AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 10 gennaio 2013 

Ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio (sez. prima)  n.  8381/2012,
n. 10263/2012 e n. 10265/2012 relative alla delibera  n.  621/11/CONS
del 17 novembre 2011, recante «Mercato dei servizi di terminazione di
chiamate  vocali  su  singole  reti  mobili  (mercato  n.   7   della
raccomandazione   della   commissione   europea   n.    2007/879/CE):
definizione del  mercato  rilevante,  identificazione  delle  imprese
aventi significativo potere di mercato ed  eventuale  imposizione  di
obblighi regolamentari». (Delibera n. 11/13/CONS). (13A00652) 
(GU n.25 del 30-1-2013)

 
 
 
                             L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 10 gennaio 2013; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio  1997,  n.
177 - supplemento ordinario n. 154; 
  Visto il  nuovo  "Regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni",
approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012,  pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  15  giugno
2012, n. 138 e successive modificazioni; 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  europea  del  7  maggio
2009 sulla regolamentazione delle tariffe  di  terminazione  su  reti
fisse  e  mobili  nell'Unione  europea  pubblicata   sulla   Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009 (di seguito
la Raccomandazione); 
  Vista la delibera n. 667/08/CONS  del  26  novembre  2008,  recante
"Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili
(mercato n. 7 fra quelli  identificati  dalla  raccomandazione  della
Commissione  europea  n.  2007/879/CE)"  pubblicata  sulla   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  3  gennaio  2009,  n.  2  -
Supplemento Ordinario n. 5; 
  Vista la delibera  n.  60/11/CONS  del  9  febbraio  2011,  recante
"Definizione  di  un  modello  di  costo  relativo  al  servizio   di
terminazione vocale su  rete  mobile  ai  sensi  dell'art.  14  della
delibera n. 667/08/CONS" pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 22 febbraio 2011, n. 43; 
  Vista la  delibera  n.  254/11/CONS  del  5  maggio  2011,  recante
"Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei
mercati dei servizi di terminazione di  chiamate  vocali  su  singole
reti  mobili  (mercato   n.   7   fra   quelli   identificati   dalla
Raccomandazione   della   Commissione   europea   n.    2007/879/CE):
definizione del  mercato  rilevante,  identificazione  delle  imprese
aventi significativo potere di mercato ed  eventuale  imposizione  di
obblighi regolamentari", pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 23 maggio 2011, n. 118; 
  Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2011) D/10210
del 23 giugno 2011, relativa allo schema di provvedimento concernente
il "Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole
reti  mobili  (mercato   n.   7   fra   quelli   identificati   dalla
Raccomandazione   della   Commissione   europea   n.    2007/879/CE):
definizione del  mercato  rilevante,  identificazione  delle  imprese
aventi significativo potere di mercato ed  eventuale  imposizione  di
obblighi regolamentari" adottato dall'Autorita' in data 5 maggio 2011
e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in  data  16
maggio 2011 (di seguito la lettera di commenti); 
  Vista la delibera n. 621/11/CONS  del  17  novembre  2011,  recante
"Mercato dei servizi di terminazione di chiamate  vocali  su  singole
reti  mobili  (mercato   n.   7   fra   quelli   identificati   dalla
Raccomandazione   della   Commissione   Europea   n.    2007/879/CE):
definizione del  mercato  rilevante,  identificazione  delle  imprese
aventi significativo potere di mercato ed  eventuale  imposizione  di
obblighi regolamentari", pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 4 gennaio 2012, n. 3 - Supplemento  Ordinario
n. 3; 
  Vista la sentenza del Tar del Lazio, sez. Terza Ter n. 1336 dell'11
febbraio 2011, confermata in sede d'appello (Consiglio di Stato, sez.
III, n. 3106/2011), con cui e'  stato  respinto  il  ricorso  di  H3G
avverso la delibera n. 667/08/CONS; 
  Viste le sentenze del Tar Lazio, sez. I, n.  8381  del  10  ottobre
2012 e numeri 10263 e 10265 del 7 dicembre 2012 sui ricorsi  promossi
rispettivamente da Telecom Italia S.p.A, Vodafone Omnitel N.V. e Wind
Telecomunicazioni S.p.A., che annullano la  delibera  n.  621/11/CONS
nella parte in  cui  si  riconosce  all'operatore  H3G  un'asimmetria
tariffaria fino al 30 giugno 2013; 
  Considerato, in particolare, che nelle citate sentenze il Tar Lazio
ha ritenuto che "... l'Agcom abbia disatteso le  precise  indicazioni
espresse dall'istituzione europea in  quanto,  da  un  lato  essa  ha
fissato per il raggiungimento della simmetria tariffaria  un  termine
successivo a quello ultimo del dicembre  2012  a  tal  fine  previsto
nella citata Raccomandazione e ribadito nelle successive osservazioni
della Commissione; dall'altro,  la  stessa  Autorita'  ha  omesso  di
fornire una puntuale motivazione, nei termini espressamente richiesti
dalla nota D/10210, circa la sussistenza  di  ragioni  obiettive  che
giustificassero la disposta misura"; 
  Considerato che,  secondo  il  predetto  Collegio,  l'Autorita'  ha
inteso giustificare il prolungamento dell'asimmetria in favore di H3G
invocando differenze dello spettro senza tuttavia  chiarire  "...  in
che misura l'allocazione ineguale  di  frequenze  avesse  un  impatto
sulla differenza dei costi di fornitura dei servizi  di  terminazione
delle chiamate  vocali"  e  senza  quantificare  "...  le  potenziali
differenze del costo di  terminazione  delle  chiamate  vocali  sulle
diverse reti (GSM900, DCS1800 e UMTS2100)"; e che,  dunque,  "...  il
deficit  motivazionale   della   delibera   rispecchia   la   mancata
ponderazione  da   parte   dell'Agcom   delle   ragioni   evidenziate
dall'organo comunitario, cio' che determina l'illegittimita' in parte
qua del  provvedimento  impugnato  per  l'avvenuta  violazione  della
disciplina - nazionale e comunitaria -  che  imponeva  alla  medesima
Autorita' di tenere in massimo conto,  nell'assolvimento  dei  propri
compiti, gli atti giuridici della Commissione"; 
  Ritenuto di dovere  ottemperare  alle  predette  sentenze  del  Tar
Lazio, sez. I, n. 8381 del 10 ottobre 2012 e numeri 10263 e 10265 del
7  dicembre  2012,  colmando  il   suddetto   deficit   motivazionale
attraverso l'estrinsecazione delle ragioni a fondamento delle  scelte
compiute dall'Autorita' nel caso in esame e qui confermate, alla luce
della esistenza  dei  presupposti  indicati  dall'organo  comunitario
(nella Raccomandazione e nella lettera di commenti sopra  menzionate)
per riconoscere un'asimmetria tariffaria; 
  Ritenuto, pertanto, in particolare, di dare evidenza in questa sede
di ottemperanza alle ragioni che hanno indotto l'Autorita', sin dalla
delibera n. 254/11/CONS,  a  prolungare  l'asimmetria  tariffaria  in
favore di H3G rispetto al termine ultimo del 30 giugno 2012  previsto
dalla delibera n. 667/08/CONS; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Con la  delibera  n.  667/08/CONS  l'Autorita',  in  esito  al
secondo ciclo di  analisi  del  mercato  della  terminazione  mobile,
imponeva a Telecom Italia, Vodafone,  Wind  ed  H3G  un  percorso  di
riduzione programmata dei  prezzi  di  terminazione  per  il  periodo
2009-2012,  che  avrebbe  portato,  in  data  1°  luglio   2012,   al
raggiungimento della simmetria tariffaria.  Alla  determinazione  dei
prezzi di terminazione l'Autorita' era pervenuta facendo ricorso a un
modello di costo di tipo top down, definito sulla base  dei  dati  di
contabilita' regolatoria  forniti  dagli  operatori  e  sottoposti  a
certificazione da parte di un soggetto esterno. 
    2. La medesima delibera n. 667/08/CONS,  all'art.  14,  prevedeva
che l'Autorita', nell'ambito di un successivo  procedimento,  avrebbe
definito un modello a costi incrementali di lungo periodo  (LRIC)  di
tipo bottom-up (BU), che avrebbe sostituito quello di tipo  top  down
utilizzato sino a quel momento per  la  definizione  dei  prezzi  dei
servizi di terminazione. Inoltre, sempre l'art. 14 stabiliva che, una
volta  messo  a  punto  il  modello  BU-LRIC,   l'Autorita'   avrebbe
provveduto a riesaminare  il  glide  path  al  termine  di  un  nuovo
procedimento di analisi di mercato. 
    3. Per quanto qui di specifico interesse, si evidenzia che sempre
nella delibera n. 667/08/CONS l'Autorita' constatava come "...  anche
in ragione del  recente  riassetto  per  l'utilizzo  delle  bande  di
frequenza a 900 e 2100 MHz da  parte  dei  sistemi  di  comunicazione
elettronica - alla data  del  2012  -  non  dovrebbero  esservi  piu'
diversita' nell'allocazione delle risorse di spettro frequenziale tra
gli operatori sul mercato e che - pertanto  -  non  vi  saranno  piu'
differenze di costo  che  siano  al  di  fuori  del  controllo  degli
operatori di rete mobile". In altre parole,  l'Autorita'  considerava
che, una volta realizzato il predetto riassetto frequenziale, non  vi
sarebbero potuti piu' essere "costi al di fuori del  controllo  degli
operatori", vale a dire "costi" che  anche  "l'operatore  efficiente"
avrebbe potuto invocare per tentare di sottrarsi all'applicazione del
modello  di  costo  (e,  conseguentemente,   al   prezzo   unico   di
terminazione). Questo naturalmente non esimeva la medesima  Autorita'
- laddove invece la suddetta completa  parita'  nell'assegnazione  di
frequenze non si fosse ancora realizzata nel 2012 -  dall'obbligo  di
analisi e valutazione, per la definizione dei prezzi di  terminazione
mobile a valle della nuova analisi di mercato, anche  dei  costi  del
singolo operatore che potessero, eventualmente, giustificare  un  suo
trattamento  differenziato.  Del  resto,  lo  stesso  art.  14  della
delibera n. 667/08/CONS prevedeva la possibilita' di  riesaminare  le
tariffe di terminazione del glide path per effetto  dell'applicazione
del  nuovo  modello  di  costo  (cfr.  punto  2).  Cosa  che  e'  poi
puntualmente avvenuta nell'ambito del procedimento  che  ha  condotto
all'adozione della delibera n. 621/11/CONS. 
    4. Con la delibera  n.  254/11/CONS  l'Autorita'  ha  avviato  la
consultazione pubblica sul terzo ciclo di  analisi  del  mercato  dei
servizi di terminazione di chiamate vocali su  singole  reti  mobili,
proponendo,  tra  l'altro,  l'imposizione  a  Telecom  Italia,  Wind,
Vodafone ed H3G, dell'obbligo di controllo dei  prezzi.  Quest'ultimo
e' stato attuato tenendo conto dei risultati del diverso  modello  di
costo  bottom-up  elaborato  dall'Autorita'  con   la   delibera   n.
60/11/CONS. Sulla base dei risultati di tale modello  l'Autorita'  ha
definito la tariffa di terminazione efficiente, pari a 0,98 centesimi
di euro al minuto, che, alla luce di quanto proposto con la  delibera
n. 254/11/CONS, sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 2015.  Questa
tariffa e' stata determinata  in  linea  con  quanto  disposto  dalla
Raccomandazione e rappresenta il costo incrementale di lungo  periodo
di un  ipotetico  operatore  efficiente  che  offre  il  servizio  di
terminazione vocale sulla sua rete mobile. 
    5. Per quanto qui di specifico interesse, si segnala che i valori
iniziali del glide path (ossia quelli che, stando a  quanto  proposto
con la delibera n. 254/11/CONS, sarebbero dovuti entrare in vigore il
1° gennaio 2012 e  che  avrebbero  portato  al  raggiungimento  della
suddetta  tariffa  efficiente)  sono   stati   determinati,   invece,
riconciliando i risultati del  modello  con  i  costi  effettivamente
sostenuti  dagli  operatori  attraverso  una  specifica   metodologia
definita anch'essa dall'Autorita' con la delibera  n.  60/11/CONS.  E
cosi',   laddove,   nell'ambito   della   suddetta    attivita'    di
riconciliazione,  si  rilevavano  sensibili  differenze  tra  i  dati
relativi agli elementi ed ai costi di rete e quelli  derivanti  dalle
corrispondenti  voci  del  modello,  l'Autorita'  ha   provveduto   a
rettificare i valori scaturiti dalla sola  applicazione  del  modello
sulla base dei dati reali di costo degli operatori. 
    6.  Nel  dettaglio,  all'esito  della   suddetta   attivita'   di
riconciliazione e' emersa una sensibile differenza tra i  dati  reali
di costo dell'operatore H3G e quelli degli  altri  tre  operatori  di
rete mobile  (Telecom  Italia,  Vodafone  e  Wind).  In  particolare,
l'Autorita' ha  riscontrato  come  tale  differenza  di  costo  fosse
riconducibile alla diversa dotazione infrastrutturale  dell'operatore
H3G e, segnatamente, al fatto  che  quest'ultimo,  all'epoca  in  cui
venivano forniti i dati contabili  oggetto  di  riconciliazione,  non
disponeva ancora dell'accesso alle risorse frequenziali nella banda a
900 MHz. 
    7. Cio' posto, occorre a questo punto rappresentare -  intendendo
cosi' colmare  il  deficit  motivazionale  censurato  dal  Tar  nelle
sentenze n. 8381 del 10 ottobre 2012 e numeri 10263  e  10265  del  7
dicembre 2012, alle quali si ottempera col presente  provvedimento  -
come  il  permanere  della  suddetta  diseguale  assegnazione   delle
frequenze  ancora  nel  2012   (contrariamente   al   suo   auspicato
superamento di cui e' traccia nella delibera  n.  667/08/CONS)  abbia
assunto rilevanza - proprio nei termini richiesti  dalla  Commissione
europea - nel mantenimento di un'asimmetria in favore  di  H3G  anche
per un  periodo  successivo  al  30  giugno  2012,  impattando  sulla
differenza dei costi di fornitura dei servizi di  terminazione  delle
chiamate vocali; nonche' motivare, altresi',  sotto  un  distinto  ma
collegato profilo, in merito all'individuazione del quantum  di  tale
differenza di costo riscontrata dall'Autorita'. 
    8. Sotto il primo  profilo,  relativamente,  quindi,  all'impatto
della diseguale allocazione delle risorse frequenziali sui  costi  di
terminazione e sul  giustificato  mantenimento  di  un'asimmetria  in
favore di H3G, si evidenzia che la mancata disponibilita' di  risorse
frequenziali nella banda a 900 MHz determina, come noto e  come  gia'
evidenziato nella delibera n. 667/08/CONS, a parita'  di  domanda  di
traffico,  la  necessita'  per  l'operatore  che  ne  e'   sprovvisto
d'installare un numero maggiore di siti di trasmissione rispetto agli
altri operatori di rete mobile.  La  disponibilita'  delle  frequenze
aggiuntive  nella  banda  a  900  MHz  avrebbe  permesso  ad  H3G  di
sviluppare una rete piu' efficiente di quella  attuale,  dal  momento
che sarebbe bastato installare un numero  di  trasmettitori  di  gran
lunga inferiore a quello effettivamente installato per soddisfare  la
stessa domanda di traffico.  La  mancata  disponibilita'  di  risorse
frequenziali nella banda a 900 MHz da  parte  di  H3G,  determina  un
incremento dei suoi costi di terminazione. Tale incremento  non  puo'
essere attribuito ad inefficienze nella gestione dei costi imputabili
all'operatore, poiche' il mancato accesso a tali frequenze dipende da
fattori esogeni che sfuggono al suo controllo ed  esulano  del  tutto
dalla propria sfera di dominio, dal momento che  le  frequenze  nella
banda a 900 MHz non sono state  assegnate  attraverso  una  procedura
basata sul mercato (ad esempio tramite una gara). 
    9.   Sotto   il   distinto   ma   collegato   profilo    relativo
all'individuazione della quantificazione della differenza  di  costo,
si evidenzia che dalle analisi  condotte  dall'Autorita'  nell'ambito
della delibera n. 254/11/CONS, e' emerso che qualora H3G avesse avuto
un completo accesso alle frequenze nella banda a  900  MHz  gia'  nel
2012, quest'ultimo  avrebbe  potuto  soddisfare  la  sua  domanda  di
traffico con un numero di siti assai inferiore. Cio' trovava conferma
nei risultati dell'attivita' di riconciliazione dalla quale  emergeva
che il costo di terminazione per  l'operatore  H3G  era  pari  a  5,1
centesimi di euro al minuto, mentre quello degli altri  operatori  di
rete mobile risultava pari a 4,1 centesimi di euro al minuto. 
    10. Ecco perche' con  la  delibera  n.  254/11/CONS  l'Autorita',
tenendo conto di tale differenza oggettiva di  costo,  proponeva  per
l'anno 2012 il riconoscimento di  un'asimmetria  tariffaria  per  H3G
pari ad 1 centesimo  di  euro  al  minuto.  Inoltre,  nella  medesima
delibera  n.  254/11/CONS,   l'Autorita'   proponeva   altresi'   che
l'asimmetria perdurasse fino alla data del 31 dicembre 2013 (data  in
cui si sarebbe  dovuta  concludere  l'attivita'  di  riallocazione  e
razionalizzazione dell'intera banda a 900 MHz). (1) 
    11. Con la successiva delibera  n.  621/11/CONS,  l'Autorita',  a
seguito delle indicazioni rese dalla  Commissione  nella  lettera  di
commenti, si e' determinata  ad  anticipare  al  1°  luglio  2013  il
raggiungimento della tariffa efficiente ed a ridurre opportunamente i
valori inziali del glide path  di  tutti  e  quattro  gli  operatori.
Quanto all'operatore  H3G,  l'Autorita'  ha  ridotto  il  periodo  di
asimmetria tariffaria,  inizialmente  proposto  con  la  delibera  n.
254/11/CONS, prevedendo la simmetria a partire  dal  1°  luglio  2013
tenendo comunque conto del fatto  che  "[...]  occorrera'  ancora  un
certo  lasso  di  tempo  prima  che  le  disparita'  nella  dotazione
frequenziale tra H3G e gli altri operatori siano risolte con riflessi
apprezzabili anche in termini di efficienza  e  riduzione  dei  costi
unitari di fornitura del servizio di terminazione" (punto V.52  della
delibera n. 621/11/CONS). 
    12. Quanto all'entita' dell'asimmetria  tariffaria,  l'Autorita',
in considerazione  degli  esiti  dell'attivita'  di  riconciliazione,
nella  delibera  n.  621/11/CONS  ha  ritenuto  corretto   confermare
l'asimmetria gia' determinata nella delibera n. 254/11/CONS (pari  ad
un centesimo di euro) fino al  31  dicembre  2012,  per  poi  ridurla
dell'80% per il periodo 1°  gennaio  2013  -  30  giugno  2013.  Piu'
precisamente, con riferimento al periodo 1° luglio 2012 - 31 dicembre
2012, l'Autorita' ha ritenuto che la minore efficienza della rete  di
H3G dovuta alla suddetta indisponibilita' di frequenze nella banda  a
900 MHz avrebbe comportato maggiori costi di realizzazione della rete
di quest'ultimo, valutabili nell'ordine del 70% con un riflesso anche
sul costo di terminazione nell'ordine  di  1  centesimo  di  euro  al
minuto  (come  peraltro  emerso  dalla  summenzionata  attivita'   di
riconciliazione), che corrisponde al 40% in piu' del prezzo stabilito
per gli altri tre MNO. 
  Ritenuto alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte  -  di
avere colmato il deficit motivazionale della delibera n.  621/11/CONS
come censurato dal TAR Lazio nelle sentenze del Tar del  Lazio,  sez.
prima, n. 8381 del 10 ottobre 2012 e  numeri  10263  e  10265  del  7
dicembre 2013; 
  Udita la relazione del Commissario  Maurizio  Decina,  relatore  ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In ottemperanza alle sentenze del Tar  Lazio,  n.  8381  del  10
ottobre 2012 e  numeri  10263  e  10265  del  7  dicembre  2012  sono
confermate le previsioni recate nella delibera n.  621/11/CONS  nella
parte in cui si riconosce all'operatore H3G un'asimmetria  tariffaria
fino al 30 giugno 2013, cosi' come motivate nella presente delibera. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. 
  Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro  sessanta  giorni
dalla data della sua pubblicazione (art. 135, comma 1, lettera b),  e
119 del codice del processo amministrativo). 
    Roma, 10 gennaio 2013 
 
                                               Il presidente: Cardani 
 
Il commissario relatore: Decina 

(1) Determina del  Dipartimento  comunicazione  del  Ministero  dello
    sviluppo economico con il quale  si  approva  il  «Piano  per  la
    razionalizzazione dei diritti  d'uso  della  banda  a  900  MHz»,
    dell'11 febbraio 2009.