell'autonomia provinciale (in  materia  di
standard delle prestazioni assistenziali ospedaliere e  di  politiche
tariffarie dei servizi sanitari), rilevano in particolare: 
A)  articolo  15,  comma  13,  lettera  c)  -   standard   assistenza
ospedaliera 
    La specifica misura prevede l'assunzione,  entro  il  31  ottobre
2012, di un regolamento statale. approvato previa intesa in  sede  di
Conferenza Stato - Regioni, avente ad oggetto  standard  qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera. 
    Sulla base e nel rispetto del predetto decreto  e  tenendo  conto
della mobilita' interregionale, la norma impone alle regioni  e  alle
Province autonome l'adozione, nel rispetto della riorganizzazione  di
servizi distrettuali e delle cure  primarie,  entro  il  31  dicembre
2012, di provvedimenti di riduzione dello standard  dei  posti  letto
ospedalieri accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  servizio
sanitario regionale, adeguando coerentemente le  dotazioni  organiche
dei presidi ospedalieri pubblici  e  assumendo  come  riferimento  un
determinato tasso di ospedalizzazione. 
    La stessa norma prevede altresi' che la riduzione dei posti letto
e' a carico dei  presidi  ospedalieri  pubblici  per  una  quota  non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre e che
la riduzione e' conseguita esclusivamente attraverso la  soppressione
di unita' operative complesse.  La  disposizione,  fino  ad  avvenuta
realizzazione del predetto processo  di  riduzione,  sospende,  nelle
singole regioni e Province autonome, il conferimento o il rinnovo  di
contratti a tempo determinato. 
    La norma, inoltre, pone in capo,  sempre  a  regioni  e  Province
autonome, la verifica, sotto il profilo assistenziale  e  gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere  pubbliche  e
la  promozione  del  passaggio  a  forme  alternative   al   ricovero
ordinario. 
B) articolo 15, commi 15, 16 e 17 - tariffe 
    Va  premesso  che  l'articolo  8-sexies,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  cosi'  dispone:  «Il  Ministro
della sanita', sentita l'Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, con  apposito  decreto  individua  i  sistemi  di
classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di servizio
da remunerare e determina le tariffe massime  da  corrispondere  alle
strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione  e  di
quote  standard  di  costi  generali,  calcolati   su   un   campione
rappresentativo di strutture accreditate, tenuto conto, nel  rispetto
dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle  risorse,
anche in via alternativa, di: a)  costi  standard  delle  prestazioni
calcolati in  riferimento  a  strutture  preventivamente  selezionate
secondo   criteri   di   efficienza,   appropriatezza   e    qualita'
dell'assistenza come risultanti dai  dati  in  possesso  del  Sistema
informativo sanitario;  b)  costi  standard  delle  prestazioni  gia'
disponibili presso le regioni e le Province  autonome;  c)  tariffari
regionali e differenti  modalita'  di  remunerazione  delle  funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e  nelle  Province  autonome.  Lo
stesso decreto  stabilisce  i  criteri  generali,  nel  rispetto  del
principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio
derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e  regionale,
in base ai quali le regioni adottano il proprio  sistema  tariffario,
articolando tali tariffe per classi  di  strutture  secondo  le  loro
caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in  sede  di
accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di  cui  al
presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della
congruita' delle risorse a carico del Servizio  sanitario  nazionale.
Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori  alle
tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.  A  decorrere
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'
abrogato il decreto  del  Ministro  della  Sanita'  15  aprile  1994,
recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione  delle
tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,  riabilitativa
ed ospedaliera.» 
    Ora, la norma qui censurata attribuisce, in deroga alla procedura
ivi prevista in materia di remunerazione delle strutture che  erogano
assistenza  ospedaliera  ed  ambulatoriale  a  carico  del   servizio
sanitario nazionale  ad  un  decreto  interministeriale,  sentita  la
Conferenza Stato - Regioni, da emanarsi entro il 15  settembre  2012,
la determinazione delle tariffe massime che le regioni e le  Province
autonome possono corrispondere  alle  strutture  accreditate  di  cui
all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992,  sulla
base dei dati  di  costo  disponibili  e,  ove  ritenuti  congrui  ed
adeguati,  dei  tari  regionali,  tenuto   conto   dell'esigenza   di
recuperare, anche tramite la determinazione  tariffaria,  margini  di
inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale (comma
15). 
    Le tariffe massime costituiscono riferimento per  la  valutazione
della congruita'  delle  risorse  a  carico  del  servizio  sanitario
nazionale, quali principi di  coordinamento  della  finanza  pubblica
(comma 16). Resta fermo  che  gli  importi  tariffari  fissati  dalle
regioni restano a loro carico quando  siano  superiori  alle  tariffe
massime (comma 17). 
