N. 302 ORDINANZA 11 - 19 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Appalti pubblici - Norme della Regione  Umbria  -  Agenzia  forestale
  regionale - Potere  di  realizzare  lavori  ed  opere  attinenti  o
  funzionali alle proprie competenze, in amministrazione diretta fino
  all'importo di 200.000 euro - Ricorso del  Governo  -  Sopravvenuta
  abrogazione della disposizione censurata - Rinuncia al  ricorso  in
  mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione
  del processo. 
- Legge della Regione Umbria 23 dicembre 2011, n. 18, art. 28,  comma
  1. 
- Costituzione, art. 117,  secondo  comma,  lett.  e)  ed  l);  norme
  integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  art.
  23. 
(GU n.51 del 27-12-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Franco GALLO; 
Giudici :Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  28,
comma 1, della legge della Regione Umbria 23  dicembre  2011,  n.  18
(Riforma del  sistema  amministrativo  regionale  e  delle  autonomie
locali e istituzione dell'Agenzia  forestale  regionale.  Conseguenti
modifiche normative),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  con  ricorso  notificato  il  27  febbraio-1°  marzo  2012,
depositato in cancelleria il 5 marzo 2012 ed iscritto al  n.  55  del
registro ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica del 6  novembre  2012  il  Presidente
Franco Gallo, in luogo e con l'assenso del Giudice  relatore  Giorgio
Lattanzi; 
    udito l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  27  febbraio  2012  e
depositato il successivo 5 marzo 2012 (reg. ric. n. 55 del 2012),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 28, comma  1,  della  legge
della Regione Umbria 23 dicembre 2011, n.  18  (Riforma  del  sistema
amministrativo regionale  e  delle  autonomie  locali  e  istituzione
dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti  modifiche  normative),
per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere  e)  ed  l),
della Costituzione; 
    che, nell'ambito di una  legge  volta  ad  individuare  misure  e
interventi  strategici  di   razionalizzazione,   semplificazione   e
riordino del  sistema  amministrativo  regionale  e  delle  autonomie
locali,  la  norma  impugnata  ha   istituito   l'Agenzia   forestale
regionale, alla quale sono stati attribuiti i compiti di gestione, di
tutela e di valorizzazione dei beni agro-forestali della Regione e le
altre funzioni elencate nell'art. 19; 
    che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  il  primo
comma dell'art. 28, in combinato disposto con l'art. 19 della  stessa
legge, nella parte in cui attribuisce all'Agenzia forestale regionale
il potere di realizzare lavori ed opere attinenti o  funzionali  alle
proprie competenze in amministrazione  diretta  fino  all'importo  di
200.000 euro, risulta  in  evidente  contrasto  con  l'art.  125  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
    che il contrasto della norma regionale sussisterebbe sia  con  il
comma 5 dell'art. 125, il quale pone un limite massimo di spesa  pari
a 50.000 euro per l'assunzione in amministrazione diretta, sia con il
comma 6 dello stesso articolo, che, come rileva  il  ricorrente,  «in
via generale consente  la  realizzabilita'  dei  lavori  in  economia
soltanto in presenza delle specifiche condizioni ivi previste, tra le
quali la natura manutentiva di opere o impianti  gia'  esistenti  dei
lavori e l'impossibilita' di  realizzarli  previo  esperimento  delle
ordinarie procedure di scelta del contraente»; 
    che le limitazioni suddette, individuando in  modo  rigoroso  gli
esatti confini  entro  i  quali  e'  consentito  agli  enti  pubblici
eseguire i  lavori  in  deroga  al  principio  della  gara  pubblica,
rientrerebbero nella tutela della concorrenza, materia di  competenza
esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., con la conseguenza che la violazione dei  predetti  limiti
da parte della Regione determinerebbe  una  palese  violazione  della
norma costituzionale; 
    che, secondo il  ricorrente,  la  dilatazione  delle  ipotesi  di
assunzione  dei  lavori  in  amministrazione  diretta  previste   dal
legislatore statale viola anche l'art. 4, comma 3, del citato  d.lgs.
n. 163 del 2006, il quale, in attuazione della  riserva  di  potesta'
legislativa esclusiva  attribuita  allo  Stato  nella  materia  della
tutela della concorrenza ed in quella dell'ordinamento civile di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. preclude alla  Regione
di prevedere una disciplina diversa da quella recata dal codice degli
appalti in materia di qualificazione e selezione dei concorrenti,  di
procedure di affidamento e di criteri di aggiudicazione; 
    che la Regione Umbria non si e' costituita; 
    che, successivamente al ricorso, l'art. 28 in questione e'  stato
abrogato dall'art. 22 della legge della Regione Umbria 4 aprile 2012,
n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia
di entrate e di  spese  -  Modificazioni  ed  integrazioni  di  leggi
regionali); 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data  21  giugno
2012, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale  dell'articolo  28,
comma 1, della legge della Regione Umbria 23  dicembre  2011,  n.  18
(Riforma del  sistema  amministrativo  regionale  e  delle  autonomie
locali e istituzione dell'Agenzia  forestale  regionale.  Conseguenti
modifiche  normative),  per  violazione  dell'articolo  117,  secondo
comma, lettere e) ed l), della Costituzione; 
    che la Regione Umbria non si e' costituita; 
    che successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis,  sentenze  n.
32 del 2012 e n. 217 del 2011; ordinanze n. 98 del 2012 e n. 204  del
2011). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI