N. 166 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza regionale  -  Norme  della
  Regione Campania -  Modifica  delle  norme  per  la  copertura  dal
  disavanzo sanitario - Previsione che  per  l'anno  2012  una  parte
  delle risorse gia' finalizzate alla copertura dell'ammortamento del
  debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005 sia rifinalizzata al
  finanziamento  dei  mutui  contratti  dagli  enti  locali  per   la
  realizzazione di opere pubbliche - Ricorso del Governo - Denunciato
  contrasto con gli  impegni  assunti  dalla  Regione  nel  piano  di
  rientro - Violazione dei  principi  fondamentali  di  coordinamento
  della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27, art. 2, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge  23  dicembre  2009,  n.
  191, art. 2, commi 80 e 95. 
Sanita' - Norme della Regione Campania - Previsione  che  nelle  more
  del completamento  del  Policlinico  Universitario  i  posti  letto
  programmati siano distribuiti nelle strutture pubbliche  e  private
  della Provincia di Caserta - Previsione  che  il  Presidente  della
  Giunta regionale, Commissario ad acta per il  disavanzo  sanitario,
  con  apposito  decreto,  provveda  alla   emanazione   degli   atti
  consequenziali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con gli
  impegni assunti dalla Regione nel piano di  rientro  dal  disavanzo
  sanitario - Violazione dei principi fondamentali  di  coordinamento
  della finanza pubblica -  Ingerenza  degli  organi  ordinari  della
  Regione sui poteri attribuiti al Commissario ad acta nell'esercizio
  del potere statale sostitutivo. 
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27, art. 4, comma 3. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 120, comma  secondo;  legge
  23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95. 
Regione in genere - Enti locali -  Norme  della  Regione  Campania  -
  Prevista inapplicabilita' delle norme  sulla  incompatibilita'  per
  consigliere regionale al consigliere a cui e' affidata la supplenza
  nel caso di sospensione di un consigliere - Ricorso del  Governo  -
  Denunciata ingiustificata disparita'  di  trattamento  rispetto  ai
  consiglieri proclamati eletti dall'ufficio elettorale -  Violazione
  dei principi fondamentali statali in  materia  di  incompatibilita'
  dei consiglieri regionali. 
- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27, art. 4, comma 5. 
- Costituzione, artt. 3 e 122, primo comma; legge 23 aprile 1981,  n.
  154. 
(GU n.51 del 27-12-2012 )
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12,  ricorrente,  contro
la  Regione  Campania,  in  persona  del  Presidente  della   Regione
pro-tempore, con sede legale in Napoli, alla via Santa Lucia  n.  81,
intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale  degli
articoli 2 comma 2, 4 commi 3 e 5, della  Legge  regionale  9  agosto
2012 n. 27, come da delibera del Consiglio dei  Ministri  in  data  4
ottobre  2012  e  sulla  base  di  quanto  specificato  nell'allegata
relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. 
    Sul B.U.R. della Regione Campania n. 52 del  13  agosto  2012  e'
stata  pubblicata  la  Legge  n.  27  del  9  agosto   2012   recante
"Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale". 
    Il Governo ritiene che gli articoli 2 comma 4, 4  commi  3  e  5,
della suddetta Legge Regionale siano  costituzionalmente  illegittimi
per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' dell'art. 2  comma  4,  della  Legge  regionale  n.
27/2012 per  violazione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117,  comma  3,
nonche' dell'art. 120 della Costituzione. 
    L'articolo 2 comma 4, della Legge n. 27/2012, nel  sostituire  il
comma 1 dell'articolo 44 della Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1,
prevede, con riferimento all'anno 2012, una riduzione  delle  risorse
gia' destinate alla copertura dell'ammortamento del debito  sanitario
pregresso al 31 dicembre 2005. 
    Occorre premettere che la  Legge  regionale  n.  5/2007  prevede,
all'articolo 2, comma 1, che "Al fine di consentire il rispetto degli
impegni finanziari  previsti  dal  piano  di  rientro  approvato  con
specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commma 180,
della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'ammortamento  del  debito
pregresso  al  31  dicembre  2005  la  Regione   destina   un'entrata
finalizzata pari a 38 milioni di euro a  decorrere  dal  2008  e  per
trent'anni,  a  valere  sulle  entrate  del  titolo  I  del  bilancio
regionale". 
    La  richiamata  Legge  regionale  n.  1/2012  ha  poi   disposto,
all'articolo 44, comma 1, che "L'entrata finalizzata di 38 milioni di
euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio  regionale,  di
cui all'articolo 2 della Legge regionale 4 aprile 2007, n.  5  (Norme
per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre
disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e  lo  Stato
per  il   rientro   del   disavanzo,   la   riqualificazione   e   la
razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la  Regione,
in conformita' agli impegni finanziari previsti dal piano di  rientro
approvato con specifico accordo  con  lo  Stato  stipulato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della Legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato-Legge finanziaria 2005), ha  destinato  a  decorrere  dal
2008 e per trenta anni alla copertura  dell'ammortamento  del  debito
pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, e' incrementata per
le medesime finalita' fino ad un massimo di  euro  53.700.000,00  per
l'esercizio 2012, e fino ad un  massimo  di  euro  55.500.000,00  per
ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037". 
    Tale disposizione, come detto,  e'  stata  da  ultimo  sostituita
dall'articolo 2,  comma  4,  della  Legge  ora  in  esame,  nel  modo
seguente: "L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle
entrate del titolo I del bilancio regionale, di  cui  all'articolo  2
della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del
disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti
ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato  per  il  rientro  del
disavanzo, la riqualificazione e la  razionalizzazione  del  servizio
sanitario regionale), che la Regione,  in  conformita'  agli  impegni
finanziari previsti dal piano  di  rientro  approvato  con  specifico
accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  finanziaria
2005), ha destinato a  decorrere  dal  2008  e  per  trent'anni  alla
copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre  2005
non cartolarizzato, e' incrementata per le medesime finalita' fino ad
un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013
al 2037, per  l'anno  2012  l'entrata  di  euro  15.700.000,00,  gia'
finalizzata alla copertura  dell'ammortamento  del  debito  sanitario
pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato,  e'  rifinalizzata
al finanziamento  dei  mutui  contratti  dagli  enti  locali  per  la
realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227". 
    La disposizione impugnata, pertanto, ha ridotto l'ammontare delle
risorse destinate,  per  l'anno  2012,  all'ammortamento  del  debito
sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, destinando una  parte  delle
stesse al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per  la
realizzazione di opere pubbliche. 
    Cio' si pone in contrasto con gli impegni assunti  dalla  Regione
nel Piano di rientro, violando, quindi, quanto previsto dall'art.  2,
comma 95, della  Legge  n.  191/2009,  secondo  cui  "gli  interventi
individuati  dal  piano  sono  vincolanti  per  la  Regione,  che  e'
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche  legislativi,  e  a  non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del
piano di rientro" (cfr. anche il comma 80  (1) ). 
    La giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte  ha  gia'  chiarito
(sentenza 18 aprile 2012 n. 91)  che  le  disposizioni  regionali  le
quali compromettono il conseguimento  degli  obiettivi  previsti  nel
Piano di rientro violano i  principi  fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica espressi dall'art. 2, commi  80  e  95,  della
Legge n. 191 del 2009. 
    I principi di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  infatti,
impongono l'osservanza  dei  Piani  di  rientro  oggetto  di  accordo
Stato-Regioni in coerenza con la finalita' perseguita di garantire il
rispetto  degli  obblighi  di   contenimento   della   spesa   e   di
razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario  regionale
previsti dal Piano. 
    A tale proposito  non  e'  secondario  rilevare  che  la  Regione
Campania aveva concordato, nella riunione tecnica del 30 marzo  2012,
l'ottenimento  di  ulteriori   anticipazioni   di   liquidita',   per
fronteggiare l'ammortamento del  debito  sanitario,  accordate  dallo
Stato a condizione che la Regione stessa  garantisse  interamente  le
risorse individuate con la Legge regionale  n.  1/2012,  impegno  che
viene vanificato dalla disposizione censurata con il presente  motivo
di ricorso. 
    In conclusione, l'articolo 2, comma 4, della Legge  regionale  in
esame, nella parte in cui sostituisce il  comma  1  dell'articolo  44
della Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, contrasta con i principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza  pubblica,  di
cui all'articolo 2,  commi  80  e  95  della  Legge  n.  191/2009  e,
conseguentemente, viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. 
2) Illegittimita' dell'art. 4, comma  3,  della  Legge  regionale  n.
27/2012 per  violazione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117,  comma  3,
nonche' dell'art. 120 della Costituzione. 
    La Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della Legge  311/2004,
l'Accordo sul Piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  2007-2009.
Successivamente, nel mese di luglio  2009,  essendo  stato  disatteso
l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i  poteri
sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma  2  del  Decreto-Legge  1
ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  Legge  29
novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina  del  Presidente  della
Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del  piano  di
rientro. Con la legge finanziaria 2010 e' stata, poi,  concessa  alle
Regioni che si trovavano in gestione commissariale, come  la  Regione
Campania, la possibilita' proseguire il Piano di  rientro  attraverso
programmi operativi. 
    Tanto premesso, l'articolo 4, comma 3, della Legge  regionale  n.
27 del 9 agosto 2012 dispone che, "Nelle more del  completamento  del
Policlinico Universitario, i posti letto programmati sono distribuiti
nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta, cosi'
come previsto dal  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della Legge  23  ottobre  1992,  n.  421)  e  Decreto
Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517  (Disciplina  dei  rapporti  fra
Servizio sanitario nazionale ed Universita', a norma dell'articolo  6
della legge 30 novembre 1998, n. 419).  Il  Presidente  della  Giunta
Regionale, Commissario  ad  acta  per  il  disavanzo  sanitario,  con
apposito decreto, provvede alla emanazione degli atti consequenziali,
entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore  della  presente
legge". 
    A tale riguardo il programma operativo, come da  indicazioni  del
citato decreto del Commissario ad acta n. 49/2012, non  contempla  la
distribuzione dei posti letto nelle  strutture  pubbliche  e  private
della provincia di Caserta prevista dall'art. 4, comma 3, della Legge
regionale n. 27/2012. Cio'  pone  la  norma  in  esame  in  contrasto
rispetto agli impegni assunti dalla Regione con il Piano di  rientro.
La disposizione di Legge regionale,  inoltre,  comporta  un'ingerenza
degli  organi  ordinari  della  Regione  sui  poteri  attribuiti   al
Commissario ad acta, nell'esercizio della funzione sostitutiva  dello
Stato di cui all'articolo 120 della Costituzione. Tra i  compiti  del
mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 23 aprile 2010  (2) , rientra, infatti, il "Riassetto della  rete
ospedaliera  e  territoriale,  con   adeguati   interventi   per   la
dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non  in  grado
di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia;  analisi
del fabbisogno e  verifica  dell'appropriatezza;  conseguente  revoca
degli  accreditamenti  per  le   corrispondenti   strutture   private
accreditate;  conseguente  modifica  del  vigente  piano  ospedaliero
regionale in coerenza con il Piano di rientro" (punto c). 
    La norma regionale impugnata contrasta con  quanto  previsto  dal
Piano di  rientro  e,  quindi,  con  i  principi  fondamentali  della
legislazione dello Stato in materia di  coordinamento  della  finanza
pubblica, di cui all'articolo 2, comma 95, della Legge  n.  191/2009,
in  base  al  quale  "gli  interventi  individuati  dal  piano   sono
vincolanti  per  la   Regione,   che   e'   obbligata   a   rimuovere
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di  rientro"  (cfr.
anche il comma 80  (3) ) e, pertanto, viola l'articolo 117, comma  3,
della Costituzione. 
    La norma, inoltre, viola l'articolo 120 della  Costituzione,  per
l'ingerenza che comporta nei poteri attribuiti al Commissario ad acta
nell'esercizio della funzione di controllo sostitutivo. 
    A tal riguardo giova  precisare  che  nella  sentenza  n.  2/2010
codesta ecc.ma Corte ha gia' disatteso la tesi delle Regioni  secondo
cui  "«in  pendenza  del  potere  sostitutivo»  statale,   non   solo
resterebbe ferma la competenza legislativa regionale, ma  addirittura
si «determinerebbe la cessazione» del potere sostitutivo, qualora  si
realizzi - come sarebbe avvenuto nel caso di specie - «l'adempimento,
sia pure tardivo, degli obblighi gravanti sulla Regione»". 
    "In senso contrario, infatti", codesta ecc.ma Corte ha richiamato
quanto  osservato  "nel  vagliare  la   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1,  comma  277,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006),  sospettato   di   essere
irragionevolmente  rigido,  non  prevedendo  la  possibilita'  di  un
intervento,  «ancorche'  tardivo»,  del   Presidente   della   Giunta
regionale proprio in relazione alle misure da adottare per il ripiano
dei  disavanzi  in  materia  sanitaria.  La  constatazione  che  tale
disposizione fosse sopraggiunta «all'esito di una persistente inerzia
degli organi regionali», espressiva «della volonta' di  sottrarsi  ad
un'attivita' provvedimentale pur imposta dalle esigenze della finanza
pubblica», e' stata ritenuta un'idonea «giustificazione  del  divieto
legislativo di adottare, da parte di  un  organo  gia'  inadempiente,
ulteriori misure», valutandosi, inoltre, le stesse come  suscettibili
«di vanificare l'obiettivo di  risanamento»  del  servizio  sanitario
regionale (sentenza n. 193 del 2007)". 
    Alla stregua, pertanto, di tale principio, codesta  ecc.ma  Corte
nella  sentenza  n.  2/2010  ha  affermato  che  il  preteso  tardivo
adempimento degli impegni assunti con l'accordo sul piano di  rientro
dal deficit sanitario "lungi dal comportare la cessazione del  potere
sostitutivo statale, deve essere vagliato  da  questa  Corte  proprio
nella prospettiva - indicata dal ricorrente  -  di  stabilire  se  le
funzioni  attribuite  al  commissario  ad  acta,  in   virtu'   della
deliberazione governativa siano state  «sostanzialmente  limitate  se
non addirittura svuotate»". 
    Il suesposto principio e'  stato  successivamente  confermato  da
codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 78/2011,  nella  quale  si  e'
enunciato  che  "l'operato  del  Commissario  ad   acta,   incaricato
dell'attuazione  del  piano  di  rientro  dal   disavanzo   sanitario
previamente  concordato  tra  lo  Stato  e  la  Regione  interessata,
sopraggiunge  all'esito  di  una  persistente  inerzia  degli  organi
regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il  carattere
vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della  Legge  27  dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2007»)
dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad  un'attivita'
che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. 
    E' dunque, proprio tale dato - in uno con  la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza  degli  organi  regionali,  senza  che
possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto  cui
spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza
sanitaria in ambito regionale". 
    Nella sentenza da ultimo citata si e', peraltro, affermato che la
disposizione legislativa regionale e' illegittima anche qualora  "non
sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri  del  commissario",
ma ricorra comunque "una situazione di  interferenza  sulle  funzioni
commissariali, idonea  ad  integrare  la  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, Cost.". 
    Dunque, la dispozione della  Legge  regionale  impugnata  con  il
presente motivo di ricorso che,  nelle  more  del  completamento  del
Policlinico Universitario, distribuisce nelle strutture  pubbliche  e
private della provincia di Caserta i posti letto programmati, pari  a
500, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad  acta  n.
49/2012, configura una diretta ingerenza  nell'esercizio  dei  poteri
commissariali tra i  quali  rientra,  ai  sensi  della  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il "Riassetto  della  rete
ospedaliera  e  territoriale,  con   adeguati   interventi   per   la
dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non  in  grado
di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia;  analisi
del  fabbisogno  e  verifica  dell'appropriatezza;  ...   conseguente
modifica del vigente piano ospedaliero regionale in coerenza  con  il
Piano di rientro", violando cosi' i principi fondamentali in  materia
di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3,
nonche' l'art. 120 della Costituzione. 
3) Illegittimita' dell'art. 4, comma  5,  della  Legge  regionale  n.
27/2012, per violazione degli artt. 3 e 122 della Costituzione. 
    L'articolo 4, comma 5, della Legge  regionale  n.  27/2012,  che,
limitatamente  all'ipotesi  di   "sospensione   di   un   consigliere
intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis,  della  Legge  19
marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1,  della  Legge
18 gennaio 1992, n. 16 e dell'articolo 9  della  Legge  regionale  19
gennaio 2007, n. 1 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  o  per
qualunque  altra  causa  prevista   dall'ordinamento",   disciplinata
dall'art. 9 della  Legge  elettorale  regionale  n.  4/2009,  esclude
l'applicazione della norma contenuta nell'art. 65,  (4) comma 1,  del
D. Lgs. n. 267/2000 - la quale prevede l'incompatibilita' alla carica
di consigliere regionale di tutti coloro che ricoprono la  carica  di
presidente e assessore provinciale, nonche' di  sindaco  e  assessore
dei Comuni compresi nel territorio della Regione - contrasta  con  il
principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3  della
Costituzione. 
    In  proposito  si  osserva  che,   come   noto,   le   cause   di
ineleggibilita' e quelle di incompatibilita' introducono  limitazioni
al  diritto  di  elettorato  passivo  per  il   quale,   secondo   la
giurisprudenza costituzionale, sussiste  un'esigenza  di  tendenziale
uniformita' sul piano nazionale,  essendo  l'adozione  di  discipline
regionali differenziate  subordinata  alla  presenza  di  particolari
situazioni ambientali che giustifichino normative autonome  (sentenza
n. 288 del 2007, che ha richiamato le sentenze n. 235 del 1988, n. 20
del 1985, n. 171 del 1984, n. 26 del 1965 e n. 105 del 1957). 
    La  "disapplicazione"  della  causa  di  incompatibilita'  per  i
consiglieri regionali supplenti - prevista dalla norma impugnata - e'
priva di ragionevole giustificazione  e  introduce  un'ingiustificata
disparita' di trattamento rispetto ai consiglieri  proclamati  eletti
dall'ufficio elettorale. 
    Non si comprende, infatti, per quale plausibile ragione una causa
di incompatibilta' che vale per il consigliere sospeso  dalla  carica
non  dovrebbe  essere  operante  anche  per  consigliere  chiamato  a
sostituirlo tanto piu'  che  il  supplente,  qualora  sopravvenga  la
decadenza, potrebbe anche surrogarsi definitivamente  al  consigliere
sostituito. 
    La  disposizione  in  esame  appare,  quindi,   incostituzionale,
poiche', come codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo  di  affermare,
"il principio di ragionevolezza opera con  particolare  rigore  nella
materia elettorale (sentenza n. 376 del  2004),  dall'altro,  non  di
meno, occorre ricordare che, in primo luogo, sussiste un'esigenza  di
tendenziale  uniformita'  sul  piano   nazionale   della   disciplina
dell'elettorato passivo (cosi' la citata  sentenza),  e,  in  secondo
luogo, che la costante giurisprudenza costituzionale  ha  subordinato
la possibilita' di  introdurre  discipline  regionali  differenziate,
rispetto  a  quella  nazionale,  solo  in  presenza  di   particolari
situazioni  ambientali  che  giustifichino  normative  autonome   (da
ultimo, sentenza n. 143 del 2010)" (Corte cost., 23 luglio  2010,  n.
283). 
    Le   discipline   regionali   sull'incompatibilita'   in   ambito
elettorale, pertanto,  "possono  considerarsi  legittime,  sul  piano
costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in  situazioni
idonee a giustificare il  peculiare  trattamento  riconosciuto  dalle
relative disposizioni" (sentenza n. 143 del 2010). 
    Inoltre,  la  disapplicazione  della  causa  di  incompatibilita'
prevista dalla citata disposizione statale viola  l'art.  122,  primo
comma, della Costituzione che, nel conferire alla Regione  il  potere
legislativo  in  materia   di   "casi   di   ineleggibilita'   e   di
incompatibilita'", nei limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti
dallo  Stato,  implicitamente  riconosce  la  vigenza  -  nelle  more
dell'esercizio da parte della Regione della potesta'  legislativa  di
cui all'art. 122 ed in forza del principio  di  continuita'  -  della
generale disciplina in  materia  di  incompatibilita'  dettata  dalla
Legge n. 154/1981 (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 16898 del
25-07-2006; Cass. Sez. I, sent. n. 16218 del 23-07-2007), conforme al
quadro costituzionale in vigore all'epoca  della  sua  emanazione  ed
espressamente esclusa dall'abrogazione di cui all'art. 274, comma  1,
lettera 1), D.Lgs. n. 267  del  2000,  recante  il  T.U.  degli  enti
locali. 

(1) secondo cui «... qualora, in corso di attuazione del piano o  dei
    programmi operativi di cui al comma 88, gli  ordinari  organi  di
    attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli
    derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li  trasmettono
    al Consiglio regionale,  indicandone  puntualmente  i  motivi  di
    contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il
    Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,  apporta
    le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto,  o  le
    sospende,  o  le  abroga.  Qualora  il  Consiglio  regionale  non
    provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i
    termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o  comunque
    tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei
    programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta,  ai  sensi
    dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche
    normative, per il superamento dei predetti ostacoli». 

(2) Con la  quale  il  nuovo  Presidente  pro-tempore  della  Regione
    Campania e' stato nominato Commissario ad acta per  il  Piano  di
    rientro con il compito di proseguire  nell'attuazione  del  Piano
    stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1,  comma  88,
    della Legge n. 191 del 2009. 

(3) secondo cui: «... qualora, in corso di attuazione del piano o dei
    programmi operativi di cui al comma 88, gli  ordinari  organi  di
    attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli
    derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li  trasmettono
    al Consiglio regionale,  indicandone  puntualmente  i  motivi  di
    contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il
    Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,  apporta
    le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto,  o  le
    sospende,  o  le  abroga.  Qualora  il  Consiglio  regionale  non
    provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i
    termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o  comunque
    tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei
    programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta,  ai  sensi
    dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche
    normative, per il superamento dei predetti ostacoli». 

(4) L'articolo corrisponde all'art. 4, L. 23 aprile 1981, n. 154. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 2 comma  4,  4
commi 3 e 5, della L.  9  agosto  2012  n.  27,  per  le  motivazioni
indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 2012  con
l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. 
        Roma, 11 ottobre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Fedeli