N. 5 ORDINANZA 14 - 18 gennaio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Lavoro - Appalto di opere o di servizi -  Trattamenti  retributivi  e
  contributi previdenziali dovuti ai lavoratori - Obbligo  in  solido
  del  committente  imprenditore  o  del   datore   di   lavoro   con
  l'appaltatore  nonche'  con  ciascuno  degli  eventuali   ulteriori
  subappaltatori, entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione
  dell'appalto - Asserito contrasto con il criterio direttivo dettato
  dalla legge delega - Censura di una norma che e'  stata  sostituita
  attraverso una legge formale - Conseguente inidoneita' della  legge
  delega a fungere da parametro e superamento del vizio di eccesso di
  delega  -  Omessa  motivazione  sulla  applicabilita'  della  norma
  censurata - Manifesta inammissibilita' della questione. 
- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2. 
- Costituzione, art. 76. 
(GU n.4 del 23-1-2013 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Alfonso QUARANTA; 
Giudici :Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  29,
comma  2,  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,   n.   276
(Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio  2003,  n.  30),  promosso  dal
Tribunale di Sanremo nel procedimento vertente tra A. G. ed  altri  e
Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a. ed altra con ordinanza del 26  gennaio
2012, iscritta al n. 141 del registro  ordinanze  2012  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  33,  prima   serie
speciale, dell'anno 2012. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 5 dicembre  2012  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice  del
lavoro, con ordinanza del 26 gennaio 2012, ha sollevato questione  di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art.   76   della
Costituzione, dell'art. 29,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n.  276  (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30), laddove dispone che: «in  caso  di  appalto  di  opere  o  di
servizi il committente imprenditore o datore di lavoro  e'  obbligato
in solido con l'appaltatore, nonche'  con  ciascuno  degli  eventuali
ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi
e i contributi previdenziali dovuti»; 
    che  il  giudice  rimettente  muove  dalla  premessa   che   tale
disposizione sia stata adottata dal Governo sulla scorta della delega
promanante dall'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 2003, n.  30
(Delega al Governo in materia di occupazione e mercato  del  lavoro),
il quale, sub lettera p), numero 3), aveva stabilito  la  «previsione
di  un  regime  particolare  di   solidarieta'   tra   appaltante   e
appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del  codice  civile,
per le ipotesi in cui il contratto di appalto  sia  connesso  ad  una
cessione di ramo di azienda»; 
    che il giudice a  quo  ne  desume,  in  punto  di  non  manifesta
infondatezza, che la norma emanata dal legislatore delegato, a fronte
di un criterio direttivo indicato in modo  cosi'  specifico,  avrebbe
assunto una portata eccessivamente ampia, prevedendo una solidarieta'
del committente verso  i  lavoratori  utilizzati  nell'appalto  senza
ulteriori precisazioni e cosi'  violando  le  prescrizioni  contenute
nella delega, non solo perche' riferite ad un'ipotesi d'inadempimento
connesso alla cessione  di  un  ramo  di  azienda,  ma,  soprattutto,
perche'  intese  a  circoscrivere  quantitativamente,  sia  pure  per
relationem,  la  responsabilita'  patrimoniale  del  committente  nei
limiti del suo debito  residuo  nei  confronti  dell'appaltatore,  ai
sensi dell'art 1676 cod. civ.; 
    che quanto alla rilevanza della questione, invece,  il  Tribunale
di Sanremo evidenzia che i lavoratori ricorrenti avevano convenuto in
giudizio la societa' committente proprio  sulla  scorta  della  norma
sospettata d'illegittimita' costituzionale e che tale societa'  aveva
specificamente eccepito e documentato che i titoli esecutivi ad  essa
notificati  quale  debitrice  solidale  della  societa'  appaltatrice
recavano importi nettamente superiori all'entita' del suo debito  nei
confronti di quest'ultima; 
    che conseguentemente, a  parere  del  rimettente,  una  eventuale
caducazione del censurato art. 29, comma 2, del d. lgs.  n.  276  del
2003 - o anche  soltanto  una  dichiarazione  d'illegittimita'  dello
stesso laddove non prevede la  limitazione  di'  responsabilita'  del
committente in misura corrispondente al quantum dallo  stesso  dovuto
all'appaltatore - «influirebbe, quanto  meno  in  astratto,  in  modo
determinante sull'esito della controversia,  facendo  venir  meno  il
supporto giuridico delle domande proposte dai lavoratori»; 
    che con atto depositato l'11 settembre 2012  e'  intervenuto  nel
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  instando   per   la
dichiarazione di manifesta infondatezza della questione sollevata dal
Tribunale di Sanremo con l'ordinanza succitata; 
    che, in particolare, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
dopo avere ripercorso tutta l'evoluzione  normativa  interessante  la
disciplina in esame, opina  che  la  norma  impugnata  sarebbe  stata
censurabile per eccesso di delega solo se la sua previsione non fosse
stata confermata con successivi interventi legislativi,  segnatamente
dall'art. l,  comma  911,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007) e poi dalle ulteriori novelle; 
    che dunque, ad avviso della difesa dello  Stato,  essendo  venuto
meno il presupposto logico dell'ordinanza di rimessione, la questione
con essa proposta, se non addirittura priva di rilevanza (sentenza n.
134 del 2000), sarebbe non fondata,  perche'  la  legge  sopravvenuta
avrebbe nella specie spezzato il legame  tra  decreto  legislativo  e
legge di delegazione, rendendo le disposizioni in oggetto  pienamente
conformi al dettato costituzionale (sentenza n. 208 del 2002). 
    Considerato che il Tribunale di Sanremo, in funzione  di  giudice
del lavoro, dubita, in riferimento all'art.  76  della  Costituzione,
della legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 2, del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione  delle  deleghe  in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui  alla  legge  14
febbraio 2003, n. 30), censurato nella formulazione che  recita:  «in
caso di appalto di opere o di servizi il committente  imprenditore  o
datore di lavoro e' obbligato in solido  con  l'appaltatore,  nonche'
con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite
di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a  corrispondere  ai
lavoratori i trattamenti retributivi  e  i  contributi  previdenziali
dovuti»; 
    che invero, ad avviso del rimettente, la norma succitata si  pone
in contrasto con il criterio direttivo specifico dettato dalla  legge
14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di  occupazione
e mercato del lavoro) sub art. 1, comma 2, lettera p), numero 3); 
    che la questione di  legittimita'  costituzionale,  sollevata  in
riferimento all'art. 76 Cost., e'  manifestamente  inammissibile,  in
quanto, in  primo  luogo,  il  giudice  rimettente  omette  qualunque
motivazione circa  la  ritenuta  applicabilita'  al  caso  di  specie
dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003  (piu'
volte  modificato  a  seguito  di  ius  superveniens)  proprio  nella
versione specificamente sottoposta allo scrutinio  di  questa  Corte,
come novellata dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007); 
    che, inoltre, il rimettente non considera  che  l'art.  1,  comma
911, della legge n. 296 del 2006, sostituendo  il  testo  del  citato
art. 29, comma 2, nei termini in cui esso forma oggetto  di  censura,
all'interno del medesimo decreto legislativo  n.  276  del  2003,  ha
trasformato la natura della norma de qua da legge in senso  materiale
a legge in senso formale, cosi' affrancandola dal vizio di eccesso di
delega (ordinanza n. 123 del 2002); 
    che, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
l'art.  76  Cost.  riguarda  esclusivamente  i  rapporti  tra   legge
delegante e decreto legislativo delegato (ordinanze n. 89 del 2009  e
n. 150 del 2006), mentre la norma in esame e' frutto di un intervento
del legislatore successivo ed estraneo al  rapporto  di  delegazione,
sicche' rispetto ad essa il  profilo  del  rispetto  della  legge  di
delega non viene in evidenza ed e' pertanto fuor d'opera assumere  il
parametro costituzionale invocato  «quale  stregua  del  giudizio  di
legittimita'» (sentenza n. 218 del 1987; ordinanze n. 253  del  2005;
n. 294 e n. 159 del 2004); 
    che,   pertanto,   la   questione   proposta   e'   da   ritenere
manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione  delle  deleghe  in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui  alla  legge  14
febbraio 2003, n. 30), sollevata, in riferimento  all'art.  76  della
Costituzione, dal Tribunale di Sanremo, in funzione  di  giudice  del
lavoro, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2013. 
 
                                F.to: 
                    Alfonso QUARANTA, Presidente 
                      Luigi MAZZELLA, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI