N. 290 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Personale regionale
  e degli enti regionali cui sia conferito l'incarico di coordinatore
  dei programmi integrati d'area -  Riconoscimento  di  un'indennita'
  aggiuntiva - Contrasto con la normativa statale  secondo  cui  ogni
  regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego  e'
  rimessa  in  forma  esclusiva  alla  contrattazione  collettiva   -
  Violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale   in
  materia di ordinamento civile  -  Illegittimita'  costituzionale  -
  Assorbimento degli ulteriori profili. 
- Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 8. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l) (artt. 3,  97,  e
  117, terzo comma; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5). 
(GU n.51 del 27-12-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della
legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme  in  materia
di organizzazione e personale), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 12-14 ottobre 2011, depositato
in cancelleria il 20 ottobre 2011 ed iscritto al n. 123 del  registro
ricorsi 2011. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   della
Sardegna; 
    udito nell'udienza pubblica  del  20  novembre  2012  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    uditi l'avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani  per  la  Regione
autonoma della Sardegna. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il  12  ottobre  2011,  depositato  in
cancelleria il 20 ottobre 2011 e iscritto  al  n.  123  del  registro
ricorsi dell'anno 2011, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso,  tra  l'altro,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 8 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011,  n.
16 (Norme in materia di organizzazione e personale),  in  riferimento
agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e  terzo  comma,
della  Costituzione  e  agli  articoli  3,  4   e   5   della   legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna). 
    La norma censurata dispone che «Al personale  regionale  e  degli
enti regionali, cui e' stato conferito l'incarico di coordinatore  ai
sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n.  14
(Programmi integrati d'area), ed e'  stata  altresi'  attribuita,  ai
sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n.  17
(Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria,  al  bilancio  per
gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive  modifiche  ed
integrazioni, l'indennita' di coordinatore di servizio  prevista  dal
D.P.G.R. 21 dicembre 1995, n. 385 in applicazione del CCRL  1994-1997
all'epoca vigente, e' riconosciuta una  indennita'  pari  al  50  per
cento del trattamento economico previsto per i direttori di  servizio
dall'articolo 42, comma 1, lettera b), del  CCRL  del  personale  con
qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale  e  degli  enti
strumentali,  per  i  bienni   economici   2000/2001,   2002/2003   e
2003/2004». 
    Il ricorrente afferma che  tale  disposizione  regionale,  da  un
lato, viola gli artt. 3, 4, 5  della  legge  cost.  n.  3  del  1948,
perche' non e' rispettosa dell'elencazione tassativa, contenuta nelle
predette norme statutarie, delle materie nelle quali  la  Regione  ha
potesta' legislativa e, dall'altro,  e'  viziata  per  contrasto  con
molteplici parametri costituzionali. 
    Infatti, ad avviso del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
essa, prevedendo il riconoscimento  di  un'indennita'  aggiuntiva  in
favore  del  personale  degli  enti  regionali  cui   sia   conferito
l'incarico di coordinatore,  comporta  l'introduzione  di  una  spesa
aggiuntiva per il personale pubblico e al tempo stesso di un  aumento
del trattamento economico. 
    Pertanto, sotto il  primo  profilo,  essa  contrasterebbe  con  i
principi in  tema  di  contenimento  della  spesa  per  il  personale
pubblico posti dall'art. 9, comma  1,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria
e  di   competitivita'   economica),   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 4, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 212  e,
conseguentemente, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Sotto il secondo profilo, la norma sarda violerebbe il  principio
espresso nel titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche), secondo  cui  ogni  regolamentazione  del
trattamento  economico  nel  pubblico   impiego   e'   rimessa   alla
contrattazione collettiva, realizzando, inoltre, un intervento  della
Regione nella materia dell'ordinamento civile, riservata  allo  Stato
dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che risulta pertanto
violato. 
    Infine, l'Avvocatura generale dello Stato denuncia la  violazione
degli artt.  3  e  97  Cost.,  stante  l'irragionevole  e  immotivata
attribuzione di un trattamento economico migliorativo  ad  una  parte
del personale. 
    2.- La Regione autonoma  della  Sardegna  si  e'  costituita  nel
giudizio di costituzionalita' e  ha  chiesto  che  la  questione  sia
dichiarata inammissibile o infondata. 
    2.1.-   Preliminarmente    la    difesa    regionale    eccepisce
l'inammissibilita' del ricorso perche' mancante sia del confronto con
le peculiari garanzie assicurate dallo statuto di autonomia speciale,
sia del raffronto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione), il quale estende alle Regioni a  statuto  speciale  le
disposizioni  contenute  nella  medesima  legge  costituzionale   che
prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
riconosciute. 
    2.2.-  Con  riferimento  alla  pretesa  estraneita'  della  norma
impugnata all'elencazione delle materie di competenza  della  Regione
Sardegna rinvenibile negli artt. 3, 4 e 5 dello  statuto,  la  difesa
regionale eccepisce l'inammissibilita'  di  tale  censura,  priva  di
qualsiasi dimostrazione. 
    Nel merito, ad avviso  della  resistente,  la  censura  e'  anche
infondata, poiche' l'art. 3, primo comma, lettera a),  dello  statuto
di autonomia  speciale  attribuisce  espressamente  alla  Regione  la
competenza legislativa esclusiva  in  materia  di  ordinamento  degli
uffici e degli enti amministrativi della Regione e di stato giuridico
ed economico del personale. 
    2.3.- Per quanto concerne la  denunciata  lesione  dell'art.  117
Cost., la difesa regionale  eccepisce  la  sua  inammissibilita'  per
mancata  dimostrazione  della  natura  di  principio  dei   parametri
interposti invocati. 
    Nel merito la censura sarebbe infondata,  poiche'  la  previsione
dell'invarianza del trattamento  economico  dei  dipendenti  pubblici
contenuta nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del  2010  si
applica a parita' di  mansioni  svolte,  mentre  la  norma  regionale
impugnata  prevede  un'indennita'  a  fronte  del   conferimento   di
un'ulteriore funzione e, comunque, si ricollega  a  previsioni  della
contrattazione collettiva che la Regione  non  poteva  ignorare.  Ne'
sarebbe invasa  la  competenza  statale  in  materia  di  ordinamento
civile, perche' la disposizione impugnata non si occupa del  rapporto
contrattuale  che  intercorre  tra  il  dipendente  e   la   pubblica
amministrazione, ne' interviene sui profili civilistici del  rapporto
di lavoro, ma si limita  a  riconoscere  un'indennita'  spettante  ai
lavoratori in ragione delle mansioni svolte. 
    Neppure sussisterebbe lesione degli artt. 3 e 97  Cost.,  poiche'
l'art. 8 della legge reg.  Sardegna  n.  16  del  2011  riconosce  il
diritto ad un'indennita' a fronte dell'espletamento  di  un  incarico
particolare e delicato, quale quello di  coordinatore  dei  programmi
integrati d'area, nel pieno rispetto, quindi, del principio  di  buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    3.- La Regione Sardegna ha depositato  anche  due  memorie  nelle
quali insiste nelle conclusioni gia' rassegnate  e,  con  riferimento
alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge
reg. Sardegna  n.  16  del  2011,  ripete  le  argomentazioni  svolte
nell'atto di costituzione. 
    Aggiunge che, con la sentenza  n.  139  del  2012,  la  Corte  ha
affermato che l'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010  consente  un
processo  di  induzione  che,  partendo  da  un   apprezzamento   non
atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all'isolamento
di un principio comune in base al quale le Regioni devono ridurre  le
spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non
inferiore a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato; ne  deriva  che
il medesimo articolo non intende imporre  alle  Regioni  l'osservanza
puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si  compone  e
puo' considerarsi espressione  di  un  principio  fondamentale  della
finanza  pubblica.  Ad   avviso   della   difesa   regionale   simili
argomentazioni debbono valere anche con riferimento  all'art.  9  del
medesimo   decreto-legge,   caratterizzato   da   identica    tecnica
redazionale rispetto  all'art.  6.  Ne  discenderebbe  l'infondatezza
della questione sollevata dal ricorrente,  poiche'  non  si  potrebbe
sostenere che la Regione,  per  il  solo  fatto  di  aver  remunerato
un'ulteriore funzione svolta dai propri dipendenti,  abbia  disatteso
l'obbligo di conseguire l'ammontare complessivo di  risparmi  imposto
dall'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  promosso,  tra
l'altro, questione di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  8
della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011,  n.  16  (Norme  in
materia di organizzazione e personale), in riferimento agli  articoli
3,  97,  117,  secondo  comma,  lettera  l),  e  terzo  comma,  della
Costituzione e agli articoli 3, 4 e 5 della legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). 
    Ad avviso del ricorrente, la norma  impugnata  [secondo  cui  «Al
personale regionale e degli enti regionali, cui  e'  stato  conferito
l'incarico di coordinatore ai  sensi  dell'articolo  10  della  legge
regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), ed e'
stata altresi' attribuita, ai  sensi  dell'articolo  36  della  legge
regionale 5 settembre 2000, n. 17  (Modifiche  ed  integrazioni  alla
legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e  disposizioni
varie), e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  l'indennita'  di
coordinatore di servizio prevista dal D.P.G.R. 21 dicembre  1995,  n.
385  in  applicazione  del  CCRL  1994-1997  all'epoca  vigente,   e'
riconosciuta una indennita' pari al  50  per  cento  del  trattamento
economico previsto per i  direttori  di  servizio  dall'articolo  42,
comma  1,  lettera  b),  del  CCRL  del   personale   con   qualifica
dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali,
per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004»], violerebbe
anzitutto gli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perche'
non  e'  rispettosa  dell'elencazione  tassativa,   contenuta   nelle
predette norme statutarie, delle materie nelle quali  la  Regione  ha
potesta' legislativa. 
    Sarebbe leso, poi,  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  perche',
prevedendo il riconoscimento di un'indennita'  aggiuntiva  in  favore
del personale  regionale  degli  enti  regionali  cui  sia  conferito
l'incarico  di  coordinatore,  la  disposizione  censurata   comporta
l'introduzione di una spesa aggiuntiva per il  personale  pubblico  e
pertanto contrasta con i principi in tema di contenimento della spesa
per  il  personale  pubblico  posti  dall'art.  9,   comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n 78  (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 4, comma  1,  legge
30 luglio 2010, n. 212. 
    Sussisterebbe contrasto anche  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., perche', stabilendo  un  aumento  del  trattamento
economico, l'art. 8  della  legge  reg.  Sardegna  n.  16  del  2011,
realizza un intervento della Regione nella  materia  dell'ordinamento
civile e lede il  principio  espresso  nel  titolo  III  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  secondo
cui ogni regolamentazione  del  trattamento  economico  nel  pubblico
impiego e' rimessa in forma esclusiva alla contrattazione collettiva. 
    Infine, la difesa dello Stato denuncia la lesione degli artt. 3 e
97 Cost., stante l'irragionevole  e  immotivata  attribuzione  di  un
trattamento economico migliorativo ad una parte del personale. 
    2.-  Affidata  a  diversa  pronuncia  la  decisione  sulle  altre
questioni promosse con il ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8
della legge reg. Sardegna n. 16  del  2011  promossa  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e' fondata. 
    La  norma  impugnata  prevede  l'attribuzione  di   un'indennita'
ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della  qualifica
di appartenenza, ad una categoria di personale della Regione e  degli
enti regionali e, precisamente, a coloro ai quali sia stato conferito
l'incarico di coordinatore dei programmi integrati d'area. 
    Questa  Corte  ha  piu'  volte  dichiarato  l'illegittimita'   di
disposizioni  regionali  intervenute  in   materia   di   trattamento
economico dei dipendenti regionali.  In  quelle  occasioni  e'  stato
affermato che, essendo il rapporto  di  impiego  di  tali  lavoratori
ormai contrattualizzato, la sua disciplina (ivi inclusa quella  della
retribuzione)  rientra   nella   materia   dell'ordinamento   civile,
riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 339 e n.  77
del 2011). In particolare, poi, con la sentenza  n.  7  del  2011  e'
stata  dichiarata  l'illegittimita'  di  una  norma   regionale   che
riconosceva, a favore di una certa categoria di personale  regionale,
un'indennita' in aggiunta al normale trattamento economico e, con  la
sentenza  n.  332  del  2010,  l'illegittimita'  di  una  norma   che
attribuiva  a  determinati  dipendenti   regionali   un   trattamento
accessorio in luogo di quello precedentemente goduto. 
    Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  8
della legge reg. Sardegna n. 16  del  2011,  con  assorbimento  degli
ulteriori profili prospettati dal ricorrente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata ad altra pronuncia la decisione sulle  altre  questioni
promosse dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con  il  ricorso
indicato in epigrafe, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'articolo  8  della
legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme  in  materia
di organizzazione e personale). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI