N. 294 SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Trattamento economico - Riduzione nella misura del
  5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura del  10%
  per le retribuzioni oltre  i  150.000  euro,  nel  periodo  dal  1°
  gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - Ricorso della Regione Liguria  -
  Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  della
  disposizione censurata - Questione  divenuta  priva  di  oggetto  -
  Inammissibilita'. 
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio  2010,
  n. 122), art. 9, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119. 
(GU n.51 del 27-12-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  9,
comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  30  luglio
2010, n. 122, promosso dalla Regione Liguria con  ricorso  notificato
il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010  ed
iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano; 
    uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per  la  Regione  Liguria  e
l'avvocato dello Stato  Gabriella  Palmieri  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 28 settembre del 2010 e  depositato
il successivo 6 ottobre, la Regione Liguria ha promosso questione  di
legittimita'   costituzionale   di    numerose    disposizioni    del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della  legge
30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, dell'articolo 9, comma 2,  per
violazione degli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119
della Costituzione. 
    1.1.- La ricorrente ritiene che la disposizione in esame -  nella
parte in cui prevede  che  «in  considerazione  della  eccezionalita'
della  situazione  economica  internazionale  e  tenuto  conto  delle
esigenze prioritarie di raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica concordati in sede  europea,  dal  1°  gennaio  2011  al  31
dicembre  2013,  i  trattamenti  economici  complessivi  dei  singoli
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  anche  di   qualifica
dirigenziale, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del  5
per cento per la parte eccedente il predetto importo fino  a  150.000
euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000» - leda
la  competenza  concorrente  tra  Stato  e  Regione  in  materia   di
coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma,  Cost.),
in quanto essa, riguardando una voce specifica di spesa e fissando un
limite puntuale alla stessa, costituirebbe una norma di  dettaglio  e
autoapplicativa e non potrebbe essere considerata come espressiva  di
un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. 
    1.1.2.-  Inoltre,  la  stessa  verrebbe  anche  ad  invadere   la
competenza  residuale  regionale  in   materia   di   «organizzazione
amministrativa della Regione e del personale regionale e  degli  enti
strumentali,  (art.  117,  quarto   comma,   Cost.)   e   l'autonomia
finanziaria della Regione (art. 119, Cost.)», perche' il  legislatore
statale,  cosi'  disponendo,  avrebbe  alterato  «unilateralmente  le
scelte fatte dall'ARAN per conto  delle  Regioni  e  [avrebbe  posto]
limiti a puntuali voci di spesa regionale». 
    1.1.3.- L'illegittimita' costituzionale del comma  2  rileverebbe
anche  sotto  l'ulteriore  profilo  della  violazione  del  combinato
disposto  dell'art.  3   (sotto   il   profilo   del   principio   di
ragionevolezza) e  dell'art.  36  Cost.,  poiche'  tale  disposizione
riducendo i trattamenti fissati nei contratti  collettivi  -  che  si
presumono essere quelli, proporzionati alla qualita' e quantita'  del
lavoro  prestato  -  produce   un'ingiustificata   ed   irragionevole
alterazione del sinallagma  contrattuale,  che  si  riflette  in  una
lesione dell'autonomia finanziaria ed  organizzativa  regionale,  dal
momento che rientrano nelle competenze regionali sia la gestione  del
personale che del bilancio. 
    1.1.4.- Sarebbe violato - a detta della ricorrente - anche l'art.
39 Cost. La norma in  oggetto,  infatti,  incidendo  sui  trattamenti
economici determinati dai contratti collettivi, violerebbe la riserva
di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni, che la legge
non  puo'  violare  e   si   concretizzerebbe   in   una   violazione
dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione, poiche'  il
legislatore  statale  avrebbe  alterato  unilateralmente  le   scelte
compiute  dall'ARAN  per  conto  delle  Regioni,  stabilendo   limiti
puntuali a specifiche voci di spesa regionale. 
    2.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio chiedendo che  le  questioni  prospettate  siano  dichiarate
inammissibili e infondate. 
    2.1.- In via  preliminare,  l'Avvocatura  generale  eccepisce  la
tardivita' dei ricorsi proposti avverso le norme del d.l. n.  78  del
2010 non modificate in sede di conversione  e,  quindi,  in  ipotesi,
immediatamente lesive. 
    2.2.- Nel merito, prima  di  esaminare  le  singole  censure,  la
difesa statale si sofferma sul contesto economico in cui si inserisce
la norma impugnata (cosi' come  tutte  le  altre  e,  in  particolare
l'intero art. 9), sottolineando come il d.l. n. 78 del 2010 sia stato
adottato nel pieno di una grave crisi  economica  internazionale,  al
fine  di  assicurare  stabilita'  finanziaria  al  Paese  nella   sua
interezza e di rafforzarne la competitivita' nei mercati economici  e
finanziari. 
    Pertanto, a parere dell'Avvocatura generale, le  misure  adottate
non possono essere separate  e  considerate  isolatamente,  ma  vanno
esaminate nel loro complesso, in quanto l'una  sorregge  l'altra  per
raggiungere insieme le finalita' di  stabilizzazione  e  di  rilancio
economico. 
    Da questa considerazione di base, la difesa  pubblica  ricava  la
conclusione  che  la  disposizione  in  esame  prevede  un  tipo   di
intervento rientrante  nella  competenza  statale  del  coordinamento
della finanza pubblica,  idonea  a  vincolare  anche  le  Regioni  ad
autonomia speciale e le Province autonome. 
    Del  resto,  sottolinea   l'Avvocatura   dello   Stato,   «quando
sopravvengono circostanze di straordinaria necessita' ed urgenza, non
puo'  pretendersi  che  si  esplichino  le  ipotizzate  modalita'  di
concertazione», pertanto - conclude  la  resistente  -  di  fronte  a
situazioni  eccezionali,  lo  Stato  «p[uo']  derogar[e]  anche  alle
procedure statutarie, come  alle  altre  sinanco  costituzionali,  in
ragione dell'esigenza di salvaguardare la salus  rei  publicae  e  in
applicazione   dei   principi   costituzionali   fondamentali   della
solidarieta'  economica  e  sociale  (art.  2),   dell'unita'   della
Repubblica (art. 5), e  della  responsabilita'  internazionale  dello
Stato (art. 10), che (...) si impongono a tutti,  Stato  e  autonomie
comprese». 
    2.2.1.- Quanto alla  censura  relativa  al  comma  2,  la  difesa
statale precisa che l'art. 9, nella sua interezza, ed in  particolare
con riferimento al comma in  oggetto  -  avente,  del  resto,  natura
transitoria in quanto prevede precisi limiti temporali  di  efficacia
(«dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre  20013»)  -  rientrerebbe,  come
anche le altre disposizioni impugnate nel ricorso, nella materia  del
coordinamento della finanza pubblica, e sarebbe volta  ad  assicurare
finalita' di stabilizzazione e di rilancio economico in  un  momento,
come l'attuale, di grave crisi economica internazionale. 
    La disposizione statale impugnata sarebbe, comunque, legittima  e
le relative censure mosse dalla Regione, non fondate, in quanto essa,
trattando  di  rapporto  di  pubblico  impiego  contrattualizzato   e
privatizzato,  atterrebbe  alla  materia  «ordinamento   civile»   di
competenza legislativa statale (sentenza n. 150 del 2010). 
    3.- In prossimita' dell'udienza del 7  giugno  2011,  la  Regione
Liguria e il Presidente del Consiglio dei ministri  hanno  depositato
memorie nelle quali  insistono  nelle  conclusioni  gia'  rassegnate,
rispettivamente, nel ricorso e nell'atto di costituzione. 
    4.- In prossimita' dell'udienza  del  22  novembre  2011,  dell'8
maggio e, quindi, del 3 luglio 2012, il Presidente del Consiglio  dei
ministri e la Regione ricorrente hanno depositato memorie nelle quali
insistono nelle conclusioni gia' rassegnate negli atti di causa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Liguria (reg. ric. n. 102 del  2010)  ha  promosso
questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della  legge
30 luglio 2010, n. 122, e  tra  queste  dell'art.  9,  comma  2,  per
violazione degli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119
della Costituzione. 
    2.- Riservata a separate pronunce la decisione  sull'impugnazione
delle altre disposizioni contenute nel suddetto d.l. n. 78 del  2010,
viene  in  esame  in  questa  sede  la  questione   di   legittimita'
costituzionale relativa all'art. 9, comma 2. 
    3.- La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 2, del d.l. n. 78  del  2010,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010 e' inammissibile. 
    3.1.- La disposizione de qua, infatti, e' gia'  stata  dichiarata
costituzionalmente illegittima (sentenza  n.  223  del  2012),  nella
parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre  2013  «i  trattamenti  economici  complessivi  dei  singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai  rispettivi
ordinamenti, delle  amministrazioni  pubbliche,  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»  (Legge
di contabilita' e finanza pubblica), superiori a  90.000  euro  lordi
annui «siano ridotti del  5%  per  la  parte  eccedente  il  predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10% per la  parte  eccedente
150.000 euro». 
    Essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima,  con  la
predetta sentenza successiva  alla  proposizione  del  ricorso  della
Regione Liguria, la disposizione  legislativa  oggi  all'esame  della
Corte, la questione di legittimita' costituzionale relativa  ad  essa
e' divenuta, alla data in cui e' assunta la presente decisione, priva
di oggetto. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  questioni
inerenti ad altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  nella
legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione Liguria, con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    dichiara la  inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  nella
legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento agli  articoli
3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione con il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                  Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI