N. 177 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 novembre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 novembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di tutela del paesaggio - Interventi per i quali non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica - Previsione da parte della Giunta regionale dei limiti qualitativi e quantitativi di ammissibilita' dei progetti relativi agli interventi - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento delle tipologie degli interventi per i quali non e' necessaria l'autorizzazione paesaggistica - Contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio che subordina tali interventi ad autorizzazione paesaggistica o ad autorizzazione paesaggistica semplificata - Violazione dei principi dell'ordinamento, nonche' delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale. - Legge della Regione Valle d'Aosta 31 luglio 2012 (recte: 1° agosto 2012), n. 27, artt. 3, comma 1, e 10. - Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. m) e s); statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146; d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. Edilizia ed urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di tutela del paesaggio - Commissione regionale per il paesaggio - Previsione che la Commissione esprime pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla «conversione delle demolizioni in indennita' o sanzioni pecuniarie» - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio che impone al trasgressore la rimessione in pristino a proprie spese - Disparita' di trattamento in relazione a violazioni omogenee della normativa di tutela dei beni culturali - Contrasto con le norme fondamentali di riforma economico-sociale. - Legge della Regione Valle d'Aosta 31 luglio 2012 (recte: 1° agosto 2012), n. 27, art. 9. - Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. m) e s); statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167; d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.(GU n.2 del 9-1-2013 )
Il Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012 (pubblicata sul BUR n. 37 del 4 settembre 2012), recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio». Nella seduta del 16 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio», secondo quanto si argomenta e si deduce come segue. Diritto La legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 2012 presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3, 9 e 10. Le disposizioni censurate, nel modificare alcune norme della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18, introducono disposizioni in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 cit. Cost., contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, artt. 146 e 167, decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010), con l'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, nonche' con le norme dello statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (art. 2). Occorre premettere che, sebbene la potesta' di emanare norme legislative nella materia della tutela del paesaggio sia stata riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta dall'art. 2, comma 1, lettera q) dello statuto, lo stesso art. 2 dispone anche che la stessa deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Al riguardo, la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura di norme di grande riforma economica e sociale, opponibili anche alla potesta' normativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, di diverse norme di tutela del paesaggio, contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004. Con riferimento alla Valle d'Aosta, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 164 del 2009, ha verificato la compatibilita' di talune norme regionali con la potesta' legislativa primaria ad essa attribuita dallo statuto di autonomia, quale potesta' - al pari di quella della provincia di Trento - da esercitare «in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonche' delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale», e ha affermato, in detta prospettiva, che l'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che individua le aree tutelate per legge, costituisce norma di grande riforma economica-sociale, finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale. Giova richiamare anche la recente sentenza n. 207 del 2012, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato disciplinare, anche nei confronti della provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di una normativa volta a «predisporre modelli procedurali semplificati, in grado di accelerare i tempi che siano, nel contempo, uniformi su tutto il territorio nazionale». La Corte ha quindi affermato che: «Chiare ed inequivocabili sono, quindi, le esigenze di uniformita' della disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale, tanto da giustificare - grazie al citato parametro (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.) - che si impongano anche all'autonomia legislativa delle regioni. Nella disposizione censurata si ravvisa l'esigenza (comune, per gli argomenti sopra esposti, ai provvedimenti di semplificazione amministrativa, a prescindere dalla materia sulla quale vengano ad incidere) «di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle regioni a statuto speciale e delle province autonome» (sentenza n. 164 del 2012)». Passando al merito delle disposizioni censurate, gli artt. 3, 9 e 10 presentano i seguenti profili di incostituzionalita': 1) gli artt. 3 e 10, che recano disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica, si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 Cost., contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 146, decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010), con l'art. 117, comma secondo, lettera m), nonche' con l'art. 2 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale n. 4/1948, nella parte in cui prevede che la potesta' legislativa regionale deve esplicarsi «nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». In particolare, l'art. 3, comma 1, nel sostituire l'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1994, amplia le tipologie degli interventi per i quali non e' necessaria l'autorizzazione paesaggistica, aggiungendo alle ipotesi gia' previste dalla normativa statale ulteriori tipologie di interventi (individuate alle lettere g), h), k), q), r)), che in alcuni casi sono suscettibili di avere un impatto visibile dei luoghi protetti dal vincolo paesaggistico. Si tratta in particolare: di interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti e siano stati preventivamente concertati con le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali, e qualora siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile (lettera g); di interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali (lettera h); della collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni (lettera k); della realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945 (lettera q); della sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante (lettera r). L'art. 10, che introduce l'art. 11-ter alla legge regionale n. 16 del 1994, stabilisce che con delibera della giunta regionale sono fissati i «limiti qualitativi e quantitativi, ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilita' dei progetti relativi agli interventi di cui all'art. 3». L'art. 3, richiamato da tale disposizione, individua un elenco di interventi per i quali i comuni sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalla legge. Entrambe le disposizioni regionali hanno l'effetto di declassare ad attivita' paesaggisticamente irrilevante una pluralita' di interventi che la normativa statale (art. 146 del Codice) subordina ad autorizzazione paesaggistica o ad autorizzazione paesaggistica semplificata (disciplinata, per gli interventi di lieve entita', dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010). L'art. 3, perche' esenta dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi per i quali il codice dei beni culturali espressamente la prevede, l'art. 10 perche', delegando alla giunta regionale la possibilita' di stabilire i «limiti qualitativi e quantitativi» per l'applicabilita' della autorizzazione paesaggistica, e' suscettibile di comportare una restrizione dell'ambito di tutela prevista dal legislatore statale. Entrambe le disposizioni, quindi, sono lesive degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, che sono riconducibili alle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che ai sensi dell'art. 2 dello statuto di autonomia la regione e' tenuta a rispettare nell'esercizio della sua potesta' legislativa primaria. Pertanto, le norme devono essere dichiarate incostituzionali; 2) l'art. 9, che introduce l'art. 11-bis alla legge regionale n. 16 del 1994, al comma 2, prevede che la commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla «conversione delle demolizioni in indennita' o sanzioni pecuniarie». Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui, in caso di violazioni degli obblighi e degli ordini imposti dalla normativa statale in materia di paesaggio, «il trasgressore e' sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese». La sanzione pecuniaria e' prevista limitatamente ai casi in cui risulti possibile rilasciare l'autorizzazione in sanatoria (qualora, in concreto, non vi sia stato aumento di volumetria o superficie utile, e quindi possa presumersi un limitatissimo impatto paesaggistico, e l'attendibilita' di una valutazione di compatibilita' effettuata a posteriori), e comunque sempre previo accertamento positivo della compatibilita' paesaggistica degli interventi. La disposizione censurata, quindi, si pone in contrasto con il principio fondamentale secondo cui cio' che non risulta paesaggisticamente compatibile deve essere rimosso o comunque ricondotto al pristino stato. Inoltre, e' suscettibile di creare disparita' di trattamento in relazione a violazioni omogenee della normativa di tutela dei beni culturali, finalizzata a garantire standard uniformi di tutela sul tutto il territorio nazionale. Anche questa disposizione, dunque, e' da considerarsi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 Cost., contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 167), con l'art. 117, comma secondo, lettera m), nonche' lesiva degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale. Questi ultimi riconducibili alle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che ai sensi dell'art. 2 dello statuto di autonomia la regione e' tenuta a rispettare nell'esercizio della sua potesta' legislativa primaria.
Conclusioni Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' della legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio» per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 cit. Cost., contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, artt. 146 e 167, decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010), con l'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, nonche' con le norme dello statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (art. 2). Si depositeranno con il ricorso: legge Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012; copia stralcio della delibera 16 ottobre 2012 del Consiglio dei Ministri; relazione allegata alla delibera. Roma, 26 ottobre 2012 L'avvocato dello Stato: Scaramucci