DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2013 

Posticipazione al 30 settembre 2013 del  termine  per  l'approvazione
dei bilanci relativi all'esercizio 2012 delle  societa'  di  capitali
che hanno subito danni dal sisma del maggio 2012. (13A00949) 
(GU n.29 del 4-2-2013)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 31 gennaio 2013 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto  il  decreto-legge  del  16  maggio  2012,  n.  59,   recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  21
maggio 2012, recante la  dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa degli  eventi  sismici
che hanno colpito il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara e Mantova  il  giorno  20  maggio  2012,  adottato  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, del  decreto-legge  4  novembre  2002,  n.  245
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; 
  Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio
2012, con le quali e' stato dichiarato, fino al 29  luglio  2012,  lo
stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile adottate per disciplinare i primi interventi urgenti volti  al
primo soccorso,  all'assistenza  della  popolazione,  alla  messa  in
sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni  culturali  per
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o  a  cose,
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.  225,
come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
giugno 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 130 del 6 giugno 2012; 
  Visto il  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
disposizioni   volte   a   disciplinare   gli   interventi   per   la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica
nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,  Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici  dei
giorni 20 e 29 maggio 2012, con il quale  lo  stato  emergenziale  in
rassegna e' stato prorogato fino al 31 maggio 2013; 
  Visto l'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.   134,   recante   l'estensione   dell'applicazione   delle
disposizioni del predetto decreto-legge n. 74 del 2012; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  1,  comma  4,  del   richiamato
decreto-legge n. 74 del 2012, ai sensi del quale i  Presidenti  delle
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto  coordinano  le  attivita'
per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma,  nelle  regioni
di rispettiva competenza, operando con i poteri di  cui  all'articolo
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  con  le  deroghe
alle disposizioni vigenti stabilite con delibera  del  Consiglio  dei
Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma  1,  della
citata legge; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, con  la
quale si e' data prima attuazione al suddetto articolo  1,  comma  4,
del decreto-legge n. 74 del 2012; 
  Visto l'articolo 1, commi 365 e seguenti, della legge  24  dicembre
2012, n. 228, recante "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); 
  Ritenuta la necessita', tenuto conto dello stato di emergenza,  che
i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio, che alla data del 20
maggio 2012 avevano sede legale od operativa e  svolgevano  attivita'
in uno dei comuni interessati dal  sisma  del  maggio  2012,  in  via
eccezionale possano approvare il  bilancio  dell'esercizio  in  corso
alla predetta data entro il termine  di  270  giorni  dalla  chiusura
dell'esercizio sociale; 
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia  e
Veneto; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2364, secondo comma,  e
2478-bis,  primo  comma,  del  codice  civile,  il  termine  per   la
convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione  dei  bilanci
relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 delle  societa'  di
capitali che hanno subito danni dal sisma, e' fissato al 30 settembre
2013. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 gennaio 2013 
 
                                                Il Presidente: Monti