PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 dicembre 2012 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Lazio  nelle  iniziative  finalizzate  al  definitivo
superamento della situazione di criticita'  determinatasi  a  seguito
dei fenomeni di subsidenza in  atto  nel  territorio  dei  comuni  di
Guidonia Montecelio e Tivoli. (Ordinanza n. 34). (13A00121) 
(GU n.8 del 10-1-2013)

 
 
 
                               IL CAPO 
              del dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
settembre 2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  ai  fenomeni  di  subsidenza  in  atto  nel
territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di
Roma; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3550 del 9 novembre 2006 e n. 3560 del 19 gennaio 2007; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note della Regione Lazio del 28 settembre 2012  e  del  15
novembre 2012; 
  Acquisita l'intesa della Regione Lazio; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Lazio   e'   individuata   quale   amministrazione
ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie
al completamento degli interventi da  eseguirsi  per  il  superamento
della situazione di criticita' di cui in premessa. 
  2. Per i fini di cui al comma  1,  il  direttore  del  Dipartimento
istituzionale e territorio della Regione Lazio e'  individuato  quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   Regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in  essere,  entro  e
non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento dei documenti  di
cui  al  successivo  comma  3,  le  attivita'   occorrenti   per   il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate  al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i  fini  di  cui  al  comma  2,  il  Dott.  Luca  Fegatelli,
Commissario delegato ai sensi delle ordinanze richiamate in premessa,
provvede entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza, a
trasferire al Dipartimento Istituzionale e Territorio  della  Regione
Lazio tutta la documentazione  amministrativa  e  contabile  inerente
alla gestione  commissariale  e  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il direttore del Dipartimento istituzionale e  territorio  della
Regione Lazio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento  delle
iniziative  di  cui  al  comma  2  puo'  avvalersi  delle   strutture
organizzative  della  Regione  Lazio,  oltre   che   della   predetta
direzione, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, le quali provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il direttore del Dipartimento  Istituzionale
e Territorio della Regione  Lazio  provvede,  fino  al  completamento
degli  interventi   di   cui   al   comma   2   e   delle   procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 3233, che viene allo stesso  intestata
fino  al  31  dicembre  2013.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto   a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. All'esito delle attivita' di competenza, le eventuali  somme
residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate al
bilancio della Regione Lazio. 
  6. Il direttore del Dipartimento istituzionale e  territorio  della
Regione Lazio, a seguito della chiusura della  contabilita'  speciale
di cui al comma 5, provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  conclusiva   riguardo   le
attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico  in
rassegna. 
  7. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 dicembre 2012 
 
                                             Il Capo del dipartimento 
                                                      Gabrielli