N. 170 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 ottobre 2012 (della Regione Siciliana). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzioni di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche - Previsione che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge impugnato, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate e che detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 2 del D.L. n. 52 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 94 del 2012 e che prevedono l'individuazione delle attivita' connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 Cost., che possono essere riorganizzate ed accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e di regime degli enti locali, nonche' della sfera di competenza amministrativa della Regione nelle stesse materie. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, comma 3-sexies. - Costituzione, art. 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 14, lett. o) e p), 15 e 20. Bilancio e contabilita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3. - Costituzione, art. 118, commi primo e secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 36 e correlate norme di attuazione (in particolare art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) e art. 43.(GU n.1 del 2-1-2013 )
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente
pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli
avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente domiciliato
presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via
Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione
della Giunta regionale che si allega.
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna, 370
presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» come
convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - S.O.
- n. 189 del 14 agosto 2012, con riferimento a:
art. 4, comma 3-sexies nelle parti in cui dispone «previo
parere favorevole del Commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui
all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94» e «con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi» per violazione degli artt. 14, lett. o) e p), 15 e 20
dello statuto nonche' dell'art. 118, comma 1 e 2 con riferimento
all'art. 10 della L.C. n. 3/2001;
art. 16, comma 3 per violazione dell'art. 36 dello statuto e
delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in
particolare dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43
dello Statuto.
F a t t o
Il d.-l. n. 95/2012, disponendo in materia di c.d. spending
review, reca una serie di norme di vario contenuto volte a ridurre la
spesa pubblica attraverso misure che razionalizzano l'organizzazione
e il funzionamento degli apparati.
Tra queste 1'art. 4 rubricato «riduzioni di spese, messa in
liquidazione e privatizzazione di societa' pubbliche» che, in
mancanza di una qualunque clausola di salvaguardia, deve ritenersi
applicabile anche alla Regione Siciliana, al comma 3-sexies dispone
che: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani
di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate.
Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,
e prevedono l'individuazione delle attivita' connesse esclusivamente
all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 della
Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso
societa' che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria
in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono
prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del
piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi».
Il successivo art. 16 in materia di «riduzione della spesa degli
enti territoriali» si occupa espressamente delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nel comma 3
che recita: «Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza
pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno
2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro
per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art.
27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del
presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per
l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al citato art. 27, gli obiettivi del patto di stabilita'
interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo
conto degli importi derivanti dalle predette procedure».
Le disposizioni surriportate si profilano illegittime e lesive
dei parametri statutari e costituzionali come individuati in epigrafe
per i seguenti motivi.
D i r i t t o
Art. 4, comma 3-sexies.
Violazione degli artt. 14, lett. o) e p), 15 e 20 dello statuto
nonche' dell'art. 118, comma 1 e 2 con riferimento all'art. 10 della
L.C. n. 3/2001.
La norma rubricata, inserita in sede di conversione del decreto,
prevede una deroga al generale obbligo di dismissione delle societa'
pubbliche a condizione che le societa' vengano riorganizzate dalla
p.a. controllante in modo tale da rispondere ai requisiti comunitari
in materia di in house providing e svolgano attivita' connesse
esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui
all'art. 118 della Costituzione.
Quanto ai presupposti di detta deroga la norma appare
condivisibile con la precisazione che nel caso di societa' pubbliche
che gia' presentino i requisiti richiesti per la deroga i piani
avranno solo una funzione ricognitiva.
La consentita permanenza di tale modulo organizzativo, senza i
limiti di importo di cui al successivo comma 8, per lo svolgimento
delle attivita' connesse alle funzioni amministrative costituisce
infatti presa d'atto della sussistenza di un rapporto organico tra
ente e societa', in luogo di un rapporto contrattuale
intersoggettivo.
A non convincere e' invece il procedimento delineato per accedere
alla deroga, corredato di passaggi che in buona sostanza rimettono al
discrezionale giudizio dello Stato, e per esso del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi, la possibilita' che detta norma operi, a meno che si
ritenga, in ragione della speciale autonomia della Regione Siciliana,
che detti passaggi non riguardino le societa' facenti capo alla
Regione Siciliana, agli enti sub regionali e agli enti locali ubicati
nel suo territorio.
Infatti, una volta che la legge statale, nell'ambito della
propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza,
ha sancito che le p.a. possono svolgere attraverso societa' in house
le attivita' connesse all'esercizio delle funzioni amministrative il
rispetto dei requisiti fissati dal legislatore statale va assicurato
attraverso l'ordinario dispiegarsi dell'azione amministrativa senza
ingerenze dell'esecutivo statale.
Con il parere vincolante del suindicato Commissario come pure con
il d.P.C.M. con il quale si fissano in buona sostanza i tempi di
attuazione del piano di riorganizzazione della societa' risultano
invece invase le competenze della regione.
A norma dello statuto infatti «l'ordinamento degli uffici e degli
enti regionali» (art. 14, lett. p) e «il regime degli enti locali»
(art. 14, lett. o) sono materie di legislazione esclusiva regionale.
In materia di enti locali l'art. 15 precisa anche che spetta alla
regione «la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia
di circoscrizione, ordinamento e controllo».
Quanto alle «funzioni esecutive ed amministrative concernenti le
materie di cui agli articoli 14, 15 e 17» l'art. 20 stabilisce che
vengono svolte dal Presidente e dagli assessori regionali.
Ora che il principio del parallelismo tra funzioni legislative e
funzioni amministrative conservi la sua validita' e' stato piu' volte
affermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale.
E sempre codesto ecc. mo Giudice, per quanto attiene alla materia
degli enti locali ha precisato che la competenza primaria attribuita
alle regioni a statuto differenziato «non e' intaccata dalla riforma
del titolo V, parte seconda della Costituzione, ma sopravvive, quanto
meno, nello stesso ambito e negli stessi limiti definiti dagli
statuti» (sentenza n. 48 del 2003).
Ne consegue pertanto che a nessun atto statale, che comunque lo
si chiami costituisce la decisione ultima sul piano, possono essere
assoggettati i piani previsti dalla norma rubricata se predisposti
dalla regione, da enti regionali e da enti locali siciliani, enti
operanti tutti ai sensi dello Statuto.
Rimettere ad organi statali la verifica delle condizioni di
operativita' della deroga prevista dall'art. 4, comma 3-sexies
equivale cosi' a sospendere quelle garanzie costituzionali di
autonomia che come codesta ecc.ma Corte ha di recente rammentato
(sen. n. 151/2012) non possono essere sacrificate neanche in
situazioni eccezionali.
Al riguardo deve rilevarsi che ad essere lese dalle clausole
impugnate sono non solo le suindicate disposizioni statutarie ma
altresi' l'art. 118 Cost., in quanto utilizzato, per legittimare una
chiamata in sussidiarieta' dello Stato e quindi per ridurre
l'autonomia regionale, senza tener conto del dettato dell'art. 10
della L.C. n. 3/2001 in forza del quale il novellato titolo V della
Costituzione si applica alle regioni a statuto speciale per le parti
in cui prevede forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.
Infine, ribadito che la concreta attuazione della disposizione
statale attiene all'azione amministrativa degli enti controllanti si
evidenzia che il pregiudizio, recato dalle previsioni sospettate di
incostituzionalita', alle prerogative statutarie rileva sotto un
duplice profilo.
Cio' in quanto oltre alla violazione delle competenze legislative
e amministrative della regione viene in rilievo altresi' la lesione
delle attribuzioni degli enti locali.
Art.16, comma 3.
Violazione dell'art. 36 dello statuto e delle correlate norme di
attuazione in materia finanziaria, in particolare dell'art. 2 del
d.P.R. n. 1074/1965 nonche' dell'art. 43 dello Statuto.
La norma rubricata prevede un ulteriore concorso delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano alla
finanza pubblica e ne disciplina le modalita' di attuazione. Tale
concorso si aggiunge a quello gia' previsto dall'art. 28, comma 3,
primo periodo del d.-l. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con
modificazioni, con legge 23 dicembre 2011, n. 214.
In particolare la disposizione rubricata dell'art. 16, comma 3
prosegue la manovra gia' avviata con il decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita'», come convertito, con
modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27 che, all'art. 35
prevede, ai commi 4 e 5, un incremento del concorso delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano - gia'
stabilito dall'art. 28, comma 3, primo periodo del d.-l. 6 dicembre
2011, n. 201 come convertito, con modificazioni, con legge 23
dicembre 2011, n. 214 impugnata da questa regione con ricorso
iscritto al n. 39/2012 del Registro ricorsi di codesta ecc.ma Corte -
alla finanza pubblica mediante la destinazione a questa delle
maggiori entrate derivanti ai predetti enti ad autonomia speciale
dall'incremento delle aliquote delle accise sull'energia elettrica a
seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale
e provinciale all'accisa sull'energia elettrica e stabilisce che le
conseguenti variazioni di bilancio (comma 5) siano effettuate con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Anche tale
disposizione e' stata impugnata dinanzi a codesta ec.ma Corte con
ricorso iscritto al n. 85/2012 del Registro ricorsi.
E inoltre, il d.-l. 2 marzo 2012, n. 16 come convertito, con
modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44 all'art. 4, comma 10
abroga, con decorrenza dal 1° aprile 2012, l'art. 6 del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, con il quale fu istituita l'addizionale
sull'energia elettrica.
La reintegrazione dei relativi importi viene posta a carico delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano. La disposizione suindicata e' stata impugnata da questa
regione con ricorso iscritto al n. 101/2012 del Registro ricorsi di
codesta ecc.ma Corte.
L'art. 16, comma 3 in esame non fa altro che confermare il
medesimo insostenibile carico finanziario imposto alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano con le
precedenti, e come detto gia' denunciate, disposizioni.
Per questi enti l'importo complessivo del contributo e'
determinato in: 600 milioni di euro per il 2012; 1.200 milioni di
euro per il 2013; 1.500 milioni di euro per il 2014; 1.575 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015.
La modalita' di attuazione del risparmio dovra' avvenire con le
modalita' definite dall'art. 27 della legge n. 42/2009 (Legge delega
sul federalismo fiscale), cioe', nel rispetto degli statuti e delle
norme di attuazione e in maniera concordata con ciascuna regione e
provincia autonoma, fermo l'obbligo di concorrere al conseguimento
degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche'
all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario.
Tuttavia, nelle more della definizione di tali procedure
l'importo del contributo per ciascuna regione e provincia autonoma e'
stabilito sulla base di apposito accordo sancito in Conferenza
Stato-regioni, tra le autonomie speciali e il Governo, che deve
essere recepito con decreto ministeriale entro il 30 settembre 2012.
Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, l'accantonamento
e' effettuato con decreto del Ministero dell'economia entro il 15
ottobre 2012, in proporzione alle spese per consumi interni desunte,
per l'anno 2011, dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni
degli enti pubblici).
Sia nell'un caso che nell'altro, fino all'emanazione delle norme
di attuazione degli statuti speciali (previste dall'art. 27 come
procedura privilegiata), l'importo del risparmio e' accantonato
annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi
erariali.
L'ultimo periodo del comma 3 dispone, infine, che gli obiettivi
del patto di stabilita' interno sono rideterminati conseguentemente
agli importi stabiliti dalle procedure precedenti (anche in questo
caso, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato
art. 27).
Ora, alla luce dei principi contenuti nell'art 36 dello Statuto e
nelle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in
particolare dell'art. 2 d.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43
dello Statuto medesimo, non puo' non rilevarsi come il succitato
meccanismo sia illegittimo e lesivo delle prerogative statutarie.
La norma denunciata infatti, oltre a sottrarre alla regione il
gettito di sua spettanza necessario alla copertura del fabbisogno
finanziario della stessa, dispone senza che sia stato assicurato il
rispetto delle procedure previste dall'art. 27 della legge n.
42/2009, espressamente richiamato dalla norma in esame, tendenti a
garantire modalita' applicative dei detti meccanismi di concorso alla
finanza pubblica che siano rispettose delle peculiarita' di questa
regione a statuto speciale.
In via prioritaria si deve rilevare che la sottrazione di gettito
tributario come sopra descritto si sostanzia in una vera e propria
riserva di entrate operata dallo Stato in favore del proprio bilancio
a danno delle casse regionali.
Come e' noto, lo Stato puo' legittimamente operare delle riserve
nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 2 delle norme di
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria, di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il quale,
nello stabilire che «ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello
Statuto spettano alla Regione Siciliana, oltre alle entrate
tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette
o indirette, comunque denominate», prevede, come deroga, che il
gettito di nuove entrate tributarie possa essere destinato «con
apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato
specificate nelle leggi medesime».
Risulta evidente che, dall'applicazione delle disposizioni
contenute nell'art. 16, comma 3, lo Stato operera' una dissimulata
riserva senza osservare la sussistenza dei requisiti di legittimita',
siccome previsti dal citato art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, in
particolare il requisito della novita' dell'entrata (intesa sia come
novita' del tributo in se stesso o maggiorazione di entrate derivanti
da tributo gia' esistente - Corte costituzionale sentenze n. 49/1972
e n. 429/1996).
Infatti, le quote di gettito di tributi erariali, previste nel
citato provvedimento legislativo, verrebbero sottratte al criterio
generale di spettanza alla Regione Siciliana di cui all'art. 36 dello
Statuto.
Ed altresi' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3
del d.-l. n. 95 del 2012 non e' esclusa dalla clausola di
salvaguardia prevista nella stessa norma «Con le procedure previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». E cio' sia perche'
con un'evidente inversione della gerarchia delle fonti e' la legge
ordinaria a circoscrivere l'ambito entro il quale deve disporre la
fonte sovraordinata, ossia le norme di attuazione, sia giacche' la
valenza garantistica di tale formula risulta meramente apparente, in
quanto il legislatore non delimita temporalmente la durata del
concorso della regione alla finanza pubblica, disponendo «Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27»
.
Se si considera che l'art. 28, comma 4, del d.-l. 201/2011, ha
abrogato il termine di legge stabilito (trenta mesi) per l'emanazione
della normativa di attuazione, non puo' non rilevarsi che
l'accantonamento previsto dalle censurate disposizioni anziche'
essere circoscritto nel tempo, finisce per operare immediatamente
(2012) e illimitatamente nel tempo (2015 e seguenti).
A tal proposito con la sentenza n. 193 del 17 luglio 2012 il
Giudice delle leggi ha sancito, in linea e in armonia con la sua
precedente giurisprudenza (sentenze n. 148 del 2012, n. 232 del 2011,
n. 326 del 2010 e n. 284 del 2009), l'illegittimita' di ogni
prescrizione di principio volta a imporre, agli enti territoriali,
misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato.
Altresi' insufficiente, sotto il profilo della tutela delle
prerogative statutarie, risulta la previsione di un «... accordo
sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano», in quanto il mancato raggiungimento
dello stesso non preclude l'intervento unilaterale dello Stato che si
concretizza con l'emanazione, entro il 15 ottobre 2012, da parte del
Ministro dell'economia e delle finanze, di un decreto che individua
le quote di riparto tra le autonomie speciali in proporzione alle
spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal
SIOPE.
Del resto neanche il previsto accordo, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, puo' validamente sostituire la
procedura pattizia (ex art. 43 Statuto) con la Regione Siciliana,
posta a tutela del suo speciale ordinamento finanziario (sent. n.
133/2010).
La violazione del vincolo che impone l'adozione delle procedure
«pattizie» di attuazione statutaria, e' infatti alla base della
recente sentenza (n. 178 del 2012) con la quale codesta ecc.ma Corte
ha dichiarato la illegittimita' costituzionale di una norma del
d.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni sull'armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni ed enti
locali (adottato in base alla legge delega n. 42).
In particolare codesta Corte ha censurato 1'art. 37, concernente
l'applicazione delle norme alle regioni a statuto speciale, nella
parte in cui prevede la immediata e diretta applicazione degli interi
decreti legislativi in caso di inosservanza del termine posto per
l'adozione delle norme di attuazione con cui applicare le norme
contenute nel decreto legislativo alle autonomie speciali.
Si vuole evidenziare, inoltre, come questa ulteriore decurtazione
di gettito, che si puo' stimare per il 2012 in circa 250 milioni di
euro, che si sommera' alla quota di accantonamento, sempre per il
2012, determinata dal combinato disposto degli art. 13, comma 17, e
art. 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e
dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, pari a
euro 335.012.609,15, vada a rideterminare gli obiettivi programmatici
del Patto di Stabilita' causando un ulteriore riduzione dei tetti di
spesa fissati in misura corrispondente al contributo previsto dalla
normativa.
Infine si vuol segnalare che, con effetto dal 1° settembre 2012,
secondo quanto disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze
con decreto del 20 luglio 2012 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 173 del 26 luglio 2012), saranno esecutive le riserve
all'erario disposte ai sensi dell'art. 2, comma 36 del d.-l. n.
138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e
dell'art. 48, comma 1, del d.-l. n. 201/2011 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214/2011, in atto non quantificabili.
A cio' si deve aggiungere che, sempre nel corso dell'anno 2012,
la Regione Siciliana scontera' gli effetti finanziari della perdita
di gettito Irpef derivante dall'introduzione dell'IMU (art. 13 del
d.-l. n. 201/2011), stimato in circa 118 milioni di euro.
Alla luce di quanto sopra, l'imponente riduzione della
disponibilita' di risorse per la regione configura un ulteriore
profilo di lesione della sua autonomia finanziaria.
Risultano infatti evidenti gli effetti che il nuovo concorso
imposto alla regione, considerati anche quelli gia' operanti,
produrra' in ordine alla possibilita' per l'ente di svolgere le
proprie funzioni, stante pure la gia' descritta clausola finale
relativa alla rideterminazione degli obiettivi del patto di
stabilita' interno.
P. Q. M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale del d.-l. 6
luglio 2012, n. 95 come convertito, con modificazioni, con legge 7
agosto 2012, n. 135, con riferimento a:
art. 4, comma 3-sexies nelle parti in cui dispone «previo
parere favorevole del Commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui
all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012. n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94» e «con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi» per violazione degli artt. 14, lett. o) e p), 15 e 20
dello statuto nonche' dell'art. 118, comma l e 2 con riferimento
all'art. 10 della L.C. n. 3/2001;
art. 16, comma 3 per violazione dell'art. 36 dello statuto e
delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in
particolare dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43
dello Statuto.
Con riserva di ulteriori deduzioni.
Si deposita con il presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere.
Palermo, 10 ottobre 2012
Avv.ti Fiandaca-Valli