N. 156 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2012 (della Provincia autonoma di Trento). Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre e che e' conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unita' operative complesse - Previsione della sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 13, lett. c). - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione, in deroga alla procedura stabilita dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs n. 502 del 1992, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con proprio decreto le tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui, dei tariffari regionali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 15. - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 16. - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15, restano a carico dei bilanci regionali e che tale disposizione si intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificamente previsto per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 17. - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, 118, 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che il livello del fabbisogno del servizio nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro i termini indicati dalla disposizione, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole Regioni e Province autonome, alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilita' finanziarie annue per il Servizio Sanitario Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente - Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra stessa e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della provincia autonoma, nonche' della sfera di competenza provinciale in materia di standard delle prestazioni assistenziali ospedaliere e di politiche tariffarie dei servizi. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Provincia e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione per tutte le Regioni a statuto speciale, in caso di mancato accordo sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle modalita' di definizione degli obiettivi stessi con riferimento agli obiettivi fissati nell'ultimo accordo ulteriormente migliorati dai contributi a carico delle Autonomie speciali stabiliti dalle manovre precedenti e da altri ulteriori contributi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 4. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e' determinato dagli artt. 15 e 16, comma terzo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 24-bis. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108.(GU n.49 del 12-12-2012 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trenta (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 21 settembre 2012, n. 1971 (doc. 1), e con delibera del Consiglio provinciale 28 settembre 2012, n. 15 (doc. 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27777 del 25 settembre 2012 (doc. 3), regata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15HS01Y) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: dell'art. 15, comma 13, lett. c), commi da 15 a 17 e comma 22, dal secondo al quinto periodo; dell'art. 16, commi 3 e 4; dell'art. 24-bis, nella parte in cui prevede l'applicazione delle predette disposizioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, suppl. ord. n. 173, per violazione: degli articoli 4, n. 7); 8, n. 1); 9, n. 10), e 16 dello Statuto speciale; del Titolo VI dello Statuto speciale, e in particolare degli articoli 75 e 79; degli articoli 103, 104 e 107 del medesimo Statuto speciale; delle relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, il dPR 474/1975, il dPR 197/1980; degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. 3/2001; dell'art. 2, co. 108, l. 191/2009; dei principi di leale collaborazione, certezza e ragionevolezza, nelle parti, nei modi e per i profili di seguito illustrati. F a t t o Il d.l. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review 2), contiene norme volte a ridurre la spesa pubblica. Viene qui in considerazione il Titolo III, Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, che contiene solo l'art. 15. Viene anche in considerazione il Titolo IV, Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali, che comprende diverse disposizioni, fra le quali qui rileva l'art. 16, Riduzione della spesa degli enti territoriali. Infine, viene in considerazione l'art. 24-bis, che detta una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, precisando, pero', che resta fermo «il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3». Ad avviso della Provincia di Trento, tali norme risultano lesive delle prerogative costituzionali e costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 13, lett. e). L'art. 15 detta Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica. Tali disposizioni hanno il «fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie» (co. 1). I commi da 2 a 11-bis riguardano la spesa farmaceutica, e non vengono qui in considerazione. I commi 12, 13 e 14 contengono misure di razionalizzazione e riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario. La presente impugnazione riguarda la lett. c) del comma 13, la quale dispone quanto segue: «c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita' interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare». In sintesi, il comma 13, lett. c), affida ad un regolamento statale la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, concepiti - come sembra - come standard inderogabili sia nel minimo che nel massimo; prescrive alle Regioni e alle Province autonome di ridurre lo standard dei posti-letto ospedalieri, applicando i criteri dettagliati fissati dalla stessa disposizione (il primo, il secondo ed il terzo periodo della lett. e) contengono regole puntuali, comprensive di percentuali, e non certo principi fondamentali); stabilisce anche che, «fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi» a tempo determinato, direttamente disciplinando l'attivita' organizzativa e amministrativa in campo assistenziale sanitario. Tali previsioni e prescrizioni, in quanto applicate alla ricorrente Provincia, ne ledono le competenze costituzionali e statutarie, e sono costituzionalmente illegittime. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome potesta' legislativa concorrente in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, e la corrispondente potesta' amministrativa (art. 9, n. 10), e art. 16) St.). La competenza della Provincia di Trento in materia di sanita' si e' ampliata a seguito della riforma del Titolo V, in quanto ad essa si estende la competenza di cui all'art. 117, co. 3, Cost., che, secondo codesta Corte, e' «assai piu' ampia» di quella prevista dallo Statuto (sentt. 240/2007, 162/2007 e 181/2006). La Corte ha anche osservato che «la sanita', d'altro canto, e' ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della "tutela della salute" (terzo comma), la quale deve essere intesa come "assai piu' ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera" (sentenze n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare "una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale" (sentenza n. 510 del 2002)» (sent. 328/2006, punto 3.1 del Diritto). E' evidente, comunque, che l'autonomia della ricorrente Provincia non puo' essere inferiore a quella ad essa specificamente assicurata dalle disposizioni di attuazione dello statuto, emanate con il dPR 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita') e con il dPR 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanita' approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474). L'art. 2, co. 2, dPR 474/1975 dispone che «alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari», e aggiunge che «nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria». La speciale autonomia della Provincia di Trento in campo sanitario ha ormai quasi due decenni il suo risvolto nel meccanismo di finanziamento del servizio sanitario provinciale. Infatti, in relazione all'assetto statutario delle competenze sopra descritto e quale concorso delle Province autonome al riequilibrio della finanza pubblica nazionale, gia' l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari e dalle altre imposte sostitutive e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci. Del resto, questa specifica disposizione in tema di finanziamento del servizio sanitario e' parte del piu' ampio sistema dell'autonomia finanziaria provinciale. Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalita' del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale (art. 79, co. 1, St.). Tali misure «possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1». L'art. 79, co. 3, stabilisce che, «al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo». Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, «spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie...», e «non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale». Le province «vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti». Anche il comma 4 ribadisce che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo». Commisurate al complesso di disposizioni ora esposte, volte ad assicurare in termini del tutto peculiari l'autonomia della ricorrente Provincia nella disciplina dell'organizzazione e della gestione del servizio sanitario, le disposizioni impugnate si rivelano con esse contrastanti e dunque costituzionalmente illegittime, sotto vari e distinti profili. In primo luogo, illegittimo e' il vincolo al «rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» fissati con regolamento statale, ove con tale espressione si intenda non - come nella tradizione dei livelli essenziali, ai quali pure la norma si richiama mediante il riferimento all'art. 1, comma 169, della l. n. 311 del 2004 - il rispetto dei minimi fissati da tali standard, ma l'obbligo di non oltrepassarli. Ove la disposizione dovesse essere intesa come fissazione di standard inderogabili anche nel massimo, la sua applicazione alla ricorrente Provincia non avrebbe fondamento alcuno, e sarebbe dunque costituzionalmente illegittima. Sarebbe violata, letteralmente, la norma di attuazione sopra citata, che vincola la Provincia a «garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria» (art. 2, co. 2, dPR 474/1975). Il dovere di garantire standard non inferiori a quelli stabiliti dello Stato implica infatti - come sembra ovvio - il potere di garantire, ove possibile standard superiori a tale livello. Ma sarebbe altresi' violata l'autonomia finanziaria provinciale. In primo luogo, si tratta della specifica autonomia in materia di finanziamento della sanita'. Poiche', come sopra esposto, le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ne deriva che «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). Inoltre, tale limitazione sarebbe incongrua anche se commisurata alla generale autonomia finanziaria provinciale, quale definita dalle disposizioni sopra illustrate del Titolo VI dello statuto. Da esse, ed in particolare dalla disciplina di cui all'art. 79 St. e dal principio dell'accordo, che domina il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000 e n. 133 del 2010), risulta che la Provincia non e' soggetta alle misure di coordinamento finanziario relative alle Regioni ordinarie, ma a quelle stabilite a priori dallo statuto ed a quelle ulteriori concordate con lo Stato. In definitiva, e' illegittima l'assimilazione alle Regioni ordinarie della Provincia di Trento, che finanza con proprie risorse il SSN ed e' dotata di uno speciale regime per quel che riguarda il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, regime che prevede espressamente, tra l'altro, il potere della Provincia di «provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento... alle aziende sanitarie» (art. 79, comma 3, statuto). Ugualmente illegittime, commisurate ai predetti parametri, si rivelano le disposizioni secondo le quali la Provincia autonoma di Trento dovrebbe adottare «provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni», ponendo la riduzione dei posti letto «a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre» e conseguendola «esclusivamente attraverso la soppressione di unita' operative complesse». A tale vincolo si oppongono intanto, qualificandolo come illegittimo, le stesse considerazioni sopra esposte circa la violazione della norma di attuazione di cui all'art. 2, co. 2, del dPR 474/1975, come pure quelle relative alla autonomia finanziaria provinciale, sia quella specifica in campo sanitario che quella generale stabilita dallo statuto. A tali profili di illegittimita' - che tra l'altro escludono che i vincoli cosi' posti si possano giustificare a titolo di coordinamento finanziario - si aggiunge quello relativo al carattere palesemente dettagliato dei vincoli in questione. Mentre nulla vi sarebbe da eccepire se essi fossero stabiliti come livelli minimi, ne sembra invece evidente l'illegittimita' in quanto essi siano concepiti come la definizione dal centro delle caratteristiche organizzative ed operative del servizio. Si noti che la materia attiene qui all'organizzazione sanitaria, materia che la costituzione affida alle Regioni. Nella sostanza, si verrebbero in questo modo a vincolare le scelte provinciali circa l'organizzazione del servizio sanitario, senza fondamento ne' finanziario ne' di principio. Di qui la constatazione della illegittimita'. Ancora, e' costituzionalmente illegittima la disposizione di cui al terzo periodo del comma 13, secondo la quale «nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». Tale disposizione e' illegittima in primo luogo in quanto si connette strumentalmente alle disposizioni precedentemente contestate, rendendo ancora piu' evidente che la loro natura non e' quella di livelli minimi da rispettare, ma quella di livelli massimi da non superare. Ma essa e' illegittima anche in quanto reca disciplina direttamente operativa, facendo sorgere immediatamente doveri e divieti. Risulta violato, oltre alle disposizioni statutarie e di attuazione gia' citate, in particolare l'art. 2 d. lgs. 266/1992, in base al quale nelle materie provinciali le leggi statali non si applicano direttamente ma fanno sorgere solo doveri di adeguamento della legislazione provinciale, nella misura in cui esse concretano limiti statutari. 2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 15. commi da 15 a 17. I commi da 15 a 17 riguardano le tariffe da corrispondere alle strutture accreditate. Il comma 15 prevede che, «in deroga alla procedura prevista dall'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale» (enfasi aggiunta). In base al comma 16, «le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica». Il comma 17 stabilisce poi che «gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15 restano a carico dei bilanci regionali». In sintesi, le norme in questione prevedono che con decreto ministeriale, adottato previo parere della Conferenza (mentre l'art. 8-sexies, co. 5, d.lgs. 502/1992 prevede l'intesa), siano adottate tariffe massime volte a limitare il peso finanziario a carico del Fondo sanitario nazionale (e dunque in definitiva dello Stato) dei rimborsi da corrispondere alle strutture accreditate. Se le Regioni superano tali tariffe massime, l'onere ulteriore e' posto a carico dei loro bilanci. Come risulta dal testo riportato, il comma 15 si rivolge espressamente anche alle Province autonome, inserendole tra i destinatari delle predette disposizioni e cosi' vincolandole alle specifiche restrizioni sopra esposte, autoqualificate quali «principi di coordinamento della finanza pubblica», il cui contenuto e' stabilito da un atto amministrativo generale del Ministro della salute. Sennonche', il sistema provinciale di finanziamento del servizio sanitario, sopra esposto, basta da se' a rendere evidente l'incongruita' di tale applicazione. L'intera disciplina delle tariffe e' finalizzata a limitare il costo di tali prestazioni a carico del Fondo sanitario nazionale: e poiche' nella provincia di Trento nessuna prestazione e' a carico del Fondo, alla cui distribuzione la Provincia non partecipa, applicare ad essa le stesse limitazioni significa soltanto privare la Provincia stessa della liberta' di gestire autonomamente il proprio bilancio. Tale incongruita' e' poi ampiamente illustrata dall'ulteriore circostanza che il comma 17 prevede, quale sanzione per la violazione dei limiti tariffari, che il maggiore costo sia a carico del bilancio regionale. Ora, dato che per quanto riguarda il servizio sanitario provinciale ogni onere e' interamente e comunque finanziato dalla Provincia, la «sanzione» coinciderebbe con quella che e' la situazione giuridica generale di ogni spesa. Puo' dunque supporsi che il riferimento sopra evidenziato anche alle Province autonome sia un mero difetto di coordinamento, dovuto alla attrazione esercitata dal vicino richiamo alla Conferenza Stato-Regioni, che ovviamente include anche le Province autonome. Ove cosi' fosse, tale difetto non produrrebbe altro effetto che di ridurre la certezza del diritto, che potrebbe essere rimediato dalla stessa pronuncia di codesta ecc.ma Corte costituzionale. Ove invece alla menzione delle Province autonome dovesse darsi un reale valore normativo, il vincolo cosi' posto dalle norme impugnate da un lato costituirebbe - nei termini esposti - una evidente violazione del principio di ragionevolezza, dall'altro verrebbe a contraddire, sul piano della autonomia finanziaria della Provincia, il principio - riconosciuto da codesta ecc.ma Corte - secondo il quale «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenze n. 341 del 2009 e n. 133 del 2010). Nella stessa ipotesi, inoltre, i commi da 15 a 17 sarebbero illegittimi per violazione delle gia' citate norme dell'art. 79 St., in base alle quali la Provincia non puo' essere vincolata dalle nonne di coordinamento relative alle Regioni ordinarie, perche' essa concorre agli obiettivi di finanza pubblica nei modi previsti dallo stesso art. 79. I commi da 15 a 17 sarebbero illegittimi, poi, per violazione delle norme - sopra citate - che configurano la competenza provinciale in materia sanitaria (art. 9, n. 10, e art. 16 St., art. 2 dPR 474/1975, art. 117, co. 3, Cost. e art. 10 l. cost. 3/2001), in quanto pretendono di vincolare la Provincia a presunti «principi di coordinamento della finanza pubblica», che in realta' sono norme di dettaglio (limitano una voce di spesa puntuale, con regola non temporanea e non suscettibile di svolgimento da parte della Provincia). Infine, tali «principi» non sono neppure dettati con legge ma sono «delegificati», essendo rimessi ad un semplice decreto ministeriale. A tale decreto e' per giunta attribuita efficacia diretta, venendo cosi' a violare anche gli artt. 2 e 3 d. lgs. 266/1992, in base ai quali - nelle materie provinciali - le competenze della Provincia possono essere limitate solo con atto legislativo non direttamente applicabile o con atto di indirizzo e coordinamento, in presenza, pero', di certi requisiti (competenza del Governo, parere della Provincia ed effetto di vincolo limitato agli obiettivi) che risultano chiaramente assenti nel caso di specie. Qualora il decreto in questione dovesse essere considerato un atto amministrativo generale, inoltre, si dovrebbe constatare la violazione dell'art. 4 d. lgs. 266/1992, che vieta di attribuire funzioni amministrative ad organi statali nelle materie provinciali. E' opportuno ricordare che anche di recente codesta Corte ha ribadito che gli atti non legislativi non sono idonei a dettare norme fondamentali: «Gia' nella sentenza n. 376 del 2002 questa Corte, esaminando - alla luce dell'assetto costituzionale precedente alla revisione del 2001 - la posizione che, nella gerarchia delle fonti di produzione del diritto, venivano ad assumere i regolamenti di delegificazione, affermava che «la sostituzione di norme legislative con nonne regolamentari esclude(va) di per se' che da queste ultime (potessero) trarsi principi vincolanti per le regioni». E' evidente che in nulla queste conclusioni sono mutate dopo la modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e che, quindi, deve escludersi che il regolamento di delegificazione sia un veicolo normativo idoneo a delineare le grandi riforme economico-sociali che si impongono alla potesta' legislativa della Provincia autonoma» (sent. 207/2012, punto 3.2). Se un regolamento di delegificazione non puo' dettare norme fondamentali di riforma, un atto amministrativo generale non puo' contenere «principi di coordinamento della finanza pubblica». 3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 22, dal secondo al quinto periodo. Il comma 22, primo periodo, dell'art. 15 stabilisce che, «in funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015». Cosi' definite le riduzioni di fabbisogno, il secondo periodo precisa che esse «sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti». Il terzo periodo considera l'ipotesi che «non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti», e per questo caso dispone che «all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente». Lo stesso comma 22 contiene due ulteriori disposizioni, che riguardano specificamente le Regioni speciali. In base al quarto periodo del comma 22, «le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; e tuttavia, in base al quinto periodo, «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali». Dunque, nella disciplina cosi' stabilita le norme di razionalizzazione della spesa contenute nell'art. 15 costituiscono la premessa di un minor l'abbisogno e di un minore «correlato finanziamento», cioe' di una minore dimensione del Fondo sanitario nazionale: che poi si traduce, ovviamente, in un minor trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni che partecipano di tale fondo. Sin qui il meccanismo e' logico. Non si puo' dire ugualmente della applicazione delle disposizioni sopra descritte alle autonomie speciali nelle quali la sanita' e' a carico della Regione stessa: come accade appunto per la Provincia di Trento. In esse non esiste un separato finanziamento per il servizio sanitario, che e' invece finanziato con il bilancio generale. La Provincia, che finanzia in proprio il servizio, rivendica - come esposto ai punti precedenti - di non essere soggetta alle forzose riduzioni dei livelli delle prestazioni sopra descritti. Ma ove tali riduzioni si verificassero - e con esse un minore livello di spesa - si tratterebbe pur sempre di una minore incidenza della spesa sanitaria sull'autonomo bilancio complessivo della Provincia autonoma, come definito dalle entrate che lo Statuto attribuisce ad essa e dalle spese necessarie o opportune. Nel meccanismo ideato dalle norme qui contestate, invece, la violazione dell'autonomia della Provincia nella organizzazione e gestione del servizio sanitario, con la forzosa riduzione dei suoi livelli, si traduce addirittura in una forzosa acquisizione allo Stato delle risorse che lo statuto di autonomia garantisce alla Provincia autonoma. Tale, e non altro, e' infatti il significato del passaggio di risorse da tali autonomie speciali allo Stato. La lesione si raddoppia: alla violazione dell'autonomia nelle funzioni si somma l'illegittima sottrazione di risorse. E' dunque costituzionalmente illegittimo - per diretta violazione dell'art. 75 dello statuto - il principio stesso di tale acquisizione. Infatti l'art. 75 St. attribuisce alle Province quote del gettito di determinate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali, e poi «nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate» (co. 1, lett. g), affinche' queste vengano spese nell'esercizio delle funzioni e competenze costituzionali della Provincia stessa, e non affinche' lo Stato ne possa disporre a suo piacimento. In pratica, il comma 22 determina un contributo straordinario permanente, a carico della Provincia, al risanamento della finanza pubblica statale. Inoltre, e' violato anche l'art. 79 St., in quanto si dispone un concorso della Provincia al risanamento della finanza statale, al di la' di quanto previsto dalla norma statutaria, che definisce in modo esaustivo gli strumenti con cui la Provincia concorre agli obiettivi di finanza pubblica, come gia' esposto ai punti 1 e 2. Ancora, le norme del comma 22 alterano unilateralmente l'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Provincia di Trento, violando il principio dell'accordo che domina tali rapporti (anche su cio' v. i punti 1 e 2) e gli artt. 103 e 104 dello Statuto, che regolano la procedura di revisione dello Statuto e la particolare procedura di modifica delle norme finanziarie di esso. Alla illegittimita' del principio stesso che informa tale sottrazione di risorse si uniscono poi le ulteriori e specifiche illegittimita' dei meccanismi applicativi di tale principio. Il quantum del «concorso alla manovra di correzione dei conti» e' definito nei modi previsti dal secondo e terzo periodo; quest'ultimo, in particolare, fa riferimento a non meglio precisati «criteri previsti dalla normativa vigente», che forse non esistono in assoluto ma sicuramente non possono esistere in relazione alle Regioni e Province autonome che non partecipano del Fondo sanitario. Il terzo periodo del comma 22 e' dunque specificamente illegittimo per violazione dei principi di ragionevolezza e di certezza. Infatti, esso contiene un rinvio (ai «criteri previsti dalla normativa vigente») assolutamente indeterminato, tale da determinare incertezza sul quantum del concorso alla manovra di risanamento. Inoltre, il rinvio alla normativa vigente appare irragionevole con riferimento alle autonomie speciali che assumono l'onere del servizio sanitario a carico dei propri bilanci. La Provincia e' legittimata a far valere tali vizi, posto che la norma in questione attiene al coordinamento della finanza pubblica (materia di competenza anche provinciale) e, determinando incertezza sulle risorse a disposizione per il Servizio sanitario provinciale, pregiudica lo svolgimento dell'autonomia legislativa ed amministrativa della Provincia. Il quomodo del concorso e' definito nei modi previsti dal quarto e quinto periodo: il quarto periodo effettua un rinvio alle norme di attuazione dello statuto, mentre il quinto prevede che, fino all'emanazione di esse, lo Stato trattenga ogni anno, sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali previste dallo Statuto, l'importo del concorso della Provincia alla riduzione della spesa sanitaria. Ora, il rinvio alle norme di attuazione (quarto periodo) e' comunque illegittimo, in quanto l'art. 79 e' modificabile solo con la procedura di cui all'art. 104 St. e non in sede di attuazione. Inoltre, la norma in questione determina (illegittimamente) un vincolo di contenuto per le norme di attuazione, per cui il rinvio alla fonte «concertata» appare fittizio e contrasta con l'art. 107 St. Infine, la previsione dell'accantonamento di un importo imprecisato su tali quote autonomamente viola l'art. 75, dato che le somme da esso garantite alla Provincia vengono indebitamente ridotte. Esso viola altresi' l'art. 2, co. 108, l. 191/2009 (approvato ai sensi dell'art. 104 St.: v. l'art. 2, co. 106, l. 191/2009), che, nel dare attuazione all'art. 75 St., ha stabilito che «le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75» dello Statuto, - a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall' art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome». Sono dunque lesivi e costituzionalmente illegittimi sia il principio stesso del trasferimento di risorse provinciali allo Stato, sia le modalita' applicative, nei termini sopra esposti. 4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3. L'art. 16, co. 1, dispone che, «ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica». Il comma 3 statuisce che, «con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015». La disposizione aggiunge che, «fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012». E' ancora previsto che in caso di mancato accordo, «l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE», e che fino all'emanazione delle norme di attuazione, «gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure». Siamo, dunque, di fronte ad una ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, che si aggiunge a quelle previsti dall'art. 14 d.l. 78/2010, dall'art. 20, co. 5, d.l. 98/2011, dall'art. l, co. 8, d.l. 138/2011 (come sintetizzati e ripartiti dal comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011) e dall'art. 28, co. 3, d.l. 201/2011. Come le precedenti, essa e' disposta su base meramente potestativa, come se le norme statutarie che definiscono la finanza della Provincia autonoma di Trento non avessero alcun valore, o fossero liberamente disponibili da parte del legislatore statale. Infatti, la sottrazione di risorse qui contestata non ha alcuna base statutaria. Al contrario, le disposizioni dello Statuto, a partire dal fondamentale art. 75, sono rivolte ad assicurare alla Provincia le finanze necessarie all'esercizio delle funzioni: ed e' chiaro che la devoluzione statutaria di importanti percentuali dei tributi riscossi nella provincia non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla legge ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per di piu' con determinazione unilaterale e meramente potestativa. Per di piu', come gia' ricordato, l'art. 79 dello Statuto di autonomia disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole secondo le quali le Province assolvono gli «obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (cornma 1): e - come lo stesso art. 79 esplicitamente precisa - tali regole «possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104», mentre «fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1» (comma 2). Ed il comma 4 ribadisce che «le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta'... non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo». Con le disposizioni statutarie sopra ricordate l'impugnato art. 16, comma 3, si pone in insanabile conflitto. Le risorse spettanti alla Provincia non possono essere semplicemente «acquisite» dallo Stato, mentre la Provincia stessa concorre al risanamento della finanza pubblica nei modi direttamente previsti dall'art. 79 o comunque in quelli regolati dall'art. 79 (v. il comma 3). Si tratta di un regime speciale, che non puo' essere alterato unilateralmente dal legislatore ordinario. Del resto, tutto il regime dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni speciali e' dominato dal principio dell'accordo, pienamente riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale: v. le sentt. 82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010. Non puo' ingannare, in questo come negli altri casi, il rinvio alle norme di attuazione dello Statuto. In primo luogo, l'accantonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e' gia' autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione dell'art. 75 St. e in una sottrazione delle risorse disponibili per la Provincia, al di fuori delle regole di coordinamento finanziario stabilite dall'art. 79 (v. anche argomenti esposti sopra). La riduzione delle risorse e' operata direttamente e unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo Statuto e con il principio consensuale che domina i rapporti tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria (v. le sentt. sopra citate). In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione, l'art. 79 e' modificabile solo con la procedura di cui all'art. 104 St. e non in sede di attuazione. In terzo luogo, l'art. 16, co. 3, determina (illegittimamente) un vincolo di contenuto per le norme di attuazione, per cui il rinvio alla fonte «concertata» appare fittizio. In definitiva, come detto, l'art. 16, co. 3, viola l'art. 79 St., co. 1, 2, e 4, primo periodo, perche' i modi in cui la Provincia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso art. 79 o vanno concordati tra Stato e Provincia, sempre in base all'art. 79. Corrispondentemente, e' violato l'art. 104, che richiede il consenso della Provincia per la modifica delle norme del Titolo VI dello Statuto. Inoltre, e' violato l'art. 107 St., perche' una fonte primaria pretende di vincolare il contenuto delle norme di attuazione. Ancora, l'art. 16, co. 3, viola l'art. 75 St., perche' diminuisce l'importo spettante alla Provincia a titolo di compartecipazioni, in base alla suddetta norma statutaria. E', poi, ulteriormente e specificamente illegittimo e lesivo l'art. 16, co. 3, la' dove prevede il criterio del riparto dell'accantonamento («in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE»). Infatti, tale criterio non risulta in alcun modo pariteticamente concordato tra Stato e Regioni speciali, in contrasto con il principio consensuale di cui sopra, oggi stabilito espressamente nello Statuto speciale per la determinazione del patto di stabilita' (e comunque sempre seguito nelle precedenti leggi finanziarie dello Stato). Da ultimo, e ferme restando le censure fino ad ora esposte, la disposizione di cui al comma 3 e' autonomamente altresi' illegittima nella parte in cui dispone un concorso che «a decorrere dall'anno 2015» si protrae a tempo indeterminato. In effetti, anche nei casi in cui - peraltro sul fondamento di basi giuridiche che non possono essere applicate alla ricorrente Provincia - codesta Corte costituzionale ha ammesso la legittimita' di speciali contribuzioni verso lo Stato, e' pur sempre rimasto fermo che tali contribuzioni si correlano a situazioni temporalmente definite, e non possono divenire il regime permanente dei rapporti finanziari (v. in particolare sent. 193/2012). Di qui la palese illegittimita' anche in relazione a questo specifico profilo. 5. Illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4. L'art. 16, co. 4, aggiunge il comma 12-bis nell'art. 32 l. 183/2011, che regola il Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La comprensione della nuova norma, qui impugnata, richiede che si ricordi il contesto normativo nella quale essa interviene. Il comma 10 dell'art. 32 l. 183/2011 ripartisce tra le autonomie speciali il concorso che le riguarda alla manovra finanziaria, cioe' il rispettivo «contributo agii obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011» con riferimento al d.l. 78/2010, al d.l. 98/2011 e al d.l. 138/2011. Il comma 12 prevede che, «al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10». A tale fine, «entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012». Conviene ricordare che queste norme sono state impugnate dalla Provincia di Trento, con ricorso n. 12/2012. In questo contesto interviene la nuova norma, qui impugnata, a stabilire che, «in caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: a) al comma 10 del presente articolo»; b) all'art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16... d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali». Dunque, il comma 12-bis, introdotto dall'art. 16, co. 4, del d.l. n. 95 del 2012, regola il caso del mancato accordo sul patto di stabilita'; corrispondentemente, l'art. 16, co. 5, abroga l'ultimo periodo dell'art. 32, co. 12, l. 183/2011, che stabiliva che «in caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario». La nuova norma accorcia il termine per la conclusione dell'accordo (lo anticipa dal 31 dicembre al 31 luglio: e' da notare che il d.l. 95/2012 e' del 6 luglio!) e attribuisce ad esso - a quel che sembra - carattere perentorio, in quanto, una volta scaduto il termine, gli obiettivi delle Regioni speciali sono determinati unilateralmente dal legislatore statale: in altre parole, decorso il termine, «gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo» le conseguenze delle norme che prevedono contributi della Provincia al risanamento della finanza pubblica. L'art. 16, co. 4, dunque, e' - in primo luogo - affetto in via derivata dai vizi che colpiscono le norme da esso richiamate. E' in particolare illegittimo l'art. 28, co. 3, d.l. 201/2011, gia' impugnato dalla ricorrente Provincia con ricorso ancora pendente. Inoltre, avverso il suo richiamo determinato dall'art. 16, comma 4, possono farsi valere le argomentazioni relative all'art. 16, co. 3 del tutto simile nel contenuto all'art. 28, comma 3, del d.l. 201. Le stesse argomentazioni possono essere richiamate, in relazione alla violazione dell'art. 79 St. e del principio dell'accordo in materia finanziaria, anche per la parte dell'art. 16, co. 4, che rinvia ai contributi di cui all'art. 32, co. 10, l. 183/2011. In effetti, l'art. 16, co. 4, viola l'art. 79 St., perche' i modi in cui la Provincia concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso art. 79 o vanno concordati tra Stato e Provincia, sempre in base all'art. 79. Questo prescrive, in particolare, che «la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo», e che, «a decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione (art. 79, co. 3). Dunque, lo Statuto speciale prevede che, nella conclusione del patto di stabilita', si tenga conto degli effetti delle nonne di cui all'art. 79 e delle norme di attuazione, non delle norme di legge ordinaria statale che cercano di avocare allo Stato risorse spettanti alla Provincia in base a Statuto. Corrispondentemente, e' violato l'art. 104, che richiede il consenso della Provincia per la modifica delle norme del Titolo VI dello Statuto. L'art. 16, co. 4, viola poi il principio consensuale in materia di finanza delle Regioni speciali. Infatti, il legislatore statale non puo' prevedere che la determinazione unilaterale degli obiettivi scatti semplicemente «in caso di mancato accordo», dato che cio' «vanifica la previsione dell'intesa, in quanto attribuisce ad una delle parti un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata [...] dalla paritaria codeterminazione dell'atto» (sent. 121/2010). La norma in questione finisce per rimettere l'applicazione delle norme legislative richiamate (che prevedono i contributi al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica), in luogo dell'accordo, alla nuda volonta' del Ministro dell'Economia; e' invece necessario, come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale, che il legislatore preveda meccanismi paritetici volti a superare il dissenso (sent. 383/2005; v. anche la sent. 179/2012). 6. Illegittimita' costituzionale dell'art. 24-bis, nella parte in cui essa eccettua dalla salvaguardia gli articoli 15 e 16, comma 3. L'art. 24-bis detta la Clausola di salvaguardia: «Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale». Dunque, l'art. 24-bis eccettua, dall'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia, l'art. 15 e l'art. 16, co. 3, cioe' le norme che sono state impugnate con il presente ricorso. La ricorrente Provincia e' consapevole che, una volta che in ipotesi le censure rivolte avverso tali disposizioni fossero accolte, cesserebbe anche la lesivita' del richiamo. Solo per scrupolo difensivo si rivolgono all'art. 24-bis le stesse censure sopra esposte con riferimento all'art. 15 e all'art. 16, co. 3 , in relazione al loro richiamo. Il concorso della Provincia di Trento al risanamento della finanza pubblica deve esplicarsi nel contesto delle speciali norme che regolano i rapporti finanziari tra Stato e Provincia e, in generale, del metodo dell'accordo, ne' tale assetto puo' essere stravolto per (presunte) ragioni emergenziali, cosi' come recentemente ricordato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, anche se in presenza di situazioni eccezionali, lo Stato non puo' sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione e, pertanto, deve affrontare l'emergenza finanziaria predisponendo rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale (Corte costituzionale, sentenze nn. 148 e 151 del 2012). Anche l'art. 24-bis, dunque, risulta lesivo delle prerogative costituzionali della Provincia di Trento.
P. Q. M. Chiede voglia codesta Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 13, lett. c), commi da 15 a 17 e comma 22, dal secondo al quinto periodo; dell'art. 16, commi 3 e 4; dell'art. 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, come convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Roma, 12 ottobre 2012 Prof. avv. Falcon - Avv.ti Pedrazzoli-Manzi Allegati 1) Deliberazione della Giunta provinciale 21 settembre 2012, n. 1971. 2) Deliberazione di ratifica del Consiglio provinciale 28 settembre 2012, n. 15. 3) Procura speciale n. rep. 27777 del 25 settembre 2012.