N. 306 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2012

Ordinanza del 27 luglio  2012  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Arata Manuela e Muller
Paul contro Banca d'Italia e Soc. Quantica SGR - Societa' di gestione
del risparmio S.p.a.. 
 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Controversie aventi ad  oggetto  tutti  i  provvedimenti,  adottati
  dalla Banca  d'Italia,  compresi  quelli  sanzionatori  ed  esclusi
  quelli inerenti ai rapporti di impiego privato -  Devoluzione  alla
  competenza inderogabile  del  T.A.R.  Lazio  -  Irragionevolezza  -
  Eccesso  di  delega  -   Richiamo   alla   sentenza   della   Corte
  costituzionale n. 162/2012. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  artt.  133,  comma  1,
  lett. l), 134, comma 1, lett. c), 135, comma 1, lett. c), e art. 4,
  comma 1, n. 19), dell'Allegato n. 4 del medesimo d.lgs. 
- Costituzione, art. 76, in relazione  all'art.  44  della  legge  18
  giugno 2009, n. 69. 
(GU n.4 del 23-1-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 6765 del 2011, proposto da: Manuela  Arata  e  Paul
Muller, rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Massimo  Desiderio,  con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scialoja, 3; 
    Contro Banca  d'Italia,  in  persona  del  legale  rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli  avv.ti  Piera  Coppotelli,
Ruggero Ippolito e Nicola De Giorgi, con domicilio  eletto  presso  i
medesimi in Roma, via Nazionale, 91; 
    Nei confronti di Soc. Quantica SGR -  Societa'  di  Gestione  del
Risparmio S.p.a., in persona del legale  rappresentante  pro-tempore,
non costituita in giudizio; 
    Per l'annullamento, previa sospensione: 
        del provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia del  14
aprile 2011 - notificato a mezzo del servizio postale alla ricorrente
Arata in data 26 maggio 2011 e al ricorrente Muller in data 26 maggio
2011 - con il quale la Banca d'Italia ha  inflitto,  inter  alios,  a
ciascun ricorrente, nella sua qualita' di «ex componente il Consiglio
di   Amministrazione»   di   Quantica   SGR   S.p.a.,   la   sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 21.000,00 ai  sensi  dell'art.  190
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.  58  recante  il  Testo  Unico  della
Finanza, per asserite «carenze nell'organizzazione  e  nei  controlli
interni»; 
        di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale  al
provvedimento  impugnato,  limitatamente  a  cio'  che  riguarda   la
posizione dei ricorrenti, inclusa la nota n. 317866/11 del 12  aprile
2011 - notificata insieme al provvedimento dianzi indicato -  con  il
quale la Vigilanza bancaria e Finanziaria ha proposto  al  Direttorio
della Banca d'Italia  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
sopra  indicata  nei  confronti  della  ricorrente  e,  con   diverse
graduazioni di importo, di alcuni componenti  ed  ex  componenti  del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Quantica; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  della  Banca  d'Italia,
con la relativa documentazione; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del 13 luglio 2012  il  dott.  Ivo
Correale e uditi per  le  parti  i  difensori  come  specificato  nel
verbale; 
    Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale,  notificato  il  14
luglio 2011 e depositato il successivo 28 luglio 2011,  i  ricorrenti
indicati in epigrafe chiedevano l'annullamento,  previa  sospensione,
del provvedimento  pure  in  epigrafe  indicato  con  cui  era  stata
irrogata  nei  loro  confronti  dalla  Banca  d'Italia  una  sanzione
pecuniaria amministrativa di euro 21.000,00 ciascuno ex art.  190-195
del T.U.F., in conseguenza di rilevate carenze nell'organizzazione  e
nei controlli  interni  nella  loro  qualita'  di  ex  componenti  il
consiglio di amministrazione di Quantica SGR S.p.a.; 
    Rilevato  che  si  costituiva  in  giudizio  la  Banca   d'Italia
chiedendo la reiezione del ricorso; 
    Rilevato che le parti depositavano memorie ad illustrazione delle
rispettive tesi difensive; 
    Rilevato che, in particolare, nella memoria  di  replica  per  la
pubblica udienza del 13 luglio 2012 la Banca d'Italia  dichiarava  di
eccepire l'illegittimita' costituzionale degli  art.  133,  comma  1,
lett. l), e 134, comma 1, lett. c), del d.lgs.  n.  104/2010  (Codice
del processo amministrativo, c.p.a.), nonche' del'art. 4, comma 1, n.
19), Allegato n. 4 del medesimo d.lgs., che radicano la giurisdizione
di questo Tribunale, in  relazione  all'art.  76  Cost.,  secondo  le
argomentazioni   di   cui   alla   recente   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 162/2012; 
    Rilevato che a tale udienza pubblica la causa era  trattenuta  in
decisione; 
    Considerato che il Collegio, alla luce  delle  argomentazioni  di
parte resistente  e  del  contenuto  della  suddetta  sentenza  della
Sovrana Corte ora richiamata, ritiene rilevante e non  manifestamente
infondata  la  questione  di   illegittimita'   costituzionale   come
prospettata; 
    Considerato, infatti, in punto di rilevanza, che la giurisdizione
di questo Tribunale, nella configurazione  ivi  prevista,  in  ordine
alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia
ex art. 195 si fonda esclusivamente su quanto disposto dalle norme su
richiamate che si applicano alla presente fattispecie; 
    Considerato che, in particolare, l'art. 133, comma 1,  lett.  l),
del d.lgs. n. 104/2010 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, tra altre, per  le  controversie  aventi  ad  oggetto
tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli
inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,  adottati  dalla  Banca
d'Italia; 
    Considerato che l'art. 134, comma 1, lett. c), del medesimo testo
legislativo prevede tra le materie di giurisdizione estesa al  merito
«... c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta  alla
giurisdizione del giudice amministrativo, comprese  quelle  applicate
dalle  Autorita'  amministrative  indipendenti  e   quelle   previste
dall'art. 123»; 
    Considerato che l'art.  135,  comma  1,  lett.  c),  d.lgs.  cit.
prevede  la  competenza   funzionale   inderogabile   del   Tribunale
amministrativo regionale del Lazio - Sede  di  Roma,  per  «...c)  le
controversie  di  cui  all'art.  133,  comma  1,  lettera  l),  fatta
eccezione per  quelle  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  nonche'  le
controversie di cui all'art. 104, comma  2,  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; 
    Considerato, infine, che l'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato
n. 4 al suddetto d.lgs. n. 104/2010 prevede, tra altro, l'abrogazione
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: art. 195, commi da 4
a 8 (oltre che art. 187-septies, commi da 4 a 8), che  regolavano  il
procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia per le violazioni  di
cui a quel Titolo del testo legislativo, radicando  la  giurisdizione
sulle opposizioni avverso i relativi provvedimenti avanti alla  corte
d'appello del luogo in cui  aveva  sede  la  societa'  o  l'ente  cui
apparteneva l'autore della violazione ovvero, nei casi  in  cui  tale
criterio non fosse stato applicabile, del luogo in cui la  violazione
era stata commessa; 
    Considerato, quindi, che la giurisdizione  di  questo  Tribunale,
come conformata ai sensi degli  articoli  133,  134  e  135  citt.  e
dell'art. 4, Allegato n. 4  d.lgs.  cit.,  discende  dall'entrata  in
vigore del d.lgs. n. 104/2010 che ha anche provveduto ad abrogare  la
norma che radicava presso la corte d'appello la  giurisdizione  sulle
sanzioni specifiche irrogate dalla Banca d'Italia; 
    Considerato, pero',  come  esplicitamente  rilevato  dalla  Banca
d'Italia, che la Corte costituzionale,  con  la  sentenza  27  giugno
2012, n. 162, ha dichiarato che sono costituzionalmente  illegittimi,
per violazione dell'art. 76 Cost., gli articoli 133, comma 1, lettera
l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n.  104  (Attuazione  dell'art.  44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino  del  processo   amministrativo),   nella   parte   in   cui
attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del  TAR
Lazio - Sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate
dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (CONSOB),  e
dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato n. 4, del medesimo d.lgs.
n. 104 del 2010; 
    Considerato che le argomentazione della Corte Sovrana sono legate
alla questione rimessa alla sua  attenzione  e  relativa  a  sanzioni
irrogate dalla CONSOB, per cui il Collegio ritiene  che  il  relativo
dispositivo  non  possa   direttamente   applicarsi   alla   presente
fattispecie, relativa a sanzioni pecuniarie  amministrative  irrogate
dalla Banca d'Italia; 
    Considerato,  pero',  che  le  argomentazioni  di  cui  alla   su
ricordata sentenza, fondate sulla violazione dell'art. 76 Cost. delle
medesime norme, possono ben  conformarsi  alla  presente  fattispecie
tanto da evidenziare la non  manifesta  infondatezza  della  relativa
questione di costituzionalita' come sollevata dalla Banca d'Italia; 
    Considerato, infatti, che la Corte costituzionale  ha  affermato,
in relazioni  alle  medesime  norme  del  d.lgs.  n.  104/2010  sopra
indicate, sia  pure  in  riferimento  alle  sanzioni  irrogate  dalla
CONSOB, quanto segue:  «Nel  merito,  la  questione  e'  fondata  con
riferimento al parametro di cui all'art. 76 Cost.». 
    In riferimento alle deleghe per il riordino  o  il  riassetto  di
settori normativi - tra le quali, come si e' detto poco  sopra,  deve
essere annoverata la delega contenuta nell'art. 44 della legge n.  69
del 2009 - questa Corte  ha  sempre  inquadrato  in  limiti  rigorosi
l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri  innovativi
della formazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla
finalita' di ricomposizione sistematica perseguita  con  l'operazione
di riordino  o  riassetto.  La  Corte  ha  sempre  rimarcato  che,  a
proposito di deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino
ed il riassetto di norme preesistenti, «l'introduzione  di  soluzioni
sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente
e' (...)  ammissibile  soltanto  nel  caso  in  cui  siano  stabiliti
principi   e   criteri   direttivi    idonei    a    circoscrivere la
discrezionalita' del legislatore delegato», giacche' quest'ultimo non
puo'  innovare  «al  di  fuori   di   ogni   vincolo   alla   propria
discrezionalita'  esplicitamente  individuato   dalla   legge-delega»
(sentenza n. 293 del 2010), specificando  che  «per  valutare  se  il
legislatore abbia ecceduto [i] -  piu'  o  meno  ampi  -  margini  di
discrezionalita',  occorre  individuare  la   ratio   della   delega»
(sentenza n. 230 del 2010). Questi principi, costantemente  affermati
dalla giurisprudenza di questa  Corte  e  ribaditi  da  ultimo  nella
sentenza n. 80 del 2012,  impongono,  nel  caso  di  deleghe  per  il
riordino o il riassetto normativo, un'interpretazione restrittiva dei
poteri innovativi del legislatore delegato,  da  intendersi  in  ogni
caso strettamente orientati e funzionali alle  finalita'  esplicitate
dalla legge di delega. Alla luce di tali  principi,  in  merito  alla
questione oggi all'esame della Corte, occorre ricordare che la delega
- che deve essere qualificata come una delega per il  riordino  e  il
riassetto  normativo  -   abilitava   il   legislatore   delegato   a
intervenire, oltre che sul processo amministrativo, sulle azioni e le
funzioni  del  giudice  amministrativo  anche  rispetto  alle   altre
giurisdizioni e in riferimento alla giurisdizione estesa  al  merito,
ma sempre entro i limiti del riordino della normativa vigente; il che
comporta di certo una capacita' innovativa dell'ordinamento da  parte
del Governo delegato all'esercizio  della  funzione  legislativa,  da
interpretarsi pero' in senso  restrittivo  e  comunque  rigorosamente
funzionale al perseguimento delle finalita' espresse dal  legislatore
delegante. In base alla delega conferitagli, il legislatore delegato,
nel momento in cui interveniva in  modo  innovativo  sul  riparto  di
giurisdizione tra giudici ordinari e giudici  amministrativi,  doveva
tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni  superiori»  nell'assicurare  la  concentrazione  delle
tutele, secondo quanto prescritto dalla legge  di  delega  (art.  44,
commi 1 e 2, della legge n. 69 del 2009). 
    Attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla
CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  (con
la competenza funzionale  del  TAR  Lazio  -  Sede  di  Roma,  e  con
cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non  ha  invece
tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni  unite  civili  della
Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto. La Corte  di
cassazione  ha,  infatti,  sempre   precisato   che   la   competenza
giurisdizionale a conoscere delle opposizioni (art. 196 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58) avverso le sanzioni inflitte  dalla  CONSOB  ai
promotori   finanziari,   anche   di   tipo   interdittivo,    spetta
all'autorita' giudiziaria ordinaria, posto che anche  tali  sanzioni,
non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla
base della gravita' della violazione e  tenuto  conto  dell'eventuale
recidiva e quindi sulla base di criteri  che  non  possono  ritenersi
espressione di discrezionalita' amministrativa (Corte di  cassazione,
sezioni unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703; nello stesso senso 11
febbraio 2003, n. 1992; 11 luglio 2001, n. 9383). Anche il  Consiglio
di Stato  ha  riconosciuto  che,  in  punto  di  giurisdizione  sulle
controversie aventi  per  oggetto  sanzioni  inflitte  dalla  CONSOB,
sussistessero   precedenti   giurisprudenziali   nel   senso    della
giurisdizione ordinaria, affermando da ultimo  la  giurisdizione  del
giudice  amministrativo  solo  sulla  base   dell'insuperabile   dato
legislativo  espressamente  consolidato  nell'art.  133  (materie  di
giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 104  del
2010, che prevede testualmente che sono devolute  alla  giurisdizione
esclusiva del  giudice  amministrativo  «le  controversie  aventi  ad
oggetto  tutti  i  provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed
esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati
(...) dalla  Commissione  nazionale  per  la  societa'  e  la  borsa»
(Consiglio di Stato - Sezione VI, 19 luglio 2011, n. 10287),  vale  a
dire sulla base proprio delle disposizioni impugnate in questa  sede.
Precedentemente all'intervento legislativo qui in esame,  invece,  lo
stesso  Consiglio  di  Stato  aveva  aderito  all'impostazione  della
Cassazione, secondo cui doveva attribuirsi al  giudice  ordinario  la
giurisdizione sulle sanzioni  inflitte  dalla  CONSOB  (Consiglio  di
Stato - Sezione VI, 6 novembre 2007, n.  6474;  cfr.  in  precedenza,
Sezione VI, 19 marzo 2002, n. 4148). La citata  giurisprudenza  della
Corte  di  cassazione,  la  quale  esclude  che  l'irrogazione  delle
sanzioni  da   parte   della   CONSOB   sia   espressione   di   mera
discrezionalita' amministrativa, unitamente alla  considerazione  che
tali sanzioni possono essere sia di natura pecuniaria, sia di  tenore
interdittivo (giungendo persino ad incidere sulla possibilita' che il
soggetto sanzionato continui ad esercitare  l'attivita'  intrapresa),
impedisce di giustificare sul piano della legittimita' costituzionale
l'intervento  del   legislatore   delegato,   il   quale,   incidendo
profondamente   sul   precedente   assetto,   ha   trasferito    alla
giurisdizione esclusiva del giudice  amministrativo  le  controversie
relative alle sanzioni inflitte  dalla  CONSOB,  discostandosi  dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione, che invece  avrebbe  dovuto
orientare  l'intervento  del  legislatore  delegato,  secondo  quanto
prescritto  dalla  delega.  Di  conseguenza,  deve   ritenersi   che,
limitatamente a simile attribuzione  di  giurisdizione,  siano  stati
ecceduti i limiti della delega conferita, con conseguente  violazione
dell'art. 76 Cost. Per le  medesime  ragioni  sopra  illustrate  deve
ritenersi affetto da  illegittimita'  costituzionale  anche  l'intero
art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato n.  4,  del  d.lgs.  2  luglio
2010, n. 104, nella parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58,  che  attribuiscono  alla  Corte  d'appello  la
competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte  dalla  CONSOB,
con la conseguenza che queste ultime  disposizioni,  illegittimamente
abrogate, tornano ad avere applicazione»; 
    Considerato   che   le   medesime   statuizione    della    Corte
costituzionale possono  trovare  ingresso  anche  in  relazione  alle
sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia, fondate sulle medesime  norme
dichiarate incostituzionali, si che  la  questione,  come  detto,  si
presenta non manifestamente infondata nella presente sede; 
    Considerato,  infatti,  che  anche  in  relazione  alle  sanzioni
amministrative inflitte dalla Banca d'Italia la Corte  di  Cassazione
(a Sezioni Unite) aveva statuito, prima dell'entrata  in  vigore  del
d.lgs. n. 104/2010, che rientravano nella giurisdizione  del  giudice
ordinario  le  controversie   relative   all'opposizione   contro   i
provvedimenti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze,
su richiesta della CONSOB o della Banca  d'Italia,  applica  sanzioni
amministrative di carattere pecuniario per la violazione delle  norme
in tema di intermediazione finanziaria (Cass. SSUU, 15 febbraio 2005,
n. 2980); 
    Considerato,  quindi,  che  la  questione  di   costituzionalita'
prospettata e' rilevante, trattandosi nella fattispecie  di  sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate  dalla  Banca  d'Italia,  delibate
avanti a questo Giudice in  virtu'  delle  su  richiamate  norme  del
c.p.a.; 
    Considerato che non appare manifestamente infondata la  questione
di costituzionalita' sollevata in relazione al rispetto dell'art.  76
Cost. da parte degli artt. 133, comma 1,  lett.  l),  134,  comma  1,
lett. c), 135, comma 1, lett.  c),  d.lgs.  2  luglio  2010,  n.  104
nonche' dell'art. 4, comma 1, n. 19) dell'Allegato n. 4  al  medesimo
decreto legislativo, nella parte in cui, in relazione  alle  sanzione
inflitte dalla Banca d'Italia, hanno  trasferito  alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative; 
    Considerato, quindi, che il  presente  procedimento  deve  essere
sospeso,   con   contestuale   rimessione    della    questione    di
costituzionalita' dedotta alla Corte costituzionale; 
    Considerato  che  non  puo'   accogliersi   l'istanza   cautelare
presentata oralmente alla pubblica udienza da parte del difensore del
ricorrente,  in  quanto  non  risulta  illustrato  alcun  pregiudizio
sopravvenuto, non potendosi identificare  il  medesimo  con  la  mera
pendenza della questione di  costituzionalita',  oltretutto  inerente
attribuzione di giurisdizione a questo Tribunale; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Disponendo la sospensione del giudizio  e  visti  gli  artt.  134
Cost.; 1 Legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 legge 11  marzo  1953,
n. 87: 
        dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei  sensi
di cui in motivazione, la questione  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett.  c),  e  135,
comma 1, lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nonche' dell'art.  4,
comma 1, n. 19), dell'Allegato n. 4 al medesimo decreto  legislativo,
nella parte in cui, in relazione alle sanzione inflitte  dalla  Banca
d'Italia, hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva  del  giudice
amministrativo le controversie relative; 
        ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
        ordina che a cura della Segreteria della Sezione la  presente
ordinanza sia notificata alle  parti  in  causa,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  13
luglio 2012. 
 
                       Il presidente: Bianchi 
 
 
                                                L'estensore: Correale