N. 197 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 dicembre 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31 dicembre 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Rendiconto generale della  Regione
  Molise per l'esercizio finanziario 2011 - Entrate di  competenza  -
  Indicazione dell'avanzo di amministrazione "presunto" (pari ad euro
  282.708.532,00, come da bilancio di previsione 2011), in  luogo  di
  quello  "accertato"   al   31   dicembre   2012   (pari   ad   euro
  282.589.969,83, come da rendiconto 2010) - Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata erroneita' dell'indicazione - Contrasto con disposizioni
  statali  e  regionali  in  materia  di  contabilita'   pubblica   -
  Violazione dei principi in materia di coordinamento  della  finanza
  pubblica. 
- Legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23, art. 2. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 28 marzo 2000,  n.  76;
  legge della Regione Molise 7 maggio 2002, n. 4. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Rendiconto generale della  Regione
  Molise per l'esercizio finanziario 2011  -  Residui  attivi  al  31
  dicembre 2010 - Inclusione di numerose  partite  relative  ad  anni
  trascorsi,  delle  quali  la  Regione  non   ha   giustificato   il
  mantenimento  in  bilancio  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciato
  contrasto con  disposizioni  statali  e  regionali  in  materia  di
  contabilita' pubblica -  Violazione  dei  principi  in  materia  di
  coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23, art. 7. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 28 marzo 2000,  n.  76,
  art. 21; legge della Regione Molise 7 maggio 2002, n. 4. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Rendiconto generale della  Regione
  Molise per  l'esercizio  finanziario  2011  -  Fondo  cassa  al  31
  dicembre 2010 - Indicazione di  euro  171.213.000,00  (anziche'  di
  euro 66.683.309,03, come risultante dal conto del Tesoriere  e  dal
  rendiconto per l'esercizio finanziario 2010) - Ricorso del  Governo
  -  Denunciata   erroneita'   dell'indicazione   -   Contrasto   con
  disposizioni  statali  e  regionali  in  materia  di   contabilita'
  pubblica - Violazione dei  principi  in  materia  di  coordinamento
  della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23, art. 9. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 28 marzo 2000,  n.  76;
  legge della Regione Molise 7 maggio 2002, n. 4, artt. 20 e 21. 
(GU n.6 del 6-2-2013 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei
confronti della Regione  Molise,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale degli articoli 2, 7 e 9 della legge  regionale  Molise
n. 23 del 19 ottobre 2012, recante «Rendiconto generale della Regione
Molise per l'esercizio finanziario 2011», pubblicata nel B.U.R. n. 25
del 26 ottobre 2012, giusta delibera del Consiglio  dei  Ministri  in
data 21 dicembre 2012. 
 
                                Fatto 
 
    Con la legge regionale n. 23 del  19  ottobre  2012  indicata  in
epigrafe, che consta di diciassette articoli, la  Regione  Molise  ha
emanato le disposizioni in tema di misure di rendiconto generale  per
l'esercizio finanziario per l'anno 2011. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la  Regione  Molise  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza   in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti motivi: 
        1) L'art. 2 della  legge  Regione  Molise  n.  23/2012  viola
l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Va preliminarmente rilevato  che  la  legge  regionale  n.  23/12
citata risulta nel suo complesso carente di taluni necessari elementi
essenziali    dai     quali     rilevare     l'attuale     situazione
economico-finanziaria e patrimoniale della Regione Molise. 
    In particolare, manca la nota informativa che evidenzia gli oneri
e gli  impegni  finanziari,  rispettivamente,  stimati  e  sostenuti,
derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati e  da
contratti di finanziamento che  includono  una  componente  derivata,
secondo quanto espressamente previsto dall'art.  3,  comma  8,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, contenente le  «Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio   annuale   e   pluriennale   dello   Stato
(finanziaria 2009)». 
    Manca, inoltre, la totalita' delle risultanze gestionali di tutti
gli enti regionali dipendenti. 
    Va anche rilevato che la legge regionale n. 23/12 citata e' stata
approvata in forma legislativa oltre i termini imposti  dall'art.  55
della legge 22 maggio 1971, n.  347  di  approvazione  dello  Statuto
della Regione Molise. 
    Tale norma prevede, infatti, al primo comma,  che  «entro  il  31
marzo di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza  del  Consiglio
il conto consuntivo dell'esercizio finanziario  dell'anno  precedente
che e' approvato con legge entro il 30 giugno». In altre  parole,  e'
proprio l'autonomia regionale che ne impone l'approvazione  entro  il
temine  perentorio  del  30  giugno.   D'altronde,   tale   tassativa
previsione temporale e' coerente con quanto dispone l'art. 29,  comma
1, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, che detta  «Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia  di  bilancio  e  di
contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della
legge 25 giugno 1999, n. 208». 
    L'art. 29, comma 1, citato prevede, infatti, che  «il  rendiconto
generale della regione e' approvato con legge regionale entro  il  30
giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce.» 
    Come si evince dalla giurisprudenza  costituzionale  in  materia,
indipendentemente  dalla  loro  autoqualificazione  come   norme   di
principio e di coordinamento, guardando al loro contenuto  diretto  a
fissare  il  perseguimento  degli  «obiettivi  di  convergenza  e  di
stabilita'»  derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione
Europea e «in coerenza con  i  vincoli  che  ne  derivano  in  ambito
nazionale (art. 1 legge n. 76/2000 citata), deve concludersi  che  si
tratta, appunto, di disposizioni dirette  a  incidere  sulla  finanza
regionale. 
    Va  ricordato,  quindi,  che  «il  coordinamento  della   finanza
pubblica,  cui  fa  riferimento  l'art.  117,  comma   terzo,   della
Costituzione, e', piu' che una materia, una funzione che,  a  livello
nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo  complesso,  spetta
allo Stato.» (sentenza n. 414/2004). 
    La Regione Molise, infine,  nell'allegato  «E»  -  «Elenco  della
situazione annuale  dei  fondi  di  Garanzia»  e'  tenuta,  ai  sensi
dell'art. 30, comma 3, della legge regionale 7  maggio  2002,  n.  4,
contenente il «Nuovo ordinamento contabile della Regione  Molise»  di
contabilita' regionale, a indicare oltre all'importo  delle  garanzie
fideiussorie, anche la relativa copertura  finanziaria,  il  capitale
garantito, la durata, la parte  dell'obbligazione  per  la  quale  il
fondo viene costituito. 
    La legge Regione Molise n.  23/12  citata,  oltre  ad  essere  in
contrasto con le vigenti norme di contabilita'  pubblica,  come  gia'
osservato, non garantisce il rispetto del principio di certezza delle
risultanze gestionali. 
    L'art. 2 della citata legge n. 23/12 riporta erroneamente, tra le
entrate di competenza, l'avanzo di amministrazione  «presunto»,  pari
ad euro 282.708.532,00, come da bilancio di previsione 2011 (art.  8,
«avanzo di amministrazione», della legge Regione Molise  1°  febbraio
2011, n. 3), in luogo di quello «accertato»,  al  31  dicembre  2010,
pari ad euro 282.589.969,83, giusta quanto si evince  dal  rendiconto
2010 (art. 9, «situazione finanziaria», della legge Regione Molise 26
gennaio 2012, n. 1). 
    L'art. 2 citato si pone, dunque, in contrasto  con  i  richiamati
parametri  normativi  in   violazione   dell'art.   117,   comma   3,
Costituzione. 
        2) L'art. 7 della  legge  Regione  Molise  n.  23/2012  viola
l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    L'art. 7 citato, intitolato «somma dei residui attivi»,  riporta,
appunto,  tra  i  residui  attivi,  che  alla   fine   dell'esercizio
finanziario  2011  erano  pari  ad  euro  1.286.613.416,17,  numerose
partite, relative ad anni oramai decorsi, in relazione alle quali  la
Regione Molise non ha  fornito  giustificazioni  in  ordine  al  loro
mantenimento in bilancio. 
    Tale norma si pone, quindi, in contrasto con  quanto  prevede  la
legge 76/2000 citata e, in particolare, con l'art. 21 della  predetta
legge. 
