N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 agosto 2012

Ordinanza del 24 agosto  2012  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il  Piemonte  sui  ricorsi  riuniti  proposti da  Braja
Eugenio Mario ed altri contro Universita' degli studi  di  Torino  ed
altri. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Misure  urgenti  in  materia  di
  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitivita'   economica   -
  Contenimento  della  spesa  in  materia  di  pubblico   impiego   -
  Dipendenti pubblici (nella specie, professori ordinari,  professori
  associati e  ricercatori)  -  Previsione  che  le  progressioni  di
  carriera, comunque denominate, disposte negli  anni  2011,  2012  e
  2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini  esclusivamente
  giuridici - Lesione del principio di uguaglianza -  Violazione  del
  principio di retribuzione proporzionata ed  adeguata  -  Violazione
  del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21. 
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97. 
(GU n.49 del 12-12-2012 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza sui ricorsi  riuniti  numero
di registro generale 1036, 1037, 1038 del 2011, proposti da: 
        BRAJA Eugenio Mario, CIANCIO Claudio, CARABELLI  Anna  Maria,
FRAQUELLI Giovanni; GHINETTI Paolo Carlo Domenico, CASALONE  Giorgia,
AFFERNI Raffaella,  CERUTTI  Stefania,  SPINELLI  Gianfranco,  TADINI
Marcello, BAICI Eliana, BONA Gianni, MEO  Claudia,  CASSONE  Alberto,
BELLONE Simonetta, BONDONIO Daniele, MASOERO  Aldo,  SANTORO  Claudio
Ventura, GRANDE Elisabetta, ALBANO Emanuele, SONEDDA Daniela, CASADIO
Caterina, MENOZZI Anna, PETRI Antonella,  TORAZZO  Annamaria,  CARINI
Rita, PUSTIANAZ  Marco,  LOTITO  Gianna,  DIANZANI  Umberto,  STRATTA
Piero, RINAUDO  Caterina,  VOLA  Paola,  TRIVERO  Paolo,  MASTROIANNI
Michele, PRAT Maria Giovanna, CAMPRA Maura, LOMBARDI Franco, DEMARCHI
Danilo, REGRUTO TOMALINO Diego, BALLATORE Enrico,  ALBERTENGO  Guido,
BARATELLA  Paola,   ANTONELLI   Dario,   ATZENI   Eleonora,   AGNELLO
Michelangelo, BADINI  Claudio  Francesco  Luigi,  ANDRIANOPOLI  Laura
Maria,  MASTROGIACOMO  Luca,  MAISANO  Domenico  Augusto   Francesco,
FERRARO Carlo Vincenzo, BELFORTE Gustavo, BARPI Fabrizio,  BISTAGNINO
Luigi, BONANI Fabrizio, BEDRONE  Riccardo,  BENSO  Alfredo,  BANCHERO
Mauro, BARRESI Antonello, BIANCO Gennaro, BIAMINO Sara, BONA Basilio,
BOTTO Daniele, BORRI BRUNETTO Mauro, BOSCO Francesca, CHIAMPO Fulvia,
BUZZACCHI Luigi, CARBONE Vincenzo Ilario,  VITALE  BROVARONE  Chiara,
BONGIOVANNI Roberta Maria, BRUNO Giorgio, BADAMI Marco, BOCCA  Pietro
Giovanni, CHIAIA Bernardino, BERTAGNOLI Gabriele,  CASALINO  Lorenzo,
CHIESA Sergio,  CARULLO  Alessio,  CARENA  Andrea,  PELLEREY  Franco,
BARALIS Elena Maria, CANALE Massimo, CANUTO  Enrico,  CANEPARO  Luca,
CARPANETO Enrico, CALDERA Carlo, CAMPAGNOLI Elena, CAMPORESI Roberto,
CHIANDUSSI Giorgio,  CASNATI  Gianfranco,  COSCIA  Cristina,  CARLINI
Enrico, CERAVOLO Rosario, CORNETTI Pietro,  CIMINIERA  Luigi,  CERONE
Vito, CORNAGLIA Paolo, CASU  Mario  Roberto,  CARRERA  Erasmo,  ROMEO
Giulio, CHIASSERINI Carla Fabiana, CASETTI Claudio Ettore,  CIARDELLI
Gianluca, D'ALFIO Nicolo', CURA' Francesca Maria, PRONELLO  Cristina,
DELLAPIANA Elena, CUNEO Cristina, DAMERI Annalisa, COSTANZO  Giovanni
Antonio, CHIADO' PIAT Valeria,  MONTACCHINI  Elena  Piera,  DE  PAOLI
Orio, DONGIOVANNI Claudio, CAVATORTA Maria  Pia,  CARUSO  Sebastiano,
DAGHERO Dario, CROSET  Pierre  Alain,  DE  MARCHI  Andrea,  DEMARTINI
Claudio Giovanni, FANTILLI Alessandro Pasquale, DIANA  Marco,  FRANCO
Walter, FERRARESI Carlo, DONATI GUERRIERI Simona, FASANA  Alessandro,
FAGNANI Fabio, DI SCIUVA  Marco,  FINO  Paolo,  GARDA  Emilia  Maria,
FIORILLI Sonia  Lucia,  FERRERO  Franco,  FERLAUTO  Michele,  GALETTO
Maurizio, FRANCESCHINI Fiorenzo, DE PIERI Filippo, BERTANI  Cristina,
FILIPPI Marco, DE MAIO Marina, GAUDINO Roberto, FERRERO Valter, FORNI
Elisabetta, DE GIORGI Claudia, GRAGLIA Roberto, GIACCONE Paolo, GRECO
Cosimo, GHIONE Giovanni, GIORDANO Luca, GIORCELLI Ermanno,  GARIBALDI
Luigi, DE ROSSI Antonio Attilio, FINO Debora, GOANO Michele,  FIRRONE
Christian Maria, GOZZELINO Giuseppe, GRIMALDI Sabrina, IULIANO  Luca,
TARAGNA Michele, INDRI Marina, GUGLIERI  Giorgio,  MARSILIO  Roberto,
INVERNIZZI Stefano, GRIVET TALOCIA Stefano,  SARACCO  Guido,  LAVAGNO
Luciano,  MAFFIODO  Daniela,  LOMBARDI  Guido,   LANCELOTTI   Sergio,
MINETOLA  Paolo,  IUSO  Gaetano,  LAFACE  Pietro,  CANTAMESSA  Marco,
MARCHESE  Franco,  GUARDAMAGNA  Laura  Antonietta,  MAZZARINO  Italo,
KNAFLITZ Marco, MARZANO Mario Rocco, MARINO Francesco, MALAN  Stefano
Alberto,  MELE  Caterina,  MAIO  Ivano  Adolfo,   MANDRACCI   Pietro,
MARCHESIELLO Stefano, MARMO  Luca,  MONDINI  Giulio,  MAURO  Stefano,
MITTICA Antonio, SPESSA Ezio, MILLO Federico, NELVA Riccardo,  MOGLIA
Giuseppe, MANNI Valentino, SAVOLDI Laura, MILANESE  Daniel,  LEONARDI
Emilio,  MELLIA  Marco,  PAGGI  Marco,  PAGLIOLICO  Simonetta  Lucia,
MELLANO Paolo, MUSSO Emilio, DE STEFANO Alessandro, NUCCIO  Patrizio,
MESIN Luca, NOVELLO Giuseppa, MONTUSCHI Paolo,  PIROLA  Marco,  VERDA
Vittorio, PERRONE Guido, ORTA Renato,  OCCELLI  Chiara  Lucia  Maria,
PALMA  Riccardo,   BONELLI   Barbara,   RAFFA   Francesco   Antonino,
MONTRUCCHIO Bartolomeo, PAVESE Matteo, RAPARELLI Terenziano, BIGNARDI
Cristina, MUNAFO'  Maurizio  Matteo,  ASINARI  Pietro,  SUBBA  Fabio,
GRAZIANO Mariagrazia, MUTANI Guglielmina, GASTALDI Laura,  PASTORELLT
Stefano, PASTORELLI Michele  Angelo,  PANDOLFI  Miriam,  BORCHIELLINI
Romano,  PASTRONE  Dario   Giuseppe   Marcello,   PANDOLFI   Luciano,
PIANTANIDA  Paolo,  BARBATO  Giulio,  NOTARPIETRO  Riccardo,  FERRARI
Alessandro, D'AMBROSIO Stefano,  QUENDA  Rita,  ROSALBINO  Francesco,
RAVAZZI Piercarlo, RIVOIRA Silvano, PICCOLO Elio, RECUPERO  Vincenzo,
RUO ROCH Massimo, RISSO  Fulvio  Giovanni  Ottavio,  CATANIA  Andrea,
QUAGLIA Giuseppe, RAGUSA Carlo Stefano, REPETTO  Maurizio,  RICCIARDI
Carlo, RONDI Laura,  CAMBINI  Carlo,  ROGGERO  Marco,  RIVOLO  Paola,
GIORGIS Fabrizio, CAROSSO Giancarlo, RAFELE Carlo, MORISIO  Maurizio,
ROGGERO Costanza, GOLA  Muzio,  ROSSI  Fausto,  IOTTI  Rita  Claudia,
FIRRAO Donato, SQUILLERO Giovanni,  SANCHEZ  SANCHEZ  Edgar  Ernesto,
MISUL Daniela, RUGGERI Bernardo,  LAMBERTI  Fabrizio,  SANNA  Andrea,
SETHI Rajandrea Sing, CAPPELLUTI Federica, SANTANGELO Marco,  SANSOE'
Claudio,  ROSSO  Michela,  CURRI  Vittorio,  MARINI  Paola,  ROSSETTO
Massimo, ROSCELLI Riccardo, SASSI Guido, RUNDO Massimo, SALVO Milena,
SARALE Marcella, PERETTI Gabriella, RUSSO  Nunzio,  REVELLI  Roberto,
MANGOSIO Marika,  DAVICO  Pia,  SORLI  Massimo,  DE  BERNARDI  Mauro,
SPIRITO Francesco, BIANCO Andrea, ZUCCA Stefano, SMEACETTO  Federico,
SILVI Chiara, SETTINERI Luca, POGGIOLINI Pierluigi,  NEIROTTI  Paolo,
SPECCHIA Vito, SPECCHIA Stefania,  SPANO'  Antonia  Teresa,  SCELLATO
Giuseppe, SERRA Valentina,  SISTO  Riccardo,  SERRA  Angelo,  TORCHIO
Marco Filippo, GARRONE Edoardo, GILLI Marco, TORCHIANO Marco, CORINTO
Fernando, LO RUSSO Stefano, ONIDA  Barbara,  GOMEZ  SERITO  Maurizio,
VALPREDA Fabrizio, GEOBALDO Francesco,  LACIDOGNA  Giuseppe,  TALIANO
Maurizio, TILLI Paolo,  TAGLIAFERRO  Alberto,  PERBOLI  Guido,  ROCCA
Vera, VIBERTI  Dario,  VALLAN  Alberto,  VALENTE  Silvio,  ROSSIGNOLO
Cristiana,  VOGHERA  Angioletta,  TORDELLA  Daniela,  STIEVANO   Igor
Simone, UGUES Daniele, ROSSO Mario, TEPPATI Valeria, VAUDETTI  Marco,
MINUCCIANI  Valeria,  STARICCO  Luca,  TRISCIUOGLIO   Marco,   SURACE
Cecilia, TADEI Roberto Mario Francesco, MEO Michela,  BOMPARD  Ettore
Francesco, TENCONI Alberto, TAMBORRINO Rosa Rita Maria, SONZA  REORDA
Matteo,  AJOMONE  MARSAN  Marco  Giuseppe,  VISINTIN  Monica,  VAGATI
Alfredo, VENTURA Giulio, ZORZI Ferruccio, PIERACCINI  Sandra,  CARLIN
Antonio, BERRONE Stefano, ZAMBONI Maurizio, NAPOLI Roberto, VALABREGA
Paolo, DEFLORIO Francesco Paolo, UBERTALLI Graziano,  SPRIANO  Silvia
Maria, VERNE' Enrica, ZECCHINA  Riccardo,  MONTORSI  Arianna,  ZANINO
Roberto,  VELARDOCCHIA  Mauro,  FRANCIA  Carlotta,   MONDIN   Marina,
BRUNETTA Grazia, DALLA CHIARA Bruno, BLENGINI Giovanni Andrea,  CARDU
Marilena,  BAZZANELLA  Danilo,  SCAVINO  Giorgio,   CINA'   Giuseppe,
MONTANARI Guido, RAVAGNATI Carlo,  MALCOVATI  Silvia,  CALI'  QUAGLIA
Michele, ROMEO Emanuele, BARBIERI  Carlo  Alberto,  MONCALVO  Enrico,
SALMI Alessandro, BANJANIN  Ljiljana,  ALBERTONE  Manuela,  ANSELMINO
Mauro,  MAGNEA  Lorenzo,  CAVALLO  Federica,  ARESE  Marco,   BARBERI
SQUAROTTI Giovanni, ABOLLINO Ornella, ARZARELLO Ferdinando,  AVAGNINA
Paolo, BARATTA Mario, ACCORNERO  Paolo,  BERGERO  Domenico,  BACCARIN
Stefano, BERTO Silvia, BIOLATTI Bartolomeo, BECCARO  Gabriele,  BENNA
Piera, RUGGIERO Matteo, BONA Edoardo, BERTOLINO  Cristina,  BERTOLINO
