LEGGE 23 novembre 2012, n. 222 

Norme sull'acquisizione di conoscenze  e  competenze  in  materia  di
«Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli
nelle scuole. (12G0243) 
(GU n.294 del 18-12-2012)
 
 Vigente al: 2-1-2013  
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni
ordine   e   grado,   nell'ambito   delle    attivita'    finalizzate
all'acquisizione delle  conoscenze  e  delle  competenze  relative  a
«Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati  percorsi  didattici,
iniziative e  incontri  celebrativi  finalizzati  ad  informare  e  a
suscitare  la  riflessione  sugli  eventi  e  sul   significato   del
Risorgimento nonche' sulle  vicende  che  hanno  condotto  all'Unita'
nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale
e   all'approvazione   della   Costituzione,    anche    alla    luce
dell'evoluzione della storia europea. 
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui  al  comma  1,  e'  previsto
l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi  fondamenti  storici  e
ideali. 
  3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2,  la  Repubblica  riconosce  il
giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno  1861,
dell'Unita' d'Italia, quale «Giornata  dell'Unita'  nazionale,  della
Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare  e
promuovere,  nell'ambito  di  una  didattica  diffusa,  i  valori  di
cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza  civile,  nonche'
di riaffermare e di consolidare l'identita' nazionale  attraverso  il
ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non
determina gli effetti civili di cui alla legge  27  maggio  1949,  n.
260. 
  4. Le regioni e le province autonome aventi competenza  legislativa
per i sistemi educativi  delle  comunita'  linguistiche  riconosciute
danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6 della Costituzione. 
  5.  Le  attivita'  di  cui  alla  presente  legge  sono  realizzate
nell'ambito  delle   risorse   finanziarie,   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.  Dall'attuazione  della  presente
legge non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino