N. 194 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 dicembre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Pesca - Norme della Regione Sardegna - Concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale, rilasciate dall'Amministrazione regionale ed esistenti alla data del 29 dicembre 2008 - Proroga ex lege dell'efficacia fino al 31 dicembre 2013 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza - Ostacolo all'accesso di altri operatori economici nel mercato relativo alla gestione delle suddette concessioni - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Sardegna 12 ottobre 2012, n. 19, art. 1, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 49 e 101.(GU n.6 del 6-2-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Sardegna in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19, recante: «Norme per la continuita' delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura» (B.U. Sardegna 18 ottobre 2012, n. 45). La legge della Regione Sardegna 12 ottobre 2012, n. 19, recante: «Norme per la continuita' delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura», dispone, all'art. 1, comma 1, che «le concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale rilasciate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), e successive modifiche ed integrazioni, in essere alla data 29 dicembre 2008, restano efficaci sino al 31 dicembre 2013, al fine di consentire l'ordinato avvio delle procedure di evidenza pubblica per il relativo affidamento e garantire un termine necessario e congruo per l'espletamento delle stesse»; il successivo comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 non riguardano i beni per i quali tra il 29 dicembre 2008 e la data di entrata in vigore della legge di cui trattasi sia stato rilasciato dall'Amministrazione regionale atto di concessione a seguito di procedura di evidenza pubblica per la comparazione delle istanze concorrenti. La predetta disposizione di cui al comma 1 viola l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di liberta' di stabilimento e tutela della concorrenza, previsti, rispettivamente, dagli articoli 49 e 101 del TFUE. Prorogando ex lege le concessioni demaniali gia' esistenti, senza l'espletamento di una gara pubblica che garantisca la parita' di trattamento fra tutti gli operatori economici interessati, il legislatore regionale, infatti, da una parte pone in essere una restrizione alla liberta' di stabilimento ex art. 49 del TFUE (che, di contro, consente ad ogni persona fisica o giuridica di partecipare in modo stabile e duraturo alla vita economica di uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine), determinando, in particolare una discriminazione in base al luogo di stabilimento; e dall'altra arreca un grave vulnus al principio di concorrenza ex art. 101 del TFUE, dal momento che la disposizione denunciata preclude a coloro che non gestivano in precedenza il demanio, la possibilita', alla scadenza della concessione, di prendere il posto del concessionario uscente. Analoghe disposizioni regionali che attribuivano al titolare della concessione la possibilita' di ottenerne la proroga (seppure in presenza dei determinati presupposti) sono state, infatti, gia' dichiarate costituzionalmente illegittima da codesta Ecc.ma Corte «per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto gia' possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparita' di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilita', alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti» (cfr. Corte cost. sentenza n. 213/2011 e n. 180 del 2010). Se codesta Corte ha gia' ritenuto illegittime disposizioni regionali che prevedevano, per il concessionario, la facolta' di chiedere la proroga, a maggior ragione tale conclusione si impone nella fattispecie, in cui la denunciata disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 19 del 2012 prevede una mera proroga automatica delle concessioni in essere alla data del 29 dicembre 2008 in quanto tale disciplina pone un ostacolo all'accesso di altri potenziali operatori economici nel mercato relativo alla gestione di tali concessioni (cfr. Corte cost. sent. n. 340 del 2010). La disposizione denunciata si pone, altresi', in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che assegna allo Sato la competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza.
P.Q.M. Si conclude perche' l'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 19, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si producono: estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012; relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; legge regionale n. 19 del 12 ottobre 2012. Roma, 14 dicembre 2012 L'Avvocato dello Stato: Palatiello