PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 16 ottobre 2012 

Disposizioni inerenti l'utilizzo dei fondi  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  del  29  febbraio  2012  n.  4007,  emanata  in  attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (13A00168) 
(GU n.11 del 14-1-2013)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                  DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni
ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 5, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge  28  aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed  in  particolare
gli articoli 1, comma 1, ed 11, comma 1, inerente  l'istituzione  del
Fondo per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
febbraio  2012  n.  4007  concernente  «altri  interventi  urgenti  e
indifferibili  per  la  mitigazione  del  rischio  sismico»,  che  ha
disciplinato i contributi  per  gli  interventi  di  prevenzione  del
rischio sismico di cui al citato art. 11, ed in particolare, il comma
3 dell'art. 1 che rinvia, all'adozione di appositi decreti  del  Capo
del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  la  disciplina   delle
procedure, della modulistica e degli strumenti informatici  necessari
alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza; 
  Ritenuto opportuno disciplinare l'utilizzo delle somme  disponibili
per l'annualita' 2011 da destinare ad «altri  interventi  urgenti  ed
indifferibili per la mitigazione del rischio sismico» di cui all'art.
2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza n. 4007  del  2012  richiamata,
ovvero alle opere di rilevanza strategica per finalita' di protezione
civile, con particolare riferimento a quelle che, in caso  di  sisma,
consentono l'evacuazione dalle zone disastrate, o  che,  in  caso  di
crollo, ne potrebbero impedire la funzionalita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  disciplina  prevista  per   gli   interventi   urgenti   ed
indifferibili di cui all'art. 2, comma 1, lettera  d)  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del  29  febbraio  2012  n.
4007, e' assimilabile a quella inerente agli  interventi  strutturali
di rafforzamento locale o di miglioramento  sismico  o  di  eventuale
demolizione e ricostruzione. individuata nella medesima ordinanza per
la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 
  2. Possono accedere al contributo previsto dall'art. 16,  comma  1,
lettera c) dell'ordinanza  4007/12  citata  i  ponti  ed  i  viadotti
appartenenti ad infrastrutture di  trasporto  urbano  che  servono  o
interferiscono le vie di  fuga  individuate  dal  piano  comunale  di
emergenza e che insistono sui siti ai quali le vigenti norme tecniche
per  le  costruzioni  attribuiscono  una  accelerazione   orizzontale
massima al suolo, in condizioni di sito rigido e pianeggiante (ag)  e
riferita ad un periodo di ritorno di 475 anni, uguale o  superiore  a
0,20g, ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico,
come identificate nell'allegato 1 al presente decreto. La sussistenza
di tale condizione puo', in via di semplificazione, essere verificata
utilizzando i valori di ag riportati  nell'allegato  7  all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del  13  novembre  2010  n.
3907. 
  3. Il carattere di indifferibilita' ed urgenza da  attribuire  alle
richieste di autorizzazione per l'esecuzione degli interventi per  la
mitigazione del rischio  sismico  deve  essere  documentato  mediante
verifica sismica eseguita  ai  sensi  delle  Norme  Tecniche  per  le
costruzioni, emanate con D.M. 14.1.2008,  oppure  eseguita  ai  sensi
degli allegati 2 e 3 all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003  e  s.m.i.,  con
indici di  rischio  ricondotti  alle  citate  norme  tecniche,  anche
mediante l'utilizzo di apposito  software  fornito  dal  Dipartimento
(«Indici_di_rischio.xls»), ove sussistano le ipotesi di base  per  la
sua applicazione. La Regione proponente assicura l'omogeneita'  delle
verifiche delle opere proposte. 
  4. Le richieste di cui al comma 3 sono istruite  dalla  Commissione
Tecnica  istituita  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione Civile del 6 luglio 2011 rep. n.  3325,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  164  del  16  luglio
2011. 
  5. La Regione individua le opere per le quali l'indice  di  rischio
sismico e' associato  ad  una  vita  nominale  restante  (1)  (VNR  )
inferiore a 5 anni e le ordina considerando il rapporto fra  le  vite
nominali e l'esposizione dell'opera, definito  «punteggio  base».  Il
punteggio base viene corretto  se  l'infrastruttura  ricade  in  zona
soggetta anche a rischio vulcanico.  I  criteri  di  definizione  dei
diversi parametri necessari a definire la suddetta  graduatoria  sono
riportati nell'allegato 1 al presente decreto. 
  6.   Ciascuna   Regione   interessata,   entro   3    mesi    dalla
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
invia al Dipartimento della Protezione Civile dati di cui al comma  3
e le ulteriori informazioni sintetizzate nel  foglio  elettronico  di
cui all'allegato 2. A seguito  della  definizione  della  graduatoria
nazionale, la Commissione di cui al comma 4  potra'  richiedere  alle
Regioni proponenti copia della documentazione riportante i calcoli di
verifica per la determinazione dell'indice di rischio sismico. 
  Il presente  decreto  verra'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 ottobre 2012 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli 

(1) Vedi circolare del Capo  del  Dipartimento  recante  «Chiarimenti
    sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche  condotte  in
    ottemperanza all'art. 2, comma 3  dell'ordinanza  del  Presidente
    del Consiglio dei Ministri  n.  3274  del  23  marzo  2003».prot.
    DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010. 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 52