N. 156 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 ottobre 2012 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di  beni
  e servizi - Previsione per le Regioni e  le  Province  autonome  di
  Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il  31  dicembre
  2012 provvedimenti di riduzione  dello  standard  dei  posti  letto
  ospedalieri accreditati ed effettivamente  a  carico  del  servizio
  sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti  letto
  per mille abitanti,  comprensivo  di  0,7  posti  letto  per  mille
  abitanti per  la  riabilitazione  e  la  lungodegenza  post-acuzie,
  adeguando  coerentemente  le  dotazioni   organiche   dei   presidi
  ospedalieri pubblici ed assumendo  come  riferimento  un  tasso  di
  ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di  cui  il  25  per
  cento riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione  dei
  posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri  pubblici  per  una
  quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti  letto  da
  ridurre  e  che  e'   conseguita   esclusivamente   attraverso   la
  soppressione di  unita'  operative  complesse  -  Previsione  della
  sospensione del conferimento e rinnovo  degli  incarichi  ai  sensi
  dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, fino  ad  avvenuta
  realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni  e
  le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il
  profilo  assistenziale  e  gestionale,  della  funzionalita'  delle
  piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore
  passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal  ricovero
  diurno   all'assistenza   in   regime   ambulatoriale,    favorendo
  l'assistenza residenziale e domiciliare - Ricorso  della  Provincia
  autonoma  di  Trento  -  Denunciata   violazione   della   potesta'
  legislativa provinciale in materia  di  organizzazione  dei  propri
  uffici e del relativo personale, nonche' in  materia  di  igiene  e
  sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata
  con normative provinciali, mediante l'adozione  di  una  disciplina
  minuziosa e di dettaglio. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 13, lett. c). 
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art.  117,  comma  terzo,
  118,  119,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della   legge
  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1;  9,  n.  10;  e  16  e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992,
  n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n.  474
  e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria  -  Previsione,  in  deroga  alla   procedura   stabilita
  dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs n.  502  del  1992,  che  il
  Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e
  delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra
  lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con  proprio
  decreto le tariffe massime che le Regioni e  le  Province  autonome
  possono corrispondere alle strutture accreditate,  sulla  base  dei
  dati di costo disponibili e, ove ritenuti  congrui,  dei  tariffari
  regionali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata
  violazione della potesta' legislativa  provinciale  in  materia  di
  organizzazione dei propri uffici e del relativo personale,  nonche'
  in materia di  igiene  e  sanita'  e  di  assistenza  sanitaria  ed
  ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali,  mediante
  l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 15. 
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art.  117,  comma  terzo,
  118,  119,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della   legge
  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1;  9,  n.  10;  e  16  e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992,
  n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n.  474
  e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Previsione che le tariffe massime di cui al  comma  15,
  valide dalla data dell'entrata in vigore del decreto  del  Ministro
  previsto dal medesimo comma 15, fino  alla  data  del  31  dicembre
  2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruita'
  delle risorse a carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  quali
  principi di coordinamento della finanza pubblica  -  Ricorso  della
  Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potesta'
  legislativa provinciale in materia  di  organizzazione  dei  propri
  uffici e del relativo personale, nonche' in  materia  di  igiene  e
  sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata
  con normative provinciali, mediante l'adozione  di  una  disciplina
  minuziosa e di dettaglio. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 16. 
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art.  117,  comma  terzo,
  118,  119,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della   legge
  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1;  9,  n.  10;  e  16  e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992,
  n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n.  474
  e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Previsione che gli  importi  tariffari,  fissati  dalle
  singole Regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15,
  restano a carico dei bilanci regionali e che tale  disposizione  si
  intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di
  verifica  degli  adempimenti,  istituito  ai  sensi  dell'art.   12
  dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
  lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella  seduta  del  23
  marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio  economico
  e  finanziario  del   settore   sanitario,   fatto   salvo   quanto
  specificamente previsto  per  le  Regioni  che  hanno  sottoscritto
  l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004
  su un programma operativo di riorganizzazione, di  riqualificazione
  o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per  le  quali
  le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile  -  Ricorso
  della Provincia autonoma di Trento -  Denunciata  violazione  della
  potesta' legislativa provinciale in materia di  organizzazione  dei
  propri uffici e del  relativo  personale,  nonche'  in  materia  di
  igiene e sanita' e di assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera,  gia'
  disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di  una
  disciplina minuziosa e di dettaglio. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 17. 
- Costituzione, Titolo V e, in particolare, art.  117,  comma  terzo,
  118,  119,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della   legge
  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3;  Statuto  della  Regione
  Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1;  9,  n.  10;  e  16  e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992,
  n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n.  474
  e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Previsione che il livello del fabbisogno  del  servizio
  nazionale e del correlato  finanziamento,  previsto  dalla  vigente
  legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di
  1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per
  l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 -
  Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro
  i  termini  indicati  dalla  disposizione,   all'attribuzione   del
  concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole  Regioni
  e Province autonome,  alla  ripartizione  del  fabbisogno  e  delle
  disponibilita'  finanziarie  annue  per   il   Servizio   Sanitario
  Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti  dalla  normativa
  vigente - Previsione  che  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le
  Province  autonome,  ad   esclusione   della   Regione   Siciliana,
  assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure  previste
  dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che  fino  all'emanazione
  delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27,  l'importo
  del concorso alla  manovra  stessa  e'  annualmente  accantonato  a
  valere sulle quote  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali  -
  Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata  violazione
  dell'autonomia finanziaria della provincia autonoma, nonche'  della
  sfera di  competenza  provinciale  in  materia  di  standard  delle
  prestazioni assistenziali ospedaliere e di politiche tariffarie dei
  servizi. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135,  art.  15,  comma  22,  secondo,
  terzo, quarto e quinto periodo. 
- Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,   Titolo   VI,   con
  particolare riferimento agli  artt.  75,  79,  103,  104  e  107  e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo  1992,
  n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs.  16
  marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,  comma
  108. 
Sanita'  pubblica  -  Razionalizzazione  e  riduzione   della   spesa
  sanitaria - Previsione che con le procedure previste  dall'art.  27
  della legge n. 42 del 2009, le Regioni  a  statuto  speciale  e  le
  Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un  concorso  alla
  finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni  di  euro
  per l'anno 2012, 1.200 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  1.000
  milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere
  dall'anno 2015  e  che  l'importo  del  concorso  alla  manovra  e'
  annualmente accantonato a valere sulle quote  di  compartecipazione
  ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento  -
  Denunciata violazione dell'autonomia  organizzativa  e  finanziaria
  della  Provincia,  della  potesta'  legislativa   in   materia   di
  ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Provincia  e
  stato giuridico ed economico del personale - Denunciata  violazione
  dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3. 
- Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,   Titolo   VI,   con
  particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo  1992,
  n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs.  16
  marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,  comma
  108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa  degli  enti
  territoriali - Previsione per tutte le Regioni a statuto  speciale,
  in caso di mancato accordo sul concorso agli obiettivi  di  finanza
  pubblica delle modalita' di definizione degli obiettivi stessi  con
  riferimento   agli   obiettivi    fissati    nell'ultimo    accordo
  ulteriormente migliorati dai contributi a  carico  delle  Autonomie
  speciali stabiliti dalle manovre precedenti e  da  altri  ulteriori
  contributi  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di   Trento   -
  Denunciata violazione dell'autonomia  organizzativa  e  finanziaria
  della  Provincia,  della  potesta'  legislativa   in   materia   di
  ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti  della  Regione  e
  stato giuridico ed economico del personale - Denunciata  violazione
  dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 4. 
- Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,   Titolo   VI,   con
  particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo  1992,
  n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs.  16
  marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,  comma
  108. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  urgenti  per  la
  revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa  degli  enti
  territoriali - Previsione che il contributo delle Regioni a statuto
  speciale  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   e'
  determinato dagli artt. 15  e  16,  comma  terzo  -  Ricorso  della
  Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia
  organizzativa  e  finanziaria  della  Provincia,   della   potesta'
  legislativa in materia di ordinamento degli  uffici  e  degli  enti
  dipendenti  della  Regione  e  stato  giuridico  ed  economico  del
  personale  -  Denunciata   violazione   dei   principi   di   leale
  collaborazione e di ragionevolezza. 
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 24-bis. 
- Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige,   Titolo   VI,   con
  particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e
  relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo  1992,
  n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs.  16
  marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2,  comma
  108. 
(GU n.49 del 12-12-2012 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma   di   Trenta   (cod.   fisc.
00337460224), in persona  del  Presidente  della  Giunta  provinciale
pro-tempore  Lorenzo  Dellai,  autorizzato  con  deliberazione  della
Giunta provinciale 21  settembre  2012,  n.  1971  (doc.  1),  e  con
delibera del Consiglio provinciale 28 settembre 2012, n. 15 (doc. 2),
rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27777 del 25
settembre  2012  (doc.  3),  regata  dal  dott.  Tommaso  Sussarellu,
Ufficiale  rogante  della  Provincia,  dall'avv.  prof.  Giandomenico
Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E)  di  Padova,  dall'avv.  Nicolo'
Pedrazzoli  (cod.  fisc.  PDRNCL56R01G428C)   dell'Avvocatura   della
Provincia  di  Trento   e   dall'avv.   Luigi   Manzi   (cod.   fisc.
MNZLGU34E15HS01Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello  studio
di questi in via Confalonieri, n. 5; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale: 
        dell'art. 15, comma 13, lett. c), commi da 15 a  17  e  comma
22, dal secondo al quinto periodo; 
        dell'art. 16, commi 3 e 4; 
        dell'art. 24-bis, nella parte in cui  prevede  l'applicazione
delle predette disposizioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario, come convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.  135,  pubblicata  nella
G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, suppl. ord. n. 173, per violazione: 
          degli articoli 4, n. 7); 8, n. 1); 9, n. 10),  e  16  dello
Statuto speciale; 
          del Titolo VI dello  Statuto  speciale,  e  in  particolare
degli articoli 75 e 79; 
          degli  articoli  103,  104  e  107  del  medesimo   Statuto
speciale; 
          delle relative norme di attuazione, tra le quali il decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 268, il dPR 474/1975, il dPR 197/1980; 
          degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in combinato disposto con
l'art. 10 l. cost. 3/2001; 
          dell'art. 2, co. 108, l. 191/2009; 
          dei  principi   di   leale   collaborazione,   certezza   e
ragionevolezza, nelle parti, nei modi e  per  i  profili  di  seguito
illustrati. 
 
                              F a t t o 
 
    Il d.l. 95/2012, convertito nella legge 7  agosto  2012,  n.  135
(c.d. spending review 2), contiene norme volte  a  ridurre  la  spesa
pubblica. 
    Viene qui in considerazione il Titolo  III,  Razionalizzazione  e
riduzione della spesa sanitaria, che contiene solo l'art.  15.  Viene
anche in considerazione il Titolo IV, Razionalizzazione  e  riduzione
della  spesa  degli  enti   territoriali,   che   comprende   diverse
disposizioni, fra le quali qui  rileva  l'art.  16,  Riduzione  della
spesa degli enti territoriali. Infine, viene in considerazione l'art.
24-bis, che  detta  una  clausola  di  salvaguardia  delle  autonomie
speciali, precisando, pero', che resta  fermo  «il  contributo  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano  all'azione  di  risanamento  cosi'  come  determinata  dagli
articoli 15 e 16, comma 3». 
    Ad avviso della Provincia di Trento, tali norme risultano  lesive
delle prerogative costituzionali e costituzionalmente illegittime per
le seguenti ragioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 13, lett. e). 
    L'art. 15 detta Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore
sanitario  e  misure  di  governo  della  spesa  farmaceutica.   Tali
disposizioni hanno il «fine di garantire il rispetto  degli  obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario  e
l'appropriatezza nell'erogazione delle  prestazioni  sanitarie»  (co.
1). I commi da 2 a 11-bis riguardano la  spesa  farmaceutica,  e  non
vengono qui in considerazione. 
    I commi 12, 13 e 14  contengono  misure  di  razionalizzazione  e
riduzione della spesa per acquisti di  beni  e  servizi  e  ulteriori
misure in campo sanitario. 
    La presente impugnazione riguarda la lett. c) del  comma  13,  la
quale dispone quanto segue: 
    «c)  sulla  base  e  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera fissati,  entro  il  31  ottobre  2012,  con  regolamento
approvato ai sensi dell'art. 1, comma 169, della  legge  30  dicembre
2004, n.  311,  previa  intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita' interregionale,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  adottano,  nel
rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle  cure
primarie finalizzate all'assistenza  24  ore  su  24  sul  territorio
adeguandoli  agli  standard  europei,  entro  il  31  dicembre  2012,
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  servizio   sanitario
regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti  letto  per  mille
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille  abitanti  per  la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente
le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed  assumendo
come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a  160  per  mille
abitanti di cui il 25  per  cento  riferito  a  ricoveri  diurni.  La
riduzione dei  posti  letto  e'  a  carico  dei  presidi  ospedalieri
pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del  totale  dei
posti letto da ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso  la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole  regioni  e
province autonome, fino ad avvenuta  realizzazione  del  processo  di
riduzione dei posti letto e  delle  corrispondenti  unita'  operative
complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo  di  incarichi  ai
sensi dell'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502  e  successive  modificazioni.  Nell'ambito  del  processo  di
riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
operano una verifica, sotto il profilo  assistenziale  e  gestionale,
della funzionalita' delle piccole  strutture  ospedaliere  pubbliche,
anche  se  funzionalmente  e  amministrativamente  facenti  parte  di
presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono l'ulteriore
passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno  e  dal  ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza
residenziale e domiciliare». 
    In sintesi, il comma 13, lett. c), 
        affida  ad  un  regolamento  statale  la  definizione   degli
standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera, concepiti - come sembra  -  come
standard inderogabili sia nel minimo che nel massimo; 
        prescrive alle Regioni e alle Province autonome di ridurre lo
standard  dei   posti-letto   ospedalieri,   applicando   i   criteri
dettagliati fissati dalla stessa disposizione (il primo,  il  secondo
ed il terzo  periodo  della  lett.  e)  contengono  regole  puntuali,
comprensive di percentuali, e non certo principi fondamentali); 
        stabilisce anche che, «fino  ad  avvenuta  realizzazione  del
processo di riduzione dei posti letto e delle  corrispondenti  unita'
operative complesse, e' sospeso  il  conferimento  o  il  rinnovo  di
incarichi»   a   tempo   determinato,   direttamente    disciplinando
l'attivita' organizzativa e  amministrativa  in  campo  assistenziale
sanitario. 
    Tali  previsioni  e  prescrizioni,  in  quanto   applicate   alla
ricorrente  Provincia,  ne  ledono  le  competenze  costituzionali  e
statutarie, e sono costituzionalmente illegittime. 
    Lo Statuto speciale  del  Trentino-Alto  Adige  attribuisce  alle
Province autonome potesta'  legislativa  concorrente  in  materia  di
igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera,
e la corrispondente potesta' amministrativa (art. 9, n. 10),  e  art.
16) St.). 
    La competenza della Provincia di Trento in materia di sanita'  si
e' ampliata a seguito della riforma del Titolo V, in quanto  ad  essa
si estende la competenza di cui all'art.  117,  co.  3,  Cost.,  che,
secondo codesta Corte, e' «assai piu' ampia» di quella prevista dallo
Statuto (sentt. 240/2007, 162/2007 e 181/2006).  La  Corte  ha  anche
osservato che «la sanita', d'altro canto, e' ripartita fra la materia
di competenza  regionale  concorrente  della  "tutela  della  salute"
(terzo comma), la quale deve essere intesa  come  "assai  piu'  ampia
rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e  ospedaliera"
(sentenze  n.  181  del  2006  e  n.  270   del   2005),   e   quella
dell'organizzazione sanitaria, in cui  le  Regioni  possono  adottare
"una  propria  disciplina  anche  sostitutiva  di   quella   statale"
(sentenza n. 510 del 2002)» (sent. 328/2006, punto 3.1 del Diritto). 
    E' evidente, comunque, che l'autonomia della ricorrente Provincia
non puo' essere inferiore a quella ad essa specificamente  assicurata
dalle disposizioni di attuazione dello statuto, emanate con il dPR 28
marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la  regione
Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita') e con il  dPR  26
gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale  per
il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  integrazioni  alle  norme   di
attuazione in materia di igiene e sanita'  approvate  con  d.P.R.  28
marzo 1975, n. 474). 
    L'art. 2, co. 2, dPR 474/1975 dispone che «alle province autonome
competono le potesta'  legislative  ed  amministrative  attinenti  al
funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari», e
aggiunge che «nell'esercizio di tali potesta' esse  devono  garantire
l'erogazione  di  prestazioni  di  assistenza  igienico-sanitaria  ed
ospedaliera  non  inferiori  agli  standards  minimi  previsti  dalle
normative nazionale e comunitaria». 
    La  speciale  autonomia  della  Provincia  di  Trento  in   campo
sanitario ha ormai quasi due decenni il suo risvolto  nel  meccanismo
di finanziamento del servizio sanitario provinciale. 
    Infatti, in relazione  all'assetto  statutario  delle  competenze
sopra  descritto  e  quale  concorso  delle  Province   autonome   al
riequilibrio della finanza pubblica nazionale, gia' l'art. 34,  comma
3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi  territori,  senza  alcun
apporto   a   carico   del   bilancio   dello   Stato,    utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari e dalle
altre imposte sostitutive e, ad integrazione, le risorse  dei  propri
bilanci. 
    Del resto, questa specifica disposizione in tema di finanziamento
del servizio sanitario e' parte del piu' ampio sistema dell'autonomia
finanziaria provinciale. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare in modo completo i termini e le modalita'  del  concorso
della Regione  e  delle  Province  autonome  al  conseguimento  degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale (art. 79, co. 1, St.). Tali misure «possono essere modificate
esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104  e  fino  alla
loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica di cui al comma 1». 
    L'art. 79, co. 3, stabilisce  che,  «al  fine  di  assicurare  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province
concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai  saldi  di
bilancio da  conseguire  in  ciascun  periodo».  Fermi  restando  gli
obiettivi complessivi di  finanza  pubblica,  «spetta  alle  province
stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  e
provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti
locali,  ai  propri  enti  e  organismi  strumentali,  alle   aziende
sanitarie...», e «non si applicano le misure adottate per le  regioni
e per gli altri enti nel restante territorio nazionale». Le  province
«vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  da
parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli  stessi
il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla
competente sezione della Corte dei conti». 
    Anche il comma 4 ribadisce che «le disposizioni statali  relative
all'attuazione degli obiettivi di  perequazione  e  di  solidarieta',
nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di  stabilita'
interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle
province e sono in  ogni  caso  sostituite  da  quanto  previsto  dal
presente articolo». 
    Commisurate al complesso di disposizioni ora  esposte,  volte  ad
assicurare  in  termini  del  tutto   peculiari   l'autonomia   della
ricorrente Provincia nella  disciplina  dell'organizzazione  e  della
gestione  del  servizio  sanitario,  le  disposizioni  impugnate   si
rivelano  con   esse   contrastanti   e   dunque   costituzionalmente
illegittime, sotto vari e distinti profili. 
    In primo luogo, illegittimo e'  il  vincolo  al  «rispetto  degli
standard  qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera» fissati con regolamento statale,
ove con tale espressione si intenda non - come nella  tradizione  dei
livelli essenziali, ai quali pure la norma si  richiama  mediante  il
riferimento all'art. 1, comma 169, della l. n.  311  del  2004  -  il
rispetto dei minimi fissati da tali standard,  ma  l'obbligo  di  non
oltrepassarli. 
    Ove la disposizione dovesse  essere  intesa  come  fissazione  di
standard inderogabili anche nel massimo,  la  sua  applicazione  alla
ricorrente Provincia non avrebbe fondamento alcuno, e sarebbe  dunque
costituzionalmente illegittima. Sarebbe  violata,  letteralmente,  la
norma  di  attuazione  sopra  citata,  che  vincola  la  Provincia  a
«garantire    l'erogazione    di    prestazioni     di     assistenza
igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi
previsti dalle normative nazionale e comunitaria» (art. 2, co. 2, dPR
474/1975). Il dovere di garantire standard  non  inferiori  a  quelli
stabiliti dello Stato implica infatti - come sembra ovvio - il potere
di garantire, ove possibile standard superiori a tale livello. 
    Ma sarebbe altresi' violata l'autonomia finanziaria  provinciale.
In primo luogo, si tratta della specifica  autonomia  in  materia  di
finanziamento della sanita'. Poiche', come sopra esposto, le Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  al  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale nei rispettivi  territori,  senza  alcun
apporto a carico del bilancio dello Stato, ne deriva che  «lo  Stato,
quando non concorre al finanziamento della spesa  sanitaria,  neppure
ha titolo per dettare norme di coordinamento  finanziario»  (sentenze
n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). 
    Inoltre, tale limitazione sarebbe incongrua anche se  commisurata
alla generale autonomia finanziaria provinciale, quale definita dalle
disposizioni sopra illustrate del Titolo VI dello statuto.  Da  esse,
ed in particolare dalla disciplina di  cui  all'art.  79  St.  e  dal
principio dell'accordo, che domina il regime dei rapporti  finanziari
tra Stato e autonomie speciali (Corte costituzionale, sentenze n.  82
del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000  e  n.  133
del 2010), risulta che la Provincia non e' soggetta  alle  misure  di
coordinamento finanziario  relative  alle  Regioni  ordinarie,  ma  a
quelle stabilite  a  priori  dallo  statuto  ed  a  quelle  ulteriori
concordate con lo Stato. 
    In  definitiva,  e'  illegittima  l'assimilazione  alle   Regioni
ordinarie della Provincia di Trento, che finanza con proprie  risorse
il SSN ed e' dotata di uno speciale regime per quel che  riguarda  il
concorso agli obiettivi  di  finanza  pubblica,  regime  che  prevede
espressamente, tra l'altro, il potere della Provincia di  «provvedere
alle  funzioni  di  coordinamento  con  riferimento...  alle  aziende
sanitarie» (art. 79, comma 3, statuto). 
    Ugualmente illegittime, commisurate  ai  predetti  parametri,  si
rivelano le disposizioni secondo le quali la  Provincia  autonoma  di
Trento dovrebbe adottare «provvedimenti di riduzione  dello  standard
dei posti letto ospedalieri accreditati ed  effettivamente  a  carico
del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore  a  3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7  posti  letto  per
mille abitanti per la riabilitazione e la  lungodegenza  post-acuzie,
adeguando  coerentemente   le   dotazioni   organiche   dei   presidi
ospedalieri pubblici  ed  assumendo  come  riferimento  un  tasso  di
ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni», ponendo la riduzione dei posti letto  «a
carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota  non  inferiore
al  50  per  cento  del  totale  dei  posti  letto  da   ridurre»   e
conseguendola «esclusivamente attraverso la  soppressione  di  unita'
operative complesse». 
    A  tale  vincolo  si  oppongono  intanto,   qualificandolo   come
illegittimo,  le  stesse  considerazioni  sopra  esposte   circa   la
violazione della norma di attuazione di cui all'art. 2,  co.  2,  del
dPR 474/1975, come pure quelle relative  alla  autonomia  finanziaria
provinciale, sia quella  specifica  in  campo  sanitario  che  quella
generale stabilita dallo statuto. 
    A tali profili di illegittimita' - che tra l'altro escludono  che
i  vincoli  cosi'  posti  si  possano  giustificare   a   titolo   di
coordinamento finanziario - si aggiunge quello relativo al  carattere
palesemente dettagliato dei vincoli in  questione.  Mentre  nulla  vi
sarebbe da eccepire se essi fossero stabiliti come livelli minimi, ne
sembra  invece  evidente  l'illegittimita'  in  quanto   essi   siano
concepiti  come  la  definizione  dal  centro  delle  caratteristiche
organizzative ed operative del  servizio.  Si  noti  che  la  materia
attiene qui all'organizzazione sanitaria, materia che la costituzione
affida alle Regioni. 
    Nella sostanza, si verrebbero  in  questo  modo  a  vincolare  le
scelte provinciali circa  l'organizzazione  del  servizio  sanitario,
senza  fondamento  ne'  finanziario  ne'  di  principio.  Di  qui  la
constatazione della illegittimita'. 
    Ancora, e' costituzionalmente illegittima la disposizione di  cui
al terzo periodo del  comma  13,  secondo  la  quale  «nelle  singole
regioni e province  autonome,  fino  ad  avvenuta  realizzazione  del
processo di riduzione dei posti letto e delle  corrispondenti  unita'
operative complesse, e' sospeso  il  conferimento  o  il  rinnovo  di
incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502». 
    Tale disposizione e' illegittima in  primo  luogo  in  quanto  si
connette   strumentalmente    alle    disposizioni    precedentemente
contestate, rendendo ancora piu' evidente che la loro natura  non  e'
quella di livelli minimi da rispettare, ma quella di livelli  massimi
da non superare. 
    Ma  essa  e'  illegittima  anche  in   quanto   reca   disciplina
direttamente  operativa,  facendo  sorgere  immediatamente  doveri  e
divieti. Risulta violato, oltre alle  disposizioni  statutarie  e  di
attuazione gia' citate, in particolare l'art. 2 d. lgs. 266/1992,  in
base al quale nelle materie  provinciali  le  leggi  statali  non  si
applicano direttamente ma fanno sorgere solo  doveri  di  adeguamento
della legislazione provinciale, nella misura in cui  esse  concretano
limiti statutari. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 15. commi da 15 a 17. 
    I commi da 15 a 17 riguardano le tariffe  da  corrispondere  alle
strutture accreditate. Il comma  15  prevede  che,  «in  deroga  alla
procedura  prevista  dall'art.  8-sexies,  comma   5,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  in  materia  di  remunerazione
delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a
carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto,  entro
il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime che le  regioni  e
le   province   autonome   possono   corrispondere   alle   strutture
accreditate, di cui all'art.  8-quater  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati
di costo  disponibili  e,  ove  ritenuti  congrui  ed  adeguati,  dei
tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare,  anche
tramite la determinazione  tariffaria,  margini  di  inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale» (enfasi aggiunta). 
    In base al comma 16, «le tariffe massime  di  cui  al  comma  15,
valide dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro
previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre  2014,
costituiscono riferimento per la valutazione della  congruita'  delle
risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi  di
coordinamento della finanza pubblica». 
    Il comma 17 stabilisce poi che «gli  importi  tariffari,  fissati
dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma
15 restano a carico dei bilanci regionali». 
    In sintesi, le norme  in  questione  prevedono  che  con  decreto
ministeriale, adottato previo parere della Conferenza (mentre  l'art.
8-sexies, co. 5, d.lgs. 502/1992 prevede  l'intesa),  siano  adottate
tariffe massime volte a limitare il peso  finanziario  a  carico  del
Fondo sanitario nazionale (e dunque in definitiva  dello  Stato)  dei
rimborsi da corrispondere alle strutture accreditate. Se  le  Regioni
superano tali tariffe massime, l'onere ulteriore e'  posto  a  carico
dei loro bilanci. 
    Come  risulta  dal  testo  riportato,  il  comma  15  si  rivolge
espressamente  anche  alle  Province  autonome,  inserendole  tra   i
destinatari delle predette disposizioni  e  cosi'  vincolandole  alle
specifiche restrizioni sopra esposte, autoqualificate quali «principi
di  coordinamento  della  finanza  pubblica»,  il  cui  contenuto  e'
stabilito da un  atto  amministrativo  generale  del  Ministro  della
salute. 
    Sennonche', il sistema provinciale di finanziamento del  servizio
sanitario,  sopra  esposto,  basta  da   se'   a   rendere   evidente
l'incongruita'  di  tale  applicazione.  L'intera  disciplina   delle
tariffe e' finalizzata a limitare il  costo  di  tali  prestazioni  a
carico del Fondo sanitario nazionale: e poiche'  nella  provincia  di
Trento  nessuna  prestazione  e'  a  carico  del  Fondo,   alla   cui
distribuzione la Provincia non partecipa, applicare ad essa le stesse
limitazioni significa soltanto  privare  la  Provincia  stessa  della
liberta' di gestire autonomamente il proprio bilancio. 
    Tale incongruita' e'  poi  ampiamente  illustrata  dall'ulteriore
circostanza che il comma 17 prevede, quale sanzione per la violazione
dei limiti tariffari, che il maggiore costo sia a carico del bilancio
regionale. Ora, dato che per quanto riguarda  il  servizio  sanitario
provinciale ogni onere e' interamente  e  comunque  finanziato  dalla
Provincia,  la  «sanzione»  coinciderebbe  con  quella  che   e'   la
situazione giuridica generale di ogni spesa. 
    Puo' dunque supporsi che il riferimento sopra  evidenziato  anche
alle Province autonome sia un mero difetto di  coordinamento,  dovuto
alla  attrazione  esercitata  dal  vicino  richiamo  alla  Conferenza
Stato-Regioni, che ovviamente include anche le Province autonome. Ove
cosi' fosse, tale  difetto  non  produrrebbe  altro  effetto  che  di
ridurre la certezza del diritto, che potrebbe essere rimediato  dalla
stessa pronuncia di codesta ecc.ma Corte costituzionale. 
    Ove invece alla menzione delle Province autonome dovesse darsi un
reale valore normativo, il vincolo cosi' posto dalle norme  impugnate
da un lato  costituirebbe  -  nei  termini  esposti  -  una  evidente
violazione del principio di  ragionevolezza,  dall'altro  verrebbe  a
contraddire, sul piano della autonomia finanziaria  della  Provincia,
il principio - riconosciuto da codesta  ecc.ma  Corte  -  secondo  il
quale «lo Stato, quando non concorre  al  finanziamento  della  spesa
sanitaria, neppure ha  titolo  per  dettare  norme  di  coordinamento
finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). 
    Nella stessa ipotesi, inoltre, i  commi  da  15  a  17  sarebbero
illegittimi per violazione delle gia' citate norme dell'art. 79  St.,
in base alle quali la Provincia non puo' essere vincolata dalle nonne
di  coordinamento  relative  alle  Regioni  ordinarie,  perche'  essa
concorre agli obiettivi di finanza pubblica nei modi  previsti  dallo
stesso art. 79. 
    I commi da 15 a 17 sarebbero  illegittimi,  poi,  per  violazione
delle  norme  -  sopra  citate  -  che  configurano   la   competenza
provinciale in materia sanitaria (art. 9, n. 10, e art. 16 St.,  art.
2 dPR 474/1975, art. 117, co. 3, Cost. e art. 10 l. cost. 3/2001), in
quanto pretendono di vincolare la Provincia a presunti  «principi  di
coordinamento della finanza pubblica», che in realta' sono  norme  di
dettaglio (limitano una  voce  di  spesa  puntuale,  con  regola  non
temporanea  e  non  suscettibile  di  svolgimento  da   parte   della
Provincia). 
    Infine, tali «principi» non sono neppure  dettati  con  legge  ma
sono  «delegificati»,  essendo  rimessi  ad   un   semplice   decreto
ministeriale. A tale  decreto  e'  per  giunta  attribuita  efficacia
diretta, venendo cosi' a violare anche  gli  artt.  2  e  3  d.  lgs.
266/1992,  in  base  ai  quali  -  nelle  materie  provinciali  -  le
competenze della Provincia possono  essere  limitate  solo  con  atto
legislativo non direttamente applicabile o con atto  di  indirizzo  e
coordinamento, in presenza, pero', di certi requisiti (competenza del
Governo, parere della Provincia ed effetto di vincolo  limitato  agli
obiettivi) che risultano chiaramente assenti nel caso di specie. 
    Qualora il decreto in questione  dovesse  essere  considerato  un
atto amministrativo generale,  inoltre,  si  dovrebbe  constatare  la
violazione dell'art. 4 d. lgs.  266/1992,  che  vieta  di  attribuire
funzioni amministrative ad organi statali nelle materie provinciali. 
    E' opportuno ricordare che anche  di  recente  codesta  Corte  ha
ribadito che gli atti non legislativi non sono idonei a dettare norme
fondamentali: «Gia' nella sentenza n.  376  del  2002  questa  Corte,
esaminando - alla luce dell'assetto  costituzionale  precedente  alla
revisione del 2001 - la posizione che, nella gerarchia delle fonti di
produzione  del  diritto,  venivano  ad  assumere  i  regolamenti  di
delegificazione, affermava che «la sostituzione di norme  legislative
con nonne regolamentari esclude(va) di per se' che da  queste  ultime
(potessero) trarsi principi vincolanti per le regioni».  E'  evidente
che in nulla queste conclusioni sono  mutate  dopo  la  modifica  del
Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e che, quindi,  deve
escludersi che il  regolamento  di  delegificazione  sia  un  veicolo
normativo idoneo a delineare le grandi riforme economico-sociali  che
si impongono alla  potesta'  legislativa  della  Provincia  autonoma»
(sent. 207/2012, punto 3.2). Se un regolamento di delegificazione non
puo' dettare norme fondamentali di riforma,  un  atto  amministrativo
generale non puo' contenere «principi di coordinamento della  finanza
pubblica». 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 22, dal  secondo
al quinto periodo. 
    Il comma 22, primo periodo,  dell'art.  15  stabilisce  che,  «in
funzione delle disposizioni recate dal presente articolo  il  livello
del fabbisogno del  servizio  sanitario  nazionale  e  del  correlato
finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900
milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per  l'anno
2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.100  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015». 
    Cosi' definite le riduzioni di  fabbisogno,  il  secondo  periodo
precisa che esse  «sono  ripartite  fra  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita'  proposti
in sede di autocoordinamento dalle regioni  e  province  autonome  di
Trento e di Bolzano medesime, da recepire,  in  sede  di  espressione
dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  per  la
ripartizione  del  fabbisogno  sanitario   e   delle   disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale,  entro  il  30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre
2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti». 
    Il terzo periodo  considera  l'ipotesi  che  «non  intervenga  la
predetta proposta entro  i  termini  predetti»,  e  per  questo  caso
dispone che «all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione
dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, alla ripartizione  del  fabbisogno  e  alla  ripartizione
delle disponibilita' finanziarie  annue  per  il  Servizio  sanitario
nazionale si provvede secondo  i  criteri  previsti  dalla  normativa
vigente». 
    Lo stesso comma  22  contiene  due  ulteriori  disposizioni,  che
riguardano specificamente le Regioni speciali. 
    In base al quarto periodo del comma 22,  «le  Regioni  a  statuto
speciale e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  ad  esclusione
della regione Siciliana, assicurano il concorso di  cui  al  presente
comma mediante le procedure  previste  dall'art.  27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42»; e tuttavia, in base  al  quinto  periodo,  «fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art.  27,
l'importo del concorso alla manovra  di  cui  al  presente  comma  e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali». 
    Dunque,  nella   disciplina   cosi'   stabilita   le   norme   di
razionalizzazione della spesa contenute nell'art. 15 costituiscono la
premessa  di  un  minor  l'abbisogno  e  di  un   minore   «correlato
finanziamento», cioe' di una minore dimensione  del  Fondo  sanitario
nazionale: che poi si traduce, ovviamente, in un minor  trasferimento
di risorse dallo Stato alle Regioni che partecipano di tale fondo. 
    Sin qui il meccanismo e' logico. 
    Non si puo' dire ugualmente della applicazione delle disposizioni
sopra descritte alle autonomie speciali nelle quali la sanita'  e'  a
carico della Regione stessa: come accade appunto per la Provincia  di
Trento. 
    In esse non esiste un  separato  finanziamento  per  il  servizio
sanitario, che e' invece finanziato  con  il  bilancio  generale.  La
Provincia, che finanzia in proprio  il  servizio,  rivendica  -  come
esposto ai punti precedenti - di non  essere  soggetta  alle  forzose
riduzioni dei livelli delle prestazioni sopra descritti. Ma ove  tali
riduzioni si verificassero - e con esse un minore livello di spesa  -
si tratterebbe  pur  sempre  di  una  minore  incidenza  della  spesa
sanitaria  sull'autonomo   bilancio   complessivo   della   Provincia
autonoma, come definito dalle entrate che lo Statuto  attribuisce  ad
essa e dalle spese necessarie o opportune. 
    Nel meccanismo ideato dalle  norme  qui  contestate,  invece,  la
violazione dell'autonomia  della  Provincia  nella  organizzazione  e
gestione del servizio sanitario, con la forzosa  riduzione  dei  suoi
livelli, si traduce addirittura  in  una  forzosa  acquisizione  allo
Stato delle risorse che  lo  statuto  di  autonomia  garantisce  alla
Provincia autonoma. Tale, e non altro, e' infatti il significato  del
passaggio di risorse  da  tali  autonomie  speciali  allo  Stato.  La
lesione si raddoppia: alla violazione dell'autonomia  nelle  funzioni
si somma l'illegittima sottrazione di risorse. 
    E' dunque costituzionalmente illegittimo - per diretta violazione
dell'art.  75  dello  statuto  -  il   principio   stesso   di   tale
acquisizione. Infatti l'art. 75 St. attribuisce alle  Province  quote
del gettito di determinate entrate tributarie dello Stato,  percepite
nei rispettivi territori provinciali, e poi «nove decimi di tutte  le
altre entrate tributarie  erariali,  dirette  o  indirette,  comunque
denominate»  (co.  1,  lett.  g),  affinche'  queste  vengano   spese
nell'esercizio  delle  funzioni  e  competenze  costituzionali  della
Provincia stessa, e non affinche' lo Stato ne possa  disporre  a  suo
piacimento.  In  pratica,  il  comma  22  determina   un   contributo
straordinario permanente, a carico della  Provincia,  al  risanamento
della finanza pubblica statale. Inoltre, e' violato anche  l'art.  79
St., in quanto si dispone un concorso della Provincia al  risanamento
della finanza statale, al di  la'  di  quanto  previsto  dalla  norma
statutaria, che definisce in modo esaustivo gli strumenti con cui  la
Provincia concorre agli obiettivi  di  finanza  pubblica,  come  gia'
esposto ai punti 1 e 2. 
    Ancora, le norme del comma 22 alterano unilateralmente  l'assetto
dei rapporti finanziari tra Stato e Provincia di Trento, violando  il
principio dell'accordo che domina tali rapporti (anche su cio'  v.  i
punti 1 e 2) e gli artt. 103 e 104 dello  Statuto,  che  regolano  la
procedura di revisione dello Statuto e la  particolare  procedura  di
modifica delle norme finanziarie di esso. 
    Alla  illegittimita'  del  principio  stesso  che  informa   tale
sottrazione di risorse si uniscono  poi  le  ulteriori  e  specifiche
illegittimita' dei meccanismi applicativi di tale principio. 
    Il quantum del «concorso alla manovra di correzione dei conti» e'
definito nei modi previsti dal secondo e terzo periodo; quest'ultimo,
in particolare,  fa  riferimento  a  non  meglio  precisati  «criteri
previsti dalla normativa vigente», che forse non esistono in assoluto
ma sicuramente non possono  esistere  in  relazione  alle  Regioni  e
Province autonome che non partecipano del Fondo sanitario. 
    Il  terzo  periodo  del  comma  22   e'   dunque   specificamente
illegittimo per  violazione  dei  principi  di  ragionevolezza  e  di
certezza. Infatti, esso contiene  un  rinvio  (ai  «criteri  previsti
dalla  normativa  vigente»)  assolutamente  indeterminato,  tale   da
determinare incertezza sul  quantum  del  concorso  alla  manovra  di
risanamento.  Inoltre,  il  rinvio  alla  normativa  vigente   appare
irragionevole con riferimento alle autonomie  speciali  che  assumono
l'onere del servizio  sanitario  a  carico  dei  propri  bilanci.  La
Provincia e' legittimata a far valere tali vizi, posto che  la  norma
in questione attiene al coordinamento della finanza pubblica (materia
di competenza anche provinciale)  e,  determinando  incertezza  sulle
risorse  a  disposizione  per  il  Servizio  sanitario   provinciale,
pregiudica   lo    svolgimento    dell'autonomia    legislativa    ed
amministrativa della Provincia. 
    Il quomodo del concorso e' definito nei modi previsti dal  quarto
e quinto periodo: il quarto periodo effettua un rinvio alle norme  di
attuazione  dello  statuto,  mentre  il  quinto  prevede  che,   fino
all'emanazione di esse, lo Stato trattenga ogni anno, sulle quote  di
compartecipazione  ai  tributi  erariali  previste   dallo   Statuto,
l'importo del concorso della Provincia  alla  riduzione  della  spesa
sanitaria. 
    Ora, il rinvio alle  norme  di  attuazione  (quarto  periodo)  e'
comunque illegittimo, in quanto l'art. 79 e' modificabile solo con la
procedura di cui all'art. 104  St.  e  non  in  sede  di  attuazione.
Inoltre,  la  norma  in  questione  determina  (illegittimamente)  un
vincolo di contenuto per le norme di attuazione, per  cui  il  rinvio
alla fonte «concertata» appare fittizio e contrasta  con  l'art.  107
St. 
    Infine,  la  previsione   dell'accantonamento   di   un   importo
imprecisato su tali quote autonomamente viola l'art. 75, dato che  le
somme da esso garantite alla Provincia vengono indebitamente ridotte.
Esso viola altresi' l'art. 2, co.  108,  l.  191/2009  (approvato  ai
sensi dell'art. 104 St.: v. l'art. 2, co. 106, l. 191/2009), che, nel
dare attuazione all'art. 75 St.,  ha  stabilito  che  «le  quote  dei
proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
e alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi  degli
articoli 69, 70 e 75» dello Statuto, - a  decorrere  dal  1°  gennaio
2011, sono riversate dalla struttura di  gestione  individuata  dall'
art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i  tributi
oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti  a
cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla  regione  e
alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai  medesimi
enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi
e  nei  tempi  da  definire  con  apposito   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la  regione
e le province autonome». 
    Sono  dunque  lesivi  e  costituzionalmente  illegittimi  sia  il
principio stesso del trasferimento di risorse provinciali allo Stato,
sia le modalita' applicative, nei termini sopra esposti. 
4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3. 
    L'art. 16, co. 1, dispone che, «ai fini della tutela  dell'unita'
economica della Repubblica, gli enti territoriali  concorrono,  anche
mediante  riduzione  delle  spese   per   consumi   intermedi,   alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica». 
    Il comma 3 statuisce che, «con le procedure previste dall'art. 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e  le
Province autonome di Trento e Bolzano  assicurano  un  concorso  alla
finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per
l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di
euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2015». 
    La disposizione aggiunge che, «fino all'emanazione delle norme di
attuazione di  cui  al  predetto  art.  27,  l'importo  del  concorso
complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente
accantonato, a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali, sulla base di apposito  accordo  sancito  tra  le  medesime
autonomie speciali in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e recepito con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze entro il 30 settembre 2012». E' ancora previsto che  in  caso
di mancato accordo, «l'accantonamento e' effettuato, con decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  entro  il  15
ottobre  2012,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per  consumi
intermedi  desunte,  per  l'anno  2011,  dal  SIOPE»,  e   che   fino
all'emanazione delle norme di attuazione, «gli obiettivi del patto di
stabilita'   interno   delle   predette   autonomie   speciali   sono
rideterminati tenendo conto degli importi  derivanti  dalle  predette
procedure». 
    Siamo, dunque, di fronte ad una ulteriore  rilevante  sottrazione
di risorse alle Regioni speciali, che si aggiunge a  quelle  previsti
dall'art. 14  d.l.  78/2010,  dall'art.  20,  co.  5,  d.l.  98/2011,
dall'art. l, co. 8, d.l. 138/2011 (come sintetizzati e ripartiti  dal
comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011)  e  dall'art.  28,
co. 3, d.l. 201/2011. Come le precedenti, essa e'  disposta  su  base
meramente potestativa, come se le norme statutarie che definiscono la
finanza della Provincia autonoma di Trento non avessero alcun valore,
o fossero liberamente disponibili da parte del legislatore statale. 
    Infatti, la sottrazione di risorse qui contestata non  ha  alcuna
base statutaria. Al  contrario,  le  disposizioni  dello  Statuto,  a
partire dal fondamentale art. 75, sono  rivolte  ad  assicurare  alla
Provincia le finanze necessarie all'esercizio delle funzioni:  ed  e'
chiaro che la devoluzione statutaria di  importanti  percentuali  dei
tributi riscossi nella provincia non  avrebbe  alcun  senso,  se  poi
fosse consentito  alla  legge  ordinaria  dello  Stato  di  riportare
all'erario tali risorse, per di piu' con determinazione unilaterale e
meramente potestativa. 
    Per di piu', come gia' ricordato,  l'art.  79  dello  Statuto  di
autonomia disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le
regole secondo le  quali  le  Province  assolvono  gli  «obblighi  di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,  dal  patto
di stabilita' interno e dalle altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (cornma 1):  e  -
come lo stesso art. 79 esplicitamente precisa - tali regole  «possono
essere modificate esclusivamente con la procedura prevista  dall'art.
104», mentre «fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1» (comma
2). Ed il comma 4 ribadisce che  «le  disposizioni  statali  relative
all'attuazione degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta'...
non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province
e sono in ogni  caso  sostituite  da  quanto  previsto  dal  presente
articolo». 
    Con le disposizioni statutarie sopra ricordate  l'impugnato  art.
16, comma 3, si pone in insanabile conflitto.  Le  risorse  spettanti
alla Provincia non possono  essere  semplicemente  «acquisite»  dallo
Stato, mentre la  Provincia  stessa  concorre  al  risanamento  della
finanza pubblica  nei  modi  direttamente  previsti  dall'art.  79  o
comunque in quelli regolati dall'art. 79 (v. il comma 3).  Si  tratta
di un regime speciale, che non puo' essere  alterato  unilateralmente
dal legislatore ordinario. 
    Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari  fra  Stato  e
Regioni speciali e' dominato dal principio  dell'accordo,  pienamente
riconosciuto  nella  giurisprudenza  costituzionale:  v.  le   sentt.
82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010. 
    Non puo' ingannare, in questo come negli altri  casi,  il  rinvio
alle  norme  di   attuazione   dello   Statuto.   In   primo   luogo,
l'accantonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e' gia'
autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione dell'art. 75
St. e in una sottrazione delle risorse disponibili per la  Provincia,
al di fuori  delle  regole  di  coordinamento  finanziario  stabilite
dall'art. 79 (v. anche argomenti esposti sopra). La  riduzione  delle
risorse e' operata direttamente  e  unilateralmente  dal  legislatore
statale, in contrasto con lo Statuto e con il  principio  consensuale
che domina i  rapporti  tra  Stato  e  Regioni  speciali  in  materia
finanziaria (v. le sentt. sopra citate). 
    In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione,  l'art.
79 e' modificabile solo con la procedura di cui all'art.  104  St.  e
non in sede  di  attuazione.  In  terzo  luogo,  l'art.  16,  co.  3,
determina (illegittimamente) un vincolo di contenuto per le norme  di
attuazione,  per  cui  il  rinvio  alla  fonte  «concertata»   appare
fittizio. 
    In definitiva, come detto, l'art. 16, co. 3, viola l'art. 79 St.,
co. 1, 2, e 4, primo periodo, perche' i  modi  in  cui  la  Provincia
concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o sono
fissati direttamente dallo stesso art.  79  o  vanno  concordati  tra
Stato e Provincia, sempre in base all'art. 79. 
    Corrispondentemente, e'  violato  l'art.  104,  che  richiede  il
consenso della Provincia per la modifica delle norme  del  Titolo  VI
dello Statuto. 
    Inoltre, e' violato l'art. 107 St., perche'  una  fonte  primaria
pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione. 
    Ancora, l'art. 16, co. 3, viola l'art. 75 St., perche' diminuisce
l'importo spettante alla Provincia a titolo di compartecipazioni,  in
base alla suddetta norma statutaria. 
    E', poi, ulteriormente  e  specificamente  illegittimo  e  lesivo
l'art.  16,  co.  3,  la'  dove  prevede  il  criterio  del   riparto
dell'accantonamento («in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte,  per  l'anno  2011,  dal  SIOPE»).  Infatti,  tale
criterio non risulta in alcun  modo  pariteticamente  concordato  tra
Stato e Regioni speciali, in contrasto con il  principio  consensuale
di cui sopra, oggi stabilito espressamente nello Statuto speciale per
la determinazione del patto di stabilita' (e comunque sempre  seguito
nelle precedenti leggi finanziarie dello Stato). 
    Da ultimo, e ferme restando le censure fino ad  ora  esposte,  la
disposizione di cui al comma 3 e' autonomamente altresi'  illegittima
nella parte in cui dispone un concorso  che  «a  decorrere  dall'anno
2015» si protrae a tempo indeterminato. 
    In effetti, anche nei casi in cui - peraltro  sul  fondamento  di
basi giuridiche che non  possono  essere  applicate  alla  ricorrente
Provincia - codesta Corte costituzionale ha ammesso  la  legittimita'
di speciali contribuzioni verso lo Stato, e' pur sempre rimasto fermo
che  tali  contribuzioni  si  correlano  a  situazioni  temporalmente
definite, e non possono divenire il regime  permanente  dei  rapporti
finanziari (v. in particolare  sent.  193/2012).  Di  qui  la  palese
illegittimita' anche in relazione a questo specifico profilo. 
5. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4. 
    L'art. 16, co. 4,  aggiunge  il  comma  12-bis  nell'art.  32  l.
183/2011, che regola il Patto di stabilita' interno delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
    La comprensione della nuova norma, qui impugnata, richiede che si
ricordi il contesto normativo nella quale essa interviene. 
    Il comma 10 dell'art. 32 l. 183/2011 ripartisce tra le  autonomie
speciali il concorso che le riguarda alla manovra finanziaria,  cioe'
il rispettivo «contributo  agii  obiettivi  di  finanza  pubblica  in
termini di competenza e di cassa aggiuntivo  rispetto  al  2011»  con
riferimento al d.l. 78/2010, al d.l. 98/2011 e al d.l. 138/2011. 
    Il comma 12 prevede che, «al fine di assicurare il concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto  Adige  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  concordano,  entro  il  31
dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  successivi,  il
saldo  programmatico  calcolato  in  termini  di  competenza   mista,
determinato migliorando il saldo  programmatico  dell'esercizio  2011
della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10».
A tale fine, «entro il 30 novembre di  ciascun  anno  precedente,  il
presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di  accordo  entro  il  31
marzo 2012». 
    Conviene ricordare che queste norme sono  state  impugnate  dalla
Provincia di Trento, con ricorso n. 12/2012. 
    In questo contesto interviene la nuova norma,  qui  impugnata,  a
stabilire che, «in caso di mancato accordo di cui ai commi  11  e  12
entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sono   determinati
applicando   agli   obiettivi   definiti   nell'ultimo   accordo   il
miglioramento di cui: a) al  comma  10  del  presente  articolo»;  b)
all'art. 28, comma 3, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come  rideterminato  dall'art.  35,
comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, comma
11, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16...  d)  agli  ulteriori
contributi disposti a carico delle autonomie speciali». 
    Dunque, il comma 12-bis, introdotto dall'art. 16, co. 4, del d.l.
n. 95 del 2012, regola il caso  del  mancato  accordo  sul  patto  di
stabilita'; corrispondentemente, l'art. 16, co.  5,  abroga  l'ultimo
periodo dell'art. 32, co. 12, l. 183/2011, che stabiliva che «in caso
di mancato accordo, si applicano le  disposizioni  stabilite  per  le
regioni a statuto ordinario». 
    La  nuova  norma  accorcia  il   termine   per   la   conclusione
dell'accordo (lo anticipa dal 31 dicembre al 31 luglio: e' da  notare
che il d.l. 95/2012 e' del 6 luglio!) e attribuisce ad esso - a  quel
che sembra - carattere perentorio, in quanto, una  volta  scaduto  il
termine,  gli  obiettivi  delle  Regioni  speciali  sono  determinati
unilateralmente dal legislatore statale: in altre parole, decorso  il
termine, «gli obiettivi delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  sono  determinati  applicando
agli obiettivi definiti nell'ultimo  accordo»  le  conseguenze  delle
norme che prevedono contributi della Provincia al  risanamento  della
finanza pubblica. 
    L'art. 16, co. 4, dunque, e' - in primo luogo -  affetto  in  via
derivata dai vizi che colpiscono le norme da esso richiamate.  E'  in
particolare  illegittimo  l'art.  28,  co.  3,  d.l.  201/2011,  gia'
impugnato dalla ricorrente Provincia  con  ricorso  ancora  pendente.
Inoltre, avverso il suo richiamo determinato dall'art. 16,  comma  4,
possono farsi valere le argomentazioni relative all'art.  16,  co.  3
del tutto simile nel contenuto all'art. 28, comma 3, del d.l. 201. 
    Le stesse argomentazioni possono essere richiamate, in  relazione
alla violazione dell'art. 79 St.  e  del  principio  dell'accordo  in
materia finanziaria, anche per la parte  dell'art.  16,  co.  4,  che
rinvia ai contributi di cui all'art. 32, co. 10, l. 183/2011. 
    In effetti, l'art. 16, co. 4, viola l'art. 79 St., perche' i modi
in cui la Provincia concorre al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso art.  79  o
vanno concordati tra Stato e Provincia, sempre in base  all'art.  79.
Questo prescrive, in particolare,  che  «la  regione  e  le  province
concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai  saldi  di
bilancio da conseguire in  ciascun  periodo»,  e  che,  «a  decorrere
dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  sono
determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini  di
indebitamento netto derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni
recate dal presente articolo e dalle  relative  norme  di  attuazione
(art. 79, co. 3). 
    Dunque, lo Statuto speciale prevede che,  nella  conclusione  del
patto di stabilita', si tenga conto degli effetti delle nonne di  cui
all'art. 79 e delle norme di attuazione, non  delle  norme  di  legge
ordinaria statale che cercano di avocare allo Stato risorse spettanti
alla Provincia in base a Statuto. 
    Corrispondentemente, e'  violato  l'art.  104,  che  richiede  il
consenso della Provincia per la modifica delle norme  del  Titolo  VI
dello Statuto. 
    L'art. 16, co. 4, viola poi il principio consensuale  in  materia
di finanza delle Regioni speciali. Infatti,  il  legislatore  statale
non puo' prevedere che la determinazione unilaterale degli  obiettivi
scatti semplicemente «in caso di  mancato  accordo»,  dato  che  cio'
«vanifica la previsione dell'intesa, in  quanto  attribuisce  ad  una
delle  parti  un  ruolo  preminente,  incompatibile  con  il   regime
dell'intesa, caratterizzata [...]  dalla  paritaria  codeterminazione
dell'atto» (sent.  121/2010).  La  norma  in  questione  finisce  per
rimettere l'applicazione  delle  norme  legislative  richiamate  (che
prevedono i contributi al raggiungimento degli obiettivi  di  finanza
pubblica), in luogo dell'accordo, alla  nuda  volonta'  del  Ministro
dell'Economia;  e'  invece  necessario,  come  messo  in  luce  dalla
giurisprudenza costituzionale, che il legislatore preveda  meccanismi
paritetici volti a superare il dissenso (sent. 383/2005; v. anche  la
sent. 179/2012). 
6. Illegittimita' costituzionale dell'art. 24-bis, nella parte in cui
essa eccettua dalla salvaguardia gli articoli 15 e 16, comma 3. 
    L'art. 24-bis detta la Clausola di salvaguardia: «Fermo  restando
il contributo delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi'  come
determinata dagli articoli 15 e 16,  comma  3,  le  disposizioni  del
presente decreto  si  applicano  alle  predette  regioni  e  province
autonome  secondo  le  procedure  previste  dai  rispettivi   statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con  riferimento
agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le  funzioni
in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali  dei
predetti  enti  territoriali  e  agli  altri  enti  o  organismi   ad
ordinamento regionale o provinciale». 
    Dunque, l'art. 24-bis eccettua, dall'ambito di applicazione della
clausola di salvaguardia, l'art. 15 e l'art.  16,  co.  3,  cioe'  le
norme che sono state impugnate con il presente ricorso. 
    La ricorrente Provincia e' consapevole  che,  una  volta  che  in
ipotesi le censure rivolte avverso tali disposizioni fossero accolte,
cesserebbe  anche  la  lesivita'  del  richiamo.  Solo  per  scrupolo
difensivo si  rivolgono  all'art.  24-bis  le  stesse  censure  sopra
esposte con riferimento all'art.  15  e  all'art.  16,  co.  3  ,  in
relazione al loro richiamo. 
    Il concorso  della  Provincia  di  Trento  al  risanamento  della
finanza pubblica deve esplicarsi nel contesto  delle  speciali  norme
che regolano i rapporti  finanziari  tra  Stato  e  Provincia  e,  in
generale, del metodo  dell'accordo,  ne'  tale  assetto  puo'  essere
stravolto   per   (presunte)   ragioni   emergenziali,   cosi'   come
recentemente ricordato dalla giurisprudenza  costituzionale,  secondo
la quale, anche se in presenza di situazioni  eccezionali,  lo  Stato
non puo' sospendere le garanzie  costituzionali  di  autonomia  degli
enti territoriali stabilite  dalla  Costituzione  e,  pertanto,  deve
affrontare l'emergenza finanziaria  predisponendo  rimedi  che  siano
consentiti  dall'ordinamento  costituzionale  (Corte  costituzionale,
sentenze nn. 148 e 151 del 2012). 
    Anche l'art. 24-bis, dunque,  risulta  lesivo  delle  prerogative
costituzionali della Provincia di Trento. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede   voglia   codesta   Corte    costituzionale    dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15,  comma  13,  lett.  c),
commi da 15 a 17 e comma 22, dal secondo al quinto periodo; dell'art.
16, commi 3 e 4; dell'art. 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario, come convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135,  nelle  parti,  nei
termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. 
      Roma, 12 ottobre 2012 
 
             Prof. avv. Falcon - Avv.ti Pedrazzoli-Manzi 
 
 
                                                             Allegati 
    1) Deliberazione della Giunta provinciale 21 settembre  2012,  n.
1971. 
    2)  Deliberazione  di  ratifica  del  Consiglio  provinciale   28
settembre 2012, n. 15. 
    3) Procura speciale n. rep. 27777 del 25 settembre 2012.