N. 284 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 maggio 2012
Ordinanza del 29 maggio 2012 emessa dal Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di G.P. e G.P.. Processo penale - Sospensione del procedimento per incapacita' dell'imputato - Disciplina - Applicabilita' della modalita' previste con riferimento agli imputati che si trovino nell'impossibilita' assoluta di comparire per qualsiasi infermita' - Preclusione - Violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione, della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, artt. 70 e 71. - Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma secondo.(GU n.51 del 27-12-2012 )
IL TRIBUNALE Esaminati gli atti del procedimento penale n. 3153/2005 R.G. della Procura della Repubblica (n. 290/2011 R.G. del Tribunate) a carico di G.P., nato a Pozzuolo Martesana il 20 gennaio 1925, e di G.P., nata ad Avellino il 24 febbraio 1964; Ritenuto in fatto Gli imputati suddetti sono stati rinviati al giudizio di questo Tribunate per rispondere di gravi reati ma alla prima udienza, quella del 29 marzo 2011, veniva presentata istanza di rinvio dalla difesa dell'imputato G. per un legittimo impedimento a comparire a causa di gravi condizioni di salute: il predetto - come certificato dal direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell'Ospedale di Terni, prof. B., - dimesso il 20 gennaio precedente, ed affetto da gravi patologie, in particolare da scompenso cardiaco congestizio, risultava «confinato nella propria residenza» con una vita quotidiana svolta tra riposo a letto e in poltrona e con qualche deambulazione domestica di breve durata, con previsione di nessun miglioramento per un periodo di almeno sei mesi. Il P.M. a fronte di tale certificato non si opponeva al rinvio, come pure le parti civili: cosi' testualmente dal verbale di udienza: «Il P.M. prende atto dell'istanza e non si oppone al rinvio. Le parti civili nulla aggiungono». Il processo veniva rinviato all'udienza del 25 ottobre 2011 ma in tale udienza veniva chiesto ulteriore rinvio allegando altro certificato medico, datato 18 ottobre 2011, sempre a firma del prof. B., con il quale si attestava che dopo un primo periodo di apparente miglioramento il G. era di nuovo peggiorato. Questa volta il Tribunale, a fronte della opposizione del P.M., basata sulla asserita genericita' del certificato, pure rinviando il dibattimento al 7 febbraio successivo, incaricava il dott. L.C., medico legate e professore della Universita' degli Studi di Perugia presso la sede di Terni, di accertare se le condizioni dell'imputato fossero tali da impedirgli di essere presente in udienza. Il prof. C., con relazione del 21 novembre 2011, dopo avere visitato l'imputato, concludeva affermando che le condizioni del medesimo erano obiettivamente molto gravi, tali da integrare un impedimento fisico alla partecipazione all'udienza ma particolare, nel senso che - cosi' testualmente - «... In un simile contesto clinico il trasferimento dell'imputato sarebbe infatti possibile mediante l'utilizzo di un'autoambulanza attrezzata per l'emergenza urgenza, mentre la sua partecipazione al dibattimento sarebbe altrimenti possibile con l'assistenza medicospecialistica (cardiologica) in loco» al fine - come chiarito nella stessa relazione - «... di affrontare tempestivamente l'improvviso verificarsi di eventuali manifestazioni di scompenso cardiaco». Il Tribunale, all'udienza del 7 febbraio, dopo avere dato lettura della relazione del prof. C., nella opposizione del P.M. e delle parti civili che escludevano che la necessita' di un'autoambulanza e di uno specialista costantemente vicino all'imputato in udienza costituissero un reale impedimento, disponeva il rinvio del processo all'udienza odierna (29 maggio 2011) ritenendo che le condizioni accertate dal prof. C. non consentissero comunque, stante le particolari condizioni meteorologiche e dei trasporti di quel giorno (era il giorno in cui tutta l'Italia risultava praticamente bloccata per la neve), la comparizione dell'imputato. Alla udienza odierna la difesa del G. ha formulato ulteriore istanza di rinvio allegando un peggioramento delle condizioni di salute dell'imputato, tanto da avere reso necessario il suo ricovero presso la struttura cardiologica dell'Ospedale di Terni, cosi' come attestato dal certificato a firma del prof. B. direttore della struttura: «Il paziente, ricoveratosi presso il reparto di Cardiologia degenza, in data 24 maggio 2012, si e' presentato con un quadro clinico riferibile ad uno scompenso cardiaco ventricolare, con prevalenza di reperti connessi con la congestione venosa sistemica e polmonare. L'ecocardiogramma mostra disfunzione sistolica di grado intermedio (Frazione di eiezione = 40%). Anche il ventricolo destro e' coinvolto come si evince dalla insufficienza tricuspidale, dalla ipertensione polmonare e dalla dilatazione della vena cava inferiore. E' stata subito impostata una terapia complessa volta alla eliminazione della ritenzione generalizzata di liquidi, in associazione con trattamento diretto alle vane patologie associate, come, ad esempio: il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa e la insufficienza renale». Avendo il P.M. e le partici civili contestato a fronte di tale quadro clinico la sussistenza di un legittimo impedimento, anche perche' il certificato recante la data del 25 maggio 2012 non escludeva che il paziente potesse essere stato dimesso nel frattempo, questo Tribunale ha disposto un controllo immediato presso l'Ospedale tramite il presidio di Polizia. Alle ore 11,55 e' pervenuta la risposta: G.P. risulta ancora ricoverato alla data odierna per diagnosi e cura. A questo punto, stante l'opposizione del P.M. e delle parti civili al rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, il Tribunale ha pronunciato la presente ordinanza. Considerato in diritto Il Tribunale non ha ragione di dubitare ne' della attendibilita' di quanto riportato nei certificati medici e nella relazione sopra ricordati ne', stante la loro professionalita' ed esperienza, delle valutazioni espresse dai professori che li hanno sottoscritti circa la obiettiva gravita' delle condizioni dell'imputato G. Nonostante l'eta' non trascurabile (ben 87 aruai) non si tratta semplicemente di «una situazione patologica cronica legata all'eta'» che di per se' sola non costituisce secondo la Suprema Corte (cosi' sentenza 3 novembre 2011, n. 1371) legittimo impedimento a comparire, ma di una situazione acuta, seppure caratterizzata da fasi alterne, suscettibile di rendere addirittura pericolosa per la vita dell'imputato la partecipazione all'udienza alla quale ha comunque diritto. E del resto il fatto che il P.M., ed anche le parti civili in verita', non si siano opposti all'udienza del 29 marzo 2011 al rinvio per legittimo impedimento pure a fronte di una condizione patologica certo meno grave di quella attuale, conferma la obiettiva gravita' della condizione di salute del G., che caso mai e' andata chiaramente peggiorando, certo favorita anche dall'avanzare dell'eta'. Ora, il Tribunale ritiene che alla data odierna e' configurabile un legittimo impedimento e che non sia possibile formulare, neanche con approssimazione, una prognosi di miglioramento tale da consentire di individuare fin da ora una data per celebrare il dibattimento, cosicche', considerato anche che in considerazione della complessita' della vicenda nessuna delle parti ha sollecitato lo stralcio della posizione dell'imputata G., il Tribunale si vedrebbe costretto a disporre il rinvio ad una udienza prossima, senza alcuna certezza di poter davvero celebrare il dibattimento, con evidente disagio e disservizio non solo delle parti del presente processo ma anche del servizio giustizia in generale dal momento che il riservare una udienza al presente processo, sottrae ovviamente la possibilita' di celebrare nel medesimo giorno altri processi che pure potrebbero trovare svolgimento. La soluzione ragionevole sarebbe quella di operare in conformita' agli artt. 70 e 71 c.p.p.. Il tenore letterale della norma, pure tenendo conto della interpretazione prospettata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 2004, non consente pero' di applicare tale disciplina a situazioni di impedimento determinate da infermita' fisica e non psichica, cosicche', allo stato attuale della normativa il Tribunale non potrebbe che disporre rinvio di volta in volta, senza procedere alla sospensione del procedimento e riconvocando tutte le parti con gli inconvenienti sul servizio giustizia sopra rappresentati. Il Tribunale ritiene allora che la normativa suddetta possa contrastare con l'art. 111 della Costituzione nella parte in cui (secondo comma, ultima parte) pone come principio di valore costituzionale anche quello della ragionevole durata del processo. La durata ragionevole del processo significa infatti possibilita' di pervenire in un tempo ragionevole ad una definizione quando sussistono appunto le condizioni per lo svolgimento del processo, senza che si possa - al contrario - osservare che la sospensione del procedimento disposta dall'art. 71 determini addirittura l'effetto opposto dal momento che si tratta appunto di una sospensione, di un segmento temporale che non puo' essere considerato parte del processo e che vale a porre una scansione temporale chiara, predeterminata, tale da consentire a tutti i protagonisti di organizzare la propria attivita' in modo ordinato, senza ripetuti ed inutili tentativi di udienza. Ma sotto questo profilo la normativa suddetta sembra contrastare anche con l'art. 97 della Costituzione, dovendo il concetto di organizzazione essere inteso in modo funzionale ed essendo evidente che gli inconvenienti descritti (che trovano ragione nella attuale impossibilita' di operare in conformita' agli artt. 70 e 71 c.p.p. nel caso in esame) finiscono con il nuocere non soltanto al singolo processo ma all'attivita' del servizio giustizia in generale. Donde anche il contrasto di tale normativa con il principio immanente di ragionevolezza. Il Tribunale non ignora the con sentenza n. 354 del 1996 la Corte costituzionale ha gia' ritenuto infondata una questione di legittimita' costituzionale diretta ad equiparare la impossibilita' a comparire per impedimento fisico alla incapacita' psichica ma tale questione era stata sollevata con riferimento ad altre norme, per assicurare il diritto di autodifesa, non certamente con riferimento al principio di ragionevole durata del processo (introdotto nella Costituzione in epoca successiva alla pronuncia della Corte) ne' con riferimento all'art. 97 o piu' in generale al principio di ragionevolezza. Per questi motivi il Tribunale ritiene di poter riproporre la questione in quanto certamente rilevante ai fini del processo, concernendo il diritto dell'imputato ad essere presente in udienza, e non manifestamente infondata per le ragioni svolte.
P. Q. M. Dichiara attualmente il legittimo impedimento dell'imputato G.P. ad essere presente in udienza e sospende il corso del termine di prescrizione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 70 e 71 c.p.p. per contrasto con l'art. 111, secondo comma ultima parte, 97 e 3 della Costituzione nella parte in cui non consentono di applicare le modalita' in essi previste anche relativamente agli imputati che si trovino nella impossibilita' assoluta di comparire per qualsiasi infermita'; Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Terni il 29 maggio 2012 Il Presidente: Zanetti