N. 150 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano). Trasporto - Misure urgenti per la crescita del Paese - Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a base di emissioni complessive - Applicabilita' all'intero territorio nazionale, comprese le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano fino all'entrata in vigore delle disposizioni con le quali tali enti provvederanno in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata interferenza negli ambiti di potesta' provinciale legislativa, esclusiva e concorrente, nonche' amministrativa in materia di urbanistica e piani regolatori, edilizia pubblica, viabilita', comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, igiene e sanita' - Incidenza sulle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e risparmio energetico - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 17-ter, comma 5. - Costituzione, artt. 117 e 118, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10), 17) e 18); 9, n. 10); e 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in particolare, artt. 1 e 15; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1. Energia - Misure urgenti per la crescita del Paese - Disciplina delle gare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata previsione di norme di dettaglio - Lamentata sottrazione alle Province autonome delle competenze legislative e amministrative in materia di rilascio delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Interferenza con la potesta' legislativa esclusiva provinciale in materia di difesa del suolo e dell'ecosistema, di opere idrauliche e di demanio idrico e con la potesta' legislativa provinciale concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita' - Incidenza sulle competenze statutarie in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche, caccia e pesca, viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria, nonche' in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita' - Violazione della competenza provinciale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica - Contrasto con la normativa di attuazione statutaria - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8. - Costituzione, artt. 116, commi primo e secondo, e 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24); 9, nn. 9) e 10); 12, 13, 14, 16, 104 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2, 3 e 4; legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la crescita - Previsione che le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata previsione di norme analitiche e di dettaglio - Lesione delle attribuzioni legislative e amministrative regionali in materia di enti locali - Lesione delle competenze provinciali in materia di finanza locale - Contrasto con le norme statutarie di definizione dei termini e delle modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 69, comma 3-bis. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 79, 80, 81, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 7; legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1.(GU n.48 del 5-12-2012 )
Ricorso della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Luis Durnwalder (c.f. DRNLSA41P23D484O), giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 1440 del 24 settembre 2012, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente - in virtu' di procura speciale Rep. n. 23469 del 24 settembre 2012, rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale Dott. Hermann Berger - dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNGRNT57L45A952K), Stephan Beikircher (c.f. BKRSPH65E10B160H), Cristina Bernardi (c.f. BRNCST64M47D548L) e Laura Fadanelli (c.f. FDNLRA65H69A952U), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CSTMHL38C30H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it ed indirizzo di posta elettronica certificata michelecosta@ordineavvocati-.roma.org e n. fax 06/3729467, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24; Contro la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 17-ter, comma 5; 37, commi da 4 a 8; e 69, comma 3-bis; del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; pubblicata nel Supplemento ordinario n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012. Fatto Nel Supplemento ordinario n. 171/L alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012, e' stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese". Il decreto-legge n. 83 del 2012 contiene: Titolo I (Misure urgenti per le infrastrutture l'edilizia ed i trasporti), ed in particolare misure per l'attrazione di capitali privati, misure di semplificazione e accelerazione; misure per l'edilizia, misure per i trasporti, disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive (articoli da 1 a 17-terdecies); Titolo II (Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione) - (articoli da 18 a 22); Titolo III (Misure urgenti per lo sviluppo economico), ed in particolare misure per la crescita sostenibile, nuovi strumenti di finanziamento per le imprese, misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali, misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico e a sostegno delle imprese, misure per accelerare l'apertura dei servizi pubblici locali al mercato, misure per la giustizia civile, misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo, misure per la ricerca scientifica e tecnologica, misure per il turismo e lo sport e, infine, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati; Titolo IV (Disposizioni finanziarie). In sede di conversione del decreto-legge in questione, nel Titolo I e' stato inserito il Capo IV-bis, recante una serie di disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive. Le disposizioni del predetto capo perseguono la finalita' di sviluppare la mobilita' sostenibile (art. 17-bis), attraverso un insieme di misure e di incentivi, che riguardano in particolare la semplificazione dell'attivita' edilizia, la materia urbanistica, la previsione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, azioni di sostegno alla ricerca, la determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, riguardanti la rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riferimento alle politiche tariffarie ed incentivi per l'acquisto di veicoli. L'art. 17-ter dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le regioni emanano le disposizioni legislative di competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo IV-bis e dell'intesa che, nel medesimo termine di sei mesi, il Governo e' chiamato a promuovere al fine di assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione di interventi e obiettivi comuni (commi 1 e 4), prevedendo espressamente che le autonomie speciali provvedono a cio' in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione (comma 2), con l'obbligo di salvaguardare l'unita' economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato (comma 3). In tale contesto, il comma 5 dell'art. 17-ter dispone peraltro che, fino alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regionali e provinciali (ai sensi dei commi 1 e 2), le disposizioni del capo IV-bis si applicano nell'intero territorio nazionale. Inoltre, nel Capo IV (Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico) del Titolo III, con l'art. 37 vengono introdotte modifiche all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), in relazione alla disciplina delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. In sede di conversione il comma 4 di tale articolo e' stato sostituito, prevedendo ora, con un riferimento espresso anche alle Province autonome, che le medesime, cinque anni di anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca ovvero entro due anni per quelle gia' scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2017, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. L'indizione della gara e' prevista anche per l'attribuzione di nuove grandi concessioni idroelettriche. Inoltre, con il decreto interministeriale che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e i termini concernenti la procedura di gara, sono altresi' stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione, in rapporto all'entita' degli investimenti, nonche' i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettante al concessionario uscente ed e' determinata la percentuale dell'offerta economica da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto. Inoltre, il comma 7 dell'art. 37, al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori economici, prevede che, con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato - regioni, siano stabiliti i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicita' e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico. Infine, sempre in sede di conversione del decreto-legge in questione, all'art. 69 sono stati aggiunti due nuovi commi, il comma 3-bis ed il comma 3-ter. Tali commi, al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonche' di ottemperare al disposto per cui la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'art. 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, impongono alle Province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere in tal senso "nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ...", "... compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione". I sopra citati articoli 17-ter, comma 5; 37, commi da 4 a 8; e 69, comma 3-bis, del decreto-legge in parola, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, violano le particolari prerogative riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano e risultano, quindi, costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 8, nn. 3), 5), 6), 10), 13) 15), 17), 18), 21) e 24); dell'art. 9, nn. 9) e 10); dell'art. 12; dell'art. 13; dell'art. 14; dell'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), del Titolo VI dello stesso Statuto, in particolare degli articoli 79, 80 e 81; degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto, delle relative norme d'attuazione, in particolare, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), in particolare degli articoli 2, 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), in particolare degli articoli 19 e 20, decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), in particolare degli articoli 1, 1-bis e 15, decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), in particolare dell'art. 15, comma 2, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), nonche' degli articoli 116, 117 e 118 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del principio di leale collaborazione e dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Pertanto, la Provincia autonoma di Bolzano, con il presente ricorso solleva la questione di legittimita' costituzionale degli stessi per i seguenti motivi di Diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 17-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per violazione degli articoli 8, nn. 5, 10, 17, 18; 9, n. 10; 16; dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in particolare articoli 1 e 15; degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, del principio di leale collaborazione e dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Come gia' esposto in fatto, in sede di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012 e' stato inserito il Capo IV-bis, recante una serie di disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive, allo scopo di sviluppare la mobilita' sostenibile (art. 17-bis), attraverso un insieme di misure e di incentivi, che riguardano in particolare: a) la semplificazione dell'attivita' edilizia (art. 17-quinquies), prevedendo obbligatoriamente l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli; b) la materia urbanistica (art. 17-sexies), prevedendo che le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria; c) la