Marta,  BASSO  Enrico,  FERRERI  Silvia,  GRAZIADEI  Michele,  BALCET
Giovanni, BERTOLDO Ugo, BOTTA  Roberto,  BERRUTO  Gaetano,  BERTOLINO
Luca,  BANCHE  Giuliana,  BATTAGLINI  Luca   Maria,   BIANCO   PREVOT
Alessandra, BIANCHI Silvio Diego, BUSSOLINO Federico  Luigi  Candido,
BELLIGNI Eleonora, BELLIGNI Silvano, CADOPPI Paola,  BRUSSINO  Luisa,
BORRA Danielle, BOVIO Giovanni, CAGNASSO Aurelio, BRESCIANI  Stefano,
BARGONI Alessandro, GILLI Giorgio, CARRARO Elisabetta, BONO  Roberto,
BORDIGA Silvia, BORGHI  Luciana,  BORGOGNO  MONDINO  Enrico  Corrado;
BOTTA Elena, BOCCUTI Anna, BUCCA Caterina,  BIGNANTE  Elisa,  CANDELO
Elena, BRACH DEL PREVER Elena Maria, BARA  Bruno  Giuseppe  Giovanni,
CARDANO  Mario,  CARRASCON  GARRIDO  Guillermo  Jose',  CALZA  Paola,
CAMUSSI Giovanni, ANDINA Tiziana, CONTESSI Gianni, CARLOTTI  Edoardo,
CALVO Angela, BUFFO  Annalisa,  CHIURAZZI  Gaetano,  CAPUCCHIO  Maria
Teresa, BOLLO Enrico, CONSOLE Sergio, ALUFFI Roberta, CONTINI  Dalit,
DANIELE Pier Giuseppe, CARULLI Daniela, CAVALLARO Cristina,  CALOGERO
Raffaele  Adolfo,  CARPANELLI  Francesco,  CERVETTI  Ornella,  CINATO
Lucia, CAVALLO Franco,  CIRAVEGNA  Daniele,  CHIAVAZZA  Paola  Maria,
CASALEGNO  Cecilia  Giuliana  Nicoletta,  CASSARDO  Claudio,   CAROTA
Cinzia, CONCILIO Carmelina, CAROSSO Andrea, DELFINO Massimo, COSTELLI
Paola, TORDELLA Piera Giovanna,  DEGANELLO  Mario,  DAMILANO  Marina,
CUFFINI  Annamaria,  CAVICCHIOLI  Silvia,   CUGNO   Anna,   PAVANELLI
Giovanni, DE LORENZI Valeria, DE POPOLO  Concetto  Salvatore,  FABBRI
Debora, FERRARI Stefano, DURELLI Luca, DOLCI Paola, DRUETTA  Ruggero,
FAVOLE Adriano, COSTA Marcella, DE BLASI Pierpaolo, FARRI Alessandro,
FABRIZIO Enrico, FRAIRIA Roberto, FINO Anna Maria, FORTINA  Riccardo,
BERRA Mariella, FRIEDRICH Gerhard Anton, BARRERA Giuseppina, FERRETTI
Carlo, FERRINI Francesco Maria, CAPRIOGLIO  Nadia,  GARBIERO  Sergio,
GAFFURI Laura, GALLICE Andrea Pier Giovanni, GONTHIER Paolo,  GIRARDI
Carlo,  GINO  Sarah,  GATTIGLIO  Marco,  GOBETTO  Roberto,   GIORGINO
Vincenzo Mario Bruno, GARIGLIO Bartolomeo,  FERROGLIO  Ezio,  CAIELLI
Mia, GAY Paolo, BURACCO Paolo, GENRE Andrea,  FUSCONI  Anna,  GINEPRO
Marco Maria, GIOVANNOLI Cristina,  BAGGIANI  Claudio,  GIANINO  Maria
Michela, SILIQUINI  Roberta,  GARELLI  Franco,  FRONTICELLI  BALDELLI
Carlomaria, LICCI Giorgio, LEVRA Umberto, LUCARDA  Nazzareno,  MACCHI
Elisabetta, PONZIO Patrizia, MERLONE Ugo, CRUPI  Vincenzo,  LANFRANCO
Fabio,  GUARALDO  Alberto,  LENZI  Massimo,  LAMBERTI  Carlo,   LEMMA
Patrizia, LEONE Rosina, LEONESI Barbara, DI RENZO Mariaflavia,  MUSSO
Tiziana, SACERDOTE Laura Lea,  MASSAGLIA  Silvano,  MARTONE  Corrado,
MARELLO Carla, PERRELLI Franco, PULCINI Virginia, FURIASSI  Cristiano
Gino, MARELLO Enrico, BORGNA Paola, MARIANI  Anna  Marina,  MARCHISIO
Marina, MANNELLI Alessandro, GREGO  Elena,  MANDRAS  Narcisa,  FABBRI
Franco, ROMERO  Alessandra,  MANZI  Luca  Maria,  CULASSO  Francesca,
GIUSTETTO  Maurizio,  MARTIGNANI  Eugenio,  JAWORSKI  Krystyna  Roza,
PACELLI Lia, VERCELLONE Federico, MASERA Massimo, CAMANDONA  Michele,
VINCENTI  Leila  Maria  Teresa,  MATTIODA  Enrico,  MIMOSI   Antonio,
MIOLETTI Silvia, CASCIO Paolo, MILANI Matteo, MALTESE Enrico, TARAGNA
Anna Maria, VARALDA Paolo, MATTONI Mario,  MINERO  Claudio,  MOGNETTI
Barbara,  MERIGHI  Adalberto,  PAISSA  Paola,   MINOTTA   Gianfranco,
MIGLIORE Ernesto,  MERLINO  Chiara,  FERRARO  Guido,  MAURINO  Valter
Sebastiano, AJANI Gianmaria, MONTAROLO Pier Giorgio, ORAZI  Veronica,
MASTROMARINO  Anna,  GIORDANO  Manuela,  BADINO  Paola,  NOVO  Erica,
MORELLO Riccardo, PALUMBO  Antonio,  ODORE  Rosangela,  MORI  Andrea,
PALTRINIERI Elisabetta, CAMPAGNA Sandra  Maria,  PICH  Achille,  NASO
Irma, NOSENZO Antonio, NAY Laura, PAGLIARO Pasquale,  PENNA  Claudia,
TROSSARELLI  Gian  Franco,  MENCARINI  Letizia,  OBERTO   Alessandra,
RAMENGHI Ugo, NEBBIA Carlo, BOUNOUS Giancarlo, GUIDONI Silvia,  PEANO
Cristiana,  SACCO  Giovanni,  POZZATO  Gian  Luca,   PIZZO   Antonio,
PANZANELLI Patrizia, PONTREMOLI Alessandro Piero Mario, PAVONE Marisa
Rosalba,  DALMASSO  Paola,  PRENESTI  Enrico,  PIZZIMENTI   Stefania,
BRUSCHI Barbara, PERISSINOTTO  Alessandro,  PIA  Patrizia,  PELISSERO
Alberto, PARETI Germana, OCHSE Elana, PIERVITTORI  Rosanna,  MACCARIO
Daniela, PALESTRINI Claudia, ROLANDO Antonio, RAVAZZI Stefania, COMBA
Antonella Serena, OLIVERO Giorgio, RONCO Giovanni, GARNERO  Gabriele,
