N. 293 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Opere pubbliche - Elenco-anagrafe  nazionale  delle  opere  pubbliche
  incompiute - Inclusione  delle  opere  di  competenza  regionale  -
  Ricorso  della  Regione  Veneto  -  Costituzione  in  giudizio  del
  Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine perentorio -
  Inammissibilita'. 
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella  legge  22  dicembre
  2011, n. 214), art. 44-bis, comma 4. 
- Costituzione, artt. 97, 117, 118 e 120;  norme  integrative  per  i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 19, comma 3. 
Opere pubbliche - Elenco-anagrafe  nazionale  delle  opere  pubbliche
  incompiute  -  Disciplina  con   regolamento   ministeriale   delle
  modalita'  di  formazione  della  graduatoria  e  dei  criteri   di
  iscrizione nell'elenco, tra i quali lo  stato  di  avanzamento  dei
  lavori e la conclusione prossima delle opere - Previsione che siano
  incluse anche le opere di  competenza  regionale  -  Ricorso  della
  Regione Veneto - Asserita invasione delle attribuzioni regionali  -
  Asserita violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  per
  mancata  previa  intesa   con   la   Conferenza   Stato-Regioni   -
  Insussistenza - Elenco avente finalita' di mero  coordinamento  dei
  dati, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in
  materia di coordinamento informativo statistico e informatico - Non
  fondatezza delle questioni. 
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella  legge  22  dicembre
  2011, n. 214), art. 44-bis. 
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. 
Opere pubbliche - Elenco-anagrafe  nazionale  delle  opere  pubbliche
  incompiute - Previsione che vi siano  incluse  anche  le  opere  di
  competenza  regionale  ed   articolazione   a   livello   regionale
  dell'elenco-anagrafe presso gli  assessorati  regionali  competenti
  per le opere pubbliche - Previsione che  eccede  le  finalita'  del
  coordinamento dei dati - Violazione  della  competenza  legislativa
  regionale in materia di organizzazione regionale in relazione  alla
  individuazione degli assessorati regionali quali uffici  competenti
  per la tenuta degli  elenchi  -  Illegittimita'  costituzionale  in
  parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura. 
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella  legge  22  dicembre
  2011, n. 214), art. 44-bis, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, quarto comma (art. 97). 
(GU n.51 del 27-12-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  44-bis
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per
la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),
inserito dalla  legge  di  conversione  22  dicembre  2011,  n.  214,
promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il  21  febbraio
2012, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2012 ed iscritto al n.
29 del registro ricorsi 2012. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  7  novembre  2012  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    uditi gli avvocati Luca Antonini, Bruno  Barel,  Andrea  Manzi  e
Daniela Palumbo per la Regione Veneto. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione Veneto, con ricorso notificato il 21 febbraio 2012
e depositato il successivo 23 febbraio (reg. ric. n.  29  del  2012),
nell'impugnare numerose disposizioni  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici), ha promosso, in riferimento  agli
articoli 117 e  118  della  Costituzione  e  al  principio  di  leale
collaborazione «di cui all'art. 120 della Costituzione», questione di
legittimita'   costituzionale   dell'articolo   44-bis   del   citato
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  inserito  dalla  legge  di
conversione 22 dicembre 2011, n. 214,  nella  parte  in  cui  include
opere di competenza regionale  nell'elenco-anagrafe  nazionale  delle
opere pubbliche  incompiute,  sottoponendole  ai  criteri  valutativi
stabiliti con regolamento ministeriale. 
    Inoltre, la Regione, in riferimento agli artt. 97 e  117,  quarto
comma, Cost.,  ha  promosso  l'ulteriore  questione  di  legittimita'
costituzionale del comma 4 del citato art. 44-bis, in base  al  quale
«L'elenco-anagrafe  di  cui  al  comma  3  e'  articolato  a  livello
regionale  mediante  l'istituzione  di  elenchi-anagrafe  presso  gli
assessorati regionali competenti per le opere pubbliche». 
    L'art.  44-bis  del  d.l.  n.  201   del   2011   istituisce   un
elenco-anagrafe statale presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  articolato  a  livello  regionale,   al   fine   del
coordinamento dei dati relativi alle opere pubbliche incompiute, come
definite nei commi 1 e 2 del medesimo articolo. Il  Ministero,  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione,
e' investito del compito di definire le modalita' di formazione della
graduatoria nonche' i criteri in base ai quali le opere sono iscritte
nell'elenco, «tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori  ed
evidenziando le opere prossime al completamento». 
    La  Regione  esclude  che  la  norma   impugnata   possa   essere
interpretata nel senso che essa si limiti alla creazione di una banca
dati telematica, finalizzata alla comunicazione di flussi informativi
tra lo Stato e le Regioni, cosi' da essere  ricondotta  alla  materia
del «coordinamento informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e  locale»  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera r), Cost. La formulazione del testo,  per
quanto ambigua, non consentirebbe di escludere  che  la  norma  abbia
riguardo  anche  alle  opere  pubbliche  incompiute   di   competenza
regionale data la previsione contenuta nel comma 7, secondo  cui  «Ai
fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si  tiene  conto
delle diverse competenze in materia  attribuite  allo  Stato  e  alle
regioni». 
    Secondo la Regione,  le  disposizioni  del  citato  art.  44-bis,
apparentemente indirizzate alla comunicabilita' dei sistemi e al loro
sviluppo collaborativo, contengono  in  realta'  l'attribuzione  allo
Stato del potere di individuare criteri di adattabilita' delle  opere
pubbliche  incompiute,  finalizzati  al  riutilizzo  delle  medesime,
nonche'   criteri   funzionali   all'individuazione   di    ulteriori
destinazioni cui  ogni  singola  opera  puo'  essere  adibita,  cosi'
pregiudicando l'autonomia di esercizio delle  competenze  legislative
ed amministrative regionali garantite dagli artt. 117  e  118  Cost.,
perche' strettamente  correlate  alle  opere  pubbliche  direttamente
imputabili  alla  sfera  giuridica  regionale.  In  particolare,   le
determinazioni riferite al riutilizzo  o  alla  diversa  destinazione
dell'opera pubblica rimasta incompiuta,  che  siano  riconducibili  a
settori di competenza regionale, dovrebbero necessariamente competere
alla Regione interessata. 
    Aggiunge la ricorrente che, qualora si concepisse  una  eventuale
attrazione, attraverso l'esercizio delle funzioni amministrative,  di
potesta'  legislative  regionali   alla   competenza   dello   Stato,
mancherebbero le modalita' e le forme idonee a  legittimare  la  c.d.
chiamata   in   sussidiarieta'.   La   mancata   previsione   di   un
coinvolgimento della Regione, nella forma  della  necessaria  intesa,
determinerebbe la violazione del principio  di  leale  collaborazione
nei rapporti tra Stato e Regioni. 
    La Regione ritiene, infine, che il comma 4 dell'art.  44-bis,  il
quale prevede l'articolazione regionale  dell'elenco-anagrafe  presso
gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche, violi il
«combinato disposto» degli artt. 97 e 117, quarto  comma,  Cost.,  in
quanto  invade  la  sfera  di  titolarita'  legislativa   concernente
l'organizzazione regionale. Spetterebbe, infatti, alla potesta' della
Regione individuare l'organo competente a tenere l'elenco. 
    2.- Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, con atto  depositato  l'8  maggio  2012,  e  quindi  oltre  il
prescritto termine, chiedendo che le questioni siano  dichiarate  non
fondate. 
    3.- Con memoria, depositata il 16 ottobre 2012, la Regione Veneto
si e' riportata al contenuto del ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Veneto ha promosso, fra  le  altre,  questioni  di
legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 117  e  118
della Costituzione e al principio di  leale  collaborazione  «di  cui
all'art.  120   della   Costituzione»,   dell'articolo   44-bis   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), inserito
dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, nella  parte  in
cui  include  opere  di  competenza  regionale   nell'elenco-anagrafe
nazionale delle opere pubbliche incompiute, sottoponendole ai criteri
valutativi stabiliti con regolamento ministeriale. 
    La disposizione impugnata istituisce un  elenco-anagrafe  statale
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  articolato
a livello regionale, al fine del coordinamento dei dati relativi alle
opere pubbliche incompiute come  definite  nei  commi  1  e  2  della
medesima disposizione.  Il  Ministro  e'  investito  del  compito  di
definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione, con proprio regolamento, le modalita'  di  formazione
della graduatoria nonche' i criteri in base ai quali  le  opere  sono
iscritte nell'elenco, «tenendo conto dello stato di  avanzamento  dei
lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento». 
    Secondo l'assunto del ricorrente, l'art. 44-bis  violerebbe,  sia
gli artt. 117  e  118  Cost.,  poiche'  non  spetterebbe  allo  Stato
intervenire sui criteri relativi al riutilizzo  o  all'individuazione
di ulteriori destinazioni  di  opere  regionali  incompiute,  sia  il
principio  di  leale  collaborazione  «di  cui  all'art.  120   della
Costituzione», poiche' non si prevede che il regolamento ministeriale
sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 
    La Regione Veneto ha,  inoltre,  promosso,  in  riferimento  agli
artt. 97 e  117,  quarto  comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'
costituzionale  del  comma  4  dell'art.  44-bis,  il  quale  prevede
l'articolazione a livello regionale  dell'elenco-anagrafe  e  la  sua
tenuta presso gli  assessorati  regionali  competenti  per  le  opere
pubbliche, in quanto  invade  la  sfera  di  titolarita'  legislativa
concernente  l'organizzazione  regionale.  Spetterebbe  infatti  alla
potesta' della Regione individuare l'organo  regionale  competente  a
tenere l'elenco. 
    2.-  In  via  preliminare,   va   dichiarata   inammissibile   la
costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  in
quanto avvenuta l'8 maggio 2012,  ben  oltre  il  termine  perentorio
stabilito dall'art. 19,  comma  3,  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    3.- Riservata a separate pronunce la  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  proposte  con  il  ricorso
della Regione Veneto, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'intero art. 44-bis non e' fondata. 
    Occorre preliminarmente verificare se tra le opere oggetto  della
normativa in esame siano  incluse  quelle  incompiute  di  competenza
regionale in materie concorrenti o residuali. 
    Deve al riguardo osservarsi che  la  previsione  espressa  di  un
elenco-anagrafe nazionale «articolato a  livello  regionale  mediante
l'istituzione di elenchi-anagrafe presso  gli  assessorati  regionali
competenti per le opere pubbliche» e,  soprattutto,  la  disposizione
del comma 7 (secondo cui, «Ai fini della fissazione  dei  criteri  di
cui al comma 5, si tiene conto delle diverse  competenze  in  materia
attribuite allo Stato e alle regioni») dimostrano che  l'art.  44-bis
riguarda anche le opere di competenza regionale. 
    Tanto premesso, resta da  verificare,  alla  luce  delle  censure
proposte,  se  e  in  che  limiti  nel  caso  in  esame  la  potesta'
legislativa statale sia stata esercitata in modo conforme al  riparto
di competenze tra Stato e Regioni. 
    A tal proposito, va rilevato che l'attribuzione di un'opera  alla
sfera di pertinenza della Regione dipende, secondo la  giurisprudenza
costituzionale formatasi sul nuovo Titolo  V  della  Parte  II  della
Costituzione (sentenza n. 303 del 2003), dalla  inerenza  di  essa  a
finalita' proprie delle materie assegnate dall'art.  117  Cost.  alla
competenza concorrente o residuale  della  Regione  stessa.  Come  e'
stato piu' volte affermato da  questa  Corte,  «in  mancanza  di  una
espressa indicazione nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici "non
integrano una vera e propria materia, ma  si  qualificano  a  seconda
dell'oggetto  al  quale  afferiscono"  e  pertanto   possono   essere
ascritti, di  volta  in  volta,  a  potesta'  legislative  statali  o
regionali. Ne deriva  che  non  e'  "configurabile  ne'  una  materia
relativa ai  lavori  pubblici  nazionali,  ne'  tantomeno  un  ambito
materiale afferente al  settore  dei  lavori  pubblici  di  interesse
regionale" (sentenza n. 401 del 2007). Ne consegue che  le  questioni
di costituzionalita' devono essere esaminate in rapporto al contenuto
delle singole disposizioni impugnate,  al  fine  di  stabilire  quali
siano  gli  ambiti  materiali  in  cui  esse  trovano   collocazione»
(sentenza n. 43 del 2011). 
    L'elenco-anagrafe,  che  in  origine  era  stato  concepito   con
riferimento alle opere di rilevanza strategica nazionale  (tanto  che
nei disegni e nelle proposte di legge  originarie  era  espressamente
menzionata l'applicazione delle disposizioni della legge 21  dicembre
2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici  ed  altri  interventi  per  il
rilancio delle attivita' produttive», richiamo che  invece  e'  stato
espunto dal nuovo  testo  normativo),  si  fonda  su  una  previsione
normativa cosi' ampia da poter accogliere indistintamente, sia queste
ultime, sia qualsivoglia altra opera, per quanto  minore,  che  abbia
carattere "incompiuto", secondo la definizione indicata dal  comma  1
dell'art.  44-bis:  puo'  comprendere,  pertanto,  anche   opere   di
esclusiva competenza della Regione, ovvero per le quali  spetta  alla
Regione approvare il progetto, coltivarlo o rinunciarvi. 
    Cio' non significa, tuttavia, che la sola inclusione nell'elenco,
secondo le modalita' indicate  dal  regolamento  ministeriale,  abbia
l'effetto di privare la Regione delle competenze che le  spettano  su
queste ultime opere. 
    E' in proposito significativo il fatto che, rispetto all'impianto
originario della norma, come risulta dai lavori preparatori che hanno
preceduto l'art. 44-bis (la proposta di legge n. 2727, presentata  il
25 settembre 2009 alla Camera dei deputati; il disegno  di  legge  n.
2596, comunicato alla Presidenza del  Senato  il  3  marzo  2011;  la
proposta di legge n. 4161, presentata il 9 marzo 2011 alla Camera dei
deputati; la proposta emendativa n. 44.01, pubblicata nel  Bollettino
delle Giunte e Commissioni  del  9  dicembre  2011,  presentata  alle
Commissioni riunite V e VI della Camera dei  deputati),  sono  venute
meno   tutte   le   ulteriori   previsioni   dirette   a   utilizzare
l'elenco-anagrafe per successivi provvedimenti  relativi  alle  opere
incompiute. 
    Tale   limitazione   induce   a   ritenere    che    l'inclusione
nell'elenco-anagrafe di un'opera regionale, anche se in  base  a  una
graduatoria formata secondo modalita' stabilite  con  un  regolamento
ministeriale, non comporta che la competenza a decidere  sulle  sorti
dell'opera sia stata attribuita allo Stato o che sia stata in qualche
modo amputata la competenza regionale. 
    La  redazione  dell'elenco  ha,  infatti,   mere   finalita'   di
coordinamento  dei  dati  sulle  opere  pubbliche,  con   conseguente
riferibilita' della norma impugnata alla relativa sfera di competenza
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma,  lettera  r,  Cost.),
vale a dire al «coordinamento informativo  statistico  e  informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale». 
    In altri termini, imponendo  all'Autorita'  statale  e  a  quelle
regionali  l'obbligo  di   redigere   l'elenco-anagrafe,   l'articolo
impugnato mira a coordinare a livello centrale la raccolta  dei  dati
afferenti alle opere incompiute, al fine di monitorarle e di disporre
di  un  quadro  unitario  delle  medesime.  In  tale  prospettiva  si
giustifica,    sia    l'inserimento    delle     opere     incompiute
nell'elenco-anagrafe,  sulla  base  di  criteri  relativi   al   loro
riutilizzo   e   a   eventuali   ulteriori   destinazioni,   sia   la
determinazione  con  regolamento  ministeriale  delle  modalita'   di
redazione dell'elenco: sono previsioni dirette a predisporre in  modo
uniforme la rappresentazione di dati, che «vengono resi  omogenei  al
fine di aggregarli per poter cosi' predisporre  la  base  informativa
necessaria  al  controllo  delle  dinamiche  reali»  di  tali   opere
(sentenza n. 35 del 2005). 
    Pertanto deve escludersi che l'art. 44-bis del d.l.  n.  201  del
2011 leda gli artt. 117 e 118 Cost. 
    Deve anche  escludersi  la  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione; infatti,  nelle  materie  di  competenza  legislativa
esclusiva spetta allo Stato l'esercizio della potesta' regolamentare,
mentre non sono costituzionalmente dovuti,  in  genere,  elementi  di
raccordo con il sistema regionale (sentenza n. 35 del 2005). Come  e'
gia'  stato  affermato  da  questa  Corte,  «trattandosi   di   norma
appartenente  ad  un  ambito  materiale  riservato  alla   competenza
esclusiva dello Stato e considerata la natura  eminentemente  tecnica
della  disciplina  di  coordinamento  statale,  va  escluso  che   il
principio di leale collaborazione imponga nella fattispecie una forma
di coinvolgimento delle Regioni» (sentenza n.  232  del  2009).  Deve
aggiungersi che «obblighi costituenti espressione di un coordinamento
meramente informativo gravanti sulle Regioni  non  sono  di  per  se'
idonei a ledere  sfere  di  autonomia  costituzionalmente  garantite»
(sentenze n. 232 del 2009 e n. 376 del 2003). 
    4.- La questione di legittimita' costituzionale del solo comma  4
dell'art. 44-bis del d.l. n. 201 del 2011,  in  riferimento  all'art.
117, quarto comma, Cost., e' invece fondata. 
    La  disposizione  impugnata  prevede  che  a  livello   regionale
l'elenco-anagrafe sia istituito presso l'assessorato  competente  per
le opere pubbliche, ed e' da ritenere che questa prescrizione  ecceda
le finalita' del coordinamento dei dati, alle quali e'  riconducibile
l'art. 44-bis, e leda quindi l'autonomia organizzativa della Regione. 
    La Corte ha gia' concluso per l'illegittimita' di  norme  statali
che  provvedevano  a  indicare  specificamente   l'organo   regionale
titolare della funzione amministrativa, trattandosi di «normativa  di
dettaglio  attinente  all'organizzazione   interna   della   Regione»
(sentenza n. 387 del 2007; inoltre, sentenze n. 22 del 2012 e  n.  95
del 2008) e nel caso di specie non si ravvisano ragioni  che  possano
consentire al legislatore statale non solo di porre  a  carico  della
Regione un obbligo  collaborativo  di  raccolta  dati,  ma  anche  di
selezionare il soggetto regionale deputato a svolgerlo. 
    Pertanto, l'art. 44-bis, comma 4, del d.l. n. 201 del  2011  deve
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente  alle
parole «presso gli assessorati  regionali  competenti  per  le  opere
pubbliche». 
    Resta assorbita la censura  svolta  in  riferimento  all'art.  97
Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  proposte  con  il  ricorso
indicato in epigrafe, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 44-bis,
comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre  2011,  n.
214, limitatamente alle  parole  «presso  gli  assessorati  regionali
competenti per le opere pubbliche»; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo  44-bis  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento  dei  conti  pubblici),  inserito   dalla   legge   di
conversione 22 dicembre 2011, n. 214, promosse, in  riferimento  agli
articoli 117 e  118  della  Costituzione  e  al  principio  di  leale
collaborazione, dalla Regione Veneto,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI