N. 292 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Campania  -  Istituzioni
  sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per  le
  strutture  che  abbiano  accettato  il  sistema  di   pagamento   a
  prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le  strutture
  nuove - Obbligo per  le  Regioni  di  procedere  all'accreditamento
  definitivo  o  istituzionale  -  Ricorso  del  Governo  -  Eccepita
  inammissibilita' per  censura  di  normativa  inserita  nel  quadro
  emergenziale  mirante  all'attuazione  del  Piano  di   rientro   -
  Reiezione. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  commi
  237-undecies,   237-duodecies,    237-sexdecies,    237-vicies    e
  237-vicies-ter, come modificato dall'art. 1, comma 1,  della  legge
  della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Campania  -  Istituzioni
  sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per  le
  strutture  che  abbiano  accettato  il  sistema  di   pagamento   a
  prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le  strutture
  nuove - Obbligo per  le  Regioni  di  procedere  all'accreditamento
  definitivo  o  istituzionale  -  Ricorso  del  Governo  -  Eccepita
  inammissibilita' per sospensione da parte del Commissario  ad  acta
  dei provvedimenti che hanno attuato le norme censurate - Reiezione. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  commi
  237-undecies,   237-duodecies,    237-sexdecies,    237-vicies    e
  237-vicies-ter, come modificato dall'art. 1, comma 1,  della  legge
  della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Campania  -  Istituzioni
  sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per  le
  strutture  che  abbiano  accettato  il  sistema  di   pagamento   a
  prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le  strutture
  nuove - Obbligo per  le  Regioni  di  procedere  all'accreditamento
  definitivo o  istituzionale  -  Previsione  di  una  procedura  che
  pospone la verifica dei "requisiti ulteriori",  rispetto  a  quelli
  minimi   necessari   per   l'autorizzazione,   al    riconoscimento
  dell'accreditamento - Contrasto con la  normativa  statale,  avente
  natura di  principio  fondamentale,  secondo  cui  l'accreditamento
  istituzionale definitivo puo' essere concesso solo dopo la verifica
  del possesso dei requisiti ulteriori - Violazione della  competenza
  legislativa statale nella materia concorrente  della  tutela  della
  salute - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di  ulteriore
  censura. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  commi
  237-undecies e 237-duodecies,  come modificato dall'art.  1,  comma
  1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs  30  dicembre  1992,  n.
  502, art. 8-quater; (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,  comma
  796, lettera t)). 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Campania  -  Istituzioni
  sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per  le
  strutture  che  abbiano  accettato  il  sistema  di   pagamento   a
  prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le  strutture
  nuove - Obbligo per  le  Regioni  di  procedere  all'accreditamento
  definitivo   o   istituzionale   -   Possibilita'    di    attivare
  automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunita' montane,
  l'accreditamento  istituzionale  per  le  strutture   sanitarie   e
  socio-sanitarie in possesso del solo  titolo  autorizzativo  e  dei
  requisiti previsti dai regolamenti  regionali  -  Mancata  verifica
  caso per caso degli ulteriori requisiti stabiliti  dalla  normativa
  statale, avente natura di principio fondamentale - Violazione della
  competenza legislativa  statale  nella  materia  concorrente  della
  tutela della salute - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
  237-vicies-ter, come aggiunto dall'art. 1,  comma  1,  della  legge
  della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.
  502, art. 8-quater. 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Campania  -  Istituzioni
  sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per  le
  strutture  che  abbiano  accettato  il  sistema  di   pagamento   a
  prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le  strutture
  nuove - Obbligo per  le  Regioni  di  procedere  all'accreditamento
  definitivo o istituzionale - Procedura che deroga al termine ultimo
  di  conclusione  del  procedimento,  fissato   dalla   legislazione
  nazionale, in riferimento a talune ipotesi che  riguardano  accordi
  di riconversione di prestazioni sanitarie eccedenti  il  fabbisogno
  sanitario  regionale  -  Violazione  della  competenza  legislativa
  statale nella materia  concorrente  della  tutela  della  salute  -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
   237-sexdecies, come modificato dall'art. 1, comma 1,  della  legge
  della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs  30  dicembre  1992,  n.
  502, art. 8-quater; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.  1,  comma
  796, lettera t). 
Sanita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  Campania  -  Istituzioni
  sanitarie private autorizzate - "Accreditamento temporaneo" per  le
  strutture  che  abbiano  accettato  il  sistema  di   pagamento   a
  prestazione, nonche' "accreditamento provvisorio" per le  strutture
  nuove - Obbligo per  le  Regioni  di  procedere  all'accreditamento
  definitivo o istituzionale - Strutture di  fisiokinesiterapia  gia'
  provvisoriamente accreditate - Possibilita' di  presentare  domanda
  di accreditamento istituzionale per l'area socio-sanitaria, diversa
  e  piu'  ampia  rispetto  a  quella  oggetto  di  autorizzazione  -
  Sostanziale configurazione di una  "autorizzazione  implicita",  in
  contrasto con la normativa statale di principio - Violazione  della
  competenza legislativa  statale  nella  materia  concorrente  della
  tutela della salute - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n.  4,  art.  1,  comma
   237-vicies, come modificato dall'art.  1,  comma  1,  della  legge
  della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs  30  dicembre  1992,  n.
  502, art. 8-quater. 
(GU n.51 del 27-12-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011,  n.  23
(Modifiche  alla  legge  regionale  15  marzo  2011,  n.  4,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   annuale   2011   e
pluriennale 2011-2013 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale  2011),  nella  parte  in  cui  modifica  l'art.  1,  commi
237-undecies,     237-duodecies,      237-sexdecies,      237-vicies,
237-vicies-ter della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2011   e
pluriennale 2011-2013 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
con  ricorso  notificato  il  16-20  febbraio  2012,  depositato   in
cancelleria il 22 febbraio 2012 ed iscritto al  n.  28  del  registro
ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nell'udienza pubblica  del  20  novembre  2012  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Maria D'Elia per  la  Regione
Campania. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 16 febbraio 2012  e  depositato  il
successivo 22 febbraio, iscritto al n. 28 del registro ricorsi  2012,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  l'articolo  1,
comma 1, della legge della Regione Campania 14 dicembre 2011,  n.  23
(Modifiche  alla  legge  regionale  15  marzo  2011,  n.  4,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   annuale   2011   e
pluriennale 2011-2013 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale  2011),  nella  parte  in  cui  modifica  l'art.  1,  commi
237-undecies,    237-duodecies,    237-sexdecies,    237-vicies     e
237-vicies-ter, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011,  n.
4 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2011), per violazione dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    1.1.- In particolare il ricorrente ritiene che il modificato art.
1, commi 237-undecies e 237-duodecies, della  legge  regionale  della
Campania n. 4 del 2011, nel prevedere la conferma dell'accreditamento
istituzionale delle strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  private
mediante decreto commissariale di presa d'atto e nello stabilire  che
la verifica dei requisiti di accreditamento  avvenga  successivamente
alla citata presa  d'atto,  contrasti  con  i  principi  fondamentali
stabiliti dalla  normativa  statale  di  cui  all'art.  8-quater  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 42), secondo cui  l'accreditamento  istituzionale
puo' essere rilasciato alle strutture  autorizzate  che  ne  facciano
richiesta,  subordinatamente  alla  loro  rispondenza  ai   requisiti
ulteriori di qualificazione, alla loro  funzionalita'  rispetto  agli
indirizzi  regionali  di  programmazione  e  alla  verifica  positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Inoltre, sostiene il
ricorrente, le medesime disposizioni configgono con l'art.  1,  comma
796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n.  296  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
Legge finanziaria 2007), secondo cui «le procedure di  accreditamento
istituzionale definitivo devono  concludersi  entro  il  31  dicembre
2010» per le strutture ospedaliere ed ambulatoriali. Il contrasto con
i suddetti principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale
in materia di tutela della salute determina, pertanto, la  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.2.- Allo stesso modo, ritiene il ricorrente che  il  modificato
art. 1, comma 237-sexdecies, della legge regionale n. 4 del 2011, nel
dilazionare  i  tempi  per  la   definizione   delle   procedure   di
accreditamento  definitivo  rispetto  al  termine   ultimo   previsto
all'art. 1, comma 796, lettera t),  della  legge  n.  296  del  2006,
determini un'ulteriore violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.3.- Il Presidente del Consiglio osserva poi che  il  modificato
art. 1, comma 237-vicies, della legge regionale n. 4 del 2011,  nella
parte  in  cui  consente   alle   strutture   gia'   provvisoriamente
accreditate  di   fisiokinesiterapia   di   presentare   domanda   di
accreditamento istituzionale per l'area  socio-sanitaria,  cioe'  per
un'attivita' diversa da quella gia'  autorizzata  e  provvisoriamente
accreditata, si ponga in contrasto  con  gli  artt.  8-bis,  8-ter  e
8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, dai quali si evince il principio
secondo  cui  il  passaggio  di   una   struttura   dal   regime   di
accreditamento provvisorio a quello definitivo  possa  avvenire  solo
con riguardo alla stessa tipologia di attivita' gia'  preventivamente
autorizzata.  Discostandosi   da   questo   principio,   dunque,   la
disposizione  impugnata  determina  anche   un'ulteriore   violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione per  contrasto  con  i
citati principi fondamentali della legislazione statale in materia di
tutela della salute. 
    1.4.-  Lamenta,  infine,  il  ricorrente  che  l'art.  1,   comma
237-vicies-ter, della legge impugnata, nel prevedere la  possibilita'
di  attivare  automaticamente,  negli   ambiti   territoriali   delle
comunita' montane, l'accreditamento istituzionale  per  le  strutture
sanitarie e socio-sanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo
e dei requisiti di accreditamento previsti dai regolamenti regionali,
contrasti con l'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo  il
quale l'accreditamento e' rilasciato solo  al  termine  dei  processi
relativi  alla  strutture  gia'   in   possesso   dell'accreditamento
provvisorio, cosi' da comportare una violazione dell'art. 117,  terzo
comma, della Costituzione in materia di tutela della salute. 
    2.- Con atto di costituzione, depositato il 22 marzo 2012, si  e'
costituita  in   giudizio   la   Regione   Campania,   chiedendo   la
dichiarazione di inammissibilita' o infondatezza del ricorso promosso
dal Presidente del Consiglio per la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Campania 14 dicembre 2011, n. 23, «limitatamente alla  parte  in  cui
modifica l'art. 1, commi 237-undecies, 237-duodecies,  237-sexdecies,
della legge della Regione Campania  n.  4  del  2011  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione»,  in  conformita'  al
tenore letterale della delibera di  Giunta  regionale  del  13  marzo
2012. 
    Successivamente, con memoria depositata il 30  ottobre  2012,  la
Regione Campania ha insistito per la declaratoria di inammissibilita'
o infondatezza del ricorso. Piu' precisamente, la difesa ricostruisce
la  cronologia  dei  provvedimenti  adottati  in   ambito   regionale
riguardanti  le  procedure  di  accreditamento  con  riferimento,  in
particolare, agli ultimi atti del Commissario ad acta  e  alle  leggi
regionali succedutesi in materia, segnatamente la legge della Regione
Campania 4 agosto 2011, n. 14 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
finanza regionale), e i  decreti  del  Commissario  ad  acta  del  16
gennaio 2012, n. 2, del 7 marzo 2012, n. 19, del 16 maggio  2011,  n.
31, del 4 febbraio 2010, n. 5, e del 30 dicembre 2009, n. 21. 
