N. 186 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 dicembre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 dicembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Provincia di Trento - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Disposizioni a sostegno della domanda e dell'offerta di energia da fonti rinnovabili e alternative e dell'efficienza energetica - Incentivazione dei soggetti pubblici e privati - Sostegno alle attivita' di riqualificazione energetica - Azioni dell'amministrazione per la promozione della mobilita' sostenibile - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di assunzione di spese imprecisate - Violazione del principio di copertura finanziaria. - Legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, artt. 14, 15 e 18, comma 1. - Costituzione, art. 81, comma quarto. Ambiente - Acque pubbliche - Norme della Provincia di Trento - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Previsione che i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possano ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialita' delle opere gia' in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dalle norme di attuazione del piano di tutela delle acque - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa nazionale di riferimento che fissa gli standard minimi e uniformi della tutela ambientale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, art. 25, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 95, comma 3. Ambiente - Norme della Provincia di Trento - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di determinate disposizioni si provveda con le minori spese riferite all'unita' previsionale di base relativa ai finanziamenti in conto capitale nel settore dell'energia - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la legge statale di principio che vieta l'utilizzo delle risorse in conto capitale a copertura degli oneri di parte corrente - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di copertura finanziaria. - Legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, art. 37, comma 1. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo; legge 18 aprile 2006, n. 196, art. 17.(GU n.4 del 23-1-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc.: 80224030587; indirizzo posta elettronica certificata: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: n. 0696514000), domiciliataria contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nelle parti infra precisate, della legge provinciale n. 20 del 4 ottobre 2012 - della Provincia di Trento, pubblicata in B.U.R. 4 ottobre 2012, n. 40, intitolata «Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. La predetta legge viene impugnata in conformita' alla delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 novembre 2012: delibera che verra' depositata in estratto unitamente al presente ricorso. La legge qui impugnata reca norme volte a promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare - ai fini che qui rilevano - essa: 1) All'art. 14 - rubricato: «Incentivazione dei soggetti pubblici e privati» - prevede: «1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 la Provincia puo' concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma di partenariato pubblico privato, fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per interventi diretti a: a) l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia; b) l'attivita' di ricerca e di sviluppo di sistemi innovativi di produzione e di trasporto di energia; c) il miglioramento dell'efficienza energetica; d) la realizzazione di diagnosi energetiche di edifici e impianti, di studi di fattibilita', la redazione di progetti e l'attuazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate, di prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico o riduttivi dei consumi di fonti fossili di energia; e) la realizzazione di iniziative innovative nel settore della sostenibilita', la redazione di piani d'azione per l'energia sostenibile sulla base di iniziative europee e la certificazione energetico-ambientale; f) l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e la modifica dell'alimentazione dei veicoli con l'uso di carburanti meno inquinanti; tra i predetti veicoli possono essere comprese anche le auto elettriche, auto ibride elettriche, quelle a idrogeno o a idrometano; g) l'installazione di impianti fissi senza serbatoi di accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale ad uso domestico o aziendale per autotrazione; h) la realizzazione di interventi di cogenerazione e di teleriscaldamento. 3. La misura percentuale dei contributi prevista al comma 2 puo' essere aumentata, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, fino al 90 per cento per interventi ritenuti particolarmente innovativi o dimostrativi rispetto a nuove tecnologie o a nuove soluzioni tecniche, oppure per interventi collocati in contesti caratterizzati da difficolta' ambientali e nelle zone risultanti non metanizzabili nell'ambito del piano energetico-ambientale provinciale o realizzati da soggetti operanti nel settore dell'agricoltura e dell'artigianato per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, nonche' per ridurre il consumo di fonti fossili di energia. 