    Lo  Statuto  di  autonomia   del   Trentino-Alto   Adige/Südtirol
attribuisce  alla  Regione  potesta'  legislativa   in   materia   di
ordinamento  degli  enti  sanitari  e  ospedalieri  e  alle  Province
autonome la potesta' legislativa in  materia  di  organizzazione  dei
propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di  igiene
e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera,  e  la
corrispondente potesta' amministrativa (articoli 4, n. 7); 8, n.  1);
9, n. 10); e 16) Statuto). 
    Le predette disposizioni statutarie  sono  state  attuate  -  per
quanto attiene la  materia  della  tutela  della  salute  -  mediante
apposite norme  d'attuazione,  in  particolare  con  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  marzo  1975,  n.  474  (Norme   di
attuazione dello statuto per la regione  Trentino  -  Alto  Adige  in
materia di igiene e  sanita')  e  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti  integrazioni  alle
norme di attuazione in materia di  igiene  e  sanita'  approvate  con
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474). 
    Per effetto della riforma del  Titolo  V,  parte  seconda,  della
Costituzione, alle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e'
attribuita la competenza in materia di tutela della salute  ai  sensi
dell'articolo 117, comma  terzo,  della  Costituzione,  in  combinato
disposto con l'articolo 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3, come confermato, per la Provincia autonoma di  Trento  e,
quindi, valevole anche per l'odierna  ricorrente  da  codesta  Ecc.ma
Corte con la sentenza n. 328 del 2006.  Secondo  tale  sentenza,  che
richiama anche alcuni precedenti, la. sanita', e'  ripartita  fra  la
materia  di  competenza  regionale  concorrente  della  tutela  della
salute, che deve essere intesa come assai piu'  ampia  rispetto  alla
precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera  (sentenze  nn.
181 del 2006 e 270 del 2005), e quella dell'organizzazione sanitaria,
in cui le regioni  possono  adottare  una  propria  disciplina  anche
sostitutiva di quella statale (sentenza n. 510 del 2002). 
    Ora, la normativa statale in parola non si limita a  fissare  dei
limiti  generici,   ma   incide   con   disciplina   dettagliatissima
nell'organizzazione sanitaria (riduzione  dello  standard  dei  posti
letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a  3,7  posti  letto
per mille abitanti. comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti
per  la  riabilitazione  e  la  lungodegenza  post-acuzie,  adeguando
coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici
ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160
per mille abitanti di  cui  il  25  per  cento  riferito  a  ricoveri
diurni),  senza  tener  conto  delle  specifiche   competenze   della
Provincia autonoma di Bolzano che potrebbe/dovrebbe semmai adeguare i
principi  stabiliti  dalla  legislazione  statale  alla   particolare
conformazione territoriale  della  Provincia  di  Bolzano,  dell'eta'
della popolazione e del tasso di ospedalizzazione specifico. 
    Pertanto, ove le citate  disposizioni  (articolo  15,  comma  13,
lettera c) e articolo 15, commi 15,  16  e  17)  dovessero  ritenersi
applicabili anche alla Provincia autonoma di Bolzano, le  stesse  non
potrebbero andare esenti dalle  censure  di  incostituzionalita',  in
quanto violano in modo evidente le  competenze  costituzionali  della
Provincia autonoma di Bolzano. 
    Inoltre, occorre porre a mente  dell'adita  Corte  la  violazione
dell'articolo 4 del decreto legislativo  n.  266/1992,  per  aver  il
legislatore statale delegificato i  principi  fondamentali.  Infatti,
deve escludersi che il regolamento di delegificazione sia un  veicolo
normativo idoneo a delineare le grandi riforme economico-sociali  che
si impongono alla potesta' legislativa della  Provincia  autonoma  di
Bolzano. 
    Per la  ricorrente  Provincia  rileva  altresi'  il  sistema  dei
rapporti tra le potesta' normativa e  amministrativa  dello  Stato  e
quelle della  Regione  e  delle  Province  autonome,  definito  nello
specifico negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 266  del
1992, che disciplina il processo di  adeguamento  della  legislazione
regionale e provinciale alle norme di principio fissate dallo Stato e
vincolanti,  ai  sensi  dello  Statuto  speciale,   anche   per   gli
ordinamenti regionale e provinciale, impedendo, quindi, che lo  Stato
possa disporre  con  norme  direttamente  precettive  nell'ambito  di
questi ordinamenti, ne' assumere atti di indirizzo e di coordinamento
o svolgere attivita' amministrativa  al  di  fuori  delle  ipotesi  e
secondo  le  procedure  espressamente  individuate   dalla   predetta
normativa di attuazione statutaria. 
    Infine si rammenta che la  Provincia  ha  esercitato  le  proprie
competenze disciplinando la materia della tutela della salute,  anche
con   riferimento   all'organizzazione   del    Servizio    sanitario
provinciale, in particolare con la legge provinciale 5 marzo 2001, n.
7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale). 
    La  disposta  sospensione  del  conferimento  o  il  rinnovo   di
incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche,  fino  ad  avvenuta
realizzazione del processo di  riduzione  dei  posti  letto  e  delle
corrispondenti  unita'  operative  complesse  comporta  la   completa
sospensione dell'articolo 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n.
7,  che  disciplina  a  livello  provinciale  i  contratti  a   tempo
determinato, ora sospesi dalla normativa statale, cosi': 
        «1. I direttori  generali  possono  conferire  incarichi  per
l'espletamento di finzioni di particolare rilevanza  e  di  interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione organica della  dirigenza,  a  laureati  di  particolare  e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto  attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
e che non godano del trattamento di  quiescenza.  I  contratti  hanno
durata non inferiore ad un anno e  non  superiore  a  cinque  anni  e
possono essere rinnovati una sola volta; 
        2. Il trattamento economico e'  determinato  sulla  base  dei
criteri  stabiliti  nei  contratti  collettivi  della  dirigenza  del
Servizio sanitario provinciale; 
        3. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma  1,
i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  collocati  in
aspettativa  senza  assegni  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio; 
        4. Gli incarichi di cui al presente articolo  comportano  per
l'azienda   sanitaria   l'obbligo    di    rendere    contestualmente
indisponibili posti di organico della  dirigenza  per  corrispondenti
oneri finanziari.» 
    La violazione della norma di attuazione concernente  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciale, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento (d.lgs. n. 266/1992)
e', quindi, di tutta evidenza. 
2) Illegittimita' costituzionale del secondo, terzo, quarto e  quinto
periodo del comma 22 dell'articolo  15  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, per  violazione  del  Titolo  VI  dello  Statuto
speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 31 agosto  1972,
n. 670), con particolare riferimento agli artt. 75 e 79, degli  artt.
103, 104 e 107 dello Statuto  speciale  d'autonomia;  delle  relative
norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
266 con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, dell'articolo 2,
commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dei  principi
di certezza e ragionevolezza 
    Come si e' esposto in fatto, per  quanto  attiene  il  contributo
all'azione di risanamento della finanza pubblica, il secondo,  terzo,
quarto e quinto periodo del comma 22 dell'articolo 15, definiscono la
ripartizione del complessivo obiettivo di risparmio  a  valere  sulle
risorse statali anche tra le autonomie speciali  che  finanziano  con
oneri a proprio carico la spesa sanitaria. 
    In particolare, definita l'entita'  della  riduzione  complessiva
del livello del fabbisogno del servizio  sanitario  nazionale  e  del
correlato finanziamento con  riferimento  rispettivamente  agli  anni
2012, 2013, 2014, 2015 e successivi (primo periodo), la norma prevede
che le predette riduzioni sono ripartite tra le regioni e le Province
autonome secondo criteri  e  modalita'  proposti,  entro  determinate
scadenze, in sede di auto  coordinamento  dalle  regioni  e  Province
autonome e da recepire con intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato  -
Regioni  (secondo  periodo).  Qualora  la  proposta  di  riparto  non
intervenga   entro   i   termini   indicati    dalla    disposizione,
all'attribuzione del concorso alla manovra di  correzione  dei  conti
alle singole regioni e alle Province autonome, alla ripartizione  del
fabbisogno e delle disponibilita' finanziarie annue per  il  servizio
sanitario nazionale, si provvede secondo  i  criteri  previsti  dalla
normativa vigente (terzo periodo); in relazione a  detto  periodo  si
Osserva l'assoluta indeterminatezza del presunto criterio di riparto,
posto che il rinvio alla normativa vigente appare  irragionevole  con
riferimento alle autonomie speciali che assumono l'onere del servizio
sanitario a carico dei propri bilanci. 
    Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province  autonome,  ad
esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui  al
comma 22 mediante le procedure previste dall'articolo 27 della  legge
5 maggio 2009, n. 42  (quarto  periodo);  fino  all'emanazione  delle
norme di attuazione previste dal predetto articolo 27, l'importo  del
concorso alla manovra di cui al comma 22 e' annualmente  accantonato,
a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (quinto
periodo). 
    Il comma 22 dell'articolo 15  determina,  quindi,  un  contributo
straordinario di carattere permanente al  risanamento  della  finanza
pubblica statale per la spesa  sanitaria  a  carico  delle  autonomie
speciali, motivo per cui  la  disposizione  e'  profondamente  lesiva
dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano. 
    Il Titolo VI dello Statuto speciale definisce, infatti, il quadro
della finanza della Regione e delle Province  autonome,  riconoscendo
loro autonomia finanziaria. 
    L'articolo 75 dello Statuto attribuisce alle Province autonome le
quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate  dallo
Statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di
bollo, tasse di concessione  governativa,  imposte  sul  consumo  dei
tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli
da  gas  per  autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni  caso,
i nove decimi di tutte le  entrate  tributarie  erariali,  dirette  o
indirette, comunque denominate, ulteriori  rispetto  a  quelle  sopra
elencate. 
    Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Legge finanziaria 2010),  approvato  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 104 dello Statuto - come  ulteriormente  precisato  dal
comma 106 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 -  dispone  che
le quote dei proventi erariali spettanti alla  Regione  Trentino-Alto
Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli
articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal 1° gennaio  2011,
sono riversate dalla struttura di gestione individuata  dall'articolo
22 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi
oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti  a
cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla  Regione  e
alle Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai  medesimi
enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi
e  nei  tempi  da  definire  con  apposito   decreto   del   Ministro
dell'Economia e delle finanze, adottato previa intesa con la  Regione
e le Province autonome. Con il decreto ministeriale 20  luglio  2011,
in materia di versamenti diretti delle quote  dei  proventi  erariali
spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, e' stata data attuazione al predetto
comma 108. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare in modo completo i termini e le modalita'  del  concorso
della Regione  e  delle  Province  autonome  al  conseguimento  degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale (articolo 79 dello Statuto). 
    In questo contesto, la norma statutaria precisa altresi' che  non
si applicano le misure adottate per le regioni e per gli  altri  enti
nel restante  territorio  nazionale  (articolo  79,  comma  3,  dello
Statuto). Nel nuovo quadro statutario e'  tra  l'altro  espressamente
previsto (articolo 79,  comma  4,  dello  Statuto)  che  non  trovano
applicazione per le Province autonome e per  la  Regione  Trentino  -
Alto Adige altre disposizioni statali relative  all'attuazione  degli
obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno  diverse  da
quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto. 
    Il comma 4 dell'articolo 79 dello  Statuto  prevede  inoltre  che
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica  contenute  in
specifiche  disposizioni  legislative  dello  Stato,  provvedono   la
regione e le Province autonome adeguando la propria  legislazione  ai
principi costituenti limiti statutari (articoli 4 e 5 dello Statuto). 
    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie  speciali
e'  dominato  dal  principio  dell'accordo   e   dal   principio   di
consensualita' (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353
del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000),  definito  dagli  articoli
103, 104 e 107 dello Statuto speciale. In particolare, per la  vicina
Provincia di Trento codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n.  133  del
2010, ha ribadito il principio  consensuale  che  regola  i  rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione  Trentino  -  Alto  Adige  e  le
Province autonome.  Statuiva,  infatti,  la  Corte  (punto  2.2.  del
considerato  in  diritto)  che  «per  quanto  riguarda  la  Provincia
autonoma di Trento, bisogna  osservare  che  l'autonomia  finanziaria
della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' disciplinata dal Titolo
VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da  69  a  86  di
tale statuto sono regolati i rapporti finanziari  tra  lo  Stato,  la
Regione   e   le   Province   autonome,   comprese   le   quote    di
compartecipazione  ai  tributi  erariali.  Inoltre,  il  primo  comma
dell'art. 104 dello  stesso  statuto  stabilisce  che  «Fermo  quanto
disposto dall'articolo 103 le norme del Titolo VI e quelle  dell'art.
13 possono essere modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato  su
concorde  richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
competenza. della regione o delle due Province». Il  richiamato  art.
103 prevede,  a  sua  volta,  che  le  modifiche  statutarie  debbano
avvenire con il procedimento previsto per  le  leggi  costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104  dello  statuto
speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia
finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o  delle
Province, introduce una deroga alla regola  prevista  dall'art.  103,
che  impone  il  procedimento  di  revisione  costituzionale  per  le
modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale
scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale». 
    In  relazione  all'assetto  statutario  delle  competenze   sopra
descritto e quale concorso delle Province  autonome  al  riequilibrio
della finanza pubblica nazionale, l'articolo 34, comma 3. della legge
23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le Province autonome di  Trento
e di Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio  dello  Stato,  utilizzando  prioritariamente   le   entrate
derivanti dai contributi sanitari e dalle altre  imposte  sostitutive
e, ad integrazione. le risorse dei propri bilanci. 
    La giurisprudenza costituzionale, proprio  con  riferimento  alle
autonomie speciali, ha riconosciuto il principio secondo il quale «lo
Stato, quando non concorre al finanziamento  della  spesa  sanitaria,
neppure ha titolo per dettare  norme  di  coordinamento  finanziario»
(sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). 
    Con specifico riferimento  al  terzo  periodo  del  comma  22  si
contesta altresi'  la  violazione  del  principio  costituzionale  di
certezza e ragionevolezza  in  relazione  alla  indeterminatezza  del
criterio di riparto dell'eventuale concorso finanziario  richiesto  a
questa Provincia dalla legge statale. 
    Riassumendo  i  predetti  due  motivi  si  puo'   conclusivamente
affermare che l'articolo 15, comma 13, lettera c), commi da 15 a  17,
nonche' comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, in  quanto
diretti rispettivamente ad attribuire  ad  organismi  statali  poteri
potenzialmente vincolanti dell'autonomia provinciale  in  materia  di
standard delle prestazioni assistenziali ospedaliere e  di  politiche
tariffarie dei servizi sanitari, ed in quanto diretti  a  determinare
un concorso straordinario e permanente al risanamento  della  finanza
pubblica nazionale con riferimento al comparto della spesa sanitaria,
anche   attraverso   accantonamenti   delle   entrate    (quote    di
compartecipazione ai tributi erariali), si pongono in contrasto con i
predetti parametri statutari, oltre ai  parametri  costituzionali  di
certezza e ragionevolezza. 
3) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 16, commi 3 e  4,  del
decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione  del
Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino Alto  Adige/Südtirol
(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),  con  particolare  riferimento  agli
artt. 69, 70, 75 e 79, degli artt.  103,  104  e  107  dello  Statuto
speciale d'autonomia; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266,
con particolare riferimento all'articolo 2; del  decreto  legislativo
16 marzo 1992, n. 268, con particolare riferimento agli artt. 9,  10,
10-bis e 16, dell'articolo  2,  commi  106  e  108,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e  dei  principi  di  leale  collaborazione  e
ragionevolezza 
    Le disposizioni dell'articolo 16, commi 3 e  4  (Riduzione  della
spesa degli enti territoriali) sono  finalizzate  a  disciplinare  il
concorso degli enti territoriali, ai fini  della  tutela  dell'unita'
economica della Repubblica, alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica. 
    Le disposizioni  dell'articolo  in  esame  sono  qualificate  dal
legislatore statale  quali  principi  fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione. 
    Per le regioni ad autonomia speciale e per le Province  autonome.
l'articolo  24-bis.  nell'ambito  della  clausola  di   salvaguardia,
ribadisce che nei confronti delle medesime resta fermo il  contributo
all'azione  di  risanamento  cosi'  come  determinato  dal   predetto
articolo 16, comma 3. 
    Come gia'  evidenziato,  per  il  comparto  relativo  alla  spesa
sanitaria, la formula  di  salvaguardia  -  ribadendo  l'applicazione
dell'articolo 16, comma 3, alle autonomie speciali - non consente  di
superare  i  profili  di  contrasto  che  la  disposizione  contenuta
nell'articolo 16, comma 3, presenta rispetto al quadro statutario  ed
ai principi di autonomia finanziaria di riferimento. 
    Il predetto  comma  3  dispone  infatti  che,  con  le  procedure
previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009,  le  Regioni  a
statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per  l'importo
complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni  di
euro per l'anno 2013, 1.500 milioni di euro per l'anno 2014, e  1.575
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (primo periodo). 
    In  via  transitoria,  e  fino  all'emanazione  delle  norme   di
attuazione di cui al predetto articolo  27,  l'importo  del  concorso
complessivo delle autonomie speciali e'  annualmente  accantonato,  a
valere sulle quote di compartecipazione ai  tributi  erariali,  sulla
base di apposito accordo sancito tra le medesime  autonomie  speciali
in sede di Conferenza Stato - Regioni  e  recepito  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze entro il  30  settembre  2012
(secondo periodo). 
    In caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni,
l'accantonamento   e'   effettuato,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE (terzo periodo). 
    Fino all'emanazione delle norme di attuazione di  cui  al  citato
articolo 27, gli obiettivi del  patto  di  stabilita'  interno  delle
predette autonomie speciali sono rideterminati  tenendo  conto  degli
importi derivanti dalle predette procedure (quarto periodo). 
    Il comma 4 integra la disciplina del patto di stabilita'  interno
definita dall'articolo 32 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
introducendo un comma (12-bis)  che  definisce  gli  obiettivi  delle
autonomie speciali nel caso in cui  non  sia  raggiunto  il  previsto
accordo nel termine ora definito nel 31 luglio. 
    In  questo  caso,  la  legge  fissa  per  le  autonomie  speciali
l'obiettivo definito nel  precedente  accordo,  con  i  miglioramenti
derivanti, rispettivamente, dall'applicazione della tabella contenuta
nel comma 10 del predetto articolo 32 della legge n. 183 del  2011  e
dall'applicazione dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge n. 201
del 2011, dell'articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012,
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012,  e  degli
ulteriori contributi disposti  a  carico  delle  autonomie  speciali.