    2.1.- La difesa regionale ritiene, in primo luogo,  inammissibile
o improcedibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1, commi 237-vicies e 237-vicies-ter, della legge regionale n. 4  del
2011, come modificata dalla legge regionale n. 23 del 2011, in quanto
concerne norme individuate come contrastanti con  le  previsioni  del
Piano di rientro dal disavanzo sanitario dal Commissario ad acta, che
ha  disposto  la  sospensione  dell'efficacia  dei  provvedimenti  di
esecuzione delle medesime. Piu' in generale la difesa osserva che  il
ricorso dovrebbe considerarsi inammissibile, poiche' non tiene  conto
del fatto che le disposizioni legislative  impugnate  si  inseriscono
nel piu' ampio quadro emergenziale mirante all'attuazione  del  Piano
di rientro, cui la Regione e' vincolata e con il quale  la  normativa
statale  di  principio  in  materia  di  accreditamento  deve  essere
necessariamente coordinata. 
    2.2.-  In  secondo   luogo,   la   Regione   resistente   ritiene
inammissibile o infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi 237-undecies e duodecies, della  legge  n.  4  del
2011, in quanto la corsia differenziata, prevista dalla  legislazione
regionale a favore delle strutture provvisoriamente  accreditate  per
accedere all'accreditamento definitivo, rinviene la sua  ratio  nella
precedente e comprovata affidabilita' di tali strutture in termini di
qualita' delle prestazioni, che costituisce un  dichiarato  obiettivo
dell'intero sistema configurato dalla normativa statale  e  regionale
ai fini dell'accreditamento istituzionale. In tal senso la  procedura
regionale  a  formazione  progressiva  -  che  si  articola  dapprima
attraverso una "presa d'atto" da parte del Commissario delle  domande
ammissibili e, successivamente  prevede  una  fase  di  verifica  dei
requisiti, che si  conclude,  in  caso  di  esito  positivo,  con  un
provvedimento di  "conferma  dell'accreditamento  definitivo"  -  non
contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma  della  Costituzione,  ne'
confliggerebbe con la normativa di principio la previsione che simili
strutture provvisoriamente accreditate  e  inserite  nel  decreto  di
presa d'atto, come tali di comprovata  affidabilita',  continuino  ad
erogare   prestazioni   sanitarie   in    attesa    della    conferma
dell'accreditamento definitivo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato  l'articolo  1,  comma  1,  della
legge della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23 (Modifiche  alla
legge regionale 15 marzo 2011, n.  4,  recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2011 e  pluriennale  2011-2013  della
Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011) nella  parte  in
cui   modifica   l'art.   1,   commi   237-undecies,   237-duodecies,
237-sexdecies, 237-vicies e 237-vicies-ter, della legge della Regione
Campania 15 marzo 2011, n. 4  (Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione  Campania
- Legge finanziaria regionale 2011), per  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione. 
    In particolare il ricorrente ritiene che il  modificato  art.  1,
commi  237-undecies,  237-duodecies,  237-sexdecies,   237-vicies   e
237-vicies-ter, della legge regionale della Campania n. 4  del  2011,
violi i principi fondamentali  stabiliti  dalla  legge  statale  agli
artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  42)  e  all'art.  1,
comma  796,  lettera  t),  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2007), in  materia  di  tutela  della
salute ex art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    2.-   Occorre   preliminarmente   esaminare   le   eccezioni   di
inammissibilita' prospettate dalla Regione Campania. 
    In generale, la difesa regionale osserva che il ricorso  dovrebbe
considerarsi inammissibile, perche' non tiene conto del fatto che  le
disposizioni legislative impugnate  si  inseriscono  nel  piu'  ampio
quadro emergenziale mirante all'attuazione del Piano di rientro,  cui
la Regione e' vincolata e  con  il  quale  la  normativa  statale  in
materia di accreditamento deve essere necessariamente coordinata. 
    La  Regione  resistente  sostiene,  inoltre,  che  le   questioni
relative  all'art.  1,  commi  237-vicies  e   237-vicies-ter,   sono
inammissibili, perche' riferite a norme per le quali  il  Commissario
ad acta ha disposto, con decreto  del  16  gennaio  2012,  n.  2,  la
sospensione dell'efficacia dei relativi provvedimenti di esecuzione. 
    Le eccezioni di inammissibilita' non possono essere accolte. 
    In primo luogo, infatti, l'eccezione di inammissibilita'  che  si
riferisce  all'intero  ricorso  risulta  del  tutto  generica  e  non
adeguatamente  motivata.  Inoltre,  la  dedotta  circostanza  che  la
Regione sia vincolata agli obblighi assunti con il Piano  di  rientro
dal disavanzo sanitario puo' incidere, in  ipotesi,  sul  merito  del
giudizio, ma non costituisce un vizio di ammissibilita'. 
    Anche l'eccezione riferita alle disposizioni di cui  all'art.  1,
commi 237-vicies e 237-vicies-ter, che  fa  leva  sulla  sospensione,
disposta  dal  Commissario  ad  acta  con  decreto  n.  2  del  2012,
dell'efficacia di ogni  provvedimento  adottato  in  attuazione  alle
succitate disposizioni, e' priva  di  fondamento.  Anzitutto  occorre
sottolineare che l'autorizzazione della Giunta regionale a  resistere
nel presente  giudizio  (deliberazione  della  Giunta  della  Regione
Campania 13 marzo 2012, n. 104) non include anche i commi  237-vicies
e vicies-ter. In ogni caso, la dedotta sospensione amministrativa  da
parte del Commissario ad acta  dei  provvedimenti  amministrativi  di
attuazione delle disposizioni impugnate non determina  la  cessazione
della materia del contendere riguardo a tali disposizioni della legge
regionale censurata, la cui validita' non e',  ne'  potrebbe  essere,
incisa dal decreto commissariale. Ove, dunque, la sospensione venisse
revocata, le disposizioni censurate potrebbero trovare  applicazione,
mentre nel frattempo sarebbero decorsi i termini, ai sensi  dell'art.
127 Cost., per far valere la loro illegittimita'. 
    3.- Nel merito, tutte le questioni prospettate nel  ricorso  sono
fondate. 
    4.- Deve, infatti, ricordarsi come, in base  alla  giurisprudenza
di questa Corte (anche recentemente ribadita con sentenza n. 260  del
2012),  la  competenza  regionale  in  materia  di  autorizzazione  e
vigilanza sulle istituzioni sanitarie private debba senz'altro essere
inquadrata nella piu' generale potesta'  legislativa  concorrente  in
materia di tutela della salute, che vincola le  Regioni  al  rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze
n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005). 
    Per verificare il rispetto da parte della legislazione  regionale
dei principi fondamentali stabiliti in materia dallo  Stato  occorre,
peraltro, distinguere, dopo il riordino del  sistema  sanitario,  gli
aspetti che attengono all'"autorizzazione", prevista per  l'esercizio
di  tutte  le  attivita'  sanitarie,   da   quelli   che   riguardano
l'"accreditamento" delle strutture autorizzate. 
    Quanto all'"autorizzazione", gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma
4, del d.lgs. n. 502 del  1992  stabiliscono  "requisiti  minimi"  di
sicurezza e qualita'  per  poter  effettuare  prestazioni  sanitarie.
Questa Corte ha  riconosciuto  che  tali  disposizioni  rappresentano
principi fondamentali stabiliti dalla  legislazione  statale  che  le
Regioni  devono  rispettare  indipendentemente  dal  fatto   che   la
struttura intenda o meno chiedere l'accreditamento (sentenze nn.  245
e 150 del 2010). 
    Per l'"accreditamento" occorrono, invece,  "requisiti  ulteriori"
(rispetto a quelli necessari all'autorizzazione) e l'accettazione del
sistema di pagamento a prestazione, ai sensi dell'art.  8-quater  del
d.lgs.  n.  502  del  1992.  I  requisiti  ulteriori,  necessari  per
l'accreditamento, hanno  natura  di  principi  fondamentali,  che  le
Regioni  sono  tenute  a   rispettare,   non   potendosi   attribuire
l'accreditamento ope legis a  strutture  di  cui  viene  presunta  la
regolarita',  indipendentemente  dal  possesso  effettivo   di   tali
requisiti (sentenza n. 361 del 2008). 
    Tuttavia, e' stata la medesima legislazione statale  a  stabilire
un passaggio graduale dal sistema precedente  (convenzionale,  basato
sul pagamento dei fattori produttivi)  a  quello  nuovo  (basato  sul
pagamento delle prestazioni, previo accreditamento delle  strutture).
Si e' cosi' previsto un "accreditamento temporaneo" (art. 6, comma 6,
della  legge  23  dicembre  1994,  n.   724,   recante   «Misure   di
razionalizzazione  della  finanza   pubblica»)   per   le   strutture
precedentemente convenzionate che avessero accettato  il  sistema  di
pagamento a prestazione, nonche' un "accreditamento provvisorio"  per
le strutture nuove, o per attivita' nuove  in  strutture  accreditate
per altre attivita', in attesa della  verifica  del  volume  e  della
qualita' delle prestazioni (art. 8-quater, comma 7, del d.lgs. n. 502
del 1992). 
    Peraltro, conseguenza della disciplina transitoria di cui  sopra,
gia' ritenuta legittima da questa Corte sin dalla sentenza n. 416 del
1995, e' il fatto che, in attesa che si perfezioni il procedimento di
verifica, potrebbero operare, addirittura in regime di accreditamento
(temporaneo o provvisorio), strutture che poi si vedano  negare,  per
mancanza    dei    requisiti,    l'accreditamento    definitivo     o
l'autorizzazione all'esercizio di ulteriori attivita' sanitarie; cio'
sia  in  ragione  di  difetti  strutturali,  sia  in  conseguenza  di
eventuali violazioni dei tetti di spesa. 
    Per questo, il legislatore statale ha  previsto  che  le  Regioni
avviino una procedura di accreditamento (definitivo o  istituzionale)
anche per le strutture temporaneamente  accreditate  (art.  8-quater,
comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992), da concludersi inderogabilmente
entro un termine  finale  stabilito  dalla  legge.  Tale  termine  e'
espressione di un principio fondamentale che le Regioni sono tenute a
rispettare, dovendosi fare salve solo quelle discipline regionali  di
proroga che, in  presenza  di  situazioni  "eccezionali",  lungi  dal
costituire sanatoria di situazioni illegali, rappresentino  un  mezzo
per consentire e promuovere la regolarizzazione delle  posizioni  dei
soggetti privati ancora aperte, senza  dover  procedere  alla  revoca
dell'autorizzazione (sentenza n. 93 del 1996). 
    Ancora,  in  ordine  al   termine   finale   per   il   passaggio
dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo,  deve  rilevarsi
come, da ultimo, l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n.  296
del 2006, abbia previsto che tale passaggio debba avvenire  entro  il
1° gennaio 2010, scadenza poi prorogata  al  1°  gennaio  2011  dalla
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010),
ulteriormente prorogata sino al 1° gennaio  2013  dall'art.  1  della
legge  26  febbraio  2011,  n.  10   (Conversione   in   legge,   con
modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  recante
proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e   di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), mantenendo pero' fermo per le strutture ospedaliere e
ambulatoriali il termine gia' fissato del 1° gennaio 2011. 
    5.-  Cio'  premesso,  deve  rilevarsi  che  i  modificati   commi
237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della legge regionale  n.  4
del 2011 prevedono una procedura di accreditamento che si articola in
due   fasi.   La    prima    e'    rappresentata    dalla    conferma
dell'accreditamento provvisorio  mediante  decreto  commissariale  di
presa d'atto, per le domande regolarmente ammesse  sulla  piattaforma
informatica applicativa. La seconda e' costituita dalla verifica  dei
requisiti di accreditamento, che avviene  in  un  momento  successivo
alla  presa  d'atto.  In  tal  modo  si   finisce   per   riconoscere
l'accreditamento definitivo  senza  previa  verifica  dei  "requisiti
ulteriori"  richiesti  dal  legislatore  statale,  la  cui   mancanza
determina  significativamente,  ai  sensi  della  normativa  qui   in
discussione (art. 1, comma 237-duodecies, della legge reg. n.  4  del
2011) la "revoca" dell'accreditamento, che  percio'  deve  intendersi
gia'  riconosciuto  sin  dal  momento  della   presa   d'atto.   Tale
procedimento, che pospone la verifica dei requisiti al riconoscimento
dell'accreditamento, confligge  irrimediabilmente  con  il  principio
generale di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo
cui l'accreditamento istituzionale definitivo  puo'  essere  concesso
solo dopo la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  ulteriori  (ex
plurimis sentenza n. 361 del 2008). 
    Deve quindi ritenersi costituzionalmente  illegittimo  l'art.  1,
commi 237-undecies  e  237-duodecies,  della  legge  regionale  della
Campania n. 4 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma  1,  della
legge regionale n. 23 del 2011, per violazione dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    L'accoglimento  della  questione  sotto  questo  profilo  risulta
assorbente della ulteriore censura basata  sull'art.  1,  comma  796,
lettera t), della legge n.  296  del  2006,  riguardante  il  mancato
rispetto del  termine  fissato  nella  legislazione  statale  per  il
passaggio all'accreditamento definitivo. 
    6.- Analogamente la previsione, contenuta nel modificato art.  1,
comma 237-vicies-ter, dell'art. 1 della  legge  regionale  n.  4  del
2011, della possibilita' di attivare  automaticamente,  negli  ambiti
territoriali delle comunita' montane, l'accreditamento  istituzionale
per le strutture sanitarie e socio-sanitarie  in  possesso  del  solo
titolo autorizzativo e dei requisiti di accreditamento  previsti  dai
regolamenti regionali, stabilisce un accreditamento istituzionale  ex
lege senza verifica  caso  per  caso  dei  requisiti  ulteriori,  con
conseguente  violazione  del  principio  generale  di  cui   all'art.
8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. Del resto, lo stesso Commissario
ad acta ha disposto la sospensione dei  provvedimenti  di  attuazione
della disposizione qui in esame, con decreto n. 2 del  2012,  proprio
in ragione del fatto che essa stabilisce «l'attivazione automatica di
nuovi accreditamenti istituzionali»,  in  contrasto  con  i  principi
della legge dello Stato e contravvenendo altresi' a  precedenti  atti
del medesimo Commissario ad acta (decreto 16 maggio 2011, n. 31) 
    Deve quindi dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 237-vicies-ter, della legge regionale n. 4  del  2011,  come
aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 23 del  2011,
per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    7.- In ordine al modificato art. 1,  comma  237-sexdecies,  della
legge regionale n. 4 del 2011 va osservato che  esso  stabilisce  una
procedura che dilata la tempistica per la definizione delle procedure
di accreditamento definitivo, in riferimento  a  talune  ipotesi  che
riguardano  accordi  di  riconversione   di   prestazioni   sanitarie
eccedenti il fabbisogno  sanitario  regionale,  ai  sensi  del  comma
237-nonies dell'art. 1  della  medesima  legge.  La  norma  regionale
censurata consente alle strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  ivi
menzionate di continuare ad esercitare le proprie attivita' in deroga
al  termine  ultimo  fissato  dalla  legislazione  nazionale  per  il
passaggio  dall'accreditamento  provvisorio  a   quello   definitivo.
Infatti,  la  circostanza   che   il   passaggio   all'accreditamento
definitivo non venga condizionato al  rispetto  del  termine  del  1°
gennaio 2011 per le strutture ospedaliere e ambulatoriali (in realta'
gia' scaduto) e del 1° gennaio 2013 per  le  altre  strutture,  cosi'
come stabilito dall'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296
del 2006, comporta la violazione di quest'ultima norma  che,  secondo
la giurisprudenza costituzionale le Regioni sono tenute a rispettare. 
    Ne' ricorrono nella specie  quelle  circostanze  eccezionali  che
possono giustificare una deroga, in quanto la Corte medesima ha  gia'
precisato come le deroghe regionali sul punto  non  possano  fondarsi
sull'esigenza di sanare  situazioni  di  irregolarita',  come  quelle
verificatesi nel caso di specie ed evidenziate proprio dal  disavanzo
sanitario regionale. 
    Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 237-sexdecies, della  legge  regionale  n.  4  del
2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale  n.
23 del 2012, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    8.- E' stato altresi' impugnato l'art. 1, comma 237-vicies, della
legge regionale Campania n. 4 del 2011, che consente  alle  strutture
di  fisiokinesiterapia,   gia'   provvisoriamente   accreditate,   di
presentare  domanda  di  accreditamento  istituzionale   per   l'area
socio-sanitaria, cioe' per  un'attivita'  piu'  ampia  e  diversa  da
quella  per  la  quale  dette  strutture  sono  state  autorizzate  e
provvisoriamente accreditate. 
    Infatti, va ricordato che, secondo la legislazione statale  (art.
8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992), l'accreditamento provvisorio e'
concesso alle strutture gia' autorizzate  che  abbiano  accettato  il
pagamento a prestazione. Le  strutture  provvisoriamente  accreditate
sono tutte gia' dotate di  autorizzazione  e,  dunque,  per  esse  la
verifica  dei  "requisiti  minimi"  prevista  dalla  legge  e'  stata
effettuata;  tuttavia,  occorre  rimarcare  che  tale   verifica   ha
riguardato  le  sole  attivita'  per  le  quali  e'  stata  accordata
l'autorizzazione. 
    Una disposizione come quella qui  censurata,  che  consente  alle
strutture   di   fisiokinesiterapia   di   presentare   domanda    di
accreditamento istituzionale  per  attivita'  diverse  e  piu'  ampie
rispetto a quelle che sono state oggetto di  autorizzazione,  finisce
per  configurare  una  sorta   di   "autorizzazione   implicita"   in
riferimento all'esercizio  di  quelle  attivita'  sanitarie  che  non
autorizzate,  determinando  una  situazione  non  compatibile  con  i
principi della legislazione statale. Secondo la legislazione  statale
di riferimento (art. 8-ter del d.lgs.  n.  502  del  1992),  infatti,
l'autorizzazione e la verifica dei  "requisiti  minimi"  deve  essere
richiesta non solo al momento dell'avvio di una nuova  struttura,  ma
anche ad ogni variazione che comporti l'adattamento di strutture gia'
esistenti o la  loro  diversa  utilizzazione,  il  loro  ampliamento,
trasformazione o trasferimento. Per queste ragioni, questa  Corte  ha
gia' avuto modo di chiarire (sentenza  n.  361  del  2008)  che  deve
ritenersi costituzionalmente  illegittima  una  norma  regionale  che
preveda   l'accreditamento   di    strutture    che    non    abbiano
l'autorizzazione. 
    Deve quindi  dichiararsi  l'illegittimita'  costituzionale  anche
dell'art. 1, comma 237-vicies, della legge della Regione Campania  n.
4 del 2011,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge
regionale n. 23 del 2012, per violazione dell'art. 117, terzo  comma,
della Costituzione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo  1,  commi
237-undecies,    237-duodecies,    237-sexdecies,    237-vicies     e
237-vicies-ter, delle legge della Regione Campania 15 marzo 2011,  n.
4 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2011  e
pluriennale 2011-2013 della  Regione  Campania  -  Legge  finanziaria
regionale 2011), come modificato dall'art. 1, comma  1,  della  legge
della Regione Campania 14 dicembre 2011, n. 23 (Modifiche alla  legge
regionale 15 marzo 2011, n. 4, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale  2011  e  pluriennale  2011-2013  della  Regione
Campania - Legge finanziaria regionale 2011). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI