DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2012 

Indirizzi per  lo  svolgimento  delle  attivita'  propedeutiche  alle
deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e  per
la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo  5,  comma  2,
della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, alla luce del decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2012,  n.  100.
(13A00867) 
(GU n.30 del 5-2-2013)

 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, che prevede che  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri coordini e promuova l'attivita'  dei  Ministri
in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  che  attribuisce
al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  la  titolarita'  delle
politiche  di   protezione   civile   ed   il   coordinamento   delle
Amministrazioni  pubbliche  preposte   al   Servizio   nazionale   di
protezione civile; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di  protezione  civile  in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
luglio 2010 recante «Indirizzi per  lo  svolgimento  delle  attivita'
propedeutiche  alle  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri  da
adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
marzo 2011 recante «Indirizzi  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
propedeutiche  alle  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri  da
adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, e per la  predisposizione  ed
attuazione delle ordinanze di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della legge
24 febbraio 1992, n. 225»; 
  Visto il decreto-legge 15  luglio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Considerato che si  rende  necessario  delineare  ulteriormente  il
quadro conoscitivo di riferimento per l'adozione delle  dichiarazioni
dello stato di emergenza e delle ordinanze di  protezione  civile  al
fine di rendere maggiormente proficuo, anche  sotto  il  profilo  del
migliore perseguimento  delle  complessive  politiche  di  protezione
civile, l'operato del Servizio nazionale di protezione civile; 
  Ritenuto che per esigenze di razionalizzazione  e  semplificazione,
la presente direttiva assorbe le precedenti direttive del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, aventi il medesimo oggetto, del 27 luglio
2010 e del 14 marzo 2011; 
  Tutto quanto premesso e considerato; 
 
                                Emana 
 
 
                       la seguente direttiva: 
 
Premessa. 
  Il Servizio nazionale di protezione civile  e'  disciplinato  dalla
legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  La legge in questione e' stata  modificata,  in  particolare  negli
articoli 2 e 5, dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. 
  Il novellato art. 2, comma 1, lettera  c),  delimita  l'attivazione
del Servizio nazionale specificando che la deliberazione dello  stato
di emergenza interviene solo in presenza  di  eventi  definiti  quali
«calamita' naturali o  connesse  con  l'attivita'  dell'uomo  che  in
ragione della loro intensita' ed estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari  da
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo». 
  Lo  stato  di  emergenza  viene  pertanto  dichiarato  quando   una
determinata situazione richieda l'adozione di misure che  trascendono
le capacita' operative e finanziarie degli  enti  competenti  in  via
ordinaria, anche avuto riguardo alla cronicita' del problema  portato
all'attenzione governativa e alla persistenza di criticita'  che  non
siano state risolte nell'immediatezza e la cui straordinarieta' si e'
andata apprezzando in una fase successiva. 
  Cio' anche in considerazione della circostanza per cui un  fenomeno
negativo persistente e non adeguatamente fronteggiato  con  i  poteri
previsti in via ordinaria dall'ordinamento puo', per  l'indifferibile
urgenza del provvedere, dare  luogo  alla  delibera  dello  stato  di
emergenza. 
  La  necessita'  dell'impiego  di  poteri  e  misure  straordinarie,
nell'immediatezza, e' valutata considerando non solo il  momento  del
concreto verificarsi dell'evento ma anche  l'urgenza  dell'intervento
rispetto alla salvaguardia della vita, dei  beni  e  degli  interessi
tutelati dalla legge n.  225/1992  anche  in  relazione  all'esigenza
imperativa di assicurare il pieno raggiungimento di un  risultato  di
interesse nazionale che non potrebbe essere altrimenti ottenuto. 
  In seguito alla novella legislativa, l'art. 5, comma  1  stabilisce
che il Consiglio dei Ministri  deliberi  lo  stato  di  emergenza  al
ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  c),
ovvero nella loro imminenza. 
  La deliberazione dello stato di emergenza, la cui durata non  puo',
di regola, oltrepassare  i  novanta  giorni,  prorogabili  per  altri
sessanta, deve  contenere  anche  l'indicazione  dell'Amministrazione
pubblica  competente  in  via  ordinaria   al   coordinamento   degli
interventi alla scadenza dello stato di emergenza. 
  L'art. 5, comma 2, prevede  che  le  ordinanze  siano  emanate  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente: da  cio'  si
desume che all'atto della deliberazione  di  stato  di  emergenza  il
Consiglio  dei   Ministri   definisca   l'ammontare   delle   risorse
disponibili  da  destinare  all'evento   calamitoso   in   questione,
unitamente all'ordine prioritario degli interventi da effettuare. 
  Per l'attuazione degli interventi si  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze  derogatorie  emanate  dal  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile, nel rispetto dei  limiti  e  dei  criteri  fissati
dalla delibera del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza  e
nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  Il  decreto-legge  15  maggio  2012,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.  100,  ha  innovato  il
contenuto delle ordinanze, novellando l'art. 5, comma 2, e  precisato
che esse possono disporre esclusivamente in merito agli interventi di
organizzazione ed effettuazione dei servizi di soccorso ed assistenza
alla popolazione, alla messa in sicurezza degli  edifici  pubblici  e
privati  e  dei  beni  culturali   gravemente   danneggiati   o   che
costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumita', nonche'
al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la
continuita' delle attivita' economiche e produttive e per la  ripresa
delle normali condizioni di vita, e agli interventi volti ad  evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 
  E' stato inoltre modificato il regime per la copertura  finanziaria
degli interventi di emergenza. Ai sensi dell'art. 5, comma  5-quater,
la Regione in seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri ha  la
facolta' di elevare la misura dell'imposta regionale di cui  all'art.
17, comma 1, del  decreto  legislativo  21  dicembre  1990,  n.  398.
Inoltre, per quanto riguarda il livello statuale, il successivo comma
5-quinquies prevede che si provveda con risorse a  carico  del  Fondo
nazionale di protezione civile  come  determinato  annualmente  dalla
legge di bilancio. Nel caso in cui, altresi',  vengano  prelevate  le
risorse dal Fondo di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, si provvedera' alla successiva reintegrazione totale o parziale,
secondo le modalita' disciplinate dalla citata disposizione. 
  La novella legislativa intervenuta ha  inciso  anche  sull'art.  31
della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  introducendo  disposizioni
inerenti  la  possibilita',  con  legge,  di  escludere   dal   saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto  del  patto
di stabilita' interno le spese sostenute da parte dei comuni e  delle
provincie per la realizzazione degli interventi conseguenti ad eventi
calamitosi per i quali sia intervenuta la dichiarazione  dello  stato
di emergenza. In considerazione di quanto  prescritto  dal  novellato
art. 2, comma 1, lettera c), la disposizione va intesa nel senso  che
l'ottenimento dell'accesso alla deroga al  patto  di  stabilita'  non
rientra tra i presupposti da  valutare  per  la  dichiarazione  dello
stato di emergenza, ma costituisce un effetto di quest'ultima. 
Le deliberazioni dello stato di emergenza. 
1. Richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza. 
  Allo scopo di meglio orientare le  valutazioni  del  Consiglio  dei
Ministri  in  ordine  alla  necessita'  di  deliberare  lo  stato  di
emergenza, ferma restando la necessita' dell'acquisizione dell'intesa
regionale sulla delibera e sulla revoca dello stato di emergenza,  e'
necessario che le  Amministrazioni  regionali  forniscano  tutti  gli
elementi  di  fatto  idonei  a  consentire  al   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nella
sua qualita' di soggetto istituzionale di cui si avvale il Presidente
del Consiglio dei Ministri per il perseguimento  delle  finalita'  di
protezione  civile,   di   effettuare   ogni   doverosa   valutazione
tecnico-amministrativa idonea a delineare compiutamente per  l'organo
politico il quadro conoscitivo di riferimento. 
  Il Consiglio dei Ministri valuta, infatti, di caso in  caso,  sulla
base  dell'istruttoria  svolta  dal  Dipartimento  della   protezione
civile, se ricorrano o meno i presupposti per la dichiarazione  dello
stato di emergenza. 
  Pertanto, a corredo della istanza di dichiarazione dello  stato  di
emergenza le Amministrazioni regionali devono far pervenire,  con  la
tempestivita' richiesta dal caso concreto, le informazioni necessarie
per la verifica dei  presupposti,  ed  in  particolare  l'indicazione
dalla quale emergano, con l'analiticita' consentita dalla  situazione
contingente, tutti gli elementi di fatto  utili  per  le  valutazioni
sottese alla dichiarazione dello stato di emergenza. 
  Dalle  informazioni  in  ordine   alla   situazione   fattuale   di
riferimento debbono, in particolare, evincersi da un  lato  l'impatto
della   situazione   d'emergenza   riguardo    alla    collettivita',
all'ambiente,  alla  normale  convivenza   sociale   ed   all'assetto
economico  di  un  determinato  territorio,  e  dall'altro  lato   le
difficolta' delle Amministrazioni ordinariamente competenti  a  farvi
fronte. 
  Si devono inoltre evidenziare i motivi che hanno indotto a ritenere
che non  sussista  la  possibilita'  di  superare  l'emergenza  anche
mediante mezzi e poteri «ordinari» contemplati  dal  vigente  assetto
normativo  per  consentire  interventi  efficaci  e   tempestivi   in
situazioni eccezionali: nella relazione della Regione debbono  quindi
essere  illustrati  il  ricorrere  dei   requisiti   di   particolare
intensita' ed estensione della calamita' e  le  misure  eventualmente
adottate per farvi fronte, con particolare riferimento  alle  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  impiegate  a  valere  sul  proprio
bilancio nonche' quelle  ulteriormente  necessarie  per  fronteggiare
l'evento. 
  In tale contesto assumono particolare rilevanza le  indicazioni  in
merito alle  diverse  attivita'  da  intraprendere  per  fronteggiare
l'evento in atto, ed alla quantificazione in termini finanziari delle
risorse necessarie a tal fine, con, ove possibile,  una  indicazione,
quanto meno di massima, delle voci dei costi per ciascun intervento. 
  Da ultimo, visto il disposto del comma 1, dell'art. 5, la richiesta
della  dichiarazione  dello  stato  di   emergenza   deve   contenere
l'indicazione  dell'Amministrazione  pubblica   competente   in   via
ordinaria  a  coordinare  gli   interventi   conseguenti   all'evento
successivamente alla scadenza del termine di durata  dello  stato  di
emergenza. 
  Alla luce di  tali  considerazioni,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.  245,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in relazione
a situazioni emergenziali eccezionali da valutarsi  in  relazione  al
grave rischio di  compromissione  dell'integrita'  della  vita,  ogni
nuova richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza  nazionale,
da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, deve essere quindi accompagnata da  una  relazione  che
illustri in modo,  il  piu'  possibile  puntuale,  il  ricorrere  dei
predetti elementi di valutazione. 
2. Istruttoria del Dipartimento della protezione civile. 
  Detti elementi si  rendono  necessari  per  portare  a  conclusione
l'istruttoria  tecnico-amministrativa  che  il   Dipartimento   della
protezione civile effettua anche mediante l'invio, in loco, di propri
tecnici per le valutazioni tecnico operative. 
  All'esito di detta istruttoria il medesimo Dipartimento formula  al
Presidente del Consiglio dei Ministri la propria proposta  in  merito
alla dichiarazione dello stato di emergenza, fornendo in  particolare
una descrizione dell'evento, gli esiti degli  eventuali  sopralluoghi
effettuati e un'analisi complessiva degli elementi prospettati  dalla
Regione nella sua richiesta, nonche' l'individuazione delle priorita'
inerenti agli interventi da realizzare. 
  L'istruttoria del Dipartimento della protezione civile deve  essere
idonea a consentire  al  Consiglio  dei  Ministri  di  effettuare  le
valutazioni di propria competenza  e,  in  particolare,  in  caso  di
declaratoria dello stato di emergenza, la determinazione della durata
e della estensione territoriale in stretto riferimento alla  qualita'
ed  alla  natura  degli  eventi,  l'indicazione  delle  modalita'  di
esercizio del potere di ordinanza, con le priorita' degli  interventi
da porre in essere e le risorse finanziarie destinate a  fronteggiare
l'evento calamitoso, nonche' le somme eventualmente provenienti dalle
Amministrazioni territoriali competenti. 
Le ordinanze di protezione civile. 
  Ai  fini  della  adozione  delle  ordinanze  di  protezione  civile
derogatorie  dell'ordinamento  giuridico  vigente,   ai   sensi   del
novellato art. 5, le Regioni devono  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una dettagliata e documentata relazione  in  ordine
agli interventi ed alle misure che  si  intendono  porre  in  essere,
tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri sia  per
le misure immediatamente attivabili, sia per il  relativo  ordine  di
