N. 310 SENTENZA 12 - 20 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Caccia -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Calendario  venatorio  -
  Approvazione con legge anziche' con atto secondario - Contrasto con
  la  normativa  statale  di  principio  che   vieta   l'impiego   di
  legge-provvedimento - Illegittimita' costituzionale -  Assorbimento
  di ulteriore censura. 
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, art. 5,  comma
  1. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11  febbraio
  1992, n. 157, art. 18, comma 4. 
Caccia -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Calendario  venatorio  -
  Approvazione con legge anziche' con atto secondario - Contrasto con
  la  normativa  statale  di  principio  che   vieta   l'impiego   di
  legge-provvedimento - Norme divenute prive di significato a seguito
  della dichiarata illegittimita' - Illegittimita' costituzionale  in
  via consequenziale. 
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, art. 5,  commi
  2 e 3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11  febbraio
  1992, n. 157, art. 18, comma 4; legge 11 marzo 1953,  n.  87,  art.
  27. 
(GU n.51 del 27-12-2012 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  5,
comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011,  n.  43,
recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28  (Norme
per la riduzione del rischio  sismico  e  modalita'  di  vigilanza  e
controllo  su  opere  e  costruzioni  in  zone  sismiche)  ed   altre
disposizioni regionali», promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 13-15 febbraio 2012, depositato in
cancelleria il 17 febbraio 2012, ed iscritto al n.  26  del  registro
ricorsi 2012. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  20  novembre  2012  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi; 
    udito l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 13 febbraio 2012  e  depositato  il
successivo 17 febbraio (reg. ric. n. 26 del 2012) il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della  legge  della  Regione
Abruzzo 13 dicembre  2011,  n.  43,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione  del  rischio
sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere  e  costruzioni
in zone sismiche) ed altre disposizioni  regionali»,  in  riferimento
all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
    La disposizione  impugnata  proroga  il  prelievo  venatorio  del
cinghiale, per la stagione di caccia 2011-2012,  fino  al  5  gennaio
2012. 
    Il ricorrente ritiene anzitutto che la disposizione impugnata sia
lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.  perche'  ha
assunto veste legislativa, mentre dall'art. 18, commi 2  e  4,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio),  si  desume  la
necessita' di procedere all'approvazione del calendario venatorio  in
via amministrativa. 
    L'impiego della legge, infatti, frustrerebbe sia la necessita' di
garantire pronte modifiche  del  calendario,  sia  l'esercizio  delle
competenze  attribuite  in  materia  all'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  dalla   legislazione
statale. 
    In secondo luogo, la proroga dell'attivita' venatoria fino  al  5
gennaio, a parere del ricorrente, contrasta con l'art. 18,  comma  1,
lettera d), della legge n.  157  del  1992,  che  invece,  quanto  al
cinghiale, la limita al periodo compreso tra il 1° ottobre ed  il  31
dicembre, ovvero tra il 1° novembre e il 31 gennaio e comunque per un
periodo massimo di 90 giorni, nel caso di specie superato perche'  la
caccia era stata aperta il 18 agosto e  pertanto  si  sarebbe  dovuta
chiudere il 18 novembre. 
    La norma impugnata avrebbe percio' invaso un'area riservata  alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato, in relazione alle forme
di approvazione del calendario  venatorio  a  fini  di  tutela  della
fauna. 
    2.- La Regione Abruzzo non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 5,  comma  1,  della  legge
della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011,  n.  43,  recante  «Modifiche
alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme  per  la  riduzione
del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su  opere  e
costruzioni in zone sismiche) ed altre  disposizioni  regionali»,  in
riferimento  all'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    2.- La questione e' fondata, per la parte in cui si contesta alla
Regione  di  avere  approvato  previsioni  proprie   del   calendario
venatorio con legge anziche' con atto secondario. 
    La disposizione impugnata disciplina l'arco temporale aperto  per
la caccia al cinghiale  durante  la  stagione  2011-2012,  ovvero  un
profilo proprio del calendario venatorio, e  lo  proroga  fino  al  5
gennaio 2012, ponendosi in contrasto con l'art. 18,  comma  4,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio),  che,  con  una
disposizione finalizzata alla tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema
(art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), regola la materia e  non
consente alla Regione di provvedere  in  proposito  per  mezzo  della
legge. 
    Come questa Corte ha ripetutamente  affermato,  infatti,  «appare
evidente che il legislatore statale,  prescrivendo  la  pubblicazione
del  calendario  venatorio  e   contestualmente   del   "regolamento"
sull'attivita' venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria  del
parere dell'ISPRA,  e  dunque  esplicitando  la  natura  tecnica  del
provvedere, abbia inteso realizzare un  procedimento  amministrativo,
al termine del quale la Regione e' tenuta a  provvedere  nella  forma
che naturalmente ne consegue, con divieto di  impiegare,  invece,  la
legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012; in  seguito,  sentenze
n. 105 del 2012 e n. 116 del 2012). 
    3.- Il  vizio  di  legittimita'  costituzionale  appena  indicato
colpisce non solo  l'impugnato  comma  1  dell'art.  5,  ma,  in  via
consequenziale, l'intero testo di tale disposizione (sentenza n.  105
del 2012), ai sensi dell'art. 27 della legge 11  marzo  1953,  n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale). Infatti, il  comma  2,  nel  vietare  la  caccia  al
cinghiale nei giorni del 25 dicembre 2011 e del 1° gennaio  2012,  e'
afflitto dal medesimo vizio appena rilevato con riguardo al comma  1,
mentre il comma 3, nel disciplinare con altra prescrizione la  caccia
durante il periodo di proroga sancito dal comma 1, e' del tutto privo
di significato una volta dichiarato illegittimo quest'ultimo. 
    4.- Resta assorbita  la  censura  di  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost., per avere la disposizione impugnata
stabilito un periodo di caccia al cinghiale diverso e piu'  lungo  di
quello consentito dalla legge dello Stato. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  5,
comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011,  n.  43,
recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28  (Norme
per la riduzione del rischio  sismico  e  modalita'  di  vigilanza  e
controllo  su  opere  e  costruzioni  in  zone  sismiche)  ed   altre
disposizioni regionali»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale
dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo n. 43
del 2011. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2012. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI