N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 settembre 2012

Ordinanza del 14 settembre 2012 emessa dalla Corte di cassazione  nei
procedimenti civili riuniti promossi da Coldereiser Srl e  Perathoner
Erich contro la Provincia autonoma di Bolzano ed altri. 
 
Espropriazione per pubblica utilita' - Norme della Provincia autonoma
  di Bolzano - Indennita' di esproprio per i suoli agricoli e  per  i
  suoli non edificabili - Determinazione  secondo  la  media  tra  il
  valore minimo e massimo attribuito all'area quale terreno  agricolo
  considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il  tipo
  di coltura in atto al momento dell'emanazione del  decreto  di  cui
  all'art. 5 - Violazione del principio di uguaglianza per l'adozione
  di un criterio di  valutazione  deteriore  rispetto  a  quello  del
  valore reale del bene - Lesione del principio del giusto indennizzo
  in caso di espropriazione - Violazione di  obblighi  internazionali
  dichiarati  dalla  CEDU  -  Richiamo  all'ordinanza   della   Corte
  costituzionale n. 181/2011. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile  1991,  n.  10,
  art. 8, comma 3, sostituito dall'art. 38, comma 7-bis, della  legge
  della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4. 
- Costituzione, artt. 3,  42,  comma  terzo,  117,  primo  comma,  in
  relazione  all'art.  1  del  Primo  Protocollo  addizionale   della
  Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
  liberta' fondamentali. 
(GU n.51 del 27-12-2012 )
 
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
544-2006  proposto  da  Coldereiser  S.r.l.  (c.f.  00192190213),  in
persona  del  legale  rappresentante   pro   tempore,   elettivamente
domiciliata in Roma, Via Asiago 8 - int. 2, presso l'avvocato Villani
Ludovico Ferdinando, che la rappresenta  e  difende  unitamente  agli
avvocati Bauer Maximilian Walther, Kollensperger Hans Jurgen,  giusta
procura a margine del ricorso, ricorrente; 
    Contro  Provincia  autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige,  Perathoner
Erich, Comune di Santa Cristina Valgardena; 
    Intimati sul ricorso 4976-2006 proposto da Perathoner Erich (c.f.
PRTRCH66H12B150L), elettivamente domiciliato in  Roma,  Via  Federico
Confalonieri 5, presso l'avvocato Manzi Luigi, che lo  rappresenta  e
difende unitamente all'avvocato Vescoli  Michael,  giusta  procura  a
margine del controricorso e ricorso incidentale; 
    Controricorrente  e  ricorrente  incidentale  contro  Coldereiser
S.r.l.,  intimata,  avverso  la  sentenza  n.  73/2005  della   Corte
d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, depositata il 22
marzo 2005; 
    Udita la relazione della  causa  svolta  nella  pubblica  udienza
dell'11 giugno 2012 dal consigliere dott. Magda Cristiano; 
    Udito, per la ricorrente, l'avvocato L.F. Villani che ha  chiesto
l'accoglimento  del   ricorso   principale,   rigetto   del   ricorso
incidentale; 
    Udito,  per  il  controricorrente   e   ricorrente   incidentale,
l'avvocato E. Coglitore, con delega, che  ha  chiesto  l'accoglimento
del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale; 
    Udito il P.M., in  persona  del  Sostituto  Procuratore  generale
dott. Carlo Destro  che  ha  concluso  per  il  rigetto  del  ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale. 
 
                              In Fatto 
 
    La Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano,  con
sentenza del 22 marzo 2005, decidendo  nel  giudizio  di  opposizione
alla  stima  proposta  da  Erich  Perathoner  nei   confronti   della
Colderaiser S.r.l., ha liquidato in € 42.151,20  l'indennita'  dovuta
dalla convenuta all'attore per l'imposizione di una servitu' di pista
da sci su un terreno di  16.212  mq.  di  sua  proprieta',  sito  nel
territorio di Santa Cristina Valgardena, ed in € 648,48 annui  quella
dovutagli a titolo di risarcimento per le perdite di raccolto passate
e future. 
    La Corte territoriale ha affermato che doveva farsi  applicazione
dell'art. 9 della legge provinciale n. 6 del 1981, non  abrogata,  ma
solo modificata, per effetti marginali, dai commi 1 e 2 dell'art.  10
della legge provinciale n. 10 del  1991  e  che  l'indennita'  andava
pertanto liquidata in misura pari al 10% del valore del  terreno;  ha
quindi ritenuto che detto valore andasse determinato alla stregua dei
criteri  di  classificazione  emergenti  dall'art.  8   della   legge
provinciale n. 10 del 1991 e che, trattandosi di  suolo  destinato  a
insediamento produttivo, l'indennita' dovesse  essere  rapportata  al
valore di mercato dell'immobile, che ha stimato in € 26 al mq. 
    La sentenza e' stata impugnata da Colderaiser S.r.l. con  ricorso
per cassazione affidato a tre motivi, ed illustrato da  memoria,  cui
il Perathoner ha resistito con controricorso, proponendo al  contempo
ricorso incidentale condizionato. 
    Con  il  primo  motivo,  la  ricorrente  principale,  denunciando
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 della L.P. Bolzano  n.
10/91, contesta che potesse nella specie farsi applicazione dell'art.
9 della legge provinciale  n.  6  del  1981,  che  determina  in  una
percentuale fissa la diminuzione del valore dell'immobile soggetto  a
servitu' di pista da sci, anziche' del citato articolo 10 della legge
provinciale n. 10/91, che prevede che detta percentuale debba  essere
stabilita dall'apposita commissione istituita ai sensi  dell'art.  11
della legge medesima. Rileva che la  commissione  aveva  ritenuto  la
perdita di valore del terreno di proprieta' del Perathoner pari al 7%
e sostiene che tale misura doveva restare invariata. 
    Con il secondo motivo, la ricorrente,  denunciando  violazione  e
falsa applicazione degli artt. 8 e 10 della legge provinciale Bolzano
e  dell'art.  5-bis  della  legge  n.  359/92,   nonche'   vizio   di
motivazione, dopo aver mosso numerose critiche alla relazione del ctu
incaricato di stimare il fondo, osserva: 
        che il terreno per cui e' causa, alla data di  emissione  del
decreto  di  asservimento,  era  sito  in  zona  "verde  alpino",  ad
altitudine superiore ai 1600 m. s.l.m, e percio' soggetto  a  vincolo
generale di inedificabilita', ai sensi dell'art. 1, legge provinciale
n. 16/1970, come modificato dall'art. 1 della  legge  provinciale  n.
23/87, sicche' non poteva che essere valutato come terreno agricolo; 
        che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del  1996,
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, 1°  comma,
della legge della provincia di Bolzano n. 10/91 nella  parte  in  cui
determina l'indennita' di espropriazione con  criterio  non  adeguato
alla distinzione, introdotta dall'art. 5-bis della legge  n.  359/92,
fra terreni edificabili e terreni agricoli o non edificabili; 
        che pertanto la  Corte  territoriale  avrebbe  dovuto  tenere
conto della predetta distinzione e stimare il terreno  tenendo  conto
della sua classificazione agricola. 
    Con  il  terzo  motivo,  Coldaraiser  lamenta,  infine,  che  nel
dispositivo della sentenza l'indennita' annuale dovuta al  Perathoner
sia stata determinata in € 648,48, in contrasto con quanto  affermato
nella  motivazione,  laddove  il  giudice  aveva  determinato   detta
indennita' in € 486,36. 
    Con  l'unico  motivo  di  ricorso  incidentale  condizionato,  il
Perathoner denuncia violazione dell'art. 10 della  legge  provinciale
n. 10/91, rilevando che, nell'ipotesi in cui  l'art.  9  della  legge
provinciale n. 6 del 1981 dovesse ritenersi  effettivamente  abrogato
dalla citata legge n. 10/91, secondo quanto dedotto dalla  ricorrente
principale, la percentuale di riduzione del valore del fondo del  10%
fissata dalla Corte territoriale risulterebbe palesemente inadeguata,
atteso che il ctu l'ha determinata nella misura del 50%. 
 
                             In diritto 
 
    Questa Corte dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 8
comma 3, legge  della  provincia  di  Bolzano  n.  10/91,  cosi  come
sostituito dall'art. 38, comma 7-bis, della legge  provinciale  n.  4
del  2008,  applicabile  al  presente  giudizio   in   virtu'   della
disposizione transitoria di cui al successivo art. 43, comma 3  della
medesima legge n. 4/08, la quale prevede l'applicabilita' del  citato
art. 38, comma 7-bis a tutti i procedimenti espropriativi  in  corso,
salvo che la determinazione dell'indennita' sia  divenuta  definitiva
per  scadenza  del  termine  per  proporre  opposizione  ovvero   per
passaggio in giudicato  della  sentenza  sull'opposizione,  e  dunque
intende per procedimenti espropriativi in corso anche quelli  in  cui
sia stato gia' emesso il decreto di esproprio (o di asservimento), ma
la  misura  dell'indennita'  risulti,  come  nella   specie,   ancora
controversa fra le parti. 
    Il comma 3 dell'art. 8 della legge  provinciale  n.  10/91,  cosi
come sostituito dal comma 7-bis dell'art. 38 della legge  provinciale
n. 4 del 2008, dispone che l'indennita' di espropriazione per le aree
non edificabili consiste nel giusto prezzo  da  attribuire,  entro  i
valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di  cui  all'art.
11, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli  di
contratti agrari, secondo il tipo  di  coltura  in  atto  al  momento
dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5. 
    La predetta disposizione normativa, che all'evidenza  non  appare
suscettibile  di  un'interpretazione  diversa  da  quella  letterale,
stabilisce un criterio di determinazione delle indennita'  dei  suoli
non edificabili (nei quali devono ritenersi necessariamente  compresi
i suoli agricoli) siti nel territorio della provincia di Bolzano  del
tutto disancorato dal loro effettivo valore di mercato. 
    Invero, ancorche' non possa escludersi che valore  di  mercato  e
valore agricolo minimo o massimo di tali categorie di immobili  siano
talvolta, in concreto, coincidenti, non v'e' dubbio che assai  spesso
il primo valore risulti (anche notevolmente) superiore al secondo, in
quanto l'appetibilita' di un terreno sul  mercato  non  dipende  solo
dalla sua edificabilita', ma da molteplici altri fattori,  primi  fra
tutti la sua posizione e le concrete possibilita' di suo sfruttamento
per fini diversi dalla coltivazione. 
    La questione e' rilevante nel presente giudizio. 
    Col secondo motivo di  ricorso  Coidreiser  S.r.l.  ha  lamentato
l'erronea individuazione, da parte della Corte d'Appello del criterio
in base al quale determinare l'indennita' di asservimento del terreno
oggetto di causa. 
    La Corte di merito ha ritenuto che  l'area  fosse  caratterizzata
"da intrinseca capacita' produttiva  di  tipo  non  agricolo"  ed  ha
pertanto  affermato  che  doveva  farsi  applicazione  del  comma   5
dell'art. 8 della legge provinciale n. 10/91, secondo il quale per le
"aree su cui esistono edifici, impianti  o  opere  di  urbanizzazione
l'indennita' consiste nel giusto prezzo che l'area avrebbe  avuto  in
una libera contrattazione di compravendita al  momento  di  emissione
del decreto." 
    Si legge piu' avanti, nella motivazione, che "sebbene  i  terreni
fossero rimasti pacificamente inclusi in una zona destinata  a  verde
alpino e sebbene sugli stessi non esistessero  edifici,  impianti  od
opere di urbanizzazione, la loro naturale predispozione all'uso quale
pista da sci basta ad imprimere agli  stessi  la  qualifica  di  aree
contraddistinte da un'evidente  produttivita'  di  tipo  industriale,
venuta a prevalere ampiamente sulla destinazione agricola,  al  punto
da rendere questa del tutto trascurabile ...e' infatti notorio come i
pendii caratterizzati  da  connotati  morfologici  tali  da  renderli
idonei alla realizzazione di piste da sci e nel contempo  compatibili
con le esigenze ambientali siano estremamente rari, e  come  siffatta
predisposizione    finisca    per    valorizzarli    automaticamente,
privilegiandoli  rispetto  ad  altri  meno  indicati   e   provocando
puntualmente l'insediamento sugli stessi, o nelle loro vicinanze,  di
impianti di risalita finalizzati al  loro  sfruttamento  turistico  o
commerciale. E' quindi fin troppo evidente come, in casi del  genere,
l'autentico  e  fondamentale  fattore  produttivo  sia  rappresentato
proprio dai terreni aventi le richieste caratteristiche  strutturali,
mentre gli impianti di risalita non  assolvono  che  a  una  funzione
meramente strumentale e secondaria....". 
    Sennonche', secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art.  8,
comma 5, della citata legge n. 10 del 1991 si riferisce soltanto alle
aree  sulle  quali  siano  stati  costruiti  edifici  ed   installate
attrezzature od opere di urbanizzazione tali  da  avere  impresso  al
terreno una  stabile  trasformazione,  cosi  da  rendere  attuali  le
originarie  e,  quindi,  necessariamente  preesistenti  potenzialita'
edificatorie  del  terreno,  e  non  a  qualunque  fondo  (anche  non
edificatorio) sul quale sussista un qualsiasi manufatto  assimilabile
a quelli indicati dalla norma (Cassazione civile, sez. I, 03/06/2010,
n. 13461). 
    Il suolo asservito e' invece classificato nel p.u.c. adottato  il
24 settembre 1997, e vigente alla data di emissione  del  decreto  di
asservimento  (21  dicembre  2002),  come  "verde  alpino,  prato  di
montagna" ed evidenziato  come  "pista  da  sci',  ovvero,  ai  sensi
dell'art. 19 p.u.c., "destinato all'esercizio della pratica  sportiva
invernale"; si tratta, pertanto, di terreno  sul  quale  "e'  vietata
qualsiasi  edificazione  ad  esclusione   del   lavori   strettamente
necessari per l'allestimento e la manutenzione delle piste" e che non
puo' essere equiparato, ai fini  della  stima  dell'indennita',  alle
aree su cui esistono edifici, impianti od opere di urbanizzazione. 
    Ne consegue che il motivo di  ricorso  con  il  quale  Coldraiser
S.r.l. lamenta che il terreno non sia stato  valutato  come  agricolo
appare fondato. 
    La sentenza impugnata  andrebbe  pertanto  cessata,  e  la  causa
andrebbe  rinviata  al  giudice  del  merito  per  la  determinazione
dell'indennita' in base al criterio di cui all'art. 8, comma 3  della
prov. n. 10 del 1991, non essendo rilevante che la  ricorrente  abbia
erroneamente individuato la norma violata nell'art. 5-bis della legge
n. 359/92, omettendo di considerare che il testo del ridetto  art.  8
della legge provinciale n. 10/91  vigente  alla  data  di  emanazione
della sentenza impugnata era gia' stato modificato dall'art. 18 della
legge provinciale n. 1 del 1997, il quale, recependo il dettato della
sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  80  del  1996,  vi  aveva
introdotto la distinzione fra suoli edificabili e  suoli  agricoli  e
che, in particolare, il comma 3 della norma  all'epoca  vigente  gia'
prevedeva che per le aree site al di fuori  dei  centri  edificati  o
prive di potenzialita' edificatoria l'indennita'  va  commisurata  al
giusto prezzo, fra  i  valori  minimi  e  massimi,  che  deve  essere
attribuito all'area quale  terreno  agricolo  considerato  libero  da
vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura  in  atto  al
momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5. 
    Va aggiunto  che,  secondo  quanto  dedotto  dalla  ricorrente  e
confermato dalla ctu disposta in corso di causa, il  valore  agricolo
determinato dalla commissione provinciale  per  il  tipo  di  coltura
(malga) praticata sul fondo per cui e' causa oscilla fra un minimo di
euro 0,60 ed un massimo di euro 0,80 a  mq.  Ne  consegue  che,  alla
stregua della disciplina vigente, il Perathoner si vedrebbe liquidare
dalla Corte territoriale un'indennita' irrisoria  rispetto  a  quella
determinata in base al valore  di  mercato  del  suolo,  stimato  dal
giudice del merito in euro 26 a mq. 
    Non appare, pertanto, manifestamente infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. comma 3 dell'art. 8 della legge
della provincia di Bolzano n. 10/91, cosi' come sostituito dai  comma
7-bis dell'art. 38  della  legge  provinciale  n.  4  del  2008,  per
violazione dell'art. 117, 1° comma Cost., nel testo introdotto  dalla
legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, per il suo contrasto con le  norme
internazionali convenzionali ed, in particolare,  con  l'art.  1  del
Primo protocollo addizionale della Convenzione  per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,  ratificato,
unitamente alla Convenzione, dalla legge n. 848/55. 
