PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 23 gennaio 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Emilia-Romagna  nelle   iniziative   finalizzate   al
definitivo superamento della situazione di criticita' determinatasi a
seguito delle eccezionali avversita' atmosferiche,  verificatesi  nel
mese di aprile 2009 nel territorio della provincia di  Piacenza,  nei
giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nella  provincia  di  Parma,  nonche'
alla violenta mareggiata che nei  giorni  26  e  27  aprile  2009  ha
interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena  e  Rimini.
(Ordinanza n. 41). (13A00744) 
(GU n.26 del 31-1-2013)

 
 
 
                               IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  15
maggio 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
in relazione alle  intense  ed  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi nel mese di aprile 2009  nel  territorio  della  regione
Piemonte e delle province  di  Piacenza  e  Pavia  ed  alla  violenta
mareggiata che nei giorni 26 e  27  aprile  2009  ha  interessato  le
province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini ed il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  26  giugno  2009  recante
l'estensione del predetto stato  di  emergenza  al  territorio  delle
province di Lodi e Parma  interessate  dalle  eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835
del 29 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni e  l'art.
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3863
del 31 marzo 2010; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Presidente della Regione  Emilia-Romagna  del  14
settembre 2012 e del 12 dicembre 2012; 
  D'Intesa con la Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' determinatosi nei territori delle  province  di  Piacenza,
Parma, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini in  conseguenza  degli
eventi di cui in premessa. 
  2. Per i  fini  di  cui  al  comma  1,  il  Direttore  dell'Agenzia
Regionale di  Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna,  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  trasferimento  della
documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita'  occorrenti
per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative  in  corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di  cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  Giunta
Regionale,  Commissario  delegato,  provvede   entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a  trasferire  al  Direttore
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di  Protezione  Civile,  che
opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative  di  cui
al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione
Emilia-Romagna,  oltre  che  dell'Agenzia  Regionale  di   Protezione
Civile, nonche' della collaborazione degli Enti  territoriali  e  non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, le quali provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Direttore  dell'Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile provvede, fino al completamento degli interventi di
cui al comma 2 e delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi con le risorse disponibili sulla  contabilita'  speciale  n.
5419,  che  viene  allo  stesso  intestata  per   ventiquattro   mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e'
tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile puo' predisporre un Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni.  Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  allo  stesso  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al  bilancio  della  Regione  Emilia-Romagna
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi  5  e  7
del presente articolo, le  eventuali  somme  residue  presenti  sulla
contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330  aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di  quelle  derivanti  da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al  bilancio  delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Direttore dell'Agenzia Regionale  di  Protezione  Civile,  a
seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5,
provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere
per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2013 
 
                                             Il capo del Dipartimento 
                                                     Gabrielli