Coerentemente  con  la  nuova  disciplina  dell'ipotesi  del  mancato
accordo, il comma 5 abroga la precedente previsione di legge  (ultimo
periodo del comma 11 e del comma 12 dell'articolo 32 della  legge  n.
183 del 2011) per la quale, in caso  di  mancato  accordo,  trovavano
applicazione le disposizioni  stabilite  per  le  regioni  a  statuto
ordinario. 
    Il comma 3 dell'articolo 16, che prevede  un  ulteriore  concorso
alla  riduzione  della  spesa  pubblica  a  carico  delle   autonomie
speciali, ed il comma 4  del  medesimo,  che  integra  la  disciplina
relativa al patto di stabilita' interno, predeterminando  un  termine
di scadenza perentorio per la conclusione dell'accordo e definendo in
legge  gli  obiettivi  posti  a  carico  delle  autonomie   speciali,
ripropone  per  questa  Provincia  le  questioni   gia'   evidenziate
rispettivamente con riferimento all'articolo 32 della  legge  n.  183
del 2011 (R.G. n.7/2012), all'articolo 28, comma 3, primo, secondo  e
terzo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 (R.G.  n.  40/2012),
nonche' all'articolo 35, comma 4, del decreto-legge  n.  1  del  2012
(R.G. 86/2012), gia' oggetto di  impugnativa  avanti  codesta  Ecc.ma
Corte. 
    In particolare, le  disposizioni  in  esame  contrastano  con  il
Titolo VI dello  Statuto  speciale  che  definisce  il  quadro  della
finanza della Regione e delle Province  autonome,  riconoscendo  loro
autonomia finanziaria. 
    L'articolo 75 dello Statuto attribuisce alle Province autonome le
quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate  dallo
Statuto e percette nei rispettivi territori, ed, in ogni caso, i nove
decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o  indirette,
comunque denominate, ulteriori  rispetto  a  quelle  sopra  elencate;
l'articolo 79 dello Statuto speciale in quanto tale norma  statutaria
definisce in modo preciso ed  esaustivo  le  forme  del  concorso  di
questa Provincia e degli enti locali del rispettivo territorio e  del
relativo sistema finanziario, al  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica. 
    Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Legge finanziaria 2010),  approvato  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 104 dello Statuto - come  ulteriormente  precisato  dal
comma 106 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 -  dispone  che
le quote dei proventi erariali spettanti alla  Regione  Trentino-Alto
Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli
articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal 1° gennaio  2011,
sono riversate dalla struttura di gestione individuata  dall'articolo
22 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi
oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti  a
cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla  Regione  e
alle Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai  medesimi
enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi
e  nei  tempi  da  definire  con  apposito   decreto   del   Ministro
dell'Economia e delle finanze, adottato previa intesa con la  Regione
e le Province autonome. Con il decreto ministeriale 20  luglio  2011,
in materia di versamenti diretti delle quote  dei  proventi  erariali
spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, e' stata data attuazione al predetto
comma 108. 
    La previsione contenuta nel  comma  3  dell'articolo  16  di  una
misura  predefinita  ed  a  tempo  indeterminato   di   concorso   al
risanamento della finanza pubblica, accompagnata dalla previsione  di
un accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi  erariali,
secondo un criterio convenzionale tra le medesime autonomie  speciali
nel rispetto dell'obiettivo complessivo, e, subordinatamente, secondo
un criterio predefinito in legge e relativo alle «spese sostenute per
consumi  intermedi  desunte  per  l'anno  2011  dal  SIOPE»,  fissata
unilateralmente dallo Stato in legge, e quella contenta nel  comma  4
del  medesimo  articolo  che  predetermina  un  termine  di  scadenza
perentorio per la conclusione dell'accordo sui patto di stabilita'  e
definisce unilateralmente in legge gli obiettivi posti  a  carico  di
questa Provincia, sono lesive del Titolo VI dello Statuto speciale  e
delle relative norme di attuazione, ed in particolare del sistema  di
finanziamento delle autonomie. garantito in particolare dall'articolo
75 Statuto, e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo
Stato definito negli articoli 79,  103,  104  e  107  Statuto  e  del
principio di leale collaborazione. 
    Come gia' piu' volte denunciato  dalla  ricorrente  Provincia  in
diversi ricorsi tuttora pendenti dinnanzi a codesta Ecc.ma  Corte  il
legislatore  statale  introduce  unilateralmente,  e  al   di   fuori
qualunque procedimento  concordato,  una  misura  di  concorso  delle
Province autonome agli  obiettivi  di  finanza  pubblica  ridefinendo
l'entita' complessiva del concorso predetto in 600  milioni  di  euro
per l'anno 2012, 1.200 milioni  di  euro  per  l'anno  2013  e  1.500
milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2015. 
    La quantificazione in concreto degli obiettivi e, soprattutto, la
previsione espressa e  puntuale  del  riparto  degli  stessi  tra  le
Autonomie speciali operate unilateralmente dal legislatore statale si
pongono in insanabile conflitto con il principio che regge, ai  sensi
del combinato disposto dell'art. 79 e dell'art. 104 dello Statuto  di
autonomia, il sistema dei rapporti Stato - Autonomie  speciali  sotto
il profilo finanziario: viene violata la  regola  dell'intesa  e  del
principio di leale collaborazione recato dall'art. 107 dello Statuto,
che costituisce il cardine di qualunque intervento modificativo delle
disposizioni in materia di concorso  provinciale  agli  obiettivi  di
finanza pubblica, con l'introduzione di una  nuova  misura  a  carico
della Provincia. 
    Occorre, poi, considerare che nell'Ordinamento statutario non  e'
previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate» che,
ai sensi del  gia'  esaminato  art.  104,  sarebbero  necessarie  per
modificare  l'attuale  lettera  dell'articolo  79  dello  Statuto  di
autonomia:  la  procedura  paritetica   presuppone   una   necessaria
preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere condizionata  e
subordinata ad alcun termine, specie se stabilito unilateralmente  in
una norma ordinaria statale. 
    L'articolo  16.  nella  parte  in  cui  prevede  l'accantonamento
annuale sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali in  caso
di mancato accordo con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze da emanare entro il 15  ottobre  2012,  in  proporzione  alle
spese sostenute per i consumi intermedi desunte per l'anno  2011  dal
SIOPE, si pone, dunque, in frontale contrasto con gli articoli  79  e
83 dello Statuto speciale di  autonomia,  nonche'  con  l'articolo  2
decreto  legislativo  n.  266./1992  (in   combinato   disposto   con
l'articolo 16 decreto legislativo n. 268/1992). 
    Nelle materie attribuite alla  competenza  provinciale,  infatti,
l'art. 2,  decreto  legislativo  n.  266/1992,  nel  disciplinare  il
rapporto  tra  l'Ordinamento  statale  e  l'Ordinamento  provinciale,
prevede, si e' visto, in capo alla Provincia, unicamente  l'onere  di
adeguare la propria legislazione,  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
pubblicazione o nel piu' ampio termine stabilito, alle norme statali,
nei limiti di cui agli arti. 4 e 5 dello Statuto. 
    Pertanto,  ove  si  verta  in  materie  di  competenza  esclusiva
provinciale, la Provincia sara' tenuta all'adeguamento  solo  ove  le
norme statali possano qualificarsi  come  «norme  fondamentali  delle
riforme economiche  e  sociali»,  mentre  in  materie  di  competenza
concorrente,  l'adeguamento  sara'   necessitato   in   presenza   di
disposizioni qualificabili come «principi fondamentali». 
    Nelle more dell'adeguamento, per espressa previsione  del  citato
art. 2 decreto legislativo n. 266/1992, restano applicabili le  norme
provinciali. Ora, con la disposizione recata dall'art. 16 del decreto
legge  n.  95/2012,  il  legislatore  statale   prevede   l'immediato
accantonamento di determinate somme  benche'  siffatte  disposizioni,
oltre a  ingerire  nel  peculiare  regime  di  autonomia  finanziaria
riconosciuto alla Provincia  autonoma  stessa  dal  Titolo  VI  dello
Statuto (cfr. in particolare, art. 83 dello Statuto) e dalle relative
norme di attuazione (decreto legislativo n. 268/1992, in  particolare
articolo  16),  impingano  in  materie  riservate   alla   competenza
provinciale esclusiva e concorrente, quali le materie di  ordinamento
degli uffici e del personale (articolo 8,  n.  1,  St.),  di  finanza
locale (artt. 80 e 81, St.) in relazione alla contabilita' degli enti
locali, e di igiene e sanita' (articolo 9, n. 10,  St.),  per  quanto
attiene al finanziamento integrale del settore sanitario a carico del
bilancio provinciale, in relazione agli enti sanitari,  e  quindi  in
materie per cui sarebbe ammissibile, in applicazione dei gia'  citati
artt. 4 e 5 dello Statuto, l'imposizione di un obbligo di adeguamento
alle norme di riforma economico sociale o, al piu',  in  presenza  di
materia a competenza concorrente ai «principi  fondamentali»  dettati
dal legislatore statale. 
4)   Illegittimita'   costituzionale   dell'articolo    24-bis    del
decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per violazione  del
Titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino Alto  Adige/Südtirol
(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),  con  particolare  riferimento  agli
artt. 69, 70, 75 e 79, degli artt.  103,  104  e  107  dello  Statuto
speciale d'autonomia; degli artt. 9, 10 10-bis e 16 nonche' 17  e  18
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;dell'articolo 2,  commi
106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  e  dei  principi  di
leale collaborazione e ragionevolezza 
    Nell'ambito della disposizione di  salvaguardia  delle  autonomie
speciali,  la  prima  parte  dell'articolo  24-bis,   ribadisce   con
riferimento alle medesime «il  contributo  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano  all'azione
di risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e  16,  comma
3». 
    Il concorso  al  risanamento  della  finanza  pubblica  anche  in
ragione della gravita' della  situazione  finanziaria  comunitaria  e
nazionale  -  non  esclude   l'assunzione   da   parte   degli   enti
territoriali, anche ad autonomia speciale, di  specifiche  misure  di
contenimento  della  finanza  pubblica,  ma   detto   concorso   deve
esplicarsi  nel  contesto  delle  distinte  e  peculiari   competenze
costituzionalmente riconosciute e nel rispetto delle norme statutarie
e del riparto delle competenze  definito  dalla  Costituzione,  cosi'
come  recentemente  ricordato  dalla  giurisprudenza   costituzionale
secondo la quale, anche se in presenza di situazioni eccezionali,  lo
Stato non puo' sospendere le  garanzie  costituzionali  di  autonomia
degli enti territoriali stabilite  dalla  Costituzione  e,  pertanto,
deve affrontare  l'emergenza  finanziaria  predisponendo  rimedi  che
siano    consentiti    dall'ordinamento     costituzionale     (Corte
costituzionale, sentenze nn. 148 e 151 del 2012). 
    Conseguentemente la prima parte dell'articolo 24-bis si  pone  in
contrasto con le norme del Titolo VI dello Statuto speciale  e  delle
relative norme di  attuazione  e,  in  particolare,  del  sistema  di
finanziamento delle autonomie, garantito in particolare dall'articolo
75 Statuto, e del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo
Stato definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 Statuto, e  con  gli
altri  parametri  specificamente  ricordati  con   riferimento   alle
richiamate disposizioni di cui agli articoli 15 e 16,  comma  3,  del
decreto-legge n. 95 del 2012. 
    Ne'  ad  escludere   la   palese   confliggenza   tra   l'assetto
costituzionale e  statutario  sopra  ricostruito  ed  esaminato  puo'
valere la  ora  censurata  norma  di  chiusura  recata  dall'articolo
24-bis, il quale prevede, peraltro unicamente  con  riferimento  alle
misure di cui agli articoli 15 e 16, comma 3, che l'attuazione  delle
stesse debba avvenire nel rispetto dello  Statuto  speciale  e  delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti  locali
delle autonomie speciali che esercitano le  funzioni  in  materia  di
finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti  enti
territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o
provinciale. 
    Anzi,  siffatta  generica  previsione  dimostra,   ulteriormente,
l'irragionevolezza della disposizione censurata, che detta  norme  di
dettaglio, in aperto ed insanabile conflitto con il peculiare  regime
di autonomia che spetta,  proprio  in  ragione  dello  Statuto,  alla
Provincia   autonoma   di   Bolzano:   l'applicazione   della   norma
assoggettata al vaglio di costituzionalita' e' incompatibile  con  il
rispetto  delle  prescrizioni  statutarie  richiamate  dalla   citata
prescrizione di chiusura. 
    La norma di chiusura, ne' le altre  due  disposizioni  censurate,
specificano le determinate, contingenti e sopravvenute  esigenze  che
rendono necessario tale nuovo intervento sulla finanza provinciale. 
    Infine, si rileva che le disposizioni fatte salve (art. 15 e  16,
comma  3)  dalla  predetta  norma  di  salvaguardia  non   delimitano
temporalmente l'efficacia  della  misura  sottraendo  le  somme  alla
disponibilita' provinciale dall'anno 2012. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia  l'Ecc.ma  Corte  costituzionale,  in   accoglimento   del
presente   ricorso,   dichiarare   l'illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 15, comma 13, lettera c), commi da  15  a  17,  nonche'
comma 22, secondo, terzo, quarto e  quinto  periodo;  l'articolo  16,
commi 3 e 4; e l'articolo 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  dello  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»,  come
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, pubblicata sul Supplemento  Ordinario  n.  173/L  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 189 del 14 agosto 2012. 
      Bolzano-Roma, 2 ottobre 2012 
 
avv. Guggenberg - avv. Beikircher - avv. Bernardi - avv. Fadanelli  -
                             avv. Costa