previsione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (art. 17-septies); d) azioni di sostegno alla ricerca (art. 17-octies); e) la determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, riguardanti la rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare riferimento alle politiche tariffarie (art. 17-novies); f) incentivi per l'acquisto di veicoli (art. 17-decies). L'art. 17-ter dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le regioni emanano le disposizioni legislative di competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo IV-bis e dell'intesa che, nel medesimo termine di sei mesi, il Governo e' chiamato a promuovere al fine di assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione di interventi e obiettivi comuni (commi 1 e 4). Il medesimo art. 17-ter prevede espressamente che le autonomie speciali provvedono a cio' in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione (comma 2). E' previsto che le disposizioni regionali e provinciali (e quindi anche delle autonomie speciali) salvaguardano l'unita' economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato, stabiliti in attuazione della predetta intesa (comma 3). In tale contesto, il comma 5 dell'art. 17-ter dispone peraltro che, fino alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regionali e provinciali (ai sensi dei commi 1 e 2), le disposizioni del capo IV-bis si applicano nell'intero territorio nazionale (e quindi anche in quello della Provincia autonoma di Bolzano). L'intervento normativo statale interferisce in particolare negli ambiti di potesta' legislativa esclusiva e concorrente delle Province autonome di Trento e di Bolzano in forza dello Statuto di autonomia in materia di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5), edilizia pubblica (art. 8, n. 10), viabilita' (art. 8, n. 17), comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (art. 8, n. 18) e igiene e sanita' (art. 9, n. 10), e la correlativa potesta' amministrativa (art. 16) e relative norme di attuazione, nonche' in quelle in materia di energia, come integrate con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in particolare articoli 1 e 15. Specificatamente quest'ultimo articolo prevede che non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con le norme di attuazione in materia di energia. Rilevano inoltre, in base alla clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e risparmio energetico attribuite ai sensi degli articoli 117, comma terzo e quarto, e 118, della Costituzione. A proposito non pare inutile, in ordine alla posizione gerarchica delle disposizioni di attuazione statutaria, richiamare la recente giurisprudenza costituzionale. In essa, da un lato, si sottolinea l'equiparazione delle norme di attuazione statutaria alle norme statutarie, sotto il profilo della funzione di delineare il patrimonio di attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni a statuto speciale e alla Province autonome (Corte cost., sent. n. 287/2005); dall'altro, la sovraordinazione gerarchica delle norme di attuazione rispetto alla legge ordinaria dello Stato, caratterizzata, come si legge nella sent. n. 249/2005, da una "naturale cedevolezza (anche nel momento interpretativo) della legge ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni dello statuto speciale che alle relative norme di attuazione. Queste ultime infatti - essendo emanate con l'osservanza di speciali procedure - sono dotate di forza prevalente, anche per la loro valenza integrativa del precetto statutario". Nell'ambito delle predette competenze la legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 (Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile), ed altre norme provinciali promuovono l'impiego di tecnologie aventi come scopo il risparmio di energia. E', quindi, evidente che quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17-ter del decreto-legge n. 83 del 2012 si pone in contrasto con i predetti parametri statutari e costituzionali. La disposizione statale impugnata, inoltre, ribalta il meccanismo disciplinato dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), che, nel regolare i rapporti tra la normativa statale e quella provinciale, dispone che, nelle materie di competenza provinciale la legislazione provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo o nel termine maggiore indicato dal legislatore statale, e che nel frattempo restano applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. Su questo punto la giurisprudenza costituzionale e' esplicita. Nella sentenza n. 145/2005 di codesta Ecc.ma Corte si legge: "La tesi del Governo, secondo la quale la diretta applicabilita' della citata legge alla Provincia deriverebbe dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui al nuovo art. 117, terzo comma, lettera m), della Costituzione, e', poi, priva di fondamento. Senza entrare nella valutazione di tale tesi e' sufficiente rilevare che le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001, modificativa del Titolo V della Costituzione, si applicano alle Province autonome, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge costituzionale, solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite». Sicche', deve necessariamente escludersi che le disposizioni della suddetta legge costituzionale possano comportare limitazioni alla sfera di competenza legislativa gia' attribuita alla Provincia ricorrente per effetto dello statuto di autonomia. Fermo restando, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di adeguamento, imposto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992, ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto.". 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 37, commi da 4 a 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per violazione degli articoli 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24; 9, nn. 9) e 10); 12; 13; 14; 16; 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); degli articoli 116, primo e secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235; e del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2, 3 e 4, del principio di leale collaborazione e dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Come si e' gia' detto, in sede di conversione del decreto-legge in parola e' stato sostituito anche il comma 4 dell'art. 37, il quale introduce modificazioni all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), in relazione alla disciplina delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Con tale modifica viene previsto, con un espresso riferimento anche alle Province autonome, che le medesime, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da vent'anni fino ad un massimo di trent'anni, rapportata all'entita' degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacita' utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. In via transitoria, per le concessioni gia' scadute alla data di entrata in vigore dell'art. 37, e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non e' tecnicamente applicabile il predetto periodo di cinque anni, viene previsto che le regioni e le province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal successivo comma 2 dell'art. 12; la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. La norma prevede altresi' l'indizione di una gara per l'attribuzione di nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico. Viene, inoltre, previsto che con il decreto interministeriale che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e i termini concernenti la procedura di gara, vengano altresi' stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione, in rapporto all'entita' degli investimenti, nonche' i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettante al concessionario uscente ed e' determinata la percentuale dell'offerta economica da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto. Il comma 5 dell'art. 37 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (beni gratuitamente devolvibili: opere di raccolta, regolazione, condotte forzate ed canali di scarico), il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuita' gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Il comma 6 dell'art. 37 prevede che al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali diversi da quelli gratuitamente devolvibili, il corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili, e' dovuto un importo determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato. In caso di mancato accordo, e' previsto il ricorso a tre qualificati e indipendenti soggetti terzi. Il comma 7 dell'art. 37, al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori economici, prevede che, con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato - regioni, siano stabiliti i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicita' e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico. Il comma 8 dispone infine l'abrogazione dei commi 489 e 490 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inerenti le procedure di gara. Tale disciplina statale, espressamente rivolta anche alle Province autonome, e contenente disposizioni di dettaglio, interferisce con la potesta' legislativa esclusiva della Provincia in materia di difesa del suolo e dell'ecosistema, di opere idrauliche e di demanio idrico, e con la potesta' legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita'. Rilevano, in particolare, le competenze statutarie in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; urbanistica e piani regolatori; tutela del paesaggio; opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche; caccia e pesca; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico; opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria (art. 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24) nonche' in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita' (art. 9, nn. 9) e 10, St.), nonche' gli articoli 12, 13, 14 e 16 dello Statuto speciale e le relative norme di attuazione. Il predetto assetto statutario delle competenze e' ampliato, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, per effetto della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, con la competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le predette competenze statutarie sono integrate da specifiche norme di attuazione dello Statuto, tra le quali rilevano il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione in materia di trasferimento alle province autonome dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norma di attuazione in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica), con le modificazioni apportate dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), dal decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico) e dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico). In particolare, l'art. 1-bis d.P.R. 235/1977, e successive modifiche, riconosce la potesta' legislativa provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico e dei relativi proventi, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, demandando alla legge provinciale la relativa disciplina (commi 2 e 16) e l'art. 15 dispone l'inapplicabilita' nel territorio delle province di Trento e di Bolzano delle disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto dalla norma di attuazione. Per il territorio delle Province autonome, la normativa di attuazione statutaria (art. 1-bis d.P.R. 235/1977) ha definito il termine di scadenza delle concessioni rilasciate all'ENEL al 31 dicembre 2010, e quindi ha stabilito un termine di scadenza molto piu' ravvicinato rispetto a quello previsto per il restante territorio nazionale (fissato dall'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 79 del 1999 nel 2029). Per le altre concessioni il termine di scadenza e' definito al 31 dicembre 2010, per quelle in scadenza entro la medesima data, e alla data di scadenza definita nell'atto di concessione, per quelle con scadenza successiva al 31 dicembre 2010. Il predetto art. 1-bis, come modificato dal d.lgs. 289/2006, costituisce il punto di arrivo di una complessa vicenda istituzionale e normativa a livello internazionale, comunitario, nazionale e provinciale, che si e' aperta, in sede della chiusura del cosiddetto "Pacchetto" per l'Alto Adige/Südtirol e, quindi, della chiusura della vertenza nei confronti dell'Italia davanti all'ONU, con il deposito, il 19 giugno del 1992, presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a New York, della relativa quietanza liberatoria, in sede della quale e' stato rilasciato un "assegno in bianco" per il riconoscimento, alla Provincia autonoma di Bolzano e, quindi, a quella di Trento, la competenza in materia grandi concessioni a scopo idroelettrico, avvenuta poi, a seguito dell'avvio del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, con l'approvazione d.lgs. 79/1999, e che si e' chiusa nel 2007 con l'archiviazione della procedura di infrazione n. 1999/4902 con riferimento al d.lgs. 463/1999, e del contenzioso costituzionale tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano con l'ordinanza n. 422/2007, con la quale codesta Ecc.ma Corte, a seguito della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimita' costituzionale della legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), di cui si dira' in seguito, promosso dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 23 giugno 2005, depositato in cancelleria il 1° luglio 2005. Ancora con la sentenza n. 133/2005; codesta Ecc.ma Corte in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua ebbe ad affermare che le modifiche delle norme di attuazione statutaria riguardanti la Regione Trentino-Alto Adige hanno definitivamente conferito questa competenza alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ora, e' evidente che lo Stato non possa modificare, con legge ordinaria, le attribuzioni riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale di autonomia (norma di rango costituzionale) e dalle relative norme di attuazione (norme esecutive ed integrative del precetto statutario). Va ribadito, in proposito, che lo Statuto speciale di autonomia e le sue norme di attuazione si trovano in una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto alle leggi statali e prevalgono sulle stesse (cfr. Corte cost., nn. 249/2005, 239/2004 e 221/2003). Proprio con riferimento alle norme di attuazione di cui al d.lgs. 463/1999, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 353/2001 ha ribadito che "le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del 1985), la cui competenza ha carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983; e n. 180 del 1980) e pertanto prevalgono, nell'ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie, con possibilita', quindi, di derogarvi, negli anzidetti limiti (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 151 del 1972). Le norme di attuazione dello statuto regionale ad autonomia speciale sono destinate a contenere, tra l'altro, non solo disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative secundum legem, non essendo escluso un contenuto praeter legem nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano, con il "limite della corrispondenza alle norme e alla finalita' di attuazione dello Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale" (sentenza n. 212 del 1984; n. 20 del 1956). E' insito nelle norme di attuazione il compito di assicurare un collegamento e di coordinare l'organizzazione degli uffici, delle attivita' e delle funzioni trasferite alla Regione e di quelle rimaste allo Stato, in modo che vi sia una armonizzazione dei contenuti e degli obiettivi particolari delle autonomie speciali con l'organizzazione dello Stato nell'unita' dell'ordinamento giuridico (sentenze n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 136 del 1969; n. 30 del 1968)". In attuazione delle norme di attuazione di cui al d.lgs. 463/1999, e successive modifiche, con la gia' citata legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), prima, e con l'art. 19 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico) della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), poi, la Provincia autonoma di Bolzano ha fissato il regime normativo di concessione delle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. La disciplina normativa provinciale delle concessioni idroelettriche contenuta nell'art. 19 l.p. 7/2006, oggi vigente, prevede per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - sia quelle nuove che quelle gia' esistenti - l'espletamento di una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione. Tale soluzione legislativa ha consentito di perseguire fin dalla sua entrata in vigore gli interessi pubblici relativi alla tutela ambientale e del territorio e di fissare, al contempo, i presupposti, temporali e organizzativi, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni. In linea di fatto si fa presente che sin dal 2005 in poi la Provincia ricorrente ha svolto gare ad evidenza pubblica per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. La nuova normativa nazionale contenuta nei commi da 4 a 8 dell'art. 37 del decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto espressamente riferita o riferibile anche al territorio provinciale (commi 4 e 7), e, quindi, in quanto intende applicarsi direttamente alle province autonome ponendo norme di dettaglio ed in quanto legittima atti statali di natura regolamentare vincolanti per la medesima, evidentemente si pone in netto contrasto con il predetto quadro statutario e normativo provinciale e con l'art. 117, comma terzo e sesto, della Costituzione. Giova a tale proposito riportare testualmente la norma di cui all'art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), inserito dall'art. 11 del d.lgs. 463/1999 e modificato dall'art. 1 del d.lgs. 289/2006: "1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'art. 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonche' dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. ... omissis ... L'articolato ed ampio dettato dell'appena citato art. 1-bis ha, quindi, operato la totale devoluzione alla Province autonome delle competenze legislative ed amministrative in materia di rilascio delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. A questo riguardo va anche ribadito quanto statuito in materia da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 133/2005, e cioe' che le modifiche delle norme di attuazione statutaria riguardanti la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno definitivamente conferito la competenza in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Un tanto trova anche indiretta conferma nella sentenza n. 1/2008, ove codesta Ecc.ma Corte ha chiarito che la Regione Friuli Venezia Giulia non puo' lamentare lesione delle sue attribuzioni statutarie a seguito dell'emanazione da parte dello Stato dei commi 483 a 492 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che riguardano le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, poiche' in relazione a tale materia essa e' semplicemente delegata ad esercitare le relative funzioni amministrative e non e' titolare di potesta' legislativa, come lo e', invece, la Provincia autonoma di Bolzano. E', quindi, evidente che l'art. 37, commi da 4 a 8, del decreto-legge in parola, come modificato dalla legge di conversione, introduce un congegno normativo diretto ad azzerare le garanzie statutarie e di attuazione statutaria, ma anche costituzionali, nella materia in oggetto, per cui appare incontestabile la violazione di tale articolata disciplina dello Statuto e relative norme di attuazione da parte dei commi impugnati dell'art. 37, il quali intendono regolare i rapporti concessori in provincia di Bolzano come se tali garanzie non vi fossero, con disposizioni autoapplicative e di estremo dettaglio. Inoltre, avendo questa Provincia disciplinato con legge, in applicazione della normativa di attuazione statutaria, i procedimenti, anche di evidenza pubblica, per il rilascio delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e i proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, la norma statale si pone altresi' in violazione degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), che, nel regolare i rapporti tra la normativa statale e quella provinciale, dispone che, nelle materie di competenza provinciale la legislazione provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo o nel termine maggiore indicato dal legislatore statale, e che nel frattempo restano applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti; che sono esclusi poteri di indirizzo e coordinamento dello Stato al di fuori della specifica procedura disciplinata dalla stessa norma di attuazione e che gli organismi statali non possono esercitare compiti e finzioni negli ambiti di competenza provinciale. Tutto cio' rende evidente l'incostituzionalita', sotto i profili indicati, dell'art. 37, commi da 4 a 8, del decreto-legge in parola, come modificato dalla legge di conversione, che va comunque dichiarata anche con riferimento all'art. 116, primo e secondo comma, della Costituzione, ed agli articoli 104, primo comma, e 107 dello Statuto speciale di autonomia, che non consentono al legislatore statale di incidere unilateralmente con legge ordinaria sul quadro statutario e di attuazione statutaria. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per violazione degli articoli 79, 80 e 81 e degli artt. 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1987, n. 526; dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, del principio di leale collaborazione e dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Infine, sempre in sede di conversione del decreto-legge qui impugnato, all'art. 69, e' stato aggiunto un nuovo comma 3-bis il quale, al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonche' di ottemperare al disposto per cui la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'art. 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, impone alle Province autonome di Trento e di Bolzano di prevedere, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna remunerazione, indennita' o gettone di presenza. L'obbligo che il comma 3-bis pone in capo (ed esclusivamente) alle Province autonome di Trento e Bolzano riprende, nella sostanza, quanto disposto dall'art. 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della quale, a suo tempo, la Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato diverse disposizioni, ma non quella di cui al comma 22 dell'art. 23, in quanto - cosi' come formulata - non e' lesiva delle sue prerogative. Ora, benche' il comma 3-ter dello stesso articolo, nel contempo, contenga una disposizione generale di salvaguardia, che recita "Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione", a ben vedere, la disposizione in parola finisce a comprimere fortemente l'autonomia concessa alla Provincia odierna ricorrente in forza dello Statuto di autonomia e relative nonne di attuazione. Infatti, e' evidente che la disposizione statale si caratterizza come una specifica disposizione di dettaglio, espressamente riferita alle comunita' di valle, che non consente margine alcuno di discrezionalita' nella sua attuazione all'interno dell'ordinamento provinciale. Per la sua formulazione, il comma 3-bis impone alle Province autonome obblighi specifici, con disposizioni di estremo dettaglio, e non escluse la possibilita' che il legislatore abbia inteso vincolare questa Provincia in modo diretto a dare attuazione alla stessa anche con un mero atto di esecuzione sul piano amministrativo. Quindi, il disposto di cui al comma 3-bis costituisce disciplina di dettaglio lesiva delle attribuzioni legislative e amministrative regionali in materia di ordinamento degli enti locali (art. 4, n. 3 Statuto). Per quanto riguarda, invece, la Provincia, la norma in parola lede le competenze delle Province autonome in materia di finanza locale (articolo 80, primo comma, e art. 81, secondo comma, Statuto) e la relativa norma di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale). Inoltre, va considerato che nell'ambito della normativa di attuazione statutaria l'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, attribuisce alla Regione o alla Provincia, il trasferimento delle funzioni ai Comuni, con leggi che "individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni" e l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), consente alle Province autonome di Trento e di Bolzano di costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunita' montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica; cio' ai fini della valorizzazione delle zone montane. Ed e' previsto che l'organo deliberante sara' costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze, e che in provincia di Bolzano la partecipazione sara' assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici. Con la legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 (Ordinamento delle comunita' comprensoriali), sono state costituite tali comunita' comprensoriali, quali enti di diritto pubblico, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione al, lo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse con il compito di perseguire gli interessi comuni del comprensorio e d: promuovere e coordinare iniziative per lo sviluppo culturale, sociale economico ed ecologico, facendole valere nei confronti delle autorita' competenti, di svolgere i compiti di carattere sovracomunale ad esse delegate dalla Provincia e le funzioni ad esse attribuite con legge provinciale. In particolare, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 spetta alla Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei comuni, determinare le indennita' spettanti agli amministratori e al revisore dei conti delle comunita' comprensoriali, che devono essere graduate in funzione della popolazione e dei programmi di attivita' delle comunita' comprensoriali. Prevede, infine, l'art. 11 che, con effetto dal 1° luglio 1991 le comunita' comprensoriali succedono alle comunita' montane, di valle o comprensoriali in atto alla stessa data. Ora, in quanto specifica misura di contenimento della spesa pubblica, la norma statale di cui all'art. 69, comma 3-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, come inserito dalla legge di conversione n. 134 del 2012, si pone in evidente contrasto con l'art. 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, cosi' come modificato d'intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 104 dello Statuto speciale dalla lettera h) del comma 107 dell'art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i quali prevedono, in particolare, che alle Province autonome e, tra l'altro, agli organismi ad ordinamento provinciale e regionale (definizione in cui rientrano le comunita' comprensoriali istituite ai sensi della precitata l.p. 7/1991), "non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale", mentre compete alle Province di provvedere - nel quadro complessivo degli obiettivi di finanza pubblica - "alle funzioni di coordinamento" con riferimento (tra l'altro) agli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale, e che "la regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5", restando in ogni caso esclusa la diretta applicabilita' della disposizione statali nella provincia di Bolzano. Quindi, l'art. 79 definisce in modo completo ed esaustivo i termini e le modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Tali misure possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 dello Statuto speciale di autonomia e fino alla loro eventuale modifica costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui in parola. Ora e' indubbio che la norma impugnata si caratterizza per introdurre precetti analitici e dettagliati, andando ben al di la' della semplice identificazione degli obiettivi dell'azione pubblica. Ma, quand'anche per ipotesi dalla disposizione statale di cui all'art. 69, comma 3-bis, fosse desumibile soltanto una norma di principio, vincolante per il legislatore provinciale, questa non potrebbe, comunque, comprimere le competenze provinciale, ma i fini della stessa sarebbero perseguibili soltanto attraverso il sistema di adeguamento di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento). Infatti, a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, "la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legislative regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresi' la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87". Sul punto ci si richiama la gia' citata sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 145/2005. La norma statale e' altresi' costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta di corrispondere un compenso a coloro che svolgono pur sempre un lavoro rilevante per la comunita' (discriminando tra l'altro coloro che a tali condizioni non sono in grado di svolgerlo), e in quanto - come strumento di coordinamento finanziario - costituisce un vincolo ad una specifica voce di spesa. E', quindi, evidente che la regola espressa dal comma 3-bis dell'art. 69 del decreto-legge n. 83 del 2012 impone alla Provincia un vincolo di adeguamento (in realta' di mero recepimento) in violazione dei predetti parametri statutari.
P. Q. M. Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli articoli 17-ter, comma 5; 37, commi da 4 a 8; e 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Bolzano-Roma, 3 ottobre 2012 Avv. von Guggenberg - Avv. Bernardi - Avv. Beikircher - Avv. Fadanelli - Avv. Costa