N. 288 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte e tasse - Norme della Regione Marche - Tassa  automobilistica
  regionale - Veicolo sottoposto a fermo amministrativo o giudiziario
  -  Esclusione,  a  decorrere  dall'anno  di  imposta  2012,   della
  esenzione  dal  pagamento  prevista  dalla  normativa   statale   -
  Appartenenza della tassa automobilistica regionale  alla  categoria
  dei tributi regionali  derivati  -  Conseguente  impossibilita'  di
  escludere esenzioni, detrazioni e  deduzioni  gia'  disposte  dalla
  legge statale - Violazione della competenza  legislativa  esclusiva
  statale  in  materia   di   tributi   erariali   -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, art. 10. 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119,  secondo
  comma; d.l. 30 dicembre 1982, n. 953,  convertito  nella  legge  28
  febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma 36. 
Fauna - Norme della Regione Marche -  Immissione  nei  corsi  d'acqua
  della trota iridea - Contrasto con la normativa statale  che  vieta
  espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento
  in natura di specie e popolazioni non autoctone - Violazione  della
  competenza legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, art. 22. 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lettera  s);  d.P.R.  8
  settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 3. 
(GU n.51 del 27-12-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  10  e
22  della  legge  della  Regione  Marche  28  dicembre  2011,  n.  28
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2012   e
pluriennale  2012/2014  della  Regione  -  Legge  finanziaria  2012),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 28 febbraio - 2 marzo 2012, depositato  in  cancelleria
il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  6  novembre  2012  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso  notificato  il  28  febbraio  -  2  marzo  2012,
depositato  in  cancelleria  il  5  marzo  2012,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione  Marche  28
dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale  2012  e  pluriennale  2012/2014  della   Regione   -   Legge
finanziaria 2012), in riferimento agli articoli 117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione - in relazione all'articolo  5,  comma
36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.  953  (Misure  in  materia
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge  28  febbraio
1983, n. 53 - e  119,  secondo  comma,  della  Costituzione;  nonche'
dell'articolo 22 della stessa  legge  regionale,  per  contrasto  con
l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),   Cost.,   in   relazione
all'articolo 12, comma  3,  del  d.P.R.  8  settembre  1997,  n.  357
(Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna selvatiche). 
    Con riguardo alla prima questione, si sostiene nel ricorso che il
censurato  art.  10,  nell'escludere,  con  decorrenza  dall'anno  di
imposta 2012,  l'esenzione  dall'obbligo  di  pagamento  della  tassa
automobilistica regionale per i beni mobili registrati  sottoposti  a
fermo amministrativo o giudiziario, contrasti con l'art. 5, comma 36,
del decreto-legge n. 953 del 1982, il quale dispone che  «La  perdita
del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza  maggiore  o  per
fatto di terzo o  la  indisponibilita'  conseguente  a  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate
nei registri indicati  nel  trentaduesimo  comma,  fanno  venir  meno
l'obbligo  del  pagamento  del  tributo  per  i   periodi   d'imposta
successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione». 
    La  ratio  della  predetta  normativa  statale,  invocata   quale
parametro interposto, e' da rinvenire,  secondo  il  ricorrente,  nel
presupposto dell'applicazione del tributo che, ai sensi  dell'art.  1
del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39  (Testo  unico  delle  leggi  sulle
tasse automobilistiche), come modificato dall'art. 10, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001),
e' «la circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli  autoveicoli
e dei relativi rimorchi». 
    Pertanto, la previsione dell'obbligo  di  pagamento  del  tributo
anche in caso di perdita di possesso del veicolo per effetto di fermo
amministrativo o giudiziario porrebbe la norma regionale in contrasto
con la normativa statale di  riferimento  e  conseguentemente  con  i
principi generali del sistema tributario nazionale,  violando  l'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva  allo
Stato la materia del sistema tributario, e l'art. 119, secondo comma,
Cost., che subordina la possibilita' per le Regioni e gli enti locali
di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto  dei
principi statali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario. 
    La seconda questione ha ad oggetto  l'art.  22,  comma  1,  della
stessa legge regionale n. 28 del 2011, che modifica l'art. 18,  comma
1, della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento
e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca  nelle  acque
interne), al cui testo originario - «Non e'  consentita  l'immissione
nei corsi d'acqua di specie o popolazioni non autoctone, con la  sola
eccezione della carpa erbivora» - aggiunge la frase  «e  della  trota
iridea». 
    Il che, appunto, secondo il ricorrente, si porrebbe in  contrasto
con l'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997 - norma interposta
espressione della competenza esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
ambiente e di tutela dell'ecosistema, di cui  all'art.  117,  secondo
comma 2, lettera s), Cost. - a tenore  del  quale,  viceversa,  «Sono
vietate la  reintroduzione,  l'introduzione  e  il  ripopolamento  in
natura di specie e popolazioni non autoctone». 
    2.- Nel giudizio innanzi alla Corte si e' costituita  la  Regione
Marche, che ha concluso per la infondatezza di entrambe le questioni. 
    Con riguardo alla prima, ha sostenuto la difesa regionale che  la
norma invocata a parametro interposto non  costituisca  piu'  vincolo
inderogabile per il legislatore regionale, in quanto, a seguito della
entrata in vigore del  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), le Regioni di
diritto  comune,  nell'esercizio  della  loro  autonomia  impositiva,
possono considerarsi assoggettate ai soli vincoli  ivi  espressamente
contemplati. 
    Quanto  alla  seconda  questione,  la  Regione  ha  eccepito   il
contrasto della disposizione regolamentare, invocata dal ricorrente a
parametro interposto della questione sollevata, con la  direttiva  21
maggio,  n.  92/43/CE  (Direttiva   del   Consiglio   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche), di cui dovrebbe costituire  attuazione,  per
la generalita' ed assolutezza del prescritto divieto di  introduzione
di specie non autoctone, da quella direttiva non previsto. 
    3.-  Nell'imminenza  della  pubblica  udienza,  la  difesa  della
Regione Marche ha depositato una memoria con la  quale  ribadisce  le
proprie conclusioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   denuncia
l'illegittimita' costituzionale:  a)  dell'articolo  10  della  legge
della Regione Marche 28 dicembre 2011, n.  28  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale  2012/2014  della
Regione - Legge finanziaria 2012), per violazione degli articoli 117,
secondo comma, lettera e) - in relazione all'articolo  5,  comma  36,
del decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953  (Misure  in  materia
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge  28  febbraio
1983,  n.  53  -  e  119,  secondo  comma,  della  Costituzione;   b)
dell'articolo 22 della stessa  legge  regionale,  per  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in  relazione  all'art.
12, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  della
fauna selvatiche). 
    Il  ricorrente  propone,  pertanto,  due  distinte  questioni  di
legittimita' costituzionale, che vanno esaminate separatamente. 
    2.- La prima questione riguarda l'art. 10  della  predetta  legge
regionale, il quale, nello stabilire che, «A decorrere  dall'anno  di
imposta 2012, la disposizione del fermo amministrativo o  giudiziario
di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della
tassa  automobilistica  regionale»,  violerebbe,  appunto,  l'evocato
articolo 117, secondo comma, Cost., in relazione  al  disposto  della
norma  interposta  di  cui  all'art.  5,   comma   36,   del   citato
decreto-legge n. 953 del 1982, nella parte in cui stabilisce che  «La
perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza  maggiore
o  per  fatto  di  terzo  o   la   indisponibilita'   conseguente   a
provvedimento   dell'autorita'   giudiziaria   o    della    pubblica
amministrazione, annotate nei  registri  indicati  nel  trentaduesimo
comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento  del  tributo  per  i
periodi d'imposta successivi a quello  in  cui  e'  stata  effettuata
l'annotazione». 
    3.- La questione e' fondata. 
    3.1.- La tassa automobilistica e' tributo istituito e regolato da
legge statale. Disciplinata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39  (Testo
unico  delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche),  e   successive
modificazioni, essa e' stata «attribuita» per intero alle  Regioni  a
statuto ordinario dall'art. 23, comma 1, del decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504   (Riordino   della   finanza   degli   enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421),   assumendo   contestualmente   la   denominazione   di   tassa
automobilistica regionale. 
    L'art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997,  n.
449 (Misure per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica),  ha,
altresi', demandato alle Regioni «la riscossione, l'accertamento,  il
recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso
amministrativo relativo» alla suddetta tassa. 
    Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 ha determinato,  al
comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore  -  in
base alla potenza effettiva anziche', come  in  passato,  ai  cavalli
fiscali  -  ed  ha  stabilito,  ai  fini  dell'applicazione  di  tale
disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche  sono
determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con
il Ministro dei trasporti e della navigazione,  [...]  per  tutte  le
regioni, comprese quelle  a  statuto  speciale,  in  uguale  misura»,
confermando, a decorrere dall'anno 1999, il potere - attribuito  alle
Regioni dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n.  504
del 1992 - di determinare con propria legge gli importi  della  tassa
per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed  il  110
per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente». 
    Per  completare  il  quadro  normativo,  in  cui  si  colloca  la
questione in esame, devono altresi' richiamarsi le nozioni di tributo
proprio della Regione - che, ai sensi dell'art.  7,  comma  1,  della
legge 5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della  Costituzione),
e' quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in  relazione  ai
presupposti non gia' assoggettati ad  imposizione  erariale  -  e  di
tributo proprio derivato della Regione, che, ai sensi della  medesima
disposizione, ricomprende quei tributi istituiti e regolati da  leggi
statali, il cui gettito e' attribuito alle Regioni, le quali  possono
modificarne le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e  deduzioni
nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione  statale  e
nel rispetto della normativa comunitaria. 
    Se  ne  desume  che  la  Regione,  con  riferimento  alla   tassa
automobilistica che, in tale  contesto,  si  qualifica  come  tributo
proprio derivato:  a)  non  puo'  modificarne  il  presupposto  ed  i
soggetti  d'imposta  (attivi  e  passivi);  b)  puo'  modificarne  le
aliquote nel limite massimo fissato dal  comma  1  dell'art.  24  del
d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento  degli  importi
vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni
e deduzioni nei  limiti  di  legge  e,  quindi,  non  puo'  escludere
esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale. 
    L'articolo 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68 (Disposizioni in  materia  di  entrata  delle  regioni  a  statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni  standard  nel   settore   sanitario),   che   costituisce
attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto,  al
comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di  tributi  statali  in
tributi  propri  regionali,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2013,
stabilisce, al comma 2, che  «Fermi  restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita'  previsti  dalla  legislazione  statale,  le   regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale»; per poi aggiungere,
al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano  gli  altri
tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data  di
entrata in vigore del decreto  stesso,  aggiungendo  che  i  predetti
tributi costituiscono tributi propri derivati. 
    La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce  alla
conclusione che la tassa in questione non  ha  acquisito,  nel  nuovo
regime, la natura di tributo regionale proprio. 
    Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la
natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come
in tesi della resistente, ma solo  la  volonta'  del  legislatore  di
riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello  stabilito  per
gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni,
senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come
anche confermato dall'inciso «fermi  restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale». 
    Cio'   posto,   la   evoluzione   della   natura   della    tassa
automobilistica - che aveva, originariamente,  quale  presupposto  la
«circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e  dei
relativi rimorchi» (art. 1 del d.P.R. n.  39  del  1953),  e  che  e'
successivamente divenuta, per effetto dell'art. 5  del  decreto-legge
n. 953 del 1982, tassa sulla proprieta'  del  veicolo  -  non  incide
sulla soluzione della presente questione, poiche'  la  individuazione
delle  eventuali  ricadute  di  tale  mutata  natura  sull'ambito  di
operativita' della norma interposta, delle quali peraltro  lo  stesso
ricorrente non si fa minimamente carico, non e' operazione che  possa
ritenersi affidata al  legislatore  regionale,  attesa,  appunto,  la
persistente spettanza in capo allo Stato della competenza legislativa
esclusiva nella materia de qua. 
    Ne consegue che la norma censurata, nel  disporre  la  esclusione
della   esenzione   dall'obbligo   del    pagamento    della    tassa
automobilistica  regionale  in  caso  di   fermo   amministrativo   o
giudiziario di beni  mobili  registrati,  ha  violato  la  competenza
esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. 