priorita',  nonche'  in  funzione  delle  risorse  finanziarie   rese
disponibili. 
  Detta relazione, altresi', deve contenere un dettagliato programma,
la quantificazione delle relative risorse finanziarie necessarie,  la
messa a disposizione di eventuali risorse diverse rispetto  a  quelle
direttamente provenienti dal bilancio dello Stato, le  risorse  umane
necessarie  per  fronteggiare  l'evento,  le  norme  dell'ordinamento
giuridico di cui si propone eventualmente la deroga con  le  connesse
motivazioni, l'ambito territoriale di riferimento che, in ogni  caso,
non potra' essere di estensione maggiore rispetto  a  quello  oggetto
della deliberazione di stato di  emergenza,  evidenziando  anche  gli
ambiti  territoriali  incisi  dall'evento,  gli  interventi   urgenti
attuati nella fase della prima emergenza  e  i  costi  sostenuti,  le
misure che si intendono adottare per il superamento dell'emergenza. 
  Il concerto sugli aspetti finanziari, ai sensi dell'art.  5,  comma
2-bis, della legge n. 225 del  1992,  viene  espresso  dal  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per   le   ordinanze    emanate
successivamente al trentesimo giorno dalla deliberazione dello  stato
di emergenza. 
  Qualora l'espressione del concerto investa singole disposizioni che
abbiano la loro autonoma operativita', si potra' dar  corso,  per  la
bollinatura, ad una nuova ordinanza contenente le  sole  disposizioni
su cui sia stato reso il concerto. 
I commissari delegati. 
  L'art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 consente al Capo del
Dipartimento della  protezione  civile  di  avvalersi  di  commissari
delegati per lo svolgimento delle attivita' previste dalle  ordinanze
di protezione civile con provvedimento che  specifichi  il  contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 
  L'incarico in questione e' conferito  sulla  base  di  un  rapporto
fiduciario  che,  sebbene  collochi  la  posizione  del   commissario
delegato  in   una   situazione   di   indipendenza   gestionale   ed
organizzativa rispetto al delegante impone, tuttavia, al delegato  di
esercitare  esclusivamente  le  attribuzioni  conferite  mediante  le
ordinanze di protezione civile e nei limiti  dalle  stesse  previsti,
anche  per  quanto  attiene  al  plesso  ordinamentale  di   cui   e'
eventualmente autorizzata la deroga. 
  Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 195  del  2009
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, e' escluso
il  ricorso   alla   giurisdizione   arbitrale   nell'attivita'   del
commissario delegato. 
  Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  -  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge n.  225  del  1992  - entro  il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio ed al termine
della gestione o del suo incarico, tutte le entrate e tutte le  spese
riguardanti  l'intervento  delegato,  indicando  la  provenienza  dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa. 
  I  rendiconti,  corredati  della   documentazione   giustificativa,
nonche' degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ragionerie  territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di  regolarita'
amministrativa e contabile presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, nonche', per conoscenza, al Dipartimento  della  protezione
civile, alle  competenti  Commissioni  parlamentari  e  al  Ministero
dell'interno. 
  Tali adempimenti saranno  valutati  anche  ai  fini  dell'attivita'
ispettiva prevista dall'art.  20  della  legge  n.  225  del  1992  e
disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica  30  gennaio
1993, n. 51, ferma restando la necessita' che il Commissario delegato
invii al Capo del Dipartimento della protezione civile una  relazione
illustrativa dell'attivita' svolta. 
  E'  d'obbligo  evidenziare  che  l'art.  2,  comma  2-octies,   del
decreto-legge n. 225 del 2010 ha esteso ai  funzionari  e  commissari
delegati del Governo, comunque denominati, l'applicazione dei tempi e
delle modalita' di rendicontazione di cui all'art.  5,  comma  5-bis,
della legge n. 225 del 1992: in tali casi i rendiconti devono  essere
trasmessi all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze per il controllo e  per  il  successivo
inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e  alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. 
  L'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, come modificato
dal decreto-legge  n.  225  del  2010,  non  consente  di  effettuare
girofondi tra contabilita' speciali. 
  Infine, l'art. 2, comma 2-sexies,  del  decreto-legge  n.  225  del
2010, nell'integrare l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio  1994,
n. 20, prevede  la  sottoposizione  dei  provvedimenti  adottati  dai
Commissari delegati in attuazione delle ordinanze  emanate  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. 
  La presente direttiva  assorbe  la  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante «Indirizzi  per  lo
svolgimento delle  attivita'  propedeutiche  alle  deliberazioni  del
Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi  dell'art.  5,  comma  1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225» e la direttiva  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2011 recante  «Indirizzi  per
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle  deliberazioni  del
Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma  1,  e
per la predisposizione ed attuazione delle ordinanze di cui  all'art.
5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225». 
    Roma, 26 ottobre 2012 
 
                                                        Il Presidente 
                                                             Monti    

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 45