PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 16 gennaio 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Campania nelle  iniziative  finalizzate  al  definitivo
superamento  della  situazione  di  emergenza  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito  il  territorio  dei
comuni di Atrani e Scala, in provincia di Salerno. (Ordinanza n. 38).
(13A00536) 
(GU n.21 del 25-1-2013)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio  2012,  n.59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17 settembre 2010, con il quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di
Salerno,   relativamente   agli   eccezionali   eventi    atmosferici
verificatisi  il  9  settembre  2010  e  il  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6  ottobre  2011,  con  cui  il
predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino  al  30  settembre
2012; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3914
del 22 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Viste le note del 10 e del 21 settembre 2012 con cui il Commissario
delegato, tra l'altro, nel trasmettere la relazione  sullo  stato  di
attuazione degli  interventi  posti  in  essere  per  il  superamento
dell'emergenza, ha evidenziato che e'  in  corso  di  conclusione  il
completamento degli interventi di assistenza alla  popolazione  e  di
ristoro  dei  danni  ai  privati,  nonche'  il  completamento   degli
interventi di somma urgenza, mentre risultano ancora da avviarsi  gli
interventi strutturali di messa  in  sicurezza  e  di  riduzione  del
rischio; 
  Considerato che il  Commissario  delegato  -  Assessore  ai  lavori
pubblici, alla difesa del suolo della regione Campania ha indicato la
medesima Regione quale Amministrazione  competente  al  coordinamento
delle attivita' volte al completamento  degli  interventi  in  regime
ordinario, individuando l'Assessore ai lavori pubblici, difesa  suolo
e protezione civile, il soggetto responsabile ad autorizzare a  porre
in essere, entro 30 giorni dalla  data  di  adozione  della  presente
ordinanza, tutte le attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento  in
regime ordinario delle  iniziative  finalizzate  al  superamento  del
contesto emergenziale in rassegna; 
  Considerato, altresi', che il Commissario delegato con la nota  del
21 settembre sopra citata ha manifestato l'esigenza  di  mantenimento
della contabilita' speciale n. 5466; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del 26 ottobre  2012  e  dell'11  dicembre  2012  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la nota del 5 novembre 2012 della Regione Campania; 
  Acquisita l'intesa della regione Campania; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Campania  e'  individuata  quale   Amministrazione
competente in via ordinaria a coordinare  le  attivita',  conseguenti
all'evento di che trattasi, di cui all'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3914 del  22  dicembre  2011  e  successive
modificazioni, che si rendono necessari successivamente alla scadenza
dello stato di emergenza. 
  2. L'Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile
della Regione Campania, e' individuato quale soggetto responsabile ad
autorizzare a porre in essere tutte le attivita'  occorrenti  per  il
proseguimento in regime ordinario  delle  iniziative  finalizzate  al
superamento del contesto emergenziale in  rassegna.  In  particolare,
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate alla Regione Campania o agli altri Enti locali
competenti, nonche' a trasferire agli stessi tutta la  documentazione
amministrativa e  contabile  inerente  alla  gestione  commissariale,
compresi i beni ed i materiali acquistati per  lo  svolgimento  delle
relative attivita'. 
  3. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, l'Assessore ai lavori pubblici, difesa suolo
e protezione civile provvede, fino al completamento degli  interventi
di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad  essi
connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  n.
5466 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
ministri n. 3914/2010 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  che
viene intestata al  Dirigente  dell'Area  generale  di  coordinamento
lavori pubblici della Regione Campania per cinquanta mesi dalla  data
di pubblicazione della presente ordinanza  sulla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana relazionando al  Dipartimento  con  cadenza
semestrale. 
  4. Ai fini del completamento degli interventi di cui alla  presente
ordinanza,  in  ottemperanza  alle   disposizioni   dell'articolo   3
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   n.
4003/2012, il Ministero delle infrastrutture e trasporti  trasferisce
sulla contabilita' speciale sopra citata, a valere sul  finanziamento
complessivo di euro 6.453.720,70, la somma residua spettante di  euro
755.386,45  derivante  dal  limite  di  impegno  quindicennale,   per
l'importo  di  euro  155.077,29  annui,  nel  corso  degli   esercizi
finanziari 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 
  5. Qualora a seguito del compimento  delle  iniziative  di  cui  ai
commi 3 e 4, residuino delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,
l'Assessore ai lavori pubblici,  difesa  suolo  e  protezione  civile
della regione Campania  puo'  predisporre  un  Piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'articolo 5 della  legge  24  febbraio
1992, n. 225 e  successive  modificazioni.  Tale  Piano  deve  essere
sottoposto  alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento   della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
5 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  allo  stesso  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione  Campania  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione  Civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  6  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  8. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo,  le  eventuali  somme  residue  presenti   sulla   predetta
contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330  aperto  presso  la
tesoreria dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della
Protezione Civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  9. L'Assessore regionale di cui al comma 2 ed Il Direttore generale
di cui al comma 3 all'esito della attivita' di rispettiva competenza,
trasmettono al Dipartimento della  protezione  civile  una  relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  10.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 16 gennaio 2013 
 
                                  Il capo del dipartimento: Gabrielli