    4.- La seconda questione all'esame  della  Corte  ha  ad  oggetto
l'articolo 22, comma 1, della  stessa  legge  della  Regione  Marche,
modificativo dell'articolo 18  della  precedente  legge  regionale  3
giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la  tutela  della  fauna
ittica e disciplina della pesca nelle acque interne),  nel  senso  di
consentire l'immissione dei corsi  d'acqua  (oltre  che  della  carpa
erbivora, contemplata nel testo  originario  della  norma)  di  altra
specie ittica non autoctona, quale la trota iridea. 
    La riferita disposizione, ad avviso del Presidente del  Consiglio
dei ministri, sarebbe lesiva della competenza esclusiva  dello  Stato
in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117,  secondo
comma, lettera s), Cost., in relazione all'articolo 12, comma 3,  del
d.P.R. n. 357 del 1997, che,  al  comma  3,  vieta  espressamente  la
reintroduzione, l'introduzione  ed  il  ripopolamento  in  natura  di
specie e popolazioni non autoctone. 
    5.- Anche tale questione e' fondata. 
    5.1.- Come gia' chiarito nella sentenza n. 30 del  2009  (che  ha
accolto  il  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  proposto  dal
Presidente del  Consiglio  avverso  delibera  della  Regione  Veneto,
autorizzativa di piani di immissione, in acque di sua competenza,  di
specie  non  autoctone,  tra  cui  proprio  la  trota   iridea),   le
disposizioni   relative   alla   introduzione,    reintroduzione    e
ripopolamento  di  specie  animali,  in  quanto  «regole  di   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo di disciplina d'uso  della
risorsa ambientale-faunistica» rientrano nella  competenza  esclusiva
statale di cui, appunto, all'articolo 117, secondo comma, lettera s),
Cost. 
    5.2.-  Nell'esercizio   di   tale   sua   competenza   esclusiva,
nell'apprestare cioe' una  «tutela  piena  ed  adeguata»,  capace  di
assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente  e  per  le
future generazioni, lo Stato puo' porre limiti invalicabili di tutela
(sentenza n. 378 del 2007). 
    A  tali  limiti  le  Regioni  devono  adeguarsi  nel  dettare  le
normative d'uso dei beni ambientali,  o  comunque  nell'esercizio  di
altre proprie competenze, rimanendo unicamente libere di determinare,
nell'esercizio della loro  potesta'  legislativa,  limiti  di  tutela
dell'ambiente anche piu' elevati di quelli statali. 
    5.3.- Nello specifico ambito della introduzione, reintroduzione e
ripopolamento di specie animali, lo Stato italiano  -  in  attuazione
della direttiva  n.  92/43/CEE,  relativa  alla  conservazione  degli
habitat naturali e seminaturali nonche' della  flora  e  della  fauna
selvatiche - ha esercitato la sua competenza con il  richiamato  art.
12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997, che vieta espressamente,  in
via generale ed assoluta,  la  introduzione  e  il  ripopolamento  in
natura  di  «specie  e  popolazioni  non  autoctone»:  divieto   che,
contrariamente all'assunto  della  resistente,  la  citata  direttiva
comunitaria, sub lettera b) del suo articolo 22, autorizza gli  Stati
nazionali ad adottare «ove lo ritengano necessario». 
    Con  siffatta  disciplina  -  che  pone   limiti,   come   detto,
inderogabili dalla normativa  regionale  -  e'  dunque  in  contrasto
l'impugnata disposizione sub art. 22 della legge della Regione Marche
n. 28 del 2011, che consente viceversa la immissione in corsi d'acqua
della trota iridea, specie ittica alloctona, originaria  della  costa
pacifica del continente americano. 
    Risultando conseguentemente cosi' violato, dalla norma regionale,
il precetto dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  10
della  legge  della  Regione  Marche  28   dicembre   2011,   n.   28
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2012   e
pluriennale 2012/2014 della Regione - Legge finanziaria 2012); 
    2)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  22
della legge della Regione Marche n. 28 del 2011 nella  parte  in  cui
consente l'immissione nei corsi d'acqua della trota iridea. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI