N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 agosto 2012
Ordinanza del 24 agosto 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi riuniti proposti da Braja Eugenio Mario ed altri contro Universita' degli studi di Torino ed altri. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Dipendenti pubblici (nella specie, professori ordinari, professori associati e ricercatori) - Previsione che le progressioni di carriera, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21. - Costituzione, artt. 3, 36 e 97.(GU n.49 del 12-12-2012 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sui ricorsi riuniti numero di registro generale 1036, 1037, 1038 del 2011, proposti da: BRAJA Eugenio Mario, CIANCIO Claudio, CARABELLI Anna Maria, FRAQUELLI Giovanni; GHINETTI Paolo Carlo Domenico, CASALONE Giorgia, AFFERNI Raffaella, CERUTTI Stefania, SPINELLI Gianfranco, TADINI Marcello, BAICI Eliana, BONA Gianni, MEO Claudia, CASSONE Alberto, BELLONE Simonetta, BONDONIO Daniele, MASOERO Aldo, SANTORO Claudio Ventura, GRANDE Elisabetta, ALBANO Emanuele, SONEDDA Daniela, CASADIO Caterina, MENOZZI Anna, PETRI Antonella, TORAZZO Annamaria, CARINI Rita, PUSTIANAZ Marco, LOTITO Gianna, DIANZANI Umberto, STRATTA Piero, RINAUDO Caterina, VOLA Paola, TRIVERO Paolo, MASTROIANNI Michele, PRAT Maria Giovanna, CAMPRA Maura, LOMBARDI Franco, DEMARCHI Danilo, REGRUTO TOMALINO Diego, BALLATORE Enrico, ALBERTENGO Guido, BARATELLA Paola, ANTONELLI Dario, ATZENI Eleonora, AGNELLO Michelangelo, BADINI Claudio Francesco Luigi, ANDRIANOPOLI Laura Maria, MASTROGIACOMO Luca, MAISANO Domenico Augusto Francesco, FERRARO Carlo Vincenzo, BELFORTE Gustavo, BARPI Fabrizio, BISTAGNINO Luigi, BONANI Fabrizio, BEDRONE Riccardo, BENSO Alfredo, BANCHERO Mauro, BARRESI Antonello, BIANCO Gennaro, BIAMINO Sara, BONA Basilio, BOTTO Daniele, BORRI BRUNETTO Mauro, BOSCO Francesca, CHIAMPO Fulvia, BUZZACCHI Luigi, CARBONE Vincenzo Ilario, VITALE BROVARONE Chiara, BONGIOVANNI Roberta Maria, BRUNO Giorgio, BADAMI Marco, BOCCA Pietro Giovanni, CHIAIA Bernardino, BERTAGNOLI Gabriele, CASALINO Lorenzo, CHIESA Sergio, CARULLO Alessio, CARENA Andrea, PELLEREY Franco, BARALIS Elena Maria, CANALE Massimo, CANUTO Enrico, CANEPARO Luca, CARPANETO Enrico, CALDERA Carlo, CAMPAGNOLI Elena, CAMPORESI Roberto, CHIANDUSSI Giorgio, CASNATI Gianfranco, COSCIA Cristina, CARLINI Enrico, CERAVOLO Rosario, CORNETTI Pietro, CIMINIERA Luigi, CERONE Vito, CORNAGLIA Paolo, CASU Mario Roberto, CARRERA Erasmo, ROMEO Giulio, CHIASSERINI Carla Fabiana, CASETTI Claudio Ettore, CIARDELLI Gianluca, D'ALFIO Nicolo', CURA' Francesca Maria, PRONELLO Cristina, DELLAPIANA Elena, CUNEO Cristina, DAMERI Annalisa, COSTANZO Giovanni Antonio, CHIADO' PIAT Valeria, MONTACCHINI Elena Piera, DE PAOLI Orio, DONGIOVANNI Claudio, CAVATORTA Maria Pia, CARUSO Sebastiano, DAGHERO Dario, CROSET Pierre Alain, DE MARCHI Andrea, DEMARTINI Claudio Giovanni, FANTILLI Alessandro Pasquale, DIANA Marco, FRANCO Walter, FERRARESI Carlo, DONATI GUERRIERI Simona, FASANA Alessandro, FAGNANI Fabio, DI SCIUVA Marco, FINO Paolo, GARDA Emilia Maria, FIORILLI Sonia Lucia, FERRERO Franco, FERLAUTO Michele, GALETTO Maurizio, FRANCESCHINI Fiorenzo, DE PIERI Filippo, BERTANI Cristina, FILIPPI Marco, DE MAIO Marina, GAUDINO Roberto, FERRERO Valter, FORNI Elisabetta, DE GIORGI Claudia, GRAGLIA Roberto, GIACCONE Paolo, GRECO Cosimo, GHIONE Giovanni, GIORDANO Luca, GIORCELLI Ermanno, GARIBALDI Luigi, DE ROSSI Antonio Attilio, FINO Debora, GOANO Michele, FIRRONE Christian Maria, GOZZELINO Giuseppe, GRIMALDI Sabrina, IULIANO Luca, TARAGNA Michele, INDRI Marina, GUGLIERI Giorgio, MARSILIO Roberto, INVERNIZZI Stefano, GRIVET TALOCIA Stefano, SARACCO Guido, LAVAGNO Luciano, MAFFIODO Daniela, LOMBARDI Guido, LANCELOTTI Sergio, MINETOLA Paolo, IUSO Gaetano, LAFACE Pietro, CANTAMESSA Marco, MARCHESE Franco, GUARDAMAGNA Laura Antonietta, MAZZARINO Italo, KNAFLITZ Marco, MARZANO Mario Rocco, MARINO Francesco, MALAN Stefano Alberto, MELE Caterina, MAIO Ivano Adolfo, MANDRACCI Pietro, MARCHESIELLO Stefano, MARMO Luca, MONDINI Giulio, MAURO Stefano, MITTICA Antonio, SPESSA Ezio, MILLO Federico, NELVA Riccardo, MOGLIA Giuseppe, MANNI Valentino, SAVOLDI Laura, MILANESE Daniel, LEONARDI Emilio, MELLIA Marco, PAGGI Marco, PAGLIOLICO Simonetta Lucia, MELLANO Paolo, MUSSO Emilio, DE STEFANO Alessandro, NUCCIO Patrizio, MESIN Luca, NOVELLO Giuseppa, MONTUSCHI Paolo, PIROLA Marco, VERDA Vittorio, PERRONE Guido, ORTA Renato, OCCELLI Chiara Lucia Maria, PALMA Riccardo, BONELLI Barbara, RAFFA Francesco Antonino, MONTRUCCHIO Bartolomeo, PAVESE Matteo, RAPARELLI Terenziano, BIGNARDI Cristina, MUNAFO' Maurizio Matteo, ASINARI Pietro, SUBBA Fabio, GRAZIANO Mariagrazia, MUTANI Guglielmina, GASTALDI Laura, PASTORELLT Stefano, PASTORELLI Michele Angelo, PANDOLFI Miriam, BORCHIELLINI Romano, PASTRONE Dario Giuseppe Marcello, PANDOLFI Luciano, PIANTANIDA Paolo, BARBATO Giulio, NOTARPIETRO Riccardo, FERRARI Alessandro, D'AMBROSIO Stefano, QUENDA Rita, ROSALBINO Francesco, RAVAZZI Piercarlo, RIVOIRA Silvano, PICCOLO Elio, RECUPERO Vincenzo, RUO ROCH Massimo, RISSO Fulvio Giovanni Ottavio, CATANIA Andrea, QUAGLIA Giuseppe, RAGUSA Carlo Stefano, REPETTO Maurizio, RICCIARDI Carlo, RONDI Laura, CAMBINI Carlo, ROGGERO Marco, RIVOLO Paola, GIORGIS Fabrizio, CAROSSO Giancarlo, RAFELE Carlo, MORISIO Maurizio, ROGGERO Costanza, GOLA Muzio, ROSSI Fausto, IOTTI Rita Claudia, FIRRAO Donato, SQUILLERO Giovanni, SANCHEZ SANCHEZ Edgar Ernesto, MISUL Daniela, RUGGERI Bernardo, LAMBERTI Fabrizio, SANNA Andrea, SETHI Rajandrea Sing, CAPPELLUTI Federica, SANTANGELO Marco, SANSOE' Claudio, ROSSO Michela, CURRI Vittorio, MARINI Paola, ROSSETTO Massimo, ROSCELLI Riccardo, SASSI Guido, RUNDO Massimo, SALVO Milena, SARALE Marcella, PERETTI Gabriella, RUSSO Nunzio, REVELLI Roberto, MANGOSIO Marika, DAVICO Pia, SORLI Massimo, DE BERNARDI Mauro, SPIRITO Francesco, BIANCO Andrea, ZUCCA Stefano, SMEACETTO Federico, SILVI Chiara, SETTINERI Luca, POGGIOLINI Pierluigi, NEIROTTI Paolo, SPECCHIA Vito, SPECCHIA Stefania, SPANO' Antonia Teresa, SCELLATO Giuseppe, SERRA Valentina, SISTO Riccardo, SERRA Angelo, TORCHIO Marco Filippo, GARRONE Edoardo, GILLI Marco, TORCHIANO Marco, CORINTO Fernando, LO RUSSO Stefano, ONIDA Barbara, GOMEZ SERITO Maurizio, VALPREDA Fabrizio, GEOBALDO Francesco, LACIDOGNA Giuseppe, TALIANO Maurizio, TILLI Paolo, TAGLIAFERRO Alberto, PERBOLI Guido, ROCCA Vera, VIBERTI Dario, VALLAN Alberto, VALENTE Silvio, ROSSIGNOLO Cristiana, VOGHERA Angioletta, TORDELLA Daniela, STIEVANO Igor Simone, UGUES Daniele, ROSSO Mario, TEPPATI Valeria, VAUDETTI Marco, MINUCCIANI Valeria, STARICCO Luca, TRISCIUOGLIO Marco, SURACE Cecilia, TADEI Roberto Mario Francesco, MEO Michela, BOMPARD Ettore Francesco, TENCONI Alberto, TAMBORRINO Rosa Rita Maria, SONZA REORDA Matteo, AJOMONE MARSAN Marco Giuseppe, VISINTIN Monica, VAGATI Alfredo, VENTURA Giulio, ZORZI Ferruccio, PIERACCINI Sandra, CARLIN Antonio, BERRONE Stefano, ZAMBONI Maurizio, NAPOLI Roberto, VALABREGA Paolo, DEFLORIO Francesco Paolo, UBERTALLI Graziano, SPRIANO Silvia Maria, VERNE' Enrica, ZECCHINA Riccardo, MONTORSI Arianna, ZANINO Roberto, VELARDOCCHIA Mauro, FRANCIA Carlotta, MONDIN Marina, BRUNETTA Grazia, DALLA CHIARA Bruno, BLENGINI Giovanni Andrea, CARDU Marilena, BAZZANELLA Danilo, SCAVINO Giorgio, CINA' Giuseppe, MONTANARI Guido, RAVAGNATI Carlo, MALCOVATI Silvia, CALI' QUAGLIA Michele, ROMEO Emanuele, BARBIERI Carlo Alberto, MONCALVO Enrico, SALMI Alessandro, BANJANIN Ljiljana, ALBERTONE Manuela, ANSELMINO Mauro, MAGNEA Lorenzo, CAVALLO Federica, ARESE Marco, BARBERI SQUAROTTI Giovanni, ABOLLINO Ornella, ARZARELLO Ferdinando, AVAGNINA Paolo, BARATTA Mario, ACCORNERO Paolo, BERGERO Domenico, BACCARIN Stefano, BERTO Silvia, BIOLATTI Bartolomeo, BECCARO Gabriele, BENNA Piera, RUGGIERO Matteo, BONA Edoardo, BERTOLINO Cristina, BERTOLINO Marta, BASSO Enrico, FERRERI Silvia, GRAZIADEI Michele, BALCET Giovanni, BERTOLDO Ugo, BOTTA Roberto, BERRUTO Gaetano, BERTOLINO Luca, BANCHE Giuliana, BATTAGLINI Luca Maria, BIANCO PREVOT Alessandra, BIANCHI Silvio Diego, BUSSOLINO Federico Luigi Candido, BELLIGNI Eleonora, BELLIGNI Silvano, CADOPPI Paola, BRUSSINO Luisa, BORRA Danielle, BOVIO Giovanni, CAGNASSO Aurelio, BRESCIANI Stefano, BARGONI Alessandro, GILLI Giorgio, CARRARO Elisabetta, BONO Roberto, BORDIGA Silvia, BORGHI Luciana, BORGOGNO MONDINO Enrico Corrado; BOTTA Elena, BOCCUTI Anna, BUCCA Caterina, BIGNANTE Elisa, CANDELO Elena, BRACH DEL PREVER Elena Maria, BARA Bruno Giuseppe Giovanni, CARDANO Mario, CARRASCON GARRIDO Guillermo Jose', CALZA Paola, CAMUSSI Giovanni, ANDINA Tiziana, CONTESSI Gianni, CARLOTTI Edoardo, CALVO Angela, BUFFO Annalisa, CHIURAZZI Gaetano, CAPUCCHIO Maria Teresa, BOLLO Enrico, CONSOLE Sergio, ALUFFI Roberta, CONTINI Dalit, DANIELE Pier Giuseppe, CARULLI Daniela, CAVALLARO Cristina, CALOGERO Raffaele Adolfo, CARPANELLI Francesco, CERVETTI Ornella, CINATO Lucia, CAVALLO Franco, CIRAVEGNA Daniele, CHIAVAZZA Paola Maria, CASALEGNO Cecilia Giuliana Nicoletta, CASSARDO Claudio, CAROTA Cinzia, CONCILIO Carmelina, CAROSSO Andrea, DELFINO Massimo, COSTELLI Paola, TORDELLA Piera Giovanna, DEGANELLO Mario, DAMILANO Marina, CUFFINI Annamaria, CAVICCHIOLI Silvia, CUGNO Anna, PAVANELLI Giovanni, DE LORENZI Valeria, DE POPOLO Concetto Salvatore, FABBRI Debora, FERRARI Stefano, DURELLI Luca, DOLCI Paola, DRUETTA Ruggero, FAVOLE Adriano, COSTA Marcella, DE BLASI Pierpaolo, FARRI Alessandro, FABRIZIO Enrico, FRAIRIA Roberto, FINO Anna Maria, FORTINA Riccardo, BERRA Mariella, FRIEDRICH Gerhard Anton, BARRERA Giuseppina, FERRETTI Carlo, FERRINI Francesco Maria, CAPRIOGLIO Nadia, GARBIERO Sergio, GAFFURI Laura, GALLICE Andrea Pier Giovanni, GONTHIER Paolo, GIRARDI Carlo, GINO Sarah, GATTIGLIO Marco, GOBETTO Roberto, GIORGINO Vincenzo Mario Bruno, GARIGLIO Bartolomeo, FERROGLIO Ezio, CAIELLI Mia, GAY Paolo, BURACCO Paolo, GENRE Andrea, FUSCONI Anna, GINEPRO Marco Maria, GIOVANNOLI Cristina, BAGGIANI Claudio, GIANINO Maria Michela, SILIQUINI Roberta, GARELLI Franco, FRONTICELLI BALDELLI Carlomaria, LICCI Giorgio, LEVRA Umberto, LUCARDA Nazzareno, MACCHI Elisabetta, PONZIO Patrizia, MERLONE Ugo, CRUPI Vincenzo, LANFRANCO Fabio, GUARALDO Alberto, LENZI Massimo, LAMBERTI Carlo, LEMMA Patrizia, LEONE Rosina, LEONESI Barbara, DI RENZO Mariaflavia, MUSSO Tiziana, SACERDOTE Laura Lea, MASSAGLIA Silvano, MARTONE Corrado, MARELLO Carla, PERRELLI Franco, PULCINI Virginia, FURIASSI Cristiano Gino, MARELLO Enrico, BORGNA Paola, MARIANI Anna Marina, MARCHISIO Marina, MANNELLI Alessandro, GREGO Elena, MANDRAS Narcisa, FABBRI Franco, ROMERO Alessandra, MANZI Luca Maria, CULASSO Francesca, GIUSTETTO Maurizio, MARTIGNANI Eugenio, JAWORSKI Krystyna Roza, PACELLI Lia, VERCELLONE Federico, MASERA Massimo, CAMANDONA Michele, VINCENTI Leila Maria Teresa, MATTIODA Enrico, MIMOSI Antonio, MIOLETTI Silvia, CASCIO Paolo, MILANI Matteo, MALTESE Enrico, TARAGNA Anna Maria, VARALDA Paolo, MATTONI Mario, MINERO Claudio, MOGNETTI Barbara, MERIGHI Adalberto, PAISSA Paola, MINOTTA Gianfranco, MIGLIORE Ernesto, MERLINO Chiara, FERRARO Guido, MAURINO Valter Sebastiano, AJANI Gianmaria, MONTAROLO Pier Giorgio, ORAZI Veronica, MASTROMARINO Anna, GIORDANO Manuela, BADINO Paola, NOVO Erica, MORELLO Riccardo, PALUMBO Antonio, ODORE Rosangela, MORI Andrea, PALTRINIERI Elisabetta, CAMPAGNA Sandra Maria, PICH Achille, NASO Irma, NOSENZO Antonio, NAY Laura, PAGLIARO Pasquale, PENNA Claudia, TROSSARELLI Gian Franco, MENCARINI Letizia, OBERTO Alessandra, RAMENGHI Ugo, NEBBIA Carlo, BOUNOUS Giancarlo, GUIDONI Silvia, PEANO Cristiana, SACCO Giovanni, POZZATO Gian Luca, PIZZO Antonio, PANZANELLI Patrizia, PONTREMOLI Alessandro Piero Mario, PAVONE Marisa Rosalba, DALMASSO Paola, PRENESTI Enrico, PIZZIMENTI Stefania, BRUSCHI Barbara, PERISSINOTTO Alessandro, PIA Patrizia, PELISSERO Alberto, PARETI Germana, OCHSE Elana, PIERVITTORI Rosanna, MACCARIO Daniela, PALESTRINI Claudia, ROLANDO Antonio, RAVAZZI Stefania, COMBA Antonella Serena, OLIVERO Giorgio, RONCO Giovanni, GARNERO Gabriele, NICODANO Giovanna, ROLLA Giovanni, PRONO Franco, MARTIRE Luca, GILETTI Anita Silvietta, NEBBIA Patrizia, PAGLIERO Mario, COLOMBINO Ugo, PORTA Massimo, PAROLA Maurizio, RICHIARDI Matteo Guido, DI GIOVANNI Marco, GALLIO Mauro, RASERO Roberto, ADENZATO Mauro, RAINOLDI Alberto, ROBUTTI Ornella, POLI Valeria, RICCA Davide, RUBBO Marco, MAGNALDI Giuseppina, ROSSI Ferdinando, BOTTERO Maria Teresa, MICHELETTI Leonardo, DALMAS Davide, MANETTI Beatrice, SACCHI Roberto, MICALIZIO Roberto, CISI Maurizio, BIANCONE Paolo, ROSSI Guido, SARACCO Giorgio Maria, CHARRIER Lorena, MARTIN CABRERO Francisco Jose', SALIO Chiara, DEL BOCA Daniela, SCHIAVONE Achille, DEVICIENTI Francesco Serafino Michele, ROSSI Mariacristina, SERENO Paola, PALLANTE Francesco, ARDITO Rita Debora Bianca, MASTROPAOLO Alfio, RONCAROLO Franca, CALLIANO Oreste, DE VINCENTIIS Paola, ISAIA Eleonora, ROVERA Cristina, VALSANIA Maurizio, SASSOE' POGNETTO Marco, VARESE Erica, GUIZZI Febo, KATELHOEN Peggy, DAMBROSIO Walter, BELLUSO Elena, SEMBENELLI Alessandro, SACCHI Paola, BELLUATI Marinella, SILVESTRO Leandra, MIGNONE Gianni, BIANCONE Luigi, SPATARO Stefano Giovanni, REGINATO Mauro, SCUTERA Sara Agata Caterina, ZUCCA Mario, TAVERNA Daniela, DEFILIPPI Paola, GIRLANDA Mariangela, SPADARO Davide Carmelo, ADAMI Esterino, MARTELLI Aurelia, FUBINI Bice, UGLIENGO Piero, PREGLIASCO Marinella, SCARPA Raffaella, GIOVANDO Guido, RAINERO Christian, ZELANO Vincenzo, TROTTA Francesco, VIVARELLI Maurizio, CORBINI Amos, MINUTELLA Vincenza, VIASSONE Milena, TARDIVO Giuseppe, DOVESI Roberto, VARALLO Franca, TULLIO Viviana, MONACO Vincenzo, ROERO Clara Silvia, LUCIANO Erika, TAMPELLINI Marco, RE Giovanni, TARDUCCI Alberto, FERRERO Giovanni Battista, MAFFIOLETTI Anna, PAPA Elena, BENEDETTO Chiara, VENTURINI Alessandra, COZZO Paolo, MILANI Lorena, MAGGIORA Marco, BENFRATELLO Luigi, PAROLA Alberto, PONZETTO Carola, CREPALDI Tiziana, TONACHINI Glauco, TIROCCHI Simona, GALLINA Maria Adelaide, VANOLO Alberto, VERCELLI Alessandro, VENTURINO Ezio, MORANDINI Maria Cristina, ZANUTTINI Roberto, MASSAGLIA Stefano, VERZE' Laura, ZEME Sergio Mario Giovanni, ZAMBELLA Domenico, SALIZZONI Roberto, VOLTOLINI Alberto, PANGALLO Maria Consolata, VERCELLIN Ermanno, ZEPPA Giuseppe, PEANO Andrea, PASSERIN D'ENTREVES E COURMAYEUR Pietro, VISCARDI Guido, ROLFO Franco, ZARA Gian Paolo, ZOCCARATO Ivo, GAUNA Chiara, NOSARI Sara, LO PRESTI Anna, MELIGA Valter Roberto, FEDELI Carlo Mario, VENTURELLO Paolo, DI TOMMASO Maria Laura, PEROTTO Silvia, GUNETTI Daniele, PICARDI Claudia, MIRETTI Silvia, PORPORATO Marco, FERRONE Vincenzo, TARENZI Luisella, TERRAROLI Valerio, VIOLANTI Donata, MICALELLA Dina Lucia, CATALDI Silvio, MUSSANO Federico Davide Costantino, BERUTTI Elio, SCHIERANO Gianmario, BASSI Francesco, LINGUA Graziano, CAROSSA Stefano Maria, BRUNO Francesco, CONTI Maria Clara, rappresentati e difesi dall'avv.to Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso l'avv.to Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40; Contro Universita' degli studi di Torino, Politecnico di Torino, Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", in persona dei rispettivi Rettori pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, non costituiti; Per l'annullamento quanto al ricorso n. 1036 del 2011: Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, nella qualita' di professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari in servizio presso l'Universita' di Torino a percepire gli incrementi stipendiali conseguenti alla progressione del trattamento economico per scatti e classi di stipendio con riferimento a tutta l'anzianita' maturata e maturanda; Nonche' per la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Universita' di Torino al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di cui sopra, oltre agli interessi legali ed alla maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria. Quanto al ricorso n. 1037 del 2011: Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, nella qualita' di professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari in servizio presso il Politecnico di Torino a percepire gli incrementi stipendiali conseguenti alla progressione del trattamento economico per scatti e classi di stipendio con riferimento a tutta l'anzianita' maturata e maturanda; Nonche' per la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Universita' di Torino al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di cui sopra, oltre agli interessi legali ed alla maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria. Quanto al ricorso n. 1038 del 2011: Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, nella qualita' di professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari in servizio presso l'Universita' del Piemonte Orientale a percepire gli incrementi stipendiali conseguenti alla progressione del trattamento economico per scatti e classi di stipendio con riferimento a tutta l'anzianita' maturata e maturanda; Nonche' per la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Universita' di Torino al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di cui sopra, oltre agli interessi legali ed alla maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita' degli studi di Torino, del Politecnico di Torino e dell'Universita' del Piemonte Orientale - Sede di Vercelli; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; I ricorrenti, professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari presso le Universita' resistenti hanno adito questo TAR contestando l'applicazione, nei loro confronti, del disposto dell'art. 9 comma 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30.7.2010 n. 122. In via principale chiedono i ricorrenti accertarsi che la disposizione, in quanto riferita al personale non contrattualizzato che fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, non e' loro applicabile; in subordine, ove la disposizione fosse ritenuta loro applicabile, contestano sotto plurimi profili la legittimita' costituzionale della norma. Ritiene il collegio la prospettata questione di legittimita' costituzionale rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza non puo' accedersi all'opzione ermeneutica proposta in ricorso in via principale, secondo la quale l'art. 9 comma 21 del D.L. n. 78 del 2010 non sarebbe applicabile ai ricorrenti. L'art. 9 comma 21 del D.L. 31.5.2010 n. 78 statuisce che "per le categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. 30.3.2011, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012, 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Secondo la prospettazione principale di cui al ricorso la norma non sarebbe applicabile alla categoria di appartenenza poiche', pur trattandosi di pubblici dipendenti non contrattualizzati che hanno goduto di meccanismi di progressione stipendiale automatica, detta progressione non potrebbe piu' definirsi automatica in forza di successive evoluzioni normative. In particolare l'invocato nuovo assetto normativo e' stato da ultimo dettato dalla L. 30.12.2010, n. 240, il cui art. 6 comma 14 prevede, tra l'altro, che "i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.". Suddetta relazione diviene presupposto in fatto per valutazioni di professionalita', le quali a loro volta possono incidere sull'effettiva assegnazione delle progressioni retributive. Gia' il D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito in L. 9.1.2009 n. 1, aveva previsto l'introduzione di valutazioni di merito in connessione con gli scatti biennali, a partire dall'1.1.2011. La successiva citata L. n. 240 del 2010 avrebbe dunque mantenuto tale nuovo impianto normativo con identica decorrenza. Puntualizza tuttavia immediatamente il medesimo art. 6 comma 14 della L. n. 240 del 2010, invocato in ricorso: "fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.". Inoltre l'art. 8 della legge n. 240 del 2010 demanda l'attuazione delle complessiva revisione del trattamento economico dei docenti universitari, con particolare riferimento ai docenti gia' in servizio, all'adozione di un regolamento di delegificazione. Il regolamento e' intervenuto con il d.P.R. 15.12.2011, n. 232, pubblicato sulla G.U. 9.2.2012, n. 33; esso, all'art. 2 comma 2, nel disciplinare la cadenza delle progressioni economiche conformemente alla legge, rinnova espressamente la salvaguardia della disciplina dettata dall'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010 nel suo complesso. Precedentemente anche il D.M. 21 luglio 2011, n. 314 del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca era intervenuto in materia (con particolare riferimento alla regolamentazione appunto delle valutazioni di professionalita'), sempre salvaguardando espressamente quanto disposto dal D.L. n. 78/2010. Pare in definitiva al collegio che, a prescindere dall'attuale qualificazione come automatico o meno del piu' recente sistema di progressione stipendiale applicabile alla categoria ed in fase di progressiva attuazione, al momento di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, antecedente alla L. 30.12.2010, n. 240, esso fosse certamente automatico e come tale non potesse che essere annoverato dal legislatore nell'alveo applicativo della contestata disposizione; successivamente il legislatore si e' fatto carico di fare espressamente salva l'applicazione ai professori universitari dei "blocchi" e "tagli" stipendiali dettati dal D.L. 78/2010 art. 9 comma 21 nella sua interezza, nonostante le modifiche in corso della complessiva disciplina di contesto, ribadendo expressis verbis la scelta di rendere tuttora applicabili suddetti "blocchi" alla categoria, a prescindere della ristrutturazione del sistema delle progressioni stipendiali. Ne consegue la rilevanza, ai fini del decidere, del disposto del D.L. 78/2010 art. 9 comma 21. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti propongono plurime censure di legittimita' costituzionale avverso la norma in questione. Preliminarmente il collegio deve dare atto che la normativa e' gia' stata oggetto di diverse censure incidentali di legittimita' costituzionale, allo stato all'attenzione del giudice delle leggi, sollevate, tra l'altro, con le ordinanze TAR Reggio Calabria, 8.5.2012, n. 311 e TAR Lombardia, sez. IV, 15.6.2012 n. 1691. I giudici remittenti hanno posto in dubbio la legittimita' costituzionale della normativa in relazione agli artt. 3, 97, 53, 36, 42 della Costituzione. Si riporta, per brevita', la sintesi di talune delle ragioni di violazione dei sovra-riportati articoli della Costituzione come letteralmente esposte nell'ordinanza del TAR Reggio Calabria in cui si legge che il contestato art. 9 comma 21 si pone in contrasto con la Costituzione poiche', tra l'altro: "1) L'art. 3 Cost. e' violato sia nel momento in cui si colpiscono in misura differenziata e piu' penalizzante i titolari di stipendi piu' bassi, sia nel momento in cui si introduce l'ulteriore, ingiustificata diversita' di trattamento tra coloro che, nel triennio di "blocco", avrebbero maturato due scatti stipendiali e coloro che invece ne avrebbero maturato solamente uno. 2) Per le stesse ragioni deve ritenersi altresi' violato l'art. 97 Cost., sia sotto il profilo dell'imparzialita' dell'amministrazione, sia sotto il profilo del principio di buon andamento, dal momento che vengono penalizzati i docenti e ricercatori piu' giovani, in pieno contrasto con le conclamate esigenze di svecchiamento del corpo docente e di valorizzazione delle nuove risorse. Con cio', peraltro, arrecando un ulteriore grave vulnus alle giovani generazioni di ricercatori, gia' tanto penalizzate nel Paese. 3) E' altresi' violato l'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo della proporzionalita' tra la retribuzione e la quantita' e qualita' del lavoro prestato, dal momento che tanto gli adeguamenti di cui all'art. 24 della L. n. 448 del 1998, quanto i meccanismi di progressione dello stipendio legati a "scatti" e "classi" sono evidentemente finalizzati ad assicurare e a mantenere tale proporzionalita'. 4) E' infine violato anche l'art. 53 Cost., dal momento che il sacrificio che viene imposto ai docenti come ad altre categorie di pubblici dipendenti, in nome di esigenze di contenimento della spesa, rappresenta senz'altro una forma di concorso di tali categorie alle spese pubbliche, e quindi deve rispettare tanto il principio generale di progressivita' (che e' violato nel momento in cui il blocco degli adeguamenti colpisce, nella stessa misura percentuale, tutti i docenti, a prescindere dal loro reddito) quanto e soprattutto il principio di capacita' contributiva (manifestamente violato in presenza di un intervento, come quello sulle "classi" e gli "scatti" di stipendio, che come si e' visto colpisce in misura percentualmente piu' elevata proprio i titolari degli stipendi piu' bassi)." L'ordinanza del TAR Lombardia, poi, propone censure di legittimita' costituzionale in relazione alla compatibilita' della normativa con gli articoli 3, 36, 97 e 53 e si diffonde con particolare attenzione sulla violazione dell'art. 53 e sulla natura sostanzialmente tributaria dei meccanismi di riduzione stipendiale cosi' introdotti. Tenuto conto delle censure di illegittimita' costituzionale gia' sollevate da altri tribunali ritiene il collegio di focalizzare la questione, che porta nuovamente all'attenzione del giudice delle leggi, su di uno specifico aspetto oggetto di considerazione nei ricorsi, che si aggiunge e sviluppa quelli gia' ampiamente argomentati nelle citate ordinanze, ossia gli effetti sostanzialmente permanenti e regressivi dei disposti tagli. La contestata norma, che si colloca in un complesso quadro di contenimento emergenziale della spesa pubblica, in connessione con una congiuntura economica sfavorevole, non si limita a disporre blocchi e tagli di carattere temporaneo (per altro della durata di un triennio, in parte gia' prorogata, e dunque particolarmente estesa) ma introduce una penalizzazione sulle retribuzioni destinata ad incidere permanentemente ed irreversibilmente sulla struttura retributiva dei docenti universitari in servizio, con effetti talvolta disparati e regressivi tra gli appartenenti alla medesima categoria. Recita infatti l'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010: "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.". Come osservato dai ricorrenti, pertanto, la norma, pur collocata in un ambito emergenziale, ingenera il permanente effetto della definitiva perdita di un triennio di anzianita' non solo in termini di mancata percezione degli scatti coevi (non recuperabili) ma anche quale azzeramento definitivo e pro futuro di detto periodo di anzianita' ad ogni effetto economico, con una definitiva compressione delle retribuzioni dei soggetti incisi per tutto l'arco della futura carriera. Ritiene il collegio che la censurata violazione dell'art. 3 della Costituzione, per tale aspetto, e alla luce dei parametri di valutazione propri del giudizio a quo si appalesi quantomeno non manifestamente infondata. Inevitabilmente dei meccanismi di taglio lineare, quali quelli cosi' introdotti, per di piu' focalizzati per settore di lavoratori (pubblico impiego) e ulteriormente per categoria (nel presente caso docenti universitari) finiscono per indurre, nel contingente, pressoche' certe disparita' di trattamento legate alla casualita', spesso anche regressiva, degli effetti. Siffatto esito, vagliato dal giudice delle leggi gia' in occasione di precedenti analoghe disposizioni normative di carattere emergenziale (per altro di durata minore), nella giurisprudenza costituzionale e' stato talvolta valutato compatibile con il sistema di valori della Carta fondamentale nel loro complesso; tanto perche' se ne e' valorizzata appunto la limitata durata temporale, giustificata dalla contingente emergenza economica a monte, ancorche' non si sia mancato di evidenziare che, simili soluzioni di soddisfacimento delle esigenze di bilancio, si collocano al limite di compatibilita' con i principi di uguaglianza e ragionevolezza. Si legge ad esempio in Corte Costituzionale, ord. n. 299 del 1999 che, norme adottate per stringenti esigenze di recupero di equilibrio di bilancio, possono "ritenersi non lesive del principio di cui all'art. 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarieta' sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso.". Ancora, in relazione ai possibili effetti "casuali" di un blocco annuale delle progressioni stipendiali (nella fattispecie il blocco annuale di una progressione biennale colpiva, all'interno della categoria, solo coloro che proprio nell'anno del blocco avrebbero maturato il beneficio), la Corte ha chiarito: "va innanzitutto osservato che non puo' essere condivisa la tesi avanzata dall'Avvocatura dello Stato, per la quale si tratterebbe di una mera disparita' di fatto, giusta la figura delineata dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza n. 16 del 1960. La disuguaglianza denunciata non e' effetto secondario di una disciplina che in via principale persegue altri scopi, ma e' strettamente consequenziale a detta normativa. Si' che e' da effettuare il richiesto vaglio di legittimita' costituzionale, alla luce del principio di eguaglianza". Ha quindi concluso il giudice delle leggi per l'infondatezza nel merito della questione poiche' la norma ivi scrutinata: "emanata in un momento delicato della vita nazionale, introduce disposizioni di diversa natura, tutte segnate dalla finalita' di realizzare, con immediatezza, un contenimento della spesa pubblica per il 1993, nel rispetto degli obiettivi fondamentali di politica economica e dei vincoli derivanti dal processo di integrazione europea ... Visto che detti aumenti hanno periodicita' biennale, la sospensione porterebbe a una diseguaglianza - a seconda dell'anno di nomina del dipendente - che per il giudice a quo non e' giustificabile, perche' casuale e alterna. Ma il rilievo non ha fondamento, perche' il "blocco", di cui e' evidente il carattere provvedimentale del tutto eccezionale, esauriva i suoi effetti nell'anno considerato, limitandosi a impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio del bilancio, riconosciute da questa Corte meritevoli di tutela a condizione che le disposizioni adottate non risultino arbitrarie" (Corte Costituzionale sentenza n. 245 del 1997). Una indiretta conferma del rilievo del parametro della stretta connessione delle soluzioni di taglio lineare degli stipendi prescelte con la contingenza temporalmente definita delle ragioni di bilancio, ai fini della legittimita' costituzionale delle disposizioni, si evince anche dal recente arresto della Corte Costituzionale n. 189/2012. In tale pronuncia e' stata scrutinata la legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010 n. 15 che stabilisce, per quanto concerne i costi del personale, le seguenti misure: [...] "d) alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione di cui alla lettera c) [secondo la quale: «per il quadriennio 2010-2013 non si da' luogo a contrattazione collettiva per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per l'aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l'erogazione di un'indennita' di vacanza contrattuale per il 2010 o per eventuali forme previdenziali o assicurative»], saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto». La norma e' stata posta in contestazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per asserito contrasto con l'art. 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo il quale il «blocco» delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo «senza possibilita' di recupero», disposizione che, come tale, detterebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica travalicato dalla Provincia autonoma. Trattasi per l'appunto di taluno dei vari meccanismi di blocco stipendiale temporaneo del pubblico impiego introdotti dal D.L. 78/2010 e che in questa sede vengono contestati con specifico riferimento al diverso comma 21 del medesimo art. 9; per altro lo stesso art. 9 comma 21 contiene simmetrica disposizione per quanto concerne gli adeguamenti di cui all'art. 24 della L. n. 448 del 1998, non contestata dai ricorrenti. La Corte, nel fare salva la disposizione della Provincia autonoma di Bolzano, ha stigmatizzato una erronea interpretazione del parametro interposto di legittimita' costituzionale, evidenziando che, una lettura conforme alla ratio legis e immune da palese irragionevolezza dell'art. 9 comma 17 del d.l. n. 78/2010, impone di considerare che "il legislatore ha inteso evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione («non si da' luogo [...] alle procedure contrattuali») possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012. L'uso, da parte del legislatore statale, dell'espressione «senza possibilita' di recupero» costituisce indice sicuro della ratio legis di evitare che la contrattazione collettiva successiva al 2012 possa riguardare anche gli anni 2010-2012, attribuendo ai dipendenti gli stessi benefici economici non goduti in tale triennio". In pratica, per detta fattispecie, la Corte Costituzionale ha considerato non irragionevole una compressione temporalmente limitata delle dinamiche retributive, con l'ulteriore precisazione che gli importi tagliati (per tali intendendosi esclusivamente le somme non corrisposte negli anni di blocco) non potessero essere oggetto di ricontrattazione ex post, senza per contro che detto blocco ripercuota i suoi effetti pro futuro sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici che ne sono colpiti e che sono legittimamente oggetto di possibili riallineamenti. A fronte di siffatto quadro, anche della giurisprudenza costituzionale, ritiene il collegio non manifestamente infondata la censurata violazione degli artt. 3, 36, 97 della Costituzione da parte del disposto dell'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010, in particolare nella sua efficacia permanente oltre che, vieppiu' nella sua permanenza, discriminatoria e regressiva che la rende contraddittoria rispetto alle finalita' dichiaratamente temporanee ed emergenziali della norma. Infatti, alla luce del pregresso meccanismo biennale delle progressioni stipendiali, il congelamento delle progressioni per un triennio puo' teoricamente colpire taluno per due volte (chi matura scatti o classi al primo e terzo anno) e tal altro per una sola (chi li matura al secondo). Sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione un ulteriore ed autonomo profilo di vulnus deriva dal meccanismo individuato per quantificare i tagli. E' noto che la progressione per classi ha una incidenza maggiore in relazione alle fasce retributive piu' basse; le classi infatti si articolano in voci percentuali dello stipendio tabellare annuo lordo e si quantificano in percentuale variabile da un massimo dell'8%, applicabile alle classi piu' basse e quindi per definizione alla retribuzioni piu' basse, a un minimo del 2,5%, applicabile alle classi, e quindi alle retribuzioni, piu' elevate. L'uniforme e indiscriminato blocco delle "classi" generalmente intese comporta dunque inevitabilmente che la perdita economica piu' pesante, anche in termini di importo nominale oltre che di incidenza sulla retribuzione, viene addossata ai soggetti che hanno la retribuzione tabellare gia' piu' bassa; evidente e' la disparita' non solo tra categorie (quali i pubblici dipendenti per i quali il "blocco", anche nella ricostruzione normativa operata dal giudice delle leggi, non puo' protrarsi al di fuori del triennio di pertinenza), ma addirittura all'interno della stessa categoria, colpita permanentemente in forma disparitaria e persino regressiva. Le evidenziate disparita', come gia' ricordato con le parole della Corte, non sono ascrivibili a mere disparita' in fatto ma sono l'effetto principale e strettamente consequenziale della scelta dello strumento dei tagli lineari degli stipendi per fini di contenimento della spesa pubblica, con le connesse caratteristiche strutturali di tensione con i valori costituzionali, ed in particolare con i principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza. Esse palesano, a giudizio del collegio, la non manifesta infondatezza delle dedotte censure di legittimita' costituzionale, in particolare con riferimento all'art. 3. L'assetto normativo cosi' creatosi stride anche con l'art. 36 della Costituzione, finendo per cronicizzare e rendere fisiologica una disparita' retributiva a parita' di mansioni ed anzianita' effettiva; sempre la cristallizzazione delle disparita' contrasta infine con il canone dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione enunciato dall'art. 97 della Costituzione. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, il TAR solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 marzo 2010 n. 78, come convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, per contrasto con gli artt. 3, 36, 97 della Costituzione, secondo i profili e per le ragioni sopra indicate, con sospensione del giudizio fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79 ed 80 del c.p.a. ed art. 295 c.p.c. Riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalita'.
P. Q. M. Riunisce i ricorsi in epigrafe. Visto l'art. 23 della L. 11.3.1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art 9, comma 21 del d.l. 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010 n. 122 in relazione agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte Costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Torino nelle camere di consiglio del giorno 28 giugno - 12 luglio 2012. Il Presidente: Balucani L'Estensore: Malanetto