N. 296 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 settembre 2012
Ordinanza del 13 settembre 2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sul ricorso proposto da Consorzio di bonifica del Sannio Alifano contro Regione Campania ed altri. Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina - Trasferimento nell'organico del Consorzio Sannio Alifano - Previsione dello stanziamento di un contributo di 800.000 euro da parte della Regione Campania al Consorzio di Sannio Alifano con l'obbligo per quest'ultimo di provvedere al pagamento degli anni del personale, con decorrenza 1° gennaio 2012 - Previsione che per gli anni dal 2013 al 2016 il contributo stesso e' quantificato in euro 800.000, con vincolo di destinazione al pagamento degli anni del suddetto personale e che si provveda con successive leggi di bilancio - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per l'adozione di una legge provvedimento al di fuori dei limiti di ragionevolezza e non arbitrarieta' e in assenza di adeguata copertura finanziaria. - Legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n. 11, art. 3. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.3 del 16-1-2013 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato ia presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3502 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi M. D'Angiolella, Eleonora Marzano, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, viale Granisci, n. 16; Contro Regione Campania, gestione liquidatoria del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria D'Elia, Almerina Bove, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81; Nei confronti di Maria Rosa Fusco, Ciro Abitabile, Giuseppe De Lucia, Teresa De Notariis, Angela Assunta Di Filippo, Rita Fiorillo, Antonietta Iatomasi, Martino Ugo Izzo, Patrizia Maturo, Concetta Mercogliano, Augusto Nero, Domenico Raffaele Pacelli, Bruno Pacelli, Evelina Maria Carmen Rao ed Amedeo Fusco, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Truppi, Giovanni Papa, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., per l'annullamento; Quanto al ricorso introduttivo: della nota prot. n. 367256 del 15 maggio 2012 della Regione Campania e della nota 515 del 24 maggio 2012 con la quale il commissario liquidatore invitava il presidente Consorzio di bonifica del Sannio ad organizzare gli adempimenti necessari per attivare concretamente il trasferimento del personale (15 unita') del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina e di ogni altro atto connesso e conseguenziale; Quanto ai motivi aggiunti: della nota prot. 0535734 del 12 luglio 2012 a firma del dirigente p.t. dell'a.g.c. sviluppo attivita' settore primario della Regione Campania e di ogni altro atto connesso e conseguenziale; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Maria Rosa Fusco e di Amedeo Fusco e di Ciro Abitabile e di Giuseppe De Lucia e di Teresa De Notariis e di Angela Assunta Di Filippo e di Rita Fiorillo e di Antonietta Iatomasi e di Martino Ugo Izzo e di Patrizia Maturo e di Concetta Mercogliano e di Augusto Nero e di Domenico Raffaele Pacelli e di Bruno Pacelli e di Evelina Maria Carmen Rao; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che: - con delibera di Consiglio regionale della Campania n. 94/6 del 3 aprile 2002 e' stato soppresso il Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con contestuale attribuzione al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano delle relative competenze; - i dipendenti del soppresso Consorzio della Valle Telesina sono stati impiegati presso un apposito ufficio regionale, di «gestione liquidatoria» dell'Ente soppresso, con contestuale appostazione di un capitolo del bilancio regionale denominato «oneri per il personale dipendente del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina»; - in data 14 maggio 2012 la Regione Campania ha pubblicato sul b.u.r.c. n. 31 la legge regionale n. 11 del 2012, il cui art. 3 dispone il trasferimento del personale dipendente del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina presso il Consorzio di bonifica Sannio Alifano, con contestuale attribuzione di un contributo per il 2012 pari ad 800.000 euro e con la previsione del medesimo contributo per gli anni dal 2013 al 2016; - sulla base della disposizione legislativa menzionata la Regione ha invitato il Consorzio ricorrente del Sannio Alifano a dare esecuzione al trasferimento, sotto comminatoria di scioglimento dell'ente per gravi inadempienze; - con ordinanza del 12 settembre 2012, questa Sezione, pronunciandosi in sede cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, come da separata ordinanza; - al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalita' con il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali), il Collegio, nell'ordinanza appena citata, ha concesso una misura cautelare «interinale», fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. C.d.S. ord. 26 ottobre 2011, n. 4713); Rilevato che: - in punto di rilevanza, l'atto amministrativo di diffida e messa in mora si basa sulla disposizione di legge censurata, onde la delibazione, anche in sede cautelare, non puo' prescindere dall'applicazione del testo normativo sospetto; - la rilevanza della questione non e' parimenti esclusa dalla natura cautelare del giudizio nell'ambito del quale la questione di costituzionalita' viene sollevata. A tal fine il Collegio ritiene preferibile scomporre il giudizio cautelare in due fasi: nella prima fase si accoglie la domanda cautelare «a termine», fino alla decisione della questione di costituzionalita' contestualmente sollevata; nella seconda fase, all'esito del giudizio di costituzionalita', si decide «definitivamente», tenendo conto, per valutare se sussiste il fumus boni iuris, della decisione della Corte costituzionale, sulla domanda cautelare (cfr. C.d.S. ord. n. 6277 del 2011); - per completezza va evidenziato che la stessa Corte costituzionale con riferimento a questioni di legittimita' sollevate in sede cautelare, ha, in piu' occasioni, osservato che la potestas iudicandi non puo' ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare, come nella specie, e' fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimita' costituzionale (ex plurimis: sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del 1991; n. 30 e n. 359 del 1995; n. 183 del 1997, n. 4 del 2000 nonche' l'ordinanza n. 24 del 1995 e n. 194 del 2006); - in punto di non manifesta infondatezza, il Collegio e' dell'avviso che la normativa regionale censurata si ponga in palese contrasto con i principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia di leggi-provvedimento. Al riguardo, giova premettere, in linea con la giurisprudenza costituzionale, che non e' preclusa alla legge ordinaria, e neppure alla legge regionale, la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorita' amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto. Tuttavia, come ribadito da un orientamento consolidato della Corte costituzionale (cfr., fra le altre, sentenze n. 94 e 137 del 2009 e n. 267 del 2007), queste leggi sono ammissibili entro limiti non solo specifici, qual e' quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, e cioe' quello del rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarieta' (sentenze n. 143 del 1989 n. 346 del 1991 e n. 492 del 1995). In questa prospettiva, la norma-provvedimento impugnata sembra in palese in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui si limita ad ordinare il trasferimento nell'organico del Consorzio Sannio Aliano di 15 dipendenti del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, con conservazione dell'inquadramento giuridico e previdenziale nelle more acquisito. Ed invero la laconicita' del precetto normativo impedisce di apprezzare e regolare i numerosi aspetti problematici derivanti da una decisione fortemente incidente sull'assetto organizzativo del Consorzio: - il trasferimento presuppone una omogeneita' dei ruoli evidentemente assente nel caso di specie, poiche' i dipendenti del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina sono stati inquadrati nell'organico della Regione Campania; - l'improvviso ed intempestivo sovraccarico di personale crea una incisiva disorganizzazione ed appesantimento della dotazione complessiva, poiche' alcune posizioni sono palesemente ridondanti (come quella del direttore amministrativo) ed altre sono comunque ultronee, tenuto conto che il Consorzio Sannio Alifano ha nel corso degli anni provveduto a coprire le carenze in organico di volta in volta verificatesi; - non e' disciplinato e, dunque, non e' data comprendere la distribuzione, in capo ai vari soggetti interessati (Regione, gestione liquidatoria, Consorzio Sannio Alifano) degli oneri previdenziali ed assistenziali pregressi (per i quali pende peraltro un nutrito contenzioso), nonche' degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto; - non e' assicurata un'idonea copertura finanziaria, poiche' il contributo di ottocentomila euro riguarda il 2012 (mentre c'e' un vincolo di destinazione, previo successivo provvedimento con leggi di bilancio, per gli anni 2013-2016) a fronte dell'assunzione di personale a tempo indeterminato; - le conseguenze finanziarie sul bilancio dell'ente potrebbero condurre ad uno stato di dissesto o, comunque, di grave deficit economico-finanziario. Tali aspetti, che gia' di per se' evidenziano l'irragionevolezza della scelta dello strumento legislativo al fine di regolamentare il caso oggetto di controversia, risultano vieppiu' amplificati alla luce della considerazione che la soppressione del Consorzio della Valle Telesina risale al 2002, onde durante il cospicuo arco di tempo elasso (oltre dieci anni) il Consorzio ricorrente si e' organizzato compiutamente per lo svolgimento delle nuove attribuzioni derivanti dal soppresso Consorzio. In definitiva la complessita' degli interessi coinvolti e la delicatezza della tematica in esame avrebbero dovuto suggerire, al fine di esaminare e risolvere tutti gli aspetti problematici connessi con la decisione di trasferire 15 dipendenti al servizio della Regione nell'organico del Consorzio Sannio Alifano, una articolata e ponderata istruttoria, la quale e' evidentemente mancata in virtu' della scelta di adottare lo strumento legislativo, per sua natura scevro da vincoli procedimentali e motivazionali. Sulla base di tali considerazioni gli atti del giudizio devono essere rimessi alla Corte costituzionale e il giudizio sospeso, con accoglimento, nelle more della decisione della questione di costituzionalita', dell'istanza cautelare tesa a paralizzare l'esecuzione degli atti impugnati fino alla decisione della Corte costituzionale. Riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalita';
P. Q. M. Dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa e dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 3502 del 2012 e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Campania n. 11 del 10 maggio 2012, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa, al Presidente della Giunta regionale Campania ed al Presidente del Consiglio della Regione Campania, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012. Il Presidente: Mastrocola L'estensore: Buonauro