    L'art. 1 del Primo protocollo addizionale della  CEDU  stabilisce
che "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei  suoi
beni. Nessuno puo' essere privato della sua  proprieta'  se  non  per
causa di utilita' pubblica e nelle condizioni previste dalla legge  e
da principi generali del diritto internazionale". 
    La Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato tale norma
in  numerose  sentenze,  dando  vita   ad   un   orientamento   ormai
consolidato, formatosi anche in processi  concernenti  la  disciplina
ordinaria dell'indennita' di espropriazione,  secondo  il  quale  una
misura che costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto dei  beni
di una  persona  fisica  o  giuridica,  deve  realizzare  "un  giusto
equilibrio" tra le esigenze di interesse generale della comunita'  ed
il  principio  della  salvaguardia  dei  diritti  e  delle   liberta'
fondamentali. 
    La necessita'  di  assicurare  siffatto  equilibrio,  secondo  la
Corte, concerne tutto il contenuto dell'art. 1 del primo  Protocollo:
anche la disposizione che prevede che  nessuno  puo'  essere  privato
della sua proprieta' se non per causa di pubblica  utilita'  e  nelle
condizioni previste dalla legge e dai principi generali  del  diritto
internazionale va pertanto letta alla luce del  primo  principio  (C.
eur., sez. I, 9.3.2006, n. 10162). 
    Al  fine  di  stabilire  se  le  misure  adottate  da  uno  stato
nell'interesse generale  garantiscono  un  giusto  equilibrio  e  non
riversano sul proprietario un peso sproporzionato,  occorre  prendere
in considerazione le modalita' di  indennizzo  previste  dalla  leggi
interne. 
    A questo proposito la Corte di Strasburgo ha osservato che, senza
il versamento di una somma ragionevole  in  rapporto  al  valore  del
bene, la privazione  della  proprieta'  che  si  realizza  attraverso
l'esproprio costituisce normalmente un'ingerenza  eccessiva  e  viola
l'art. 1 del Primo  protocollo  e  che,  in  caso  di  espropriazione
isolata di un terreno, soltanto un indennizzo integrale  puo'  essere
considerato  ragionevole,  mentre  la  mancanza  di   un   indennizzo
integrale,  ai  sensi  dell'art.  1  del  Protocollo   n.   1,   puo'
giustificarsi soltanto in presenza di obiettivi legittimi di pubblica
utilita' che perseguono misure di riforma economica  o  di  giustizia
sociale (C. eur, sez. 1, 29.7.2004 nonche' n. 10162 cit.). 
    Ad avviso di questo giudice, l'art. 8, comma 3 della legge  della
provincia di Bolzano n. 10/91, cosi come sostituito dal  comma  7-bis
dell'art. 38 della legge provinciale n. 4  del  2008,  prevedendo  un
criterio di determinazione dell'indennita' di,  esproprio  dei  suoli
non edificabili astratto e predeterminato (quale e' quello del valore
fra il minimo e massimo attribuito all'area  quale  terreno  agricolo
considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di
coltura in  atto  al  momento  dell'emanazione  del  decreto  di  cui
all'art. 5.),  che  e'  del  tutto  svincolato  dalla  considerazione
dell'effettivo valore di mercato dei suoli medesimi e che dunque, non
assicura il versamento all'avente diritto di un indennizzo  integrale
o quantomeno "ragionevole", si pone in evidente contrasto con  l'art.
1 del primo protocollo addizionale nell'interpretazione datane  dalla
Corte CEDU. 
    Va escluso, poi, che tale interpretazione confligga con la tutela
di interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri  articoli
della Costituzione, posto che anche l'art. 42,  comma  III  Cost.  e'
stato costantemente interpretato dalla Corte costituzionale nel senso
che, pur non essendo il legislatore tenuto ad  individuare  un  unico
criterio di determinazione dell'indennita' valido in ogni fattispecie
espropriativa, o ad assicurare l'integrale riparazione della  perdita
subita dal proprietario espropriato, l'indennita' medesima  non  puo'
mai essere meramente simbolica o irrisoria, ma deve rappresentare  un
serio ristoro (cfr. C. Cost. n. 5/1980). 
    Del resto, con la sentenza n. 181 del  2011,  che  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5-bis,   comma   4   del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,  in  combinato  disposto  con  gli
articoli 15, primo comma, secondo periodo e 16, commi 5° e  6°  della
legge  n.  865  del  1971  e  successive  modifiche,  codesta   Corte
costituzionale ha avuto modo di affermare  che  l'art.  1  del  primo
protocollo della CEDU, nelle sue proposizioni,  si  riferisce  ,  con
previsione chiaramente generale, ai beni, senza  operare  distinzioni
in ragione della qualitas rei e che, come gia' posto  in  luce  dalla
sentenza  n.  348  del  2007,  sia  la  giurisprudenza  della   Corte
costituzionale italiana, sia quella della  Corte  europea  concordano
nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennita'
di espropriazione deve essere il valore di  mercato  (o  venale)  del
bene ablato; subito dopo aggiungendo che tale  punto  di  riferimento
non puo' variare secondo la natura del  bene,  perche'  in  tal  modo
verrebbe meno l'ancoraggio  al  dato  della  realta'  postulato  come
necessario  per  pervenire  alla   determinazione   di   una   giusta
indennita'. 
    Per le medesime ragioni, non appare manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della  norma  censurata  per
violazione dell'art. 42, comma 3 Cost. 
    Non appare, infine,  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3  della  legge  della
provincia di Bolzano n. 10 del 1991, cosi come  sostituito  dall'art.
38,  comma  7-bis,  della  legge  provinciale  n.  4  del  2008,  per
violazione dell'art. 3 Cost. 
    Il  primo  comma  della  norma  stabilisce  che  l'indennita'  di
espropriazione di un'area edificabile e' determinata in  misura  pari
al valore venale del bene.  Quando  l'espropriazione  e'  finalizzata
all'insediamento di attivita' produttive  su  iniziativa  pubblica  o
all'esecuzione di altri  interventi  di  riforma  economico  sociale,
l'indennita' e'  ridotta  del  25%.  Nelle  zone  di  espansione  per
l'edilizia residenziale in cui, ai sensi dell'art. 37 comma  1  della
legge provinciale 11 agosto 1997,  n.  13,  e  successive  modifiche,
parte della cubatura e' destinata all'edilizia residenziale  privata,
per le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, alle relative
opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari, l'indennita'  di
espropriazione  e'  pari  al  valore  venale  del  bene  al   momento
dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5 ridotto del  50%,  cio'
in considerazione  delle  aree  destinate  all'edilizia  residenziale
privata. Per quella quota parte delle aree delle zone  di  espansione
che viene ceduta al Comune, al sensi dell'art. 37,  comma  1-bis,  in
eccedenza alla misura di  cui  al  comma  1  dello  stesso  articolo,
l'indennita' di espropriazione corrisponde al valore venale del  bene
al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5. 
    In  via  generale,  pertanto,   fatte   salve   le   ipotesi   di
espropriazione finalizzata all'attuazione di  interventi  di  riforma
economico-sociale o di edilizia residenziale agevolata,  l'indennita'
di esproprio per  i  suoli  edificabili  siti  nel  territorio  della
provincia di Bolzano e' oggi corrispondente al valore di mercato  del
bene. 
    L'adozione del diverso criterio -  astratto  e  predeterminato  -
dettato, per i suoli agricoli e per i suoli  non  edificabili,  dalla
norma della cui legittimita' costituzionale  si  dubita  crea  allora
un'ingiustificata disparita'  di  trattamento  fra  proprietari,  non
scorgendosi alcuna plausibile ragione in base alla quale il diritto a
percepire un indennizzo commisurato al valore venale dell'area ablata
non debba essere  riconosciuto  anche  a  coloro  che  possiedono  un
terreno che non ha vocazione edilizia. 
 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte dichiara rilevante per il giudizio e non  manifestamente
infondata, in relazione agli artt. 117, 1° comma, 1, 42, 3° comma e 3
della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 8, comma 3 della legge della provincia di Bolzano n. 10 del
1991, cosi come sostituito dall'art. 38,  comma  7-bis,  della  legge
provinciale n. 4 del 2008; 
    Manda alla Cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente dei Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione
al Presidente del Senato della  Repubblica  ed  al  Presidente  della
Camera dei Deputati ed alle parti del presente giudizio; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni, alla Corte Costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Si comunichi a cura della Cancelleria. 
        Roma, 11 giugno 2012 
 
                       Il Presidente: Vitrone