NICODANO  Giovanna,  ROLLA  Giovanni,  PRONO  Franco,  MARTIRE  Luca,
GILETTI Anita Silvietta, NEBBIA Patrizia, PAGLIERO  Mario,  COLOMBINO
Ugo, PORTA Massimo,  PAROLA  Maurizio,  RICHIARDI  Matteo  Guido,  DI
GIOVANNI  Marco,  GALLIO  Mauro,  RASERO  Roberto,  ADENZATO   Mauro,
RAINOLDI Alberto, ROBUTTI Ornella, POLI Valeria, RICCA Davide,  RUBBO
Marco, MAGNALDI Giuseppina, ROSSI Ferdinando, BOTTERO  Maria  Teresa,
MICHELETTI Leonardo, DALMAS Davide, MANETTI Beatrice, SACCHI Roberto,
MICALIZIO  Roberto,  CISI  Maurizio,  BIANCONE  Paolo,  ROSSI  Guido,
SARACCO Giorgio Maria,  CHARRIER  Lorena,  MARTIN  CABRERO  Francisco
Jose', SALIO Chiara, DEL BOCA Daniela, SCHIAVONE Achille,  DEVICIENTI
Francesco  Serafino  Michele,  ROSSI  Mariacristina,  SERENO   Paola,
PALLANTE Francesco, ARDITO Rita  Debora  Bianca,  MASTROPAOLO  Alfio,
RONCAROLO  Franca,  CALLIANO  Oreste,  DE  VINCENTIIS  Paola,   ISAIA
Eleonora, ROVERA Cristina, VALSANIA Maurizio, SASSOE' POGNETTO Marco,
VARESE Erica, GUIZZI Febo, KATELHOEN Peggy, DAMBROSIO Walter, BELLUSO
Elena,  SEMBENELLI  Alessandro,  SACCHI  Paola,  BELLUATI  Marinella,
SILVESTRO Leandra, MIGNONE Gianni, BIANCONE  Luigi,  SPATARO  Stefano
Giovanni, REGINATO Mauro, SCUTERA Sara Agata Caterina,  ZUCCA  Mario,
TAVERNA Daniela, DEFILIPPI Paola, GIRLANDA Mariangela, SPADARO Davide
Carmelo, ADAMI Esterino,  MARTELLI  Aurelia,  FUBINI  Bice,  UGLIENGO
Piero,  PREGLIASCO  Marinella,  SCARPA  Raffaella,  GIOVANDO   Guido,
RAINERO  Christian,  ZELANO  Vincenzo,  TROTTA  Francesco,  VIVARELLI
Maurizio, CORBINI Amos, MINUTELLA Vincenza, VIASSONE Milena,  TARDIVO
Giuseppe, DOVESI Roberto,  VARALLO  Franca,  TULLIO  Viviana,  MONACO
Vincenzo, ROERO Clara Silvia, LUCIANO  Erika,  TAMPELLINI  Marco,  RE
Giovanni, TARDUCCI Alberto, FERRERO  Giovanni  Battista,  MAFFIOLETTI
Anna, PAPA  Elena,  BENEDETTO  Chiara,  VENTURINI  Alessandra,  COZZO
Paolo, MILANI  Lorena,  MAGGIORA  Marco,  BENFRATELLO  Luigi,  PAROLA
Alberto,  PONZETTO  Carola,  CREPALDI  Tiziana,   TONACHINI   Glauco,
TIROCCHI Simona, GALLINA Maria  Adelaide,  VANOLO  Alberto,  VERCELLI
Alessandro,  VENTURINO  Ezio,  MORANDINI  Maria  Cristina,  ZANUTTINI
Roberto, MASSAGLIA Stefano, VERZE' Laura, ZEME Sergio Mario Giovanni,
ZAMBELLA Domenico, SALIZZONI  Roberto,  VOLTOLINI  Alberto,  PANGALLO
Maria Consolata, VERCELLIN Ermanno,  ZEPPA  Giuseppe,  PEANO  Andrea,
PASSERIN  D'ENTREVES  E  COURMAYEUR  Pietro,  VISCARDI  Guido,  ROLFO
Franco, ZARA Gian Paolo, ZOCCARATO Ivo, GAUNA Chiara, NOSARI Sara, LO
PRESTI Anna, MELIGA Valter Roberto, FEDELI  Carlo  Mario,  VENTURELLO
Paolo, DI TOMMASO  Maria  Laura,  PEROTTO  Silvia,  GUNETTI  Daniele,
PICARDI Claudia, MIRETTI Silvia, PORPORATO Marco,  FERRONE  Vincenzo,
TARENZI Luisella, TERRAROLI Valerio, VIOLANTI Donata, MICALELLA  Dina
Lucia, CATALDI Silvio, MUSSANO Federico  Davide  Costantino,  BERUTTI
Elio, SCHIERANO Gianmario, BASSI Francesco, LINGUA Graziano,  CAROSSA
Stefano Maria, BRUNO Francesco, CONTI Maria  Clara,  rappresentati  e
difesi dall'avv.to Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto  presso
l'avv.to Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, 40; 
    Contro Universita' degli studi di Torino, Politecnico di  Torino,
Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro",  in
persona dei rispettivi Rettori pro tempore,  rappresentati  e  difesi
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in  Torino,  corso
Stati Uniti, 45; 
    Ministero  dell'Istruzione  dell'Universita'  e  della   Ricerca,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in  persona  dei  rispettivi
Ministri pro tempore, non costituiti; 
Per l'annullamento quanto al ricorso n. 1036 del 2011: 
    Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, nella qualita'  di
professori ordinari, professori associati e ricercatori  universitari
in servizio presso l'Universita' di Torino a percepire gli incrementi
stipendiali conseguenti alla progressione del  trattamento  economico
per scatti e classi di stipendio con riferimento a tutta l'anzianita'
maturata e maturanda; 
    Nonche'  per   la   condanna   del   Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e dell'Universita' di  Torino  al  pagamento  in  favore  dei
ricorrenti della somma di cui sopra, oltre agli interessi  legali  ed
alla maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria. 
Quanto al ricorso n. 1037 del 2011: 
    Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, nella qualita'  di
professori ordinari, professori associati e ricercatori  universitari
in  servizio  presso  il  Politecnico  di  Torino  a  percepire   gli
incrementi stipendiali conseguenti alla progressione del  trattamento
economico per scatti e classi di stipendio con  riferimento  a  tutta
l'anzianita' maturata e maturanda; 
    Nonche'  per   la   condanna   del   Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e dell'Universita' di  Torino  al  pagamento  in  favore  dei
ricorrenti della somma di cui sopra, oltre agli interessi  legali  ed
alla maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria. 
Quanto al ricorso n. 1038 del 2011: 
    Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, nella qualita'  di
professori ordinari, professori associati e ricercatori  universitari
in servizio presso l'Universita' del Piemonte Orientale  a  percepire
gli  incrementi  stipendiali  conseguenti   alla   progressione   del
trattamento  economico  per  scatti  e  classi   di   stipendio   con
riferimento a tutta l'anzianita' maturata e maturanda; 
    Nonche'  per   la   condanna   del   Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e dell'Universita' di  Torino  al  pagamento  in  favore  dei
ricorrenti della somma di cui sopra, oltre agli interessi  legali  ed
alla maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria. 
    Visti i ricorsi e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'Universita'  degli
studi di Torino, del Politecnico di  Torino  e  dell'Universita'  del
Piemonte Orientale - Sede di Vercelli; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  28  giugno  2012  la
dott.ssa Paola Malanetto e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    I  ricorrenti,  professori  ordinari,  professori   associati   e
ricercatori universitari presso le Universita' resistenti hanno adito
questo  TAR  contestando  l'applicazione,  nei  loro  confronti,  del
disposto dell'art. 9 comma 21 del D.L. 31.5.2010, n.  78,  convertito
con modificazioni nella L. 30.7.2010 n. 122. 
    In  via  principale  chiedono  i  ricorrenti  accertarsi  che  la
disposizione, in quanto riferita al personale  non  contrattualizzato
che  fruisce  di  un  meccanismo  di  progressione  automatica  degli
stipendi, non e' loro applicabile; in subordine, ove la  disposizione
fosse ritenuta loro applicabile, contestano sotto plurimi profili  la
legittimita' costituzionale della norma. 
    Ritiene il collegio  la  prospettata  questione  di  legittimita'
costituzionale rilevante e non manifestamente infondata. 
    Quanto alla rilevanza non puo' accedersi all'opzione  ermeneutica
proposta in ricorso in via principale,  secondo  la  quale  l'art.  9
comma 21  del  D.L.  n.  78  del  2010  non  sarebbe  applicabile  ai
ricorrenti. 
    L'art. 9 comma 21 del D.L. 31.5.2010 n. 78 statuisce che "per  le
categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. 30.3.2011, n. 165
e  successive  modificazioni,  che  fruiscono  di  un  meccanismo  di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012, 2013 non
sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti  di
stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per  il  personale  di
cui all'art. 3 del decreto  legislativo  30  marzo  2011,  n.  165  e
successive  modificazioni  le  progressioni  di   carriera   comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". 
    Secondo la prospettazione principale di cui al ricorso  la  norma
non sarebbe applicabile alla categoria di appartenenza  poiche',  pur
trattandosi di pubblici dipendenti non  contrattualizzati  che  hanno
goduto di meccanismi di progressione  stipendiale  automatica,  detta
progressione non potrebbe  piu'  definirsi  automatica  in  forza  di
successive evoluzioni  normative.  In  particolare  l'invocato  nuovo
assetto normativo e' stato da ultimo dettato dalla L. 30.12.2010,  n.
240, il cui art. 6 comma 14 prevede, tra l'altro, che "i professori e
i ricercatori sono tenuti a presentare una  relazione  triennale  sul
complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di
cui agli articoli 36 e 38  del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382.".
Suddetta relazione diviene presupposto in fatto  per  valutazioni  di
professionalita',  le   quali   a   loro   volta   possono   incidere
sull'effettiva assegnazione delle progressioni retributive. 
    Gia' il D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito in L. 9.1.2009 n.  1,
aveva previsto l'introduzione di valutazioni di merito in connessione
con gli scatti  biennali,  a  partire  dall'1.1.2011.  La  successiva
citata L. n.  240  del  2010  avrebbe  dunque  mantenuto  tale  nuovo
impianto normativo con identica decorrenza. 
    Puntualizza tuttavia immediatamente il medesimo art. 6  comma  14
della L. n. 240 del 2010, invocato in ricorso: 
        "fermo restando quanto previsto in materia dal  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122.". 
    Inoltre l'art. 8 della legge n. 240 del 2010 demanda l'attuazione
delle complessiva revisione del  trattamento  economico  dei  docenti
universitari,  con  particolare  riferimento  ai  docenti   gia'   in
servizio, all'adozione  di  un  regolamento  di  delegificazione.  Il
regolamento  e'  intervenuto  con  il  d.P.R.  15.12.2011,  n.   232,
pubblicato sulla G.U. 9.2.2012, n. 33; esso, all'art. 2 comma 2,  nel
disciplinare la cadenza delle progressioni  economiche  conformemente
alla legge, rinnova espressamente la  salvaguardia  della  disciplina
dettata dall'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010 nel  suo  complesso.
Precedentemente anche il D.M. 21 luglio 2011, n.  314  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca era intervenuto  in
materia (con particolare riferimento  alla  regolamentazione  appunto
delle  valutazioni  di   professionalita'),   sempre   salvaguardando
espressamente quanto disposto dal D.L. n. 78/2010. 
    Pare in definitiva al collegio che,  a  prescindere  dall'attuale
qualificazione come automatico o meno del  piu'  recente  sistema  di
progressione stipendiale applicabile alla categoria  ed  in  fase  di
progressiva attuazione, al momento di entrata in vigore del  D.L.  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, antecedente alla L.  30.12.2010,  n.  240,  esso
fosse certamente automatico  e  come  tale  non  potesse  che  essere
annoverato dal legislatore nell'alveo  applicativo  della  contestata
disposizione; successivamente il legislatore si e'  fatto  carico  di
fare espressamente salva l'applicazione  ai  professori  universitari
dei "blocchi" e "tagli" stipendiali dettati dal D.L. 78/2010  art.  9
comma 21 nella sua interezza, nonostante le modifiche in corso  della
complessiva disciplina di contesto,  ribadendo  expressis  verbis  la
scelta  di  rendere  tuttora  applicabili  suddetti  "blocchi"   alla
categoria, a prescindere della  ristrutturazione  del  sistema  delle
progressioni stipendiali. 
    Ne consegue la rilevanza, ai fini del decidere, del disposto  del
D.L. 78/2010 art. 9 comma 21. 
    Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti propongono  plurime
censure di legittimita' costituzionale avverso la norma in questione. 
    Preliminarmente il collegio deve dare atto che  la  normativa  e'
gia' stata oggetto di diverse  censure  incidentali  di  legittimita'
costituzionale, allo stato all'attenzione del  giudice  delle  leggi,
sollevate,  tra  l'altro,  con  le  ordinanze  TAR  Reggio  Calabria,
8.5.2012, n. 311 e TAR Lombardia,  sez.  IV,  15.6.2012  n.  1691.  I
giudici  remittenti   hanno   posto   in   dubbio   la   legittimita'
costituzionale della normativa in relazione agli artt. 3, 97, 53, 36,
42 della Costituzione. 
    Si riporta, per brevita', la sintesi di talune delle  ragioni  di
violazione  dei  sovra-riportati  articoli  della  Costituzione  come
letteralmente esposte nell'ordinanza del TAR Reggio Calabria  in  cui
si legge che il contestato art. 9 comma 21 si pone in  contrasto  con
la Costituzione poiche', tra l'altro: 
        "1) L'art. 3 Cost. e' violato  sia  nel  momento  in  cui  si
colpiscono in misura differenziata e piu' penalizzante i titolari  di
stipendi piu' bassi, sia nel momento in cui si introduce l'ulteriore,
ingiustificata diversita' di trattamento tra coloro che, nel triennio
di "blocco", avrebbero maturato due scatti stipendiali e  coloro  che
invece ne avrebbero maturato solamente uno. 2) Per le stesse  ragioni
deve ritenersi altresi' violato l'art. 97 Cost., sia sotto il profilo
dell'imparzialita' dell'amministrazione, sia  sotto  il  profilo  del
principio di buon andamento, dal momento che  vengono  penalizzati  i
docenti e  ricercatori  piu'  giovani,  in  pieno  contrasto  con  le
conclamate  esigenze  di  svecchiamento  del  corpo  docente   e   di
valorizzazione delle nuove risorse. Con cio', peraltro, arrecando  un
ulteriore grave vulnus alle giovani generazioni di ricercatori,  gia'
tanto penalizzate nel Paese. 3) E' altresi' violato l'art.  36  della
Costituzione,  sotto  il  profilo  della  proporzionalita'   tra   la
retribuzione e la quantita'  e  qualita'  del  lavoro  prestato,  dal
momento che tanto gli adeguamenti di cui all'art. 24 della L. n.  448
del 1998, quanto i meccanismi di progressione dello stipendio  legati
a "scatti" e "classi" sono evidentemente finalizzati ad assicurare  e
a mantenere tale proporzionalita'. 4) E' infine violato anche  l'art.
53 Cost., dal momento che il sacrificio che viene imposto ai  docenti
come ad altre categorie di pubblici dipendenti, in nome  di  esigenze
di contenimento della spesa,  rappresenta  senz'altro  una  forma  di
concorso di tali  categorie  alle  spese  pubbliche,  e  quindi  deve
rispettare tanto il principio  generale  di  progressivita'  (che  e'
violato nel momento in cui  il  blocco  degli  adeguamenti  colpisce,
nella stessa misura percentuale, tutti i docenti, a  prescindere  dal
loro  reddito)  quanto  e  soprattutto  il  principio  di   capacita'
contributiva (manifestamente violato in presenza  di  un  intervento,
come quello sulle "classi" e gli "scatti" di stipendio, che  come  si
e' visto colpisce in misura percentualmente piu'  elevata  proprio  i
titolari degli stipendi piu' bassi)." 
    L'ordinanza  del  TAR  Lombardia,   poi,   propone   censure   di
legittimita' costituzionale in relazione  alla  compatibilita'  della
normativa con gli  articoli  3,  36,  97  e  53  e  si  diffonde  con
particolare attenzione sulla violazione dell'art. 53 e  sulla  natura
sostanzialmente tributaria dei meccanismi  di  riduzione  stipendiale
cosi' introdotti. 
    Tenuto conto delle censure di illegittimita' costituzionale  gia'
sollevate da altri tribunali ritiene il collegio  di  focalizzare  la
questione, che porta  nuovamente  all'attenzione  del  giudice  delle
leggi, su di uno specifico  aspetto  oggetto  di  considerazione  nei
ricorsi,  che  si  aggiunge  e  sviluppa   quelli   gia'   ampiamente
argomentati nelle citate ordinanze, ossia gli effetti sostanzialmente
permanenti e regressivi dei disposti tagli. 
    La contestata norma, che si colloca in  un  complesso  quadro  di
contenimento emergenziale della spesa pubblica,  in  connessione  con
una congiuntura economica  sfavorevole,  non  si  limita  a  disporre
blocchi e tagli di carattere temporaneo (per altro della durata di un
triennio, in parte gia' prorogata, e dunque  particolarmente  estesa)
ma introduce  una  penalizzazione  sulle  retribuzioni  destinata  ad
incidere  permanentemente  ed   irreversibilmente   sulla   struttura
retributiva  dei  docenti  universitari  in  servizio,  con   effetti
talvolta disparati e regressivi tra gli  appartenenti  alla  medesima
categoria. 
    Recita infatti l'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010: 
        "i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012  e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e  non  danno  comunque  luogo  a
successivi  recuperi.  Per  le  categorie   di   personale   di   cui
all'articolo 3 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un   meccanismo   di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.". 
    Come osservato dai ricorrenti, pertanto, la norma, pur  collocata
in un ambito  emergenziale,  ingenera  il  permanente  effetto  della
definitiva perdita di un triennio di anzianita' non solo  in  termini
di mancata percezione degli scatti coevi (non recuperabili) ma  anche
quale azzeramento  definitivo  e  pro  futuro  di  detto  periodo  di
anzianita' ad ogni effetto economico, con una definitiva compressione
delle retribuzioni dei soggetti incisi per tutto l'arco della  futura
carriera. 
    Ritiene il collegio che la censurata violazione dell'art. 3 della
Costituzione,  per  tale  aspetto,  e  alla  luce  dei  parametri  di
valutazione propri del giudizio a  quo  si  appalesi  quantomeno  non
manifestamente infondata. 
    Inevitabilmente dei meccanismi di taglio  lineare,  quali  quelli
cosi' introdotti, per di piu' focalizzati per settore  di  lavoratori
(pubblico impiego) e ulteriormente per categoria (nel  presente  caso
docenti  universitari)  finiscono  per  indurre,   nel   contingente,
pressoche' certe disparita' di trattamento  legate  alla  casualita',
spesso anche regressiva, degli effetti. 
    Siffatto  esito,  vagliato  dal  giudice  delle  leggi  gia'   in
occasione di precedenti analoghe disposizioni normative di  carattere
emergenziale (per  altro  di  durata  minore),  nella  giurisprudenza
costituzionale e' stato talvolta valutato compatibile con il  sistema
di valori della Carta fondamentale nel loro complesso; tanto  perche'
se  ne  e'  valorizzata  appunto  la   limitata   durata   temporale,
giustificata dalla contingente emergenza economica a monte, ancorche'
non  si  sia  mancato  di  evidenziare  che,  simili   soluzioni   di
soddisfacimento delle esigenze di bilancio, si collocano al limite di
compatibilita' con i principi di uguaglianza e ragionevolezza. 
    Si legge ad esempio in Corte Costituzionale, ord. n. 299 del 1999
che, norme adottate per stringenti esigenze di recupero di equilibrio
di bilancio, possono "ritenersi  non  lesive  del  principio  di  cui
all'art. 3 della Costituzione (sotto il  duplice  aspetto  della  non
contrarieta' sia al  principio  di  uguaglianza  sostanziale,  sia  a
quello della non  irragionevolezza),  a  condizione  che  i  suddetti
sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e  consentanei
allo scopo prefisso.". 
    Ancora, in relazione ai possibili effetti "casuali" di un  blocco
annuale delle progressioni stipendiali (nella fattispecie  il  blocco
annuale di  una  progressione  biennale  colpiva,  all'interno  della
categoria, solo coloro che proprio  nell'anno  del  blocco  avrebbero
maturato il  beneficio),  la  Corte  ha  chiarito:  "va  innanzitutto
osservato  che  non  puo'   essere   condivisa   la   tesi   avanzata
dall'Avvocatura dello Stato, per la quale si tratterebbe di una  mera
disparita' di fatto, giusta la figura delineata dalla  giurisprudenza
di questa  Corte  a  partire  dalla  sentenza  n.  16  del  1960.  La
disuguaglianza denunciata non e' effetto secondario di una disciplina
che in via  principale  persegue  altri  scopi,  ma  e'  strettamente
consequenziale a  detta  normativa.  Si'  che  e'  da  effettuare  il
richiesto  vaglio  di  legittimita'  costituzionale,  alla  luce  del
principio di eguaglianza". 
    Ha quindi concluso il giudice delle leggi per l'infondatezza  nel
merito della questione poiche' la norma ivi scrutinata:  "emanata  in
un momento delicato della vita nazionale, introduce  disposizioni  di
diversa natura, tutte segnate  dalla  finalita'  di  realizzare,  con
immediatezza, un contenimento della spesa pubblica per il  1993,  nel
rispetto degli obiettivi fondamentali di  politica  economica  e  dei
vincoli derivanti dal processo di integrazione europea ... Visto  che
detti aumenti hanno periodicita' biennale, la sospensione  porterebbe
a una diseguaglianza - a seconda dell'anno di nomina del dipendente -
che per il giudice a quo non e'  giustificabile,  perche'  casuale  e
alterna. 
    Ma il rilievo non ha fondamento, perche' il "blocco", di  cui  e'
evidente il carattere provvedimentale del tutto eccezionale, esauriva
i  suoi  effetti  nell'anno  considerato,  limitandosi   a   impedire
erogazioni per esigenze di riequilibrio del bilancio, riconosciute da
questa Corte meritevoli di tutela a condizione  che  le  disposizioni
adottate non risultino arbitrarie" (Corte Costituzionale sentenza  n.
245 del 1997). 
    Una indiretta conferma del rilievo del  parametro  della  stretta
connessione  delle  soluzioni  di  taglio  lineare   degli   stipendi
prescelte con la contingenza temporalmente definita delle ragioni  di
bilancio,   ai   fini   della   legittimita'   costituzionale   delle
disposizioni,  si  evince  anche  dal  recente  arresto  della  Corte
Costituzionale n. 189/2012. In tale pronuncia e' stata scrutinata  la
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d),  della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010 n. 15  che
stabilisce, per quanto concerne i costi del  personale,  le  seguenti
misure: [...] "d) alla ripresa della contrattazione collettiva,  dopo
la sospensione di cui alla lettera c)  [secondo  la  quale:  «per  il
quadriennio 2010-2013 non si da' luogo  a  contrattazione  collettiva
per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per  l'aumento  del
trattamento   accessorio,   fatta   salva   la   contrattazione   per
l'erogazione di un'indennita' di vacanza contrattuale per il  2010  o
per eventuali forme previdenziali o assicurative»], saranno  definiti
congrui meccanismi tesi a conseguire  il  progressivo  riallineamento
dei trattamenti economici complessivi fra i  comparti  del  contratto
collettivo  di  intercomparto».  La   norma   e'   stata   posta   in
contestazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   per
asserito contrasto con l'art.  9,  comma  17,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, secondo il  quale  il  «blocco»  delle  procedure
contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al  triennio
2010-2012 ha luogo «senza  possibilita'  di  recupero»,  disposizione
che, come tale, detterebbe un principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica travalicato dalla Provincia autonoma. 
    Trattasi per l'appunto di taluno dei vari  meccanismi  di  blocco
stipendiale temporaneo  del  pubblico  impiego  introdotti  dal  D.L.
78/2010 e  che  in  questa  sede  vengono  contestati  con  specifico
riferimento al diverso comma 21 del medesimo art.  9;  per  altro  lo
stesso art. 9 comma 21 contiene simmetrica  disposizione  per  quanto
concerne gli adeguamenti di cui all'art. 24 della L. n. 448 del 1998,
non  contestata  dai  ricorrenti.  La  Corte,  nel  fare   salva   la
disposizione della Provincia autonoma di  Bolzano,  ha  stigmatizzato
una erronea interpretazione del parametro interposto di  legittimita'
costituzionale, evidenziando che, una  lettura  conforme  alla  ratio
legis  e immune da palese irragionevolezza dell'art. 9 comma  17  del
d.l. n. 78/2010, impone di considerare che "il legislatore ha  inteso
evitare  che  il  risparmio  della  spesa  pubblica   derivante   dal
temporaneo divieto di contrattazione («non si da'  luogo  [...]  alle
procedure contrattuali») possa essere vanificato  da  una  successiva
procedura  contrattuale  o  negoziale  che  abbia   ad   oggetto   il
trattamento economico  relativo  proprio  a  quello  stesso  triennio
2010-2012. L'uso, da parte del legislatore statale,  dell'espressione
«senza possibilita' di  recupero»  costituisce  indice  sicuro  della
ratio legis di evitare che la contrattazione collettiva successiva al
2012 possa  riguardare  anche  gli  anni  2010-2012,  attribuendo  ai
dipendenti  gli  stessi  benefici  economici  non  goduti   in   tale
triennio". 
    In pratica, per detta fattispecie,  la  Corte  Costituzionale  ha
considerato non irragionevole una compressione temporalmente limitata
delle dinamiche retributive, con  l'ulteriore  precisazione  che  gli
importi tagliati (per tali intendendosi esclusivamente le  somme  non
corrisposte negli anni di blocco) non  potessero  essere  oggetto  di
ricontrattazione  ex  post,  senza  per  contro  che   detto   blocco
ripercuota  i  suoi  effetti  pro  futuro  sulle   retribuzioni   dei
dipendenti pubblici che ne sono colpiti  e  che  sono  legittimamente
oggetto di possibili riallineamenti. 
    A  fronte  di  siffatto  quadro,   anche   della   giurisprudenza
costituzionale, ritiene il collegio non manifestamente  infondata  la
censurata violazione degli artt. 3,  36,  97  della  Costituzione  da
parte del disposto dell'art. 9 comma  21  del  d.l.  n.  78/2010,  in
particolare nella sua efficacia permanente oltre che, vieppiu'  nella
sua  permanenza,  discriminatoria   e   regressiva   che   la   rende
contraddittoria rispetto alle finalita' dichiaratamente temporanee ed
emergenziali della norma. 
    Infatti,  alla  luce  del  pregresso  meccanismo  biennale  delle
progressioni stipendiali, il congelamento delle progressioni  per  un
triennio puo' teoricamente colpire taluno per due volte  (chi  matura
scatti o classi al primo e terzo anno) e tal altro per una sola  (chi
li matura al secondo). 
    Sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione un ulteriore ed
autonomo profilo di vulnus  deriva  dal  meccanismo  individuato  per
quantificare i tagli. E' noto che la progressione per classi  ha  una
incidenza maggiore in relazione alle fasce retributive piu' basse; le
classi infatti si articolano  in  voci  percentuali  dello  stipendio
tabellare annuo lordo e si quantificano in percentuale  variabile  da
un massimo dell'8%, applicabile alle classi piu' basse e  quindi  per
definizione alla retribuzioni piu'  basse,  a  un  minimo  del  2,5%,
applicabile alle classi, e quindi alle  retribuzioni,  piu'  elevate.
L'uniforme e indiscriminato blocco delle "classi" generalmente intese
comporta  dunque  inevitabilmente  che  la  perdita  economica   piu'
pesante, anche in termini di importo nominale oltre che di  incidenza
sulla  retribuzione,  viene  addossata  ai  soggetti  che  hanno   la
retribuzione tabellare gia' piu' bassa; evidente e' la disparita' non
solo tra categorie (quali  i  pubblici  dipendenti  per  i  quali  il
"blocco", anche nella ricostruzione  normativa  operata  dal  giudice
delle  leggi,  non  puo'  protrarsi  al  di  fuori  del  triennio  di
pertinenza),  ma  addirittura  all'interno  della  stessa  categoria,
colpita permanentemente in forma disparitaria e persino regressiva. 
    Le evidenziate disparita', come  gia'  ricordato  con  le  parole
della Corte, non sono ascrivibili a mere disparita' in fatto ma  sono
l'effetto principale e strettamente consequenziale della scelta dello
strumento dei tagli lineari degli stipendi per fini  di  contenimento
della spesa pubblica, con le connesse caratteristiche strutturali  di
tensione con  i  valori  costituzionali,  ed  in  particolare  con  i
principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza. 
    Esse  palesano,  a  giudizio  del  collegio,  la  non   manifesta
infondatezza delle dedotte censure di legittimita' costituzionale, in
particolare con riferimento all'art.  3.  L'assetto  normativo  cosi'
creatosi stride anche con l'art. 36 della Costituzione,  finendo  per
cronicizzare e  rendere  fisiologica  una  disparita'  retributiva  a
parita'   di   mansioni   ed   anzianita'   effettiva;   sempre    la
cristallizzazione delle disparita' contrasta  infine  con  il  canone
dell'imparzialita'   e   del   buon    andamento    della    pubblica
amministrazione enunciato dall'art. 97 della Costituzione. 
    Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87,  ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente
infondata, il TAR solleva questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 marzo 2010 n. 78, come  convertito
in L. 30 luglio 2010 n. 122, per contrasto con gli artt.  3,  36,  97
della  Costituzione,  secondo  i  profili  e  per  le  ragioni  sopra
indicate, con sospensione del giudizio fino alla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  decisione  della
Corte Costituzionale sulle questioni indicate, ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui agli artt. 79 ed 80 del c.p.a. ed art. 295 c.p.c. 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla  Corte  costituzionale,  alla  quale  va  rimessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita'. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Riunisce i ricorsi in epigrafe. 
    Visto l'art. 23 della L. 11.3.1953, n. 87, ritenuta la  rilevanza
e la non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art  9,  comma  21  del  d.l.  31.5.2010  n.  78
convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010 n.  122  in  relazione
agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione, dispone la  sospensione  del
giudizio e la trasmissione degli atti, a cura della segreteria,  alla
Corte Costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati. 
        Cosi' deciso in Torino nelle camere di consiglio  del  giorno
28 giugno - 12 luglio 2012. 
 
                       Il Presidente: Balucani 
 
 
                                               L'Estensore: Malanetto