    Come gia' ricordato supra, come si  evince  dalla  giurisprudenza
costituzionale   in    materia,    indipendentemente    dalla    loro
autoqualificazione  come  norme  di  principio  e  di  coordinamento,
guardando al loro contenuto diretto a fissare il perseguimento  degli
«obiettivi   di    convergenza    e    di    stabilita'»    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e «in coerenza con i
vincoli che ne derivano in ambito nazionale (art. 1 legge n.  76/2000
citata), deve concludersi che si  tratta,  appunto,  di  disposizioni
dirette a incidere sulla finanza regionale. 
    Va ricordato,  pertanto,  che  «il  coordinamento  della  finanza
pubblica,  cui  fa  riferimento  l'art.  117,  comma   terzo,   della
Costituzione, e', piu' che una materia, una funzione che,  a  livello
nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo  complesso,  spetta
allo Stato.» (sentenza n. 414/2004). 
    L'art. 7 citato si pone, dunque, in contrasto  con  i  richiamati
parametri  normativi  in   violazione   dell'art.   117,   comma   3,
Costituzione. 
        3) L'art. 9 della  legge  Regione  Molise  n.  23/2012  viola
l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    L'art. 9 della  legge  Regione  Molise  n.  23/2012  indicata  in
epigrafe, che descrive la  «situazione  finanziaria»  della  Regione,
prevede che l'avanzo di  amministrazione  dell'esercizio  finanziario
2011 e' accertato in  euro  266.792.285,46,  come  risulta  dai  dati
contenuti nel medesimo comma. 
    Deve, pero', rilevarsi che il citato art. 9 indica impropriamente
in euro 171.213.000,00 il  fondo  cassa  al  31  dicembre  2010  che,
invece, come risulta dal conto del Tesoriere  e  dal  rendiconto  per
l'esercizio finanziario 2010 (art. 9 della legge Regione  n.  1/2012)
e' pari ad euro 66.683.309,03. 
    Tale  norma  viola,  dunque,  i  principi  generale  in  tema  di
contabilita' richiamati nella legge regionale n.  4/2002  citata,  in
particolare gli artt. 20 e 21, che si pone in  dichiarata  attuazione
non solo dei principi contenuti nello Statuto della  Regione  Molise,
ma anche di quelli  contenuti  nel  decreto  legislativo  n.  76/2000
citato (art. 1 della legge Regione Molise n. 4/2002 citata). 
    Come gia' ricordato supra, come si  evince  dalla  giurisprudenza
costituzionale   in    materia,    indipendentemente    dalla    loro
autoqualificazione  come  norme  di  principio  e  di  coordinamento,
guardando al loro contenuto diretto a fissare il perseguimento  degli
«obiettivi   di    convergenza    e    di    stabilita'»    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e «in coerenza con i
vincoli che ne derivano in ambito nazionale» (art. 1 legge n. 76/2000
citata), deve concludersi che si  tratta,  appunto,  di  disposizioni
dirette a incidere sulla finanza regionale. 
    Va ricordato,  pertanto,  che  «il  coordinamento  della  finanza
pubblica,  cui  fa  riferimento  l'art.  117,  comma   terzo,   della
Costituzione, e', piu' che una materia, una funzione che,  a  livello
nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo  complesso,  spetta
allo Stato.» (sentenza n. 414/2004). 
    L'art. 9 citato si pone, dunque, in contrasto  con  i  richiamati
parametri  normativi  in   violazione   dell'art.   117,   comma   3,
Costituzione. 
    Per le suesposte considerazioni si Ritiene che  le  sopra  citate
norme della legge della Regione Molise n. 23/2012 e dell'allegato «E»
-  «Elenco  della  situazione  annuale  dei   fondi   di   Garanzia»,
contrastano con le disposizioni in materia di  contabilita'  pubblica
di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia  di  bilancio  e  di
contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della
legge 25 giugno 1999, n. 208» citata e  con  la  legge  regionale  di
contabilita' della Regione Molise 7  maggio  2002,  n.  4  citata  e,
pertanto, violano, l'art. 117, terzo comma,  della  Costituzione  che
riserva allo Stato i principi in materia di coordinamento di  finanza
pubblica. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' gli articoli 2, 7 e 9,  della  legge  Regione
Molise n. 23/2012 e l'allegato «E» - «Elenco della situazione annuale
dei  fondi  di  Garanzia»  indicata  in  epigrafe  siano   dichiarati
costituzionalmente illegittimi. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri del 21 dicembre 2012. 
        Roma, 22 dicembre 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri