MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo  Istituto  di
ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Milano,  al  rilascio  della
certificazione CE di rispondenza della  conformita'  dei  dispositivi
medici. (13A00658) 
(GU n.25 del 30-1-2013)

 
 
    Con decreto dirigenziale del Ministero della salute  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico,  datato  7  gennaio  2013,
l'organismo notificato Istituto di  ricerche  e  collaudi  M.  Masini
S.r.l.,  con  sede  legale  in  Milano  via  Sant'Eufemia  2  e  sede
amministrativa e laboratori in Rho (Milano) via Moscova 19, e'  stato
autorizzato all'attivita' di certificazione, di  cui  alla  direttiva
93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici: 
      dispositivi medici non attivi: 
        dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale: 
    a) dispositivi non attivi  per  anestesia,  emergenza  e  terapia
intensiva (all. II, III. IV, V, VI); 
    b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e
dialisi (all. II, III, IV, V, VI); 
    c) dispositivi medici non attivi con funzione di misura (all. II,
III, IV, V, VI); 
    d) dispositivi non attivi per oftalmologia (all. II, III, IV,  V,
VI); 
    e) strumenti non attivi (all. II, III, IV, V, VI); 
    f) dispositivi medici per la contraccezione (all. II, III, IV, V,
VI); 
    g) dispositivi medici  non  attivi  per  disinfettare,  pulire  e
sciacquare (all. II, V, VI); 
        impianti non attivi: 
          h) impianti ortopedici non attivi (all. II, V, VI); 
        dispositivi per la cura delle ferite: 
    i) bende e medicazioni per ferite (all. II, V, VI); 
    j) clamps (all. II, V, VI); 
        dispositivi dentali non attivi ed accessori: 
    k) strumenti e attrezzature dentali non attivi (all. II. V. VI); 
    l) materiali dentali (all. II, V, VI); 
    m) impianti dentali (all. II, V, VI); 
      dispositivi medici attivi (non impiantabili): 
        dispositivi medici attivi in generale: 
    n) dispositivi  per  circolazione  extra-corporea,  infusione  ed
emoferesi (all. II, III, IV, V, VI); 
    o)  dispositivi  per  apparato  respiratorio,   dispositivi   per
ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione  (all.  II,
III, IV, V, VI); 
    p) dispositivi per stimolazione o inibizione (all. II,  III,  IV,
V, VI); 
    q) dispositivi attivi chirurgici (all. II, III, IV, V, VI); 
    r) dispositivi attivi per oftalmologia (all. II, III, IV, V, VI); 
    s) dispositivi attivi dentali (all. II, III, IV, V, VI); 
    t) dispositivi attivi per la disinfezione  e  la  sterilizzazione
(all. II, V, VI); 
    u) dispositivi attivi per riabilitazione (all. II,  III,  IV,  V,
VI); 
    v) software (all. II, V, VI); 
        dispositivi per immagini: 
    w) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni  ionizzanti
(all. II, III, IV, V, VI); 
    x)  dispositivi  per  immagini  che  utilizzano  radiazioni   non
ionizzanti (all. II, III, IV, V, VI); 
        dispositivi per il monitoraggio: 
    y) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici  non
vitali (all. II, III, IV, V, VI); 
    z) dispositivi per  il  monitoraggio  dei  parametri  fisiologici
vitali (all. II, III, IV, V, VI); 
        dispositivi per radioterapia e termoterapia: 
    aa) dispositivi che utilizzano radiazioni  ionizzanti  (all.  II,
III, IV, V, VI); 
    bb) dispositivi che utilizzano radiazioni  non  ionizzanti  (all.
II, III, IV, V, VI); 
    cc) dispositivi per ipertermia (all. II, III, IV, V, VI); 
      particolari dispositivi medici attivi e non attivi: 
    dd) dispositivi medici con riferimento alla direttiva  2006/42/CE
relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  17)
(all. II, III, IV, V, VI); 
    ee) dispositivi medici con riferimento alla direttiva  89/686/CEE
relativa ai dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)  (decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 10) (all. II, V, VI); 
    ff) dispositivi medici in confezione sterile (all. II, V, VI). 
    E' escluso il  rilascio  di  certificazione  CE  per  dispositivi
medici di classe III. 
    Il testo integrale del provvedimento  e'  consultabile  sul  sito
www.salute.gov.it alla sezione «Dispositivi medici - conformita' CE -
organismi notificati».