N. 186 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 dicembre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11 dicembre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Provincia  di  Trento  -  Promozione  dell'uso
  dell'energia da fonti rinnovabili - Disposizioni a  sostegno  della
  domanda  e  dell'offerta  di  energia  da   fonti   rinnovabili   e
  alternative  e  dell'efficienza  energetica  -  Incentivazione  dei
  soggetti  pubblici  e  privati  -  Sostegno   alle   attivita'   di
  riqualificazione energetica - Azioni  dell'amministrazione  per  la
  promozione della mobilita' sostenibile  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  previsione  di  assunzione  di  spese   imprecisate   -
  Violazione del principio di copertura finanziaria. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 4  ottobre  2012,  n.  20,
  artt. 14, 15 e 18, comma 1. 
- Costituzione, art. 81, comma quarto. 
Ambiente - Acque pubbliche  -  Norme  della  Provincia  di  Trento  -
  Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili -  Previsione
  che i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico  i
  cui impianti sono entrati in esercizio prima  del  3  ottobre  2000
  possano ottenere l'aumento della portata  massima  derivabile,  nei
  limiti  della  potenzialita'  delle  opere   gia'   in   esercizio,
  prescindendo dalla valutazione dell'interesse  ambientale  prevista
  dalle norme di attuazione del piano di tutela delle acque - Ricorso
  del Governo - Denunciato contrasto con la  normativa  nazionale  di
  riferimento che fissa gli standard minimi e uniformi  della  tutela
  ambientale -  Violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva
  statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 4  ottobre  2012,  n.  20,
  art. 25, comma 1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152, art. 95, comma 3. 
Ambiente - Norme della Provincia  di  Trento  -  Promozione  dell'uso
  dell'energia da fonti rinnovabili - Previsione che  alla  copertura
  degli oneri derivanti dall'applicazione di determinate disposizioni
  si provveda con le minori spese riferite all'unita' previsionale di
  base relativa  ai  finanziamenti  in  conto  capitale  nel  settore
  dell'energia - Ricorso del Governo - Denunciato  contrasto  con  la
  legge statale di principio che vieta l'utilizzo  delle  risorse  in
  conto  capitale  a  copertura  degli  oneri  di  parte  corrente  -
  Violazione dei principi fondamentali in  materia  di  coordinamento
  della finanza pubblica -  Violazione  del  principio  di  copertura
  finanziaria. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 4  ottobre  2012,  n.  20,
  art. 37, comma 1. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo; legge  18
  aprile 2006, n. 196, art. 17. 
(GU n.4 del 23-1-2013 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
(c.f. 80188230587), rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale
dello Stato (cod. fisc.:  80224030587;  indirizzo  posta  elettronica
certificata:    ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;    telefax:    n.
0696514000), domiciliataria contro la Provincia autonoma  di  Trento,
in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, per  la
dichiarazione di illegittimita'  costituzionale,  nelle  parti  infra
precisate, della legge provinciale n. 20 del 4 ottobre 2012  -  della
Provincia di Trento, pubblicata in B.U.R.  4  ottobre  2012,  n.  40,
intitolata «Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'art.  13
della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile  2009  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 
    La predetta legge viene impugnata in  conformita'  alla  delibera
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione  del  30  novembre
2012: delibera  che  verra'  depositata  in  estratto  unitamente  al
presente ricorso. 
    La legge qui  impugnata  reca  norme  volte  a  promuovere  l'uso
dell'energia da fonti rinnovabili. 
    In particolare - ai fini che qui rilevano - essa: 
        1) All'art.  14 -  rubricato:  «Incentivazione  dei  soggetti
pubblici e privati» - prevede: 
    «1.  In  coerenza  con  gli   obiettivi   stabiliti   dal   piano
energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene  e  incentiva
gli investimenti pubblici e  privati  diretti  ad  un  uso  razionale
dell'energia, all'efficienza energetica  e  all'impiego  delle  fonti
rinnovabili di energia. 
    2. Per le  finalita'  previste  dal  comma 1  la  Provincia  puo'
concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati
in forma di partenariato pubblico privato, fino alla  misura  massima
del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle
norme  dell'Unione  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato,   per
interventi diretti a: 
        a) l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia; 
        b) l'attivita' di ricerca e di sviluppo di sistemi innovativi
di produzione e di trasporto di energia; 
        c) il miglioramento dell'efficienza energetica; 
        d) la realizzazione di  diagnosi  energetiche  di  edifici  e
impianti, di studi  di  fattibilita',  la  redazione  di  progetti  e
l'attuazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti
energetiche rinnovabili e assimilate,  di  prototipi  di  prodotti  o
dispositivi a basso consumo energetico o  riduttivi  dei  consumi  di
fonti fossili di energia; 
        e) la realizzazione  di  iniziative  innovative  nel  settore
della sostenibilita', la redazione di piani  d'azione  per  l'energia
sostenibile sulla base di  iniziative  europee  e  la  certificazione
energetico-ambientale; 
        f) l'acquisto di veicoli a  basso  impatto  ambientale  e  la
modifica dell'alimentazione dei veicoli con l'uso di carburanti  meno
inquinanti; tra i predetti veicoli possono essere comprese  anche  le
auto elettriche, auto  ibride  elettriche,  quelle  a  idrogeno  o  a
idrometano; 
        g)  l'installazione  di  impianti  fissi  senza  serbatoi  di
accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di  gas  naturale  ad
uso domestico o aziendale per autotrazione; 
        h) la realizzazione  di  interventi  di  cogenerazione  e  di
teleriscaldamento. 
    3. La misura percentuale dei contributi prevista al comma 2  puo'
essere aumentata, nel rispetto delle  norme  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato,  fino  al  90  per  cento  per  interventi
ritenuti particolarmente innovativi o dimostrativi rispetto  a  nuove
tecnologie o  a  nuove  soluzioni  tecniche,  oppure  per  interventi
collocati in contesti  caratterizzati  da  difficolta'  ambientali  e
nelle  zone  risultanti  non  metanizzabili  nell'ambito  del   piano
energetico-ambientale provinciale o realizzati da  soggetti  operanti
nel settore dell'agricoltura e dell'artigianato per la  realizzazione
di investimenti volti a dotare le aziende, singole  o  associate,  di
impianti per la produzione di energia termica ed elettrica  da  fonti
rinnovabili, nonche' per ridurre  il  consumo  di  fonti  fossili  di
energia. 
    4. Ai fini di questa legge e  in  coerenza  con  quanto  previsto
dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile  2009  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono considerate fonti rinnovabili: 
        a)  l'energia  solare,  eolica,  geotermica  anche  a   bassa
entalpia, idraulica; 
        b) i gas  di  discarica,  i  gas  residuati  da  processi  di
depurazione, il biogas; 
        c)  le  biomasse,  intese  come  parte   biodegradabile   dei
prodotti,  rifiuti  e  residui  provenienti  dall'agricoltura,  dalla
selvicoltura e attivita' connesse, nonche'  la  parte  biodegradabile
dei rifiuti industriali e urbani. 
    5. Ai  fini  di  questa  legge  sono  considerati  interventi  di
miglioramento dell'efficienza energetica, tra l'altro: 
        a) il recupero di energia da impianti, prodotti, sistemi e da
processi produttivi; 
        b) gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento; 
        c)  la  produzione  e  il  consumo   di   idrogeno,   qualora
rappresenti un miglioramento di  rendimento  energetico  rispetto  ai
combustibili convenzionali; 
        d)   i   risparmi   conseguenti   alla   climatizzazione    e
all'isolamento degli edifici con interventi sugli involucri  e  sugli
impianti, comprese le pompe di calore; 
        e) l'installazione di nuovi sistemi di illuminazione ad  alto
rendimento. 
    6. Per gli interventi previsti dalla lettera h) del comma  2,  la
Giunta provinciale approva un piano pluriennale degli investimenti di
durata corrispondente alla legislatura. 
    Tale piano e' redatto in conformita' alla normativa in materia di
programmazione. 
    7. Con deliberazione della Giunta provinciale  sono  definite  le
tipologie   di   interventi   ammessi   a   contributo,   le   misure
dell'incentivazione, le  modalita'  e  i  vincoli  per  l'accesso  ai
contributi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea  in  materia
di aiuti di Stato. La deliberazione individua anche i  criteri  e  le
modalita' per la presentazione delle domande relative al piano di cui
al comma 6. Gli interventi soggetti  a  contributo  evidenziano,  ove
possibile,  anche  la  riduzione  delle  emissioni  di   CO2.   Nella
determinazione delle misure di contribuzione  e  delle  modalita'  di
accesso ai contributi la Giunta provinciale puo' tenere  conto  della
riduzione delle emissioni di CO2 attuata con gli interventi. 
    8. La Provincia puo' affidare a soggetti esterni, previa  stipula
di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria  della
concessione  dei  contributi  e  le  attivita'  di   controllo,   con
conseguente segnalazione delle violazioni che  comportano  la  revoca
dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento  avviene
sulla  base  delle  condizioni  offerte  e  della  disponibilita'  di
un'idonea struttura tecnico-organizzativa. 
    9. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili  con
altre agevolazioni concesse, per lo stesso  intervento,  in  base  ad
altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo  diversa
indicazione della Giunta provinciale. 
    10. Restano ferme le agevolazioni fiscali per i veicoli  a  basso
impatto ambientale previste  dall'art.  4  (Istituzione  della  tassa
automobilistica provinciale), della legge  provinciale  11  settembre
1998, n. 10.» 
        2) All'art. 15  -  rubricato:  «Sostegno  alle  attivita'  di
riqualificazione energetica» - prevede: 
    «1. La Provincia promuove la costituzione, da parte di  banche  e
altri soggetti del sistema finanziario, di fondi volti  a  finanziare
progetti di riqualificazione energetica  degli  edifici  pubblici.  I
rapporti tra le banche e gli altri soggetti del sistema finanziario e
la Provincia sono disciplinati da una convenzione, nella  quale  sono
stabilite, tra l'altro, le modalita' di definizione dei tassi per  la
regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai  soggetti
beneficiari. 
    2. Con riferimento ai progetti  finanziabili  secondo  i  criteri
stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 3, la Provincia puo'
concedere all'ente pubblico nonche' ad aziende speciali e societa' in
house che gestiscono servizi  pubblici  locali  un  contributo  nella
misura massima del 20 per cento della spesa  dell'intervento.  Per  i
progetti finanziati a valere  sul  fondo  previsto  dal  comma  1  la
Provincia, inoltre, puo'  destinare  quote  dei  fondi  di  garanzia,
istituiti ai sensi delle leggi in materia  di  incentivi  ai  settori
economici,  all'erogazione  di   garanzie   ai   realizzatori   degli
interventi. 
    3. Con deliberazione  della  Giunta  provinciale,  previo  parere
della competente commissione permanente  del  Consiglio  provinciale,
sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi, le tipologie di intervento ammissibili  e  i  criteri  di
finanziabilita'  dei  progetti  di  riqualificazione  energetica.  La
deliberazione puo' prevedere anche i casi in  cui  la  Provincia,  su
richiesta dell'ente pubblico, puo' intervenire  nel  pagamento  delle
somme dovute ai realizzatori, con compensazione da attuare  ai  sensi
dell'art. 51, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979,  n.
7 (legge provinciale di contabilita'). 
    La deliberazione, inoltre, disciplina le modalita' di  attuazione
degli interventi di riqualificazione energetica di  competenza  della
Provincia, secondo quanto previsto da quest'articolo,  con  specifico
riferimento all'accesso, da parte dei realizzatori, al fondo  e  alle
garanzie previste dal comma 2. 
    4. La Provincia promuove progetti di riqualificazione  energetica
che prevedono l'aggregazione di  interventi  di  competenza  di  enti
diversi.» 
        3) All'art. 18 - rubricato: «Azioni dell'amministrazione  per
la promozione della mobilita' sostenibile» - al comma 1, prevede: 
    «1. La Provincia sostituisce, entro dieci  anni  dall'entrata  in
vigore di questa legge, tutti i veicoli a sua disposizione con  mezzi
a elevata efficienza energetica e a basso impatto  ambientale,  fatte
salve motivate esigenze relative ai mezzi per gli interventi di primo
soccorso e di urgenza  in  relazione  alle  attivita'  di  protezione
civile, nonche'  altre  specifiche  esigenze  adeguatamente  motivate
nella determinazione all'acquisto; per incentivare la  diffusione  di
modelli sostenibili di mobilita', la Provincia promuove inoltre,  per
gli spostamenti dei propri dipendenti connessi a  compiti  d'ufficio,
l'utilizzo dei servizi di car sharing. La  Giunta  provinciale  emana
apposite direttive nei confronti degli enti strumentali pubblici  per
il raggiungimento del predetto obiettivo anche rispetto al loro parco
macchine». 
        4)  All'art.  25  -   rubricato:   «Modificazione   dell'art.
16-novies della  legge  provinciale  8  luglio  1976,  n.  18  (legge
provinciale sulle acque pubbliche) - prevede: 
    «1. Dopo il comma 3 dell'art. 16-novies della  legge  provinciale
sulle acque pubbliche e' inserito il seguente: 
    "3-bis.  I  concessionari  di   piccole   derivazioni   a   scopo
idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio  prima  del  3
ottobre  2000  possono  ottenere  l'aumento  della  portata   massima
derivabile, nei  limiti  della  potenzialita'  delle  opere  gia'  in
esercizio, prescindendo dalla valutazione  dell'interesse  ambientale
prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione  del  piano
di tutela delle  acque,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale 30 dicembre 2004, n.  3233.  L'aumento  e'  rilasciato  a
seguito di breve istruttoria ai sensi dell'art.  49,  secondo  comma,
del  regio  decreto  n.  1775  del  1933,  svolta   dalla   struttura
provinciale competente in materia di acque pubbliche."» 
        5) All'art. 37 - rubricato: «Disposizioni finanziarie»  -  al
comma 1, prevede: 
    «1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione  degli
articoli 11 e 20, stimati nell'importo di 60.000 euro per l'esercizio
finanziario 2012  e  di  54.000  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari dal 2013 al 2014, si provvede con le minori spese riferite
all'unita' previsionale di base  61.30.210  (Finanziamenti  in  conto
capitale nel settore dell'energia) derivanti  dall'abrogazione  della
legge provinciale sul risparmio energetico.» 
    L'impugnativa e' affidata ai seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    1) Violazione dell'art. 81, comma 4, Costituzione: contrasto  con
tale precetto degli artt. 14, 15 e 18, 1° comma. 
    La disciplina contenuta negli articoli 14, 15  e  18,  1°  comma,
reca previsioni normative che comportano nuove e/o maggiori spese. 
    In particolare: 
        a) l'art. 14 prevede l'assunzione di  spese  imprecisate  per
incentivare «gli investimenti pubblici e privati diretti  ad  un  uso
razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle
fonti rinnovabili di energia»; tra tali spese figurano  espressamente
quelle necessarie affinche' la Provincia possa «concedere  contributi
a  soggetti  pubblici  e  privati,  anche  organizzati  in  forma  di
partenariato pubblico privato, fino alla misura massima  del  70  per
cento della spesa ritenuta  ammissibile»  (percentuale  a  sua  volta
elevabile  «fino  al   90   per   cento   per   interventi   ritenuti
particolarmente innovativi»  e  per  altre  categorie  di  interventi
meglio specificati dalla norma. Ulteriore fonte di spesa  imprecisata
e' anche la previsione contenuta nello stesso articolo in  base  alla
quale «La Provincia puo' affidare a soggetti esterni, previa  stipula
di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria  della
concessione dei contributi e le attivita' di controllo»; 
        b)  l'art.  15  prevede  anch'esso  l'assunzione   di   spese
imprecisate in correlazione alle funzioni di "sostegno alle attivita'
di riqualificazione energetica" demandate  dalla  stessa  norma  alla
Provincia:  e'  prevista  «la  costituzione...  di  fondi   volti   a
finanziare progetti  di  riqualificazione  energetica  degli  edifici
pubblici»; e' previsto, altresi', che «la  Provincia  puo'  concedere
all'ente pubblico nonche' ad aziende speciali e societa' in house che
gestiscono servizi pubblici locali un contributo nella misura massima
del 20 per cento della spesa dell'intervento» e, con riguardo ad  una
categoria individuata di progetti, inoltre «puo' destinare quote  dei
fondi di garanzia, istituiti ai  sensi  delle  leggi  in  materia  di
incentivi  ai  settori  economici,  all'erogazione  di  garanzie   ai
realizzatori degli interventi». 
        c)  L'art.  18,  comma  1,  prevede,  poi  che  la  provincia
«sostituisca, entro dieci  anni  dall'entrata  in  vigore  di  questa
legge, tutti i  veicoli  a  sua  disposizione  con  mezzi  a  elevata
efficienza energetica e a basso impatto ambientale». 
    Come  e'  agevole  constatare,   tali   disposizioni   contengono
specifiche previsioni che comportano nuovi oneri per i quali  non  e'
indicata la copertura finanziaria. 
    La conferma di cio' e' data  dalla  lettura  dell'art.  37,  che,
appunto, si occupa della  copertura  della  spesa:  ivi  sono  recate
indicazioni   sul   modo   di   coprire    le    spese    discendenti
dall'applicazione degli artt. 11, 18, comma 2, 19, 20 e 29; nulla e',
invece, detto con riguardo alle spese derivanti dagli artt. 14, 15  e
18, 1° comma, qui censurati. 
    Le norme in questione, pertanto, violano l'art. 81, quarto  comma
della Costituzione, secondo il quale ogni legge che importi  nuove  o
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 
    Codesta Ecc.ma Corte e' ferma nel ribadire  che  «il  legislatore
regionale non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale  esigenza  di
chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (ex
plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010) e che  la
copertura di nuove spese  «deve  essere  credibile,  sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con  la
spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenza n.  272
del 2011): tali insegnamenti sono stati ulteriormente ribaditi con la
recente sentenza n. 131 del 2012. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha altresi' rilevato -  da  ultimo,  con  la
sentenza  n.  115/2012  -  che  «Il  rispetto  di   questo   precetto
costituzionale comporta... l'onere  di  provare  la  copertura  delle
spese conseguenti all'adozione di una legge,  ogniqualvolta  in  essa
siano previsti - ancorche'  sotto  forma  di  riorganizzazione  delle
strutture esistenti - nuovi servizi  e  nuove  dotazioni  di  risorse
umane e tecniche (sentenza n. 141 del 2010)», soggiungendo,  inoltre,
che «non "si puo' assumere che mancando nella legge ogni  indicazione
della cosi' detta 'copertura', cioe' dei mezzi per  far  fronte  alla
nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere  che
la legge non implichi  nessun  onere  o  nessun  maggiore  onere.  La
mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge
e dal contenuto di essa" (sentenza n. 30 del 1959)». 
    Nella stessa sentenza  vengono  formulate  le  seguenti  puntuali
indicazioni ulteriori: «Ove la nuova  spesa  si  ritenga  sostenibile
senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto
di una piu' efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate
nella stessa partita di bilancio per promiscue finalita', la  pretesa
autosufficienza non puo' comunque essere  affermata  apoditticamente,
ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. Essa
consiste,  come  gia'  affermato  da  questa  Corte,   nella   chiara
quantificazione - con riguardo  alle  partite  di  bilancio,  ove  si
assume un'eccedenza di risorse utilizzabili per la nuova  o  maggiore
spesa - degli oneri  presumibilmente  ad  essa  conseguenti  e  della
relativa copertura  (sentenza  n.  30  del  1959).  Non  puo'  essere
condivisa la tesi della  Regione  autonoma  resistente,  secondo  cui
costituirebbe sufficiente  ottemperanza  al  principio  di  copertura
dell'art. 81, quarto comma, Cost., la formale indicazione di poste di
bilancio dell'esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo  ed
indistinto sotto  il  profilo  della  pertinente  quantificazione,  i
finanziamenti di precedenti leggi regionali.  Questa  Corte  ha  gia'
avuto modo di sottolineare (sentenza n. 70 del 2012) che l'equilibrio
tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto  attraverso
il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene
salvaguardato dal limite dello stanziamento  di  bilancio,  ma  anche
mediante  la  preventiva  quantificazione  e  copertura  degli  oneri
derivanti da nuove disposizioni. 
    La stima e la copertura in sede preventiva,  effettuate  in  modo
credibile   e   ragionevolmente   argomentato   secondo   le   regole
dell'esperienza e della pratica contabile, salvaguardano la  gestione
finanziaria dalle inevitabili sopravvenienze passive  che  conseguono
all'avvio di nuove attivita' e servizi.». 
    A tali precetti non si  conforma  la  normativa  provinciale  qui
impugnata. 
Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Costituzione: sotto  lo
specifico profilo dell'invasione della potesta' legislativa esclusiva
dello Stato in materia di 'ambiente' posta in essere dalla  Provincia
di Trento introducendo la disciplina dettata dall'art. 25, comma 1. 
    Come si e' visto, l'art. 25,  comma  1,  nell'inserire  il  comma
3-bis all'art. 16-novies della l.p. n.  18/1976  (c.d.  'sulle  acque
pubbliche'), prevede: 
    «3-bis.  I  concessionari  di   piccole   derivazioni   a   scopo
idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio  prima  del  3
ottobre  2000  possono  ottenere  l'aumento  della  portata   massima
derivabile, nei  limiti  della  potenzialita'  delle  opere  gia'  in
esercizio, prescindendo dalla valutazione  dell'interesse  ambientale
prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione  del  piano
di tutela delle  acque,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale 30 dicembre 2004, n.  3233.  L'aumento  e'  rilasciato  a
seguito di breve istruttoria ai sensi dell'art.  49,  secondo  comma,
del  regio  decreto  n.  1775  del  1933,  svolta   dalla   struttura
provinciale competente in materia di acque pubbliche». 
    A sua volta il richiamato  art.  8,  comma  16,  delle  norme  di
attuazione del Piano di Tutela delle  acque  provinciale,  stabilisce
che  «...  preventivamente  all'attivazione   del   procedimento   di
concessione di nuove derivazioni d'acqua ad uso  idroelettrico...  »,
la Giunta provinciale ha  l'obbligo  di  valutare  la  compatibilita'
della concessione richiesta con: a) «la necessita'  di  garantire  il
raggiungimento  o  il  mantenimento  degli  obiettivi   di   qualita'
ambientale e per specifica destinazione del  corpo  idrico»;  b)  «le
esigenze di funzionalita' fluviale e paesaggistiche». 
    Alla stregua della disciplina recata dalla norma qui censurata, i
concessionari di «piccole» derivazioni a scopo idroelettrico,  i  cui
impianti sono entrati in esercizio prima del  3  ottobre  2000,  sono
legittimati ad aumentare la portata massima derivabile (e, quindi, ad
incrementare la potenza  elettrica  prodotta):  con  il  solo  limite
costituito dalla potenzialita' massima consentita dalle opere gia' in
esercizio. Tale possibilita'  di  incremento  della  portata  massima
derivabile prescinde e non trova alcun limite  correlato  ad  aspetti
connessi alla valutazione  dell'interesse  ambientale»:  non  essendo
necessario rinnovare  con  riferimento  alla  nuova  portata  che  si
intende derivare la «valutazione dell'interesse  ambientale  prevista
dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di  tutela
delle acque». 
    La norma qui censurata, pertanto, si  discosta  dalla  disciplina
dettata in materia dalla normativa nazionale di riferimento. 
    A tal riguardo va considerato che l'art. 95, comma 3, del  d.lgs.
152/2006, (recante modifiche al r.d.  11  dicembre  1933,  n.  1775),
innova il comma 12-bis di detto r.d. e dispone che «Il  provvedimento
di concessione e' rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento  o
il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per  il  corso
d'acqua interessato; b) e' garantito  il  minimo  deflusso  vitale  e
l'equilibrio del bilancio idrico; c) non sussistono  possibilita'  di
riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla  raccolta  di
acque  piovane  ovvero,  pur  sussistendo   tali   possibilita',   il
riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico». 
    Il consentito incremento della portata del  prelievo  -  previsto
dalla  norma  censurata  in  favore  dei  concessionari  di   piccole
derivazioni idroelettriche - ha come fisiologica diretta  conseguenza
la correlata diminuzione del valore dei deflussi a valle: sicche' per
assentire siffatta possibilita' e' necessario previamente  verificare
che, per effetto dell'aumento della portata prelevata di acqua, venga
comunque ed in ogni caso assicurato il mantenimento del DMV (deflusso
minimo vitale). 
    La sede naturale di tale verifica era costituita dal procedimento
descritto dal su richiamato art. 8, comma 16, delle  norme  attuative
del PTA (Piano di tutela delle acque) di Trento: alla cui  stregua  -
come  si  e'  detto  -  «...  preventivamente   all'attivazione   del
procedimento di concessione  di  nuove  derivazioni  d'acqua  ad  uso
idroelettrico... », la Giunta provinciale ha l'obbligo di valutare la
compatibilita' della concessione richiesta con: a) «la necessita'  di
garantire il raggiungimento o  il  mantenimento  degli  obiettivi  di
qualita' ambientale e per specifica destinazione del  corpo  idrico»;
b) «le esigenze di funzionalita' fluviale e paesaggistiche». 
    La espressa esclusione - contenuta nella norma  qui  censurata  -
della fase valutativa dell'interesse ambientale di  cui  al  suddetto
art. 8 comma 16 porta al risultato di ritenere  che  l'aumento  della
portata della derivazione possa avvenire senza che  venga  "garantito
il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del  bilancio  idrico":  con
conseguente violazione della regola fissata dalla  norma  statale  di
riferimento (vale a dire l'art. 95, comma  3,  del  d.lgs.  152/2006,
alla cui  stregua,  appunto,  «Il  provvedimento  di  concessione  e'
rilasciato se: ... b)  e'  garantito  il  minimo  deflusso  vitale  e
l'equilibrio del bilancio idrico»). 
    Consegue che la norma provinciale qui impugnata viola e  si  pone
in contrasto con la disciplina statale di riferimento che  fissa  gli
standars minimi ed uniformi della tutela  ambientale  e  finisce  per
violare,  altresi',  art.  117,  secondo  comma,  lettera  s)   della
Costituzione. 
    Codesta Ecc.ma Corte anche di recente - si veda la  sentenza  151
del  2011  resa  in  controversia  concernente   legge   provinciale:
precisamente la l.p. n. 6 del 2010 della Provincia di  Bolzano  -  ha
avuto modo  di  ribadire  che  la  sfera  di  competenza  legislativa
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema, di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s  ),
Cost., trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome, in quanto  tale  materia  non  e'
compresa tra  le  previsioni  statutarie  riguardanti  le  competenze
legislative,  primarie  o  concorrenti,  regionali   o   provinciali:
traendone l'ulteriore conseguenza che  «Non  si  pone,  pertanto,  il
problema se la norma costituzionale citata preveda, per le Regioni  e
le Province autonome, "forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a
quelle gia'  attribuite"  (art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda  della
Costituzione), proprio perche', come  chiarito,  la  materia  "tutela
dell'ambiente" non appartiene a quelle gia' attribuite alle  Province
autonome prima della revisione del Titolo V della Parte seconda della
Costituzione». 
    Gli stessi principi erano stati in precedenza  affermati  con  la
sentenza n. 378/2007. 
    Va ancora ricordato il pacifico insegnamento  di  Codesta  Ecc.ma
Corte  secondo  cui  in  materia  ambientale  «la  Regione  non  puo'
prevedere soglie di tutela inferiori a quelle  dettate  dallo  Stato,
mentre puo', nell'esercizio di una sua diversa potesta'  legislativa,
prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono
logicamente il rispetto degli standard adeguati ed  uniformi  fissati
nelle leggi statali (citata  sentenza  n.  315  del  2010;  v.  anche
sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009)» (cosi',  la  sentenza  n.
263/2011). 
    E' stato osservato che la  previsione  contenuta  nell'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. «esprime una esigenza  unitaria  per
cio' che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  ponendo
un  limite  agli  interventi  a   livello   regionale   che   possono
pregiudicare  gli  equilibri  ambientali»  (cosi',  la  sentenza   n.
226/2003) e che la tutela dell'ambiente,  piu'  che  una  materia  in
senso stretto, rappresenta un compito  nell'esercizio  del  quale  lo
Stato introduce standard di protezione uniformi validi  in  tutte  le
Regioni e non derogabili da queste (si vedano al riguardo le sentenze
n. 222/2003 e n. 407/2002). 
    La materia «tutela dell'ambiente» -  come  precisato  da  Codesta
Ecc.ma Corte con le sentenze n. 225, n. 220, n. 30, n. 12, n. 10  del
2009, n. 104 del 2008, n. 378 e 367 del 2007 - presenta un  contenuto
allo stesso tempo oggettivo,  in  quanto  riferito  appunto  al  bene
ambiente, e finalistico, perche' tende  alla  migliore  conservazione
del bene stesso: sicche' spetta allo Stato la fissazione  di  livelli
«adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009). 
Violazione degli artt. 81, comma 4, e  117,  comma  3,  Costituzione:
contrasto dell'art. 37, comma 1 della legge della provincia di Trento
n. 20/2012 con i principi fondamentali in materia  di  «coordinamento
della finanza pubblica» e con l'art. 81, 4° comma Cost.. 
    Il primo comma dell'art. 37 della l.p. n. 20/2012 prevede che «1.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli
11  e  20,  stimati  nell'importo  di  60.000  euro  per  l'esercizio
finanziario 2012  e  di  54.000  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari dal 2013 al 2014, si provvede con le minori spese riferite
all'unita' previsionale di base  61.30.210  (Finanziamenti  in  conto
capitale nel settore dell'energia) derivanti  dall'abrogazione  della
legge provinciale sul risparmio energetico.» 
    La suddetta disciplina viola gli artt. 81, 4° comma e 117,  terzo
comma,   della   Costituzione   (con   specifico    riferimento    al
"coordinamento della finanza pubblica"). 
    Va rilevato, infatti, che la legge statale - segnatamente  l'art.
17, della legge  n.  196/2009,  («legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica»),  a  sua  volta  richiamato  proprio  con  riguardo   alla
"metodologia di copertura della spesa" dal successivo art. 19,  comma
2, oltre  che  dall'art.  1  comma  5  della  stessa  legge  -  vieta
espressamente norme di copertura  di  oneri  di  parte  corrente  con
risorse in conto capitale. 
    Il  suddetto  art.  17  della  legge  196  -   applicabile   alla
fattispecie in base ai richiamati artt. 1, comma 5 e 19 comma 2 della
stessa legge - stabilisce che «1. In attuazione dell'art. 81,  quarto
comma, della  Costituzione,  ciascuna  legge  che  comporti  nuovi  o
maggiori oneri indica espressamente, per  ciascun  anno  e  per  ogni
intervento da essa previsto, la spesa  autorizzata,  che  si  intende
come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa,
definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo
i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti  che
eccedano  le  previsioni  medesime.  In  ogni  caso  la  clausola  di
salvaguardia deve garantire la corrispondenza,  anche  dal  punto  di
vista temporale, tra l'onere e la relativa  copertura.  La  copertura
finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le  seguenti
modalita': 
        a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei  fondi
speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia  l'utilizzo  di
accantonamenti del conto capitale per iniziative di  parte  corrente,
sia  l'utilizzo  per  finalita'  difformi   di   accantonamenti   per
regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in  adempimento
di obblighi internazionali; 
        b)   mediante   riduzione   di   precedenti    autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni  fossero  affluite  in
conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali  presso  la  Tesoreria
statale, si  procede  alla  contestuale  iscrizione  nello  stato  di
previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura; 
        c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove  o
maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi  o
maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo  dei  proventi
derivanti da entrate in conto capitale. 
    1-bis.  Le  maggiori  entrate  rispetto  a  quelle  iscritte  nel
bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli  andamenti  a
legislazione vigente non possono essere utilizzate per  la  copertura
finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate  e  sono
finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica». 
    Nella  specie,  l'art.  37,  1°  comma  della  l.p.  20/2012  qui
impugnato   provvede   alla   copertura   delle   spese    «derivanti
dall'applicazione degli articoli 11  e  20...  con  le  minori  spese
riferite all'unita' previsionale di base 61.30.210 (Finanziamenti  in
conto capitale nel settore dell'energia)  derivanti  dall'abrogazione
della legge provinciale sul risparmio energetico»:  simile  modalita'
di provvedere alla copertura comporta l'utilizzo delle  minori  spese
di parte capitale a copertura degli oneri relativi  alla  formazione,
che sono oneri di parte corrente. 
    Come gia' evidenziato supra - con il primo motivo  di  ricorso  -
«La  riduzione  di  precedenti  autorizzazioni  deve  essere   sempre
espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare
esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa.  Si
tratta  di  un  principio  finanziario   immanente   all'ordinamento,
enunciato esplicitamente all'art. 81, quarto comma, Cost., di diretta
applicazione secondo la costante interpretazione  di  questa  Corte.»
(cosi' la cit. sentenza di Codesta Ecc.ma Corte n. 115/2012). 
    Per il resto valgono anche con riferimento al presente motivo  di
ricorso le osservazioni sopra formulate alle pagg. 7 e  8  di  questo
scritto sulla portata dell'art. 81, 4° comma e sugli oneri  specifici
da esso imposti. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Alla luce di quanto  sopra  esposto  si  conclude  affinche'  sia
dichiarata  l'illegittimita'   costituzionale   nelle   parti   supra
precisate - vale a dire: degli artt. 14, 15 e 18, 1° comma, 25, comma
1 e 37 comma 1 - della legge provinciale n. 20 del 4 ottobre  2012  -
della Provincia di Trento, pubblicata in B.U.R. 4  ottobre  2012,  n.
40, intitolata «Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'art.
13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 
    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio
dei Ministri del 30 novembre 2012. 
      Roma, 3 dicembre 2012 
 
                  L'avvocato dello Stato: Messineo