4. Ai fini di questa legge e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono considerate fonti rinnovabili: a) l'energia solare, eolica, geotermica anche a bassa entalpia, idraulica; b) i gas di discarica, i gas residuati da processi di depurazione, il biogas; c) le biomasse, intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura e attivita' connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. 5. Ai fini di questa legge sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, tra l'altro: a) il recupero di energia da impianti, prodotti, sistemi e da processi produttivi; b) gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento; c) la produzione e il consumo di idrogeno, qualora rappresenti un miglioramento di rendimento energetico rispetto ai combustibili convenzionali; d) i risparmi conseguenti alla climatizzazione e all'isolamento degli edifici con interventi sugli involucri e sugli impianti, comprese le pompe di calore; e) l'installazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alto rendimento. 6. Per gli interventi previsti dalla lettera h) del comma 2, la Giunta provinciale approva un piano pluriennale degli investimenti di durata corrispondente alla legislatura. Tale piano e' redatto in conformita' alla normativa in materia di programmazione. 7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le tipologie di interventi ammessi a contributo, le misure dell'incentivazione, le modalita' e i vincoli per l'accesso ai contributi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. La deliberazione individua anche i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande relative al piano di cui al comma 6. Gli interventi soggetti a contributo evidenziano, ove possibile, anche la riduzione delle emissioni di CO2. Nella determinazione delle misure di contribuzione e delle modalita' di accesso ai contributi la Giunta provinciale puo' tenere conto della riduzione delle emissioni di CO2 attuata con gli interventi. 8. La Provincia puo' affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi e le attivita' di controllo, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di un'idonea struttura tecnico-organizzativa. 9. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale. 10. Restano ferme le agevolazioni fiscali per i veicoli a basso impatto ambientale previste dall'art. 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale), della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.» 2) All'art. 15 - rubricato: «Sostegno alle attivita' di riqualificazione energetica» - prevede: «1. La Provincia promuove la costituzione, da parte di banche e altri soggetti del sistema finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. I rapporti tra le banche e gli altri soggetti del sistema finanziario e la Provincia sono disciplinati da una convenzione, nella quale sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari. 2. Con riferimento ai progetti finanziabili secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 3, la Provincia puo' concedere all'ente pubblico nonche' ad aziende speciali e societa' in house che gestiscono servizi pubblici locali un contributo nella misura massima del 20 per cento della spesa dell'intervento. Per i progetti finanziati a valere sul fondo previsto dal comma 1 la Provincia, inoltre, puo' destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, all'erogazione di garanzie ai realizzatori degli interventi. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, le tipologie di intervento ammissibili e i criteri di finanziabilita' dei progetti di riqualificazione energetica. La deliberazione puo' prevedere anche i casi in cui la Provincia, su richiesta dell'ente pubblico, puo' intervenire nel pagamento delle somme dovute ai realizzatori, con compensazione da attuare ai sensi dell'art. 51, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilita'). La deliberazione, inoltre, disciplina le modalita' di attuazione degli interventi di riqualificazione energetica di competenza della Provincia, secondo quanto previsto da quest'articolo, con specifico riferimento all'accesso, da parte dei realizzatori, al fondo e alle garanzie previste dal comma 2. 4. La Provincia promuove progetti di riqualificazione energetica che prevedono l'aggregazione di interventi di competenza di enti diversi.» 3) All'art. 18 - rubricato: «Azioni dell'amministrazione per la promozione della mobilita' sostenibile» - al comma 1, prevede: «1. La Provincia sostituisce, entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa legge, tutti i veicoli a sua disposizione con mezzi a elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale, fatte salve motivate esigenze relative ai mezzi per gli interventi di primo soccorso e di urgenza in relazione alle attivita' di protezione civile, nonche' altre specifiche esigenze adeguatamente motivate nella determinazione all'acquisto; per incentivare la diffusione di modelli sostenibili di mobilita', la Provincia promuove inoltre, per gli spostamenti dei propri dipendenti connessi a compiti d'ufficio, l'utilizzo dei servizi di car sharing. La Giunta provinciale emana apposite direttive nei confronti degli enti strumentali pubblici per il raggiungimento del predetto obiettivo anche rispetto al loro parco macchine». 4) All'art. 25 - rubricato: «Modificazione dell'art. 16-novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche) - prevede: «1. Dopo il comma 3 dell'art. 16-novies della legge provinciale sulle acque pubbliche e' inserito il seguente: "3-bis. I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialita' delle opere gia' in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233. L'aumento e' rilasciato a seguito di breve istruttoria ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta dalla struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche."» 5) All'art. 37 - rubricato: «Disposizioni finanziarie» - al comma 1, prevede: «1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 20, stimati nell'importo di 60.000 euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 54.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2013 al 2014, si provvede con le minori spese riferite all'unita' previsionale di base 61.30.210 (Finanziamenti in conto capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione della legge provinciale sul risparmio energetico.» L'impugnativa e' affidata ai seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'art. 81, comma 4, Costituzione: contrasto con tale precetto degli artt. 14, 15 e 18, 1° comma. La disciplina contenuta negli articoli 14, 15 e 18, 1° comma, reca previsioni normative che comportano nuove e/o maggiori spese. In particolare: a) l'art. 14 prevede l'assunzione di spese imprecisate per incentivare «gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia»; tra tali spese figurano espressamente quelle necessarie affinche' la Provincia possa «concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma di partenariato pubblico privato, fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile» (percentuale a sua volta elevabile «fino al 90 per cento per interventi ritenuti particolarmente innovativi» e per altre categorie di interventi meglio specificati dalla norma. Ulteriore fonte di spesa imprecisata e' anche la previsione contenuta nello stesso articolo in base alla quale «La Provincia puo' affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi e le attivita' di controllo»; b) l'art. 15 prevede anch'esso l'assunzione di spese imprecisate in correlazione alle funzioni di "sostegno alle attivita' di riqualificazione energetica" demandate dalla stessa norma alla Provincia: e' prevista «la costituzione... di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici»; e' previsto, altresi', che «la Provincia puo' concedere all'ente pubblico nonche' ad aziende speciali e societa' in house che gestiscono servizi pubblici locali un contributo nella misura massima del 20 per cento della spesa dell'intervento» e, con riguardo ad una categoria individuata di progetti, inoltre «puo' destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, all'erogazione di garanzie ai realizzatori degli interventi». c) L'art. 18, comma 1, prevede, poi che la provincia «sostituisca, entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa legge, tutti i veicoli a sua disposizione con mezzi a elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale». Come e' agevole constatare, tali disposizioni contengono specifiche previsioni che comportano nuovi oneri per i quali non e' indicata la copertura finanziaria. La conferma di cio' e' data dalla lettura dell'art. 37, che, appunto, si occupa della copertura della spesa: ivi sono recate indicazioni sul modo di coprire le spese discendenti dall'applicazione degli artt. 11, 18, comma 2, 19, 20 e 29; nulla e', invece, detto con riguardo alle spese derivanti dagli artt. 14, 15 e 18, 1° comma, qui censurati. Le norme in questione, pertanto, violano l'art. 81, quarto comma della Costituzione, secondo il quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Codesta Ecc.ma Corte e' ferma nel ribadire che «il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010) e che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenza n. 272 del 2011): tali insegnamenti sono stati ulteriormente ribaditi con la recente sentenza n. 131 del 2012. Codesta Ecc.ma Corte ha altresi' rilevato - da ultimo, con la sentenza n. 115/2012 - che «Il rispetto di questo precetto costituzionale comporta... l'onere di provare la copertura delle spese conseguenti all'adozione di una legge, ogniqualvolta in essa siano previsti - ancorche' sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti - nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche (sentenza n. 141 del 2010)», soggiungendo, inoltre, che «non "si puo' assumere che mancando nella legge ogni indicazione della cosi' detta 'copertura', cioe' dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa" (sentenza n. 30 del 1959)». Nella stessa sentenza vengono formulate le seguenti puntuali indicazioni ulteriori: «Ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una piu' efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalita', la pretesa autosufficienza non puo' comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. Essa consiste, come gia' affermato da questa Corte, nella chiara quantificazione - con riguardo alle partite di bilancio, ove si assume un'eccedenza di risorse utilizzabili per la nuova o maggiore spesa - degli oneri presumibilmente ad essa conseguenti e della relativa copertura (sentenza n. 30 del 1959). Non puo' essere condivisa la tesi della Regione autonoma resistente, secondo cui costituirebbe sufficiente ottemperanza al principio di copertura dell'art. 81, quarto comma, Cost., la formale indicazione di poste di bilancio dell'esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali. Questa Corte ha gia' avuto modo di sottolineare (sentenza n. 70 del 2012) che l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni. La stima e la copertura in sede preventiva, effettuate in modo credibile e ragionevolmente argomentato secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile, salvaguardano la gestione finanziaria dalle inevitabili sopravvenienze passive che conseguono all'avvio di nuove attivita' e servizi.». A tali precetti non si conforma la normativa provinciale qui impugnata. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Costituzione: sotto lo specifico profilo dell'invasione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di 'ambiente' posta in essere dalla Provincia di Trento introducendo la disciplina dettata dall'art. 25, comma 1. Come si e' visto, l'art. 25, comma 1, nell'inserire il comma 3-bis all'art. 16-novies della l.p. n. 18/1976 (c.d. 'sulle acque pubbliche'), prevede: «3-bis. I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialita' delle opere gia' in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233. L'aumento e' rilasciato a seguito di breve istruttoria ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta dalla struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche». A sua volta il richiamato art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque provinciale, stabilisce che «... preventivamente all'attivazione del procedimento di concessione di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico... », la Giunta provinciale ha l'obbligo di valutare la compatibilita' della concessione richiesta con: a) «la necessita' di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione del corpo idrico»; b) «le esigenze di funzionalita' fluviale e paesaggistiche». Alla stregua della disciplina recata dalla norma qui censurata, i concessionari di «piccole» derivazioni a scopo idroelettrico, i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, sono legittimati ad aumentare la portata massima derivabile (e, quindi, ad incrementare la potenza elettrica prodotta): con il solo limite costituito dalla potenzialita' massima consentita dalle opere gia' in esercizio. Tale possibilita' di incremento della portata massima derivabile prescinde e non trova alcun limite correlato ad aspetti connessi alla valutazione dell'interesse ambientale»: non essendo necessario rinnovare con riferimento alla nuova portata che si intende derivare la «valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque». La norma qui censurata, pertanto, si discosta dalla disciplina dettata in materia dalla normativa nazionale di riferimento. A tal riguardo va considerato che l'art. 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, (recante modifiche al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), innova il comma 12-bis di detto r.d. e dispone che «Il provvedimento di concessione e' rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato; b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico; c) non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico». Il consentito incremento della portata del prelievo - previsto dalla norma censurata in favore dei concessionari di piccole derivazioni idroelettriche - ha come fisiologica diretta conseguenza la correlata diminuzione del valore dei deflussi a valle: sicche' per assentire siffatta possibilita' e' necessario previamente verificare che, per effetto dell'aumento della portata prelevata di acqua, venga comunque ed in ogni caso assicurato il mantenimento del DMV (deflusso minimo vitale). La sede naturale di tale verifica era costituita dal procedimento descritto dal su richiamato art. 8, comma 16, delle norme attuative del PTA (Piano di tutela delle acque) di Trento: alla cui stregua - come si e' detto - «... preventivamente all'attivazione del procedimento di concessione di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico... », la Giunta provinciale ha l'obbligo di valutare la compatibilita' della concessione richiesta con: a) «la necessita' di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione del corpo idrico»; b) «le esigenze di funzionalita' fluviale e paesaggistiche». La espressa esclusione - contenuta nella norma qui censurata - della fase valutativa dell'interesse ambientale di cui al suddetto art. 8 comma 16 porta al risultato di ritenere che l'aumento della portata della derivazione possa avvenire senza che venga "garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico": con conseguente violazione della regola fissata dalla norma statale di riferimento (vale a dire l'art. 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, alla cui stregua, appunto, «Il provvedimento di concessione e' rilasciato se: ... b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico»). Consegue che la norma provinciale qui impugnata viola e si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento che fissa gli standars minimi ed uniformi della tutela ambientale e finisce per violare, altresi', art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Codesta Ecc.ma Corte anche di recente - si veda la sentenza 151 del 2011 resa in controversia concernente legge provinciale: precisamente la l.p. n. 6 del 2010 della Provincia di Bolzano - ha avuto modo di ribadire che la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non e' compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali: traendone l'ulteriore conseguenza che «Non si pone, pertanto, il problema se la norma costituzionale citata preveda, per le Regioni e le Province autonome, "forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite" (art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), proprio perche', come chiarito, la materia "tutela dell'ambiente" non appartiene a quelle gia' attribuite alle Province autonome prima della revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione». Gli stessi principi erano stati in precedenza affermati con la sentenza n. 378/2007. Va ancora ricordato il pacifico insegnamento di Codesta Ecc.ma Corte secondo cui in materia ambientale «la Regione non puo' prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre puo', nell'esercizio di una sua diversa potesta' legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (citata sentenza n. 315 del 2010; v. anche sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009)» (cosi', la sentenza n. 263/2011). E' stato osservato che la previsione contenuta nell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. «esprime una esigenza unitaria per cio' che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possono pregiudicare gli equilibri ambientali» (cosi', la sentenza n. 226/2003) e che la tutela dell'ambiente, piu' che una materia in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato introduce standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste (si vedano al riguardo le sentenze n. 222/2003 e n. 407/2002). La materia «tutela dell'ambiente» - come precisato da Codesta Ecc.ma Corte con le sentenze n. 225, n. 220, n. 30, n. 12, n. 10 del 2009, n. 104 del 2008, n. 378 e 367 del 2007 - presenta un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito appunto al bene ambiente, e finalistico, perche' tende alla migliore conservazione del bene stesso: sicche' spetta allo Stato la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009). Violazione degli artt. 81, comma 4, e 117, comma 3, Costituzione: contrasto dell'art. 37, comma 1 della legge della provincia di Trento n. 20/2012 con i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» e con l'art. 81, 4° comma Cost.. Il primo comma dell'art. 37 della l.p. n. 20/2012 prevede che «1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 20, stimati nell'importo di 60.000 euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 54.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2013 al 2014, si provvede con le minori spese riferite all'unita' previsionale di base 61.30.210 (Finanziamenti in conto capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione della legge provinciale sul risparmio energetico.» La suddetta disciplina viola gli artt. 81, 4° comma e 117, terzo comma, della Costituzione (con specifico riferimento al "coordinamento della finanza pubblica"). Va rilevato, infatti, che la legge statale - segnatamente l'art. 17, della legge n. 196/2009, («legge di contabilita' e finanza pubblica»), a sua volta richiamato proprio con riguardo alla "metodologia di copertura della spesa" dal successivo art. 19, comma 2, oltre che dall'art. 1 comma 5 della stessa legge - vieta espressamente norme di copertura di oneri di parte corrente con risorse in conto capitale. Il suddetto art. 17 della legge 196 - applicabile alla fattispecie in base ai richiamati artt. 1, comma 5 e 19 comma 2 della stessa legge - stabilisce che «1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilita' speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale. 1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica». Nella specie, l'art. 37, 1° comma della l.p. 20/2012 qui impugnato provvede alla copertura delle spese «derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 20... con le minori spese riferite all'unita' previsionale di base 61.30.210 (Finanziamenti in conto capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione della legge provinciale sul risparmio energetico»: simile modalita' di provvedere alla copertura comporta l'utilizzo delle minori spese di parte capitale a copertura degli oneri relativi alla formazione, che sono oneri di parte corrente. Come gia' evidenziato supra - con il primo motivo di ricorso - «La riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa. Si tratta di un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato esplicitamente all'art. 81, quarto comma, Cost., di diretta applicazione secondo la costante interpretazione di questa Corte.» (cosi' la cit. sentenza di Codesta Ecc.ma Corte n. 115/2012). Per il resto valgono anche con riferimento al presente motivo di ricorso le osservazioni sopra formulate alle pagg. 7 e 8 di questo scritto sulla portata dell'art. 81, 4° comma e sugli oneri specifici da esso imposti.
P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale nelle parti supra precisate - vale a dire: degli artt. 14, 15 e 18, 1° comma, 25, comma 1 e 37 comma 1 - della legge provinciale n. 20 del 4 ottobre 2012 - della Provincia di Trento, pubblicata in B.U.R. 4 ottobre 2012, n. 40, intitolata «Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012. Roma, 3 dicembre 2012 L'avvocato dello Stato: Messineo