N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2012

Ordinanza del 20 settembre 2012 emessa  dalla  Corte  di  appello  di
Bologna nel procedimento civile promosso da INPS c/ K.S.. 
 
Straniero - Pensioni ex art. 8  legge  10  febbraio  1962,  n.  66  e
  indennita' di accompagnamento ex art. 3, comma 1, legge 21 novembre
  1988, n. 508 - Condizione - Possesso della carta  di  soggiorno  di
  durata non inferiore ad un anno - Lesione di  diritto  fondamentale
  della persona - Violazione del principio di  uguaglianza  sotto  il
  profilo  dell'irragionevolezza  -  Lesione  di  norme  di   diritto
  internazionale generalmente riconosciute - Violazione  del  diritto
  alla salute - Lesione delle garanzie previdenziali ed assistenziali
  - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. 
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80,  comma  19,  in  combinato
  disposto con l'art. 9, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998,
  n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1, legge 30 luglio 2002,
  n. 189, poi sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo  8
  gennaio 2007, n. 3. 
- Costituzione, artt. 2, 3 e 10,  primo  comma,  32,  38  e  117,  in
  relazione all'art. 14 della Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
  diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;  Primo  Protocollo
  addizionale della Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo
  e liberta' fondamentali, art. 1. 
(GU n.5 del 30-1-2013 )
 
                         LA CORTE DI APPELLO 
 
    Nella  causa  di  appello  iscritta  al  n.  581/2010  del  Ruolo
Generale, promossa da: INPS Avv. Lamanna, appellante contro K.S. Avv.
Sottana appellato avente per oggetto: cieco ventesimista, pensione ed
indennita' speciale all'udienza collegiale ha letto la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    K. S., di nazionalita' pakistana, con  ricorso  al  Tribunale  di
Reggio Emilia quale Giudice del lavoro, ha dedotto  di  essere  cieco
civile con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi. 
    Ha ricordato che la domanda amministrativa volta ad  ottenere  la
corresponsione delle prestazioni assistenziali  dovute  (pensione  ex
art. 8 legge 10 febbraio 1962 n. 66 e speciale indennita' ex art.  3,
comma 1° legge 21 novembre 1988 n. 508) era  stata  respinta  perche'
non in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 80, comma
19° legge 23 dicembre 2000 n. 388. 
    Ha contestato la infondatezza  di  tale  decisione  chiedendo  la
condanna di INPS alla erogazione delle predette prestazioni. 
    Il Tribunale di Reggio Emilia, quale Giudice del Lavoro,  con  la
sentenza n. 103/2010 ha accolto integralmente  tale  domanda  a  fare
tempo dal 1° maggio 2009. 
    Ha ritenuto esistenti, sulla base della  documentazione  prodotta
ed acquisita in corso di causa,  tutti  i  requisiti  previsti  dalla
normativa per il riconoscimento di tali prestazioni. 
    Quanto al disposto dell'art. 80, comma 19° della legge n. 388 del
2000, ha richiamato quanto  stabilito  dalla  Corte  Cost.le  con  la
sentenza n.  306/2008  e  sulla  base  di  quanto  statuito  in  tale
decisione (sia pure con riferimento ad  una  fattispecie  diversa  da
quella oggetto di causa) ha ritenuto che il prec. art. 80, 19°  comma
deve rimanere inapplicato sia con riferimento all'operata distinzione
tra permesso e carta di soggiorno, sia con riferimento  ai  richiesti
requisiti reddituali, ove il soggiorno dello  straniero  nello  Stato
sia accertato di non breve durata, come era nel caso in esame. 
    Ha proposto appello INPS lamentando una erronea  applicazione  da
parte del Giudice di primo grado della predetta sentenza della  Corte
costituzionale. 
    Si e' costituito il ricorrente/appellato che ha concluso  per  il
rigetto dell'appello proposto da INPS siccome infondato. 
    Tutto cio' premesso,  questa  Corte  di  Appello  osserva  quanto
segue. 
    La sentenza  di  primo  grado,  per  accogliere  la  domanda  del
ricorrente/appellato, ha  sostanzialmente  disapplicato  il  disposto
dell'art. 80, 19° comma legge n. 388/2000. 
    Senonche' non e' dato comprendere le ragioni  di  tale  decisione
(anche perche' sul punto non motivata), in particolare  modo  non  e'
dato comprendere  come  la  decisione  della  Corte  Cost.le  con  la
sentenza n. 306/2008 (e la stessa osservazione vale per le successive
decisioni della Corte costituzionale - n. 11/2009  neppure  prese  in
esame nella decisione impugnata; n. 187/2010  e  n.  329/2011)  possa
giustificare la "non applicazione" della normativa  sopra  ricordata,
anche considerando che - pur nella evidente analogia sostanziale  del
caso oggetto di  giudizio  -  la  sentenza  della  Corte  Cost.le  n.
306/2006 ha, comunque, avuto per oggetto  una  normativa  diversa  da
quella applicabile al caso in esame. E la  stessa  osservazione  bene
puo'  essere  fatta  per   le   successive   sentenze   della   Corte
costituzionale sopra richiamate. 
    Senonche' tali decisioni (con specifico riferimento a  quelle  n.
306/2008 e n.  11/2009,  che  hanno  avuto  per  oggetto  contenziosi
sostanzialmente  analoghi  a  quello  in   esame)   giustificano   la
proposizione di una nuova questione  di  legittimita'  costituzionale
della predetta normativa di  cui  all'art.  80,  comma  19  legge  23
dicembre 2000 n. 388 (e dell'art. 9, comma 1  del  d.lgs.  25  luglio
1998 n. 286, come modificato dall'art. 9, comma 1°  legge  30  luglio
2002 n. 189, poi sostituito dall'art. 1, comma 1°  d.lgs.  8  gennaio
2007 n. 3) in correlazione con la predetta normativa. 
    Appare,   infatti,   manifestamente   irragionevole   subordinare
l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale  la  indennita'
di accompagnamento riconosciuta al c.d. cieco civile ventesimista  al
possesso  di  un  titolo  di  legittimazione  alla   permanenza   nel
territorio che richiede, per  il  suo  rilascio,  la  titolarita'  di
un reddito,   con   conseguente   incidenza    negativa    di    tale
irragionevolezza sul diritto alla salute, inteso anche  come  diritto
ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte  da  patologie  di  non
lievi importanza, con conseguente contrasto non  solo  con  l'art.  3
Cost. ma anche con gli artt. 32, 38 e con l'art. 2 Cost. tenuto conto
che quella alla salute e' un diritto fondamentale della persona. 
    A cio' deve aggiungersi che risulta essere violato  anche  l'art.
10, primo comma, Cost. dal momento  che  tra  le  norme  del  diritto
internazionale generalmente riconosciute rientrano  quelle  che,  nel
garantire i diritti inviolabili indipendentemente dalla  appartenenza
a determinate  entita'  politiche,  vietano  la  discriminazione  nei
confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio
dello Stato, poiche' al legislatore e' consentito dettare norme,  non
palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di
extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a  soggiornare
non sia in discussione, non si possono  discriminare  gli  stranieri,
stabilendo,  nei  loro  confronti,  particolari  limitazione  per  il
godimento dei diritti fondamentali della persona (v. espressamente la
prec. Corte Cost.le n. 306/2008). 
    Le considerazioni di cui sopra sussistono a maggiore ragione  per
la domanda del ricorrente/appellato volta ad ottenere anche la  sopra
ricordata pensione atteso che mentre per la erogazione della predetta
indennita'  di  accompagnamento  non  viene  in  rilievo  alcuno   la
condizione reddituale del ricorrente/appellato, viceversa il  diritto
a percepire la pure richiesta pensione e' precluso dalla  titolarita'
di un reddito oltre un determinato limite con la conseguenza  che  la
subordinazione della attribuzione di tale prestazione ad possesso, da
parte del ricorrente/appellato, di un  titolo  di  soggiorno  il  cui
rilascio presuppone il godimento di  un  reddito  rende  ancora  piu'
evidente la intrinseca irragionevolezza del  complesso  normativo  in
esame (v. espressamente Corte Cost.le n. 11/2009). 
    Si puo' ravvisare anche una violazione dell'art.  117,  1°  comma
Costituzione in relazione all'art. 14 Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dell'art. 1 del
protocollo della Convenzione stessa, adottata a  Parigi  in  data  20
marzo 1952, e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 948,  come
interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e  cio'  sulla
base  delle  considerazioni  svolte  nella   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 187/2010  dovendosi  ritenere  che  le  prestazioni
assistenziali in  esame  sono  destinate  a  consentire  il  concreto
soddisfacimento di bisogni primari  inerenti  alla  sfera  di  tutela
della persona, ovvero a costituire un  diritto  fondamentale  perche'
garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto  (v.  espressamente
Cass. n. 10335/2010 che ribadisco come la prestazione ex art. 8 legge
n. 66/1962 sia propria  subordinata  ad  uno  stato  di  bisogno  del
soggetto come attestato dalla necessita' che lo stesso  sia  titolare
di redditi di importo inferiore al limite  legale,  con  osservazione
che a maggiore ragione  sembra  valere  per  la  prestazione  di  cui
all'art.  3,  comma  1°  legge  n.  508/1998  la  cui  erogazione  e'
svincolata da ogni requisito reddituale), con la conseguenza  che  un
qualsiasi   discrimine   tra   cittadini   e   stranieri   (come   il
ricorrente/appellato) regolarmente soggiornanti, fondato su requisiti
diversi  dalle  condizioni  oggettive,  viola  il  principio  di  non
discriminazione di cui al prec. art. 14 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, non potendo - nel contempo  -  procedersi  ad  una
disapplicazione della norma interna (come fatto dal Giudice di  primo
grado) e cio' sulla  base  di  quanto  statuito  sempre  dalla  Corte
costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007. 
    La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante ai  fini
della decisione atteso che - come ha appurato la  sentenza  di  primo
grado, con decisione che non ha formato oggetto di censura alcuna  da
parte della difesa di INPS - il ricorrente/appellato e'  in  possesso
di tutti i requisiti per il riconoscimento  delle  prestazioni  sopra
ricordate,  ostando  all'accoglimento  della  sua  domanda  solo   ed
unicamente il disposto del prec. art. 80, comma 19° legge n. 388  del
2000, 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 1 legge Cost. n. 1/1948 r n. 87/1953. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art.  80,
comma 19, legge 23 dicembre 2000 n.  388  e  dell'art.  9,  comma  1°
D.lgs. 25 luglio 1988 n. 286, come modificato dall'art. 9,  comma  1°
legge 30 luglio 2002 n. 189, poi sostituito  dall'art.  1,  comma  1°
d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, in correlazione con  l'art.  8  legge  10
febbraio 1962 n. 66 ed in correlazione con l'art. 3, comma  1°  legge
21 novembre 1988 n. 508 per  violazione  degli  artt.  2-3-10,  primo
comma, 32, 38 e 117, 1° comma Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso n. 581/2010 RG. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri a cura della Cancelleria, sede. 
    Dispone che  sia,  altresi',  comunicata,  sempre  a  cura  della
Cancelleria, ai Presidenti della Camera dei  Deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
 
        Bologna, 20 settembre 2012 
 
                  Il Presidente estensore: Brusati