N. 177 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 novembre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 novembre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia  e  urbanistica  -  Norme  della  Regione  Valle  d'Aosta  -
  Disposizioni in materia di tutela del paesaggio - Interventi per  i
  quali non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica -  Previsione
  da  parte  della  Giunta  regionale  dei   limiti   qualitativi   e
  quantitativi  di  ammissibilita'   dei   progetti   relativi   agli
  interventi - Ricorso del Governo  -  Denunciato  ampliamento  delle
  tipologie  degli  interventi  per  i  quali   non   e'   necessaria
  l'autorizzazione paesaggistica - Contrasto con il Codice  dei  beni
  culturali  e  del  paesaggio  che  subordina  tali  interventi   ad
  autorizzazione  paesaggistica  o  ad  autorizzazione  paesaggistica
  semplificata - Violazione dei  principi  dell'ordinamento,  nonche'
  delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 31 luglio 2012 (recte: 1°  agosto
  2012), n. 27, artt. 3, comma 1, e 10. 
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. m) e s);  statuto
  speciale della Regione Valle d'Aosta, art.  2;  d.lgs.  22  gennaio
  2004, n. 42, art. 146; d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. 
Edilizia ed  urbanistica  -  Norme  della  Regione  Valle  d'Aosta  -
  Disposizioni in materia  di  tutela  del  paesaggio  -  Commissione
  regionale per il paesaggio - Previsione che la Commissione  esprime
  pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla «conversione
  delle demolizioni in indennita' o sanzioni  pecuniarie»  -  Ricorso
  del Governo - Denunciato contrasto con il Codice dei beni culturali
  e del  paesaggio  che  impone  al  trasgressore  la  rimessione  in
  pristino a proprie spese - Disparita' di trattamento in relazione a
  violazioni omogenee della normativa di tutela dei beni culturali  -
  Contrasto con le norme fondamentali di riforma economico-sociale. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 31 luglio 2012 (recte: 1°  agosto
  2012), n. 27, art. 9. 
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. m) e s);  statuto
  speciale della Regione Valle d'Aosta, art.  2;  d.lgs.  22  gennaio
  2004, n. 42, art. 167; d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. 
(GU n.2 del 9-1-2013 )
    Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  persona  del  suo
Presidente p.t., rappresentato e  difeso  dalla  Avvocatura  generale
dello Stato, per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Valle d'Aosta n.  27  del  31  luglio  2012
(pubblicata  sul  BUR  n.  37  del   4   settembre   2012),   recante
«Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (deleghe ai
comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in  materia  di
tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in  materia  di  tutela
del paesaggio». 
    Nella seduta del 16 ottobre 2012 il  Consiglio  dei  Ministri  ha
approvato  la  determinazione  di  impugnare   dinanzi   alla   Corte
costituzionale la legge della Regione Valle  d'Aosta  n.  27  del  31
luglio 2012, recante «Modificazioni alla legge  regionale  27  maggio
1994, n. 18 (deleghe  ai  comuni  della  Valle  d'Aosta  di  funzioni
amministrative in  materia  di  tutela  del  paesaggio)  e  ad  altre
disposizioni in materia di tutela del paesaggio», secondo  quanto  si
argomenta e si deduce come segue. 
 
                               Diritto 
 
    La legge della Regione Valle d'Aosta  n.  27  del  2012  presenta
profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3,
9 e 10. 
    Le disposizioni censurate,  nel  modificare  alcune  norme  della
legge regionale 27 maggio 1994, n. 18,  introducono  disposizioni  in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  con  le
norme interposte, di fonte ordinaria,  direttamente  attuative  degli
artt. 9 e 117 cit. Cost., contenute nel codice dei beni  culturali  e
del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, artt. 146  e  167,
decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010), con  l'art.
117, comma secondo, lettera m), della Costituzione,  nonche'  con  le
norme dello statuto speciale della Valle d'Aosta,  approvato  con  la
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (art. 2). 
    Occorre premettere che, sebbene  la  potesta'  di  emanare  norme
legislative nella  materia  della  tutela  del  paesaggio  sia  stata
riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta dall'art. 2, comma 1, lettera
q) dello statuto, lo stesso art. 2 dispone anche che la  stessa  deve
essere esercitata «in  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica  e  col  rispetto  degli
obblighi internazionali e degli interessi  nazionali,  nonche'  delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». 
    Al riguardo, la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura di
norme di grande riforma economica e sociale,  opponibili  anche  alla
potesta' normativa delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di  Trento  e  Bolzano,  di  diverse  norme  di  tutela  del
paesaggio, contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004. 
    Con riferimento alla Valle d'Aosta, la Corte costituzionale,  con
la sentenza n. 164 del  2009,  ha  verificato  la  compatibilita'  di
talune norme regionali con la potesta' legislativa primaria  ad  essa
attribuita dallo statuto di autonomia, quale potesta' -  al  pari  di
quella della provincia di Trento - da esercitare «in armonia  con  la
Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonche'  delle  norme
fondamentali e di riforma  economico-sociale»,  e  ha  affermato,  in
detta prospettiva, che l'art. 142 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, che individua le  aree  tutelate  per  legge,  costituisce
norma di grande riforma economica-sociale,  finalizzata  a  garantire
standard uniformi di tutela su tutto il territorio  nazionale.  Giova
richiamare anche la recente sentenza n. 207  del  2012,  con  cui  la
Corte  costituzionale   ha   dichiarato   che   spetta   allo   Stato
disciplinare, anche nei confronti della provincia autonoma di Trento,
il  procedimento  semplificato   di   autorizzazione   paesaggistica,
trattandosi di una normativa volta a «predisporre modelli procedurali
semplificati, in grado di accelerare i tempi che siano, nel contempo,
uniformi su tutto il territorio nazionale». 
    La Corte ha quindi affermato che: «Chiare ed inequivocabili sono,
quindi, le esigenze  di  uniformita'  della  disciplina  in  tema  di
autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale,  tanto
da giustificare - grazie  al  citato  parametro  (art.  117,  secondo
comma, lettera m), Cost.) -  che  si  impongano  anche  all'autonomia
legislativa delle regioni. Nella disposizione  censurata  si  ravvisa
l'esigenza (comune, per gli argomenti sopra esposti, ai provvedimenti
di semplificazione amministrativa, a prescindere dalla materia  sulla
quale vengano ad incidere)  «di  determinare  livelli  essenziali  di
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio  nazionale,  compreso  quello  delle
regioni a statuto speciale e delle province  autonome»  (sentenza  n.
164 del 2012)». 
    Passando al merito delle disposizioni censurate, gli artt. 3, 9 e
10 presentano i seguenti profili di incostituzionalita': 
        1) gli artt. 3 e 10, che recano disposizioni  in  materia  di
autorizzazione paesaggistica, si pongono in contrasto con l'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte,  di  fonte
ordinaria,  direttamente  attuative  degli  artt.  9  e  117   Cost.,
contenute nel codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio  (decreto
legislativo n. 42 del 2004, art. 146, decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 139 del 2010), con l'art. 117, comma  secondo,  lettera
m), nonche' con l'art. 2 dello statuto speciale della Valle  d'Aosta,
approvato con legge costituzionale n.  4/1948,  nella  parte  in  cui
prevede che la potesta' legislativa regionale  deve  esplicarsi  «nel
rispetto delle norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali
della Repubblica». 
    In particolare, l'art. 3, comma 1, nel sostituire l'art. 4  della
legge regionale n. 18 del 1994, amplia le tipologie degli  interventi
per  i  quali  non  e'  necessaria  l'autorizzazione   paesaggistica,
aggiungendo  alle  ipotesi  gia'  previste  dalla  normativa  statale
ulteriori tipologie di interventi (individuate alle lettere  g),  h),
k), q), r)), che in alcuni casi sono suscettibili di avere un impatto
visibile dei luoghi protetti dal vincolo paesaggistico. Si tratta  in
particolare: 
    di interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in
ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano  stati  redatti
strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti
e siano stati preventivamente concertati con le  strutture  regionali
competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali,  e
qualora siano  corredati  da  puntuale  disciplina  degli  interventi
ammissibili per ogni singolo immobile (lettera g); 
    di interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di
strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi
eccezionali (lettera h); 
    della collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle  esistenti
postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici  e
di radiotelecomunicazioni (lettera k); 
    della realizzazione  di  nuove  aperture  su  edifici  realizzati
posteriormente al 1945 (lettera q); 
    della sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi  su
edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si  rispettino  le
tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante (lettera  r).
L'art. 10, che introduce l'art. 11-ter alla legge regionale n. 16 del
1994, stabilisce che con delibera della giunta regionale sono fissati
i «limiti qualitativi  e  quantitativi,  ai  fini  della  tutela  del
paesaggio, di ammissibilita' dei progetti relativi agli interventi di
cui all'art. 3». L'art. 3, richiamato da tale disposizione, individua
un elenco di interventi  per  i  quali  i  comuni  sono  delegati  al
rilascio delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalla legge. 
    Entrambe le disposizioni regionali hanno l'effetto di  declassare
ad  attivita'  paesaggisticamente  irrilevante  una   pluralita'   di
interventi che la normativa statale (art. 146 del  Codice)  subordina
ad autorizzazione paesaggistica  o  ad  autorizzazione  paesaggistica
semplificata (disciplinata, per gli interventi di lieve entita',  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010).  L'art.  3,
perche' esenta dall'obbligo  di  autorizzazione  paesaggistica  degli
interventi per i quali il codice dei beni culturali espressamente  la
prevede, l'art.  10  perche',  delegando  alla  giunta  regionale  la
possibilita' di stabilire i «limiti qualitativi e  quantitativi»  per
l'applicabilita' della autorizzazione paesaggistica, e'  suscettibile
di comportare una restrizione  dell'ambito  di  tutela  prevista  dal
legislatore statale. 
    Entrambe le disposizioni,  quindi,  sono  lesive  degli  standard
minimi di tutela  del  paesaggio  valevoli  su  tutto  il  territorio
nazionale, che sono riconducibili alle norme fondamentali di  riforma
economico-sociale della Repubblica, che ai sensi  dell'art.  2  dello
statuto di autonomia la regione e' tenuta a rispettare nell'esercizio
della sua potesta' legislativa primaria. Pertanto,  le  norme  devono
essere dichiarate incostituzionali; 
        2) l'art. 9, che introduce l'art. 11-bis alla legge regionale
n. 16 del 1994, al comma 2, prevede che la commissione regionale  per
il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze
relative alla «conversione delle demolizioni in indennita' o sanzioni
pecuniarie». Tale disposizione si pone in contrasto  con  l'art.  167
del codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui,  in  caso
di violazioni degli obblighi e degli ordini imposti  dalla  normativa
statale in materia di paesaggio, «il trasgressore  e'  sempre  tenuto
alla rimessione in pristino a proprie spese». La sanzione  pecuniaria
e' prevista limitatamente ai casi in cui risulti possibile rilasciare
l'autorizzazione in sanatoria (qualora, in concreto, non vi sia stato
aumento di volumetria o superficie utile, e quindi  possa  presumersi
un limitatissimo impatto paesaggistico,  e  l'attendibilita'  di  una
valutazione di compatibilita' effettuata a  posteriori),  e  comunque
sempre   previo   accertamento    positivo    della    compatibilita'
paesaggistica degli interventi. La disposizione censurata, quindi, si
pone in contrasto con il principio fondamentale secondo cui cio'  che
non risulta paesaggisticamente  compatibile  deve  essere  rimosso  o
comunque ricondotto al pristino stato. Inoltre,  e'  suscettibile  di
creare disparita' di trattamento in relazione a  violazioni  omogenee
della normativa di tutela dei beni culturali, finalizzata a garantire
standard uniformi di tutela sul tutto il territorio nazionale.  Anche
questa disposizione, dunque, e'  da  considerarsi  in  contrasto  con
l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  con   le   norme
interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt.  9
e 117 Cost., contenute nel codice dei beni culturali e del  paesaggio
(decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 167), con l'art. 117, comma
secondo, lettera m), nonche' lesiva degli standard minimi  di  tutela
del paesaggio valevoli  su  tutto  il  territorio  nazionale.  Questi
ultimi   riconducibili   alle   norme   fondamentali    di    riforma
economico-sociale della Repubblica, che ai sensi  dell'art.  2  dello
statuto di autonomia la regione e' tenuta a rispettare nell'esercizio
della sua potesta' legislativa primaria. 
 
                             Conclusioni 
 
    Voglia  l'Ecc.ma  Corte  costituzionale  accogliere  il  presente
ricorso e, per l'effetto,  dichiarare  l'illegittimita'  della  legge
della Regione Valle  d'Aosta  n.  27  del  31  luglio  2012,  recante
«Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (deleghe ai
comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in  materia  di
tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in  materia  di  tutela
del paesaggio» per contrasto con l'art. 117, secondo  comma,  lettera
s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria,  direttamente
attuative degli artt. 9 e 117 cit. Cost., contenute  nel  codice  dei
beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42  del  2004,
artt. 146 e 167, decreto del Presidente della Repubblica n.  139  del
2010), con l'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione,
nonche' con le norme dello  statuto  speciale  della  Valle  d'Aosta,
approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  4  (art.
2). 
    Si depositeranno con il ricorso: 
    legge Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012; 
    copia stralcio della delibera 16 ottobre 2012 del  Consiglio  dei
Ministri; 
    relazione allegata alla delibera. 
          Roma, 26 ottobre 2012 
 
                 L'avvocato dello Stato: Scaramucci