MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2012 

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti  di  cui  al
combinato disposto dell'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174 e dell'articolo 1 del decreto-legge 16  novembre
2012, n. 194. (13A00183) 
(GU n.12 del 15-1-2013)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
giugno 2012, recante «Sospensione, ai sensi  dell'art.  9,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,  dei  termini  per  l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal  sisma
del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna,  Ferrara,
Modena, Reggio-Emilia, Mantova e Rovigo.»; 
  Visto il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012.»; 
  Visto  in  particolare  il  comma  1  dell'art.  1   del   suddetto
decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,  il  quale  prevede  che  «Le
disposizioni del presente  decreto  sono  volte  a  disciplinare  gli
interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e  la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio-Emilia e Rovigo,  interessate  dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali  e'  stato
adottato il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1°
giugno 2012 di  differimento  dei  termini  per  l'adempimento  degli
obblighi  tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 130 del  6  giugno  2012,  nonche'  di  quelli
ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art.
9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»; 
  Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge  6  giugno  2012  n.  74,
concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni  private  e
di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle  imprese;
disposizioni di semplificazione procedimentale»; 
  Visto l'art. 8, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, concernente «Sospensione  termini  amministrativi,  contributi
previdenziali ed assistenziali»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario.»; 
  Visto in particolare l'art.  3-bis  del  suddetto  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, concernente «Credito di imposta  e  finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  24
agosto  2012,  recante  «Proroga  del  termine  di   scadenza   della
sospensione degli adempimenti e versamenti tributari. Eventi  sismici
in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del mese di maggio 2012.»; 
  Visto  il  decreto-legge  10  ottobre   2012,   n.   174,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio 2012.»; 
  Visto, in particolare, i commi 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  12  e  13
dell'art. 11 del citato decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  i
quali stabiliscono rispettivamente che: 
    «In considerazione della mancata sospensione degli  obblighi  dei
sostituti  di  imposta,   conseguente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i
sostituti di cui al predetto decreto che, a  partire  dal  20  maggio
2012,  non  hanno  adempiuto  agli  obblighi  di  riversamento  delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,  nonche'  sui
redditi di lavoro  autonomo,  e  relative  addizionali  gia'  operate
ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e  al  riversamento
delle  stesse  successivamente  a  tale   data,   regolarizzano   gli
adempimenti e i versamenti omessi entro il 16  dicembre  2012,  senza
applicazione di sanzioni e interessi.  Effettuato  il  versamento,  i
sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro  dipendente
e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica  5  gennaio  1950,  n.  180.»
(comma 5); 
    «I  pagamenti  dei  tributi,  dei  contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi
ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze  1°
giugno 2012 e 24 agosto 2012,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente, del  6  giugno  2012,  n.
130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  sono  effettuati  entro  il  16
dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni  e  interessi.»  (comma
6); 
    «Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi, contributi e  premi  di  cui  al  comma  6,
nonche' per gli altri importi dovuti  dal  1°  dicembre  2012  al  30
giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che,  limitatamente  ai
danni  subiti  in  relazione  alla  attivita'  di  impresa,  hanno  i
requisiti  per  accedere  ai  contributi  di  cui  all'art.   3   del
decreto-legge 6 giugno 2012 n.  74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1°  agosto  2012,  n.  122,  ovvero  all'art.  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in  aggiunta  ai   predetti
contributi, possono chiedere ai  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'art. 1,  comma  1,  del
citato decreto-legge n. 74  del  2012,  un  finanziamento,  assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A  tale
fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre
finanziamenti,  secondo  contratti   tipo   definiti   con   apposita
convenzione  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono concesse le garanzie dello Stato  di  cui  al  presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle
stesse. Le garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono
elencate  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di  cui  all'art.  31  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.» (comma 7); 
    «I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione.» (comma 8); 
    «Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i  contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo
comma: 
      a) una autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni, che attesta: 
        1) il possesso dei requisiti per accedere  ai  contributi  di
cui all'art. 3 del predetto decreto-legge  n.  74  del  2012,  ovvero
dell'art. 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonche' 
        2) la circostanza che  i  danni  subiti  in  occasione  degli
eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere
ai  contributi  di  cui  al  numero  1),  sono   stati   di   entita'
effettivamente tale da condizionare ancora una  ripresa  piena  della
attivita' di impresa; 
      b)  copia  del  modello  di  cui  al   comma   11,   presentato
telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati  i
versamenti di cui al comma  6  sospesi  fino  al  30  novembre  2012,
l'importo da pagare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno  2013,  nonche'
della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione; 
      c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi  di  cui  al
comma 7, copia  dei  modelli  di  pagamento  relativi  ai  versamenti
riferiti al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno  2013.»  (comma
9); 
    «Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  7  mediante  un  credito  di
imposta  di  importo  pari,  per  ciascuna  scadenza   di   rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.  Il  credito
di  imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del  limite  di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  ovvero  puo'
essere ceduto secondo quanto previsto dall'art.  43-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  La  quota
capitale e' restituita dai soggetti di cui al comma 7 a  partire  dal
1°  luglio  2013  secondo  il  piano  di  ammortamento  definito  nel
contratto di finanziamento.» (comma 10); 
    «Con provvedimento del direttore della Agenzia delle  entrate  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, e' approvato il  modello  indicato
al comma 9, lettera b), idoneo altresi' ad  esporre  distintamente  i
diversi importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono  stabiliti
i tempi e le modalita'  della  relativa  presentazione.  Con  analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 8.» (comma 11); 
    «Ai fini del monitoraggio dei limiti di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 9, lettera b),  i  dati  delle
compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione
del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti  finanziatori.»
(comma 12); 
    «Agli oneri derivanti dal comma 10, stimati  in  145  milioni  di
euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  si
provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.  7,  comma  21,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa
previste dallo stesso decreto. Agli eventuali scostamenti rispetto ai
predetti  importi,  dovuti  a  variazioni  dei  tassi  di   interesse
monitorati dal Ministero dell'economia e  delle  finanze-Dipartimento
del tesoro, si provvede a valere sulle medesime  risorse  di  cui  al
periodo precedente.» (comma 13); 
  Visto il proprio decreto n. 90161 del 14 novembre 2012,  registrato
alla Corte dei conti in data 19 novembre 2012, reg. n. 10, foglio  n.
285, con il quale si annulla e si sostituisce il  precedente  decreto
n. 82113 del 18 ottobre 2012, e si provvede  alla  concessione  delle
garanzie dello Stato di cui all'art. 11, comma 7,  del  decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, nonche' alla fissazione dei criteri e  delle
modalita' di operativita' delle garanzie stesse; 
  Visto  il  decreto-legge  16  novembre  2012,   n.   194,   recante
«Disposizioni  integrative  per  assicurare  la  tempestivita'  delle
procedure per la ripresa  dei  versamenti  tributari  e  contributivi
sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio  2012»,
ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto che: 
    «Le disposizioni del presente decreto operano  per  lo  specifico
fine  di  completare  quelle  di  cui  all'art.  11,  comma  7,   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo  scopo  di  garantire  la
tempestivita' delle procedure del finanziamento di  cui  al  predetto
comma ad ulteriori categorie di soggetti danneggiati  dal  sisma  del
maggio 2012.» (comma 1); 
    «Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa  di  cui
al comma 7 dell'art. 11  del  decreto-legge  n.  174  del  2012  gia'
rientrano  i  titolari  di  reddito  di   impresa   commerciale,   il
finanziamento di cui al predetto comma 7  dell'art.  11  puo'  essere
altresi' chiesto ai soggetti autorizzati  all'esercizio  del  credito
ivi  previsti,  previa  integrazione  della  convenzione  di  cui  al
medesimo comma 7 del citato art. 11: 
      a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni
subiti in  relazione  alle  attivita'  dagli  stessi  rispettivamente
svolte, ai contributi di cui all'art. 3 del  decreto-legge  6  giugno
2012 n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, ovvero all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dai titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  dagli
esercenti attivita' agricole  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi  e  premi  di
cui al comma 6 dell'art.  11  del  decreto-legge  n.  174  del  2012,
nonche' per gli altri importi dovuti  dal  1°  dicembre  2012  al  30
giugno 2013; 
      b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di
una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  classificata
nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione  AeDES,  per  il
pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.»
(comma 2); 
    «I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), per  accedere  al
finanziamento di cui al comma 7 dell'art. 11 del decreto-legge n. 174
del 2012, presentano ai soggetti  finanziatori  di  cui  al  medesimo
comma 7 la documentazione prevista  dal  comma  9  dell'art.  11  del
citato decreto-legge n. 174 del 2012. A questi fini, per  i  soggetti
di cui al comma  2,  lettera  a),  l'autodichiarazione,  nella  parte
riguardante la «ripresa piena dell'attivita'»,  si  intende  riferita
alla loro attivita' di lavoro autonomo  ovvero  agricola;  la  stessa
parte di autodichiarazione e' omessa dai soggetti di cui al comma  2,
lettera b).» (comma 3); 
    «Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' da  10  a
13 dell'art. 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.» (comma 4); 
  Ritenuto di dover provvedere alla concessione delle garanzie  dello
Stato di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174 anche in  relazione  ai  finanziamenti  concessi  dalla  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto
dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174  e
del citato art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, nonche'
all'estensione ai finanziamenti stessi dei criteri e delle  modalita'
di operativita' delle garanzie di cui al citato decreto n. 90161  del
14 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I  finanziamenti  accordati,  ai  sensi  del   combinato   disposto
dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174  e
dell'art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194,  dalla  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'art. 1,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  sono  assistiti  dalle  garanzie
dello Stato di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge n.
174 del 2012. Alle garanzie stesse si applicano le  disposizioni  del
decreto n. 90161 del 14 novembre 2012 di cui al preambolo. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 28 novembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 174