N. 167 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Molise - Attuazione del  piano
  di  rientro  dal  disavanzo  regionale  nel  settore  sanitario   -
  Esercizio, nel  relativo  periodo, delle  funzioni  previste  dagli
  artt. 3, commi 1 e 2, 67,  commi  1  e  2,  68  e  69  della  legge
  regionale n. 2 del 2012 (potesta' di impartire direttive all'ASREM,
  proposta di riordino e rideterminazione dei  distretti  dell'unita'
  sanitaria locale, controllo su alcuni atti del  Direttore  Generale
  ASREM, verifica della congruita' con il  fabbisogno  di  assistenza
  per le strutture che richiedono l'accreditamento) - Attribuzione al
  Commissario ad acta nominato (nella persona  del  Presidente  della
  Giunta  regionale  pro  tempore)   ai   sensi   dell'art.   4   del
  decreto-legge n. 159 del 2007 - Ricorso del  Governo  -  Denunciato
  contrasto con  l'attribuzione  delle  medesime  funzioni  al  nuovo
  Commissario ad  acta  nominato  dal  Consiglio  dei  ministri,  con
  delibera 7  giugno  2012,  nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
  previsti dall'art. 2, comma 84, della  legge  n.  191  del  2009  -
  Incidenza sulla potesta' legislativa  dello  Stato  in  materia  di
  coordinamento della finanza pubblica - Interferenza con le funzioni
  esercitate dallo Stato in via sostitutiva. 
- Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16, art. 6, aggiuntivo
  dell'art. 69-bis alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo, e 120, comma secondo; delibera
  del Consiglio dei ministri 7 giugno 2012. 
(GU n.51 del 27-12-2012 )
    Ricorso per la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  (C.F.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale  dello  Stato
(C.F. 80224030587 - fax. n. 0696514000 ed  indirizzo  P.E.C.  per  il
ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso  i
cui Uffici e' domiciliato in Roma alla  Via  dei  Portoghesi  n.  12,
ricorrente; 
    Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale attualmente in carica, resistente per la  dichiarazione  di
Illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della Legge  della  Regione
Molise 7 agosto 2012 n. 16, recante "Modifiche alla  legge  regionale
26 gennaio 2012, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2012)", pubblicata
nel B.U. Molise 16 agosto 2012, n. 19. 
    Con la legge n. 16  del  7  agosto  2012  la  Regione  Molise  ha
apportato modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012 n. 2  (Legge
Finanziaria Regionale 2012). In particolare, l'art. 6 della  predetta
legge regionale n. 16/2012, aggiunge, dopo l'art. 69  della  1.r.  n.
2/2012,  l'art.  69-bis  il  quale  stabilisce  che  nel  periodo  di
attuazione del piano di rientro dal disavanzo  sanitario  l'esercizio
delle funzioni previste dall'art. 3,  commi  1  e  2,  dall'art.  67,
dall'art. 68 e dall'art. 69 di detta legge regionale n. 2  del  2012,
sia attribuito al Commissario ad acta nominato ai sensi  dell'art.  4
del  decreto  legge  1°  ottobre  2007,  n.  159   (convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), vale a dire  al
Presidente pro tempore della Regione Molise, nominato Commissario  ad
acta dal Consiglio dei Ministri con delibera del 20 gennaio 2012. 
    L'art. 6 della 1.r Molise n.  16/2012  si  presta  a  censure  di
illegittimita' costituzionale per il seguente motivo di 
 
                               Diritto 
 
Violazione dell'art. 120 Cost., nonche' dei principi fondamentali  in
materia  di coordinamento della funzione  pubblica  di  cui  all'art.
117, terzo comma, Cost., cui sono riconducibili le norme  riguardanti
la disciplina dei piani di rientro dal disavanzo sanitario. 
    Interessa premettere che le disposizioni contenute  nell'art.  3,
comma 1 e 2, nell'art. 67, nell'art. 68 e nell'art.  69  della  legge
regionale n. 2 del 2012 sono state impugnate con  ricorso  a  codesta
Ecc.ma Corte in base a delibera del Consiglio  dei  ministri  del  23
marzo 2012, in quanto gli interventi con esse previste interferiscono
con le funzioni espletate dal  Commissario  ad  acta,  in  violazione
dell'art. 120 Cost. 
    Ad una prima lettura potrebbe sembrare che  con  l'art.  6  della
L.R. n. 16/2012 la regione  abbia  inteso  uniformarsi  alle  censure
formulate con tale ricorso, perche' attribuisce le funzioni  previste
dalle citate disposizioni al Commissario ad acta  nominato  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legge n. 159/2007, e cioe' al Presidente  pro
tempore della  Regione  Molise,  nominato  Commissario  ad  acta  dal
Consiglio dei Ministri con delibera del 20 gennaio 2012.  In  realta'
la citata disposizione incorre negli stessi vizi  contestati  con  il
precedente ricorso, in considerazione  delle  sopravvenute  modifiche
del quadro normativo della materia. 
    Al riguardo  si  ritiene  opportuno  premettere  che  la  Regione
Molise, per la quale e' stata verificata una situazione di  disavanzo
nel   settore   sanitario   che   ha    generato    uno    squilibrio
economico-finanziario tale da compromettere l'erogazione dei  livelli
essenziali di assistenza, ha stipulato il 30 marzo  2007  un  accordo
con  i  Ministri  della  Salute  e  dell'Economia  e  delle  Finanze,
comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che prevede
una serie di interventi da attivare nell'arco del triennio  2007-2009
finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario  della
Regione nel rispetto dei  livelli  assistenziali  di  assistenza,  ai
sensi dell'art.  1  comma  180,  della  legge  311  del  2004  (legge
finanziaria 2005). 
    La Regione Molise, non avendo realizzato gli  obiettivi  previsti
dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art.  1,
comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dall'intesa Stato - Regioni
del 23  marzo  2005,  e  dai  successivi  interventi  legislativi  in
materia,  e'  stata  commissariata   ai   sensi   dell'art.   4   del
decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, in  attuazione  dell'art.  120
della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art.  8,  comma
1, della legge n. 131 /2003. 
    Nella riunione del 24 luglio 2009, il Consiglio dei  ministri  ha
deliberato la nomina del Presidente della Regione pro  tempore  quale
Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro
dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Molise. 
    Nella successiva riunione del 20 gennaio 2012  il  Consiglio  dei
Ministri ha confermato la nomina del  Presidente  della  Regione  pro
tempore quale Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di
rientro e dei successivi Programmi operativi, conferendo al  medesimo
l'incarico  di  provvedere  a   realizzare   determinati   interventi
prioritari. 
    Occorre peraltro considerare che l'art. 2, comma 84, della  legge
n. 191 del 2009 ha previsto che "Qualora il presidente della regione,
nominato Commissario ad acta per  la  redazione  e  l'attuazione  del
piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in  tutto  o  in  parte
all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche  temporali,
derivanti  dal  piano   stesso,   indipendentemente   dalle   ragioni
dell'inadempimento, il Consiglio dei Ministri,  in  attuazione  dell'
articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti  necessari  ai
fini  della  predisposizione  del  piano  di  rientro  e  della   sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta' in sede di verifica e
monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella  dimensione
finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei  ministri,  in  attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata,
nomina uno o piu' commissari ad  acta  di  qualificate  e  comprovate
professionalita' ed esperienza in materia di gestione  sanitaria  per
l'adozione e  l'attuazione  degli  atti  indicati  nel  piano  e  non
realizzati". 
    Con delibera del 20  luglio  2012,  il  Consiglio  dei  Ministri,
tenuto conto degli esiti negativi emersi nella riunione  di  verifica
del  3  aprile  2012,  ha  ritenuto  non  piu'   procrastinabile   la
conclusione della procedura di cui alla norma  sopra  citata,  ed  ha
pertanto nominato un nuovo  Commissario  ad  acta  per  l'adozione  e
l'attuazione degli obiettivi prioritari del piano di  rientro  e  dei
successivi  programmi  operativi  non  compiutamente  realizzati  dal
Presidente della Giunta pro tempore in  funzione  di  Commissario  ad
acta. Tale  provvedimento  e'  stato  adottato  nell'esercizio  delle
potesta'  previste  dall'art.  120,  secondo  comma,  Cost.,  ed   in
attuazione di norme  di  principio  riconducibili  alla  materia  del
"coordinamento della finanza pubblica" ai sensi dell'art  117,  terzo
comma, Cost. 
    Pertanto, la norma qui impugnata incorre negli stessi  vizi  gia'
dedotti  con  il  precedente  ricorso,   perche'   interviene   nella
disciplina  adottata  dallo  Stato  in  base  alle   predette   norme
costituzionali ed attribuisce la competenza in materia al Commissario
ad acta designato ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 159 del l° ottobre
2007, senza tener conto della delibera del Consiglio dei Ministri del
7 giugno 2012, che ha attribuito tali funzioni al  nuovo  Commissario
ai sensi del citato art. 2. comma 84, della legge n. 191/2009. 
    Codesta Corte costituzionale ha gia' avuto modo  di  pronunciarsi
in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario e di  gestione
commissariale  degli  stessi.  In  particolare  con  la  sentenza  n.
100/2010 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della  legge
della Regione  Campania  28  novembre  2008  n.  16  recante  "Misure
straordinarie di razionalizzazione  e  riqualificazione  del  sistema
sanitario regionale per il rientro dal disavanzo", ha  affermato  che
una norma statale (cfr.  l'allora  vigente  articolo  1,  comma  796,
lettera b) della legge n. 296 del 2006) ha reso  vincolanti,  per  le
Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli
atti   di   programmazione   "necessari    per    il    perseguimento
dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui  all'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  ivi  compreso
l'Accordo intercorso tra lo Stato e  la  Regione  Campania".  Codesta
Corte ha affermato, inoltre,  che  la  suddetta  norma  statale,  che
assegna a tale Accordo carattere vincolante per le parti tra le quali
e' intervenuto,  puo'  essere  qualificata  come  espressione  di  un
principio fondamentale diretto al contenimento della  spesa  pubblica
sanitaria  e,  dunque,  espressione  di  un  correlato  principio  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    Inoltre, con la sentenza n. 78/2011 codesta Corte ha  evidenziato
che l'operato del Commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del
piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente  concordato  tra
lo Stato e la Regione  interessata,  sopraggiunge  all'esito  di  una
persistente inerzia degli organi regionali, essendosi  questi  ultimi
sottratti - malgrado il carattere  vincolante  dell'accordo  concluso
dal Presidente della Regione - ad un'attivita' che  pure  e'  imposta
dalle esigenze della finanza pubblica (articolo 1, comma 796, lettera
b), della legge 27 dicembre 2006, n 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007»). E' dunque tale dato - in uno con la constatazione
che l'esercizio del potere sostitutivo e' nella specie imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un  diritto  fondamentale  qual  e'  quello  alla  salute
(articolo 32 Cost,) - a legittimare la  conclusione  secondo  cui  le
funzioni amministrative del  Commissario  ad  acta,  ovviamente  fino
all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di  rientro,
devono essere poste al  riparo  da  ogni  interferenza  degli  Organi
regionali. Pertanto, qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto
con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una  situazione  di
interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e'  idonea
ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma. Cost. 
    Da  queste  considerazioni   di   ordine   generale   si   desume
l'illegittimita' della norma censurata per gli specifici  motivi  che
di seguito si espongono: 
        a)  Illegittimita'  dell'art.  6  della  Regione  Molise   n.
16/2012, in relazione all'art. 3, comma le 2 L.R. Molise n. 2/2012. 
    L'art. 6 della L. R. n. 16/2012 e' illegittimo nella parte in cui
trasferisce al Commissario ad acta ex d.l. n.  159/2007  le  funzioni
previste dai primi due commi dell'art. 3 della L. R. n. 2/2012. 
    Tali disposizioni prevedono che «1. Il  Sistema  Regione  Molise,
istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge  regionale  20  agosto
2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa  regionale),  e'
costituito dalla Regione e dagli enti di cui alle allegate tabelle Al
e A2.  La  Giunta  regionale  provvede  ad  aggiornare  gli  elenchi.
L'elenco aggiornato e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
    2. La Giunta regionale differenzia, in relazione  alla  tipologia
degli enti, le forme della loro partecipazione e del loro  contributo
al Sistema, il potere d'indirizzo della Regione, nonche'  i  rapporti
finanziari, i poteri e le modalita' di controllo, anche ispettivo,  e
di  vigilanza.  I  compiti  operativi  e  le   attivita'   gestionali
riconducibili alle funzioni  amministrative  riservate  alla  Regione
sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al  comma  1,  diversi
dalla Regione, individuati, di  volta  in  volta,  con  deliberazione
della Giunta regionale, sulla base delle  competenze  attribuite.  Le
modalita' di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1, la
puntuale individuazione dei compiti e delle  attivita'  affidate,  la
disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di  decorrenza
sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte  secondo  schemi
approvati dalla Giunta regionale". 
    La  norma  censurata,  attribuendo  al  commissario  ex  d.l.  n.
159/2007 le  predette  funzioni,  interferisce  con  le  disposizioni
contenute nella normativa statale  che  attribuiscono  tali  funzioni
anche al nuovo Commissario ad acta  oltre  che  al  Presidente  della
Giuntapro tempore. 
    In sostanza, l'art. 3 della legge n. 2/2012, combinato con l'art.
6 in esame, riconosce al Commissario ad acta ex d.l. n.  159/2007  la
potesta' di impartire direttive all'Azienda sanitaria  regionale  del
Molise (ASREM), senza considerare  che,  essendo  stato  nominato  il
nuovo Commissario ad acta per l'attuazione dal Piano di  rientro,  e'
compito di quest'ultimo commissario impartire direttive  alla  citata
azienda sanitaria, secondo quanto emerge dal mandato commissariale di
cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 7  giugno  2012.  La
disposizione regionale in esame in particolare contrasta con il  par.
A,  del  menzionato  mandato  commissariale,   che   fa   riferimento
all'adozione ed attuazione degli obiettivi prioritari  dei  piani  di
rientro  e  dei  successivi  programmi  operativi  non  compiutamente
realizzati dal precedente Commissario ad acta, tra cui sono compresi,
ai sensi del punto 4 della precedente delibera del 20  gennaio  2012,
l'incarico di realizzare il "completamento dell'assetto  territoriale
dell'ASREM, con il superamento di qualsiasi  forma  di  articolazione
gestionale basata sul  sistema  delle  disciolte  zone  territoriali:
adozione del nuovo atto aziendale, secondo i rilievi ministeriali, in
coerenza  con  Programma  Operativo  2011-2012  ed  il  nuovo   Piano
Sanitario regionale 2011-2013  da  adottarsi,  fra  l'altro,  con  la
previsione della definizione di un centro  unico  di  responsabilita'
delle principali funzioni, quali la gestione contabile,  la  gestione
del personale e gli acquisti». 
        b) Illegittimita' dell'art. 6 della L. R. Molise n.  16/2012,
in relazione all'art. 67 , commi 1 e 2 L. R. Molise n. 2/2012 
    L'impugnato art. 6 e' altresi' illegittimo  nella  parte  in  cui
trasferisce al Commissario ad acta ex d.1. n.  159/2007  le  funzioni
previste dall'art. 67 commi i e 2 della legge n. 2/2012  secondo  cui
"1. Primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 1
aprile 2005, n. 9 (Riordino  del  Servizio  sanitario  regionale)  e'
sostituito  dal  seguente:  "I  distretti,   individuati   ai   sensi
dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502,  costituiscono  il  livello  in  cui  si  realizza  la  gestione
integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali. 
    2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale presenta una proposta di riordino e rideterminazione
dei distretti di cui al comma 1.» 
    Il predetto articolo, che attribuisce al  precedente  commissario
il compito di intervenire sul riordino e sulla  rideterminazione  dei
distretti dell'unita' sanitaria locale, non  tiene  conto  del  fatto
che,  essendo  stato  nominato  il  nuovo  Commissario  ad  acta  per
l'attuazione  del  Piano  di  rientro,  e'  compito  di  quest'ultimo
Commissario  provvedere  alla  riorganizzazione  sanitaria,   secondo
quanto emerge dallo stesso mandato commissariale di cui alla delibera
del Consiglio  dei  Ministri  del  7  giugno  2012.  La  disposizione
regionale in esame in particolare contrasta con il  par.  A,  che  fa
riferimento  tra  l'altro,  a  quanto  previsto  al  punto  3   della
precedente  delibera  del  20  gennaio  2012   che   attribuisce   al
Commissario  ad  acta  l'incarico  di  provvedere  a  realizzare   il
riassetto della rete ospedaliera e territoriale. 
        c) Illegittimita' dell'art. 6 della  L.  R.  n.  16/2012,  in
riferimento all'art. 68 L. R. Molise n. 2/2012. 
    Il censurato art. 6 e' parimenti illegittimo laddove  attribuisce
al precedente Commissario ad acta i  compiti  previsti  dall'art.  68
della L. R. Molise che cosi' dispone: " All'articolo 31  della  legge
regionale  22  febbraio   2010,   n.   8   (Disciplina   sull'assetto
programmatorio, contabile, gestionale  e  di  controllo  dell'Azienda
sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14
maggio 1997, n. 12) sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 2 e soppressa la lettera 1); 
        b) la lettera a) del comma 8 e' sostituita dalla seguente "a)
l'apposizione del visto di congruita' di cui all'articolo 32;" 
    A tal proposito giova rappresentare che il predetto art. 68 si e'
esposto a censure di incostituzionalita'  per  contrasto  con  quanto
stabilito da codesta Corte Costituzionale con sentenza del 07.03.2011
n. 78. Tale sentenza, infatti,  ha  dichiarato  l'incostituzionalita'
dell'intero comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 8/2010 (che
attribuiva alla Giunta regionale il controllo su tutti gli  atti  del
Direttore  Generale  ASREM),  nella  parte  in  cui   non   escludeva
dall'ambito della sua operativita' le funzioni  e  le  attivita'  del
Commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione  del  piano
di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria. 
    Orbene, l'art. 68, comma 1, lettera a), della legge n. 2/2012  ha
modificato solo parzialmente il suddetto comma 2, dell'art. 31  della
legge regionale n. 8/2010, presupponendo la  vigenza  delle  restanti
disposizioni, dichiarate costituzionalmente illegittime con la citata
sentenza. 
    L'art. 6  della  legge  n.  16/2012  non  supera  i  problemi  di
costituzionalita',  ma  ne  genera  altri,  perche'  attribuendo   le
funzioni di cui' trattasi al Commissario ad acta designato ex d.l. n.
159/2007, non considera le sopravvenute disposizioni contenute  nella
delibera P.C.M. 7 giugno 2012 che ha attribuito le  funzioni  di  cui
trattasi al nuovo commissario. 
        d) Illegittimita' dell'art. 6 della L.  R.  n.  16/2012,  con
riferimento all'art. 69 della L. R. Molise n. 2/2012 
    La norma qui censurata attribuisce al Commissario ad acta ex d.l.
n. 159/2007 le funzioni previste dall'art. 69 della  legge  regionale
n. 2/2012 secondo  cui  "Il  comma  5  dell'articolo  7  della  legge
regionale 24 giugno 2008,  n.  18  (Norme  regionali  in  materia  di
autorizzazione alla realizzazione di strutture  ed  all'esercizio  di
attivita' sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e
accordi  contrattuali  delle  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie
pubbliche e private) e' sostituito dal seguente: "5. Per le strutture
che richiedono l'accreditamento, la verifica della congruita' con  il
fabbisogno  di   assistenza   secondo   le   funzioni   sanitarie   e
sociosanitarie individuate dalla programmazione  sanitaria  regionale
e' effettuata dal C.R.A.S.S. o dall'organo  competente  istituito  da
apposito provvedimento di  Giunta  regionale,  entro  novanta  giorni
dalla presentazione della domanda". 
    L'impugnato art. 6 non tiene conto del fatto che,  essendo  stato
nominato il nuovo Commissario per l'attuazione del piano di  rientro,
tale materia rientra tra i compiti del suddetto Commissario ad  acta,
secondo quanto emerge dallo stesso mandato commissariale di cui  alla
delibera del  Consiglio  dei  Ministri  del  7  giugno  2012  che  fa
riferimento tra l'altro, ai compiti gia' previsti dal Par. A, n. 5, e
7 e par. C del precedente mandato commissariale del 20 gennaio 2012. 
    Per  tutte  le  predette   ragioni   la   norma   in   esame   e'
costituzionalmente  illegittima   perche'   incide   sulla   potesta'
legislativa dello Stato in materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica ed interferisce con le funzioni esercitate  dallo  Stato  ai
sensi dell'art. 120 Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6 della Regione Molise 7 agosto 2012, n.  16
pubblicata nel B.U. Molise del 16 agosto 2012, n. 19  per  violazione
dell'art. 117, comma 3 Cost. e dall'art. 120, comma 2, Cost. 
    Si depositano copia della delibera di impugnazione del  Consiglio
dei ministri in  data  4  ottobre  2012  con  allegata  relazione  di
sintesi; copia della legge impugnata; copia della delibera del P.C.M.
del 7 giugno 2012. 
        Roma, 10 ottobre 2012 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Guida