MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2013 

Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Soave». (13A00647) 
(GU n.25 del 30-1-2013)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed in particolare  del  decreto  ministeriale  16
dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale  per  l'esame
delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini  e  di  modifica
dei disciplinari, ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e
del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre  2012,  con  il  quale  e'
stato modificato sopra citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  agosto  1968,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  Denominazione  di  Origine
Controllata dei vini  «Soave»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono  state
apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater,  par.  2,
del Regolamento (CE)  n.  1234/2007  e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118 vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Soave»; 
  Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave
datata 21 settembre 2012, intesa ad ottenere la modifica dell'art.  7
del disciplinare di produzione dei vini a  Denominazione  di  Origine
Controllata  «Soave»,  al  fine  di  prevedere  l'utilizzo  dei  vari
dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa, presentata a
questo Ministero nel rispetto  della  procedura  di  cui  all'art.  6
del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, con  particolare  riguardo
alla pubblicazione nel B.U.R. della  Regione  Veneto  dell'avviso  di
presentazione della domanda in questione; 
  Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre  2010,
art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art.  8,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di  cui
all'art. 118-octodecies, paragrafo 3,  lettera  a),  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  modifica  dell'art.   7   del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Soave» in conformita' alla citata proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino  DOP  «Soave»,  cosi'  come  approvato  con  il  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la  modifica  in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico  inoltrato  alla  Commissione   U.E.   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 7, comma 4, primo e secondo periodo, del disciplinare  di
produzione  della  Denominazione  di  Origine  Controllata  dei  vini
«Soave», consolidato con le modifiche introdotte  per  conformare  lo
stesso alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato
con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in  premessa,
e' sostituito dal seguente testo: fino  a  5  litri  e'  obbligatorio
l'uso delle tradizionali  bottiglie  chiuse  con  tappo  raso  bocca,
oppure con tappo a vite con capsula a vestizione lunga e con tappo di
vetro. 
  2. La modifica al disciplinare consolidato della  DOP  «Soave»,  di
cui al comma 1, sara' inserita sul  sito  internet  del  Ministero  e
comunicata alla Commissione  U.E.,  ai  fini  dell'aggiornamento  del
relativo fascicolo tecnico gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle  procedure  richiamate  in
premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 gennaio 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari